Contract
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Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio per il rinnovo e la valorizzazione dell’armamento della tratta Montedonzelli – Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PROGETTO FINANZIATO CON MISURA M2C2 – 4.2 DEL PNRR | |||||
CUP: B67H21009110001 | CIG: 929017923D | CODICE: LM1-14-04.00 | |||
TITOLO: CAPITOLATO D’ONERI | |||||
00 | 06/22 | Prima Emissione | |||
Rev. | Data | Descrizione revisione documento | Redatto | Controllato | Approvato |
Indice
Articolo 4 Corrispettivo. Modalità di pagamento 4
Articolo 5 Revisione dei prezzi 7
Articolo 7 Durata dell’appalto. Penali 9
Articolo 8 Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi 13
Articolo 9 Obblighi particolari (PNRR) 15
Articolo 11 Polizza assicurativa e garanzia definitiva 17
Articolo 12 Cessione del contratto 20
Articolo 14 Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità 21
Articolo 15 Riservatezza e proprietà dei documenti 23
Articolo 16 Norme generali e particolari da osservare nell’esecuzione dell’appalto 24
Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come definita ai sensi del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati. Esso contiene le condizioni e modalità relative all’esecuzione del contratto stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore.
Nell’ambito del presente Capitolato d’Oneri s’intende per:
• Appalto: l’appalto dei servizi di fornitura (inclusa progettazione, costruzione, posa in opera, collaudo e messa in servizio), come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;
• Appaltatore: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’Appalto;
• Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
• Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
• Intervento: l’intervento in epigrafe;
• Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore, in sede di offerta;
• Servizi: servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;
• Stazione Appaltante: Comune di Napoli – Servizio Linee Metropolitane Urbane;
• Fornitura: costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio dell’Intervento in oggetto;
• RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti;
• DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
• Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
3.1. L’Appalto ha per oggetto l’affidamento, per l’importo complessivo determinato nell’Offerta, della “Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio per il rinnovo e la valorizzazione dell’armamento della tratta Montedonzelli – Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli”.
Con decreto del MIMS n. 448 del 16/11/2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20/12/2021, è stato ammesso a finanziamento l’intervento per € 7.500.000,00, per cui allo stato sussiste l’integrale copertura finanziaria dello stesso, per le varie annualità, come di seguito indicato:
Descrizione | Capitolo spesa | Codice bilancio | Importo |
RINNOVO E VALORIZZAZIONE DELLA TRATTA PISCINOLA- MONTEDONZELLI -PNRR - M2C2 - 4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - ENTRATA CAP.452406 | 252406 | 10.02- 2.02.01.01.999 | 7.500.000,00 |
In particolare, l’affidamento della progettazione ha ad oggetto la redazione del Progetto Esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le indagini, i cui contenuti minimi sono stabiliti dagli artt. dal 33 al 43, del D.P.R. 207/2010, integrati dai contenuti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016. Il progettista incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. L’incarico di progettazione comprende pertanto ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo completo iter approvativo ai fini della esecuzione dei lavori.
3.2. L’Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l’indirizzo web https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
3.3. Il Progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzabilità dell’opera, nonché quanto necessario per consentire le cantierabilità dei lavori progettati (a carico dell’Appaltatore).
3.4. Resta inteso che l’approvazione progettuale della Stazione Appaltante andrà subordinata comunque al preventivo ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni comunque denominate e dei
N.O.T. ai fini della sicurezza e regolarità da parte di tutti gli organi/enti competenti, quali Ministeri (ad esempio MIMS), ANSFISA (ex USTIF), Servizi e Commissioni del Comune di Napoli, etc.
Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
È altresì onere dell’Appaltatore lo svolgimento delle seguenti attività propedeutiche alla progettazione:
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- rilievo topografico, geometrico ed ogni eventuale indagine ritenuta necessaria per l’esecuzione dell’appalto.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti ai sensi degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, integrato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, salva diversa motivata determinazione del RUP, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a. relazione generale;
b. relazioni specialistiche;
c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;
d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f. piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
g. computo metrico estimativo e quadro economico;
h. cronoprogramma;
i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k. elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982).
Il nulla osta ministeriale ai fini della sicurezza andrà conseguito necessariamente con il progetto esecutivo, che dovrà conformarsi agli atti di assenso acquisiti per la successiva verifica, validazione ed approvazione nelle forme di rito.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione dovrà:
- Redigere il piano di sicurezza e Coordinamento di cui all’Art.100 del d.lgs. 81/2008, secondo quanto indicato al punto 2 dell’Allegato XV dello stesso decreto legislativo.
- Redigere la stima dei costi della sicurezza.
- Redigere il fascicolo dell’opera secondo quanto indicato nell’allegato XVI del d.lgs.
81/2008.
3.5. Il RUP può integrare i suddetti elenchi a seconda di sopraggiunte ed impreviste circostanze che dovessero palesarsi in fase di realizzazione del servizio. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
Articolo 4 Corrispettivo. Modalità di pagamento
4.1. Il corrispettivo della progettazione esecutiva posto a base di gara, costituito dal compenso e dalle spese, è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni richieste e delle attività di progettazione occorrenti per il compiuto espletamento dei predetti servizi.
Per la determinazione del compenso, quale base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento, si è fatto uso, per quanto possibile, delle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016.
Il compenso è stato determinato applicando i parametri generali:
• parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera;
• parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
• parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
• parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V» (pari a € 6.010.992,44), il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni (pari a 0,45), il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera (variabile) e il parametro base «P» (pari a 4,9428%), secondo l'espressione CP= ∑(V×G×Q×P).
L’importo delle spese è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Tenendo conto dell’importo complessivo delle categorie delle opere in argomento - stimato in
€ 6.010.992,44 e del grado di complessità della prestazione richiesta, per la determinazione dell’importo delle spese e degli oneri accessori si è ritenuto congruo applicare il valore determinato per interpolazione lineare, pari a circa il 13,13%.
Pertanto il corrispettivo posto a base di gara per la progettazione esecutiva in argomento è pari a
complessivi € 51.426,66 così determinato:
Categoria d'opera | Destinazione funzionale dell'opera ID | Valore dell'opera (V) | Grado di complessità (G) | Parametro sul valore dell'opera (P) | Prestazioni affidate | Compenso | Spese | Parcella CP+S | |||
Livello prog. | Grado di specificità (Q) | CP parziale | CP totale | % app. | Importo S | ||||||
INFRASTRU TTURE PER LA MOBILITA' | V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.01 | 0,04 | 5.348,00 | ||||
V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.02 | 0,08 | 10.696,01 | |||||
V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.03 | 0,03 | 4.011,00 | |||||
V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.04 | 0,02 | 2.674,00 | |||||
V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.05 | 0,03 | 4.011,00 | |||||
V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.06 | 0,03 | 4.011,00 | |||||
V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.07 | 0,10 | 13.370,01 | |||||
V.02 | 6.010.992,44 | 0,45 | 4,9428% | QbIII.08 | 0,01 | 1.337,00 | |||||
45.458,02 | 13,13% | 5.968,64 | 51.426,66 | ||||||||
Ammontare complessivo del corrispettivo (euro) | 45.458,02 | 5.968,64 | 51.426,66 |
4.2. Con riferimento al precedente art. 4.1, il corrispettivo per le attività progettuali previste, che includono il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, è determinato in base all’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato dei Servizi pari ad
€ 51.426,66, compreso € 5.968,64 per spese, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti.
Ciò premesso, il pagamento del corrispettivo per la Progettazione Esecutiva avverrà, secondo le modalità di legge, una volta conseguito il N.O.T. ai fini della sicurezza ex art. 3 D.P.R. 753/80 (o documento equivalente) da parte dell’Ufficio ANSFISA (ex Ustif) competente. Per il pagamento del corrispettivo è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
4.3. Il pagamento del corrispettivo per la successiva fase relativa alla Fornitura con posa in opera è determinato in base all’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato pari a
€ 6.010.992,44, oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo delle opere eseguite, al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50% (art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016) e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti - raggiunge il valore non inferiore a € 550.000,00 oltre IVA. Il credito maturato sarà determinato applicando la percentuale di avanzamento delle attività effettivamente eseguite rispetto alla seguente ripartizione percentuale del corrispettivo per questa fase dell’intervento:
• Rinnovamento tratta Piscinola – Montedonzelli: 34%
• Fornitura di rotaie compreso il trasporto in deposito: 21%
• Fornitura di traverse tipo rfi 230v: 19%
• Pietrisco - Fornitura, trasporto e smaltimento: 18%
• Messa in opera comunicazione doppia Piscinola: 3%
• Fornitura comunicazione doppia Piscinola: 5%.
4.4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di maturazione del credito, il DEC redigerà la contabilità ed emetterà lo Stato di Avanzamento della Fornitura.
I relativi Certificati di Pagamento saranno emessi previa acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare aggiornato al mese delle lavorazioni, contestualmente all’adozione di ogni SAL come stabilito dall’articolo 113 bis comma 1 del Codice. In mancanza non sarà possibile l’emissione dei Certificati di Pagamento.
4.5. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, della Relazione Tecnica, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
4.6. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi ed le forniture affidategli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
4.7. Fatta salva la revisione dei prezzi di cui all’art. 5, l’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d’Oneri, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
4.8. Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa acquisizione dell’assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e all’accertamento della regolarità fiscale, nel rispetto delle modalità fissate con Decreto del Ministero delle Economie e Finanze n. 40/2008 e sarà subordinata alla verifica da parte del RUP dell’adempimento delle obbligazioni assunte, comprensive delle positive verifiche di cui al Programma 100 del Comune di Napoli.
4.9. Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore.
4.10. Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.
4.11. Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a “Servizio Linee Metropolitane Urbane”, e dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto.
4.12. Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, troverà applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
4.13. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.
Articolo 5 Revisione dei prezzi
5.1. Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite
le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022,
n. 4 convertito con legge 25/2022 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
5.2. Prima della stipula del contratto attuativo il RUP e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
5.3. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata
stipulazione del contratto attuativo nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
5.4. Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta, da liquidarsi in funzione delle risorse disponibili o da acquisire.
5.5. E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 5.4.
5.6. Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
5.7. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
È altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
In conformità al disposto normativo di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del
contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Ai sensi dell’art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell’anticipazione può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per l’intervento a disposizione della Stazione Appaltante.
Articolo 7 Durata dell’appalto. Penali
7.1. La durata complessiva è determinata in base al cronoprogramma posto a base di gara in
n. 1.033 giorni naturali e non consecutivi suddivisi in due fasi, e dell’eventuale miglioria proposta dal concorrente tenuto conto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli Enti competenti, che devono essere recepite nel progetto prima della consegna finale.
Il termine per la redazione del Progetto esecutivo completo decorrerà dal verbale di avvio delle attività con cui si dà avvio dell’esecuzione del contratto; quello per l’esecuzione della posa in opera della Fornitura, decorrerà dalla data del verbale di consegna.
7.2. Tutti i termini temporali saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all’incarico ricevuto o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.
7.3. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto esecutivo, secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, prevedere l’obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri periodici (almeno due) con la Stazione Appaltante e la Direzione di Esercizio presso le sedi delle medesime o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i della Direzione di Esercizio. In occasione di tali incontri, regolarmente verbalizzati, l’incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.
Tale obbligo ha la finalità di:
(i) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
(ii) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
(iii) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già̀ in possesso del progettista;
(iv) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
(v) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un
continuo confronto con il professionista.
7.4. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di che trattasi. In particolare si definiscono le seguenti scadenze intermedie, fermo restando l’obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attività di verifica della progettazione, anche nel corso delle attività progettuali (verifica in progress).
7.5. Per la condivisione intermedia la documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .docx, .xlsx, .xpwe, etc.). Gli elaborati consegnati dovranno rispettare l’elenco elaborati e tutto quanto riportato in questo documento al paragrafo 3.4 ed eventualmente integrato su disposizione del RUP.
La documentazione progettuale finale (Progetto esecutivo e As-built a fine lavori) dovrà essere consegnata in numero 3 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .docx,
.xlsx, .xpwe, etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che “Gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati”.
Inoltre l’Appaltatore fornirà il numero di copie cartacee necessario per la presentazione del Progetto presso tutti gli enti e uffici competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, pareri e concessioni.
7.6. Nel corso della posa in opera della Fornitura, l’Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, a cadenza settimanale, con il RUP, l’ufficio della Direzione di Esecuzione, il Collaudatore e tutti gli organi preposti al controllo dei lavori ed alla verifica del corretto avanzamento delle attività nel rispetto dei termini contrattuali.
7.7. Per eventuali ritardi nell’espletamento della prestazione, senza giusta causa, è applicata a carico dell’affidatario una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 20 giorni per la fase della progettazione e 60 giorni per la fase di realizzazione, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che il soggetto inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
7.8. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché l’impossibilità di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
7.9. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
7.10. Ai sensi dell’articolo 47, commi 4 e 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato rispetto dell’obbligo di assicurare per nuove assunzioni, all’occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad adempimento dell’obbligo.
7.11. Le penali non possono comunque superare il 20% dell’importo contrattuale complessivo, ex art. 50 D.L. 31/05/2021 n. 77, in deroga all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.
L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori
danni subiti dalla Stazione Appaltante.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.
Articolo 8 Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi
8.1. L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d’arte. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
8.2. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull’andamento delle attività oggetto dell’appalto e sull’operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza, che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall’Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.
8.3. L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
8.4. L’Appaltatore:
- si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.
- si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi.
8.5. L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
8.6. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato in possesso di idonei titoli di studio ed abilitativi, adeguata preparazione professionale in attività analoghe e/o simili, nonché di assoluta fiducia e riservatezza. Le esperienze, le competenze e i titoli di studio ed abilitativi dei componenti del gruppo di lavoro devono essere attestati attraverso curriculum vitae da prodursi entro dieci giorni dall’aggiudicazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito dei solleciti, comporterà la revoca della aggiudicazione.
8.7. L’accettazione delle prestazioni dell’Appaltatore avverrà a cura del DEC e sarà oggetto di prove di verifica di conformità e messa in servizio. L’accertamento della corrispondenza di quanto eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dallo stesso DEC, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.
8.8. L’Appaltatore dovrà avviare un percorso di condivisione con la Stazione Appaltante e
l’esercente in relazione alle linee guida della progettazione affidata.
8.9. La progettazione verrà sottoposta al MIMS per conseguire il N.O.T. ai fini della sicurezza (o provvedimento equivalente) al progetto da parte del competente ufficio di ANSFISA; successivamente si provvederà alla validazione, approvazione di rito del progetto ed il RUP ne autorizzerà l’esecuzione delle opere.
8.10. È fatto onere di redigere i disegni “as-built”, con i dettagli costruttivi, da sottoporre all’accettazione del DEC nei riguardi del livello di restituzione.
8.11. Prima dell’inizio dei lavori, a valle dell’approvazione del relativo progetto, l’Appaltatore dovrà provvedere a consegnare al DEC, una “part list” di tutti le parti in consegna corredata da tutti gli opportuni certificati di prova.
8.12. I mezzi d’opera devono essere di proprietà dell’Appaltatore e compatibili con la sagoma limite (vedi relazione Tecnica). I caricatori devono avere trazione solo su ruotino ferroviario e non trazione mista.
8.13. Le rotaie dovranno essere saldate, salvo casi ove ciò risulti impossibile, mediante saldatura con procedimento alluminotermico.
8.14. Le lavorazioni previste dal presente documento si dovranno svolgere durante l’interruzione notturna dell’esercizio pubblico, salvo eccezioni da valutare e concordare di volta in volta con l’Esercente ed il DEC.
8.15. L’Appaltatore dovrà tenere in debito conto che, in ragione delle diverse esigenze manutentive della linea, potranno essere concessi di norma dai 4 ai 5 turni di lavoro notturni alla settimana anche non consecutivi.
8.16. Al termine dell’attività svolta in ciascuna notte dovrà essere garantita la libera circolazione diurna dei treni in servizio commerciale nelle medesime tratte interessate dal cantiere, anche se eventualmente in condizioni parzialmente degradate (riduzione di velocità). Tutti i materiali rimossi e non immediatamente reimpiegati durante le lavorazioni notturne, saranno riportati a fine turno di lavoro presso il Deposito di Piscinola e opportunamente smaltiti.
8.17. L’Appaltatore ha l’onere di concordare con l’esercente il programma settimanale delle attività che intende svolgere in linea ed in deposito. L’Appaltatore dovrà identificare una figura univoca che si occuperà di concordare detta programmazione delle attività, di metterla in atto, restandone responsabile.
8.18. Per motivate esigenze connesse alla gestione della linea indicate dall’esercente, il DEC potrà sopprimere qualche turno di lavorazione, anche con preavviso brevissimo, senza che per questo l’Appaltatore possa rivendicare alcun ristoro economico. Usualmente sarà disponibile solo un binario a notte, solo in casi eccezionali potrà essere concordato con il DEC (in accordo con l’esercente) l’uso di entrambi i binari.
Articolo 9 Obblighi particolari (PNRR)
9.1. L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme e le indicazioni dettate dai Programmi di finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l’appalto.
L’Appaltatore prende esplicitamente atto di tali obblighi e non è legittimato a chiedere compensi
supplementari per il relativo espletamento.
Nel caso specifico, la fornitura è finanziata con le risorse di cui al decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021,
nell’ambito del “Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del
PNRR”.
Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva PNRR si rimanda ai redigendi contenuti del “Manuale di identità visiva e regole di applicazione” o documenti similari.
9.2. Per quanto all’articolo 4 (Verifica delle progettazioni e valutazione di congruità della spesa) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, l’Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dal MIMS ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza ministeriale.
La progettazione deve essere corredata dalla verifica di compatibilità - di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - con il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (“Do Not Significant Harm”, DNSH), redatta come da Circolare RGS 30.12.2021 n. 32 e da tutta la documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente.
Tutta la suddetta documentazione sarà trasmessa dalla Stazione Appaltante al MIMS - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza, per l’emissione del provvedimento entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di mancata emissione si applica il principio del silenzio-assenso.
9.3. Per quanto all’articolo 7 (Verifiche) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, ai fini dell’audit e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e nazionale, tutti i soggetti di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l’Ufficio di audit del PNRR di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.
L’Appaltatore consente l’esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantiene disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Deve altresì consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento della suddetta verifica.
9.4. Per quanto all’articolo 9 (Monitoraggio) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, L’Appaltatore predispone per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell’intervento. Detti dati sono inseriti dalla Stazione Appaltante nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell’articolo 1 della medesima legge.
10.1. È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.
10.2. Nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 31, co. 8, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i servizi di progettazione, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità dei progettisti.
Articolo 11 Polizza assicurativa e garanzia definitiva
11.1. Tutte le garanzie di cui al presente Articolo, prestate dall’Appaltatore, devono coprire senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti
Polizza assicurativa del progettista
11.2. L’ Appaltatore è obbligato a presentare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale (articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all’art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.
11.3. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali la Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
11.4. La polizza di responsabilità civile professionale del progettista o dei progettisti deve essere consegnata in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto d’appalto e decorre a far data dalla sottoscrizione dello stesso. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico.
11.5. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
11.6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
11.7. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
1) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;
2) dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.
Garanzia definitiva
11.8. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
11.9. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e il Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto.
11.10. La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
11.11. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
11.12. Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Assicurazioni (RCT e RCO)
11.13. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell’Ente Aderente) nell'esecuzione del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l’esecuzione del presente Contratto. In particolare, l’Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l’Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra ed a terzi.
11.14. L’Appaltatore è obbligato a stipulare, all’atto della sottoscrizione del contratto, con una compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e alla Stazione Appaltante nell’esecuzione dei lavori sino al termine del contratto e per danni derivanti da forza maggiore.
La garanzia di cui al presente articolo deve essere operante a favore dell’Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. In relazione ai rischi connessi alle obbligazioni dell’appalto l’Appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, alla Stazione Appaltante e all’ente Gestore ANM, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali. La
garanzia assicurativa dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio (RCT).
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).
I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:
• per sinistro per persona per danni ad animali o cose RCT € 15.000.000;
• RCO € 5.000.000
Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano l’Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili. In nessun caso i massimali assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilità per l’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, all’ente Gestore e a terzi: nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire a ANM per danni derivanti dall’espletamento del servizio, se non ad essa riconducibili. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà della Stazione Appaltante, di ANM o di terzi, causati dal personale dell’Appaltatore, sarà a carico dello stesso, il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.
La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e ad altri terzi.
Articolo 12 Cessione del contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subìto.
13.1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo
109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
13.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio indicato dall’Appaltatore in sede di Offerta, o anche mediante posta elettronica certificata.
Articolo 14 Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità
14.1. Qualora le informazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.
14.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.
14.3. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore in sede di Offerta, nei casi indicati nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati:
a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi, Fornitura e dei lavori;
c. sospensione dell’attività da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d. rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
e. cessione anche parziale del contratto;
f. scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
g. non rispondenza dei Servizi, fornitura o lavori alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e ss.mm.ii. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
j. ottenimento del Dichiarazione Unica di regolarità Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;
k. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
14.4. Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
c) per sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
d) ove espressamente indicata nel presente Capitolato d’Oneri e dell’Offerta l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo;
g) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
14.5. La Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.
14.6. La Stazione Appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute
necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma infra indicato.
Articolo 15 Riservatezza e proprietà dei documenti
15.1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
15.2. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento delle prestazioni contrattuali.
15.3. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del contratto.
15.4. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
15.5. L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui le prestazioni commissionate saranno state espletate e le opere consegnate, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione delle stesse, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale di tutto quanto sopra riportato, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
15.6. L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.
Articolo 16 Norme generali e particolari da osservare nell’esecuzione dell’appalto
16.1. Protocollo di legalità
Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione Appaltante e l’Appaltatore sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’Appaltatore.
16.2. Patto d’integrità e codice di comportamento
L’Appaltatore, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio.
L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all’art. 2, comma 3, e all’art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente
- Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall’Ente. In caso di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento interverrà la risoluzione contrattuale
16.3. Trattamento dei dati personali
Le parti sono tenute all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia del trattamento dei dati personali (GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003).
L’Appaltatore assume ogni onere e garantisce e tiene indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell’esecuzione delle prestazioni.