COMUNE DI GENOVA
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE VMWARE/VEEAM
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 3
ART. 3 - GARANZIA DEFINITIVA 4
ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 5
ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
ART. 6 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI 8
ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO 10
ART. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10
ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 10
ART. 12 - RINVIO AD ALTRE NORME 10
ART. 13 - D.U.V.R.I 11
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - RDO 1429723
Le Condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle “Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni” relative al Bando “ICT 2009” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché nell’”Allegato 1 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Prodotti per l’Informatica e le Telecomunicazioni”.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA
Il numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito xxx.xxxx.xx è: CIG: 6884566B94.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto, da affidarsi attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura delle licenze software (n. 6 licenze VMWare/n. 6 licenze Veeam) indicate nella scheda tecnica allegata al presente documento.
Il rilascio delle licenze dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dalla data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta firmato digitalmente, come previsto dalla R.D.O.
Dopo tale periodo saranno applicate le penalità di cui all'art. 6 del presente documento
La fornitura viene aggiudicato a corpo con procedura negoziata a lotto unico in quanto trattasi di una fornitura omogenea.
L’importo contrattuale a base di gara è pari a € 36.600,00 (IVA 22% esclusa).
L’impresa concorrente dovrà inserire sul portale di gara attraverso la funzione “Aggiungi Allegati” il seguente documento amministrativo:
- il PASSOE generato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) relativo alla presente gara (codice CIG: 6884566B94); a tal fine è necessario iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione AVCPASS e seguire le relative istruzioni;
La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
ART. 2 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, l’appalto in oggetto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 a favore dell’impresa che avrà proposto il minor prezzo complessivo.
OFFERTA ECONOMICA:
I partecipanti, nell’ambito dell’importo complessivo massimo di riferimento per l’aggiudicazione della presente gara pari a € 36.600,00 oltre IVA 22%, dovranno formulare un’offerta economica indicando il prezzo complessivo di quanto proposto (IVA 22% esclusa).
Tale offerta dovrà essere inserita come “Offerta economica (fac-simile di sistema)”. Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla soglia indicata.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara.
Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
La valutazione di congruità avverrà secondo quanto previsto dallo stesso art. 97.
Le prestazioni oggetto dell’appalto e il conseguente importo contrattuale potranno variare fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna a modificare le condizioni contrattuali.
ART. 3 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
La garanzia in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del predetto Decreto.
Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Il Comune di Genova può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento della fornitura e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel rispetto delle indicazioni riportate nei documenti di gara, secondo i termini e le modalità contenute nell’offerta presentata e nell’ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, entro 5 gg. dall’aggiudicazione definitiva, i nominativi dei soggetti incaricati della gestione commerciale della fornitura e della fatturazione, la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla fornitura stessa nonché il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura.
La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Essa si impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell’inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant’altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.
La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.
La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell’aggiudicatario non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
La suddetta Ditta si impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal e per il Comune nell’ambito del progetto stesso.
L’Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall’espletamento dell’incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010:
- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
I contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Saranno a carico dell’aggiudicatario i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo da apporre sul contratto.
ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere intestate a:
Comune di Genova – Direzione Sistemi Informativi – Xxx xx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx (P.I. 00856930102)
Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà nei tempi di legge.
La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L’irregolarità del D.U.R.C. comporterà la sospensione del pagamento delle fatture e l’interruzione della decorrenza dei termini di pagamento.
Sono a carico della ditta aggiudicataria le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture di cui alla presente gara nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
Tali fatture dovranno riportare:
- il codice identificativo: HZNDOD
- il codice C.I.G.
- il codice CUP
In mancanza di tali Codici, la fattura verrà rifiutata.
Oltre a detti Codici, al fine di rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d’ordine relativo all’appalto, che sarà comunicato al momento dell’ordinativo, e gli estremi del provvedimento di assegnazione della gara.
Trattandosi di progetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e sulla base delle regole di rendicontazione comunitaria, opererà la clausola di rifiuto per le fatture che saranno registrate sul Sistema di Interscambio senza le seguenti informazioni:
- Campo: Causale (riga 2.1.1.11):
- Codice Progetto: PROGETTO GE 1.1.1-a
- Nome del progetto ammesso al finanziamento PON METRO: “Realizzazione/Acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali”
- Dicitura: PON METRO
- Campo: Dati Contratto (riga 2.1.3):
- Estremi identificativi del contratto
Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso “Equitalia S.p.A.”.
ART. 6 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI
La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente documento, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell’offerta nonché sul rispetto di quanto previsto dal contratto.
Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l’applicazione delle penalità più oltre indicate.
La Ditta aggiudicataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.
Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.
In ogni caso, il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
In caso di inadempienza o di non osservanza delle clausole previste nel presente Capitolato Speciale non per cause di forza maggiore ma per responsabilità della società, saranno applicate a carico della società penali così calcolate:
Ritardo sui tempi di rilascio delle licenze:
Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore, secondo quanto indicato al punto precedente, comporti un ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 1, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale nella misura del 1% del valore dell’intera fornitura, calcolata su ogni giorno solare di ritardo.
La penale sarà applicata fino ad un massimo corrispondente al 10% dell’importo complessivo del contratto.
Oltre tale quota la ritardata consegna potrà essere considerata a tutti gli effetti negligenza contrattuale: sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e commettere la fornitura a terzi a danno del fornitore, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno arrecato.
Disposizioni varie:
- ogni formale contestazione alla ditta inadempiente sarà notificata per iscritto e la ditta stessa potrà esprimere le sue deduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della stessa
- il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà notificato alla ditta in via amministrativa
- le penali a carico della ditta aggiudicataria potranno essere prelevate dalle somme dovute per le attività in corso o prelevate dall'ammontare della garanzia di cui all'art. 3; la ditta,
in tale secondo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di dieci giorni solari da quella dell'invito a farlo, sotto pena di decadenza dal contratto e dalla perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziali.
- le penali maturate potranno essere assolte anche attraverso la fornitura di servizi informatici di pari valore, dichiarato congruo dal Dirigente responsabile competente, nei modi e nei tempi da concordarsi con la ditta aggiudicataria.
ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, ovvero ancora via sia stata violazione di brevetti industriali e diritti d'autore.
In particolare si potrà procedere alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo un numero di inadempienze, anche non consecutive, che abbiano comportato l’irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Nei casi di cui sopra il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni
d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane SpA, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010
Si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO
E’ consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.
ART. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria.
ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Xxx xxx Xxxxx 0 - 00000 XXXXXX - tel. 0000000000 - PEC: xx_xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx@xxx.xx-xxxx.xx.
Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.
ART. 12 - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle “Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni” relative al Bando “ICT 2009” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché dall’Allegato 1 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Prodotti per l’Informatica e le Telecomunicazioni”, nonché alle norme del Codice Civile.
ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Xxxxx Xx Xxxxx – Direzione Sistemi Informativi -
Via di Francia, 3 – 16149 Genova - tel. 0000000000 - fax 0000000000 - e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx – PEC istituzionale: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
I chiarimenti relativi alla gara dovranno essere richiesti attraverso il portale di gara sul quale verranno inviate le relative risposte.
ART. 13 - D.U.V.R.I.
Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.