COLLEGIO DI TORINO
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) XXXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 09/06/2021
FATTO
La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato con l’impresa fornitrice (Società X), in data 01/08/2019, un contratto di consegna e installazione di un impianto per il trattamento domestico dell’acqua potabile e un abbonamento all’assistenza ordinaria con durata dodecennale e la previsione di n. 12 interventi; - che successivamente all’installazione dell’impianto, avvenuta in data 6/08/2019, «si sono verificati subito malfunzionamenti per cui in data 12/08/2019 è stata inviata raccomandata con ricevuta di ritorno per esercitare il diritto di recesso»; - che la raccomandata suindicata è stata consegnata il 14/08/2020, entro il termine previsto dal contratto; - che nulla è stato riscontrato dall’impresa fornitrice e, a causa del perdurare del malfunzionamento dell’impianto, si è proceduto a contattare l’assistenza tecnica; - che in data 19/09/2019 «è intervenuto un tecnico per la sostituzione dell’impianto e della fontanina»; - che «dopo numerosi solleciti alla assistenza tecnica, in data 2/07/2020 è intervenuto un tecnico che non è stato in grado di sostituire il problema a causa dell’errata manutenzione fatta in precedenza»; - che «da quel momento nessun tecnico è più intervenuto nonostante i ripetuti solleciti»; - che «a settembre 2020 non è avvenuta la manutenzione annuale prevista dall’abbonamento dodecennale sottoscritta con il contratto»; - in conclusione, che
«l'assistenza richiesta non ha mai risolto il malfunzionamento dell'impianto, nonostante le numerose richieste, e non è stata effettuato l'intervento di assistenza ordinaria nelle
tempistiche, nonostante si sia continuato a pagare regolarmente le rate del finanziamento».
La parte ricorrente, a seguito di reclamo infruttuosamente presentato in data 06/12/2020, ha proposto ricorso all’ABF chiedendo che il Collegio ABF adito accerti e dichiari la risoluzione del contratto di finanziamento per cui è controversia e disponga che l’intermediario rimborsi in suo favore l’importo corrispondente a tutte le rate versate.
Costituitosi, l’intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite Conciliatore Bancario in data 11/02/2021, in particolare, ha rappresentato: - che l’8/10/2019 la ricorrente richiedeva e otteneva dall’istituto di credito convenuto un prestito finalizzato all’acquisto di un depuratore d’acqua; - che il bene oggetto del contratto di fornitura veniva regolarmente consegnato alla cliente, la quale nulla eccepiva e, infatti,
«tutte le prime 14 rate venivano versate nel rispetto delle scadenze così come pattuite»; - che solo in data 6/11/2020 la parte istante lamentava il mal funzionamento del depuratore;
- che, ricevuta la lettera di reclamo, l’intermediario «si adoperava nell’inoltrare una richiesta di chiarimenti alla società convenzionata che, prontamente, si rendeva disponibile ad un sopraluogo e, soprattutto, al ripristino del funzionamento del bene»; - che «nessun riscontro da parte Ricorrente è mai stato presentato alla società convenzionata ma, soltanto, la sua volontà di recedere dagli obblighi contrattuali sottoscritti».
In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente: - ha rappresentato di aver lamentato alla Società X il malfunzionamento del depuratore ben prima del 6/11/2020; - ha affermato di aver esercitato il diritto di recesso entro il termine contrattuale di 14 giorni; - ha ribadito che a settembre 2020 non veniva eseguita dalla Società X la manutenzione annuale prevista dall’abbonamento all’assistenza ordinaria e ha aggiunto che a ottobre 2020 «l’assistenza tecnica ha cercato telefonicamente di prendere appuntamento per fare la manutenzione prevista e a sostituire il rubinetto guasto»; - ha evidenziato che, considerato il grave inadempimento da parte della fornitrice, la cliente ben poteva rifiutare il nuovo intervento di manutenzione proposto.
Nelle proprie conclusioni l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione, ex art. 125-quinquies TUB, del contratto di finanziamento sottoscritto con l’intermediario e collegato al contratto di consegna e installazione di un impianto per il trattamento domestico dell’acqua potabile, stipulato con il fornitore inadempiente, e la conseguente restituzione di tutte le rate già pagate.
Si rappresenta che contestualmente al contratto di fornitura il cliente ha sottoscritto anche un “abbonamento all’assistenza ordinaria” di durata dodecennale e avente ad oggetto n. 12 interventi di assistenza e manutenzione.
L’art. 125-quinquies TUB, introdotto dal D. Lgs. 141/2010 in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, riconosce in capo al consumatore il diritto di domandare la risoluzione del contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: - che sia stata inutilmente effettuata la messa in mora del fornitore; - che l’inadempimento del fornitore possa qualificarsi come di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
In presenza di tali presupposti, il finanziatore ha l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate, mentre la risoluzione del contratto non comporta l’obbligo del cliente di rimborsare al finanziatore quanto versato al fornitore, che dovrà essere ripetuto dall’intermediario nei confronti del fornitore stesso.
Consta in atti la seguente documentazione: - contratto di fornitura sottoscritto in data 1/08/2019 e avente ad oggetto la consegna e l’installazione di un impianto per il trattamento domestico dell’acqua potabile; - abbonamento di assistenza ordinaria anch’esso sottoscritto in data 1/08/2019; - prospetto delle condizioni finanziarie del 5/08/2019; - contratto di finanziamento sottoscritto l’08/10/2019.
L’art. 11 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento, rubricato “Inadempimento del Fornitore/Convenzionato”, riprendendo quanto disposto dall’art. 125- quinquies TUB, statuisce che in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito e alla restituzione delle rate pagate.
In merito è importante rilevare che il collegamento tra il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto del servizio non è contestato tra le parti.
Con specifico riferimento al recesso dal contratto di fornitura e al grave inadempimento del fornitore, in xxx xxxxxxxxxxx, xx rappresenta che parte istante dichiara di aver esercitato il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto di fornitura. A riprova di quanto affermato, la ricorrente ha depositato in atti la missiva inoltrata alla Società X in data 12/08/2019 e da quest’ultima ricevuta il 14/08/2019.
Come noto il recesso è l’atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale e, in tal senso, il Codice del Consumo, agli artt. 52 e ss., riconosce al consumatore un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, senza dover fornire alcuna motivazione o sostenere ulteriori costi diversi da quelli previsti agli art. 56, comma 2 e 57.
Tale termine decorre: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni.
Pronunciandosi con riferimento ad un’ipotesi di revocabilità del recesso da parte del cliente (s.r.l.) nei contratti di investimento, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1454/2019, ha statuito che: «Sebbene il recesso sia atto irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia ai sensi dell'art. 1334 c.c., ciò non esclude che le parti, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, possano far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una concorde manifestazione di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta "ad substantiam", deve risultare da atto scritto».
Ebbene, ciò è esattamente quanto è accaduto nel caso in esame per il concreto agire di parte istante la quale ha pure affermato: - che, nonostante l’invio della suindicata lettera di recesso, la quale rimaneva priva di riscontro da parte della Società X, «perdurando il malfunzionamento dell’impianto si è proceduto quindi a contattare l’assistenza tecnica»; - che in data 19/09/2019, si procedeva alla sostituzione dell’impianto e della fontanina; - che, dopo numerosi solleciti di intervento a causa del perdurare del mal funzionamento del macchinario, in data 2/07/2020 interveniva un diverso tecnico, il quale non riusciva a risolvere il problema «a causa dell’errata manutenzione fatta in precedenza»; - che a settembre 2020 non veniva eseguita la manutenzione annuale prevista dall’abbonamento di assistenza ordinaria; - che a ottobre 2020 «l’assistenza tecnica ha cercato telefonicamente di prendere appuntamento per fare la manutenzione prevista e a sostituire il rubinetto guasto»; tuttavia, considerato il grave inadempimento da parte della fornitrice, la cliente ha rifiutato, come ben poteva, il nuovo intervento di manutenzione proposto.
In merito agli interventi di manutenzione effettuati dalla Società X, in adempimento dell’accordo di assistenza ordinaria stipulato contestualmente al contratto di consegna e installazione del depuratore, la ricorrente ha depositato in atti: - il rapporto tecnico installazione del 6/08/2019; - il rapporto tecnico di sostituzione dell’impianto del
19/09/2019; - il rapporto tecnico del 2/07/2020, nel quale nulla viene indicato in merito al dettaglio dell’intervento.
Con particolare riferimento alla mancata esecuzione dell’intervento di manutenzione del mese di settembre 2020, si evidenzia che: - dall’accordo di assistenza ordinaria accluso al ricorso non si evince l’onere del fornitore di effettuare visite annuali nel mese di settembre;
- il medesimo documento, sottoscritto in data 1/08/2019, prevede che «il primo intervento avverrà allo scadere di dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente documento»; - ad eccezione della sostituzione dell’impianto, avvenuta il 19/08/2019, il successivo rapporto tecnico risulta datato 2/7/2020, dunque 11 mesi dopo la sottoscrizione del summenzionato accordo; - la stessa ricorrente dichiara di essere stata contattata dalla stessa società X anche nel successivo mese di ottobre 2020 per fissare un nuovo appuntamento per la manutenzione del macchinario.
Sul punto parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, sottolineando che, in sede di riscontro al reclamo, veniva fatto presente all’odierna ricorrente che la Società X si era resa disponibile ad un sopraluogo e al ripristino del bene. Tale missiva, tuttavia, rimaneva priva di riscontro.
Sulla base di quanto esposto e degli elementi prodotti da parte ricorrente non può quindi ritenersi provato l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.
Peraltro, con riferimento, poi, alla messa in mora, la ricorrente ha allegato in atti la copia della lettera di recesso inviata al fornitore e il relativo avviso di ricevimento.
Come noto, la messa in mora è una comunicazione con cui viene domandato al debitore di adempiere ad una determinata prestazione. La Corte di Cassazione (n. 16465/2017), interrogata sul tema di quale sia il contenuto minimo di una diffida, ha affermato che la lettera di messa in mora non deve avere particolari formalità, purché: - sia presentata per iscritto; - sia portata ad effettiva conoscenza del destinatario; - contenga le generalità del soggetto cui venga richiesta la prestazione; - indichi con precisione la pretesa fatta valere nei confronti del debitore; - contenga l’inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato.
Non viene, dunque, richiesta una forma prestabilita e solenne, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente la volontà di ottenere dal debitore il soddisfacimento del proprio diritto.
Tuttavia, nel caso in esame, con la missiva del 12/08/2019 il ricorrente non ha messo in mora la Società X chiedendo l’adempimento dell’obbligazione oggetto del contratto di fornitura, ma si è unicamente limitato ad esercitare il proprio diritto di recesso dall’accordo negoziale – che non dovendo, a norma di legge, essere sorretto da alcuna motivazione, ben potrebbe essere ricondotto a qualsiasi giustificazione, ivi incluso il pentimento del consumatore –, impegnandosi a restituire il bene entro 14 giorni e domandando il rimborso dei pagamenti effettuati, pari a € 90,00.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, nel caso di specie non sussiste nessuna delle condizioni poste dall’art. 1455 c.c. per l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto e non si rinvengono, pertanto, ragioni a fondamento della pretesa di parte istante.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1