Accordo
Accordo
0.513.213.61
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili
Concluso il 24 aprile 2007
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 20072 Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
qui di seguito denominati «Parti»,
considerando la Convenzione del 19 giugno 19953 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace rela- tiva allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e il Protocollo addi- zionale del 19 giugno 19954 allo Statuto delle truppe del PPP,
visto l’Accordo del 1º marzo 19965 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate,
visto l’Accordo del 16 maggio 20006 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero federale della Difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle Forze aeree per gli esercizi e nel settore dell’istruzione,
consapevoli dell’importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascu- no Stato e del suo contesto,
animati dal desiderio di definire un quadro appropriato per la cooperazione in mate- ria di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili,
hanno convenuto quanto segue:
RU 2008 2933; FF 2007 831
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RU 2008 2931
3 RS 0.510.1
4 RS 0.510.11
5 Non pubblicato nella RU.
6 Non pubblicato nella RU.
Art. 1 Definizioni
Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
(1) «Zona di reciproco interesse»: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti.
(2) «Minaccia per la sicurezza aerea»: aeromobile civile per il quale, in base a pertinenti informazioni o a causa di un comportamento insolito, sussiste un sospetto giustificato che rappresenti un pericolo per la sicurezza aerea.
(3) «Misure di sicurezza aerea»: misure attuate su richiesta delle istanze competenti in materia di sicurezza aerea ai fini della raccolta e dello scambio di informazioni, comprendenti:
1. la sorveglianza dello spazio aereo,
2. l’identificazione con l’ausilio di apparecchi tecnici e la classificazione,
3. l’identificazione a vista,
4. la scorta con velivoli d’impiego.
(4) «Parte ricevente»: la Parte nel cui spazio aereo nazionale sono messe in atto le misure d’esecuzione del presente Accordo.
(5) «Parte inviante»: la Parte cui è subordinato l’aeromobile militare operante nel quadro del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
(1) Il presente Accordo definisce il quadro della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza aerea contro le minacce per la sicurezza aerea. Tale cooperazione è intesa a:
1. agevolare lo scambio sistematico di informazioni che permettano di miglio- rare le conoscenze di ciascuna Parte, segnatamente per quanto riguarda la situazione aerea generale,
2. consentire a un aeromobile militare di penetrare nello spazio aereo dell’altra Parte o di attraversarlo ai fini della raccolta e dello scambio di informazioni,
3. migliorare i tempi e le capacità di reazione,
4. far fronte, mediante le misure di cui all’articolo 1 capoverso 3, a utilizza- zioni illegali della zona di reciproco interesse in relazione con una minaccia per la sicurezza aerea.
(2) Nel quadro del presente Accordo ciascuna Parte si adopera al fine di fornire le informazioni concernenti la situazione aerea alle autorità governative e al comando militare dell’altra Parte, affinché gli organi decisionali siano in grado di prendere le decisioni di loro competenza. Su richiesta delle istanze competenti in materia di sicurezza aerea, le Parti si sforzano altresì di mettere in atto nello spazio aereo della Parte ricevente le misure di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoverso 3 del presente Accordo. Ciò significa, tra l’altro, adoperarsi al fine di:
1. sorvegliare gli avvicinamenti aerei alla zona di reciproco interesse,
2. individuare e valutare le minacce per la sicurezza aerea,
3. prevenire e rispondere a una minaccia per la sicurezza aerea incombente sulla zona di reciproco interesse.
(3) Ai fini dell’esecuzione e dell’attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero federale della Difesa concludono un accordo tecnico.
Art. 3 Scambio di informazioni
(1) Lo scambio reciproco di informazioni concernenti la situazione aerea generale di ciascuna Parte avviene sulla base dei sistemi a disposizione delle Parti. Le Parti si scambiano, conformemente all’Accordo del 1º marzo 1996 concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate, informazioni di natura operativa suscettibili di ampliare le conoscenze di ciascuna di esse.
(2) Le Parti provvedono affinché gli organi competenti per gli impieghi ai sensi del presente Accordo e i servizi di controllo del traffico aereo di volta in volta compe- tenti assicurino lo scambio reciproco di informazioni e di dati onde garantire la sicurezza e l’ordine nello spazio aereo segnatamente per quanto concerne la navi- gazione aerea.
Art. 4 Sovranità
La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna Parte.
Art. 5 Protezione dei dati
In caso di trasmissione di dati personali sulla base del presente Accordo e confor- memente al diritto nazionale, sono applicabili, nel rispetto delle prescrizioni legali valevoli per ciascuna Parte, le disposizioni seguenti:
1. il destinatario, su richiesta, informa il mittente sull’utilizzazione dei dati tra- smessi e sui risultati ottenuti per mezzo di essi.
2. L’utilizzazione dei dati da parte del destinatario è ammessa soltanto per gli scopi designati nel presente Accordo e unicamente alle condizioni fissate dal mittente. L’utilizzazione è inoltre ammessa al fine di prevenire e di persegui- re reati di particolare gravità e ai fini della difesa da considerevoli pericoli per la sicurezza pubblica.
3. Il mittente è tenuto ad accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità degli stessi in relazione con lo scopo perseguito con la trasmissione. Al riguardo occorre tenere conto dei divieti di trasmissione vigenti in virtù del rispettivo diritto nazionale. La trasmis- sione dei dati non avviene se il mittente ha motivo di credere che mediante essa siano violate le finalità di una legge nazionale o pregiudicati interessi degni di protezione delle persone interessate. In caso di trasmissione di dati inesatti o di trasmissione non autorizzata, il destinatario ne deve essere avvertito immediatamente. Quest’ultimo è tenuto a rettificare o cancellare immediatamente i dati.
4. Alla persona interessata vanno fornite, su richiesta, informazioni sui dati tra- smessi che la concernono e sullo scopo dell’uso previsto. Non sussiste alcun obbligo di informazione se da una ponderazione risulta che l’interesse pub- blico a non fornire informazioni prevale sull’interesse della persona interes- sata a ricevere informazioni. Del rimanente, il diritto della persona interessa- ta a ricevere informazioni sui dati che la concernono è retto dal diritto nazionale della Parte sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informa- zione.
5. Se una persona è illecitamente danneggiata in relazione con una trasmissione di dati ai sensi del presente Accordo, ne risponde nei confronti della persona interessata il destinatario, in conformità con il proprio diritto nazionale. Il destinatario non può, a sua discarica nei confronti della persona danneggiata, invocare il fatto che il danno è stato cagionato dal mittente.
6. Se il diritto nazionale valevole per il mittente preveda termini di cancella- zione speciali in relazione con i dati personali trasmessi, il mittente ne informa il destinatario. Indipendentemente da tali termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati trasmessi.
7. Il mittente e il destinatario sono tenuti ad attestare la trasmissione e la rice- zione di dati personali nei rispettivi incarti.
8. Il mittente e il destinatario sono tenuti a proteggere efficacemente i dati per- sonali trasmessi contro l’accesso, le modificazioni e le comunicazioni non autorizzati.
Art. 6 Misure di sicurezza aerea
Per garantire la sicurezza aerea, possono essere adottate, nel rispetto delle regola- mentazioni nazionali in vigore concernenti il comportamento nello spazio aereo, le misure seguenti:
1. operazioni in settori aerei di attesa e sorvoli con qualsiasi aeromobile milita- re di una delle Parti dello spazio aereo nazionale dell’altra Parte,
2. il rifornimento di carburante di qualsiasi aeromobile di una delle Parti in aeroporti dell’altra Parte e l’impiego di tali aeroporti come possibili aero- porti d’emergenza,
3. il rifornimento di carburante in volo di velivoli di entrambe le Parti nello spazio aereo di una di esse,
4. il controllo tattico degli aeromobili di una delle Parti da parte di un organo di controllo aereo dell’altra Parte,
5. il trasporto di personale ed equipaggiamenti di una delle Parti a bordo di aeromobili dell’altra Parte, a partire dal momento in cui tale presenza è giu- stificata da esigenze d’impiego,
6. l’attuazione nello spazio aereo della Parte ricevente delle misure menzionate all’articolo 1 capoverso 3, a condizione che una pertinente richiesta sia stata presentata dalle istanze competenti in materia di sicurezza aerea.
Art. 7 Impieghi
(1) L’istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte ricevente decide, su proposta dell’istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte invian- te, quando le misure di cui all’articolo 1 capoverso 3 possono essere eseguite all’in- terno del proprio spazio aereo da un aeromobile della Parte inviante. A tal fine l’istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte inviante dovrà dappri- ma aver autorizzato l’aeromobile a effettuare impieghi nello spazio aereo della Parte ricevente.
(2) L’adozione di misure transfrontaliere di sicurezza aerea necessita un coordina- mento tra le istanze competenti e, in caso di transito della frontiera, un trasferimento del controllo tattico (transfer of authority) degli aeromobili delle Parti.
(3) Le Parti si impegnano a effettuare regolarmente esercitazioni transfrontaliere di sicurezza aerea. Al riguardo, la direzione, la sorveglianza e la pianificazione del- l’utilizzazione dello spazio aereo saranno eseguite congiuntamente dalle istanze competenti.
Art. 8 Sicurezza tecnica e sorveglianza
(1) La Parte inviante garantisce la sicurezza tecnica del materiale, delle armi, delle munizioni, dei veicoli e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale della Parte ricevente nel quadro di una delle misure previste dal presente Accordo.
(2) La sorveglianza incombe alla Parte ricevente. Le Forze armate della Parte inviante cooperano con la Parte ricevente.
Art. 9 Prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente
Le Parti rispettano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente, come pure le prescrizioni di sicurezza concernenti il materiale, le armi, le munizioni, i veicoli e gli aeromobili.
Art. 10 Inchiesta in caso di incidente aereo o di altro evento nello spazio aereo
In caso di incidente aereo o altro evento nello spazio aereo di una delle Parti in cui è coinvolto, in relazione con le misure previste dal presente Accordo, un aeromobile dell’altra Parte, gli esperti civili e/o militari di quest’ultima Parte sono autorizzati a partecipare alla commissione d’inchiesta istituita dalla Parte sul cui territorio nazio- nale si è verificato l’incidente o l’evento.
Art. 11 Assistenza sanitaria
(1) In caso di grave malattia, lesione o ferimento, le Parti garantiscono l’assistenza medica d’urgenza del personale secondo le disposizioni per esse valevoli.
(2) I costi per l’assistenza medica di cui al capoverso 1 sono a carico dello Stato ricevente fino alla constatazione della possibilità di trasportare il paziente. Ogni ulteriore assistenza è a carico dello Stato inviante.
Art. 12 Costi
Ciascuna Parte assume i costi delle proprie Forze armate connessi con l’attuazione del presente Accordo. L’obbligo di assumere i costi per l’assistenza sanitaria si fonda sull’articolo 11 capoverso 2.
Art. 13 Statuto delle Forze armate
Durante l’impiego delle Forze armate delle Parti in relazione con il presente Accor- do, sono applicabili le disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 allo Statuto delle truppe del PPP.
Art. 14 Liquidazione dei danni
È applicabile l’articolo I dello Statuto delle truppe del PPP in relazione con l’articolo VIII dello Statuto delle truppe della NATO.
Art. 15 Sospensione
Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifi- ca all’altra Parte in caso di guerra, di stato di assedio, di crisi o per qualsiasi altro motivo d’interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.
Art. 16 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono notificate reciprocamente che sono soddisfatti i presupposti nazionali per l’entrata in vigore. Determinante è il giorno della ricezione dell’ultima notifica.
(2) Il presente Accordo può essere abrogato o emendato in ogni momento, per scritto, di comune accordo tra le Parti.
(3) Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con un preavviso scritto di sei
(6) mesi.
(4) Le controversie tra le Parti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente in via negoziale.
Fatto a Lucerna il 24 aprile 2007 in due originali in lingua tedesca.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx | Per il Governo della Repubblica federale di Germania: Xxxxx Xxxxx Xxxx |