Allegato 2
Allegato 2
ALLEGATO 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP |
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. |
NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE |
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione dell’impresa di cui distribuiscono il prodotto b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza a. se forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese c. se forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente d. se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione e. se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ; f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra) b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice) d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della |
provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750 b. le modalità di pagamento dei premi ammesse: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice |
PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione a. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denom inazione sociale dell’impresa per la quale opera b. nel caso in cui l’intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l’attività Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra); b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’articolo 131 del Codice) d. nel caso di collaborazioni con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750 b. le modalità di pagamento dei premi ammesse: |
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. |
PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza a. se forniscono una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese c. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni L'Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione o addetti al call center |