ACCORDO QUADRO
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE ACQUISTI |
Allegato 1 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore, ai sensi degli artt. 54, 3°comma e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di «Modulistica Istituzionale» CIG: 6859011AED |
Via Xxxx il Grande, n. 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
per l’affidamento della fornitura di «Modulistica Istituzionale»
C.I.G. n. 6859011AED
tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Xxxx il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Barletta il 29 gennaio 1967, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come il «Fornitore» o l’«Appaltatore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/16.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 3° comma e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento di «Modulistica Istituzionale» (da qui in poi, la «Fornitura»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) l’Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo “con unico fornitore”, ai sensi di quanto disposto dal comma 3° dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/16, e risponde all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all’abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
c) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
e) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione dell’Accordo quadro in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
f) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
g) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
h) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di Euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
i) ai sensi dell’art. 31, comma 4°, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
j) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 32, comma 9°, del D.Lgs. 50/16;
k) le Parti, con il presente Accordo Quadro intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Accordo Quadro, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Accordo Quadro»: il presente contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, che verrà sottoscritto con l’Aggiudicatario della fornitura, il quale ha come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi da affidarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tecniche dei prodotti da acquisirsi;
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui è affidato il presente Accordo Quadro, e cui saranno eventualmente affidati i Contratti Attuativi;
▪ «Appalto» o «Fornitura»: complessivamente intesa la prestazione della fornitura di
«Modulistica Internazionale», oggetto di procedura;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, come previsto dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
▪ «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Accordo Quadro e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
▪ «Contratto Attuativo»: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro, viene eventualmente concluso dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle singole Direzioni Regionali con l’Appaltatore, contenente l’indicazione delle quantità annuali che la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali si impegnano ad acquisire;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
▪ «Disciplinare di Gara»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Schema di Accordo Quadro, lo Schema di Contratto attuativo, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2°, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi;
▪ «Modulistica Istituzionale»: l’insieme dei prodotti oggetto della Fornitura, indicati all’art.
3 del Disciplinare e dettagliatamente specificati nel Capitolato allegato “A” al presente Schema di Accordo Quadro;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro;
▪ «Richiesta di Consegna»: la richiesta di Fornitura della Modulistica Istituzionale, emessa dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle singole Direzioni Regionali verso il
Fornitore, nell’ambito di un Contratto Attuativo, mediante catalogo elettronico presente sulla piattaforma informatica dell’INPS;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione dell’Accordo Quadro, previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Sedi destinatarie»: la Direzione Generale, le Direzioni Regionali, le Direzioni Provinciali e le Agenzie dell’Istituto dislocate sul territorio nazionale;
▪ «Servizi Accessori»: i servizi di trasporto, consegna e contact center che il Fornitore dovrà prestare unitamente alla fornitura;
▪ «Servizi Aggiuntivi»: servizio di personalizzazione delle Buste effettuato su esplicita richiesta della Direzione Centrale Risorse Strumentali ovvero delle Direzioni Regionali secondo quanto definito all’art. 4 del Capitolato;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che acquisisce la Fornitura all’esito della procedura svolta.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
Allegato “A”: Capitolato;
Allegato “B”: Disciplinare di Gara e relativi allegati;
Allegato “C”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “D”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03;
Allegato “E”: Schema di Contratto Attuativo;
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto e valore dell’Accordo Quadro)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante affida all’Appaltatore la Fornitura di Modulistica istituzionale complessivamente intesa, in favore della Direzione Centrale Risorse Strumentali e delle Direzioni Regionali dell’Istituto, alle
condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e dagli atti di gara, ivi inclusa l’Offerta Economica formulata dal Fornitore.
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali della Fornitura sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato allegati sub “A” e “B” al presente Accordo Quadro.
3. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche della Fornitura e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, in occasione dei singoli Contratti Attuativi, ed impegna l’Appaltatore ad eseguire la Fornitura e i relativi servizi accessori e aggiuntivi, mediante sottoscrizione con la Stazione Appaltante di uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
4. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a sottoscrivere Contratti Attuativi aventi ad oggetto la Fornitura complessivamente intesa, comprensiva dei servizi accessori e del servizio aggiuntivo come meglio specificati nel Capitolato allegato sub A, secondo i volumi presuntivi di cui al Capitolato e al successivo art. 7 e nel rispetto dei prezzi unitari risultanti dall’offerta economica formulata dall’Appaltatore, nei limiti di € […] (Euro […]), IVA esclusa, per le sole esigenze dell’INPS e al netto dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 3 bis.
5. L’Istituto si riserva la facoltà di acquisire quantità aggiuntive nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 3 bis del presente Accordo Quadro.
6. La stipula del presente Accordo Quadro tra l’INPS e l’Appaltatore, al pari della stipula dei Contratti Attuativi, non saranno costitutive di diritti di sorta in capo all’Appaltatore stesso in ordine all’esaurimento delle quantità di Modulistica Istituzionale riportate nei rispettivi titoli. L’Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati in futuro.
7. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con l’Appaltatore, e quella di emettere Richieste di Consegna nell’ambito del singolo Contratto Attuativo, saranno di carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo Quadro non divenisse affidatario di Contratti Attuativi, e/o l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell’Accordo Quadro e nei Contratti stessi.
8. Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l’attribuzione della Fornitura in via di esclusiva in favore del Fornitore. Anche nel corso della validità
dell’Accordo Quadro stesso, la Stazione Appaltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all’affidamento di parte o di tutta la Fornitura oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall’Aggiudicatario.
9. Nei casi di cui ai precedenti commi, i quantitativi dei Contratti Attuativi e delle relative Richieste di Consegna si intenderanno automaticamente ridotti e decurtati, e il Fornitore non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui i volumi previsti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Contratti Attuativi dovessero subire un decremento.
Art. 3 bis (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro ed eventuali proroghe)
1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi dalla data della sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste.
2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli ampliamenti contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno dalla loro sottoscrizione.
3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia del presente Accordo Quadro che dei Contratti Attuativi è ricollegato all’esaurimento dei quantitativi in essi rispettivamente previsti, nel limite massimo di 4 (quattro) anni per l’Accordo Quadro e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi, dalle rispettive sottoscrizioni.
4. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza dell’Accordo Quadro, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
5. L’opzione di cui al precedente comma 4° sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Accordo Quadro. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Accordo Quadro, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
6. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare la Fornitura nel termine fissato, può richiedere la proroga dell’Accordo Quadro con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l’Istituto.
7. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto.
8. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
9. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dell’Accordo Quadro, né ad alcuna indennità, qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata entro il termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura)
1. La Fornitura complessivamente intesa verrà eseguita presso le Sedi destinatarie secondo quanto previsto nel Capitolato e sarà prestata nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato e dal presente Accordo, e delle prescrizioni normative in materia.
2. La consegna della Fornitura avverrà sulla base di specifiche Richieste di consegna nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato e dal successivo art. 4-bis del presente Schema di Accordo Quadro.
3. La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna in capo all’Appaltatore, pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14.
4. L’Appaltatore si obbliga a dare seguito a Richieste di Consegna non inferiori a € 500,00 (Euro cinquecento/00), Iva esclusa, per singola consegna e sede. Resta inteso che l’appaltatore ha la facoltà di dare seguito a Richieste di Consegna di importo inferiore.
5. Per tutti i prodotti oggetto della presente procedura, l’avvenuta consegna deve avere riscontro nel documento di trasporto che dovrà recare il nome della Direzione Regionale di riferimento ovvero della Direzione Centrale Risorse Strumentali, il numero della Richiesta di Consegna, la data di emissione della Richiesta di Consegna, la data dell’avvenuta consegna con la specificazione della modalità, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati del Fornitore (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).
6. Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal Fornitore di effettuare la consegna e dal personale della sede INPS destinataria deputato alla ricezione della Fornitura; una copia dello stesso verrà consegnata al personale della Sede incaricato alla ricezione della fornitura.
7. Di norma, la firma posta sul documento di trasporto in relazione alle consegne effettuate presso le Direzioni Regionali, le Direzioni Provinciali e le Agenzie indica la corrispondenza del numero di prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Consegna. La sede si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento; tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
8. Per quanto riguarda invece le consegne effettuate presso il magazzino della Direzione Generale, sarà cura del Fornitore accordarsi con il referente del magazzino centrale per concordare le modalità e i tempi di verifica e di consegna del materiale oggetto della Richiesta di Consegna. In occasione della consegna presso il magazzino centrale il personale dell’Appaltatore dovrà rendersi disponibile per lo svolgimento della verifica della quantità e della qualità dei prodotti effettivamente consegnati.
9. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione della Fornitura e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
10.Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
11.Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della Fornitura oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale incaricato dell’esecuzione contrattuale.
12.Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.
13.Ove il presente Accordo Quadro e relativi Contratti Attuativi debbano essere eseguiti presso i locali della Stazione Appaltante, il personale dell’Appaltatore accederà alle strutture della medesima Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
14.Ove il presente Accordo Quadro e relativi Contratti Attuativi debbano essere eseguiti presso i locali della Stazione Appaltante, le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione della Fornitura, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le
modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
15.Ove il presente Accordo Quadro e relativi Contratti Attuativi debbano essere eseguiti presso i locali della Stazione Appaltante, l’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
16.Per tutta la vigenza contrattuale l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un numero di telefono […], un numero di fax […] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
17.L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e relativi Contratti Attuativi;
f) prestare la Fornitura nei luoghi che saranno indicati nei Contratti Attuativi medesimi.
18.Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità della Fornitura, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
19.L’Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione della Fornitura oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni della
consistenza e dell’ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante fermo restando il valore minimo di cui al precedente art. 4 comma 4° del presente Schema di Accordo Quadro.
20.L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione della Fornitura, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
21.Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si rinvia al Capitolato all. sub “A” al presente Accordo Quadro.
Art. 4 bis (Stipula dei Contratti Attuativi e Richieste di Consegna)
1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali potranno richiedere al Fornitore di concludere uno o più Contratti Attuativi. Il Fornitore sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.
2. La stipula del singolo Contratto Attuativo sarà preceduta da un’apposita procedura negoziata per affidamento diretto, nel corso della quale, ove necessario, il Fornitore sarà invitato dalla Stazione Appaltante a completare al propria Offerta, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma, dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/16.
3. I Contratti Attuativi saranno stipulati, secondo il relativo form di cui all’Allegato “E”, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e con durata massima di 1 (uno) anno, ed entro il limite dei quantitativi previsti dal presente Accordo Quadro, quali anche incrementati per effetto dell’opzione di proroga prevista nel presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi conterranno l’indicazione delle quantità per singolo prodotto che l’Istituto potrà acquistare nell’ambito del Contratto Attuativo stesso.
4. L’oggetto del singolo Contratto Attuativo potrà essere limitato a specifici uffici o strutture territoriali della Stazione Appaltante, e sarà attuato mediante Richieste di Consegna. I quantitativi di cui al Contratto Attuativo non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, e non costituiscono minimo garantito a favore dell’Aggiudicatario.
5. Ciascun Contratto Attuativo sarà trasmesso all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, l’Appaltatore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, il Contratto Attuativo firmato digitalmente per accettazione.
6. Successivamente, la Direzione Centrale Risorse Strumentali o la Direzione Regionale, mediante l’apposita piattaforma telematica dell’INPS, trasmetterà di volta in volta all’Appaltatore le Richieste di Consegna, nelle quali saranno specificate le quantità per singolo prodotto che l’Appaltatore dovrà consegnare presso ciascuna delle strutture indicate, nei termini e secondo le modalità previste all’art. 3 del Capitolato Tecnico.
7. La negoziazione dei contenuti di dettaglio del singolo Contratto Attuativo dovrà attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel Capitolato, e non potrà comportare modalità esecutive di prestazione della Fornitura che risultino più onerose per il Fornitore, né l’alterazione del prezzo di cui all’Offerta Economica.
8. In sede di stipula dei singoli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante potrà integrare il contenuto negoziale del presente Accordo Quadro introducendo quanto segue:
▪ ulteriori casistiche di applicazione di clausole penali, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
▪ ulteriori ipotesi di recesso o risoluzione del Contratto Attuativo, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
▪ modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nel presente Accordo, nel limite comunque del pagamento delle prestazioni entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs. n. 231/02, ricorrendone i presupposti;
▪ ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nel presente Accordo;
▪ ogni altra modifica nell’esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all’aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo Quadro e delle previsioni di legge interne e comunitarie;
▪ ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del Contratto Attuativo rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.
9. I singoli Contratti Attuativi potranno, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.
10. La Stazione Appaltante richiederà la stipula di Contratti Attuativi nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti per l’Accordo Quadro.
11. La consegna della Fornitura avverrà sulla base di specifiche Richieste di consegna emesse, a mezzo del soggetto appositamente abilitato, dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle Direzioni Regionali.
12. Le Direzioni Richiedenti emetteranno le Richieste di Consegna a favore delle Sedi destinatarie ad esse afferenti, mediante apposito catalogo elettronico presente sulla piattaforma telematica dell’INPS.
13. In particolare, la Richiesta di Consegna preciserà:
- i riferimenti della Direzione richiedente (denominazione e indirizzo);
- la sede destinataria;
- il numero e la data di emissione della Richiesta;
- il codice del prodotto richiesto con la relativa quantità;
- il codice SAP utilizzato dalla Stazione Appaltante;
- l’unità di misura in cui è espressa la quantità richiesta;
- la descrizione del prodotto;
- i prezzi del singolo prodotto (XXX xxxxxxx e IVA inclusa) e i prezzi per quantità dei prodotti richiesti;
- il valore complessivo dell’Ordine (IVA esclusa e IVA inclusa);
- l’indicazione del luogo esatto di consegna e il relativo referente;
- la data di consegna.
14. Le Richieste di Consegna saranno emesse fino a concorrenza del quantitativo previsto nel Contratto Attuativo. Raggiunto tale limite, l’Appaltatore procederà alla sottoscrizione di un ulteriore Contratto Attuativo, fino a concorrenza del quantitativo di cui all’art. 7 comma 4.
Art. 4 ter (Contact Center)
1. Entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore dovrà rendere operativo un contact center, non necessariamente dedicato in via esclusiva alla Stazione Appaltante, al quale le Direzioni richiedenti possano rivolgersi per problematiche inerenti all’esecuzione dei Contratti Attuativi. Il ritardo nella predisposizione operativa del contact center rispetto al termine sopra indicato comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14.
2. Il contact center sarà competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della Fornitura, e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
3. Il Fornitore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante stessa in ordine all’esecuzione della Fornitura, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta.
4. Sarà altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti e delle altre prestazioni somministrate dal Fornitore, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Fornitore acconsente sin d’ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie presso le proprie strutture organizzative ed operative, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
5. Il costo del servizio di contact center è già ricompreso nel costo unitario della Modulistica istituzionale, ed il Fornitore non potrà pretendere compensi aggiuntivi per le relative prestazioni.
Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)
1. L’esecuzione del l’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1°, il R.U.P. si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi è il Dott. […].
4. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi stipulati dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento
5. Al fine della regolare esecuzione del presente del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo Quadro, dai relativi Contratti Attuativi e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà garantire la Fornitura secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e del Capitolato.
3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione della Fornitura.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € […] (Euro/[…]), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore.
2. La remunerazione della Fornitura complessivamente intesa avverrà a misura in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi incluso il servizio di personalizzazione delle buste, sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore per ciascun prodotto, come riportati nella tabella seguente:
Cod. articolo | Prodotto | Prezzi unitari offerti (IVA esclusa) |
01 | Cartelline per archiviazione pratiche di carta di diversi colori con logo INPS ad un colore azzurro 140 gr/mq, 46x32,4 | […] |
02 | Cartelline sotto-fascicolo per archiviazione pratiche di carta di colore bianco, con logo INPS ad un colore azzurro 60 gr/mq, 46x32,4 | […] |
03 | Cartellina di colore verde con logo INPS a un colore 140 g/mq, 25*35 | […] |
04 | Cartelline di carta di colore salmone con logo INPS ad un colore 360 gr/mq,50x35 | […] |
05 | Cartelline con tasca interna, con logo INPS ad un colore azzurro, cartoncino tipo “Tintoretto” martellata di colore gesso 300 gr/mq, 44x31 | […] |
06 | Cartelline di tipo manilla, di vari colori, con logo INPS 260 gr/mq, 35x50 | […] |
07 | Cartelline con copertina di colore grigio, con logo INPS 140 gr/mq, 35x50 | […] |
08 | Buste senza finestra, con logo INPS ad un colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 mg/mq, 12x23 | […] |
09 | Buste kristal con strip adesivo e con finestra 13,5*4 con logo INPS ad 1 colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 gr/mq, 11x23 | […] |
10 | Buste Kristal con strip adesivo e con finestra 10*4 con logo INPS ad 1 colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 gr/mq, | […] |
11x23 | ||
11 | Buste con strip adesivo con logo INPS ad un solo colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 mg/mq, 19x26 | […] |
12 | Buste con strip adesivo con logo INPS ad un solo colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 120 mg/mq, 23x32 | […] |
13 | Buste con strip adesivo con logo INPS ad un solo colore, carta bianca, uso mano, fine di 120 mg/mq, 26x36 | […] |
14 | Buste con strip adesivo in carta Kraft monolucida con logo INPS ad un solo colore azzurro, di 120 mg/mq, 26x43 con soffietti laterali | […] |
15 | Bollettini postali a 2 cedole | […] |
16 | Bollettini postali a 3 cedole | […] |
17 | Servizio di personalizzazione | […] |
18 | Xxxxxx con etichette 12x4 adesive con adesivo permanente, con scritta INPS laterale | […] |
19 | Cartellina Manilla, 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS | […] |
20 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “PENALE” | […] |
21 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “T.A.R. - C.D.S.” | […] |
22 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “Corte dei Conti” | […] |
23 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “Commissione Tributaria” | […] |
24 | Cartellina Pannosa 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con dicitura “TRIBUNALE CIVILE DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
25 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “CORTE DI APPELLO DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
26 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “CORTE DI CASSAZIONE ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
27 | Cartellina Pannosa 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con dicitura “TRIBUNALE PENALE DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
28 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “T.A.R.” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
29 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “CONSIGLIO DI STATO” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
30 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “CORTE DEI CONTI” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
31 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN.__” “GIUDICE DI PACE DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
32 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “COMMISSIONE TRIBUTARIA ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | […] |
3. I prezzi unitari sopra indicati sono comprensivi anche dei Servizi Accessori. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione della Fornitura.
4. La remunerazione della Fornitura complessivamente intesa avverrà a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore per ciascun prodotto, arrotondati (con e senza IVA) alla seconda cifra decimale.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), in quanto la Fornitura non contempla attività da eseguirsi nell’ambito di locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione della Fornitura.
8. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno tutte le prestazioni oggetto di Fornitura effettuate nell’arco del mese stesso, per le quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
9. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione centrale Risorse Strumentali nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico della Fornitura prestata e del prezzo complessivo arrotondato alla seconda cifra decimale. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione richiedente, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
11. Il pagamento della fattura è subordinato:
• alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice e del presente Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
• alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
• all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge
n. 136 del 13 agosto 2010.
14. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
15. In riferimento ai commi 16° e 17° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13°, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo Quadro, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
17. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
18. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
19. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Operatori Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo)
1. In applicazione dell’art. 106, comma 1°, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 che precede, sulla base dell’indice FOI specifico che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di
un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con i relativi Contratti Attuativi, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o dei relativi Contratti Attuativi.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Ove la Fornitura debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
5. Ove la Fornitura debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice come indicato nella lettera h) delle premesse del presente Accordo Quadro dell’importo di Euro […], rilasciata
da […] in data […], ed avente scadenza al […].
8. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento dell’Accordo Quadro, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice.
10. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
11. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura e deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo Quadro.
12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 9 (Avvio dell'esecuzione dell’Accordo Quadro)
1. Dopo che il Contratto Attuativo è divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all’esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti in cui l’Appaltatore svolgerà la Fornitura;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall’Istituto all’Appaltatore per la prestazione della Fornitura;
c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell’esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione della Fornitura a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, il Direttore dell’Esecuzione ne può disporre la sospensione, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
b) le prestazioni già effettuate;
c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi senza che siano richiesti ulteriori oneri;
d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione della Fornitura, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro senza indennità. Se l’Istituto si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2°.
6. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia, sia con riferimento all’Accordo Quadro che con riferimento ai Contratti Attuativi, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 12 (Modifica dell’Accordo Quadro durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro saranno autorizzate dal R.U.P.
2. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:
• l’Accordo Quadro potrà essere modificati solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Accordo Quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
• a seguito della modifica dell’Accordo Quadro, l’Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
4. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l’Istituto comunicherà all’Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate all’Accordo Quadro, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo previsto dall’Accordo Quadro, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Il presente Accordo quadro e i relativi Contratti Attuativi sono soggetti a verifica di conformità, al fine di certificare che l’oggetto dei medesimi in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell’Esecuzione congiuntamente al R.U.P., dando avviso all’Appaltatore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.
3. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6° e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 102, comma 7°, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Appalto.
4. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all’art. 31, comma 8°, del Codice.
5. Il R.U.P. o il Direttore dell’Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
6. La verifica di conformità è avviata entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione della prestazione contrattuali ed è conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal medesimo termine.
7. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
8. All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
9. La verifica di conformità è effettuata:
• in corso d’opera, in sede di avvenuta esecuzione di ciascun Contratto Attuativo;
• in sede di conclusione delle prestazioni di cui all’Accordo Quadro, quale verifica di conformità definitiva.
10. L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
11. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
12. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
13. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’Appaltatore anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.
14. All’esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Art. 14 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:
▪ 0,5 per mille della richiesta/valore dei beni oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di cui all’ art. 3 del Capitolato, nella consegna dei prodotti oggetto di Fornitura;
▪ 0,8 per mille della richiesta/valore dei beni oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 7 del Capitolato, nella sostituzione dei prodotti non conformi a quanto previsto nella relativa Richiesta di Consegna;
▪ 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 9 del Capitolato, nella predisposizione operativa del contact center;
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione dell’Accordo quadro in oggetto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera h) delle premesse del presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 15 (Divieto di cessione del dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi. Resta
fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°, del Codice.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a. all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
b. il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
8. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa
9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
10. Ai sensi dell’art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
12. L’affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
13. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7°, del Codice.
15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
16. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro e nei relativi Contratti Attuativi.
17. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 16 (Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi in qualunque tempo previo il pagamento della fornitura eseguita e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1°, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L’Istituto potrà recedere dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1°, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4°.
4. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità.
5. L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8°, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
5. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L’Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 18 (Risoluzione dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo Quadro potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2°, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente
le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto l’Accordo Quadro.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2°, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve l’Accordo Quadro, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.
5. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione dell’Accordo Quadro, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dell’Accordo Quadro e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, nè nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la Fornitura, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1°, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. In ogni caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, si risolveranno in via automatica anche i Contratti Attuativi in corso di esecuzione.
Art. 19 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
h) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
j) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata dell’Accordo Quadro;
l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Il presente Accordo Quadro si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per la Fornitura oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.
6. La risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro comporterà, in via automatica, la risoluzione dei Contratti Attuativi in corso di esecuzione.
Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo Quadro)
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dall’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo Quadro, l’Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni
e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a
€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 23 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo Quadro, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di
zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17° del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4°, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
• per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
• per il certificato di verifica di conformità;
• per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Accordo Quadro e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.
Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo Quadro sono individuati il Dott. […] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n., 21, 00000 - Xxxx Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 59.05.42.40
e-mail […]@xxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso xxxxxxx; le
comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 26 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 27 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione della Fornitura, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è […] in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
e) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato “D” del presente Accordo Quadro.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 29 (Varie)
1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma,
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo Quadro: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e valore dell’Accordo Quadro), Art. 3 bis (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro ed eventuali proroghe), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura), art. 4 bis (Stipula dei Contratti Attuativi e richieste di consegna), Art. 4 ter (Contact Center) Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 9 (Avvio dell’esecuzione dell’Accordo Quadro); Art. 10 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi), Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 12 (Modifica dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione dell’Accordo Quadro), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo Quadro), Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza), Art.
24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).
Roma,
L’appaltatore