Comune Capofila Benevento
Legge 328/2000 X.X. 00/0000
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio
Ambito Territoriale B1
Convenzione
per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali
di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), della L.R. 11/07 e ss.mm.ii.
Art. 30 T.U.E.L. – D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
L'anno 2019, il giorno 14 del mese di Novembre, presso la sede del Comune di Benevento, Viale dell’Università n. 10, sono intervenuti, per la sottoscrizione della presente Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), della L.R. n.11/07 e ss.mm.ii., Art. 30 T.U.E.L. – D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i seguenti Sindaci:
− Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Ceppaloni (BN) il 05/02/1947, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Benevento, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
− Xxxxxx Xxxxx, nato ad Apollosa (BN) il 30/05/1972, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Apollosa, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
− Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Benevento il 03/02/1961, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Arpaise, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
− Xxxxxx Xx Xxxxxx, nato a Caracas (Venezuela) il 30/07/1958, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Ceppaloni, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
− Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Benevento il 25/11/1965, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Leucio del Sannio, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
Premesso
− che la L.R. 11/07 e ss.mm.ii. individua “Il Piano di Zona di Ambito” come lo strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
− che le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli “obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e, su questa base, a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali”;
− che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, c. 1, del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
− che la Regione esercita, con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali, le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l’integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini, come indicato dalla L.R. n.11/07 e ss.mm.ii.;
− che la Regione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 112/98, ha determinato, ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii., gli Ambiti Territoriali, coincidenti con i Distretti Sanitari, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
− che i Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le AA.SS.LL., degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale, come previsto dalla L.R. n. n.11/07 e ss.mm.ii.;
− che la normativa vigente all’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in via generale, disciplina la possibilità di accordo tra soggetti diversi, all’interno della pubblica amministrazione, per lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
− che gli EE.LL. possono stipulare Convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.
n. 267/00 e ss.mm.ii., garantendo una disciplina maggiormente puntuale e analitica delle attività istituzionali convenzionate;
− che la L.R. n.11/2007, in continuità con quanto previsto dalla legge nazionale, dispone che i servizi sociali e sociosanitari devono essere obbligatoriamente svolti in forma associata, cioè non rientrano più nella titolarità dei comuni singoli ma solo in quella dei comuni associati;
Visto
− l’art. 131 del D.lgs. 112/98, che conferisce alle Regioni ed agli EE.LL. tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di Servizi Sociali;
− la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., la quale dispone che i Comuni associati negli Ambiti Territoriali, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le AA.SS.LL., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano sociale regionale, a definire il Piano di Zona;
− la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., la quale prevede che il Piano di Zona di Ambito Territoriale è adottato con cadenza triennale, nel rispetto del Piano Sociale Regionale, attraverso, almeno, accordo di programma sottoscritto dai Comuni Associati in Ambiti Territoriali e, in materia di integrazione sociosanitaria, dalla A.S.L. di riferimento;
− l’art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
Considerato
− che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le politiche socio assistenziali e socio sanitarie rappresenta una valida soluzione, in quanto assicura una migliore qualità dei Servizi resi, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi, attraverso l’implementazione di economie di scala e l’accesso a finanziamenti riservati agli Enti d’Ambito;
− che per la gestione in forma associata del Piano Sociale di Zona si è reso necessario il ricorso agli istituti di legge che consentono sia l’accesso a fonti specifiche di finanziamento, sia il ricorso a strumenti normativi di maggiore garanzia degli accordi raggiunti;
− che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è possibile procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, che prevede, testualmente:
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, (…) possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. (… )
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;
− che con apposito atto la Regione Campania approva le Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del Piano Sociale Regionale;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, e in esecuzioni delle presenti deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge,
− Comune di Benevento | Deliberazione C.C. n. 26 del 25/10/2019 |
− Comune di Apollosa | Deliberazione C.C. n. 18 del 23/05/2019 |
− Comune di Arpaise | Deliberazione C.C. n. 16 del 21/05/2019 |
− Comune di Ceppaloni | Deliberazione C.C. n. 28 del 22/07/2019 |
− Comune di San Leucio del Sannio | Deliberazione C.C. n. 14 del 24/04/2019 |
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Parte Prima – Premessa, Oggetto, Finalità, Obiettivi, Durata
Art. 1 – Premessa
La premessa è parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto
La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative per la gestione in forma associata dei Servizi e di ogni procedimento necessario per l’implementazione del Piano Sociale di Zona, nonché la definizione dei reciproci rapporti che si instaurano tra gli Enti Associati, sottoscrittori della presente Convenzione.
Con la presente Convenzione, gli Enti Associati danno, altresì, mandato all’Ufficio di Piano per l’elaborazione di progettualità finalizzate all’accesso ai finanziamenti locali, regionali, statali, comunitari o resi disponibili da altre istituzioni, purché coerenti con le finalità complessive del Piano Sociale di Zona.
Art. 3 - Finalità
La presente Convenzione ha come finalità la gestione per l’esercizio delle funzioni sociali e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00
Nell’ambito della gestione associata, in particolare, si persegue la finalità di: incrementare la qualità degli interventi in favore dei destinatari;
- favorire la partecipazione dei destinatari dei Servizi alla programmazione e alla valutazione delle prestazioni;
- regolare la partecipazione alla spesa dei destinatari dei Servizi;
- garantire la partecipazione dei soggetti di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii., a tutte le fasi di implementazione del Piano Sociale di Zona;
- attivare le procedure necessarie per realizzare compiutamente la semplificazione dei procedimenti amministrativi, necessari per la piena realizzazione delle attività programmate;
- realizzare, di concerto con la A.S.L., la piena integrazione tra i Servizi Socio-sanitari del Piano Sociale di Zona e del Piano delle Attività Territoriali della A.S.L., secondo le modalità definite negli specifici accordi allegati al Piano Sociale di Zona ed al Piano delle Attività Territoriali;
- consolidare, a livello amministrativo, la gestione associata per l'esercizio delle funzioni sociali e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano di Zona di Ambito;
- rinnovare gli impegni già assunti dagli Enti Associati, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli effetti.
Art. 4 - Obiettivi
La gestione associata del Piano Sociale di Zona è orientata a conseguire i seguenti obiettivi:
- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà – principio di sussidiarietà - e di auto e mutuo aiuto;
- qualificare la spesa sociale e sociosanitaria, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione e di programmazione d’Ambito Territoriale;
- implementare gli atti amministrativi necessari per garantire la gestione unitaria e uniforme, sull’intero territorio d’Ambito Territoriale.
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, finalizzate a realizzare programmi di sviluppo dei servizi e dell’impresa sociale.
Art. 5 - Durata
La durata della Convenzione è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data della sottoscrizione della stessa, ovvero e comunque per il periodo stabilito dagli Enti sovra ordinati, se diverso.
La convenzione va rinnovata, di triennio in triennio, salvo che uno o più Enti Associati non decidano di porre in essere le procedure di modifica o di recesso, previste dal presente atto, al fine di garantire gli impegni assunti con la presente Convenzione, ovvero che la normativa nazionale e/o regionale definisca successivi obblighi, per i quali si renda necessario stipulare un nuovo accordo.
Parte Seconda – Ente capofila, funzioni
Art. 6 – Ente capofila
Gli Enti Associati confermano il Comune di Benevento quale Ente con funzione di Capofila per la gestione del Piano Sociale di Zona, attribuendogli, a tal fine, funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa finanziaria e contabile del Piano di Zona.
Il Sindaco dell’Ente Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Al fine di assicurare il tempestivo adempimento delle competenze istituzionali imputate all’Ambito Territoriale B1, gli Enti Associati delegano il Comune Capofila alla formalizzazione di ogni atto amministrativo necessario alla gestione del Piano Sociale di Zona, che sia stato preventivamente approvato in sede di Coordinamento Istituzionale, con particolare riferimento agli atti fondamentali previsti dalla normativa vigente che disciplina i Piani di Zona, in primis la “Convenzione per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) della L.R. 11/07 e ss.mm.ii.”.
Art. 7 – Funzioni dell’Ente Capofila
L’Ente Capofila svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- rappresentanza giuridica dell’Ambito Territoriale;
- gestione dei procedimenti amministrativi;
- gestione del Fondo Unico d’Ambito;
- gestione di tutte le risorse trasferite dagli Enti Associati;
- gestione di tutte le risorse cui accede l’Ambito Territoriale per il raggiungimento delle proprie finalità;
- dotazione e controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/1999;
- rendiconto delle attività di gestione;
- valutazione della attività di gestione;
- rappresentanza e comunicazione esterna dell’Ambito Territoriale.
Per lo svolgimento delle funzioni proprie, amministrative e finanziarie, il Comune capofila si avvale del personale dipendente del Comune di Benevento, individuato e appositamente distaccato. Il personale distaccato nella suddetta struttura tecnica è nominato dal Comune di Benevento, che ne dà informazione al Coordinamento Istituzionale.
Parte Terza – Coordinamento Istituzionale, funzioni
Art. 8 – Coordinamento Istituzionale
Il Coordinamento Istituzionale, quale organo di governo associato delle politiche sociali che sovraintende alla gestione del Piano di Zona, è regolato dall’articolo 11 della legge n.11/07.
Esso esercita le funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento e controllo della realizzazione della rete territoriale dei servizi sociali e sociosanitari.
Il Coordinamento Istituzionale è composto dai Sindaci dei comuni associati e, in materia d’integrazione socio-sanitaria, dal Direttore generale della ASL di riferimento, ovvero dal Direttore di distretto socio-sanitario, o da loro delegati con delega formale.
Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale prendono parte, inoltre, senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, un componente dell’Ufficio di Piano con funzioni di segreteria tecnica, e il dirigente gestione economica del comune capofila.
Possono partecipare, inoltre, su invito dei Comuni aderenti, anche altri soggetti pubblici, formalmente convocati dal Coordinamento Istituzionale, su argomenti specifici per la migliore realizzazione dei servizi e della rete.
Il Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal Sindaco dell’Ente Capofila, ovvero da suo delegato, il quale assume la denominazione di “Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1” in tutte le comunicazioni esterne ed interne all’Ambito Territoriale.
Il Coordinamento Istituzionale si riunisce su convocazione del “Presidente”, ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta a bimestre.
In caso di assenza del “Presidente” o suo delegato, le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono presiedute dal componente più anziano, individuato tra i membri presenti.
Le convocazioni delle riunioni del Coordinamento Istituzionale, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora, eventuali documenti da discutere, sono inviate a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenza motivata, la convocazione può essere effettuata ad horas nelle 24 ore precedenti la seduta.
Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti che rappresentano i Comuni.
Le decisioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se assunte con voto concorde almeno della metà più uno dei componenti che rappresentano i Comuni, ad eccezione delle decisioni in materia di integrazione socio sanitaria cui concorre anche il rappresentante dell’A.S.L..
Le decisioni del Coordinamento Istituzionale assumono la forma delle deliberazioni che devono essere corredate dei pareri di cui all’art. 49 del TUEL. ). Il Segretario Generale, o il Vice Segretario Generale in caso di delega espressa del Sindaco del Comune capofila, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridica alle riunioni del Coordinamento e ne cura la verbalizzazione a tal fine potendo avvalersi del personale dell’Ufficio di Piano.
Il processo verbale relativo alle riunioni del Coordinamento Istituzionale è redatto dal Segretario, sottoscritto dai presenti e trasmesso a tutti i portatori di interesse dell’Ambito Territoriale a mezzo posta elettronica certificata e/o sito istituzionale. Gli atti relativi al Coordinamento Istituzionale sono custoditi presso l’Ufficio di Piano.
Le deliberazioni del Coordinamento Istituzionale sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune capofila e trasmesse ai Comuni associati.
Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso l’Ufficio di Piano, ubicato presso l’Ente Capofila.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda a specifico regolamento
da approvarsi in Coordinamento Istituzionale.
Art. 9 – Funzioni del Coordinamento Istituzionale
Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di governo associato delle politiche sociali che sovraintende alla gestione del Piano di Zona ed esercita le funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento e controllo della realizzazione della rete territoriale dei servizi sociali e sociosanitari.
Il Coordinamento Istituzionale svolge le funzioni di cui all’art. 11, comma 3, della L.R. 11/07 ss.mm.ii. con specifico riferimento alle lettere a), b), c), d), e), f), g).
Il Coordinamento Istituzionale, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
- predisposizione degli indirizzi, di natura politica, per la pianificazione, la programmazione, il coordinamento, finalizzati alla definizione delle linee guida territoriali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona;
- proposizione, agli Enti Associati, della quota di compartecipazione finanziaria che ciascun Ente impegna sul proprio bilancio, finalizzata alla realizzazione del Piano Sociale di Zona, relativamente alle competenze previste dalla normativa vigente;
- indicazione e valutazione complessiva sui risultati del Piano Sociale di Zona;
- indicazione circa la programmazione delle risorse umane distaccate all'Ambito dagli Enti Associati, sulla base di criteri di professionalità e competenza;
- valutazione, anche su segnalazione dell’Ufficio di Piano, dell’opportunità di affidamento di incarichi e/o di assunzione di personale e/o di esternalizzazione dei Servizi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, per le attività necessarie all’implementazione del Piano Sociale di Zona;
- promozione e valutazione dell'adesione di altri Enti alla presente Convenzione;
- definizione delle modalità di partecipazione dei soggetti, portatori d’interesse, previsti dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- promozione, definizione e approvazione degli accordi interistituzionali e/o territoriali necessari per assicurare il coordinamento, l'unitarietà del sistema di interventi e servizi sociali, l'integrazione socio sanitaria, l’integrazione con le politiche formative e dellavoro, anche attraverso la stipula di protocolli e accordi formali, previsti dalla normativa vigente, con le altre Agenzie Sociali, Educative e Sanitarie Territoriali;
- adozione di ogni atto di indirizzo teso ad assicurare e garantire la piena implementazione del Piano Sociale di Zona, relativamente alle competenze previste dalla normativa vigente.
Il Coordinamento Istituzionale, per esercitare appieno le sue funzioni, conferma l’istituzione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, ne regola il funzionamento e i rapporti con il Comune capofila e i Comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma Associativa prescelta e delle modalità di gestione scelte.
Parte Quarta – Ufficio di Piano, funzioni, Responsabile dell'Ufficio di Piano Art. 10 – Ufficio di Piano
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/00, il Coordinamento Istituzionale conferma
l’istituzione dell’Ufficio di Piano, quale struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di Zona dell’Ambito territoriale, di cui all’articolo 23 della L.R. n. 11/2007, diretto sotto il profilo politico-istituzionale dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.
Il comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/00 prevede espressamente la istituzione di un ufficio comune “al quale affidare le funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo”.
La Dirigenza dell’Ufficio di Piano è attribuita alla figura professionale di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quale responsabile del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al Fondo Unico d’Ambito per l’implementazione del Piano di Zona.
Il Dirigente del Settore del Comune Capofila in cui l’Ufficio di Piano è incardinato assume la Dirigenza dello stesso.
L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.
L’Ufficio di Piano è composto, su indicazione e deliberazione del Coordinamento Istituzionale, prioritariamente dal personale appositamente assunto e stabilizzato, oggi personale dipendente del Comune Capofila. Gli Enti associati concorrono alla loro spesa proporzionalmente mediante utilizzo del Fondo Unico d’Ambito.
A supporto dell’Ufficio di Piano, per esigenze di particolari progettualità, e qualora tra i Comuni dell’Ambito Territoriale non fossero rinvenibili le professionalità necessarie, si potrà ricorrere, previa deliberazione del Coordinamento Istituzionale, a personale esterno nei modi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle normative nazionali e regionali vigenti, previste dalla legge e nei limiti delle risorse del Fondo Unico d’Ambito.
Le funzioni ed i compiti dell’Ufficio di Piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Coordinamento Istituzionale, come previsto dall’articolo 11, comma 3 L.R. n. 11/2007.
L’Ufficio di Piano ha sede presso l’Ente Capofila.
Art. 11 – Funzioni dell’Ufficio di Piano
Il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11/07 evidenzia che l’Ufficio di Piano, è “struttura tecnica di supporto alla realizzazione del piano di zona”. Il suo funzionamento è regolato da apposito regolamento ed è diretto di norma da un Dirigente Responsabile, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata.
L’Ufficio di Piano garantisce i principi fondamentali dell’azione amministrativa:
- efficienza ed efficacia;
- copertura finanziaria e patrimoniale;
- responsabilità ed unicità dell’amministrazione;
- autonomia organizzativa e regolamentare degli EE.LL..
In esso si sommano una molteplicità di funzioni di gestione tra di loro fortemente integrate e complementari:
- gestione delle diverse forme di concertazione propedeutiche alla programmazione sociale e socio-sanitaria territoriale (governante sociale);
- gestione delle diverse fasi della programmazione e della progettazione di prestazioni e servizi;
- gestione delle attività di monitoraggio, verifica e valutazione dei programmi, dei progetti e dei singoli servizi e prestazioni;
- gestione delle fasi di realizzazione dei servizi e delle attività programmate;
- gestione delle relazioni con gli utenti e con gli stakeholder territoriali;
- realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano Sociale di Zona (processo di valutazione, controllo di gestione con rendiconto finanziario/scientifico, intese istituzionali e territoriali, …);
- coordinamento dei piani d’intervento individualizzati, riabilitazione e reinserimento, a cura delle specifiche équipe previste dal Piano Sociale di Zona, con particolare riferimento all’Integrazione Socio-sanitaria, in sinergia con le Agenzie Socio-Sanitarie- Educative Territoriali;
- coordinamento tecnico, e predisposizione dei relativi atti, delle sinergie attivate con tutti i Soggetti, pubblici e privati, dell’Ambito Territoriale e della più complessiva rete sociale, con particolare riguardo per gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- predisposizione di proposte tecniche al Coordinamento Istituzionale per il miglioramento continuo della qualità e il potenziamento degli interventi e delle azioni previste dal Piano Sociale di Zona;
- intercettazione delle altre fonti di finanziamento, in particolare quelle europee, per l’incremento dei Servizi e degli Interventi sociali territoriali, nei limiti della dotazione dell’Ufficio di Piano di Zona.
- gestione dell’Ufficio tutela degli utenti;
- gestione delle procedure di autorizzazione e accreditamento;
- gestione delle attività economico-finanziarie;
- gestione delle relazioni con la rete locale dei servizi pubblici, con gli organismi regionali e nazionali e con le amministrazioni comunali dell’Ambito;
- gestione di tutte le attività di informazione, comunicazione e trasparenza;
- gestione dell’accesso e della presa in carico;
- gestione delle emergenze sociali.
In particolare, l’Ufficio di Piano risulta composto da:
- n. 1 Coordinatore Dirigente, preposto alla Direzione dell’Ufficio di Piano;
- n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell'Area A "1. Programmazione, gestione e rendicontazione servizi Piano Sociale di Zona Area Integrazione Sociosanitaria. 2. Gestione - monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi Regionali - Nazionali – Europei "
- n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell’Area B “1. Programmazione gestione monitoraggio e rendicontazione Servizi Piano Sociale di Zona Area Infanzia e Adolescenza - Responsabilità Familiari - Contrasto alle povertà - Donne in difficoltà - Abuso e Maltrattamento – Dipendenze - Detenuti. 2. Progettazione Fondi Regionali -
Nazionali – Europei. 3. Gestione - monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi Regionali - Nazionali – Europei
- n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell’Area C ”1. Programmazione gestione monitoraggio e rendicontazione Servizi Piano Sociale di Zona Area Anziani e disabili servizi socio assistenziali- 2. Autorizzazioni e accreditamenti servizi domiciliari, territoriali, residenziali e semiresidenziali – 3.Gestione monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi Regionali Nazionali Europei"
- N. 2 unità di cat. D e n. 2 unità di cat. C, distaccate all’Ambito da parte del Comune capofila, con responsabilità delle seguenti aree:
Area servizi strumentali e di supporto (Back Office)
1.a Programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione
1.b Gestione Amministrativa
1.c Gestione Contabile
1.d Gestione servizi digitali, informazione, comunicazione e trasparenza
Area servizi di front-line
2.a P.U.A. - Servizi per l’accesso e Segretariato sociale
2.b Servizi per la presa in carico e servizio sociale professionale
2.c Servizi per minori e famiglie.
I componenti dell’Ufficio di Piano sono definiti nell’organigramma del Piano Sociale di Zona, strutturato in Aree funzionali, a cui è associato il relativo funzionigramma, nel rispetto di quanto indicato nel IV^ Piano Sociale Regionale 2019/2021
In particolare, al fine di garantire interventi e prestazioni ottimali ai cittadini dell’Ambito B1, l'Ufficio di Piano ha istituito, presso ciascun Comune associato nell'Ambito, i servizi per l’accesso e per la presa in carico, quale Livello Essenziale delle Prestazioni art. 5 L.R.
n. 11/2007, con funzioni di servizio sociale professionale e segretariato sociale, per informazione, consulenza e presa in carico del singolo e dei nuclei familiari, gestiti da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n.84 e successive integrazioni.
Il Servizio Sociale professionale d’Ambito è composto da una dotazione minima di n. 8 Assistenti Sociali, personale del Comune capofila distaccato presso l’Ambito, e partecipa con l’Ufficio di Piano, al fine di fornire collaborazione, assistenza, documentazione utile, informazioni, nonché nel periodico aggiornamento sulle attività dell’area che si presidia (bandi, graduatorie, stato dell’arte di procedimenti istruttori/amministrativi).
Art. 12 - Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Alla Direzione dell'Ufficio di Piano è preposto il Dirigente del Settore competente in materia di servizi sociali, inquadrato nei ruoli del Comune Capofila, il quale assume la denominazione di “Coordinatore dell’Ufficio di Piano” in tutte le comunicazioni esterne ed interne all’Ambito Territoriale.
Il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11/07, evidenzia che la direzione dell’Ufficio di Piano è ascrivibile alla dirigenza pubblica o privata. Pertanto non risulta possibile prevedere Responsabili/Dirigenti di Uffici di Piano privi di funzioni dirigenzialio,
peggio ancora, subordinati a Dirigenti/Funzionari esterni alla struttura, incardinati con altre funzioni presso il Comune capofila o altro Comune dell’Ambito.
Il Dirigente dell’Ufficio di Piano, per l’importanza del ruolo che ricopre e per la natura fiduciaria del rapporto con gli organi di indirizzo, deve essere una figura totalmente ed esclusivamente dedicata.
Il Coordinamento Istituzionale nomina il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, con proprio atto deliberativo, ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. e) della L.R. n.11/2007, compatibilmente con l’organizzazione dell’Ente Capofila, in quanto applicabili alla gestione associata del Piano Sociale di Zona regolata dalla presente Convenzione ai sensi dell’art. 30, D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che prevede espressamente la “costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo” .
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano può essere in ogni momento revocato dall’incarico con provvedimento del Coordinamento Istituzionale, adottato a maggioranza qualificata, per motivate ragioni o per inadempimento alle direttive del Coordinamento stesso e in ogni caso di grave pregiudizio alla funzione dell’Ufficio di Piano.
Il “Coordinatore”, in qualità di responsabile del Piano Sociale di Zona, svolge il suo operato conformandosi a quanto previsto dall’art. 107 del D .lgs. 267/00 e ss.mm.ii., per la piena realizzazione delle finalità, degli obiettivi e del le funzioni definite dalla presente Convenzione.
Nel FUA sono previste le risorse destinate a finanziare l’incremento del Fondo risorse decentrate del Comune capofila per la realizzazione di specifiche attività di miglioramento qualiquantitativo dei servizi ed una quota parte della maggiorazione della retribuzione di posizione del Dirigente incaricato per la parte eccedente quella già determinata dal sistema di graduazione in uso all’Ente ed a carico dello stesso, ed entro i limiti massimi previsti dai CCNL vigenti.
Art. 13 - Competenze del Coordinatore
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, in qualità di responsabile del Piano Sociale di Zona, nel rispetto delle competenze e dei poteri attribuiti dal Testo Unico degli Enti Locali al Dirigente di Settore e nell'esercizio delle attribuzioni delegate, ha funzioni di rappresentanza dell'Ufficio e sovrintende alle attività necessarie per il buon funzionamento dello stesso. In particolare:
- assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali di Ambito;
- coordina, sovrintende e supervisiona l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- coordina e sovrintende e supervisiona l'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- partecipa di diritto alla Cabina di Regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.
Il Coordinatore deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nel Piano Sociali di Zona, secondo la programmazione elaborata, assicurando imparzialità ed equità di trattamento, attraverso l'Ufficio di Piano, a tutti i Comuni dell'Ambito.
Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, in particolare:
- atti di impegno dell’Ambito verso l'esterno;
- atti di gestione economica e finanziaria, tecnica, amministrativa;
- atti concernenti l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, inoltre:
- attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- fissa il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, compilando anche annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.
Parte Quinta – Impegni degli Enti Associati, Integrazione Socio-sanitaria, Rapporti finanziari, Definizione della forma giuridica dell’Ente d’Ambito Territoriale
Art. 14 - Impegni degli Enti Associati
Tutti gli Enti Associati si impegnano, prioritariamente, al rispetto del “principio di leale collaborazione”, dando attuazione alla presente Convenzione con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.
Gli Enti Associati si impegnano, compatibilmente alle effettive competenze, esigenze e disponibilità di ogni singolo Ente Associato, sia strutturali, sia finanziarie:
- all’adeguamento dei propri atti amministrativi a quanto disposto dalla presente Convenzione, con particolare riferimento agli atti regolamentari e disciplinari allegati al Piano Sociale di Zona;
- a garantire l’effettiva disponibilità, nei rispettivi bilanci, delle risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e dettagliati nel Piano Sociale di Zona, prevedendo la spesa su base pluriennale, ai sensi del D.lgs. 267/00, così da consentire gestioni stabili delle prestazioni che assicurino continuità alla relazione tra gli operatori sociali ed i cittadini/utenti; a tal fine gli Enti si obbligano a versare le quote di compartecipazione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno dando priorità, ove esistenti, a quelle pregresse dovute al Comune di Benevento per le annualità precedenti;
- ad adottare ogni mezzo idoneo per la promozione e la diffusione delle attività del
Piano Sociale di Zona, ai sensi della L. 150/00 e ss.mm.ii.;
- a rispettare gli atti di regolamentazione e disciplina della gestione dei Servizi, allegati al Piano di Zona, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, all’organizzazione e gestione unitaria delle procedure di affidamento e selezione dei soggetti erogatori, al monitoraggio e alla valutazione della qualità delle prestazioni erogate.
Art. 15 – Integrazione Socio-Sanitaria
L’integrazione Socio Sanitaria è realizzata secondo quanto definito dallo specifico Accordo di Programma, che gli stessi Enti Associati sottoscrittori della presente Convenzione formalizzano con l’A.S.L., oltreché dagli altri accordi allegati al Piano Sociale di Zona.
L'Ambito B1, attraverso il Coordinamento Istituzionale, delega il Coordinatore dell’Ufficio di Piano a rappresentarli e ad impegnarli, sotto il profilo amministrativo e finanziario, nelle sedi istituzionali previste dalla vigente normativa in materia di prestazioni Socio-sanitarie, entro i limiti definiti dalla stessa normativa, salvo la possibilità di garantire la presenza dei funzionari comunali responsabili per eventuali verifiche ed assunzioni di spesa eccedenti il budget previsto per il centro di costo relativo alle prestazioni socio sanitarie.
Art. 16 - Rapporti finanziari – compartecipazione comunale – funzionamento del Fondo Unico d’Ambito (F.U.A.)
I rapporti finanziari tra gli Enti Associati sono regolati da specifico Regolamento ai sensi dell’art. 10, comma 2 Lett. e) punto 3) L.R. 11/2007 e dalle altre indicazioni regionali.
I Comuni, associati nell'Ambito Territoriale B1, istituiscono, ai sensi dell’art. 52 bis della
L.R. 11/2007 e s.m.i., il Fondo Unico di Ambito (FUA) per la realizzazione del Piano di Zona. In esso confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale. Il Fondo Unico di Ambito è lo strumento finanziario unico per la realizzazione del Piano di zona e nello stesso confluiscono, tra le altre, le risorse dedicate provenienti dai bilanci dei Comuni associati in Ambito. Operativamente, esso consiste di uno o più capitoli di bilancio dedicati nel bilancio del Comune Capofila.
Il Fondo Unico di Ambito è costituito da:
- risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- risorse provenienti dal Fondo per le Non Autosufficienze;
- risorse provenienti dal Fondo Sociale Regionale;
- risorse provenienti dalla Compartecipazione dei Comuni dell'Ambito;
- risorse del sistema delle autonomie locali;
- fondi europei a disposizione dell’ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona;
- risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
Il Coordinamento Istituzionale delibera la misura della contribuzione dei singoli Comuni al Fondo Unico di Ambito, tenendo conto delle spese complessive per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali di Ambito, della spesa storica consolidata in
riferimento ai servizi sociali e delle tendenze evolutive della stessa, in almeno € 7,00 (sette/00) per abitante.
Il Comune Capofila assicura la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.
Le risorse del FUA non possono essere utilizzate per altri fini se non quelli previsti dal Piano di Zona.
Accanto al contributo in termini finanziari, verrà contabilizzata anche la messa a disposizione di risorse umane dipendenti per le esigenze di funzionamento dell’Ambito. Ciò avviene attraverso la valorizzazione del costo contrattuale tabellare del personale dipendente dei singoli Comuni distaccato presso l’Ufficio di Piano, fermo restando la quota minima di compartecipazione da assicurare con il contributo finanziario.
Parte Sesta – Recesso, Collegio di Vigilanza, Azioni ammissibili in via giurisdizionale, Modifiche, Approvazione e Pubblicità, Efficacia, Esenzione del bollo, Registrazione, Norma di Rinvio e Norme Finali
Art. 17 - Recesso
Ciascuno degli Enti Associati può esercitare, prima della naturale scadenza della presente Convenzione, il diritto di recesso unilaterale, che potrà avvenire nei casi previsti dalla vigente normativa regionale (L.R. 11/07 e ss.mm.ii.) e mediante l'adozione di idonea Deliberazione del Consiglio Comunale e formale comunicazione all’Ente Capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R. o di P.E.C., da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento, ovvero e comunque limitatamente al periodo stabilito dagli Enti sovra ordinati, se diverso.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente, salvo il caso in cui la normativa vigente non preveda un termine maggiore.
Fino alla effettiva operatività del recesso, pertanto, gli oneri per i quali l’Ente si è impegnato restano a suo carico.
Art. 18 - Collegio di Vigilanza
L’intervento del Collegio di Vigilanza è richiesto, all’Ente Capofila, da almeno uno degli Enti Associati, tramite comunicazione formale e motivata, ove dovessero manifestarsi specifiche criticità.
Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono svolte da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune Capofila, o suo delegato, e composto da tre rappresentanti degli Enti Associati, individuati dai rispettivi Sindaci, e nominati dal Coordinamento Istituzionale.
La sede del Collegio di vigilanza è stabilita presso il Comune Capofila.
Il Collegio di Xxxxxxxxx deve costituirsi formalmente entro 15 giorni dalla richiesta di intervento, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro i 15 giorni successivi alla sua costituzione.
La decisione del Collegio di Vigilanza è inappellabile.
In caso di inadempienza da parte del Collegio di Xxxxxxxxx, relativamente ai compiti di cui ai commi precedenti, si richiede l’intervento del Presidente della Regione, o suo delegato, con poteri sostitutivi.
L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla complessiva implementazione del Piano Sociale di Zona da parte degli Enti Associati costituiscono, agli effetti della presente Convenzione, fattispecie di inadempimento.
Nei casi di inadempienza, il Collegio è competente a porre in essere gli interventi surrogatori necessari per il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.
L’Ente Associato cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a rimborsare, entro 90 giorni, gli oneri sostenuti dagli altri Enti Associati che hanno provveduto a realizzare gli interventi surrogatori.
Art. 19 – Azioni ammissibili in via giurisdizionale
Sono ammissibili, in via giurisdizionale:
- l’azione contra silentium, in caso di inerzia;
- l’impugnativa dell’atto difforme dalla Convenzione, deducendo come vizio di legittimità dell’atto la contrarietà alla Convenzione;
- l’azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza del provvedimento difforme dalla Convenzione;
- ogni ulteriore azione prevista dall’ordinamento giuridico.
Art. 20 – Modifiche
Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere proposta dal Coordinamento Istituzionale e approvata con Delibere dei Consigli dei Comuni afferenti l’Ambito.
La Convenzione, come sopra modificata ed approvata, è trasmessa agli altri Enti Associati per la presa d’atto.
I singoli Enti Associati che intendano ampliare i Servizi gestiti con le modalità previste dalla presente Convenzione possono proporlo al Coordinamento Istituzionale, definendo la tipologia dei servizi ulteriori e le relative risorse che intendono trasferire alla gestione associata.
Il Coordinamento Istituzionale, valutata la proposta, decide in merito, avvalendosi del supporto tecnico dell’Ufficio di Piano.
Art. 21- Approvazione e Pubblicità
Gli Enti Associati approvano la presente Convenzione, contestualmente e conformemente, con Delibera dei rispettivi Consigli Comunali e le trasmettono al Comune Capofila che provvede ad adottare gli atti necessari alla stipula della stessa.
Il Comune capofila provvede alla pubblicazione della Convenzione stipulata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), alla comunicazione formale alla Regione Campania, nonché ai soggetti, portatori d’interesse, di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii., con la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni associati.
A tale onere informativo provvede l’Ufficio di Piano, utilizzando le risorse del Piano Sociale di Zona.
Art. 22 – Efficacia
La presente Convenzione ha efficacia tra le parti, ed è opponibile a terzi, dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila.
Art. 23 – Esenzione del bollo
La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 642/72, All. B, art. 16 nel testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 955/82 e D.M. 20.08.92., e ss.mm.ii..
Art. 24 – Registrazione
Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art.1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 131/86, e ss.mm.ii. .
Art. 25 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia al D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e alla normativa generale vigente, in quanto applicabile.
Per tutti gli aspetti tecnico-scientifici si rinvia alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii..
Art. 26 - Norme finali
La presente Convenzione annulla quelle, analoghe, eventualmente già sottoscritte dai singoli Enti Associati ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. .
Letto, condiviso e sottoscritto
Ente Associato | Rappresentante Legale |
Comune di Benevento | Xx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Comune di Apollosa | Marino Corda |
Comune di Arpaise | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Comune di Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xx Xxxxxx |
Comune di San Leucio del Sannio | Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa