CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
A.2. - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura
Comune di Paola _
(Provincia di _Cosenza
Lavori di | |
COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI XXX XXXXXXXXX XX XXXXX | |
CUP: | CIG: |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a misura
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavori a misura ed in economia | 762.340,83 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 80.512,67 |
T | Totale appalto (1 + 2) | 842.853,50 |
Il responsabile del servizio | Il progettista Arch. Xxxxxx XXXXXX | |
Il responsabile del procedimento SOPRINTENDENTE Arch. Xxxxxxx XXXXXXX |
Attenzione:
Le aggiunte in colore verde sono da utilizzare esclusivamente nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Sopprimere il testo in colore verde nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta di prezzo ai sensi dell’articolo 82 dello stesso decreto.
Sommario
PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto
TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni ..........................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto ..................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ....................................................................................................
Art. 4 Categorie dei lavori .................................................................................................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .........................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ..............................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ........................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.......................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ..............................................................................
Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................................
Art. 15 Proroghe ..................................................................................................................................................
Art. 16 Sospensioni ordinate dalla DL ................................................................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP .................................................................................................................
Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (1) .............................................................................
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità (2) ..................................................
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione .................................................................................................
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..................................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22 Lavori a misura ........................................................................................................................................
Art. 23 Eventuale lavoro a corpo.........................................................................................................................
Art. 24 Eventuali (3) lavori in economia ..............................................................................................................
Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.........................................................................
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 Anticipazione del prezzo .........................................................................................................................
Art. 27 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
Art. 28 Pagamenti a saldo ...................................................................................................................................
Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...........................................................................................
Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ...............................................................................................
Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................
Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ....................................................................................
Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti..........................................................................................
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
Art. 35 Cauzione definitiva ..................................................................................................................................
Art. 36 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................................
Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................
Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali ...........................................................................................
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .......................................................................................
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................
Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .............................................................................
Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (4) ...........................................................................
Art. 44 Xxxxxxxxx e integrazioni al piano di sicurezza ........................................................................................
Art. 45 Piano operativo di sicurezza....................................................................................................................
Art. 46 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................
Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 Subappalto...............................................................................................................................................
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................
Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 Accordo bonario e transazione ...............................................................................................................
Art. 51 Definizione delle controversie ................................................................................................................
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...............................................................................
Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ............................................................................
Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....................................................................
Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....................................................................................
Art. 56 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ...............................................
Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati ......................................................................................................
Capo 12 - NORME FINALI
Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ...............................................................................................
Art. 59 Conformità agli standard sociali .............................................................................................................
Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...................................................................................
Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................
Art. 62 Terre e rocce da scavo.............................................................................................................................
Art. 63 Custodia del cantiere...............................................................................................................................
Art. 64 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................
Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .................................................................................
Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti ....................................................................................................................
Art. 67 Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx ..........................................................................................................
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA
Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara ......................................................................................
Allegato B – Cartello di cantiere ................................................................................................................................
Allegato C – Riepilogo degli elementi principali del contratto..................................................................................
TITOLO II – Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati
PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Completamento Santuaroio di xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx ;
b) descrizione sommaria: I lavori da eseguire riguardano alcune parti specifiche del grande convento ed in particolare La Cappella del Santo., la Cupola del Santo , L'antica fornace e la cosiddetta "sala delle tele" . Le opere afferiscono alla categoria degli interventi sui beni culturali e prevedono sia opere di carattere generale che di restauro di superfici architettoniche decorate.
c) ubicazione: Paola -CS- Località Santuario .
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti , (5) dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. (solo in caso di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora
l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche o enti pubblici)
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
(in ogni caso)
h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
(opzione 1: lavori che richiedono obbligatoriamente il Piano di sicurezza e coordinamento)
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
(in ogni caso)
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
o) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
(Opzione 2: in presenza di lavori in economia contrattuali ex art. 179 del Regolamento)
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | a corpo (C) | a misura (M) | in economia (E) | TOTALE (C + M + E) | ||
1 | Lavori ( L ) | 719.341,33 | 53.000,00 | 772.341,33 | ||
di | 1.a | Costo del personale (CP) | 306.178,67 | 27.550,00 | 333.728,67 | |
cui | ||||||
1.c | Lavori al netto di (CP + CS) | 413.162,30 | 25.450,00 | 438.612,30 |
2 | Costi e Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 80.512,67 | 80.512,67 | ||
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) | 852.853,65 | |||
I lavori in economia contrattuali di cui alla colonna (E), ai sensi dell’articolo 179 del Regolamento generale sono altresì composti dai seguenti importi: | E.a | Materiali (MA) | ( %) | ||
E.b | Noli e Trasporti (NT) | ||||
E.c | Spese generali (SG) | ||||
E.d | Utile d’impresa (UT) | ( %) |
(nell’ambito dell’opzione 2, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)
(sub-opzione 2.a: - AVCP – costo del personale e costi di sicurezza aziendali interni all’importo lavori soggetti a ribasso)
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori a misura al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importi dei materiali (MA), delle spese generali (SG) e degli utili di impresa (UT), trasporti ecc. limitatamente ai lavori in economia, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sui medesimi importi;
c) l’importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) l’importo del Costo del personale (CP) e l’importo dei costi di sicurezza aziendali (CS) limitatamente ai lavori in economia;
c) l’importo degli Oneri di sicurezza (OS).
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Lavori a misura (M) | 719.341,33 | |
1.a | Costo del personale dei soli lavori in economia (CP) (E) | 27.550,00 | |
E.a | Materiali trasporti spese generali e utili in economia (MA) | 25.450,00 | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 80.512,32 | |
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | 744.791,33 | 108.062,32 |
N.B. nell'offerta l'appaltatore, pena l'incorrere in offerta anormalmente basa, , dovrà valutare il ribasso tenendo conto dell'incidenza della manodopera.
5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».
6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
(opzione 1: appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’elenco prezzi)
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.) I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Art. 4. Categorie dei lavori
(OPZIONE 2: lavori in appalto di importo superiore a 150.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro) (nell’ambito dell’opzione 2, scegliere una delle seguenti due sub-opzioni)
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali (6) «OG2 » per un importo di € 453.064,50 7)
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, tranne quelle classificate in categoria <<OS2-A>>, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
OS28 - impianti termici e di condizionamento - € 25.030,95
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonico e televisivi - € .23.145,73
(solo se sono presenti «strutture, impianti e opere speciali» elencati all’art. 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori) (8)
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria «OS2- A>> per un importo complessivo di € 341.612,57 , non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3):
a.2) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i di cui al successivo punto a.3); (9)
a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella:
declaratoria: | Categoria/e SOA pertinenti | importo (> 15%) | Importi minimi conseguiti nel quinquennio | % di incidenza sul totale | ||
Lavori | Costo del personale | |||||
1) | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale | OS2-A | 341.612,57 | 40,53 | ||
2) | O | |||||
3) | O |
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 7 e 8 e 161, comma 16, del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: (10)
n. | categ. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | Inci- denza % (11) | ||||||
Lavori | oneri sicurezza del PSC «2» | Totale «T = 1 + 2» | ||||||||
Importo | di cui incidenze % | |||||||||
«1» | costo del personale «CP» | costi di sicurezza aziendali «CS» | ||||||||
1 | O | ……. | ||||||||
2 | O | ……. | ||||||||
3 | O | ……. | ||||||||
3.a | …….% | |||||||||
3.b | …….% | |||||||||
4 | O | ……. | ||||||||
5 | O | ……. | ||||||||
6 | O | ……. | ||||||||
7 | O | ……. | ||||||||
8 | O | ……. | ||||||||
8.a | …….% | |||||||||
8.b | …….% | |||||||||
8.c | …….% | |||||||||
8.d | …….% | |||||||||
9 | O | ……. | ||||||||
10 | O | ……. | ||||||||
11 | O | ……. | ||||||||
11.a | …….% | |||||||||
11.b | …….% | |||||||||
11.c | …….% |
12 | O | ……. | ||||||
13 | O | ……. | ||||||
TOTALE A MISURA | 100,00 | |||||||
Eventuali (12) lavori in economia contrattuali | ||||||||
TOTALE GENERALE APPALTO |
2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 24.
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1)
3. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) impianti termici e di condizionamento ( OS28) ;
b) impianti interni elettrici , telefonici , radiotelefonici e teòlevisivi (OS30) ;
c) opere da ;
d) opere da .
4. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 (13);
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008)
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
(per interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale)
i) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all’articolo 19, comma 4, redatto dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;
l) il Piano per i controlli di cantiere di cui all’articolo 8, comma 3, redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L’osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l’appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l’appalto.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (14) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale o in caso di sopravvenute necessità . In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 200 (_duecento ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche nonché delle interferenze del cantiere con le altre attività del sito.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (15) riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
Art. 15. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (16)
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 per mille (euro _uno e centesimi zero ogni mille) (17) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro
. (18) .
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (19)
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità (20)
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro _15 (quindici ) (21) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (22)
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
(per interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale, aggiungere il seguente comma) (23)
4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l’approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5 e delle consegne frazionate di cui al comma 6.
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (_sessanta) (24) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)
5. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 19, comma 5, superiore a superiore a _30 (giorni) 25) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici)
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) Impianti termici;
b) Impianti elettrii ;
c) ;
d) .
Art. 23. Eventuali lavori a corpo
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a
sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 24. Eventuali (26) lavori in economia
(opzione 2: nel contratto iniziale sono previsti lavori in economia contrattuali)
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo E.a, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda il costo del personale di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 1.a, gli oneri di sicurezza aziendali di cui al rigo 1.b e i trasporti e i noli di cui al rigo E.b, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due addendi.
2. Gli oneri per la sicurezza individuati in economia, come evidenziati nella parte in economia della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che le componenti contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili d’impresa, alle quali applicare il ribasso contrattuale, sono determinate nella misura prevista dalla tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente al rigo E.c (SG) e al rigo E.d (UT) o, se inferiori, quelle dichiarate dall’appaltatore in sede di verifica in contraddittorio delle giustificazioni relative alla congruità dell’offerta.
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono, generalmente, valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
1.a Ai sensi dell’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla DL, possono essere accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 27 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera..
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla DL.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione del prezzo
(opzione 1: previsione di anticipazione, per gare bandite fino al 31 dicembre 2014, anche per lavori cofinanziati dall’Unione europea, diversi dai programmi Urban)
1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione. Trattandosi di intervento a valere su fondi comunitari l'anticipazione è attualmente fissata nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27, comma 7.
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000 (centocinquantamila) , (27) determinato:
a) al netto del ribasso d’asta;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della
data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. (se è stata erogata l’anticipazione - si veda all’articolo 26 - aggiungere) Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 7 % (sette per cento) (28) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. (se del caso aggiungere) In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) (29) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) (30) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) (31) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (32) previa presentazione di regolare fattura fiscale,
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (33);
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9.
(per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro aggiungere il seguente comma)
9. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l’appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all’articolo 37, comma 8 del presente Capitolato speciale.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) (34) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale.
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (35), a cura del RUP in ogni altro caso;
e) l'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato dall'Ente applatante e da quello finnziataore.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
(opzione 1: opzione ordinaria)
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
(scegliere una delle opzioni che seguono) (opzione 1: opzione consigliata)
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito. (36)
Art. 35. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (37) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (38) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (39) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (40); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (41)
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (42) e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (43) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (44). Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (45)
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, (46) cosi distinta: (47)
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00 , partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 2.000.000,00,,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. (48)
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) (49) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti è quello previsto per gli interventi sui beni culturali di cui al D. lVo 42/2006 e s.m.i. e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera anche con riferimento agli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. La possibilità di aumento per l'intervento in oggetto, finanziato con fondi comunitari , è attualmente determinate nel 7 % dell'importo contrattuale fatte salve ulteriori possibilità derivanti da ulteriori disposizioni sull'utilizzo delle somme e dalla possibilità di co-finanziamento.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, (50) causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. (51) Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL,il relativo risparmio di spesa, ai sensi dell’articolo 162, comma 7, del Regolamento generale, costituisce per metà economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all’appaltatore.
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
5. trova altresì applicazione per l'appalto in argomento quanto previsto dal codice degli appalti e dal relativo Regolamento relativamente agli interventi siu beni culturali.
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 5 e 6.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: (52)
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (53) ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (54)
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 37, commi 18 o 19 del Codice dei contratti) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:
a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81;
b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.
(in ogni caso)
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (55)
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 43.
Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (56) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
(opzione 2: appalti dove sono previste categorie scorporabili o subappaltabili)
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (57) in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (58)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; (59) il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; (60)
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera c), possono essere subappaltati per intero;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
(61) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della comunicazione antimafia / all’informazione antimafia, (62) (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
(scegliere una delle seguenti due opzioni)
(opzione 1: lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro)
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza aziendale relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
(opzione 2: pagamento all’appaltatore, salvi i casi speciali previsti dalla legge)
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. (63) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti. (64) (se sono previsti «strutture, impianti e opere speciali » elencati all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 4, aggiungere il seguente periodo) In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi.) In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 51. Definizione delle controversie
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: se è escluso in assoluto il ricorso all’arbitrato)
(nell’ambito dell’opzione 1, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)
(sub-opzione 1.a: per appalti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario)
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Catanzaro ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione (65), sono subordinati all’acquisizione del DURC.
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
(opzione 1: Stazione appaltante amministrazione aggiudicatrice)
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. (66)
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (67) da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.
Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
(opzione 2: lavori non soggetti a collaudo)
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3 . per il presente lavoro possono essere disposti collaudi di strutture ed impinti condotti da tecniciu incaricati dall'amministrazione .
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (68), della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse- guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati. (Opzione 2) di 1/2 (un mezzo ) (69) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarate dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.
6. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
8. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 58 - Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni TRENTA dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento;
per il lavoro in questione il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio
quindici giorni dall'invito del R.U.P ; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9,
del DLgs 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art.
124 del Nuovo Regolamento, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 59. Conformità agli standard sociali
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato
«I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
5. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 1 a 4.
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione (70)
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. (71)
(opzione 1)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere (72), a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
(opzione 1)
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in (73), a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.
Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
(opzione 1: nessun utilizzo di materiali riciclati)
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. E' previsto, in ogni caso , il reimpiego di materiali di interesse storico, architettonico e storico giudicato tale dalla D.L. sia che questo provenga da smontaggi, sia da demolizioni e/o rinvenimenti).
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 , escluso l'ultimo periodo, sono i seguenti: (74)
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10- sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 63. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'eventuale custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «B».
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
(per interventi da appaltare con bando di gara, aggiungere la seguente lettera e)
e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
Allegato «A» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c)) |
tavola | denominazione | note |
Allegato «B» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) |
Ente appaltante: | |||
Ufficio competente: | |||
ASSESSORATO A | UFFICIO TECNICO | ||
Dipartimento/Settore/Unità operativa | |||
LAVORI DI | |||
Progetto approvato con del n. del | |||
Progetto esecutivo: | |||
Direzione dei lavori: | |||
Progetto esecutivo opere in c.a. | Direzione lavori opere in c.a | ||
Progettista dell’impianto | |||
Progettista dell’impianto | |||
Progettista dell’impianto | |||
Responsabile dei lavori: | |||
Coordinatore per la progettazione: | |||
Coordinatore per l’esecuzione: | |||
Xxxxxx stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: | ||
Responsabile unico del procedimento: | |||
IMPORTO DEL PROGETTO: | euro | ||
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: | euro | ||
ONERI PER LA SICUREZZA: | euro | ||
IMPORTO DEL CONTRATTO: | euro | ||
Gara in data , offerta di ribasso del % | |||
Impresa esecutrice: | |||
con sede | |||
Qualificata per i lavori delle categorie: | , classifica | ||
, classifica | |||
, classifica | |||
direttore tecnico del cantiere: | |||
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | euro | |
Intervento finanziato con fondi propri (oppure) | |||
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale | |||
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il | |||
prorogato il con fine lavori prevista per il | |||
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio | |||
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ |
Allegato «C» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |
euro | ||||
1 | Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) | |||
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | |||
T | Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) | |||
R.a | Ribasso offerto in percentuale | % | ||
R.b | Offerta risultante in cifra assoluta | |||
3 | Importo del contratto (T – R.b) | |||
4.a | Cauzione provvisoria (calcolata su 1) | 2 | % | |
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) | |||
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) | 10 | % | |
5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) | % | ||
5.c | Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) | |||
5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) | |||
6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) | |||
6.b | di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) | |||
6.c | per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) | |||
6.d | per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) | |||
6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) | |||
7 | Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 | mesi | ||
8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a) | |||
8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a) | |||
8.c | di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1) | |||
8.d | per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2) | |||
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b) | |||
9 | Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 | |||
10 | Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7 | |||
11 | Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 | giorni | ||
12.a | Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 | o/oo | ||
12.b | Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo | o/oo | ||
…… | …………………………………………………………… |
Titolo II
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati
Per tutti i lavori, trattandosi di intervento su bene culturale, valgono le specifiche disposizioni del codice dei
Beni culturali D. lVo 42/2004 e s.m.i. . Tutte le opere che si devono esegfguire devono esere impostate secondo le definizioni di manutenzione, restauro e conservazione previste dall'Articolo 29 del già citato D. lVo 42 /2004
PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale
2 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.
2.1 MATERIALI IN GENERE.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzaticon materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che lʹAppaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
2.2 SCAVI IN GENERE.
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date allʹatto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nellʹesecuzione degli scavi in genere lʹAppaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.
LʹAppaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero a discariche autorizzate e/o a centri di recupero a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate in cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dellʹAppaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
2.3 SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata allʹatto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare allʹAppaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi per le varie profondità da raggiungere. È vietato allʹAppaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
Gli scavi per fondazione dovranno, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, e/o opere provvisionali, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materia, di fondazioni e/o strutture in c.a. ed in acciaio esistenti,durante lʹesecuzione tanto degli scavi che delle murature.
LʹAppaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature lʹAppaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dellʹopera, da restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Qualora gli scavi interessino zone già finite con rinterri, vespai e massicciate stradali, l’impresa dovrà procedere al reinterro utilizzando nuovi materiali idonei per il reinterro, per i vespai e per la massicciata stradale e seguendo le stesse altezze di quelli realizzati.
2.4 RILEVATI E RINTERRI.
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, vuoti vasche esistenti, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque lʹAppaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dellʹAppaltatore.
È obbligo dellʹAppaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dallʹassestamento delle terre, affinché allʹepoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
2.5 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.
Le demolizioni e/o rimozioni di murature, calcestruzzi, pareti in c.a.p. , coperture in lamiera e vetro, gronde, pluviali, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine ed incluso ogni onere relativo alle precauzioni necessarie in modo da non arrecare alcun danno alle strutture da mantenere. Da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi. Sono compresi gli oneri per ponteggi, gru, ed ogni altro macchinario e/o accessorio al fine della perfetta esecuzione in sicurezza dei lavori.
Rimane pertanto vietato di gettare dallʹalto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle eventuali demolizioni e rimozioni lʹAppaltatore deve inoltre provvedere alle necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le eventuali demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni concordate. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellʹAppaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare
allʹAppaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi delle norme vigenti.
I materiali di scarto, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono sempre essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche, a cura e spese dell’appaltatore quando ciò sia previsto nel prezzo.
2.6 VESPAI E INTERCAPEDINI.
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale
potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di
tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di
ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco allʹaperto, in modo da assicurare il ricambio dellʹaria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo
riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti
collʹasse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
2.7 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO.
2.7.1 Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nellʹallegato nel DM 14 gennaio 2008.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellʹimpasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo dʹacqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dellʹacqua contenuta negli inerti.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per lʹordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
2.7.2 Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto nel DM 14 gennaio 2008. Il
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto DM 14 gennaio 2008. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste dal D.M. 14 gennaio 2008.
2.7.3 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nellʹesecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso lʹappaltatore dovrà
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Resta comunque valido il riferimento al D.M. 14 gennaio 2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dellʹopera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati dai disegni esecutivi, dalla relazione di calcolo, dalla relazione geologica e geotecnica, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, allʹatto della consegna dei lavori.
Lʹesame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo lʹappaltatore dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise regole del contratto.
2.8 SOLAI.
2.8.1 Generalità.
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. I solai dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista
per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 14 gennaio 2008.
2.8.2 Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione.
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in
laterizio, del tipo autoportanti, od in altri materiali. Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dallʹassociazione di elementi prefabbricati. Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008.
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati dallʹassociazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
2.8.3 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di
laterizio, autoportanti (tipo lamiera predalle):
I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica collaborante con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con
continuità la trasmissione degli sforzi dallʹuno allʹaltro elemento.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve essere minore di 1/8 dellʹinterasse e comunque non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm. Lʹinterasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta, il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere < di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso < di 12 cm.
Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di
4 cm. Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- possedere spessore non minore di 1/5 dellʹaltezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve
risultare contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti:
– distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
– distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate Norme contenute nel DM del 9 gennaio 1996.
In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati. Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
2.8.4 Solai prefabbricati.
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma lʹipotesi di comportamento a diaframma dellʹintero orizzontamento, gli
elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
2.9 STRUTTURE DI ACCIAIO.
2.9.1 Generalità.
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64
«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai DM in
vigore attuativi delle leggi citate.
LʹImpresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dellʹapprovvigionamento dei materiali, allʹesame ed allʹapprovazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere forniti a cura e spese dellʹAppaltatore.
2.9.2 Controlli in corso di lavorazione .
LʹImpresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali
dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della
lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola dʹarte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo lʹImpresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 gg fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
2.9.3 Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per
evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente
protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, lʹimpresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
Lʹassemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la DD.LL..
Nella progettazione e nellʹimpiego delle attrezzature di montaggio, lʹImpresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata.
2.9.4 Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori unʹaccurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole dʹarte ed a tutte le prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dellʹImpresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della L. 1086/71.
2.10 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE.
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dellʹedificio (pareti, pavimenti controterra, terrazzi, coperture, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) Impermeabilizzazioni al piano copertura;
b) Impermeabilizzazioni di opere interrate (pareti esterne delle vasche di accumulo dell’acqua);
c) Impermeabilizzazione, rivestimento, dei lati interni e del fondo delle vasche di accumulo;
10.3. Per la realizzazione delle diverse categorie di lavori si procederà per come segue:
2.10.1 Per la impermeabilizzazione della copertura.
L’impermeabilizzazione della copertura sarà garantita attraverso il corretto montaggio delle
lamiere grecate cibentate di copertura. Si dovrà fare altresì attenzione al montaggio delle parti in vetro che dovranno essere perfettamente sigillate e dotate di giungi in neoprene adatto agli amineti esterni. Tutte le giunzioni dovranno comunque essere protette. Per la realizzazione del nuovo manto di copertura in coppi (o altro a
seconda delle indicazioni della D.L.) , si dovrà ottenere il nulla osta da parte della DD.LL. relativamente al colore ed al modello. Il manto dovrà essere montato con tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardia dell’incolumità delle persone. Sono compresi tutti gli oneri di taglio, sollevamento in quota, fissaggio e prove di tenuta.
2.11 SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI.
11.1. Definizioni.
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dellʹedificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda delle loro funzioni in:
– rivestimenti per esterno e per interno;
– rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
– rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
2.11.1 Sistemi realizzati con prodotti rigidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni seguenti:
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà lʹesecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
In alternativa alla posa con letto di malta si procederà allʹesecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di marmo, pietra, calcestruzzo, e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta allʹacqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, lʹallineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante.
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto
in b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, lʹesecuzioni dei fissaggi la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, lʹesecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
2.12 OPERE IN VETRO E SERRAMENTISTICA.
Si intendono per opere in vetro quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte.
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
2.12.1 Modalità.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove
questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di
prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per lʹisolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano allʹesterno rispetto allʹinterno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi
ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
Lʹesecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente
capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
2.12.2 Posa dei serramenti.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta allʹaria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere lʹelasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto lʹazione del vento od i carichi dovuti allʹutenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
– assicurando il fissaggio con lʹausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
– sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc.;
– curando lʹimmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.
2.12.3 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dellʹesecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) lʹassenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta allʹacqua, con spruzzatori a pioggia, ed allʹaria, con lʹuso di fumogeni, ecc.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
2.13 ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE.
2.13.1 Generalità.
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema rispetto allʹesterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (realizzazione con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (realizzazione con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2.13.2 Modalità Costruttive.
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è
composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere
realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o danneggiamenti ed opportunamente protette dalla corrosione. Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dellʹelemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dellʹedificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta allʹacqua, allʹaria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc.
La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali
protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nellʹarticolo a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nellʹarticolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nellʹarticolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia allʹarticolo sullʹesecuzione di queste opere.
Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà la
realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche. Nel corso dellʹesecuzione si curerà la completa esecuzione dellʹopera con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), allʹesecuzione dei vani di porte e finestre, alla
realizzazione delle camere dʹaria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità,
ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nellʹarticolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne. Nellʹesecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso lʹutilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire lʹadeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con lʹinterposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
2.14 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI.
2.14.1 Generalità.
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione è svolta del terreno).
2.14.2 Aspetti funzionali.
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali.
La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.). A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
- strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
- strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
- il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
- strato impermeabilizzante (o drenante);
- lo strato ripartitore;
- strati di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni verificate, altri strati complementari possono essere
previsti in corso d’opera.
2.14.3 Specifiche.
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture
metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e lʹesecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo
strato successivo.
Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nellʹarticolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta allʹacqua, barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati allʹarticolo sulle coperture continue.
Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato allʹarticolo sulle coperture piane.
Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nellʹapposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dellʹutilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
2.14.4 Prescrizioni.
Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
- Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si
procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione
di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento allʹacqua, ecc.
- In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme
CNR sulle costruzioni stradali.
- Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per lʹesecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati.
- Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
- In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.
- Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per
la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo,
conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
- Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dellʹesecuzione.
- Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nellʹarticolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante lʹesecuzione si curerà a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà, in particolare, la continuità e
regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) lʹesecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre lʹimpiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
2.15 COMPONENTI DELLʹIMPIANTO DI ADDUZIONE DELLʹACQUA.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.15.1 Apparecchi sanitari.
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono soddisfare i seguenti requisiti:
– robustezza meccanica;
– durabilità meccanica;
– assenza di difetti visibili ed estetici;
– resistenza allʹabrasione;
– facile pulizia di tutte le parti che possono venire a contatto con lʹacqua sporca;
– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
– funzionalità idraulica.
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi.
2.15.2 Rubinetti sanitari.
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata dʹacqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni
costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura dʹacqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto
(sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere lʹacqua alla temperatura prescelta.
b) I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze allʹacqua;
- tenuta allʹacqua alle pressioni di esercizio;
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano allʹesterno dellʹapparecchio sul quale devono essere montati;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
c) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.
2.15.3 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sullʹargomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di
inalterabilità alle azioni chimiche ed allʹazione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e
possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per xxxxxxxx a comando meccanico).
2.15.4 Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- inalterabilità alle azioni chimiche ed allʹazione del calore;
- non cessione di sostanze allʹacqua potabile;
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dallʹinterno e/o dallʹesterno;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella di xxxxxxxxx collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035
e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
2.15.5 Rubinetti a passo rapido, flussometri .
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dellʹacqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di
conformità.
2.15.6 Cassette per lʹacqua.
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola lʹafflusso dellʹacqua, realizzato in modo che, dopo
lʹazione di pulizia, lʹacqua fluisca ancora nellʹapparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente dʹacqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dellʹacqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
2.15.7 Tubazioni e raccordi.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dellʹacqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
b) I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863.
c) I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
d) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno
ammissibile è 10 mm.
e) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 16.
f) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
2.15.8 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte dʹacqua devono essere conformi alla norma
UNI 7125.b) Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma UNI 9157.
c) Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335.
d) La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
e) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
2.15.9 Apparecchi per produzione acqua calda
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della Legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a regola dʹarte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).
2.15.10 Esecuzione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua.
In conformità alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
Si intende per impianto di adduzione dellʹacqua lʹinsieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono lʹacqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo, vasche o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) Impianti di adduzione dellʹacqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dellʹacqua calda.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale, inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182.
a) Le fonti di alimentazione dellʹacqua potabile saranno costituite da acquedotto pubblico gestito o controllato
dalla pubblica autorità.
Gli accumuli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dallʹesterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
- avere le prese dʹaria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle
prescrizioni delle autorità competenti;
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dellʹacqua contenuta ogni due giorni per serbatoi con capacità fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacità maggiore;
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).
b) .. le reti di distribuzione dellʹacqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo dʹariete.
Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e lʹeliminazione dellʹaria. Quando sono incluse reti di circolazione dellʹacqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;
- la collocazione dei tubi dellʹacqua non deve avvenire allʹinterno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dallʹacqua, allʹinterno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
- Inoltre i tubi dellʹacqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dellʹacqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dallʹazione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
- nellʹattraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere allʹinterno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di
contenere anche lʹeventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, lʹinterspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati
supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dellʹestensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dellʹacqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
c) Nella realizzazione dellʹimpianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili.
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanit., da parti dellʹimpianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64‐8.
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni oltre a scegliere
componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dellʹacqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/min.).
In fase di posa si curerà lʹesecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti anti vibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.
2.15.11 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua opererà come segue:
a) darà il proprio N. O. alle eventuali soluzioni proposte dall’Appaltatrice;
b) comunque, nel corso dellʹesecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che lʹesecuzione sia coerente con
quella concordata.
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli
elementi di dilatazione ed antivibranti, ecc.
c) Al termine dellʹinstallazione verificherà che siano eseguite dallʹinstallatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore).
Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27.
Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dellʹimpianto, dettagli
costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai
produttori dei singoli componenti e dellʹinstallatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
2.16 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.16.1 Definizioni.
Si intende per impianto di scarico delle acque usate lʹinsieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono lʹacqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.
Funzionalmente sarà suddiviso per come segue:
- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramaz., colonne, collettori);
- parte destinata alla ventilazione primaria;
- parte destinata alla ventilazione secondaria;
2.16.2 Materiali e componenti.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183.
1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa
riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
o tubi di PVC per condotte allʹinterno dei fabbricati: UNI EN 1329‐1;
o tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401‐1;
o tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
o tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451‐1;
o tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte allʹinterno dei fabbricati: UNI 8451.
2) Per gli altri componenti vale quanto segue:
- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua;
– in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
o minima xxxxxxxxx, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dellʹacqua;
o impermeabilità allʹacqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
o resistenza allʹazione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque discarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
o resistenza allʹazione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
o opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
o resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
o resistenza agli urti accidentali;
- in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
o conformazione senza sporgenze allʹinterno per evitare il deposito di sostanze contenute
o trasportate dalle acque;
o stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;
o sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari allʹasse longitudinale;
o minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
o durabilità compatibile con quella dellʹedificio nel quale sono montati;
2.16.3 Realizzazione dell’impianto
Per la realizzazione dellʹimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI 9183.
- Nel suo insieme lʹimpianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere lʹestensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
- Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quanto applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.
- I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli
allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc.
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto allʹasse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili
variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dellʹasse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta allʹesterno, possono:
- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal
bordo superiore del troppopieno dellʹapparecchio collocato alla quota più alta nellʹedificio;
- essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico;
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.
I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dallʹestradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra.
Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi.
La loro posizione deve essere:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m. I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali
almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm,
ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso
diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.
10) Gli scarichi a pavimento allʹinterno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un
secondo attacco.
2.17 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.17.1 Definizioni.
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche lʹinsieme degli elementi di raccolta,
convogliamento e recapito a collettori fognari comunali. Lʹacqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni allʹaperto. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto
attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, xxxxxxxx, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori .
2.17.2 Metodologia Costruttiva.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a. in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere allʹaggressione chimica degli inquinanti atmosferici, allʹazione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.);
b. gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
c. i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a quanto indicato nellʹart. relativo allo scarico delle acque usate;
inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6904 e UNI EN 10088‐2;
d. per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche
autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale lanorma UNI EN 124
2.17.3 Materiali.
Per la realizzazione dellʹimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184 Fa 1‐93.
a) Per lʹesecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nellʹarticolo impianti di scarico acque usate. I pluviali montati allʹesterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.
b)I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.
Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
c) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne allʹedificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
2.17.4 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua opererà come segue:
a) nel corso dellʹesecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che lʹesecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta allʹacqua come riportato nellʹarticolo sullʹimpianto di scarico acque usate.
b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dellʹopera e si farà rilasciare dallʹesecutore una dichiarazione di conformità dellʹopera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
3.1 IMPIANTO ELETTRICO.
3.1.1 Caratteristiche tecniche degli impianti elettrici.
Gli impianti da eseguire alle condizioni del presente Capitolato dʹappalto devono comprendere la fornitura e la posa in opera dei materiali per la realizzazione di:
‐ linee principali di alimentazione;
‐ impianti di forza motrice ed utilizzazioni varie;
‐ organismi, elementi ed apparati di protezione;
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici si fa riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi articoli.
Nel prezzo totale richiesto si intendono comprese, tutte le eventuali forniture ed opere che, allʹatto esecutivo, risultino strettamente necessarie al completamento a regola dʹarte dellʹimpianto, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti, salvo soltanto lʹulteriore spesa afferente alle eventuali varianti espressamente ordinate per iscritto alla Direzione dei lavori in corso dʹopera e da valutarsi a parte.
3.1.2 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti.
Gli impianti devono essere realizzati a regola dʹarte. (Sono da considerare eseguiti a regola dʹarte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) secondo lʹart. 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 186).
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti alla data di presentazione dell’offerta ed in particolare essere conformi:
‐ alle prescrizioni delle norme CEI;
‐ alle prescrizioni e indicazioni dellʹENEL o dellʹAzienda locale distributrice dellʹenergia elettrica;
‐ alle prescrizioni dei VV.F. e delle autorità locali.
3.2 DATI DI PROGETTO.
Nella progettazione dell’impianto elettrico oltre agli elaborati grafici di progetto, dove sono indicate le
destinazioni dʹuso dei vari ambienti, sono stati altresì presi in considerazione i seguenti dati:
‐ tensione di alimentazione;
‐ sistema di distribuzione;
‐ carichi elettrici derivanti dalle destinazioni d’uso;
3.3 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI
3.3.1 Cavi e conduttori.
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V (simbolo di designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V (simbolo di designazione 05). Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nellʹesecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI‐UNEL 00722‐74 e 00712. In
particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo‐verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, essi devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto lʹimpianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto), devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI‐UNEL 35024‐70 e 35023‐70.
Indipendentemente dai valori ricavati con le presenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse sono:
0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2 kW;
2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
4 mm² per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3
kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori e, nei circuiti polifase, quando la sezione dei conduttori di fase sia inferiore o uguale a 16 mm². Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori di neutro può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dellʹart. 524.3 delle norme CEI 64‐8 ed. 1994.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
Le sezioni minime dei conduttori di protezione possono essere desunte dalla Tabella presente
nelle norme CEI 64‐8/5 art. 543.1.2, con le prescrizioni riportate negli articoli successivi delle stesse norme
CEI 64‐8/5 relative ai conduttori di protezione.
f) propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi in aria, installati individualmente, cioè distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla
prova di non propagazione del fuoco di cui alle norme CEI 20‐35.
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di
propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti in conformità alle norme CEI 20‐22;
g) provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in alternativa, si deve ricorrere allʹimpiego di cavi di bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20‐37 e 20‐38.
h) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
qualora i cavi, in quantità rilevanti, siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi, bruciando, sviluppino gas tossici o corrosivi.
Ove tale pericolo sussista, occorre fare ricorso allʹimpiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare
gas tossici o corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20‐37 e 20‐38.
3.3.2 Sezione Minima Del Conduttore Di Terra.
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati:
sezione minima (mm2)
‐ protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (rame) 16 (ferro, zinco)
‐ non protetto contro la corrosione 25 (rame) 50 (ferro, zinco)
‐ protetto meccanicamente norme CEI 64‐8/5 art. 543.1
3.3.3 Canalizzazioni.
A meno che non si tratti di installazioni volanti, i conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc.
Negli impianti in edifici civili e similari, si devono rispettare le prescrizioni riportato qui di seguito.
Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.
Nellʹimpianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggera, per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante, per gli attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm.
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione.
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione, impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle
condizioni di installazione, non sia possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersione del calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.
I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura
centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante.
Qualora si preveda lʹesistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili, se non a mezzo di attrezzo, posti tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. I
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato in apposite tabelle.
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni, devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano allʹimpianto dellʹascensore o del montacarichi stesso.
Canalette porta cavi
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23‐19. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicano le norme CEI 23‐32.
La sezione occupata dai cavi non deve superare la metà di quella disponibile e deve essere tale da consentire unʹoccupazione della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64‐8/5 art. 522.8.1.1. Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64‐8, utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20‐20.
Per i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto
previsto dalle norme CEI 64‐8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti.
I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco che soddisfino
quanto richiesto dalle norme CEI 64‐8.
3.3.4 Tubazioni Per Le Costruzioni Prefabbricate.
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23‐17.
Essi devono essere inseriti nelle scatole, preferibilmente con lʹuso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è, in genere, possibile apportare sostanziali modifiche, né in fabbrica, né in cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole rettangolari porta‐apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con lʹuso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti, comprese le scatole di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si monteranno in un secondo tempo, a getti avvenuti.
3.3.5 Posa di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina, Interrati
Per lʹinterramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
1) sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere il cavo (o i cavi), senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia;
2) si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto, lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno 15 cm più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi);
3) sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore disposto secondo lʹandamento del cavo (o dei cavi), se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a 5 cm o, al contrario, in senso trasversale (generalmente con più cavi);
4) sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo, pigiando sino al limite del possibile e
trasportando a rifiuto il materiale eccedente dallʹiniziale scavo.
Ovviamente, lʹasse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà, trovarsi in uno stesso piano verticale con lʹasse della fila di mattoni.
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti sufficientemente al sicuro da
possibili scavi di superficie per riparazione ai manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
La profondità di posa dovrà essere almeno 0,5 m, secondo le norme CEI 11‐17 art. 2.3.11.
3.3.6 Posa Di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina, in Cunicoli Praticabili.
I cavi saranno posati:
entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), allʹuopo fatte predisporre dallʹAmministrazione;
entro canalette di materiale idoneo, come cemento, ecc. (appoggio egualmente continuo), tenute in sito da mensole di calcestruzzo armato;
direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensole (appoggio discontinuo) in piatto o profilato di acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti allʹumidità, ovvero ancora su mensole di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, si assicurerà un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera circolazione dellʹaria.
A questo riguardo la Xxxxx dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sarà altresì di competenza
della Ditta soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (xxxxxx xxxxxx, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di massima, intorno a 70 cm.
In particolare, le parti in acciaio debbono essere zincate a caldo.
Ogni 150÷200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile.
3.3.7 Posa di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina, in Tubazioni Interrate o Non Interrate, o in Cunicoli Non Praticabili
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini,
sotterranei, ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili con i dovuti adattamenti.
Per la posa interrata delle tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le
prescrizioni precedenti circa lʹinterramento dei cavi elettrici, le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa, il rinterro, ecc. Per le tubazioni adatte a fornire protezione meccanica ai cavi, non è prescritta una profondità minima di posa.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flangie, onde evitare
discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per lʹinfilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
‐ ogni 30 m circa, se in rettilineo;
‐ ogni 15 m circa, se è interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
3.3.8 Protezione contro i contatti indiretti.
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dellʹimpianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento dellʹisolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), deve avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili di acqua, gas e altre tubazioni che entrano nel fabbricato, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti nellʹarea dellʹimpianto elettrico utilizzatore stesso.
3.3.9 impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti.
Elementi di un impianto di messa a terra.
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64‐8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo
contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norme CEI 64‐8/5 art.
542.2);
il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, e destinato a collegare i dispersori fra di loro ed al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno, (norme CEI 64‐8/5 art. 542.3);
il conduttore di protezione che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (e destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. È vietato lʹimpiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con
sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione;
il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro può avere anche la funzione di conduttore di protezione (norme CEI 64‐8/5);
il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare lʹequipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee cioè le parti conduttrici, non facenti parte dellʹimpianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra, (norme CEI 64‐8/5 artt. 547 e seguenti).
3.3.10 Coordinamento dellʹimpianto di terra con dispositivi di interruzione.
Una volta attuato lʹimpianto di messa a terra, la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede lʹinstallazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt ² 50/Is (sistemi TT) dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dellʹimpianto di terra, nelle condizioni più sfavorevoli, ed Is è il valore, in Ampère, della corrente di intervento del dispositivo di protezione; se lʹimpianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata. Qualora il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sia del tipo a tempo inverso, Is è la corrente che ne provoca il funzionamento automatico entro 5 secondi. Quando il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti è del tipo a scatto istantaneo, Is è la corrente minima che ne provoca lo scatto istantaneo.coordinamento fra impianto di messa a terra ed interruttori differenziali (sistemi TT).
Questo tipo di protezione richiede lʹinstallazione di un impianto di terra coordinato con un
interruttore con relè differenziale, che assicuri lʹapertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.
Affinché detto coordinamento sia efficiente, deve essere osservata la seguente relazione:
Rt ² 50/Id dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
3.3.11 Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione
contro i contatti diretti può essere realizzata adottando:
‐ macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni:
apparecchi di classe II.
In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre parti dellʹimpianto di classe II.
3.3.12 Protezione delle condutture elettriche.
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64‐8
art. 433.
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro protezione, devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di
impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib ² In ² Iz If ² 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23‐3 e CEI 17‐5. Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nellʹimpianto, in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si
raggiungano temperature pericolose secondo la relazione:
Iq ² I Ks2
conforme alle norme CEI 64‐8, art. 434.4.
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
È tuttavia ammesso lʹimpiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore, a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione.
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che lʹenergia specifica I2t, che viene lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata, senza danno, dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
3.3.13 Coordinamento con le opere di specializzazione edile e con le altre non facenti parte del ramo dʹarte della ditta appaltatrice.
Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo dʹarte della Ditta, ed escluse dallʹappalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali e funzionali degli impianti oggetto dellʹappalto, è fatto obbligo alla Ditta di renderne note tempestivamente allʹAmministrazione le anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione possa disporre di conseguenza.
3.3.14 Materiali di rispetto.
Per la scorta di materiali viene data, a titolo esemplificativo, la seguente indicazione:
‐ fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una
scorta pari al 20% di quelli in opera;
‐ bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo
almeno di una unità;
‐ una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
‐ lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di
quelle in opera.
3.3.15 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra.
Protezione dʹimpianto.
Al fine di proteggere lʹimpianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e per limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, allʹinizio dellʹimpianto deve essere installato un limitatore di sovratensioni, che garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e di terra. Detto limitatore deve essere modulare e componibile ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
3.3.16 Protezione contro i radiodisturbatori.
Protezione bi‐direzionale di impianto.
Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio, motori elettrici a
spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità, ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal
D.M. 10 aprile 1984 in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, lʹimpianto elettrico deve essere disaccoppiato in modo bi‐direzionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi devono essere modulari e componibili ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere comprese almeno tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
Protezione unidirezionale di utenza.
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a memoria programmabile dai disturbi generati allʹinterno degli impianti e da quelli captati via etere, è necessario installare un filtro, in aggiunta a quanto descritto nella protezione bi‐direzionale
dell’impianto, il più vicino possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati. Le caratteristiche del nuovo filtro dipendono dal tipo di utenza, così come più appresso indicato.
Utenze monofasi di bassa potenza
62
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso. Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 Mhz.
Utenze monofasi e trifasi di media potenza
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto A il più vicino
possibile allʹapparecchiatura da proteggere.
3.3.17 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti.
Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende, quindi, che le prestazioni e le garanzie, per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e lʹesercizio in genere sono riferiti alla potenza impegnata. Detta potenza viene indicata
dallʹAmministrazione o calcolata in base a dati forniti dallʹAmministrazione.
Si definisce corrente dʹimpiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale, alla tensione nominale ed al fattore di potenza.
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nelle norme CEI‐UNEL 35024‐1 e 35024‐2.
3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
3.4.1 Assegnazione dei valori di illuminazione.
I valori medi di illuminazione, da conseguire e da misurare, entro 60 giorni dallʹultimazione dei lavori, su un piano orizzontale posto a 0,85 m dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno desunti dai prospetti delle norme UNI 10380. Se non indicato altrimenti, dei tre valori indicati dovrà essere preso quello centrale.
Il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nellʹarea di lavoro, non deve essere inferiore a 0,8 (art. 5.2.2 UNI 10380).
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3.4.2 Ubicazione e disposizioni delle sorgenti.
Particolare cura si dovrà porre allʹaltezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti luminose, per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento, diretto o indiretto, secondo quanto indicato nelle norme UNI 10380, art. 5.2.4.
In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a soffitto, con disposizione simmetrica, e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformità consentito.
3.4.3 Servizi di sicurezza.
I servizi di sicurezza, comprendenti la sorgente, i circuiti e gli apparecchi di illuminazione, devono assicurare lʹilluminazione necessaria per la sicurezza delle persone, in caso di mancanza dellʹilluminazione ordinaria.
Essi dovranno essere installati negli ambienti per la cui destinazione è richiesta, dalle vigenti
norme, unʹilluminazione di sicurezza.
3.4.4 alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza.
Alimentazione dei servizi di sicurezza.
Laddove siano richiesti servizi di sicurezza, sono ammesse le seguenti sorgenti di alimentazione:
‐ batterie di accumulatori;
‐ pile;
‐ altri generatori indipendenti dallʹalimentazione ordinaria;
‐ linea di alimentazione dellʹimpianto indipendente da quella ordinaria utilizzabile (ad esempio, dalla rete pubblica di distribuzione), solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente;
‐ gruppi di continuità.
Lʹintervento deve avvenire automaticamente.
Lʹalimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel
modo seguente:
‐ T = 0: di continuità (per lʹalimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);
‐ T <0,15 s: ad interruzione brevissima;
‐ 0,15 s<T<0,5 s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza);
‐ 0,5 s<T<15 s: ad interruzione media;
‐ T>15 s: ad interruzione lunga.
La sorgente di alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato accessibile solo a persone addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti incorporate negli apparecchi.
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri scopi, salvo che per lʹalimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi e purché, in caso di sovraccarico, lʹalimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.
Qualora si impieghino accumulatori, la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la ricarica (Norme CEI 34‐22).
Gli accumulatori non devono essere in tampone. Non devono essere usate batterie per auto. Qualora si utilizzino più sorgenti ed alcune di queste non siano previste per funzionare in parallelo, devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
Lʹalimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dellʹimpianto; in ogni caso i circuiti relativi devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, ovvero una modifica su un circuito non compromettano il corretto funzionamento dei
circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.
A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi distinti, canalizzazioni distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi, ecc.
Per quanto possibile, va evitato che i circuiti dellʹalimentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo dʹincendio; quando ciò non sia praticamente possibile, i circuiti devono essere resistenti al fuoco.
È vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza. La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti deve essere idonea nei confronti sia dellʹalimentazione ordinaria, sia dellʹalimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.
I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti ed installati in modo da evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.
I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, ad eccezione di quelli di allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate.
Negli impianti di illuminazione, il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dellʹalimentazione.
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve
compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dellʹaltro circuito.
Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.
3.4.5 Quadro generale di protezione e distribuzione.
Detto quadro deve essere installato nel locale centrale, deve avere caratteristiche costruttive tali da rispettare le norme tecniche specifiche e tale da proteggere contro i contatti diretti. Il grado di protezione (IP) è quello prescritto dalla normativa. Esso deve essere munito di sportello con serratura.
Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando degli impianti a valle.
3.4.6 Prove dei materiali.
LʹAmministrazione indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dellʹappalto. Le spese inerenti a tali prove non saranno a carico allʹAmministrazione, la quale si assumerà le sole spese necessarie allʹeventuale partecipazione alle prove di propri incaricati.
In genere non saranno richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità
(IMQ) od equivalenti ai sensi della Legge 10 ottobre 1977, n. 791.
3.4.7 Accettazione dei materiali.
I materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo lʹaccettazione da parte dellʹAmministrazione. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per lʹadozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta non dovrà porre in opera i materiali rifiutati dallʹAmministrazione, provvedendo, quindi, ad allontanarli dal cantiere.
3.4.8 Modo di esecuzione ed ordine dei lavori.
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dʹarte e le prescrizioni della Direzione del lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato speciale dʹappalto e dal progetto‐offerta concordato.
Lʹesecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.
La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle
opere dellʹedificio.
Salvo preventive prescrizioni dellʹAmministrazione, la Ditta ha facoltà di svolgere lʹesecuzione dei lavori nel
modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nellʹesecuzione dei lavori, salvo la facoltà
della Ditta di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
3.4.9 Gestione dei lavori.
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni
dettate al riguardo dal Regolamento OO.PP e dal Capitolato generale.
Verifiche e prove in xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Durante il corso dei lavori, lʹAmministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto.
Le verifiche potranno consistere nellʹaccertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
3.4.10 Collaudo definitivo degli impianti.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lʹesecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale dʹappalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto stesso.
Ad impianto ultimato, si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
‐ rispondenza alle disposizioni di legge;
‐ rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
‐ rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
‐ rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo, dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
- che siano state osservate le norme tecniche generali di cui è detto allʹart. 9;
- che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni, richiamate al par. 1 dellʹart. 4, inerenti allo specifico appalto, precisate dallʹAmministrazione nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto‐offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto;
- che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto‐offerta, relative a quanto prescritto nel par. 2 dellʹart. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto;
- che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c);
- che i materiali impiegati nellʹesecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellʹart. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
- inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.
Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.
Esame a vista
Deve essere eseguita unʹispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi allʹimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce lʹimpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
‐ protezioni e misura di distanze nel caso di protezione con barriera,
‐ presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzioni polarità, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dellʹimpianto e dellʹopposizione dei contrassegni diidentificazione
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nellʹimpianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa ed alle caratteristiche dellʹambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali di funzionamento contemporaneo, o in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate
indicate nelle tabelle CEI‐UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei dovuti contrassegni
di identificazione, ove prescritti.
Verifica della sfilabilità dei cavi
Si devono estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o di condotto compreso tra due cassette o scatole successive e controllare che questʹoperazione non abbia provocato danneggiamento agli stessi.
La verifica va eseguita su tratti di tubo o di condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra lʹ1% ed il 5% della lunghezza totale.
A questa verifica si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o del condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto ed al dimensionamento dei tubi o dei condotti.
Misura della resistenza di isolamento
Si deve eseguire con lʹimpiego di un ohmetro, la cui tensione continua sia 250 V, nel caso di misura su parti di impianto di categoria O o su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, oppure di 500 V, in caso di misura su parti di impianto di prima categoria.
La misura si deve effettuare tra ogni conduttore attivo ed il circuito di terra e fra ogni coppia di conduttori tra loro.
Durante la misura, gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito,
intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione. I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
‐ 500.000 Ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
‐ 250.000 Ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguali a 50 V.
Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dellʹimpianto ed il punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente; nel caso di apparecchiature con assorbimento istantaneo, di corrente si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture.
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.
Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi
Si deve controllare che:
‐ il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dellʹimpianto e della sua alimentazione;
la taratura degli apparecchi di protezione contro sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dellʹimpianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra
(norme CEI 64‐8).
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 547/1955, va effettuata la denuncia degli stessi alle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) a mezzo dellʹapposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:
a) esame a vista dei conduttori di terra e protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa, nonché lo stato di conservazione, sia dei conduttori stessi, sia delle giunzioni. Si devono inoltre controllare i conduttori di terra, il morsetto di terra degli utilizzatori fissi ed il contatto di terra delle prese a spina;
b) si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dellʹimpianto, utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo
voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dallʹimpianto di terra e tra di loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati ad una distanza dal loro contorno pari a 5 volte la dimensione massima dellʹimpianto stesso; questʹultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione ed il dispersore ausiliario;
c) deve essere controllato in base ai valori misurati, il coordinamento degli stessi con lʹintervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziali; per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;
d) quando occorre, sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste sono di regola eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati.
Le norme CEI 64‐8 forniscono le istruzioni per le suddette misure;
e) nei locali da bagno deve essere eseguita la verifica delle continuità del collegamento
equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e
gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione. Detto controllo è da
eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.
3.4.11 norme generali comuni per le verifiche in corso dʹopera, per la verifica provvisoria e permil collaudo definitivo degli impianti.
Prima di iniziare le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli
impianti, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile), siano conformi a quelle previste nel Capitolato speciale dʹappalto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dellʹappalto), allʹatto delle verifiche o del collaudo, non fossero conformi a quelle contrattualmente previste,
le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di correnti di alimentazione delle caratteristiche contrattualmente previste, purché ciò non implichi una dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni.
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dellʹAzienda elettrica distributrice o qualora lʹAmministrazione non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, le verifiche in corso dʹopera, la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori, nonché il collaudo definitivo potranno ugualmente aver luogo, ma il collaudatore dovrà tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per lʹalimentazione che spetta a quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
Per le verifiche in corso dʹopera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo, la Ditta è tenuta, a richiesta dellʹAmministrazione, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza poter perciò accampare diritti a maggiori compensi.
Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese nellʹAppalto, spetterà allʹAmministrazione di provvedere a quelli di propria spettanza qualora essa desideri che le verifiche in corso dʹopera, quella provvisoria e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità.
. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare l’impianto completo e funzionante. La fornitura dell'ascensore dovrà essere rigorosamente effettauata con l'utilizzo dei vani già realizzati rispetto ai quali sono a carico dell'impresa tutte le operazione di adattamento necessarie all'installazione dell'ascensore.
. OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
– ponteggi di servizio interni ed esterni;
– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. E' compresa nella fornitura l'assistenza al collaudo dell'ascensore anche da parte dell'utilizzatore finale nonché due anni di manutenzione completa dalla data di installazione .
4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LʹAPPALTO. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LAVORI.
4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
Lʹappalto è soggetto allʹesatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 626/94, in
materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla Legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
4.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto dʹappalto, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti documenti:
Capitolato Generale (D.M. 145/2000); Elaborati grafici progettuali;
Computo Metrico ed Elenco dei Prezzi Unitari; Relazioni tecniche e specialistiche di progetto;
Piano di sicurezza e di coordinamento art. 12 del D.Lgs. 494/96 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 87/2009;
Offerta presentata dall’Appaltatore.
Si intendono, inoltre, allegati al contratto tutte le Leggi e le Norme vigenti in materia di O.P.
4.3 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLʹAPPALTATORE. RESPONSABILITAʹ DELLʹAPPALTATORE.
Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dellʹinizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto allʹalbo professionale. LʹAppaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dellʹincarico. Tale nomina deve, inoltre, comunicarla al Committente, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione allʹentità dellʹopera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, lʹinghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
3) la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate allʹAppaltatore. Ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla consegna delle opere, ovvero, in caso di ritardo, fino all’approvazione degli atti di collaudo;
4) la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, attrezzati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compreso supporti tecnici ed informatici, le relative spese di gestione e di manutenzione; lʹAppaltatore dovrà fornire, inoltre, lʹUfficio di direzione lavori di una adeguata autovettura per le esigenze di cantiere e provvedere alle relative spese di gestione e manutenzione;
5) lʹapprontamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
6) lʹAppaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini dʹacciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
7) l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa lʹaccettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dellʹAppaltatore nei modi più adatti a garantirne lʹautenticità;
8) l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
9) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;
10) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire;
11) la gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri;
12) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
13) lʹosservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto;
14) lʹosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” e successivi decreti di attuazione;
15) la comunicazione allʹUfficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative allʹimpiego della mano dʹopera;
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dallʹUfficio per lʹinoltro delle notizie
suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista allʹart. ʺConsegna dei
Lavori ‐ Programma Operativo dei Lavori ‐ Inizio e Termine per lʹEsecuzione ‐ Consegne Parziali ‐ Sospensioniʺ del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
16) lʹosservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
17) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dellʹappalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
18) lʹassicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dallʹinizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
lʹassicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante;
19) il pagamento delle tasse e lʹaccollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi dʹopera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per lʹallacciamento alla fognatura comunale;
20) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
21) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso dʹesecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, lʹuso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrenti alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, lʹAppaltatore non
potrà pretendere compensi di sorta;
22) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nellʹinterno del cantiere, od a piè dʹopera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dellʹAppaltatore;
23) la predisposizione, prima dellʹinizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dellʹart. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art.
19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all’art. 31 della Legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
24) lʹadozione, nellʹeseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sullʹAppaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
25) consentire lʹuso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che lʹAppaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potessero derivare ad esse.
Entro trenta giorni dal verbale di ultimazione lʹAppaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi dʹopera ed impianti di sua proprietà;
26) provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dallʹart. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
27) trasmettere allʹAmministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto
che egli dovesse stipulare, entro i termini prima stabiliti, ai sensi del 5° comma dellʹart. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti
similari;
28) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
29) provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
30) provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
31) provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto,
alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
32) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
33) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
34) richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
35) tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
36) entro trenta giorni dal verbale di ultimazione l'Impresa Appaltatrice dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi di opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale idoneo alla pulizia completa e radicale dei locali di tutti gli alloggi e delle parti comuni .
Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi
igienici e loro accessori.
Qualora lʹImpresa appaltatrice non ottemperi a quanto sopra, lʹEnte Appaltante provvederà
xxxxxxxxx con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori;
37) promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
38) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
39) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
40) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
41) assicurare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
• il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
42) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
43) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
44) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
45) tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
46) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico‐organizzativo;
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.l. 626/94;
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
47) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
48) informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
59) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
50) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
51) è tenuta alla esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e norme vigenti in materia dei contratti
xxxxxxxxxx , comprese quelle che possano essere emanate in corso di lavoro.
LʹImpresa appaltatrice è responsabile in rapporto allʹEnte Appaltante, dellʹosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lʹipotesi del subappalto.
52) fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o
responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni
sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della
stazione Appaltante.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertato dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l’Ente Appaltante medesimo comunicherà all'Impresa appaltatrice, e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati interamente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Ente appaltante né titolo a risarcimento danni.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
4.4 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato,
regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da
eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico‐fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4.5 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI.
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dell’Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla
normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
4.6 DISCIPLINA DEL CANTIERE.
Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.
La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità.
4.7 CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
4.8 DANNI ALLE OPERE.
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
4.9 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
La Stazione Appaltante procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello
svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilità o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
4.10 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE.
Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
4.11 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima della messa in opera, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
4.12 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore)
dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico‐descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata
campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati
comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la
cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato,
restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.
4.13 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO.
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
6 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.
6.1 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.
Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, lʹimporto di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità
di lavorazioni realizzate; allʹimporto così calcolato viene detratto il ribasso d’asta.
b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote dʹincidenza di ciascun Corpo
dʹOpera riportate nel Capitolato Speciale dʹAppalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera
realizzati e per il prezzo globale offerto dallʹappaltatore.
All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dellʹimporto degli oneri della sicurezza corrispondente allʹavanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, lʹimporto di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori è commisurato alla quantità di lavoro a corpo, secondo i Corpi d’Opera espediti ed alla quantità a misura delle Categorie dei Lavori realizzate.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dellʹappalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).
6.2 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE VARIANTI.
Per la contabilizzazione dei Lavori e anche nel caso di variante in corso dʹopera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso dʹasta che ha determinato lʹaggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dallʹappaltatore nella lista in sede di gara.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
6.2.1 Calcestruzzi.
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
6.2.2 Intonaci.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. Lʹesecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso lʹonere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.
I prezzi dellʹelenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dellʹonere dellʹintasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dellʹintonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
6.2.3 Tinteggiature, coloriture e verniciature.
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi dʹopera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
7 MATERIALI ED ELABORATI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE.
Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo definitivo 1’impresa dovrà consegnare:
‐ i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventuali parti di impianto per i quali tali
certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge;
‐ tutti gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite, in triplice copia, comprendenti: planimetrie, sezioni, schemi elettrici e schemi funzionali relativi agli impianti eseguiti, aggiornati secondo le variazioni eventualmente apportate nel corso dei lavori;
‐ ove esistenti, i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature installate.
A corredo delle macchine e degli impianti forniti ed installati, dovrà essere consegnato alla Committente tutto quanto necessario al regolare esercizio, con particolare riferimento a tutte quell attrezzature speciali e specifiche occorrenti alle apparecchiature poste in opera. Solo in via esemplificativa, si dà appresso un elenco schematico di tali attrezzi:
‐ Chiavi per la regolazione delle serrande e delle bocchette;
‐ Chiavi per la taratura degli automatismi;
‐ Oleatori ed ingrassatori speciali;
‐ Chiavi, scovoli e quanto altro necessita alla conduzione delle caldaie e dei refrigeratori d’acqua, delle UTAP, ecc.
Oltre a tutti i disegni esecutivi e rispondenti delle opere realizzate, riprodotti nell’occorrente numero di
copie, dovranno esser forniti alla Direzione Lavori i seguenti elementi:
‐ Manuali d’istruzione per la conduzione e la manutenzione degli impianti, con indicate chiaramente, fra l’altro, le diverse sequenze da osservare nelle manovre di messa in marcia ed arresto;
‐ Schemi funzionali completi idraulici ed elettrici;
‐ Monografie di tutte le macchine fornite, con le caratteristiche tecniche e le relative istruzioni per il loro
funzionamento;
‐ Elenco di tutti i lubrificanti necessari al corretto esercizio delle macchine, con l’indicazione delle marche,
delle sigle e di quanto altro occorra alla loro precisa individuazione;
‐ Elenco di tutte le ditte produttrici delle apparecchiature installate, lista delle apparecchiature di ricambio raccomandate da tenere a scorta con le notizie necessarie a mettersi rapidamente in contatto con le loro sedi o le loro rappresentanze sulla piazza più vicina
1 In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere la parola «Eventuali».
2 In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale, sopprimere le parole «e Piano di qualità».
3 In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere la parola «Eventuali».
4 Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
5 Indicare, a seconda dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche», o altre indicazioni essenziali.
6 Sopprimere, a seconda del caso, la parole «generali» oppure «specializzate».
7 Completare con l’acronimo pertinente e la declaratoria sintetica delle opere generali (serie OG) o specializzate (serie OS).
8 Lavorazioni di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori appartenenti alle categorie XX00, XX00, XX0-X, XX0-X, XX0, XX0, XX0, XX0, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS22, OS25, OS27, OS28, OS29, OS30, OS34.
9 Adattare alla forma singolare o plurale a seconda del caso.
10 La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle sottocategorie deve essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe.
11 Indicare nella colonna della % l’incidenza delle singole categorie omogenee di lavori.
12 In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere la parola «Eventuali».
13 Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.
14 Cancellare le parole «, oppure la perdita di finanziamenti comunitari» per lavori che non sono assistiti dai finanziamenti comunitari.
15 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
16 Se non vi è apprezzabile interesse, da parte della Stazione appaltante, ad una ultimazione anticipata del lavoro, cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell’articolo.
17 Completare con la misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille.
18 Indicare, dopo l’aggiudicazione, l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
19 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
20 In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale, sopprimere le parole «e Piano di qualità».
21 Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.
22 Articolo 43, comma 10, Regolamento generale.
23 In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale, sopprimere il comma 4.
24 Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.
25 Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.
26 In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere la parola «Eventuali».
27 In genere fissare un importo in relazione alla percentuale di cui alla nota precedente.
28 Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.
29 Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda della complessità e della consistenza del medesimo conto finale.
30 Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del Regolamento generale. Si consiglia un termine più breve (es. 15 giorni).
31 Completare con un termine espresso in giorni non inferiore a 30 e non superiore a 60 (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, prevalente sull’art. 144, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010).
32 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
33 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
34 In realtà la misura percentuale potrebbe essere minore, in relazione all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, purché non sia iniquo nei confronti del creditore, pena la nullità della clausola; si suggerisce comunque di lasciare la maggiorazione prevista.
35 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
36 In caso di procedura aperta sopprimere le parole «/ alla lettera di invito»; in caso di procedura ristretta o di procedura negoziata sopprimere le parole «al bando di gara e al disciplinare di gara».
37 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
38 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
39 Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .
40 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
41 Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale» in caso di appalti di importo inferiore a 619.748 euro.
42 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
43 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
44 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
45 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
46 Con adeguata motivazione, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Regolamento generale, può essere prevista una somma superiore all’importo del contratto.
47 Gli importi delle partite 2) e 3) sono da prevedere in relazione ai rischi e alla complessità del lavoro ecc.
48 Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
49 Completare con le parole «10», oppure «5» (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori.
50 In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
51 In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
52 Cancellare le parole «e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto» se tale fattispecie non è prevista.
53 In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC».
54 Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
55 Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
56 Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
57 In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)».
58 Sopprimere in tutto o in parte e ridenominare le lettere adattando la disciplina al caso specifico in coerenza con l’impostazione dell’articolo 4, comma 2.
59 Qualora vi sia una sola categoria rientrante in tale fattispecie, sopprimere le parole «, dell’importo di ciascuna categoria».
60 Qualora vi sia una sola categoria rientrante in tale fattispecie, sopprimere le parole «per i lavori della stessa categoria».
61 Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e all’importo dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.
62 Per sub-contratti di importo inferiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «comunicazione antimafia /» , per sub-contratti di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «/ comunicazione antimafia».
63 Articolo 15 della legge n. 180 del 2010.
64 Articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2010.
65 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo /»
per lavori non soggetti a collaudo.
66 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo /»
per lavori non soggetti a collaudo.
67 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
68 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
69 Completare con una frazione; ad esempio «0/0 (xx xxxxx)» xxxxxx «0/0 (xx quarto)» o altra frazione.
70 Cancellare la parte che non interessa se non sono previsti scavi o demolizioni.
71 Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilità della Stazione appaltante (es. terreno di coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per la Stazione appaltante.
72 Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.
73 Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.
74 Xxxxxxxxxx le parti che non interessano; eventualmente aggiungere lavorazioni che siano compatibili in quanto incluse negli elenchi ministeriali emanati successivamente.