Accordo
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Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza
Firmato a Berna, il 12 novembre 2015 Approvato dall’Assemblea federale il …2 Entrato in vigore il …
La Confederazione Svizzera,
da una parte, e
il Regno di Norvegia,
dall’altra,
di seguito denominate rispettivamente «Svizzera» e «Norvegia» e, insieme, «Parti contraenti»,
considerando la Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
considerando l’Accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 19724 tra la Comu- nità economica europea e la Confederazione Svizzera;
considerando la Dichiarazione comune adottata dai ministri dei Paesi dell’AELS, dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, nonché la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell’AELS e dei ministri degli Stati membri della Comunità fatta a Bruxelles il 2 febbraio 1988, intese a creare uno spazio economico europeo dinamico, che vada a vantaggio dei rispettivi Paesi;
considerando l’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato «accordo SEE»);
considerando che le Parti contraenti hanno ratificato la Convenzione internazionale per l’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere5;
1 Dall’originale tedesco.
2 FF 2016 …
3 RS 0.632.31
4 RS 0.632.401
5 RS 0.631.122
2013–2158 1
visti il capitolo III e gli allegati I e II dell’Accordo del 25 giugno 20096 tra la Confe- derazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito denominato «accordo Svizzera-CE»);
considerando che l’accordo Svizzera-CE definisce l’equivalenza nell’ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Svizzera e l’Unione europea (di seguito «UE»);
visti il capitolo IIa e gli allegati I e II del Protocollo 10 dell’Accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (di seguito denominato «accordo Norvegia-CE»);
considerando che l’accordo Norvegia-CE definisce l’equivalenza nell’ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Norvegia e l’UE;
considerando che le Parti contraenti si sono dichiarate disposte a introdurre e appli- care alle merci che entrano o escono dal loro territorio doganale in provenienza o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza disciplinate nel rispettivo accordo con l’UE, allo scopo di garantire in tal modo un livello di sicurezza equiva- lente alle frontiere esterne;
considerando che le Parti contraenti hanno deciso di applicare l’accordo Svizzera- CE e l’accordo Norvegia-CE per mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra la Svizzera e la Norvegia e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due Parti contraenti;
considerando che una tale agevolazione dovrebbe avvenire gradualmente;
riconoscendo che è possibile armonizzare in ampia misura le condizioni per l’espletamento dei controlli e delle formalità, senza con ciò nuocere alla loro finalità nonché alla loro buona esecuzione ed efficacia;
considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in senso tale da esentare le Parti contraenti dagli obblighi assunti nell’ambito di altri accordi internazionali;
considerando che le Parti contraenti si impegnano a garantire, nel rispettivo territorio doganale, un livello di sicurezza equivalente mediante misure fondate su quelle applicate dagli Stati membri dell’UE;
considerando che le Parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio doganale senza ostacolare la fluidità di tali scambi;
considerando che è opportuno, nell’interesse delle Parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a desti- nazione di Paesi con i quali non è stato concluso un accordo sulle misure doganali di sicurezza;
considerando che le misure doganali di sicurezza in questione riguardano la dichia- razione di dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata o uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché
6 RS 0.631.242.05
l’attribuzione della qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicu- rezza riconosciuta reciprocamente;
considerando che la Svizzera e la Norvegia dispongono di un livello di protezione adeguato dei dati personali;
considerando che, trattandosi di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure compensative appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni pertinenti, qualora l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata,
hanno deciso di concludere il presente accordo:
Art. 1 Scopo
Il presente accordo è inteso ad agevolare il traffico merci tra la Svizzera e la Norve- gia attraverso la creazione di un meccanismo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure doganali di sicurezza mantenute dalle Parti contraenti nonché a miglio- rare la comunicazione e la collaborazione in materia di misure doganali di sicurezza.
Art. 2 Campo di applicazione
1. A prescindere dalle disposizioni specifiche del presente accordo, per garantire reciprocamente un livello equivalente per il trattamento delle misure doganali di sicurezza, le Parti contraenti applicano i seguenti accordi conclusi dalla Svizzera e dalla Norvegia con l’UE:
– capitolo III e allegati I e II dell’Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei con- trolli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito denominato «accordo Svizzera-CE»),
– capitolo XXx x xxxxxxxx X x XX xxx Xxxxxxxxxx 00 dell’Accordo SEE sulla sempli- ficazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (di seguito denominato «accordo Norvegia-CE»).
2. I diritti e gli obblighi per le Parti contraenti derivanti dagli accordi succitati con l’UE sussistono anche nelle relazioni tra le Parti contraenti, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con l’UE.
Art. 3 Territori interessati
1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi doganali e, dall’altra, al territorio doganale norvegese.
2. Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein finché esso rimane vincolato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 19237.
7 RS 0.631.112.514
Art. 4 Disposizioni generali in materia di sicurezza
1. Le Parti contraenti non applicano le misure doganali di sicurezza definite negli accordi con l’UE di cui all’articolo 2 ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali. Questo vale anche per i trasporti di merci fra i territori doganali delle Parti contraenti attraverso il territorio doganale dell’UE.
2. La qualifica di operatore economico autorizzato riconosciuta da una Parte con- traente è riconosciuta anche dall’altra Parte, sempre che siano adempiute le disposi- zioni e le condizioni in vigore a tenore del rispettivo accordo con l’UE. Nell’ambito dei controlli doganali rilevanti per la sicurezza, agli operatori economici autorizzati sono concesse le stesse agevolazioni di quelle contemplate dai rispettivi accordi che le Parti contraenti hanno concluso con l’UE.
3. Prima di concludere un accordo con Paesi terzi nei settori disciplinati dal presente accordo, le Parti contraenti si concertano per garantire la coerenza di un tale accordo con le disposizioni del presente accordo, in particolare se l’accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate dal presente accordo.
Art. 5 Protezione del segreto professionale e dei dati personali
1. Le Parti contraenti si scambiano lo stesso tipo di informazioni come stabilito nel rispettivo accordo con l’UE.
2. Tali informazioni godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi vigenti nel territorio della Parte contraente che le riceve.
3. Le informazioni non possono essere rese accessibili a persone diverse dalle autorità competenti della Parte contraente né essere utilizzate da queste ultime per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.
Art. 6 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti.
2. Il comitato misto delibera di comune accordo.
3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.
5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 7 Competenze del comitato misto
1. Il comitato misto ha il compito di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni.
2. Se desidera modificare il presente accordo, una Parte contraente sottopone una proposta in tal senso al comitato misto. Attraverso le proprie decisioni il comitato misto può modificare il presente accordo dopo che le Parti contraenti hanno espleta- to le rispettive procedure nazionali.
3. Le Parti contraenti applicano le decisioni in conformità con le proprie prescri- zioni giuridiche nazionali.
4. Ai fini di una corretta esecuzione dell’accordo, il comitato misto è regolarmente informato dalle Parti contraenti sull’esperienza acquisita nell’applicazione del pre- sente accordo; le Parti contraenti, su richiesta di una di esse, si consultano nell’ambito del comitato misto.
5. Il comitato misto si adopera per risolvere tutte le questioni derivanti dagli impe- gni correlati al presente accordo, se del caso in stretta collaborazione con l’UE.
6. Il comitato misto compone per via diplomatica le controversie tra le Parti con- traenti riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo.
Art. 8 Clausola arbitrale
1. Le controversie riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione delle disposizioni del presente accordo che non possono essere composte in seno al comitato misto per via diplomatica entro tre mesi dal momento in cui vengono presentate con nota diploma- tica a una Parte contraente sono sottoposte a procedura di arbitrato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri, nominati conformemente alle norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato (di seguito denominate «norme opzionali»). Se del caso, il segretario generale della Corte Permanente di Arbitrato funge da istanza tecnica associata.
3. Salvo diversamente stabilito nel presente accordo o convenuto dalle parti, la procedura di arbitrato è retta dalle norme opzionali.
4. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti.
Art. 9 Esecuzione dell’accordo
Ciascuna Parte contraente adotta le misure atte a garantire un’applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possono manifestarsi nell’applicazione di dette disposizioni.
Art. 10 Evoluzione del diritto
1. Se l’UE introduce nuove norme giuridiche che rientrano nel campo di applica- zione dell’accordo secondo l’articolo 2, le Parti contraenti possono condurre consul- tazioni informali in seno al comitato misto sul recepimento di disposizioni analoghe nel presente accordo.
2. Le Parti contraenti collaborano affinché le modifiche del presente accordo tro- vino applicazione contemporaneamente alle nuove prescrizioni dell’UE nel rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.
3. Qualora non fosse possibile garantire un’applicazione contemporanea, le modifi- che previste nel progetto di decisione sottoposto all’approvazione delle Parti con- traenti sono applicate in via provvisoria, ove possibile nel rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.
Art. 11 Misure di protezione e sospensione delle disposizioni dell’articolo 4
1. Se una parte contraente non rispetta le disposizioni definite nell’accordo con l’UE o se non è più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle Parti contraenti, previa consultazione in seno al comitato misto e solo per la portata e la durata assolutamente necessarie per chiarire il caso, l’altra Parte può sospendere, del tutto o in parte, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 o adottare misure adeguate.
2. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l’efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni in seno al comitato misto dopo l’adozione di dette misure.
3. Le Parti contraenti possono chiedere al comitato misto di condurre consultazioni sulla proporzionalità di tali misure e, se del caso, invitarlo a decidere di sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui all’articolo 8.
Art. 12 Divieti e restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci
Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contra- enti e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.
Art. 13 Denuncia
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra Parte. L’accordo cessa di avere effetto 12 mesi dopo la data di tale notifica.
2. Se uno degli accordi citati all’articolo 2 cessa di avere effetto, il presente accordo cessa di avere effetto lo stesso giorno in cui non è più in vigore l’accordo con l’UE.
Art. 14 Ratifica
Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle proce- dure necessarie. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
Art. 15 Lingue
1. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue tedesca, norvegese e inglese.
2. In caso di divergenze nell’interpretazione fa fede la versione inglese.
Fatto a Berna, il 12 novembre 2015
Per la
Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx
Per il
Regno di Norvegia: Xxxxxx Xxxxx