PROTOCOLLI
PROTOCOLLI
2. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE
Premessa
Contratti di reinserimento
Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL Terziario, fermi restando i presupposti ivi disciplinati, potranno stipularsi contratti di reinserimento anche con soggetti aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, con i quali siano intercorsi, negli ultimi diciotto mesi, contratti di collaborazione coordinata e continuativa documentabili, della durata complessiva non inferiore a mesi sei, con la medesima azienda o con altre del settore.
Art. 1 - Classificazione del personale Chiarimento a verbale
Art. 2 - Apprendistato (durata per il V livello)
Art. 3 - Apprendistato (retribuzione per il V livello)
Art. 4 - Permessi retribuiti Dichiarazione a verbale Chiarimento verbale Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Scatti di anzianità Art. 7 - Minimi tabellari
Art. 8 - Lavoro ordinario domenicale
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
- Disciplina transitoria per i prestatori d’opera con contratto di collaborazione
- Allegato: Accordo Di Settore – Schema Di Avviso Comune Art. 1 – Classificazione del personale
Le parti firmatarie, richiamati il Titolo III, Capo 1 (classificazione del personale) e il titolo IV (Quadri), Sezione Quarta, del CCNL Terziario e le declaratorie contrattuali della classificazione unica del personale del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, di seguito procedono all’individuazione e conseguente inquadramento contrattuale delle
figure professionali funzionali all’articolarsi della dinamica organizzativa delle aziende e delle unità produttive operanti nel settore dell’ accettazione delle scommesse sportive.
1° livello - responsabile di area – Profilo esemplificativo: coordina e gestisce l’attività di
più agenzie effettuando il relativo controllo di gestione;
- direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;
- quotisti – Profilo esemplificativo: elabora le quote di apertura e garantisce il
monitoraggio del gioco e l’eventuale riallineamento delle quote giocate
2° livello - responsabile di agenzia – Profilo esemplificativo: gestisce una agenzia di scommesse con autonomia ed iniziativa nell’ambito delle procedure aziendali e delle direttive impartite.
3° livello - vice responsabile di agenzia – Profilo esemplificativo: collabora e coadiuva
l’attività del responsabile di agenzia, assumendone le relative funzioni in caso di assenza
4° livello - referente di sala – Profilo esemplificativo: referente funzionale dell’attività di
preparazione della sala per l’accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa.
- addetto quote – Profilo esemplificativo: predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di primo livello.
5° livello - addetto scommesse – Profilo esemplificativo: addetto alla ricezione ed al pagamento delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica / informatica (sportellista).
Art. 4 – Permessi retribuiti
La disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1.1.2000, che già usufruivano di una riduzione di 120 ore annue, ai quali verrà corrisposto un assegno “ad personam” corrispondente alla monetizzazione della differenza tra le 120 ore di cui sopra ed il monte ore di permessi spettante ai dipendenti dell’azienda di riferimento, avuto riguardo al CCNL applicato alla data del 31.12.1999 ed al relativo divisore orario.
L’assegno di cui al comma precedente ha natura di retribuzione di fatto e non è assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.
Le norme di cui al presente articolo si applicano ai Quadri e al personale di cui al primo
comma dell’art. 134, del CCNL del Terziario 18 luglio 2008.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al settimo comma del presente articolo il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post partum, i permessi e le aspettative non retribuiti, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 180, CCNL Terziario 18 luglio 2008, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.
Art. 5 – Ferie
Il personale di cui al presente accordo ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1.1.2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all’art. 195 CCNL del Terziario 18 luglio 2008.
Art. 6 – Scatti di anzianità
Per il personale assunto dal 1.1.2000 valgono le disposizioni di cui all’art. 192 CCNL del
Terziario 18 luglio 2008.
Nei confronti del personale assunto antecedentemente al 1.1.2000 viene mantenuta la normativa di cui all’art. 21 del CCNL Agenzie Ippiche 10 gennaio 1996, che viene di seguito integralmente riportato.
Art. 21
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa Agenzia nel corso di tutto il rapporto di lavoro ed indipendentemente dagli eventuali passaggi di livello il lavoratore ha diritto ad un massimo di sei aumenti biennali.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità di servizio.
Il passaggio al livello superiore, come pure le eventuali variazioni in aumento del minimo contrattuale, nel corso del biennio intercorrente fra l’uno e l’altro aumento periodico non comportano, al momento della maturazione del successivo aumento, la rivalutazione degli aumenti periodici pregressi.
L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati prima del 30 settembre 1998 è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) del minimo contrattuale e della indennità di contingenza vigenti per il livello di inquadramento al momento della maturazione dei singoli aumenti periodici.
L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati dopo il 1° ottobre 1998 è
determinato in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento e nella seguente misura:
inquadramento | euro |
1° livello | 30.99 |
2° livello | 33.57 |
3° livello | 35.12 |
4° livello | 38.73 |
5° livello | 43.90 |
Art. 7 – Minimi tabellari Nota a verbale
Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello con la qualifica di responsabile di agenzia ed assunti antecedentemente al 1.1.2000 verrà riconosciuto, da quella data, in aggiunta alla retribuzione prevista per l’inquadramento al suddetto livello, un superminimo ad personam di euro 41.32 avente natura di retribuzione di fatto e non assorbibile da nessun
istituto legale e contrattuale.
Art. 8 – Lavoro ordinario domenicale
Ai dipendenti delle aziende del settore che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 del CCNL del Terziario 18 luglio 2008.
Art. 9 – Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Il personale assunto antecedentemente al 1.1.2000, con una anzianità di servizio superiore a 10 anni conserva il diritto, in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto fino ad un massimo di mesi 10 e alla corresponsione dell’intero trattamento economico spettante ai sensi dell’art. 193, del CCNL del Terziario 18 luglio 2008 fino al termine del suddetto periodo di conservazione del posto, ovvero, qualora le norme prevedano una indennità a carico degli Enti ed Istituti assicuratori,
all’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso normale svolgimento del rapporto.
Disciplina transitoria per i prestatori d’opera con contratto di collaborazione
Le parti concordano che,
- in riferimento ai verbali di accordo sottoscritti precedentemente in merito alla proroga concordata fino alla data del 23 ottobre 2005, per i contratti di collaborazione coordinata e coordinativa di cui al X.Xxx. 276/03 e 251/04.
- In coerenza con l’obbiettivo della stabilizzazione della forza lavoro occupata nelle
Agenzie/Società di scommesse, in tali verbali richiamata
Si conviene quanto segue: I prestatori d’opera collaboratori che hanno prestato attività nel periodo 1/12/2004-23/10/2005, potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’assunzione potrà avvenire con inquadramento contrattuale di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione del personale per la qualifica corrispondente.
Decorsi 24 mesi dalla data di assunzione con tale inquadramento, il lavoratore sarà automaticamente inquadrato nel livello superiore e fruirà del trattamento economico previsto per le corrispondenti figure professionali aziendali.
Nel corso della vigenza della presente disciplina transitoria, ai lavoratori sarà applicato il CCNL del terziario, ivi compreso il presente protocollo aggiuntivo. Restano escluse le parti economiche di eventuali accordi aziendali vigenti che verranno applicate al termine del periodo di ventiquattro mesi sopra indicato.
Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al CCNL Terziario, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo.
Allegato: Accordo di settore – Schema di avviso comune
Al Ministro dell’Economia e Finanze Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il settore dei CONCESSIONARI di SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE è stato investito, nel corso degli ultimi anni, da una situazione di fortissima difficoltà con ingenti perdite economiche, che ne hanno seriamente minacciato la stabilità e la capacità competitiva.
Il settore, già gravato dall’accollo di un rilevantissimo fardello di debiti (alcune centinaia di milioni di euro) che i concessionari si sono impegnati a pagare fino al 2011, vive in un equilibrio precario nel quale pesa, in modo crescente, una pressione fiscale insostenibile, che non consente alcuna vera competitività a livello europeo, e che al contrario mina alle basi l’intera struttura nazionale impedendole di rafforzarsi e di partecipare alla pari nel sempre più difficile confronto internazionale.
A ciò deve aggiungersi che le nuove tecnologie hanno reso estremamente permeabili i singoli mercati nazionali, esponendoli al rischio di vera e propria invasione da parte di operatori esteri che, attraverso internet ovvero attraverso l’apertura di agenzie di
scommesse di fatto “non oggetto di regolare concessione”, sottraggono continue risorse al mercato ed agli operatori legali, beneficiando, inoltre, nei propri Stati di origine di livelli di prelievo irrisori che consentono tra l’altro di adottare pianificazioni fiscali di vantaggio, nonché godere di non irrilevanti economie di scala.
A completamento del quadro è bene sottolineare anche l’inasprirsi della cronica crisi dell’ippica, una crisi organizzativa che è diventata nel tempo crisi di spettacolo e, quindi, crisi economica nella misura in cui ha intaccato l’appetibilità delle scommesse.
Il settore, nonostante, le difficoltà che lo hanno perseguitato negli ultimi anni, non ha ridotto il proprio contributo occupazionale. Le circa 1000 agenzie di scommesse danno lavoro direttamente, secondo le varie tipologie contrattuali, ad oltre 15 mila persone, ma considerando l’ampio indotto di riferimento (pulizie, manutenzioni, arredamenti, impianti, marketing, cancelleria, sistemi informativi, ecc.) non è temerario stimare un numero di occupati pari al doppio.
A ciò si aggiunga che la raccolta delle scommesse ippiche è, di gran lunga, il principale sistema di finanziamento della rete degli oltre 40 ippodromi italiani, che danno lavoro a più di 5 mila persone, considerando anche l’indotto.
In questo scenario, che ha aspetti già di per sé preoccupanti, si è inserita la normativa che riforma la disciplina del mercato del lavoro, la c.d. “Legge Biagi”, con conseguenze rilevanti sull’assetto e le attività dei concessionari di scommesse.
La nuova normativa sul lavoro costringerebbe i concessionari a modificare il loro attuale
assetto occupazionale con conseguenze estremamente pesanti e negative per l’intero
comparto, che non può permettersi, vista l’attuale situazione, né di rinunciare all’apporto professionale di migliaia di addetti, che in questi anni hanno contribuito al miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi al pubblico, né di caricarsi di oneri ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.
Viene stimato che dall’applicazione della nuova normativa sul lavoro, nonostante la possibilità di ricorrere ad alcune forme contrattuali più flessibili ed adattabili alle singole esigenze aziendali, deriverebbe un aumento dei costi, per le agenzie, superiore al 60% e comunque insostenibile da parte degli operatori.
L’obiettivo del consolidamento degli attuali rapporti di lavoro è un obiettivo comune delle parti; si rende, pertanto, necessario, uno sforzo complessivo di tutti i soggetti coinvolti, al
fine di consentire che ciò avvenga senza ulteriori contraccolpi finanziari sull’intero
comparto.
Per tutte queste ragioni, le parti chiedono unitariamente un intervento diretto dei titolari
del Dicasteri in indirizzo, al fine di scongiurare il rischio di un’ennesima crisi.
Le soluzioni al problema possono essere diverse, ma tra tutte quella di un intervento di carattere fiscale sembra la più immediata ed efficace, soprattutto in termini temporali, che può essere indicata:
- nella riduzione della pressione fiscale sulle scommesse (ricordando che in Inghilterra è meno di 1/3 di quella italiana);
- nella detraibilità dell’Iva sugli acquisti (mediamente incide per il 10% sui costi
totali di agenzia).
Gli interventi indicati non comporterebbero flessioni di gettito a livello erariale, ma anzi apporterebbero un beneficio immediato allo sviluppo del settore, sia in termini di maggiori investimenti, con riflessi diretti ed immediati proprio sul versante occupazionale, sia in termini di maggiore competitività sul piano della concorrenza internazionale.
La riduzione delle aliquote sulle scommesse consentirebbe di allineare l’offerta con quella dei principali competitors stranieri e, pertanto, di pensare al mercato delle scommesse non più come ad un mercato domestico, ma ad un mercato globale nel quale entrare grazie anche all’apporto delle nuove tecnologie (internet, tv interattiva, mobile, ecc.), e soprattutto al consolidamento delle strutture e delle dimensioni dei concessionari.
L’espansione del mercato, con recupero di una vasta area di illegalità e conseguente crescita della raccolta consentirebbe di compensare la riduzione delle aliquote e di favorire finanche una crescita del gettito, con innegabili benefici anche sul piano delle imposte dirette (maggiori entrate a titolo di IRES).
La detraibilità Iva, infine, rafforzerebbe la tendenza ad aumentare gli investimenti, in particolare sui punti vendita, con effetti molto positivi sull’indotto a livello locale, formato principalmente da piccole e piccolissime imprese. Anche in questo caso, verrebbe favorita una compensazione, a livello erariale, fra il calo delle imposte indirette e l’aumento delle imposte dirette, con effetti virtuosi sull’intera economia del sistema scommesse.
Sotto l’aspetto delle tutele e delle condizioni di lavoro si rende, altresì, necessario, prevedere la possibilità dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore al fine di affrontare con i necessari strumenti eventuali situazioni di crisi.
Alla luce di quanto sopra descritto, le parti ribadiscono la comune volontà di sollevare il problema in tutte le sedi Istituzionali competenti, al fine di giungere
all’individuazione di una soluzione condivisa che consenta di evitare il disperdersi del
grande patrimonio di professionalità e competenze acquisito grazie alle migliaia di
addetti del settore, nonché di favorire la crescita dell’intero settore.
Allegati |
PROTOCOLLI |
3. IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI |
Premessa Considerato Che il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, anche in virtù delle politiche di mobilità attuate dalle Amministrazioni locali, è in continua evoluzione ed espansione. Considerata La sempre maggiore presenza di aziende private quali erogatrici dei servizi, anche in virtù delle privatizzazioni delle ex aziende municipalizzate. Considerata L’assenza di una regolamentazione unica che disciplini i rapporti di lavoro tra le aziende del settore ed i propri dipendenti. Considerata l’adesione di AIPARK alla Confcommercio. Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, con decorrenza 1.01.2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi. Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da una sempre maggiore automazione degli impianti e dal conseguente impiego del personale addetto con funzioni di supporto alla funzionalità degli stessi, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del Terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° gennaio 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta secondo le norme del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo. Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, ferma restando l’applicabilità del CCNL del Terziario, hanno convenuto sull’esigenza e opportunità di disciplinare, a parziale deroga del citato CCNL del Terziario, le sottoelencate materie. Art. 1 - Classificazione del personale Dichiarazione a verbale Art. 2 - Reperibilità Art. 3 - Lavoro ordinario domenicale Dichiarazione a verbale Art. 1 – Classificazione del personale Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale: 1° livello - responsabile di area; - professional senior. 2° livello - responsabile di struttura; - professional junior. 3° livello - capo squadra di addetti al controllo della sosta; - capo sala operativa; - capo squadra di unità tecnico-manutentiva; - capo unità operativa. 4° livello - addetti ad attività prevalente di ausiliario alla sosta (art.17 comma 132 legge 15/5/1997 n. 127); - addetti alla manutenzione per interventi di carattere non ordinario sulle attrezzature e sugli impianti di parcheggio. 5° livello - addetti al controllo della sosta in superficie e in struttura; - addetti alla movimentazione e regolazione dei flussi auto nei parcheggi; - sportellista; - addetti alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e della segnaletica; - addetti alla rimozione e bloccaggio dei veicoli. 6° livello - addetti alla custodia e semplice sorveglianza. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del CCNL Terziario. Art. 2 – Reperibilità Per garantire l’assistenza ai clienti nell’emergenza, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio è previsto dal presente accordo l’istituto della reperibilità. Le modalità operative ed organizzative dell’istituto saranno definite dalle singole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali. Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito dell’organizzazione predeterminata della reperibilità, |
salvo giustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente. Al personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico: euro 7.75 per ogni giornata feriale di reperibilità; euro 10.33 per ogni giornata festiva, o di riposo legale, di reperibilità. Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi. Art. 3 – Lavoro ordinario domenicale Ai dipendenti delle aziende del settore che, (ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370), effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 del CCNL del Terziario 18 luglio 2008. Dichiarazione a verbale Eventuali trattamenti similari in atto in sede aziendale sono assorbibili fino a concorrenza. |
ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALLA FIMAA
Premessa Considerato:
- che il 16 dicembre 2002 veniva sottoscritto un Protocollo aggiuntivo al CCNL Terziario 20.09.1999 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA;
- che, in quella sede venivano rilevate le specificità di un settore in evoluzione quanto a disciplina
dell’accesso alla professione e organizzazione del lavoro.
Tutto ciò premesso Le parti stipulanti il presente accordo confermano l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA, delle norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 2 luglio 2004, con le modifiche e le integrazioni apportate nel testo unico 14 luglio 2005, con le decorrenze ivi previste, nonché del protocollo aggiuntivo 16/12/2002 per i contratti stipulati in applicazione dello stesso, anche con riferimento alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le figure professionali aggiuntive al sistema di classificazione disciplinata dal CCNL terziario.
Le parti, confermano altresì la necessità che la classificazione del CCNL terziario, per essere aderente alle specificità del settore in questione, sia integrata con i profili professionali individuati nell’Accordo 16/12/2002, che si riporta in calce al presente Accordo.
Le parti confermano altresì le disposizioni inerenti gli aspetti della disciplina dell’orario di lavoro come concordata nel richiamato accordo 16/12/2002: orario settimanale, distribuzione dell’orario settimanale, articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario, lavoro notturno, lavoro straordinario, maggiorazione del lavoro straordinario.
In materia di orario di lavoro, le parti dichiarano altresì che procederanno ad incontrarsi tempestivamente per uniformare le suddette disposizioni a quanto verrà definito a livello di CCNL Terziario in materia di adeguamento delle disposizioni ivi contenute al Dlgs 66/03 e successive modificazioni.
Le parti confermano, infine l’impegno ad incontrarsi in un periodo immediatamente successivo alla emanazione del decreto di cui all’art. 18 della legge 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l’accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminare congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti confermano il loro impegno al perseguimento
dell’obiettivo dell’unificazione contrattuale del comparto dei servizi immobiliari.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al CCNL Terziario, che per tutto il periodo della loro validità e fino al loro rinnovo, devono essere considerati un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori sono globalmente migliorativi e, pertanto, sostituiscono ed assorbono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo
Art. 1 - Classificazione del personale Dichiarazione a verbale Art. 2 - Orario settimanale
Art. 3 - Distribuzione dell’orario settimanale Art. 4 - Articolazione dell’orario settimanale Art. 5 - Flessibilità dell’orario
Art. 6 - Lavoro notturno Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Maggiorazione del lavoro straordinario Nota a verbale
Le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all’art. 18 della legge 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l’accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminarne congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.
Dichiarazione congiunta
Le parti, al fine di una più delineata identità del settore e nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali condiviso, si impegnano ad incontrarsi nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL del Terziario, al fine di esaminare eventuali problematiche ed esigenze collegate all’andamento del settore.
Art. 1 – Classificazione del personale
Ferma restando la disciplina della classificazione del personale prevista al titolo I della Seconda Parte del CCNL per i dipendenti del Terziario, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.
Quadri
1. preposto ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 452/90;
2. capo del personale;
3. responsabile pubbliche relazioni.
4. responsabili di filiale operativa.
1° Livello
1. capi servizio o responsabili settore contratti;
2. capi servizio o responsabili settore vendite;
3. capi servizio o responsabili settore contabilità;
4. capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.
2° Livello
1. addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4. addetti alle vendite.
3° Livello
1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2. addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche;
3. xxxxxxxxxxx e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
4. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
6. visuristi presso l'U.T.E., la Conservatoria Registri Immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
7. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa.
4° Livello
1. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
2. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
3. accompagnatori alle visite immobiliari;
4. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati.
5° Livello
1. addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori. Le qualifiche di responsabile di agenzia – preposto – capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi – responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. 39/89, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Art. 2 – Orario settimanale
La durata normale dell’orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore
settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s’intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora.
L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26 Aprile 1934, n° 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente
servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Capo VII (Missione e Trasferimento) del CCNL per i dipendenti del terziario.
Art. 3 – Distribuzione dell’orario settimanale
L’orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.
Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10 per cento della paga base conglobata di cui all’art. 199 del CCNL del Terziario, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 4 – Articolazione dell’orario settimanale
In relazione alle peculiari esigenze del Settore, al fine di migliorare il servizio all’utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
a) Orario settimanale su 5 giorni
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
b) Orario settimanale su 6 giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del Sabato.
Art. 5 – Flessibilità dell’orario
Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 4 lettere a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1. Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell’anno sino al limite di
44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
2. Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di
48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del
monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del CCNL Terziario pari a 45
(quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all’art. 146 del CCNL Terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario
settimanale contrattuale, così come definito all’articolo 4, lettere a) e b).
I lavoratori interessati dalla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell’applicazione della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno si intende il
periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.
Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di
riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.
Art. 6 – Lavoro notturno
Le parti, visto il Decreto Legislativo 26/11/1999, n.° 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il succitato Decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell’ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il “Campo di applicazione”, la “Tutela della Salute” e la “Comunicazione del Lavoro Notturno” di cui agli articoli 1, 5, e 10 del suddetto decreto, potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso decreto, quali:
Art. 2 Definizioni – Art. 3 Limitazioni al lavoro notturno – Art. 4 Durata della prestazione – Art. 6 Trasferimento al lavoro diurno – Art. 7 Riduzione dell’orario di lavoro e Maggiorazione retributiva
– Art.8 Rapporti sindacali – Art. 9 Doveri di informazione – Art. 11 Misure di protezione personale e collettiva.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente al recepimento della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro al fine di procedere ad una verifica della materia.
Art. 7 – Lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente accordo.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere
giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 8 – Maggiorazione del lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario di lavoro previsto dal presente accordo, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui al CAPO XIII (Trattamento economico) del CCNL del Terziario e di eventuali superminimi, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:
1. 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro settimanale di cui al
precedente articolo 4 del presente accordo;
2. 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
3. 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
4. 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.