ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ACCORDO
PER L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI
AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO
PREMESSO CHE
⮚ L’art. 60 comma 5 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008 stabilisce che “le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzione di asili nido e sussidi economici”;
⮚ l'art. 4, comma 2, lett. m), del CCNL del comparto Università del 16.10.2008 (vigente) prevede che i criteri generali per l'erogazione di interventi socio assistenziali per il Personale sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
⮚ nell'ambito delle iniziative socio-assistenziali è istituito nell’Ateneo un Fondo per l’erogazione dei Sussidi il cui ammontare complessivo è definito dal Consiglio di Amministrazione;
⮚ i sussidi sono importi occasionali concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
⮚ l’ erogazione dei Sussidi al Personale è attualmente disciplinata dall’”Accordo sindacale per l'erogazione di sussidi al personale universitario" sottoscritto in data 2 marzo 2009;
⮚ il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 24 maggio 2011, nell’ambito delle misure finalizzate a garantire agevolazioni al Personale, ha dato mandato alla Delegazione di Parte Pubblica di avviare le trattative con i Soggetti Sindacali per una revisione dell’Accordo vigente, finalizzata ad ampliare le fattispecie riconoscibili e la misura del sussidio concesso;
LE PARTI CONCORDANO
Art.1 Principi generali
1. Il presente accordo, in base a quanto previsto dall' art. 60, comma 5, del CCNL comparto Università del 16.10.2008 disciplina, nei limiti delle annuali disponibilità finanziarie, la gestione e l’erogazione di sussidi economici a favore del personale tecnico-amministrativo e collaboratore esperto linguistico dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
2. Per accedere al sussidio si fa riferimento al valore risultante dalla dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che deve essere non superiore a € 45.000,00.
3. L’erogazione dei sussidi viene effettuata annualmente.
4. Le domande sono ordinate in base a criteri di priorità che tengano conto della situazione patrimoniale come attestata dall’ISEE, in ordine progressivo dalla prima fascia e in relazione alle tipologie di eventi elencati nel presente accordo per dare precedenza ai richiedenti che presentano situazioni di maggiori difficoltà economica.
5. La valutazione delle domande è attribuita ad apposita Commissione tecnica.
6. L’Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni; in caso di dichiarazioni mendaci verrà disposta l’esclusione dai benefici del presente accordo per l’anno di riferimento e la preclusione ad accedervi per i 2 anni successivi, fatte salve le diverse responsabilità previste dalla legge.
7. L’Amministrazione darà annualmente informazione alle Parti Sindacali, qualora richiesto anche mediante uno specifico incontro, sui dati relativi ai sussidi (in forma aggregata). In particolare, verrà fornita informazione circa il numero di richieste di sussidio presentate, il numero di richieste accolte e quello delle richieste non accolte, le tipologie di evento per le quali è stato
concesso il sussidio con i relativi importi erogati nonché le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente accordo contrattuale si applicano a tutto il personale tecnico- amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici dell’Università degli Studi di Bologna con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il personale a tempo determinato la misura del sussidio è rapportata al periodo di servizio svolto nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. Il presente accordo è efficace dal 1 gennaio 2011 e sarà sottoposto a revisione su richiesta delle Parti o qualora intervengano elementi di novità previsti dalla Legge o dai Contratti collettivi.
Art. 3
Soggetti che possono richiedere il sussidio
1. Può presentare domanda per il sussidio il dipendente in servizio, nonché il dipendente cessato dal servizio nell’anno di presentazione della richiesta, purché gli eventi e le spese per le quali è richiesto il sussidio siano relativi all’anno precedente a quello di cessazione.
2. In caso di decesso del dipendente può presentare la domanda uno dei componenti del suo nucleo familiare (così come risultante dallo stato di famiglia e/o dalla composizione del nucleo familiare riportata nella dichiarazione ISEE) oppure i figli non conviventi purché fiscalmente a carico.
Art. 4
Soggetti per i quali è riconosciuto il sussidio
1. Il sussidio è riconoscibile per le tipologie di eventi di cui al successivo art. 5 comma 4, relativi ai:
• dipendenti di cui al comma 1 dell’articolo precedente;
• componenti del nucleo familiare del dipendente, compreso il convivente, così come risulta dallo stato di famiglia o dalla composizione del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISEE;
• figli del dipendente, ancorché non conviventi, purché fiscalmente a carico del richiedente, come attestato dallo stesso sotto la propria responsabilità;
• familiari del dipendente, anche non conviventi, previsti dall’art. 433 del codice civile non ricompresi ai punti precedenti limitatamente alla tipologia di cui all’art. 5, comma 4, lett. A)
- decesso dei genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle.
• genitori del dipendente, non conviventi, a condizione che la sommatoria dell’ISEE del dipendente e dei genitori non superi il tetto massimo di € 45.000,00 limitatamente alla tipologia di spesa di cui all’art. 5, comma 4, lett. h).
Art. 5 Tipologie di eventi
1. L’importo del sussidio previsto per ciascuna tipologia indicata dalla lettera A) alla lett. F) non può essere superiore:
• Fascia 1: a € 4.000,00 per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a € 15,000,00;
• Fascia 2: a € 3.000,00 per i richiedenti con indicatore ISEE compreso tra € 15.000,01 e € 30.000,00;
• Fascia 3: a € 2.000,00 per i richiedenti con indicatore ISEE compreso tra € 30.000,01 e € 45.000,00;
2. La Commissione, in caso di comprovate situazioni di particolare gravità, considerando l’incidenza della spesa sull’ indicatore ISEE, può riconoscere una maggiorazione graduale dal 30% al 50%, purché compatibile con le disponibilità finanziarie finalizzate all’erogazione dei sussidi.
3. Le spese sono considerate al netto di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati dal richiedente sotto la propria responsabilità;
4. La Commissione, considerando, quale ordine di precedenza, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei richiedenti, esamina le richieste in relazione alle seguenti tipologie:
A. Decesso:
A.1 del dipendente in base alla spesa sostenuta e documentata dai soggetti di cui all’art. 3 comma 2;
A.2 di un membro del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia al momento del decesso, e/o per i familiari anche non conviventi previsti dall’art. 433 del codice civile - coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle - in base alla spesa sostenuta e documentata dal dipendente;
B. Degenze per malattie di particolare gravità, con necessità di assistenza e cura (per la quota non coperta da contribuzione sanitaria nazionale);
C. Malattie croniche o invalidanti: Il limite massimo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è riconosciuto per ciascun componente del nucleo familiare affetto da malattie croniche o invalidanti; nel caso di presentazione della domanda per gli stessi soggetti e per questo evento, il sussidio, per gli anni successivi al primo riconoscimento avvenuto a decorrere dal 2011, è attribuito nella misura del 30%.
D. Protesi e cure dentarie ed ortodontiche:
Il contributo è erogato sulla spesa sostenuta e documentata, nelle seguenti misure massime: 70% della spesa sostenuta per i dipendenti della Fascia 1;
50% della spesa sostenuta per i dipendenti della Fascia 2; 30% della spesa sostenuta per i dipendenti della Fascia 3.
E. Prestazioni mediche di tipo specialistico e spese sanitarie:
Il contributo è erogato sulla spesa sostenuta e documentata nelle seguenti misure massime: 70% della spesa sostenuta per i dipendenti della Fascia 1;
50% della spesa sostenuta per i dipendenti della Fascia 2; 30% della spesa sostenuta per i dipendenti della Fascia 3.
F. Altri eventi non compresi nei punti precedenti che hanno provocato evidenti situazioni di disagio economico:
Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative a bisogno del dipendente, emergente a seguito di rilevanti circostanze personali o familiari.
G. Premio di natalità per figli nati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda:
il sussidio non è cumulabile con il sostegno per l’iscrizione dei figli ai nidi di’infanzia. Il contributo, che sarà determinato in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare, sarà di importo compreso tra € 500,00 e € 1.000,00.
H. Spese di degenza e assistenza alla persona del genitore non convivente:
Le spese devono essere intestate al dipendente e l’importo viene diviso tra i richiedente e i familiari
- fratelli, sorelle, genitori - ai fini della quota da ammettere al sussidio.
4 bis. Il sussidio nella misura intera non è cumulabile con il sostegno per l’iscrizione dei figli ai nidi di infanzia e con l’esenzione dalle tasse di iscrizione all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il sussidio riconosciuto è erogato nella misura eccedente l’importo del contributo ottenuto per la frequenza dei figli al nido di infanzia e/o l’importo dell’esenzione dalle tasse di iscrizione all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
5. Successivamente al soddisfacimento di tutte le richieste di sussidio relative all’anno di riferimento, valutate sulla base dei criteri stabiliti dal presente accordo e aventi i necessari requisiti, qualora residuano delle risorse finanziarie, queste sono utilizzate per incrementare l’importo del sussidio relativo alle ipotesi di cui alle lettere D) ed E), fino al 100% dell’importo della spesa sostenuta e comunque entro i limiti massimi previsti dall’art. 5 commi 1 e 2, dando priorità ai richiedenti
appartenenti alla fascia 1 e, a seguire in ordine, a quelli delle fasce successive. Qualora le risorse non sono sufficienti per assicurare gli importi previsti dal presente comma occorre distribuire le somme, nell'ambito di ciascuna fascia, dando priorità alle situazioni in cui l'incidenza percentuale della spesa è maggiore rispetto all'ISEE.
Art. 6
Termini e modalità e per la presentazione delle domande
1. Le richieste di sussidio devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello in cui si è verificato l’evento, pena la decadenza del diritto. A tal fine fa fede la data del timbro di spedizione.
2. A decorrere dall’anno 2012, possono essere presentate domande anche nell’anno successivo a quello in cui si sia già ottenuto un sussidio; in quest’ultimo caso, le richieste potranno essere accolte solo dopo il soddisfacimento di coloro che non hanno presentato domanda l’anno precedente.
3. La domanda deve essere corredata dalle attestazioni relative agli eventi verificatesi nel corso dell’anno solare immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda stessa.
Art. 7
Documentazione da allegare alla domanda
1. Gli interessati devono allegare alla domanda, redatta in carta semplice, la seguente documentazione:
• Dichiarazione ISEE (rilasciata gratuitamente dai CAAF) avente come riferimento i redditi dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di sussidio;
• Idonea documentazione attestante l’evento, giustificativi della spesa per la quale si richiede il contributo, sostenuta nell’anno di riferimento del reddito di cui alla dichiarazione ISEE, ossia l’anno precedente la presentazione della domanda;
• Dichiarazione del dipendente, attestante il carico fiscale dei figli non conviventi nell’anno precedente la presentazione della domanda, per i quali è stato richiesto il sussidio;
• La documentazione richiesta all’articolo precedente deve essere presentata in fotocopia, la cui conformità all’originale deve essere dichiarata dal richiedente ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 8
Costituzione e compiti della Commissione
1. La Commissione tecnica preposta alla valutazione delle domande è nominata dal Direttore Amministrativo dell’Ateneo con proprio provvedimento ed ha mandato, rinnovabile, della durata di tre anni.
2. La Commissione è composta da un dirigente dell’Ateneo con competenze in materia contabile e di personale, con funzione di presidente, da due funzionari di elevata professionalità dell’Ateneo con competenze in materia contabile e di personale e da un dipendente dell’Ateneo con funzioni di segretario. La Commissione può avvalersi, discrezionalmente, della consulenza di un medico specialista o di un medico della medicina del lavoro.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla valutazione effettuata dalla Commissione tecnica, l’interessato può presentare all’Ufficio incaricato del procedimento un’istanza volta a segnalare errori nella valutazione della Commissione stessa.
4. Un’apposita Commissione di secondo grado, nominata dal Rettore e composta dal Direttore Amministrativo e da due dirigenti con competenze in materia contabile e di personale, entro 45 giorni dal ricevimento di tale istanza conferma o modifica, previo contraddittorio con l’interessato, con atto motivato la valutazione in precedenza effettuata dalla Commissione tecnica.
5. Il dipendente in sede di contraddittorio potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un legale di sua fiducia.
Art. 9
Criteri per l’attribuzione del sussidio
1. Le domande sono valutate dalla Commissione tecnica entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. La Commissione ha il compito di effettuare una verifica bilanciata delle motivazioni addotte dai richiedenti con i dati relativi al reddito prodotto dall'intero nucleo familiare.
3. La Commissione, caso per caso, valuta se chiedere una integrazione della documentazione prodotta dal dipendente.
4. La Commissione, considerando quale ordine di precedenza l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei richiedenti e partendo in ordine progressivo dalla prima fascia, esamina, a parità del valore ISEE, le richieste in relazione alle seguenti tipologie, secondo l’ordine di elencazione:
A) Decesso del dipendente e/o di un membro del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia al momento del decesso, e/o per i familiari anche non conviventi previsti dall’art. 433 del codice civile - coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle;
B) Degenze per malattie di particolare gravità, con necessità di assistenza e cura (per la quota non coperta da contribuzione sanitaria nazionale);
C) Malattie croniche e invalidanti;
D) Protesi e cure dentarie ed ortodontiche;
E) Prestazioni mediche di tipo specialistico e spese sanitarie;
F) Altri eventi non compresi nei punti precedenti che hanno provocato evidenti situazioni di disagio economico;
G) Premio di natalità.
5. La Commissione, sulla base dell’elenco di cui al comma 4 del presente articolo e secondo i parametri di cui all’art. 5, predispone una graduatoria dando priorità alle domande di coloro che non l’hanno presentata nell’anno precedente e limitatamente alla tipologia A), anche se presentata nell’anno precedente.
6. Fatto salva la priorità di quanto stabilito all’art. 5 comma 5 del presente Accordo, qualora dopo il soddisfacimento della graduatoria di cui al comma precedente, lo stanziamento di bilancio evidenzi una disponibilità di somme, la Commissione stila un’altra graduatoria relativa alla valutazione delle domande di coloro che hanno ottenuto il sussidio nell’anno immediatamente precedente, purché la nuova richiesta sia riferita ad eventi o soggetti diversi.
Art. 10 Norme transitorie
1. Restano valide le domande presentate nel corso del 2011, che sono valutate secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.
2. Per le domande presentate nell’anno 2011 si applicherà l’art. 9 del precedente accordo, in caso di presentazione di preventivi di spesa.
3. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il 2011, precedentemente fissato al 31 agosto, è prorogato al 30 settembre 2011.
4. Gli eventi per i quali è possibile presentare domanda nel 2011 si devono riferire ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
5. Le domande già presentate potranno essere integrate limitatamente alle tipologie di eventi non previsti dall’accordo precedente.
6. Fino alla scadenza del mandato triennale rimane in carica l’attuale Commissione tecnica.
La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di:
Delegato del M. Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx
Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di:
Delegato FLC - C.G.I.L. | Xxxxxxx Fidelio |
|
Delegato C.I.S.L. – UNIVERSITA’ | Xxxxxxxx Xxxxxx |
|
Delegato U.I.L. - RUA | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
|
Delegato RdB Cub | Xxxx Xxxxxxx |
|
Delegato C.S.A. di CISAL Università | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
|
Componenti R.S.U. |
Bologna, 25 luglio 2012
Il Segretario (dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx)