SCHEMA ACCORDO LAVORO AGILE – ART. 19, LEGGE 22.5.2017, N. 81
All. 1
SCHEMA ACCORDO LAVORO AGILE – ART. 19, LEGGE 22.5.2017, N. 81
Dipendente: Cat. assegnato all’Unità Operativa:
con funzioni di
Obiettivi che si intendono perseguire mediante attivazione dell’istituto del lavoro agile:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Attività interessate (descrivere le attività che formeranno oggetto di lavoro agile):
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Decorrenza dell’attivazione ………………….. per una durata di /a tempo indeterminato
Tecnologie di cui si prevede l’utilizzo (indicare attrezzature informatiche, telefoniche, di trasmissione dati nonché sistemi informatici, programmi ecc ecc):
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Modificazioni organizzative interne (indicare ove le stesse siano necessarie):
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Modalità di effettuazione del lavoro agile:
1. in quanto necessario al fine di garantire il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, in parte presso gli uffici comunali, nei seguenti giorni ed orari:
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2. in parte presso la residenza del dipendente o in qualunque altro luogo, nei seguenti giorni:
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in tali giorni il dipendente dovrà essere contattabile – sia telefonicamente che telematicamente - e a disposizione e pienamente operativo per comunicazioni ed esigenze di servizio, funzionali
all'esercizio del potere direttivo del Responsabile ed alle relazioni con il pubblico ed i colleghi, nelle seguenti fasce orarie:
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con ciò è garantito il diritto al riposo del dipendente, comprensivo del diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (telefono, pc) dalle ........... alle di ogni giorno.
Criteri qualitativi e quantitativi per la verifica dell’adempimento della prestazione:
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tempi e modalità del monitoraggio :
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Le Parti, con un preavviso non inferiore a cinque giorni fornendo specifico giustificato motivo motivazione, possono recedere dall’accordo con conseguente interruzione prima della naturale scadenza.
Per i soli accordi a tempo indeterminato: Le Parti, con un preavviso non inferiore a trenta giorni, possono recedere unilateralmente dall’accordo.
Per quanto non specificato nell'Allegato al presente accordo, il lavoratore collocato in lavoro agile resta soggetto, in quanto dipendente comunale, a tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali e decentrati, dai regolamenti del Comune, da Codice disciplinare e dal Codice di comportamento vigente.
Luogo ………………………., data ……………………………
Il Dipendente Il Responsabile di Servizio / U.O.
…………………………… ……………………………
Allegato - Disciplina organizzativa Criteri di priorità nell'assegnazione in lavoro agile
In caso di un numero di richieste superiore alla percentuale dei dipendenti che in base al POLA possano avere accesso al lavoro agile, l'Amministrazione riconosce priorità alle richieste delle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del T.U. n. 151/2001 e dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992; in subordine riconosce priorità sulla base della presenza di figli minori di 14 anni nel nucleo familiare del dipendente e/o sulla base della distanza fra la sede di lavoro ed il luogo di residenza o domicilio del richiedente.
Trattamento giuridico e economico
1. Il Comune garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera, ed anche ai fini della formazione periodica.
2. L’assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che rimane regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi.
3. La prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell’anzianità di servizio, nonché dell’applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio, a condizione che ogni 15 giorni il competente Responsabile di Servizio compili e sottoscriva la scheda di Monitoraggio allegata sub a) in cui attesti il livello sufficiente di raggiungimento degli obiettivi di lavoro assegnati per il periodo di riferimento.
4. Non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive.
5. Nelle giornate di lavoro agile il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto.
Sicurezza sul lavoro
1. Ogni lavoratore è tenuto a collaborare proficuamente e diligentemente con il Comune al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione lavorativa.
2. Il Comune garantisce ai dipendenti in lavoro agile idonea copertura assicurativa nelle forme di legge.
Strumenti e sicurezza dei dati
1. L’accordo di lavoro agile definisce, tenuto conto dell’attività da svolgere in lavoro agile, la dotazione informatica necessaria, di proprietà del dipendente – e che lo stesso mette a disposizione per lo svolgimento del lavoro agile, in quanto consentito in base alla normativa vigente nel tempo – o del Comune.
2. ln caso di strumentazione di proprietà del dipendente il Comune si riserva, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, di verificarla per ragioni di sicurezza e protezione della rete.
3. In caso di strumentazione di proprietà del Comune (a mero titolo esemplificativo, Pc e telefono cellulare), la stessa è fornita al dipendente in comodato d'uso ai sensi degli articoli 1803 e ss. Codice
Civile e lo stesso dovrà garantirne la sicurezza ed il buon funzionamento. Al termine della prestazione lavorativa svolta in modalità agile, la strumentazione fornita viene restituita al Comune.
4. Il Comune provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente in lavoro agile e a consentire allo stesso l’accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell’attività in modalità agile.
5. Restano in ogni caso a carico del dipendente le spese inerenti al collegamento da remoto (telefono e connessione internet) e i consumi elettrici e telefonici.
6. Alla postazione di lavoro agile sono applicati i normali protocolli di sicurezza previsti nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali del Comune.
7. Il dipendente in lavoro agile:
a) è tenuto a mantenere una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza, disciplina;
b) ha l’obbligo di mantenere assoluta riservatezza sulle informazioni e mettere in atto ogni misura idonea ad evitare la perdita e diffusione dei dati;
c) è tenuto al rispetto della normativa inerente il segreto d’ufficio e della normativa inerente la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e GDPR 2016/679.
d) ha l’obbligo di svolgere personalmente e direttamente le mansioni assegnate, senza avvalersi di altri soggetti, garantendo lo stesso impegno professionale, ossia analoghi livelli quantitativi e qualitativi, rispetto alla stessa attività svolta in sede;
e) ha l'obbligo di essere contattabile nelle fasce orarie stabilite nell'accordo. In caso di impossibilità a rispettare questo obbligo, anche solo per una parte della fascia oraria, dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione, richiedendo al rispettivo Responsabile un giorno di ferie oppure un permesso, secondo le modalità ordinarie;
f) ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive del Comune, di utilizzare eventuali apparecchiature concesse in uso dal Comune in conformità con le istruzioni ricevute e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in Lavoro Agile;
g) ha l'obbligo, in caso di guasto alle attrezzature informatiche o di interruzione delle linee telefoniche/telematiche, di informare con immediatezza il Responsabile competente in materia di informatica e il Responsabile di Servizio di riferimento. Qualora un prolungato malfunzionamento renda impossibile la prestazione lavorativa, il dipendente potrà essere richiamato in sede a partire dal giorno successivo a quello dell’intervenuto malfunzionamento dei sistemi.
PER ACCETTAZIONE Il Dipendente
SI ALLEGA
A) SCHEDA DI MONITORAGGIO
B) INFORMATIVA GENERALE SULLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI IN LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22 L. N. 81/2017
All. A
SCHEDA DI MONITORAGGIO
Si prevede di attuare un monitoraggio con cadenza quindicinale.
A CURA DEL LAVORATORE | A CURA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO | |||||
OBIETTIVI | INDICATORI | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO | NOTE | ESITO DELLA VALUTAZIONE (PER OBIETTIVO) | |
Data effettiva del monitoraggio
Firma del Dipendente Firma del Responsabile di Servizio
All. B
INFORMATIVA GENERALE SULLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI IN LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22 L. N. 81/2017
PREMESSA
Il presente documento vuole dare un’informativa per coloro che svolgeranno la propria attività lavorativa in Lavoro agile (Lavoro Agile).
Anche il lavoratore che opera in modalità di Lavoro agile si deve intendere come parte attiva della prevenzione e protezione della sua salute e sicurezza.
È compito del lavoratore “agile” mettere in atto ogni comportamento utile a limitare i rischi derivanti dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell’Amministrazione, dove viene meno la possibilità da parte del Datore di Lavoro di verifica puntuale del rispetto dei principi ergonomici e tecnici di salute e sicurezza del lavoro.
Più in generale si può dire che tale lavoratore:
• non potrà in alcun modo adottare comportamenti che possano generare rischi per la sua salute e sicurezza o per quella di terzi;
• dovrà evitare ogni luogo, ambiente, situazione e circostanza che possa comportare un pericolo per la sua salute e la sua sicurezza o per quella di terzi.
PRINCIPI GENERALI
I luoghi di lavoro individuati per l’esecuzione della prestazione lavorativa “agile” devono rispettare, per quanto possibile, le indicazioni previste per la sicurezza dei videoterminalisti.
Il lavoro in tale modalità non può prevedere un’esposizione a rischi diversi e ulteriori a quelli previsti durante la sua prestazione nel luogo di lavoro abituale presente nei locali dell’Amministrazione. Nel seguito vengono riepilogate tali indicazioni.
IL MICROCLIMA
Nei luoghi di lavoro devono essere garantite adeguate condizioni di salute e di benessere relativamente alla temperatura a cui si è esposti e alla qualità dell’aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l’ambiente esterno sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Fermo restando che sono numerosi i fattori che influiscono sul microclima, non ultimi ad esempio il tipo di attività fisica svolta e l’abbigliamento indossato, di seguito sono indicate le condizioni per lavorare in un ambiente dal punto di vista microclimatico ottimale:
1. È preferibile operare in un ambiente di lavoro con temperatura invernale oscillante tra i 18
°C e i 22 °C;
2. È preferibile una differenza di temperatura interna estiva inferiore all’esterna di non più di 7
°C;
3. Per le attività svolte all’esterno è raccomandabile, ove possibile, evitare le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 – 15,00 oppure 12,00 – 16,00 con l'ora legale).
I lavoratori che si trovano a operare in postazioni o in ambienti che, a loro giudizio, non offrono adeguate condizioni in termini di temperatura, livello di umidità o presenza di fastidiose correnti d’aria, devono ricercare le soluzioni che gli consentano il migliore confort termico.
IL RISCHIO RUMORE
Le principali cause di rumorosità sono identificabili:
• nell’eccessivo affollamento;
• nel sovrapporsi di conversazioni ad elevato volume;
• nell’uso in contemporanea di cellulari, telefoni e apparecchiature rumorose. I lavoratori devono cercare un posto di lavoro il meno possibile rumoroso.
IL RISCHIO ELETTRICO
Durante l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, i lavoratori devono porre in essere comportamenti adeguati a limitare il rischio elettrico. Di seguito sono elencate alcune misure che occorre adottare per ridurre il rischio elettrico:
• Prese e interruttori e attrezzature elettriche devono essere mantenuti integri e ben fissati alle pareti;
• Le apparecchiature devono essere utilizzate in conformità con le istruzioni d’uso fornite dal costruttore nel Manuale d’Uso e Manutenzione che ogni attrezzatura ha a disposizione;
• Verificare che l’attrezzatura utilizzata abbia la Marcatura CE;
• L’utilizzo di prese multiple con numerose spine collegate è da evitarsi o comunque è subordinato alla verifica che la potenza complessiva delle apparecchiature collegate sia compresa entro i limiti indicati sulle prese o sulle ciabatte stesse;
• Deve essere evitato l’uso di prese o apparecchiature elettriche in situazioni in cui potrebbero trovarsi a contatto con acqua o altri liquidi conduttori;
• L’inserimento o il disinserimento delle prese elettriche devono avvenire ad apparecchiatura spenta e, in ogni caso, il disinserimento della presa non deve MAI avvenire tirando il cavo elettrico, ma impugnando correttamente la presa;
• Verificare quali prese di corrente elettrica è possibile utilizzare per alimentare la propria attrezzatura informatica: non scollegare in autonomia apparecchiature presenti nel luogo presso cui si opera;
• Non collegare tra loro spine incompatibili, utilizzando eventuali adattatori;
• L’utilizzo di prese multiple con numerose spine è assolutamente da evitare. POSTAZIONE DI LAVORO
Il lavoro al videoterminale può causare l’insorgenza di disturbi muscolo scheletrici e affaticamento visivo. Di seguito sono riportati i principali criteri a cui il lavoratore deve fare riferimento per lavorare con il videoterminale in modalità di lavoro agile:
Il piano di lavoro
Come condizione generale, il piano di lavoro deve essere di ampiezza tale da poter disporre convenientemente tutti gli strumenti necessari all’attività, consentendo la necessaria libertà di movimento per utilizzarli agevolmente, e permettere l’appoggio delle mani e delle braccia (serve uno spazio di appoggio di circa 10-20 cm). Il lavoratore deve poter utilizzare i diversi dispositivi mantenendo sempre una posizione confortevole, senza dover estendere o ruotare in modo improprio il corpo. Al di sotto del piano deve esserci lo spazio per un comodo movimento delle gambe, per permettere di cambiare posizione durante l’attività (si consideri una profondità di almeno 70 cm, con uno spazio tra le gambe e la parte inferiore del piano). Il piano di lavoro deve essere inoltre stabile, in grado di sostenere tutto il materiale d’uso, ma anche sostenere senza cedere o ribaltarsi il peso di una persona che si appoggi su un bordo o su un angolo. Come ulteriore indicazione, il piano non deve avere spigoli vivi, ma arrotondati.
Per quanto riguarda l’altezza, in condizioni ottimali dovrebbe essere regolabile a seconda delle esigenze del lavoratore ma in generale deve essere tale da permettere che il lavoratore mantenga la schiena diritta e le braccia possano essere verticali, con gli avambracci paralleli al piano stesso, eventualmente appoggiati sul piano (anche grazie alla regolazione adeguata della seduta ed eventualmente l’uso di un poggiapiedi).La superficie deve essere opaca, per evitare possibili fastidiosi fenomeni di riflessione, e deve essere di un colore adeguato (possibilmente chiaro) che consenta un immediato riconoscimento di quanto presente sul piano stesso, in relazione all’attività̀ che si deve svolgere.
Sedili da VDT
Il sedile di lavoro è fondamentale perché la postura assunta durante il lavoro sia corretta, in modo da minimizzare i possibili danni dovuti al fatto di mantenere per lunghi periodi una posizione seduta; deve fornire un supporto stabile ma deve anche permettere i cambiamenti di posizione (non devono esserci posizioni obbligate), inoltre deve avere caratteristiche che ne rendano confortevole l’uso. Secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008 il sedile deve essere di altezza regolabile, con gli spazi della seduta adattabile all’utilizzatore (quindi profondità̀ della seduta e larghezza e altezza dei braccioli), avere un supporto lombare con altezza e inclinazione regolabili, avere superfici con bordi smussati, essere girevole per facilitare i cambi di posizione senza dover ruotare la colonna vertebrale, ed essere facile da spostare. Seduta e schienale devono essere in materiale traspirante, e tutto deve essere di facile pulizia. Altre indicazioni relative al sedile riguardano la resistenza allo scivolamento della seduta (non deve essere possibile scivolarne fuori involontariamente), la presenza di una base a
5 razze antiribaltamento e di rotelle per facilitare gli spostamenti (sia per entrare e uscire dalla postazione, sia per spostarsi ad esempio per prendere un oggetto). La sedia non deve potersi spostare accidentalmente, o quando non è occupata: le caratteristiche di attrito delle rotelle vanno valutate a seconda delle caratteristiche del pavimento. Per alcune condizioni di lavoro in cui si usa la posizione reclinata (ad esempio controllo di schermi posti più in alto della testa) lo schienale deve fornire un supporto sicuro anche per le scapole. I braccioli devono essere regolabili e, soprattutto, non devono essere un ostacolo alla vicinanza con il piano di lavoro (devono permettere che la sedia entri sotto il piano di lavoro).
CRITERI PER LA PREVENZIONE DI DISTURBI VISIVI
Secondo i dati epidemiologici, l’uso corretto di Videoterminali (VDT) non comporta di norma danni permanenti all’occhio umano.
Il disagio rilevato da alcuni lavoratori dopo un uso prolungato del computer è essenzialmente conseguente a un fenomeno di stanchezza che non ha ripercussioni sullo stato di salute dell’occhio. Tra i fattori ambientali che possono contribuire ad accrescere il disagio visivo di chi utilizza un VDT si segnalano:
• L’impostazione non adeguata del contrasto e della luminosità dello schermo;
• La presenza di un’illuminazione generale inappropriata e di un ambiente circostante che favorisce la presenza di riflessi e abbagliamenti.
Le misure di prevenzione da porre in essere sono di carattere ambientale e comportamentale:
• Il monitor dev’essere posizionato in maniera da evitare abbagliamenti diretti o di riflesso con le fonti luminose;
• Video e documenti devono essere posizionati a una distanza dagli occhi compresa tra 50 e 70 cm o diversa nel caso di soggetti che utilizzano lenti o occhiali;
• Il monitor deve essere posizionato di fronte (lo spigolo superiore dello schermo deve essere un po’ più in basso della linea orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore) e a una distanza dagli occhi pari a circa 50 - 70 cm;
• Il monitor deve essere liberamente e facilmente orientabile e inclinabile;
• Lo schermo deve essere mantenuto “a fuoco” e deve essere posizionato in maniera tale da trovarsi ad angolo retto rispetto alle fonti di luce naturali e artificiali in modo da evitare riflessi e abbagliamenti;
• Il lavoratore deve preoccuparsi di distogliere periodicamente lo sguardo dal video e, durante le pause, deve privilegiare le attività meno impegnative sul piano visivo;
• Tastiera, mouse e schermo devono essere regolarmente puliti. CRITERI PER LA PREVENZIONE DI DISTURBI OSTEOMUSCOLARI
La maggior parte dei problemi creati dall’uso di VDT dipende dalla postura assunta dal lavoratore.
Basta un’errata postura (anche senza sforzi particolari) perché il lavoratore subisca ripercussioni a livello di schiena. Postazioni di lavoro inadeguate dal punto di vista della disposizione degli arredi e del terminale, il mantenimento per periodi prolungati di posizioni di lavoro fisse possono portare all’insorgere di disturbi a carico del collo, della schiena, delle spalle e delle braccia in chi utilizza i VDT. Anche in questo caso la prevenzione passa attraverso interventi di carattere ambientale e comportamentale.
Il lavoratore deve assumere una postura corretta davanti al video mantenendo:
- I piedi ben poggiati al pavimento;
- Le ginocchia piegate a formare un angolo di 90°;
- La schiena appoggiata allo schienale nel tratto lombare;
- La testa non costantemente inclinata;
- Gli avambracci appoggiati al piano di lavoro e un angolo di 45° tra braccia e busto per evitare l’irrigidimento dei polsi (che devono stare sempre diritti) e dita;
- Posizioni fisse per tempi non eccessivamente prolungati (può essere sufficiente al riguardo allungare semplicemente le gambe ogni tanto, alzarsi ecc.).
SPAZI DI LAVORO E VIE DI FUGA
Nella scelta dello spazio di lavoro è necessario prestare attenzione a:
- Corretto posizionamento dei cavi di alimentazione del computer, in modo tale da evitare il rischio di inciampo e quindi di eventuali cadute;
- Avere spazi sufficienti per alzarsi e spostarsi senza rischiare di urtare contro mobili e spigoli;
- Evitare di posizionarsi nello spazio di apertura di porte e armadi;
- Verificare di avere a disposizione vie di fuga agevoli e prive di ostacoli;
- Evitare luoghi di lavoro troppo caldi o troppo freddi o comunque con condizioni microclimatiche inadeguate;
- Evitare luoghi di lavoro con illuminazione troppo forte e privi di schermatura alle finestre;
- Evitare luoghi di lavoro con illuminazione naturale/artificiale insufficiente.
GESTIONE DELL’EMERGENZA
Il lavoratore deve evitare di scegliere di prestare l’attività lavorativa in luoghi isolati e remoti e dovrà avere sempre a disposizione un mezzo per la chiamata dei soccorsi. Nel caso in cui l’attività venga prestata in locali pubblici e/o privati nei quali è presente un piano di emergenza, occorre individuare le vie e le uscite di emergenza e la relativa segnaletica, cercare di capire le modalità di attivazione
dell’allarme evacuazione e seguire le indicazioni degli Addetti all’Emergenza del posto in cui ci si trovi.
AMBIENTI DI LAVORO ESTERNI
Il lavoratore che svolge attività di Lavoro agile si espone a rischi per la propria salute e sicurezza laddove il luogo prescelto per l’esecuzione della prestazione comporti:
- Esposizione diretta alle radiazioni solari;
- Esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità);
- Svolgimento dell’attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- Svolgimento dell’attività in luoghi con presenza di animali o che non siano adeguatamente
- Manutenuti con riferimento alla vegetazione, al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, etc.;
- Svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze pericolose, combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione;
- Svolgimento di attività in aree con transito di mezzi;
- Svolgimento di attività con rischio di aggressione;
- Svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.
Il lavoratore deve impegnarsi a evitare luoghi di lavoro all’esterno che lo espongano ai rischi sopra menzionati, organizzando la propria posizione secondo le indicazioni fornite ai punti precedenti.
SEGNALAZIONE INFORTUNI
Nel caso in cui lo Smart Worker sia oggetto d’infortunio deve fornire dettagliata e tempestiva informazione sull’evento all’Amministrazione secondo le modalità individuate nel contratto.