Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Verbale di rinnovo.
Il giorno 25 luglio 1985, in Roma, presso la sede dello SNEBI via di X.
Xxxxxx n. 23 tra
il Sindacato Nazionale Enti di Bonifica Irrigazione e Miglioramento Fondiario (SNEBI), rappresentato dal Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, dal Segretario Nazionale avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dai componenti la Commissione trattative: sig. Xxxxx Xxxxx, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dott. Xxxxx Xxx
e
il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di Bonifica ed Enti Similari, rappresentato dal Presidente xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dal Presidente della Commissione trattative xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nonché dai componenti la Commissione stessa: xxxx. Xxxxx Xxxx, avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
si stipula il seguente accordo:
i contratti collettivi nazionali 28.7.70 e 20.11.70 e successive modifiche e integrazioni sono rinnovati fino al 31.12.87 alle seguenti condizioni:
CAPO I
1) Con le decorrenze sottoindicate, la tabella delle classi dei minimi di stipendio base, allegato "A" ai citati contratti collettivi nazionali,
28.7.70 e 20.11.70, è modificata aggiungendosi agli importi in vigore, rispettivamente, alla data del 31.12.84, del 31.12.85 e del 31.12.86, i seguenti importi:
a decorrere 1.1.1985 | a decorrere 1.1.1986 | a decorrere 1.1.1987 | |
I - | 139.000 | 101.000 | 101.000 |
II - | 130.000 | 94.000 | 94.000 |
III - | 120.000 | 87.000 | 87.000 |
IV - | 116.000 | 84.000 | 84.000 |
V - | 112.000 | 81.000 | 81.000 |
VI - | 108.000 | 78.000 | 78.000 |
VII - | 104.000 | 75.000 | 76.000 |
VIII - | 98.000 | 71.000 | 71.000 |
IX - 92.000 67.000 67.000
Conseguentemente, con le decorrenze sottoindicate, la tabella dei minimi di stipendio sopraindicata è modificata come segue:
a decorrere | a decorrere | a decorrere | |
1.1.1985 | 1.1.1986 | 1.1.1987 | |
I - | 1.567.000 | 1.668.000 | 1.769.000 |
II - | 1.458.000 | 1.552.000 | 1.646.000 |
III - | 1.345.000 | 1.432.000 | 1.519.000 |
IV - | 1.300.000 | 1.384.000 | 1.468.000 |
V - | 1.256.000 | 1.337.000 | 1.418.000 |
VI - | 1.211.000 | 1.289.000 | 1.367.000 |
VII - | 1.167.000 | 1.242.000 | 1.318.000 |
VIII - | 1.101.000 | 1.172.000 | 1.243.000 |
IX - | 1.033.000 | 1.100.000 | 1.167.000 |
2) Gli importi dell'indennità di funzione di cui al punto B) dell'accordo 20 settembre 1984 sono modificati, con le decorrenze indicate, come segue:
1.1.1985 1.1.1986 1.1.1987
Direttore di servizio | 120.000 | 130.000 | 135.000 |
Direttore | 145.000 | 150.000 | 160.000 |
Direttore Generale | 175.000 | 185.000 | 200.000 |
3) Il primo comma dell'art. 6 del CCNL 28 luglio 1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica è modificato come segue: "Per la copertura dei posti di "ruolo di dirigente il Consorzio può provvedere nelle seguenti forme:
a) mediante assunzione per pubblico concorso limitatamente ai posti di direttore di servizio;
b) mediante promozione;
c) mediante passaggio in ruolo di dirigente con rapporto a tempo indeterminato limitatamente ai posti di direttore di servizio;
d) mediante chiamata".
4) L'art. 4 del CCNL 20.11.70 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario è modificato come segue: "I dirigenti cui si applica il presente contratto sono assunti con rapporto a tempo indeterminato o con rapporto a tempo determinato ai sensi e in conformità alle disposizioni di cui al Capo II del presente accordo".
5) I testi dell'art. 13 del CCNL 28.7.70 per i dirigenti dei Consorzi di
bonifica e dell'art. 12 del CCNL 20.11.70 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario, come modificati dall'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1980, sono sostituiti dal seguente testo:
"L'anzianità di servizio prestato con la qualifica di dirigente comporta il diritto ad aumenti periodici dello stipendio base e della indennità
di funzione non superiori complessivamente a sedici e ammontanti ciascuno al 5%.
I primi quattro aumenti hanno periodicità annuale, i successivi sette biennale e gli altri cinque triennale.
Le variazioni dell'indennità di contingenza applicate a decorrere dall'1.7.85 non producono più alcun effetto sugli aumenti periodici di anzianità".
6) L'art. 7 dell'accordo collettivo nazionale 29 gennaio 1980 è sostituito dal seguente testo: "Il Consorzio può annualmente attribuire al dirigente un compenso speciale tenuto conto del grado di intensità dell'attività svolta dal dirigente medesimo".
Nota a verbale.
E' istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 10 membri di cui 5 in rappresentanza dello SNEBI e 5 in rappresentanza del Sindacato Nazionale Dirigenti Bonifica, con il compito di esaminare le soluzioni ritenute più idonee per una ristrutturazione delle classi dei minimi di stipendio in rapporto alle diverse qualifiche dirigenziali.
I lavori della predetta Commissione avranno inizio nel primo semestre dell'anno 1987 e dovranno concludersi entro sei mesi dall'inizio.
CAPO II
Contratti a termine. Art. 1.
A decorrere dall'1.1.86 i nuovi rapporti di lavoro con i direttori generali e i direttori sono instaurati con contratto a termine disciplinato dalle norme contenute nel presente Capo.
Art. 2.
L'assunzione avviene mediante chiamata.
Art. 3.
Per l'assunzione è richiesto, oltre il diploma di laurea, il possesso dei requisiti che il Consorzio riterrà necessari in relazione alle funzioni da affidare.
Art. 4.
Il contratto ha la durata massima di 5 anni ed è rinnovabile.
Art. 5.
Il rapporto di lavoro si costituisce con l'accettazione della lettera di assunzione nella quale devono essere indicati:
a) gli estremi della deliberazione consortile che dispone l'assunzione;
b) la durata del rapporto;
c) la specifica qualifica;
d) il trattamento economico nei suoi elementi costitutivi.
Art. 6.
Il dirigente ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali e delle disposizioni e istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare e proficuo funzionamento dell'ente.
Al dirigente è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi.
La trasgressione al divieto di cui al precedente comma costituisce giusta causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Art. 7.
Il trattamento economico annuo è di importo pari a 14 mensilità di stipendio base e di indennità di contingenza nella misura in vigore per la
classe in cui risulta inquadrabile la specifica qualifica riconosciuta, aumentati dalla indennità fissa annua di cui al successivo articolo.
Art. 8.
In relazione alla durata del rapporto e quale specifico compenso connesso alla natura a termine del rapporto stesso viene corrisposta un'indennità fissa annua il cui ammontare viene convenuto tra il dirigente e il Consorzio tenuto conto dei titoli professionali posseduti dal dirigente, delle esperienze di lavoro già effettuate, degli eventuali titoli e incarichi accademici posseduti, delle eventuali produzioni scientifiche, delle specifiche capacità dirigenziali con particolare riguardo alle capacità propositive e organizzative e alle attitudini connesse.
Art. 9.
Nei casi di infortunio e di malattia al dirigente viene conservato il posto per tre mesi senza diritto a retribuzione. Qualora lo stato di malattia o infortunio si protragga oltre il terzo mese e al dirigente non sia possibile riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto anticipatamente alla scadenza del predetto periodo di tre mesi.
Comunque, nell'arco di durata del rapporto convenzionalmente determinata, la durata complessiva dell'assenza per malattia con garanzia alla conservazione del posto non può superare i sei mesi nei casi di rapporti
di durata fino a 3 anni e gli 8 mesi nei casi di rapporti di durata superiore a 3 anni e fino a 5 anni.
Art. 10.
Allo scopo di garantire, in caso di malattia e di infortunio professionale ed extraprofessionale, un trattamento assicurativo aggiuntivo a quello obbligatorio legislativamente sancito, viene stipulata a favore del dirigente una polizza di assicurazione contro i predetti rischi i cui massimali, rispettivamente, per il caso di morte, invalidità permanente e invalidità temporanea, saranno convenuti tra il Consorzio e il dirigente.
Art. 11.
Per il trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 297/82.
Art. 12.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo trovano applicazione le norme di cui alla legge n. 230 del 18 aprile 1962.
CAPO III PENSIONATI
A) Aumenti delle pensioni base.
Gli importi delle pensioni dirette e indirette, conseguenti a cessazioni di rapporti di lavoro intervenute sino al 31 maggio 1982, calcolate al netto della ritenuta dei 2/3 della pensione INPS o di altra pensione previdenziale, sono aumentati, a decorrere dall'1.1.85, del 7%, con un minimo garantito di £. 90.000 per i titolari di pensione diretta e di £.
50.000 per i titolari di pensione di reversibilità.
La disposizione di cui sopra si applica a tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamentazione maturati entro la data del 31 maggio 1982.
Analogo trattamento compete a quelle pensioni eventualmente maturate in caso di cessazione del rapporto per soppressione di posto, dispensa nell'interesse del servizio, infortunio e malattia per causa di servizio a decorrere dal 1° giugno 1982.
B) Indennità di contingenza per i dirigenti pensionati non ancora titolari di pensione previdenziale.
Per i dirigenti pensionati che siano stati collocati a riposo prima dell'1.2.77 e per i dirigenti pensionati collocati a riposo a decorrere dall'1.2.77 che abbiano optato, ai sensi del 2° comma della lett. G) dell'accordo 20.9.84, per il trattamento di cui alle norme transitorie dell'accordo collettivo nazionale 4.6.81 per i dipendenti consorziali, trovano applicazione le disposizioni contenute nei punti seguenti.
1. I dirigenti pensionati come sopra individuati che non abbiano ancora maturato, alla data del collocamento a riposo, il diritto alla pensione
INPS o INPDAI, possono chiedere al Consorzio, entro il 30 novembre 1985 e limitatamente al periodo intercorso o intercorrente tra la data di cessazione del rapporto e quella della maturazione del diritto alla
pensione previdenziale, l'erogazione dell'indennità di contingenza, qualora non sia stata di fatto corrisposta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti pensionati dagli accordi 29.1.80, 3.2.81 e 2.8.84 dichiarando nel contempo di voler all'uopo sottoscrivere, nelle forme di rito previste per le conciliazioni sindacali in materia di lavoro,
apposito atto di transazione stipulato in conformità al testo che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante ed essenziale.
I consorzi, entro venti giorni dalla domanda, aderiranno alla predetta richiesta impegnandosi alla sottoscrizione del relativo atto di transazione. Nello stesso atto di transazione il Consorzio si impegnerà a corrispondere, dall'1.1.85 o dalla successiva data di maturazione del diritto alla pensione previdenziale, al dirigente pensionato un importo annuale a titolo di indicizzazione della pensione consortile pari, rispettivamente, al 20 o al 40% dell'importo dell'indennità di contingenza per i pensionati, determinato ai sensi degli accordi collettivi nazionali 20.1.80, 3.2.81 e 2.8.84, a seconda che l'incremento percentuale dell'indicizzazione della pensione previdenziale sia pari al 90 o al 75%.
Nell'ipotesi di pensione previdenziale indicizzata al 100% il Consorzio non corrisponderà alcuna somma a titolo di indennità di contingenza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai titolari di pensione di reversibilità per i quali ricorra la medesima fattispecie di insussistenza, all'atto della maturazione del diritto a pensione di reversibilità consortile, del diritto alla pensione previdenziale di reversibilità.
C) Indennità di contingenza per i dirigenti pensionati già titolari di pensione previdenziale.
I dirigenti pensionati come sopra individuati che, in difformità di quanto disposto alla lett. G) dell'accordo collettivo nazionale 20.9.84, abbiano di fatto percepito dall'1.1.79 o da data successiva l'indennità di contingenza pur godendo già a tale data di pensione previdenziale indicizzata, possono entro il 30.11.85 proporre al Consorzio di definire i rapporti inerenti l'erogazione e la percezione per il periodo 1.1.79-
31.12.84 dell'indennità di contingenza sul proprio trattamento di pensione attraverso apposito atto di transazione che contempli la rinuncia da parte del Consorzio all'azione di ripetizione delle somme indebitamente erogate e la contestuale rinuncia dei dirigente alla richiesta dell'erogazione
delle somme maturate a titolo di indennità di contingenza per il periodo successivo all'1.1.82 e fino al 31.12.84. Tale atto di transazione dovrà stipularsi nelle forme di rito previste per le conciliazioni sindacali in materia di lavoro e in conformità al testo che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Il consorzio entro venti giorni aderirà alla richiesta impegnandosi alla sottoscrizione del predetto atto di transazione.
Nello stesso atto di transazione il Consorzio si impegnerà a corrispondere dall'1.1.85 al dirigente pensionato un importo annuale a titolo di indicizzazione della pensione consortile pari, rispettivamente al 20 o al
40% dell'importo dell'indennità di contingenza per i pensionati, determinato ai sensi degli accordi collettivi nazionali 29.1.80, 3.2.81 e 2.8.84, a seconda che l'incremento percentuale dell'indicizzazione della pensione previdenziale sia pari al 90 o al 75%.
Nell'ipotesi di pensione previdenziale indicizzata al 100% il Consorzio non corrisponderà alcuna somma a titolo di indennità di contingenza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai titolari di pensione consorziale di reversibilità.
S.N.E.B.I. Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica Integrale
e degli Enti di Sviluppo
X.xx Xxxxxxx Xxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx
PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 411 co. 3° C.P.C.
E DELL'ART. 2113 co. 4° C.C.
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11.8.1973, n. 531
DIRIGENTI PENSIONATI GIA' TITOLARI DI PENSIONE PREVIDENZIALE ALLA DATA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO O COMUNQUE ALL'1.1.1979
Il giorno ........... in ................ presso .......................
il Sig. .................................. nato a .......................
il ..... e residente in ............ via ................................
e il Sig. ........................... nato a .............................
il ........ e residente in .................. via ........................
nella loro qualità di conciliatori nominati, rispettivamente, dal Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di bonifica e di enti e organismi similari da un lato, e dallo SNEBI dall'altro, hanno esperito il tentativo di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme indicate in epigrafe, della controversia di seguito precisata, insorta
tra
il Sig. .....................
e
il Consorzio ................
I suddetti conciliatori, accertata l'identità delle parti, la capacità e
il potere di ciascuna di esse di conciliare e transigere la controversia in oggetto, hanno preventivamente avvertito le parti stesse sulla portata e sugli effetti definitivi ed irretrattabili della conciliazione in sede sindacale.
I conciliatori medesimi hanno, quindi, dato corso al tentativo di conciliazione e definitiva composizione anche transattiva della vertenza, pervenendo al risultato positivo quale emerge dall'accordo che le suddette parti hanno raggiunto nei termini di seguito trascritti.
premesso
- che il Sig. ................. già dirigente del Consorzio
.............. è stato collocato a riposo il ...... con diritto al trattamento di pensione consortile;
- che al medesimo è stata erogata a decorrere dal la pensione
consortile;
- che fino alla data del ...... è stata all'ex dirigente corrisposta unitamente alla pensione consortile l'indennità di contingenza nonostante il divieto di cui all'art. 19 della legge 21.12.78, n. 843, tenuto conto
che il medesimo godeva di pensione previdenziale INPS indicizzata;
- che l'erogazione dell'indennità di contingenza da parte del Consorzio è stata sospesa in data ;
- che successivamente è intervenuto l'accordo collettivo nazionale
20.9.84 per effetto del quale, a conferma delle disposizioni legislative, per i dirigenti pensionati è venuto meno il diritto alla corresponsione della indennità di contingenza da parte del Consorzio;
- che a seguito dell'accordo 25.7.85 il sottoscritto Sig.
................ ha chiesto al Consorzio l'applicazione della disposizione
di cui al punto C del capo 3° del citato accordo proponendo di definire i rapporti inerenti all'erogazione e alla percezione, per il periodo dall'1.1.79 al dell'indennità di contingenza sulla pensione
attraverso apposito atto di transazione avente il contenuto indicato al punto C capo 3° del citato accordo;
- che il Consorzio ha accettato l'anzidetta proposta; tutto ciò premesso e considerato
le parti come sopra costituite stipulano quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) il Consorzio di bonifica rinuncia, nei confronti del Sig. ........
............., all'azione di ripetizione delle somme indebitamente erogate
a titolo di indennità di contingenza sulla pensione corrisposta al Sig.
............................. dall'1.1.79 al ;
3) il Sig. ............................. rinuncia ad ogni richiesta o
pretesa relativa all'erogazione, da parte del Consorzio, di somme a titolo di indennità di contingenza per il periodo successivo al e fino al
31.12.84;
4) il Consorzio si impegna a pagare annualmente al Sig.
................. a decorrere dall'1.1.85, a titolo di indicizzazione
della pensione consortile, una somma, pari a (20% o 40%)
dell'importo dell'indennità di contingenza per i pensionati determinata ai sensi degli accordi collettivi nazionali 29.1.80, 3.2.81 e 2.8.84;
5) gli obblighi di cui al presente atto sono assunti dal Sig.
............ ................. e dal Consorzio a transazione della
vertenza insorta in ordine al problema della indicizzazione della pensione consortile e all'interpretazione delle norme legislative e contrattuali applicabili. Pertanto, in conseguenza al regolamento transattivo, il Sig.
......... ........................ dà atto al Consorzio che sono state integralmente e pienamente definite tutte le questioni sopra indicate in tema di indicizzazione della pensione consortile, dichiarandosi il Sig.
..................................... soddisfatto di ogni sua pretesa al
riguardo e rinunciando nei confronti del Consorzio a ogni e qualsiasi ulteriore diritto, ragione e azione eventualmente sussistente in capo al medesimo e nei confronti del Consorzio in virtù delle sopra indicate norme contrattuali e legislative o per qualsivoglia altro titolo collegato,
anche in via indiretta, alle questioni sopra indicate;
6) tutte indistintamente le clausole del presente atto costituiscono un insieme essenzialmente inscindibile, con la conseguenza che il venir meno anche di una sola di esse comporterà la caducazione di tutto l'accordo, la restituzione di quanto percepito in base ad esso e il ripristino delle originarie posizioni di pretesa e di contestazione;
7) l'efficacia della presente conciliazione e transazione è sospensivamente condizionata all'adempimento di tutte le formalità previste dal cit. art. 411 c. 3° (modificato) C.P.C..
Letto, confermato e sottoscritto Sig. ....................................
Presidente del Consorzio I Conciliatori sindacali
PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 411 co. 3° C.P.C.
E DELL'ART. 2113 co. 4° C.C.
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11.8.1973, n. 533
DIRIGENTI COLLOCATI A RIPOSO PRIMA DELL'1.2.77
non aventi diritto, all'1.1.82, a pensione previdenziale.
Il giorno ........... in ................ presso .......................
il Sig. .................................. nato a .......................
il ..... e residente in ............ via ................................
e il Sig. ........................... nato a .............................
il ........ e residente in .................. via ........................
nella loro qualità di conciliatori nominati, rispettivamente, dal Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di bonifica e di enti e organismi similari da un lato, e dallo SNEBI dall'altro, hanno esperito il tentativo di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme indicate in epigrafe, della controversia di seguito precisata, insorta
tra
il Sig. .....................
e
il Consorzio ................
I suddetti conciliatori, accertata l'identità delle parti, la capacità e
il potere di ciascuna di esse di conciliare e transigere la controversia in oggetto, hanno preventivamente avvertito le parti stesse sulla portata e sugli effetti definitivi ed irretrattabili della conciliazione in sede sindacale.
I conciliatori medesimi hanno, quindi, dato corso al tentativo di conciliazione e definitiva composizione anche transattiva della vertenza, pervenendo al risultato positivo quale risulta dall'accordo che le suddette parti hanno raggiunto nei termini di seguito trascritti.
premesso
- che il Sig. ................. già dirigente del Consorzio
.............. è stato collocato a riposo il ...... con diritto al
trattamento di pensione consortile;
- che al medesimo è stata erogata a decorrere dal la pensione
consortile;
- che fino alla data del 31.12.81 (o successivamente: occorre indicare la data esatta) è stata dall'ex dirigente corrisposta, unitamente alla pensione consortile, l'indennità di contingenza, successivamente sospesa in relazione al divieto di cui all'art. 19 della legge 21.12.78, n. 843 e all'accordo collettivo nazionale 20.9.84;
- che, peraltro, l'ex dirigente ha maturato il diritto a pensione previdenziale indicizzata solo in data ;
- che a seguito dell'accordo 25.7.85 il sottoscritto Sig.
................ ha chiesto al Consorzio l'applicazione della disposizione di cui al n. 1 lett. B) del capo 3° proponendo di definire i rapporti inerenti all'erogazione e alla percezione, per il periodo dal al
............ dell'indennità di contingenza sulla pensione attraverso apposito atto di transazione avente il contenuto indicato al n. 1 lett. B) del capo 3° del citato accordo;
- che il Consorzio ha accettato l'anzidetta proposta; tutto ciò premesso e considerato
le parti come sopra costituite stipulano quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) il Consorzio si impegna a corrispondere dall'1.1.82 (o data successiva se la sospensione dell'erogazione dell'indennità di contingenza è intervenuta successivamente) fino al (data di maturazione del
diritto a pensione previdenziale) all'ex dirigente pensionato Sig.
............................. l'indennità di contingenza nella misura e
con la periodicità stabilite dagli accordi collettivi nazionali 29.1.80, 3.2.81 e 2.8.84;
3) il Consorzio si impegna a corrispondere all'ex dirigente pensionato a decorrere dall'1.1.85 (o dalla successiva data di maturazione del diritto alla pensione previdenziale), a titolo di indicizzazione della pensione consortile, una somma pari a (20 o 40%) dell'importo della indennità di contingenza per i pensionati determinata ai sensi degli accordi collettivi nazionali 29.1.80, 3.2.81 e 2.8.84;
4) il Sig. ............................. rinuncia ad ogni richiesta o
pretesa diversa da quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3) concernente l'erogazione dell'indennità di contingenza sulla pensione consortile;
5) gli obblighi di cui al presente atto sono assunti dal Sig.
........... ............ e dal Consorzio a transazione della vertenza insorta in ordine al problema dell'indicizzazione della pensione
consortile e all'interpretazione delle norme legislative e contrattuali applicabili. Pertanto, in conseguenza al regolamento transattivo, il Sig.
......... ........................ dà atto al Consorzio che sono state integralmente e pienamente definite tutte le questioni sopra indicate in tema di indicizzazione della pensione consortile, dichiarandosi il Sig.
..................................... soddisfatto di ogni sua pretesa al
riguardo e rinunciando nei confronti del Consorzio a ogni e qualsiasi ulteriore diritto, ragione e azione eventualmente sussistente in capo al medesimo e nei confronti del Consorzio in virtù delle sopra indicate norme contrattuali e legislative e per qualsivoglia altro titolo collegato,
anche in via indiretta, alle questioni sopra indicate;
6) tutte indistintamente le clausole del presente atto costituiscono un insieme essenzialmente inscindibile, con la conseguenza che il venir meno anche di una sola di esse comporterà la caducazione di tutto l'accordo, la restituzione di quanto percepito in base ad esso e il ripristino delle originarie posizioni di pretesa e di contestazione;
7) l'efficacia della presente conciliazione e transazione è sospensivamente condizionata all'adempimento di tutte le formalità previste dal cit. art. 411 c. 3° (modificato) C.P.C..
Letto, confermato e sottoscritto Sig. ....................................
Presidente del Consorzio I Conciliatori sindacali
PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 411 co. 3° C.P.C.
E DELL'ART. 2113 co. 4° C.C.
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11.8.1973, n. 533
DIRIGENTI COLLOCATI A RIPOSO A DECORRERE DALL'1.2.77
che abbiano optato ai sensi della lett. G dell'accordo 20.9.84, non aventi diritto, all'atto del collocamento a riposo, a pensione previdenziale.
Il giorno ........... in ................ presso .......................
il Sig. .................................. nato a .......................
il ..... e residente in ............ via ................................
e il Sig. ........................... nato a .............................
il ........ e residente in .................. via ........................
nella loro qualità di conciliatori nominati, rispettivamente, dal Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di bonifica e di enti e organismi similari da un lato, e dallo SNEBI dall'altro, hanno esperito il tentativo di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme indicate in epigrafe, della controversia di seguito precisata, insorta
tra
il Sig. .....................
e
il Consorzio ................
I suddetti conciliatori, accertata l'identità delle parti, la capacità e
il potere di ciascuna di esse di conciliare e transigere la controversia in oggetto, hanno preventivamente avvertito le parti stesse sulla portata e sugli effetti definitivi ed irretrattabili della conciliazione in sede sindacale.
I conciliatori medesimi hanno, quindi, dato corso al tentativo di conciliazione e definitiva composizione anche transattiva della vertenza, pervenendo al risultato positivo quale risulta dall'accordo che le suddette parti hanno raggiunto nei termini di seguito trascritti.
premesso
- che il Sig. ................. già dirigente del Consorzio
.............. è stato collocato a riposo il ...... con diritto al trattamento di pensione consortile;
- che al medesimo è stata erogata a decorrere dal la pensione
consortile;
- che lo stesso in data ............ ha esercitata la facoltà di opzione di cui alla lett. G) dell'accordo collettivo nazionale 20.9.84;
- che fino alla data del 31.12.81 (o successivamente: occorre indicare la data esatta) è stata all'ex dirigente corrisposta, unitamente alla pensione consortile, l'indennità di contingenza, successivamente sospesa in relazione al divieto di cui all'art. 19 della legge 21.12.78, n. 843 e all'accordo collettivo nazionale 20.9.84;
- che, peraltro, il sottoscritto ex dirigente alla predetta data del
......... non era ancora titolare di pensione previdenziale indicizzata;
- che il diritto alla predetta pensione previdenziale indicizzata è stato maturato dal medesimo solo in data ;
- che successivamente è intervenuto l'accordo collettivo nazionale
20.9.84 per effetto del quale, a conferma delle disposizioni legislative, per i dirigenti pensionati è venuto meno il diritto alla corresponsione della indennità di contingenza da parte del Consorzio;
- che a seguito dell'accordo 25.7.85 il sottoscritto Sig.
................ ha chiesto al Consorzio l'applicazione della disposizione di cui al n. 1 lett. B) del capo 3° proponendo di definire i rapporti inerenti all'erogazione e alla percezione, per il periodo dal al
............ dell'indennità di contingenza sulla pensione attraverso apposito atto di transazione avente il contenuto indicato al n. 1 lett. B) del capo 3° del citato accordo;
- che il Consorzio ha accettato l'anzidetta proposta; tutto ciò premesso e considerato
le parti come sopra costituite stipulano quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) il Consorzio si impegna a corrispondere dall'1.1.82 (o data successiva se la sospensione dell'erogazione dell'indennità di contingenza è intervenuta successivamente) fino al (data di maturazione del
diritto a pensione previdenziale) all'ex dirigente pensionato Sig.
............................. l'indennità di contingenza nella misura e
con la periodicità stabilite dagli accordi collettivi nazionali 29.1.80, 3.2.81 e 2.8.84;
3) il Consorzio si impegna a corrispondere all'ex dirigente pensionato a decorrere dall'1.1.85 (o dalla successiva data di maturazione del diritto alla pensione previdenziale), a titolo di indicizzazione della pensione consortile, una somma annuale pari a (20 o 40%) dell'importo della indennità di contingenza per i pensionati determinata ai sensi degli accordi collettivi nazionali 29.1.80, 3.2.81 e 2.8.84;
4) il Sig. ............ ................. rinuncia ad ogni richiesta o
pretesa diversa da quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3) concernente l'erogazione dell'indennità di contingenza sulla pensione consortile;
5) gli obblighi di cui al presente atto sono assunti dal Sig.
........... ............ e dal Consorzio a transazione della vertenza insorta in ordine al problema dell'indicizzazione della pensione consortile e all'interpretazione delle norme legislative e contrattuali
applicabili. Pertanto, in conseguenza al regolamento transattivo, il Sig.
......... ........................ dà atto al Consorzio che sono state integralmente e pienamente definite tutte le questioni sopra indicate in tema di indicizzazione della pensione consortile, dichiarandosi il Sig.
..................................... soddisfatto di ogni sua pretesa al
riguardo e rinunciando nei confronti del Consorzio a ogni e qualsiasi ulteriore diritto, ragione e azione eventualmente sussistente in capo al medesimo e nei confronti del Consorzio in virtù delle sopra indicate norme contrattuali e legislative o per qualsivoglia altro titolo collegato,
anche in via indiretta, alle questioni sopra indicate;
6) tutte indistintamente le clausole del presente atto costituiscono un insieme essenzialmente inscindibile, con la conseguenza che il venir meno anche di una sola di esse comporterà la caducazione di tutto l'accordo, la restituzione di quanto percepito in base ad esso e il ripristino delle originarie posizioni di pretesa e di contestazione;
7) l'efficacia della presente conciliazione e transazione è sospensivamente condizionata all'adempimento di tutte le formalità previste dal cit. art. 411 c. 3° (modificato) C.P.C..
Letto, confermato e sottoscritto Sig. ....................................
Presidente del Consorzio I Conciliatori sindacali
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