INFORMAZIONI IMPORTANTI 4
1. Contratto di assicurazione 4
2. Oggetto della copertura 4
3. Diritto di recesso 4
4. Modalità di denuncia di un sinistro 5
5. Come inoltrare un reclamo 6
6. Arbitrato 6
INFORMAZIONI GENERALI 7
1. DAN Europe Foundation 7
2. Informazioni sull’assicuratore 7
DEFINIZIONI GENERALI 8
ESCLUSIONI GENERALI 11
CONDIZIONI GENERALI 12
1. Precauzioni 12
2. Diritti dell’assicurato nel caso di sinistro con attinenza a tutte le Sezioni 12
3. Sinistri 12
4. Frode 12
5. Diritti di terze parti 12
6. Giurisdizione 12
7. Spese non assicurate 12
8. Altre assicurazioni o indennità 12
9. Protezione dati 13
10. Sanzioni 13
SEZIONI DI COPERTURA 14
SEZIONE 1: SPESE LEGALI 14
1. Definizioni applicabili solo alla sezione 1 14
2. Copertura 14
3. Esclusioni applicabili solo alla sezione 1 14
4. Condizioni applicabili solo alla sezione 1 15
SEZIONE 2: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 17
1. Copertura 17
2. Memorandum applicabile solo alla sezione 2 18
3. Esclusioni applicabili solo alla sezione 2 18
4. Condizioni applicabili solo alla sezione 2 19
SEZIONE 3: INFORTUNI SUBACQUEI DEI CLIENTI TRY DIVE 21
1. Copertura 21
2. Condizioni applicabili solo alla sezione 3 21
SEZIONE 4: INFORTUNI SUBACQUEI DEGLI ALLIEVI 22
1. Copertura 22
2. Condizioni applicabili solo alla sezione 4 22
3. Modalità di denuncia di un sinistro (applicabile solo alla sezione 3 & 4) 23
INFORMAZIONI IMPORTANTI
1
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Questa polizza assicurativa per l’attività subacquea e i rischi ad essa connessi è sottoscritta da IDA Insurance Limited (l’Assicuratore). Questa polizza, il relativo Certificato Assicurativo ed ogni sua Appendice sono basati sulle informazioni che Lei Ci ha fornito e costituiscono il contratto di assicurazione tra Lei e Noi. Ogni Assicurato è tenuto a leggere con attenzione questa polizza, il relativo Certificato Assicurativo ed ogni sua Appendice, a conservarli in un posto sicuro e a consultarli nel caso in cui dovesse essere richiesto un servizio fornito dalla polizza o in caso di denuncia di un sinistro.
2
OGGETTO DELLA COPERTURA
L’ Assicuratore (a meno che non venga specificato diversamente) fornirà ad ogni Assicurato nominato nel Certificato Assicurativo, un’assicurazione nei modi descritti in ogni sezione di questa polizza, soggetta a termini, clausole, condizioni, limitazioni ed esclusioni meglio descritte nelle Esclusioni generali e Condizioni generali di copertura.
L’Assicuratore assicurerà la Responsabilità Civile e Legale dell’Assicurato nel caso di reclami fatti contro di Lei da terze parti o clienti, derivati da ciò che l’Assicurato fornisce come Servizi dell’Attività Subacquea e che sono coperti da Noi.
Nel provvedere questi Servizi dell’Attività Xxxxxxxxx forniti dall’Assicurato o forniti dai subacquei professionisti alle dipendenze o sotto la direzione dell’Assicurato, Noi copriremo per tali richieste di indennizzo finché il subacqueo professionista coinvolto nell’Incidente sia stato a Noi dichiarato e rientra nella polizza dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà perciò assicurarsi che ciascuno di questi individui sia incluso nella polizza, registrando tutti i dettagli di questa persona nella propria area MyDAN, alla sezione Dati Assicurativi, aggiungendo un nuovo utente. L’Assicurato dovrà anche disattivare quelle persone che non sono più alle sue dipendenze o sotto la sua direzione.
La polizza assicurativa è stata rilasciata su base non consigliata. Questo significa che noi non le abbiamo fornito raccomandazioni specifiche ed è sua responsabilità decidere se soddisfa le sue esigenze.
3
DIRITTO DI RECESSO
1. Recesso dell’Assicurato
Il Suo diritto di recesso – Se, dopo aver acquistato questa assicurazione, l’Assicurato decide che non soddisfa i requisiti richiesti, preghiamo di contattare:
IDA Insurance Limited DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street Ta’ Xbiex
XBX 0000
Xxxxx
Telefono: +39085-8930333
La polizza assicurativa deve essere disdetta entro 14 giorni dalla data di emissione e, a condizione che non siano state presentate richieste di risarcimento e che l’Assicurato non abbia viaggiato o fatto immersioni, il premio sarà rimborsato interamente.
2. Facoltà di recesso dell’Assicuratore
Dopo qualsiasi sinistro, la compagnia ha il diritto di annullare la polizza assicurativa dando all’Assicurato un preavviso scritto di 30 giorni, a condizione che tale preavviso venga dato entro 60 giorni dalla liquidazione o dal rifiuto della compagnia di coprire il sinistro. In caso di annullamento della polizza assicurativa a seguito di un rifiuto della richiesta di rimborso, la compagnia rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, pagata per il Periodo di Assicurazione non goduto . Se la compagnia cancella la polizza assicurativa in seguito alla liquidazione del sinistro, non sarà dovuto alcun rimborso del premio.
4
MODALITÀ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO
Se si presentano circostanze che potrebbero causare un sinistro ai sensi di questa polizza, l’Assicurato (o il proprio avvocato o il rappresentante legale), in relazione a qualsiasi sinistro, deve contattare non appena possibile il Nostro ufficio sinistri:
IDA Insurance Ltd - Dipartimento Reclami
DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street, Ta ‘Xbiex,
XBX 1431
Malta
Telephone: x000 0000 0000
1. Fornire i dettagli di tali circostanze e richiedere un modulo di denuncia sinistro, assicurandosi che il Suo numero di tessera DAN o il numero di polizza assicurativa dichiarato nel Certificato Assicurativo, venga citato ogni volta che si contatta l’ufficio sinistri.
2. Completare e restituire il modulo di denuncia sinistro con tutta la documentazione da Noi richiesta. Tutti i sinistri devono essere comprovati da ricevute, valutazioni, rapporti medici, da parte della polizia o altri rapporti eventualmente applicabili e richiesti dall’Assicuratore. L’Assicuratore sarà in grado di processare il sinistro solo una volta che tutti i documenti richiesti siano stati forniti. Tenga presente che in certe circostanze è necessaria un’azione immediata per garantire che la Sua richiesta di risarcimento non sia compromessa.
In merito ai risarcimenti per le Spese Legali e La Responsabilità Civile Verso Terzi, l’Assicurato DEVE:
1. Evitare di ammettere responsabilità, o offrire/promettere pagamenti o indennizzi.
2. Notificare IMMEDIATAMENTE per iscritto all’ufficio sinistri ogni procedimento imminente, inchiesta, Incidente fatale o indagine che abbia attinenza con un Incidente che potrebbe portare ad una denuncia di sinistro.
3. Inoltrare IMMEDIATAMENTE all’ufficio sinistri nel momento in cui si ricevono, qualunque lettera, richiesta o atto giudiziario.
4. Attenersi alle Condizioni e procedure per richieste di risarcimento indicate nella polizza. Nel rispetto di tutti i risarcimenti, LEI È INOLTRE TENUTO A:
1. Fornire tutte le informazioni, la documentazione che l’Assicuratore potrebbe richiedere e rispettare le scadenze fissate dall’Assicuratore.
2. Rispettare le scadenze fissate dalle autorità giudiziarie per la rivelazione di informazioni, prove e documentazione.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI QUESTA POLIZZA POTREBBE COMPROMETTERE IL BUON FINE DEL RISARCIMENTO.
Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alle sezioni specifiche di copertura presenti nella polizza. Ogni pagamento che le verrà erogato, sarà in Euro €.
I costi sostenuti in altre valute verranno convertiti in Euro € per il rimborso, al tasso di cambio applicabile alla data in cui Xxx ha sostenuto le suddette spese. Per le valute richieste per il pagamento delle fatture, si applicherà il tasso ufficiale di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Laddove la Banca Centrale Europea non dovesse avere un tasso di cambio pubblicato per la valuta della fattura, sarà utilizzato un meccanismo di cambio ufficiale e alternativo, a discrezione dell’Assicuratore.
5
COME INOLTRARE UN RECLAMO
È Nostra intenzione fornire un servizio eccellente a tutti gli Assicurati. Tuttavia, riconosciamo che ci possono essere occasioni in cui si ha la percezione che questo non sia stato raggiunto. Se Lei non è soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio che riceve, la preghiamo di rivolgersi a:
Gestione dei reclami IDA Insurance Limited DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street Ta’ Xbiex
XBX 1431
Malta
Oppure invii un’e-mail all’attenzione dell’Amministratore Delegato a: xxxx@xxxxxxxx.xx
Se Lei è ancora insoddisfatto, può chiedere assistenza presso:
Office of the Arbiter for Financial Services
1st Floor
St. Calcedonius Square Floriana
FRN 1530
Malta
Per ulteriori informazioni: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Può anche richiedere assistenza all’Autorità per i reclami dei consumatori della Sua Sede Operativa. Ulteriori informazioni sono disponibili qui
L’esistenza di questa procedura di reclamo non compromette alcun diritto di azione legale nei confronti di IDA Insurance Limited (l’Assicuratore).
6
ARBITRATO
Arbitrato in riferimento a tutte le Sezioni.
Se dovessero essere riscontrare delle differenze in merito all’importo dovuto ai sensi della polizza assicurativa (salvo casi con ammissione di colpa), tali differenze verranno sottoposte ad un arbitro, che verrà nominato dalle parti, in conformità alle disposizioni di legge vigenti a Malta.
In alternativa, Lei può accedere alla piattaforma dedicata alla Risoluzione delle Dispute Online (ODR) al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx
La piattaforma ODR è pensata per facilitare la comunicazione tra l’Assicurato, l’Assicuratore e un organo di risoluzione delle controversie. Si tratta di un’organizzazione imparziale o un individuo che aiuta i consumatori e gli operatori finanziari a risolvere delle eventuali controversie, fuori dal tribunale. Secondo la legge Europea, le risoluzioni di controversie alternative (ADR) possono essere usate per qualunque controversia si dovesse generare da un contratto tra l’Assicuratore e il consumatore, sia che il prodotto sia stato acquistato online o offline e sia che l’Assicurato e l’Assicuratore abbiano base nello stesso Paese EU o che siano in paesi diversi.
La piattaforma ODR utilizza solo organismi di risoluzione delle controversie approvati dai rispettivi governi nazionali per gli standard di qualità relativi ad onestà, trasparenza, efficacia e accessibilità. Inoltre la piattaforma ODR semplifica il processo di ADR fornendo traduzioni automatiche in tutte le lingue dell’UE, nonché informazioni e supporto in tutto il mondo.
Lei può esercitare un diritto di azione contro l’Assicuratore, solo quando una controversia viene riportata ad un arbitro e una sentenza emessa.
INFORMAZIONI GENERALI
1 DAN EUROPE FOUNDATION
Questa polizza assicurativa per l’attività subacquea ed i rischi ad essa associati è stata rilasciata appositamente dall’Assicuratore per gli iscritti alla DAN Europe Foundation residenti nei paesi e nei Territori che risiedono sotto la responsabilità della DAN Europe Foundation. È intendimento del DAN Europe che tutti i cittadini o i residenti dei territori elencati nella lista dei paesi DAN Europe (disponibile su xxx.xxxxxxxxx.xxx) possano sottoscrivere e diventare membri della Fondazione. Tuttavia, i cittadini o i residenti dei paesi al di fuori dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea, pur avendo il diritto di iscriversi e acquisire tutti i benefici ed i servizi riservati ai membri, possono essere soggetti a delle restrizioni nell’acquisizione dei prodotti assicurativi.
Se Lei è cittadino o residente in uno di questi paesi, Le raccomandiamo di contattare l’Assicuratore prima di acquistare l’iscrizione e l’assicurazione, per confermare quali benefici Le spettano e assicurarsi che i documenti d’iscrizione siano emessi correttamente.
2
INFORMAZIONI SULL’ASSICURATORE
Tutte le coperture assicurative previste da questa polizza sono fornite da IDA Insurance Limited (l’Assicuratore), registrata a Malta (n. C36602).
IDA Insurance Limited è autorizzata e regolata dalla Malta Financial Services Authority (Servizio di Autorità Finanziaria di Malta) ed opera nell’area dell’Unione Europea e nell’Area Economica dell’Unione Europea nell’ambito della libera prestazione di servizi.
DEFINIZIONI GENERALI
In tutti in casi in cui le parole o le frasi che seguono compaiono in grassetto e in corsivo nella presente polizza, avranno il significato seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Per Centrale d’Emergenza
Si intende il servizio di assistenza che offriamo a tutti gli Assicurati, 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, tramite un fornitore esterno.
Per Incidente
Si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che capiti ovunque nel mondo, in un momento ed in un luogo specificamente precisabili.
Per Lesione Fisica
Si intende un infortunio identificabile, che:
a. sia causato da un Incidente, e
b. indipendentemente da ogni altra causa, ad eccezione di malattie direttamente causate da, o di trattamenti medici o chirurgici resi necessari dalla lesione subita, provochi il decesso o l’invalidità del subacqueo, entro dodici mesi dalla data dell’Incidente.
Per Sede Operativa
Si intende l’indirizzo dichiarato dall’Assicurato come sede del Centro Immersioni al momento della sottoscrizione della presente assicurazione, accettato da Noi e riportato nel Certificato Assicurativo.
Per Sede Legale
Si intende l’indirizzo dichiarato dall’Assicurato come sede legale del Centro Immersioni al momento della sottoscrizione della presente assicurazione, accettato da Noi e riportato nel Certificato Assicurativo.
Per Imbarcazione Subacquea
Si intende un’imbarcazione nautica non superiore a quindici (15) metri di lunghezza, con un sistema di propulsione meccanico, allo scopo di trasportare subacquei ricreativi o professionali e la loro attrezzatura, verso siti di immersione che non potrebbero essere raggiunti comodamente da riva.
Per Centro immersioni
Si intendono i locali che sono di proprietà e/o affittati dall’Assicurato e che sono sotto la Sua cura e custodia, situati all’indirizzo specificato nel Certificato Assicurativo allegato alla Polizza.
Per Club Subacqueo
Si intende una persona, un’organizzazione o un’associazione di qualsiasi tipo che fornisce servizi relativi all’Attività Subacquea.
Servizi relativi all’Attività Subacquea
Si intende la prestazione di consulenza e di formazione per le Attività Subacquee, inclusi tutti i servizi di organizzazione, di supervisione, di training, di accompagnamento e di guida forniti da istruttori subacquei, assistenti istruttori e guide subacquee.
Per Attività subacquea
Si intende:
x. Xxxxxxxxxx Subacquea Ricreativa o Tecnica con autorespiratore o rebreather, dal momento in cui viene sollevato il Giubbotto ad Assetto Variabile/ rebreather e indossato per entrare in acqua, fino al momento in cui si esce totalmente dall’acqua e l’autorespiratore / xxxxxxxxxx non viene poggiato al suolo.
b. Apnea o Snorkeling, dal momento in cui si entra in acqua fino al momento in cui si esce.
Per Agenzia Didattica
Si intendono le federazioni e/o le organizzazioni nazionali con compiti di addestramento e controllo delle attività di immersione, affiliate alla R.S.T.C. o alla C.M.A.S., e/o le organizzazioni nazionali di controllo che stabiliscono e pubblicano linee guida e suggerimenti per l’attività di immersione per i loro membri.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Per Appendice
Si intende il documento di conferma scritto di eventuali modifiche apportate alla Polizza assicurativa da parte dell’Assicuratore.
Per Franchigia
Si intende la quantità di denaro che l’Assicurato pagherà per un sinistro, come indicato nel Certificato Assicurativo.
Per Apnea
Si intende un’Attività Subacquea in cui si trattiene il respiro, senza l’uso di un autorespiratore.
Per Negligenza Grave
Si intende un’azione o un’omissione che rappresenta una grave disattenzione per la propria sicurezza o per la sicurezza di altri verso i quali è ragionevolmente richiesto un certo obbligo di diligenza. Questo include, ma non si limita all’intraprendere un’Attività Subacquea senza avere il brevetto e/o il livello di esperienza necessari per quel tipo di attività; la violazione volontaria e ingiustificata degli standard dell’Agenzia Didattica che autorizza ad insegnare; l’utilizzo di autorespiratori che non sono stati manutenuti in accordo con le specifiche del produttore.
Per Assicurato / Lei / Suo
Si intende un individuo o una società che nel Certificato Assicurativo figura/no come il/i soggetto/i assicurato/i.
Per Assicuratore/Noi/Nostro/Ci
Si intende l’International Diving Assurance Ltd, DAN Building, Level 1, Xxx Xxx Xxxxxx Street, Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx.
Per Periodo di Assicurazione
Si intende il Periodo di Assicurazione specificato nel Certificato Assicurativo.
Per Certificato Assicurativo
Si intende il documento che fornisce all’Assicurato una conferma scritta della copertura per il Periodo di Assicurazione.
Per Subacquea Professionale
Si intendono le attività di addestramento per le Attività Subacquee, compresi tutti i servizi di supervisione, formazione o di guida forniti da istruttori subacquei, assistenti istruttori o guide subacquee.
Per Subacquea Ricreativa
Si intendono tutte le Attività Subacquee effettuate dall’Assicurato, sia come allievo che non, incluse:
a. Attività subacquea con uso di aria compressa.
b. Attività subacquea con uso di aria arricchita “Nitrox”, con una percentuale fissa di ossigeno fino al40%.
c. Speleologia subacquea e immersioni in relitto, sempre che l’Assicurato abbia ricevuto la corretta formazione e che possieda un brevetto adatto, con penetrazioni subacquee svolte nelle zone di grotte e relitti in cui penetra la luce naturale e dove l’entrata resta sempre visibile, ad un massimo di 40 metri dalla superficie, incluse distanze verticali e orizzontali.
Per Snorkelling
Si intende l’attività svolta in acqua con l’uso di maschera, snorkel e pinne.
Per Subacquea Tecnica
Si intendono le immersioni in circuito aperto o rebreather effettuate con l’uso di miscele variabili di gas (azoto- elio-ossigeno, note anche come Trimix o elio-ossigeno, dette anche Heliox) a profondità non superiori a 130 metri e che non eccedano la raccomandazione medica di una pressione parziale dell’ossigeno di 1.4 ATA durante la parte fonda dell’immersione, di 1.6 ATA durante la fase di decompressione e 3.95 ATA di Azoto.
Su presentazione scritta di un profilo completo di immersione e delle misure di sicurezza e di supporto proposte, l’Assicuratore potrebbe considerare di fornire un’assicurazione subacquea specifica per ogni immersione che ecceda i 130 metri e/o la massima pressione parziale di gas consentita come descritto sopra. La Subacquea Tecnica include anche immersioni con penetrazione in relitto e immersioni in grotta, indipendentemente dalla distanza percorsa.
Per Territorio/Territori
Si intendono i paesi del DAN Europe. La lista dei paesi DAN Europe può essere consultata su xxx.xxxxxxxxx.xxx
25.
Per Terrorismo
Si intende l’uso della violenza a fini politici, incluso il ricorso ad atti violenti allo scopo di generare terrore tra l’opinione pubblica. Per qualunque azione, causa o altro procedimento in cui gli Assicuratori ritengano che, ai sensi delle disposizioni di questa clausola, eventuali perdite, danni o distruzioni non siano coperti da questa assicurazione, l’onere della prova che tali perdite, danni o distruzioni rientrino nella copertura assicurativa è a carico dell’Assicurato.
Le parole di genere maschile includono anche il genere femminile.
ESCLUSIONI GENERALI
1. Questa assicurazione non copre:
a. Nessun sinistro che coinvolga persone di età pari o superiore a 75 anni, sia membri dello staff che clienti, a meno che non venga sottoposta agli Assicuratori una relazione medica che certifichi l’“idoneità alle immersioni” per l’Attività Xxxxxxxxx che la persona intende effettuare. A seguito del parere espresso dai propri consulenti medici, gli Assicuratori potranno eventualmente confermare che la persona è idonea all’Attività Xxxxxxxxx.
b. Richieste di risarcimento derivate da attività svolte dall’Assicurato in qualità di Operatore Turistico, Agente di Viaggio o come operatore per un’organizzazione di servizi logistici per il turismo.
c. Xxxxxxx, danno, Lesione Fisica, decesso, malattia, patologia, costi di responsabilità civile o spese derivate da o in relazione con qualsiasi atto intenzionale, doloso o criminale dell’Assicurato o per violazione di qualsiasi legge o emanazione da parte dell’Assicurato o per Negligenze Gravi da parte dell’Assicurato.
d. L’importo della Franchigia mostrata nel Certificato Assicurativo.
e. Guerra, invasione, azioni di nemici, atti ostili (in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile o qualsiasi azione, condizione, operazione bellica o incidente di guerra.
f. Azione bellica da parte di forze militari regolari o irregolari o agenti civili, o qualsiasi azione intrapresa da un governo, un’autorità sovrana o da ogni altra autorità, al fine di ostacolare o difendersi da un attacco in corso o previsto.
g. Insurrezione, ribellione, rivoluzione, tentativo di usurpazione del potere o rivolta popolare o qualsiasi azione intrapresa da autorità governative o militari per ostacolare o difendersi da tali operazioni.
h. Rilascio, esplosione, o utilizzo di armi di distruzione di massa, con o senza ricorso a fissione o fusione nucleare, armi chimiche, biologiche, radioattive o agenti simili, da parte di chiunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
i. Atti di Terrorismo o qualsiasi azione intrapresa nel tentativo di impedire un atto di terrorismo imminente, reale o presunto.
j. Xxxxxxx, distruzione, danni, costi o spese causati da onde di pressione provocate da aerei o altri velivoli che viaggiano a velocità sonica o supersonica.
k. Richieste di indennizzo direttamente o indirettamente causate da, derivanti o provocate da:
i. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva provocata da combustibili nucleari o da scorie nucleari generate dalla combustione di combustibili nucleari.
ii. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di esplosivi, strutture nucleari o dei relative componenti nucleari.
2. Xxxxxxx, distruzione o danno a qualsiasi proprietà o Lesione Fisica, in qualsiasi parte del mondo, o perdita risultante da, causata da, accaduta per o in conseguenza di:
x. Xxxxxxxx civile.
b. Qualsiasi atto illegale, irresponsabile o malvagio commesso maliziosamente da una persona o da persone che agiscono in nome o in collegamento con qualsiasi associazione illegale come definito dalla legislazione nazionale sul Terrorismo nel paese dove l’Assicurato ha Sede Legale/Operativa.
CONDIZIONI GENERALI
1. Precauzioni
L’Assicurato ha l’OBBLIGO di:
a. Prendere ogni ragionevole precauzione per impedire il verificarsi di un evento che potrebbe comportare un sinistro ai sensi di questa polizza, e adottare tutte le misure necessarie alla protezione e al recupero dei beni assicurati.
b. Non prenotare né accettare di fornire alcun Servizio Relativo all’Attività Xxxxxxxxx che sia contro il parere del medico.
2. Diritti dell’Assicuratore nel caso di sinistro con attinenza a tutte le Sezioni
a. L’Assicuratore avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere e condurre a nome dell’Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, per richieste di indennizzo o di risarcimento danni, e potrà agire a sua discrezione nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro.
b. L’Assicuratore potrà agire in qualunque momento, a suo nome o a nome dell’Assicurato, per ottenere il recupero di tutte o di parte delle spese mediche di emergenza o delle spese di rimpatrio, o per garantire il rimborso in caso di liquidazione del sinistro e l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.
3. Sinistri
Se si presentano delle circostanze che potrebbero comportare un sinistro ai sensi della presente polizza, l’Assicurato è tenuto a seguire la procedura descritta in dettaglio nelle “Modalità di denuncia di un sinistro” della Sezione Informazioni Generali.
4. Frode
Se una richiesta di indennizzo è fraudolenta, per qualsiasi ragione, o se l’Assicurato o chiunque agisca a Suo nome fornisce dichiarazioni inesatte o reticenti, o ricorre a pratiche fraudolente per ottenere le prestazioni a cui dà diritto questa polizza, il pagamento delle prestazioni dovute sarà sospeso.
5. Diritti di terze parti
Né questa polizza né ogni altro documento rilasciato ai sensi di questa polizza, conferirà benefici di alcun tipo a terze parti. Nessuna terza parte potrà far valere le condizioni di questa polizza o altre disposizioni contenute in qualunque documento rilasciato ai sensi di questa polizza. Questa clausola non influirà in alcun modo sui diritti dell’Assicurato (in qualità di assegnatario o in altro modo), né sui diritti dei beneficiari.
6. Giurisdizione
La legge applicabile dovrà essere la legge di Malta, a meno che la Sede Operativa si trovi in Unione Europea o nell’Area Economica Europea. In tal caso la legge da applicare sarà quella della Sua Sede Operativa dichiarata al momento della sottoscrizione della polizza e/o a meno che non sia espressamente previsto diversamente da una legge inderogabile.
7. Spese non assicurate
Se gli Assicuratori hanno sostenuto per conto dell’Assicurato dei costi e delle spese che non sono coperti da questa assicurazione, o costi e spese supplementari o maggiorati a causa del mancato adempimento dei termini, delle condizioni, delle disposizioni e delle limitazioni di questa Polizza da parte dell’Assicurato, in tal caso l’Assicurato sarà tenuto a rimborsare agli Assicuratori tali costi e spese, entro 30 giorni dalla richiesta degli Assicuratori.
8. Altre assicurazioni o indennità
Questa polizza assicurativa è una polizza secondaria. Ogni altra polizza che l’Assicurato possiede e che copre lo stesso rischio, è considerata “assicurazione primaria”.
1. Gli Assicuratori chiederanno contributi in virtù di altre polizze di assicurazione stipulate dall’Assicurato se:
a. C’è un’assicurazione valida che copre lo stesso sinistro, nel qual caso questa polizza verrà applicata solo per la copertura della differenza dell’importo pagato in virtù di detta altra assicurazione, o che sarebbe stato pagato se questa polizza non fosse stata stipulata.
b. L’Assicurato cerca di ottenere un indennizzo per lo stesso sinistro tramite un’altra assicurazione, nel qual caso gli Assicuratori saranno tenuti solo al pagamento della proporzione della quota di loro competenza per il sinistro in oggetto e delle relative spese.
CONDIZIONI GENERALI
9. Protezione Dati
Dati personali – L’Assicuratore, in qualità di titolare del Trattamento di Xxxx, è autorizzato alla raccolta, alla conservazione e al trattamento di dati personali e sensibili relativi all’Assicurato (ovvero il diretto interessato) per determinati scopi consentiti dalla legge. Tutti i dati sono gestiti nel rispetto nella normativa Europea 2016/679 GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). Accettando questa polizza, l’Assicurato autorizza l’Assicuratore al trattamento dei dati e, se ritenuto necessario dall’Assicuratore, può passare queste informazioni a terze parti in accordo con la normativa Europea 16/679 GDPR, al fine di adempire agli obblighi previsti dalla polizza. L’Assicurato può richiedere una copia del Trattamento dei Dati previsto dalla Polizza ed esercitare i propri diritti in quanto diretto interessato, in accordo con la normativa Europea 2016/679 GDPR.
10. Sanzioni
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare alcun sinistro o fornire alcun beneficio elencato qui di seguito nella misura in cui la fornitura di tale beneficio esponga il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America.
SEZIONI DI COPERTURA
SEZIONE 1: SPESE LEGALI
1
DEFINIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 1
1. Per Rappresentante si intende l’avvocato, o altro soggetto qualificato, che è stato nominato dagli Assicuratori
affinché agisca per conto dell’Assicurato, in conformità alle condizioni di questa Sezione.
2. Per Data dell’Avvenimento si intende la data dell’evento che potrebbe portare alla denuncia del sinistro. Se ci sono più eventi originati dalla stessa causa che si verificano in momenti diversi, per Data dell’Avvenimento si intende la data in cui ha avuto luogo il primo di tali eventi.
3. Per Costi e Spese si intendono tutti i costi necessari che il Rappresentante può ragionevolmente addebitare in base a parametri standard.
4. Per Incidente Assicurato si intende un incidente o un evento derivato da Attività Subacquee svolte mentre l’Assicurato stava prestando dei Servizi Relativi all’Attività Subacquea e per il quale sia stato necessario sostenere delle spese legali da parte dell’Assicurato.
2
COPERTURA
Nel caso in cui si verifichi un Incidente Assicurato, l’Assicuratore pagherà i Xxxxx e le Spese ragionevolmente sostenuti per la difesa dell’Assicurato in un’azione legale (anche penale) a Suo carico, che non è coperta da una polizza di responsabilità civile.
Inoltre l’Assicurato sarà coperto per i costi sostenuti dagli avversari nelle cause civili, qualora l’Assicurato sia stato condannato a pagarli per ordine del tribunale o in base al Nostro accordo.
L’Assicuratore pagherà i Costi e le Spese a carico di un Rappresentante designato dall’Assicuratore. Il limite massimo che l’Assicuratore pagherà per tutte le richieste di indennizzo che derivano da uno o più eventi che insorgano allo stesso tempo o dalla stessa causa, è stabilito nel Certificato Assicurativo o quanto sia stato convenuto dall’Assicuratore.
3
ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 1
Gli Assicuratori non saranno responsabili per:
1. Le richieste presentate all’Assicuratore oltre 180 giorni dopo che l’Assicurato sia venuto a conoscenza dell’Incidente Assicurato.
2. Un incidente o un evento avvenuto prima dell’inizio di questa copertura.
3. I Xxxxx e le Spese sostenuti prima dell’accettazione scritta del sinistro da parte dell’Assicuratore.
4. Le richieste relative a malattie o Lesioni Fisiche che si manifestano in modo graduale o non sono causate da un
Incidente specifico o improvviso.
5. La difesa dei diritti legali dell’Assicurato (ove diversi da quelli specificati in precedenza), mentre e’ coperta la difesa in caso di controquerela a Suo carico da parte di terzi.
6. Multe, sanzioni, indennizzi o risarcimento danni che un Assicurato sia stato condannato a pagare da un tribunale o da un’altra autorità.
7. Un Incidente Assicurato provocato intenzionalmente dall’Assicurato.
8. Un’azione legale intrapresa dall’Assicurato che non sia stata concordata con gli Assicuratori o con il loro Rappresentante, o qualora l’Assicurato ostacoli in qualunque modo l’operato degli Assicuratori o del loro Rappresentante.
9. Una denuncia inerente ad una presunta disonestà od a presunti comportamenti violenti dell’Assicurato.
10. Una richiesta inerente ad espressioni scritte o verbali ai danni della reputazione dell’Assicurato.
11. Una controversia con gli Assicuratori non contemplata nel seguente punto 4.18 (Condizioni applicabili solo alla Sezione 1).
12 Qualunque azione diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di una Autorità Amministrativa o Fiscale.
13. I Xxxxx e le Spese sostenuti nel caso in cui il Rappresentante gestisca il sinistro in base ad un accordo che preveda il pagamento delle sue prestazioni solo in caso di successo.
14. I Costi e le Spese di un Rappresentante che non è stato approvato per iscritto dall’Assicuratore.
15. Una denuncia contro gli Assicuratori od i propri agenti.
16. Una richiesta di indennizzo sporta contro l’Assicurato derivante da una qualsiasi attività diversa dalle Attività Subacquee.
17. Una richiesta che abbia attinenza con la trombosi venosa profonda o i relativi sintomi, in conseguenza di un trasporto aereo.
18. Qualsiasi sinistro coperto da altre polizze assicurative, o che potrebbe essere coperto da altre polizze assicurative se questa polizza non fosse in essere.
19. Qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada né a qualsiasi giudizio o ordine per l’esecuzione di qualsiasi giudizio ottenuto in tali territori per mezzo di un accordo reciproco o altro.
4
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 1
1. Gli Assicuratori di seguito convengono nel fornire la copertura assicurativa ai sensi di questa sezione fintanto che:
a. L’Incidente Assicurato è limitato agli incidenti derivati dalle Attività Subacquee dell’Assicurato svolte mentre offre i Servizi Relativi all’Attività Subacquea.
b. La Data dell’Avvenimento dell’Incidente Assicurato ricade entro il periodo di copertura assicurativa.
c. Qualunque procedimento legale, sia civile che penale, sarà trattato da una corte o da altri enti approvati dall’Assicuratore.
d. Questa copertura non è già fornita dalla sezione responsabilità civile verso terzi di questa polizza.
Gli Assicuratori forniranno assistenza in appello o difenderanno un appello a condizione che l’Assicurato informi gli Assicuratori, entro i limiti di tempo concessi, che vuole appellarsi. Prima che gli Assicuratori paghino i costi legali dell’appello, gli Assicuratori devono convenire che ci siano buone probabilità che l’appello abbia successo.
2. Gli Assicuratori copriranno Costi e Spese legali e processuali per difendere i diritti legali dell’Assicurato derivanti dalle Attività Subacquee svolte mentre offre i Servizi Relativi all’Attività Subacquea, a condizione che l’assicurazione di responsabilità civile e professionale verso terzi:
x. Xxx valida ed in corso; e
b. Abbia risarcito fino ai massimali assicurati dalla polizza; o
c. Non possa rispondere perché non assicurato o l’assicurazione non sia operativa nelle circostanze particolari.
3. L’Assicurato deve:
a. Cercare di evitare qualsiasi evento che possa causare una richiesta di indennizzo.
b. Adottare tutte le misure ragionevoli per far sì che qualsiasi somma che gli Assicuratori debbano pagare sia la più bassa possibile.
c. Inviare qualsiasi informazione che gli Assicuratori richiedano per iscritto.
d. Fornire agli Assicuratori tutti i dettagli di qualsiasi richiesta al più presto possibile e fornire agli Assicuratori
qualsiasi informazione di cui gli Assicuratori abbiano bisogno.
4. Gli Assicuratori possono incaricarsi di svolgere, in nome dell’Assicurato, qualsiasi richiesta di indennizzo o procedimento legale in qualsiasi momento, e possono negoziare qualsiasi rivendicazione in nome dell’Assicurato.
5. L’Assicurato è libero di scegliersi un Rappresentante (inviando agli Assicuratori il nome e l’indirizzo di una persona qualificata) se:
a. Gli Assicuratori decidono di avviare un procedimento giudiziario e si renda necessario nominare un avvocato per rappresentare gli interessi dell’Assicurato in questo procedimento; o
b. Vi sia un conflitto di interessi; gli Assicuratori, ma solo in circostanze eccezionali, possono decidere di non accettare la scelta dell’Assicurato. Se in queste circostanze vi è disaccordo circa la scelta del Rappresentante, l’Assicurato può scegliere un’altra persona adeguatamente qualificata.
6. In tutti i casi, con esclusione di quelli di cui al precedente punto 5, gli Assicuratori sono liberi di scegliere il proprio
Rappresentante.
7. Ogni Rappresentante sarà incaricato dagli Assicuratori a rappresentare l’Assicurato secondo le condizioni standard di nomina degli Assicuratori. Il Rappresentante deve collaborare pienamente in qualsiasi momento con gli Assicuratori.
8. Gli Assicuratori avranno un contatto diretto con il Rappresentante.
9. L’Assicurato deve collaborare pienamente con gli Assicuratori e con il Rappresentante e deve tenere aggiornati gli
Assicuratori sul progredire della rivendicazione.
10. L’Assicurato deve fornire al Rappresentante qualsiasi informazione richiesta dagli Assicuratori.
11. L’Assicurato deve informare gli Assicuratori se qualcuno avanza delle offerte per risolvere la denuncia.
12. Se l’Assicurato non accetta un’offerta ragionevole per risolvere la richiesta di indennizzo, gli Assicuratori possono rifiutarsi di pagare ulteriori Costi e Spese.
13. Gli Assicuratori possono decidere di indennizzare all’Assicurato l’importo del risarcimento dei danni che l’Assicurato
richiede, o che viene richiesto nei loro confronti, invece di avviare o proseguire un procedimento legale.
14. L’Assicurato deve informare il Rappresentante di avere Xxxxx e Spese imponibili, accertate o controllate, se gli
Assicuratori lo richiedono.
15. L’Assicurato deve adottare tutte le misure per recuperare i Costi e le Spese che gli Assicuratori devono pagare e deve restituire agli Assicuratori gli eventuali Costi e le Spese che sono state recuperate.
16. Se il Rappresentante rifiuta di continuare ad agire per conto dell’Assicurato o se l’Assicurato licenzia un Rappresentante, la copertura che gli Assicuratori forniscono avrà immediato termine, a meno che gli Assicuratori concordino di nominare un altro Rappresentante.
17. Se l’Assicurato accetta di pagare un sinistro o decide di rifiutarne il pagamento senza il consenso degli Assicuratori, o non fornisce adeguate istruzioni al Rappresentante, la copertura che gli Assicuratori forniscono avrà immediato termine e gli Assicuratori avranno il diritto di recuperare eventuali Costi e Spese già pagati.
18. Se gli Assicuratori e l’Assicurato non concordano sulla scelta di un Rappresentante o sulla conduzione di un procedimento, gli Assicuratori e l’Assicurato possono scegliere un’altra persona debitamente qualificata per dirimere la questione. Gli Assicuratori e l’Assicurato devono entrambi accettare la scelta di questa persona per iscritto. In mancanza di ciò gli Assicuratori chiederanno al presidente di una società legale di rilevanza nazionale di scegliere una persona adeguatamente qualificata. Tutti i costi necessari a risolvere il disaccordo devono essere pagati dalla parte le cui argomentazioni saranno state respinte.
19. Gli Assicuratori non pagheranno nessun sinistro coperto da altre polizze, né le richieste che avrebbero potuto essere coperte da qualsiasi altra polizza, se questa copertura non esistesse.
20. Oltre agli Assicuratori, l’Assicurato è l’unica persona che può far valere in tutto o in parte la presente Sezione e i diritti e gli interessi derivanti o connessi ad essa.
21. Questa Sezione sarà regolamentata dalle leggi del paese dove l’Assicurato ha Sede Legale/Operativa.
SEZIONE 2: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1
COPERTURA
1. Con la presente, l’Assicuratore si impegna a risarcire l’Assicurato per tutte le somme che quest’ultimo sarà civilmente o legalmente obbligato a pagare a seguito di Lesioni Fisiche o danni a proprietà, verificatesi mentre fornisce Servizi Relativi all’Attività Subacquea nella Sede Operativa o in qualunque parte del mondo, fino al Limite di indennità stabilito nel Certificato Assicurativo.
2. L’Assicuratore indennizzerà l’Assicurato anche per la responsabilità civile, secondo i termini stabiliti nella presente polizza, dovuta a lesioni e/o danni derivanti dall’uso di qualsiasi compressore di gas respiratori o di altre attrezzature subacquee che l’Assicurato sia abilitato o competente ad utilizzare e che siano noleggiate o utilizzate nel corso della fornitura dei Servizi Relativi all’Attività Subacquea.
3. L’indennità fornita dalla presente Sezione della Polizza è estesa per includere la responsabilità civile di:
a. Di qualsiasi persona o impresa derivanti dall’esercizio delle prestazioni di un contratto con l’Assicurato il cui scopo principale è la fornitura della sola manodopera, sia di un lavoratore dipendente, sia di apprendista o di persona che fa esperienze di studio o di lavoro.
b. Di qualsiasi attività di lavoro subordinato, svolta per conto e sotto il controllo dell’Assicurato, incluse quelle dei lavoratori volontari, o dei volontari che operano a nome dell’Assicurato in riferimento ai Servizi Relativi all’Attività Subacquea.
c. Dei direttori e/o dei funzionari dell’Assicurato nelle loro funzioni private derivanti da lavoro intrapreso per essi da parte di dipendenti dell’Assicurato.
d. Di qualsiasi concessionario, come se tale concessionario sia nominato come ulteriore Assicurato.
e. Causati o derivanti da qualsiasi istruzione o consiglio o mancanza di consigli forniti da o per conto dell’Assicurato nel corso della fornitura dei Servizi Relativi all’Attività Subacquea.
4. Responsabilità civile dei locali.
Se il Certificato Assicurativo include la “Responsabilità civile del Locale” nella sezione “Estensioni della copertura”, allora la Polizza includerà anche la responsabilità legale dell’Assicurato in quanto proprietario e/o operatore della struttura del Centro Immersioni indicato nel Certificato Assicurativo come “Sede Operativa”. Tale responsabilità legale si applica a Xxxxxxx Personali accidentali causate a terzi e/o alla perdita o a danni accidentali causati a beni materiali appartenenti a terzi.
Resta inteso che:
a. La copertura di cui alla presente Sezione non si applica se la responsabilità è coperta da altra assicurazione vigente, e che la copertura è sempre soggetta ai termini, alle estensioni, alle esclusioni e alle condizioni indicate nel presente documento.
b. Le licenze commerciali, di esercizio e di occupazione del paese in cui l’Assicurato ha Sede Operativa siano rispettate ed osservate.
c. Questa indennità non include alcuna sentenza o ordinanza pronunciata da un tribunale a titolo di riconoscimento o di esecuzione (sia per azione che in altro modo) di una sentenza emessa in precedenza da un tribunale in un territorio non coperto dalla presente Polizza Assicurativa.
d. Le spese legali e gli altri costi sostenuti per la difesa legale dell’Assicurato potranno essere pagati fino e non oltre il Limite di Indennizzo indicato nel Certificato Assicurativo.
e. Per quanto riguarda un Incidente causato dal sollevamento di attrezzature pesanti i Suoi clienti ricevano precise istruzioni per il sollevamento da Lei o dai Suoi collaboratori, che devono essere adeguatamente addestrati a sollevare tali pesanti attrezzature.
f. Tutte le superfici scivolose e/o bagnate devono essere rese sicure tramite l’uso di un materiale anti scivolo.
5. Utilizzo di imbarcazioni subacquee.
Se il Certificato Assicurativo include la “Copertura per Imbarcazione Subacquea” nella sezione “Estensioni della copertura”, allora l’Assicuratore dovrà indennizzare l’Assicurato nel rispetto della responsabilità civile, per ciò che concerne le Lesioni Fisiche accidentali di terze parti e/o per la perdita accidentale o il danno all’attrezzatura subacquea appartenenti a terzi, derivati dall’utilizzo di un’Imbarcazione Subacquea che non superi i quindici
(15) metri di lunghezza, che appartenga o che sia utilizzata dall’Assicurato come parte dei Servizi Relativi all’Attività Subacquea, a condizione che l’Assicurato non abbia altra polizza disponibile a copertura del sinistro.
A condizione che:
a. La persona che gestisce l’Imbarcazione Subacquea abbia una licenza o una qualifica appropriata.
b. L’Imbarcazione Subacquea operi nelle acque territoriali della Sua Sede Operativa.
c. L’Imbarcazione Subacquea sia idonea alla navigazione e utilizzata con lo scopo per il quale è stata progettata, con il numero appropriato di persone a bordo.
d. Qualsiasi richiesta di indennizzo è soggetta alla Franchigia e al Massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
Questa estensione esclude e non coprirà la responsabilità civile derivata, direttamente o indirettamente, da:
a. Qualsiasi inquinamento provocato da qualsiasi Imbarcazione Subacquea.
b. La violazione di qualsiasi regolamento o legge che imponga all’Assicurato di stipulare un’assicurazione obbligatoria.
2
MEMORANDUM APPLICABILE SOLO ALLA SEZIONE 2
In relazione a qualsiasi atto od omissione che abbia causato o che sia relazionato a qualsiasi evento che possa essere oggetto di indennizzo ai sensi della presente sezione della polizza, l’Assicuratore pagherà inoltre eventuali spese legali sostenute nell’Unione Europea, nell’Area Economica Europea o in qualunque altro paese specificato nel Certificato Assicurativo con il consenso per:
1. Rappresentanza nel corso di un’eventuale inchiesta del medico legale o di indagini condotte in caso di Incidente
mortale.
2. Difesa in procedimenti legali presso una sezione penale di un tribunale.
3
ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 2
L’assicurazione prevista in questa sezione non copre la responsabilità per:
1. Lesioni fisiche o malattie causate ad altre persone nel corso del loro lavoro o durante la partecipazione a o l’esecuzione di un contratto con l’Assicurato, il cui scopo principale sia la sola prestazione di lavoro.
2. Lesioni fisiche o malattie derivate da uso di autorespiratori che sono stati modificati senza l’autorizzazione del produttore.
3. L’uso di mezzi di trasporto subacquei, indipendentemente dal fatto che siano sotto il controllo o vengano usati dall’Assicurato, fatta eccezione per gli scooter subacquei per uso personale.
4. Perdita di o danneggiamento di proprietà possedute dall’Assicurato o in cura, custodia o controllo all’assicurato, con l’eccezione dei:
a. Beni dei dipendenti.
b. Locali non di proprietà o in affitto dall’Assicurato ma temporaneamente occupati da esso per motivi di lavoro.
5. Lesioni fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà:
x. Xxxxxxx dalla proprietà o dalla conduzione di o in nome dell’Assicurato di qualsiasi veicolo per cui sia richiesta l’assicurazione da qualsiasi normativa sulla circolazione stradale su qualsiasi strada, ai sensi di tale normativa.
b. Causate dalla proprietà o dalla conduzione di o in nome dell’Assicurato di qualsiasi aeromobile o imbarcazione nautica a meno che il Certificato Assicurativo non specifichi che la copertura “Imbarcazione Subacquea” sia inclusa nella sezione “Estensioni della copertura”.
6. Lesioni fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà (dopo che abbiano cessato di essere in possesso di o sotto il controllo dell’Assicurato) derivanti da qualsiasi bene o prodotto progettato, fabbricato, costruito, modificato, riparato, manutenzionato, trattato, venduto, ceduto o distribuito dall’Assicurato.
7. Lesioni personali o Lesioni Fisiche o perdita di, danneggiamento a o perdita d’uso di proprietà direttamente o indirettamente causati da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione.
8. Il costo della rimozione, dell’eliminazione o del risanamento dell’infiltrazione, dell’inquinamento o delle sostanze contaminanti.
9. Multe, sanzioni, danni punitive o esemplari.
10. Qualsiasi attività commerciale o professionale svolta dall’Assicurato diversa dalla fornitura dei Servizi Relativi all’Attività Subacquea come definiti dalla polizza.
11. Per l’esposizione intenzionale di clienti o allievi a pressioni parziali di gas maggiori di 1.6ATA di ossigeno e di 5.6ATA di azoto, a meno che per tali immersioni i limiti di cui sopra per l’ossigeno siano superati al fine di massimizzare la sicurezza della decompressione.
12. Qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada né a qualsiasi giudizio o ordine per l’esecuzione di qualsiasi giudizio ottenuto in tali territori per mezzo di un accordo reciproco o altro.
13. Responsabilità dei locali - Relativa alla responsabilità legale dell’Assicurato, in qualità di proprietario e/o operatore di qualsiasi locale, per Lesioni Fisiche accidentali a terze parti e/o perdita accidentale o danno a materiali di proprietà di terzi. Questa esclusione non si applica se il Certificato Assicurativo specifica che la copertura “Responsabilità dei locali” è inclusa nella sezione “Estensioni della Copertura”: in tal caso qualsiasi copertura concessa è soggetta alle condizioni e limitazioni della Clausola 4 della Sezione di Copertura di cui sopra.
4
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 2
1. CLAUSOLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO — La responsabilità totale degli Assicuratori ai sensi della presente sezione a pagare danni e/o costi ricorrenti ed onorari e spese non deve superare l’importo indicato nel Certificato Assicurativo nei confronti di una qualsiasi richiesta di indennizzo o serie di richieste derivanti da un singolo evento contro l’Assicurato.
2. VINCOLO DI SOLIDARIETA’ — In caso l’evento lesivo sia conseguenza di più cause concorrenti con la condotta dell’Assicurato, la copertura sarà operante solo nei limiti della percentuale di responsabilità che risulterà definitivamente accertata a carico dell’Assicurato stesso, anche nel caso in cui l’obbligazione risarcitoria dell’Assicurato fosse solidale e lo obbligasse per l’intero.
3. CLAUSOLA SULLE RESPONSABILITÀ RECIPROCHE — Si dichiara e si stabilisce che, qualora nell’assicurazione sia stata nominata più di una parte in qualità di “Assicurato”, la copertura prevista da questa Sezione verrà applicata come se a ciascuna di dette parti fossero state rilasciate Assicurazioni individuali. Resta inteso che la responsabilità totale degli Assicuratori non dovrà superare il Massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
4. CLAUSOLA DELL’INDENNITÀ DEL CONCESSIONARIO — Con la presente, si dichiara e si accetta che i Concessionari come di seguito definiti, siano considerati co-assicurati ai sensi della presente Polizza. Laddove la responsabilità civile per qualsiasi Attività Subacquea sia attribuita a qualsiasi Concessionario, il suddetto rimane soggetto ai termini, alle esclusioni e alle condizioni della presente Polizza. La copertura ai sensi della presente clausola si applica solo a condizione che la responsabilità giuridica dovrebbe essere stata in prima istanza attribuita alla responsabilità dell’Assicurato. Ai fini della presente clausola, per Concessionario si intende una persona, una Società o un’Associazione che consenta all’Assicurato di svolgere le proprie attività dall’albergo, dal villaggio turistico, dalla crociera o da qualsiasi altro locale del Concessionario, non domiciliato in USA o in Canada.
5. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO — Si dichiara e si concorda che i proprietari di corsi d’acqua, serbatoi, piscine o altri locali utilizzati per organizzare Attività Subacquee sono considerati assicurati fino al limite della polizza assicurativa, incluse le responsabilità civili e legali dell’Assicurato, per perdita o danneggiamento di tali proprietà a condizione che tali (luoghi, aree o zone) premesse siano temporaneamente occupate da e non di proprietà di o prese in affitto dall’Assicurato per gli scopi di Attività Subacquea. Qualora la responsabilità, come di seguito definita, attribuisca a qualsiasi proprietario l’indennizzo ai sensi della presente sezione, esso sarà totalmente a carico del proprietario che è soggetto a questi termini, esclusioni e condizioni della stessa.
6. CLAUSOLA SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL SINISTRO — Non appena possibile l’Assicurato dovrà informare per iscritto gli Assicuratori, fornendo tutti i dettagli dell’accaduto, in merito ad eventuali avvenimenti che potrebbero dar luogo a una denuncia di sinistro ai sensi di questa Sezione, o al ricevimento da parte dell’Assicurato della notifica di una denuncia di sinistro o dell’istituzione di un procedimento a Suo carico. L’Assicurato non dovrà ammettere responsabilità né concordare la liquidazione di un sinistro senza il consenso scritto degli Assicuratori, che avranno il diritto di prendere in carico e condurre a nome dell’Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, a una richiesta di indennizzo o di risarcimento dei danni nei confronti di terzi o altro, e potrà agire a sua discrezione nelle trattative, nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro. L’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza che essi potrebbero ragionevolmente richiedere.
7. CLAUSOLA DI FRANCHIGIA — L’indennizzo previsto da questa sezione della polizza non copre l’importo della Franchigia specificata nel Certificato Assicurativo, che dovrà essere detratto da ogni pretesa di perdita o danneggiamento di proprietà.
8. PERDITE IN SERIE — Tutte le richieste derivanti da o attribuibili alla stessa causa di perdita o serie di perdite saranno considerate da questa polizza come una sola perdita, indipendentemente dal numero delle parti lese, dei richiedenti o dei beneficiari.
9. CLAUSOLA DI SCADENZA — Gli indennizzi previsti da questa Sezione della Polizza resteranno in vigore fino a 60 mesi dopo la data di scadenza di questa assicurazione, solo in relazione a sinistri verificatisi prima della data di scadenza della stessa. Tutte le richieste di indennizzo ricevute dall’Assicurato per sinistri che si sono verificati prima della scadenza dell’assicurazione, notificate agli Assicuratori nel corso di questo periodo di 60 mesi, saranno considerate come presentate durante il Periodo di Assicurazione, e questo comporta il rispetto dei termini, delle esclusioni e delle condizioni della Polizza da parte dell’Assicurato, incluso l’obbligo di informare immediatamente gli Assicuratori nel caso in cui esso venga a conoscenza di eventi che potrebbero portare a una richiesta di indennizzo ai sensi di questa Polizza.
10. Diritti dell’Assicuratore — nel caso in cui si verifichi un sinistro
a. L’Assicuratore avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere e condurre a nome dell’Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, a una richiesta di indennizzo o di risarcimento dei danni o altro, e potrà agire a sua discrezione nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro.
b. In qualunque momento l’Assicuratore potrà risarcire l’Assicurato per un sinistro o una serie di sinistri di cui alla Sezione 2 di questa polizza - responsabilità civile, pagandogli l’importo corrispondente al massimale (dopo aver detratto la somma o le somme già versate a titolo di danni) o un importo inferiore con il quale tale sinistro o tali sinistri possano essere liquidati, e dopo che sarà stato effettuato tale pagamento l’Assicuratore potrà rinunciare alla gestione e al controllo di, e non avrà più alcun obbligo correlato a tale sinistro o a tali sinistri, ad eccezione del pagamento delle spese per la difesa recuperabili o sostenute prima della data di detto pagamento. L’obbligo dell’Assicuratore di pagare le spese per la difesa, nel caso in cui debbano essere pagati i danni che superano il massimale e l’Assicuratore non abbia esercitato i diritti che gli derivano in base a quanto disposto in questa condizione, sarà limitato alla proporzione di dette spese per la difesa coperte dal massimale rispetto all’importo pagato per liquidare il sinistro o la serie di sinistri.
SEZIONE 3: INFORTUNI SUBACQUEI DEI CLIENTI TRY DIVE
APPLICABILE SOLO SE L’ESTENSIONE DI COPERTURA PER IL TRY DIVE È INDICATO NEL CERTIFICATO ASSICURATIVO.
1. Ai fini di questa sezione la definizione di Attività Subacquea è limitata alle immersioni ricreative di prova (Try Dive) fino ad una profondità massima equivalente a quella consentita dalla propria organizzazione didattica ed in ogni caso non superiore ai 15m.
2. Per cliente Try Dive si intende il cliente del Centro Immersioni Assicurato che intraprende un’Attività Subacquea come definito sopra.
1 COPERTURA
Il Suo cliente Try Dive avrà la copertura per le spese mediche che il lui/lei dovrà pagare o che Noi potremo scegliere di pagare per Suo conto, all’interno del paese dove l’Incidente è avvenuto e derivanti da un’Attività Xxxxxxxxx effettuata durante il Periodo di Assicurazione. Si tratta di spese inerenti al primo soccorso, spese mediche, chirurgiche, iperbariche ed ospedaliere o cliniche, trattamenti odontoiatrici di emergenza, spese infermieristiche, trasporti d’emergenza tramite ambulanza (o altri servizi di soccorso per trasportare l’assicurato in ospedale).
2 CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 3
1. Se le conseguenze di un Incidente saranno aggravate da una qualsiasi condizione o disabilità fisica del cliente Try Dive in essere prima che l’Incidente si verifichi, l’ammontare di un qualsiasi risarcimento pagabile ai sensi della presente sezione rispetto alle conseguenze dell’Incidente sarà l’ammontare che ragionevolmente sarebbe stato pagabile se tali conseguenze non fossero state aggravate in tale modo.
2. L’Assicuratore deve essere informato il più presto possibile di qualsiasi Incidente che causi o potrebbe causare una spesa medica prevista dalla presente clausola, e il cliente Try Dive è tenuto ad affidarsi al più presto alle cure di un medico adeguatamente qualificato.
3. La responsabilità dell’Assicuratore di pagare un risarcimento al cliente Try Dive o ai suoi rappresentanti è subordinato alla condizione che tutte le cartelle cliniche, le note e le corrispondenze relative all’oggetto della richiesta di risarcimento o a condizioni preesistenti correlate, siano rese disponibili su richiesta per qualsiasi consulente medico nominato da o per conto dell’Assicuratore e che tale consulente medico, allo scopo di riesaminare la richiesta di risarcimento, dovrà essere autorizzato ogniqualvolta si ritenga necessario ad esaminare il cliente del Try Dive.
4. Qualsiasi frode, falsa dichiarazione, o dissimulazione da parte di un Assicurato o del cliente Try Dive in relazione a qualsiasi punto riguardante la presente sezione o collegato con la produzione di qualsiasi richiesta di rimborso secondo i termini del presente accordo renderà nulla la presente sezione nella misura in cui si riferisce al cliente Try Dive in questione.
5. Se al momento di un evento assicurato il cliente Try Dive ha il diritto di ricevere un indennizzo anche da altro assicuratore Noi pagheremo solo le somme non coperte da esso e ogni franchigia da esso applicata.
SEZIONE 4: INFORTUNI SUBACQUEI DEGLI ALLIEVI
APPLICABILE SOLO PER STUDENTI REGISTRATI ONLINE ATTRAVERSO L’AREA MYDAN SU xxx.xxxxxxxxx.xxx E SOLO FINO AL NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI INDICATI NEL CERTIFICATO ASSICURATIVO.
1. Ai fini di questa sezione la definizione di Attività Subacquea è limitata a Corsi Ricreativi fino alla profondità massima consentita dalla Sua Agenzia Didattica.
2. Inoltre, Allievo significa il cliente del Centro Immersioni Assicurato che effettua un’Attività Subacquea come definita sopra ed unicamente per scopi didattici fino a un corso di primo livello ed entro gli standard stabiliti dall’Agenzia Didattica.
1 COPERTURA
Il Suo Cliente o Studente sarà coperto per le spese mediche che dovrà pagare o che potremmo scegliere di pagare al suo posto, nel paese in cui si è verificato l’Incidente e che deriva da un’Attività Subacquea svoltasi durante il Periodo di Copertura. Si tratta di spese inerenti al primo soccorso, spese mediche, chirurgiche, iperbariche ed ospedaliere o cliniche, trattamenti odontoiatrici di emergenza, spese infermieristiche, trasporti d’emergenza tramite ambulanza (o altri servizi di soccorso per trasportare l’Assicurato in ospedale).
2 CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 4
1. Se le conseguenze di un Incidente saranno aggravate da una qualsiasi condizione o disabilità fisica dell’Allievo in essere prima che l’Incidente si verifichi, l’ammontare di un qualsiasi risarcimento pagabile ai sensi della presente sezione rispetto alle conseguenze dell’Incidente sarà l’ammontare che ragionevolmente sarebbe stato pagabile se tali conseguenze non fossero state aggravate in tale modo.
2. L’Assicuratore deve essere informato il più presto possibile di qualsiasi Incidente che causi o potrebbe causare una spesa medica prevista dalla presente clausola, e l’Allievo è tenuto ad affidarsi al più presto alle cure di un medico adeguatamente qualificato.
3. La responsabilità dell’Assicuratore di pagare un risarcimento al Cliente o Studente o ai suoi rappresentanti è subordinato alla condizione che tutte le cartelle cliniche, le note e le corrispondenze relative all’oggetto della richiesta di risarcimento o a condizioni preesistenti correlate, siano rese disponibili su richiesta per qualsiasi consulente medico nominato da o per conto dell’Assicuratore e che tale consulente medico, allo scopo di riesaminare la richiesta di risarcimento, dovrà essere autorizzato ogniqualvolta si ritenga necessario ad esaminare il Cliente o lo Studente.
4. Qualsiasi frode, falsa dichiarazione, o dissimulazione da parte di un Assicurato o dell’Allievo in relazione a qualsiasi punto riguardante la presente sezione o collegato con la produzione di qualsiasi richiesta di rimborso secondo i termini del presente accordo renderà nulla la presente sezione nella misura in cui si riferisce all’Allievo in questione.
5. Se al momento di un evento assicurato l’Allievo ha il diritto di ricevere un indennizzo anche da altro assicuratore
Noi pagheremo solo le somme non coperte da esso e ogni franchigia da esso applicata.
6. La copertura è operativa solo se:
a. Il corso non comprende l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso o qualsiasi forma di Immersione Tecnica.
b. L’Allievo è stato debitamente iscritto dall’Assicurato nella sezione MyDAN del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
c. L’Incidente si verifica mentre l’Assicurato sta fornendo Servizi Relativi all’Attività Subacquea all’Allievo.
7. La copertura inizia dalla data di iscrizione dell’Allievo nella sezione MyDAN del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, e termina alla data di completamento del corso o dopo 90 giorni dalla data di iscrizione, a seconda di quale viene prima.
3
MODALITÀ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO (APPLICABILE SOLO ALLA SEZIONE 3 & 4 )
Se si verificano circostanze tali da giustificare la denuncia di un sinistro ai sensi di questa polizza, l’Assicurato (o i suoi rappresentati legali o personali) con riferimento a ciascun sinistro, dovrà:
1. Contattare il Nostro ufficio sinistri appena possible ma comunque entro 14 giorni lavorativi dal momento in cui tali circostanze siano sopravvenute, al seguente indirizzo:
IDX Xxxxxxxxx Xxx - Xxxxxx Xxxxxxxxxx
XXX Xxxxxxxx, Xxxxx 0 Xir Xxx Xxxxxx Street, Ta ‘Xbiex,
XBX 1431
Malta
Telephone: x000 0000 0000
2. Riferire in breve i dettagli di tali circostanze e richiedere un modulo di denuncia sinistri.
3. Quando si contatta il Nostro ufficio sinistri, si prega di fornire il numero di iscrizione DAN o il numero di polizza riportato nel Certificato Assicurativo, indicando che la parte lesa è il Suo Try Dive, Studente o Cliente.
4. Compilare e rinviare il modulo di denuncia insieme a tutte le ricevute, le valutazioni, i rapport medici, da parte della polizia o altri rapporti eventualmente applicabili e richiesti dall’Assicuratore.
Richieste di risarcimento di spese mediche: l’Assicuratore DEVE ESSERE INFORMATO tramite la Centrale d’Emergenza Operativa 24/7 PRIMA CHE la persona che ha svolto una prova subacquea, lo studente o il cliente, venga ricoverata come paziente in qualunque ospedale, clinica o casa di cura.
PER ASSISTENZA TELEFONARE ALLA CENTRALE D’EMERGENZA OPERATIVA 24/7.