COMUNE DI CANALE
COMUNE DI CANALE
Prov. di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE
PER ESERCIZIO ATTIVITA' NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8, adottata in data 24/04/2006
Art. 1
- Disciplina del Servizio -
L’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada svolto con autobus e conducente è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, dalla L. 15/01/1992, n. 21, dalla L.R. 23/02/1995, n. 24, dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, dalle norme previste dal D.Lgs. 22/12/2000, n. 395 e dalla L. 11/08/2003, n. 218.
Art. 2
- Definizioni -
Sono definite imprese esercenti attività professionale di noleggio autobus con conducente quelle che, siano esse persona fisica o giuridica, eseguono il trasferimento di persone con offerta rivolta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corresponsione di corrispettivo nonché mediante l’impiego di veicoli dei quali hanno la disponibilità, atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, secondo quanto disposto dall’art. 54, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso del veicolo conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
Art. 3
- Numero delle autorizzazioni -
In considerazione che l’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 della Costituzione e fintanto che la Regione Piemonte non adotterà propri atti legislativi o regolamentari, il numero delle autorizzazioni di noleggio autobus con conducente non è soggetto a contingentamento.
Fermo restando quanto di cui al comma che precede, per esercitare l’attività di noleggio autobus con conducente per il trasporto di viaggiatori su strada, occorre munirsi di autorizzazione rilasciata dal Comune che dovrà riportare su di essa il tipo nonché le caratteristiche del veicolo a cui essa si riferisce.
Art. 4
- Domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio –
Chiunque intende ottenere l’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, deve presentare istanza in carta legale, completa delle generalità e del codice fiscale.
Nella domanda il titolare della ditta individuale ovvero il legale rappresentante della società richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell’autobus che intende adibire al servizio, la sede legale dell’impresa, l’indirizzo della rimessa, l’indirizzo della sede principale o secondaria in Canale, adeguatamente attrezzata (Ufficio, numero di telefono).
Alla domanda dovranno essere allegate:
• Dichiarazione di non avere in corso ne di essere stati sottoposti a procedura fallimentare, salvo riabilitazione, e di non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27/12/1956, n. 1423;
• Relazione illustrativa dei conti annuali dell’impresa, dei fondi disponibili, delle proprietà, dei costi, degli impianti e delle altre installazioni ( per le società: prospetto di sintesidel conto economico e dello stato patrimoniale);
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la regolarità contributiva e fiscale della ditta e il regolare adempimento degli obblighi assicurativi dei mezzi;
• Autocertificazione dalla quale risulti che l’impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o che è
stata presentata la dichiarazione relativamente a tale reddito;
• Autocertificazione antimafia e dichiarazione da cui risulti l’assenza di condanne penali in corso, ai fini del possesso del requisito dell’onorabilità. La dichiarazione di cui al presente capoverso dovrà essere presentata dal titolare per l’impresa individuale, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dai soci amministratori per le altre società e comunque per tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva;
• Attestazione della disponibilità di risorse finanziarie per un importo pari a € 50.000,00, rilasciata da Azienda o Istituto di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.000,00, per dimostrare il requisito della idoneità finanziaria qualora l’impresa abbia la disponibilità di un solo veicolo. L’importo dell’attestazione dovrà essere aumentato nella misura di € 5.000,00 per ogni autoveicolo supplementare;
• Attestato rilasciato dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. che abilita l’interessato a dirigere l’attività di trasporto o di idoneità professionale, per dimostrare il
possesso del requisito.
Art. 5
- Termini per il rilascio dell’autorizzazione -
Il competente Ufficio comunale, previa le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti ai fini dell’accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, rilascia l’autorizzazione di cui alle presenti disposizioni regolamentari, con validità per due anni.
Al termine di tale periodo l’intestatario del relativo provvedimento potrà presentare denuncia di rinnovo ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. allegando alla stessa la necessaria documentazione dalla quale risulti sussistere il requisito della capacità finanziaria secondo modalità e contenuti previsti dall’art. 2 del D.M. 28/04/2005, n. 161.
Art. 6
- Inizio del servizio -
Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio autorizzato entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salvo comprovati e documentati motivi in ordine ai quali potrà essere concessa, da parte del competente Ufficio comunale, una proroga espressa di ulteriori 60 giorni.
Art. 7
- Trasporto persone portatrici handicap -
Il noleggiatore del veicolo ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine, dei cani guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 8
- Sostituzione del veicolo -
Il titolare dell’autorizzazione non può dare corso alla sostituzione del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio comunale, fermo restando che il veicolo sostituente dovrà essere dotato delle necessarie caratteristiche ai fini dello svolgimento dell’attività di specie.
Art. 9
- Contrassegni per gli autobus -
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma del Comune di Canale ed il numero della relativa autorizzazione rilasciata ai fini dello svolgimento dell’attività.
Inoltre, all’interno dei predetti veicoli, sul parabrezza anteriore nonché sul lunotto posteriore, dovrà essere collocato un contrassegno adesivo recante la scritta “NOLEGGIO”.
Art. 10
- Stazionamento degli autoveicoli -
E’ fatto divieto, agli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada, di stazionare su strade od aree pubbliche.
In caso di necessità, e comunque quando il servizio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito agli autoveicoli predetti di sostare sulle strade ed aree pubbliche allorché risultino in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
Art. 11
- Divieti per i conducenti dei veicoli -
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) – fare salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b) – portare animali propri sull’autoveicolo;
c) – deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d) – chiedere, a qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi ai passeggeri trasportati rispetto al pattuito;
e) - fermare il veicolo o interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri trasportati ovvero nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
f) - rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito dei passeggeri, nei limiti di capienza del veicolo;
g) – rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
Art. 12
- Doveri per i conducenti dei veicoli -
I conducenti dei veicoli in servizio di noleggio, hanno l’obbligo di:
a) – comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) - presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza del veicolo;
c) - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
d) - consegnare al Comando della Polizia Municipale qualsiasi oggetto scordato dai passeggeri trasportati all’interno del veicolo;
e) - curare adeguatamente la qualità del trasporto;
f) - mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo;
g) - tenere a bordo del veicolo copie del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
Art. 13
- Comportamento degli utenti del servizio -
Agli utenti del servizio di noleggio autobus con conducente è fatto divieto di:
a) – fumare in vettura;
b) - gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) - pretendere il trasporto di merci o altro materiale ingombrante diverso dal bagaglio al seguito;
d) - pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.
Art. 14
- Avaria del veicolo -
Nel caso in cui il trasporto di viaggiatori su strada debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo corrispondendo unicamente l’importo maturato al verificarsi dell’evento.
Art. 15
- Verifica degli autoveicoli -
Gli autoveicoli di cui al presente regolamento potranno essere sottoposti a controlli da parte del Comando di Polizia Municipale per verificare lo stato di efficienza, pulizia e di decoro.
Art. 16
- Sanzioni -
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme di legge o regolamento, chiunque violi le disposizioni di cui al presente regolamento è punito con l’applicazione di:
a) – sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 secondo modalità e termini previsti ai sensi della L. 24/11/1981, n. 689;
b) - sanzioni amministrative accessorie della sospensione, della decadenza o della revoca dell’autorizzazione.
Art. 17
- Sospensione dell’autorizzazione -
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri su strada con autobus e conducente è sospesa:
a) – fino a un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti alla verifica del veicolo predisposta dal Comando della Polizia Municipale;
b) - fino ad avvenuta annotazione sull’autorizzazione della sostituzione dell’autobus, qualora lo stesso sia stato sostituito senza la preventiva autorizzazione del Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso terzi – noleggio con conducente;
c) - fino alla regolarizzazione della forma giuridica dell’impresa in caso di trasformazione della stessa non conforme a quanto previsto dall’art. 7 della L. 21/1992;
d) - fino ad un massimo di sei mesi qualora, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, l’autobus, che sia risultato privo delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine assegnato dal Comune.
Art. 18
- Decadenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri su strada con autobus e conducente è dichiarata decaduta:
a) – per la sopravvenuta perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi e/o per il verificarsi delle condizioni ostative al rilascio di essa così come indicate al precedente art. 4;
b) - per estinzione dell’impresa o a seguito di modifica che esclude dall’oggetto sociale l’attività di noleggio con conducente;
c) - per decesso del titolare;
d) - per alienazione dell’autobus oggetto dell’autorizzazione senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
e) - per irreperibilità del titolare.
La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i relativi nonché susseguenti provvedimenti di competenza.
Art. 19
- Revoca dell’autorizzazione -
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri su strada con autobus e conducente è revocata:
a) – quando il titolare eserciti l’attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione del servizio;
b) - nei casi di cui alle lettere a), b) e c) di cui all’art. 17 che precede, nel caso in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione predetta.
La revoca è comunicata all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l’adozione degli eventuali e susseguenti provvedimenti di competenza.
Art. 20
- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione -
In caso di sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all’erede, al collaboratore, al dipendente o comunque a chiunque dei suoi aventi causa.
Art. 21
- Composizione e compiti della Commissione Consultiva comunale -
Fermo restando quanto disposto dal comma 1, dell’art. 41, della L. 27/12/1997,, n. 449, qualora la Giunta Comunale ricomprenda, nell’ambito del provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, quale organismo collegiale indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione, la Commissione Consultiva comunale per l’esercizio professionale dell’attività di noleggio autobus con conducente, dovrà provvedere, entro sei mesi dall’adozione del provvedimento suddetto, alla relativa istituzione.
La Commissione Consultiva comunale per l’esercizio professionale dell’attività di noleggio autobus con conducente, qualora istituita, dovrà essere così composta:
a) – funzionario responsabile o suo delegato dell’Ufficio Commercio / Polizia Amministrativa, in funzione di Presidente;
b) - Comandante o suo delegato del Corpo di Polizia Municipale, membro;
c) - due rappresentanti delle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio della Provincia di Cuneo;
d) - un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio della Provincia di Cuneo.
Qualora le associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma che precede, non raggiungessero l’accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l’Amministrazione comunale provvederà con sorteggio alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni mentre, nel caso di mancata designazione, la Commissione sarà validamente costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) e b) di cui al presente articolo.
Le funzioni di segretario della Commissione Consultiva comunale per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, sono svolte da un dipendente comunale designato dal Responsabile dell’Ufficio competente per materia.
Il potere di fissare l’ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa che è, altresì, tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti, sottoscritta almeno da due componenti della stessa.
La Commissione Consultiva comunale svolge un ruolo propositivo, nei confronti degli organi comunali, in materiali trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
La Commissione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
La Commissione Consultiva comunale dura incarica cinque anni a fare tempo dalla esecutività della deliberazione di istituzione.
I componenti della Commissione Consultiva comunale potranno essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell’Ente o dell’Associazione che li ha designati.
Quando per due sedute consecutive la Commissione Consultiva non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il competente Ufficio comunale è tenuto a procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.
Nelle more di adozione degli atti istitutivi della Commissione o qualora questa non venga istituita in quanto non ritenuta indispensabile al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Amministrazione, le relative funzioni sono attribuite all’Ufficio che riveste competenza per materia.
Art. 22
- Disposizioni finali -
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
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