TRA
CONTRATTO COLLETTIVO DI SECONDO LIVELLO ACCORDO QUADRO
In data 24 febbraio 2022
TRA
• INTRUM ITALY S.p.A (di seguito “Intrum” o “Intrum Italy”)
E
• le XX.XX. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN collettivamente intese quali le “Parti”
PREMESSO CHE
• in data 1 agosto 2018 veniva sottoscritto un Verbale di Accordo tra Intesa Sanpaolo, anche in qualità di Capogruppo, e le Delegazioni Sindacali di Gruppo, che concludeva l’esame congiunto relativo alla fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. (ISGS), alle scissioni parziali della Direzione Recupero Crediti di ISGS (DRC
– ad eccezione dell’ufficio Supporto Tecnico e Amministrativo), di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. (Provis) e di Intesa Sanpaolo XX.X.XX. S.p.A (Xxxxx) a favore di Tersia S.p.A. (Tersia) nonché alla prevista cessione proprietaria di Tersia a Intrum AB con contestuale modifica della denominazione di Tersia in Intrum, regolando i trattamenti economici e normativi applicati al personale interessato;
• il citato Verbale di Accordo preservava la disciplina contrattuale collettiva nazionale in essere all’atto del passaggio dalle società di provenienza e stabiliva che nei confronti del personale collettivamente trasferito continuasse a trovare integrale applicazione, fino alla prevista scadenza, il Contratto Collettivo di secondo livello vigente al momento delle scissioni parziali e tutti gli accordi in vigore applicati al perimetro interessato dalle operazioni. Le parti applicabili della suddetta normativa venivano estese, in ragione delle intercorse fusioni in Intrum di Gextra
S.r.l. (“Gextra”) e di Caf S.p.A. (“CAF”) nel corso dell’anno 2019, anche al restante personale di Intrum a cui veniva applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro complementare del Credito;
• pertanto il Contratto Collettivo di secondo livello di cui sopra, vigente dal 2018 al 2021 (composto dall’Accordo Quadro 3 agosto 2018 con indicazione all’art. 3 delle materie di regolamentazione collettiva secondaria, nonché dagli Accordi denominati “Ruoli e Figure professionali”, “Conciliazione Tempi di Vita e Lavoro”, “Mobilità Territoriale e Professionale”, tutti sottoscritti sotto stessa data 3 agosto 2018) è stato recepito da Intrum (di seguito “Contratto di Secondo Livello 2018-2021”), alla stregua dell’Accordo (a latere) per il Lavoro Flessibile del Gruppo Intesa Sanpaolo del 10 dicembre 2014 e successive modifiche (di seguito “Accordo per il Lavoro Flessibile”), vigente all’epoca del passaggio del personale ISP, Gextra, CAF, facente altresì parte delle materie indicate nel predetto Accordo Quadro quali soggette a disciplina contrattuale di secondo livello nel periodo 2018- 2021;
• è intendimento delle Parti continuare a fornire nel tempo ai dipendenti un riferimento normativo contrattuale di secondo livello, adeguato alla valorizzazione dei lavoratori ed alle sfide imprenditoriali e gestionali future per il prossimo quadriennio;
• l’Accordo 19 dicembre 2019 di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015, definendo i contenuti che possono formare oggetto della contrattazione di secondo livello, ha confermato anche che la contrattazione può “prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l’adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi”, definendo “specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di categoria, relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro”, “anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni”;
• il Protocollo delle Relazioni Industriali 19 aprile 2019, così come prorogato con Verbale di Incontro del 22 dicembre 2021 tra Intrum e le intestate XX.XX, conferma in capo agli Organi di Coordinamento Sindacale tutte le competenze demandate dalla normativa di legge e di settore al secondo livello di contrattazione;
• alla luce di quanto precede, le Parti intendono continuare a coniugare la definizione della complessiva normativa che costituisca il Contratto di secondo livello con gli obiettivi del Piano programmatico di azione presentato da Intrum, proseguendo:
• nel continuo esercizio di una negoziazione sostenibile;
• nell’ulteriore valorizzazione ed ampliamento degli strumenti di welfare;
• nell’individuazione di misure volte al miglioramento dell’efficacia dell’organizzazione aziendale e della qualità di vita e lavoro dei dipendenti, anche attraverso la remunerazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
• nella definizione di politiche del lavoro sostenibili e differenziate anche in fasi diverse della vita lavorativa (maternità, malattia, invecchiamento, etc.) che possano creare coesione e solidarietà tra le “generazioni” presenti in azienda;
- nell’ambito del confronto, le Parti hanno altresì valutato positivamente le iniziative del legislatore nazionale volte a promuovere misure di conciliazione attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n. 80 del 15/6/2015;
- le Parti hanno pertanto confermato le materie ricomprese nella contrattazione di secondo livello che trova collocazione nel Contratto di secondo livello e definito le relative priorità, nonché, tenuto conto della complessità delle azioni previste e delle soluzioni e/o dei possibili percorsi individuati, hanno convenuto circa l’opportunità di poter disciplinare le materie con diverse intese applicative;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Contratto di secondo livello.
2. Il Contratto di secondo livello:
• troverà applicazione nei confronti del personale di Intrum;
• integrerà per Intrum, ad ogni conseguente effetto, la disciplina nazionale di Settore, con le specificità e le diverse cadenze temporali che saranno individuate dalle Parti, in applicazione del vigente CCNL e fermo quanto stabilito dall’art. 29, primo comma del medesimo CCNL.
3. Per il periodo 2022-2025, il Contratto di secondo livello continuerà a disciplinare, qualora oggetto di confronto ed interesse, le seguenti materie:
a. politiche commerciali e clima aziendale;
b. normativa in materia di prestazione lavorativa ed orario, inclusa la regolamentazione relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale;
c. welfare integrato, con particolare riferimento alla disciplina relativa a:
I. assistenza sanitaria integrativa,
II. previdenza complementare,
III. attività culturali e ricreative,
IV. iniziative di solidarietà,
V. conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
VI. inclusione,
VII. pacchetto giovani,
VIII. buono pasto e relativa opzione di riversamento alle forme di previdenza complementare e/o assistenza sanitaria integrativa;
d. lavoro flessibile;
e. materie relative al premio aziendale di cui all’art. 48 ed art. 52 CCNL;
f. formazione;
g. ruoli e figure professionali/percorsi professionali;
h. mobilità territoriale e professionale.
4. Fermo restando, salva specifica sostituzione con relativo accordo, l’applicazione dell’apparato normativo previsto nell’Accordo 1 agosto 2018, gli accordi applicativi che tempo per tempo saranno sottoscritti su dette materie formeranno parte integrante del Contratto di secondo livello, con le specificità e le eventuali scadenze riportate nei medesimi.
Sino a nuova definizione degli accordi relativi alle materie di cui sopra, si intenderanno prorogati gli accordi contenuti nel Contratto di secondo livello 2018-2021.
Dichiarazioni delle Parti
Alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 15.6.2015 e successive integrazioni in materia di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata, le Parti si danno atto che, con gli accordi di cui al precedente punto 4, si introdurranno elementi di miglioramento alla normativa aziendale vigente in materia di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro.
***
5. Le Parti confermano altresì che quanto definito nel Contratto di secondo livello sarà valutato in relazione agli eventuali impatti derivanti dal successivo rinnovo del CCNL.
INTRUM ITALY S.P.A.
FABI
UILCA UNISIN
FIRST/CISL FISAC/CGIL