CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
Tra l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con sede in X.xx Xxxx Xxxx 0, 00000, Xxxx, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxx Xxxxx (d’ora in poi denominata “Università”)
e
ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), con sede in Xxx xx Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxx rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx (d’ora innanzi denominato “ICCROM”)
PREMESSO
• che l’Università, ha attivato (o intende attivare) attività didattiche o di ricerca per l’approfondimento dei temi della conservazione, promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
• che l’ ICCROM, organizzazione intergovernativa (IGO), creata dall'UNESCO nel 1956, e istituita in Roma, Italia, nel 1959 (Legge 11 giugno 1960, n. 723, integrata con Legge 19 maggio 1965, n. 593) è istituzionalmente impegnata nello studio e nella ricerca sui temi della conservazione dei beni culturali mobili e immobili in tutto il mondo, ivi inclusa la collaborazione con istituti universitari e di ricerca. In particolare come cita l’art. 4 della suddetta Legge “Le Centre pourra également, pour certaines recherches spéciales, recourir à l'assistance d'autres institutions, laboratoires ou services dépendant du Gouvernement italien.”1 Ad oggi, l’ICCROM ha -132- Stati membri;
• che si rileva di reciproco interesse sviluppare iniziative sinergiche volte ad attivare un rapporto duraturo di collaborazione culturale e scientifica;
• che tale accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale ed è identificato come documento di riferimento per ogni successivo accordo tra le parti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 prevede la possibilità “per alcune ricerche speciali, ricorrere all'assistenza di altre istituzioni, laboratori o servizi che dipendono dal Governo Italiano”
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
Articolo 2
Finalità della convenzione
La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione fra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca dell’Università e le attività dell’ICCROM possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nell’approfondimento delle tematiche della valorizzazione e tutela del patrimonio culturale. In particolare:
⮚ attingendo alle loro rispettive capacità istituzionali, collaboreranno ad iniziative su larga scala e multi-settoriali per la conservazione dei beni culturali;
⮚ collaboreranno in iniziative presso le proprie sedi, come pure in attività decentrate, a livello nazionale e internazionale;
⮚ si adopereranno affinché i rispettivi partner costituiscano collegamenti vitali per le attività all'interno del parternariato.
Articolo 3
Oggetto della collaborazione
La collaborazione, che coinvolgerà le articolazioni didattiche e scientifiche dell’Università di volta operanti nei settori di interesse della presente convenzione, potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e condotte in tema di:
⮚ Scambio di dati, documenti, pubblicazioni e materiale scientifico relativi alla conservazione e il restauro dei beni culturali;
⮚ Scambio di esperti per le iniziative organizzate da ciascuna delle due parti, ivi compresi corsi, seminari, workshop, riunioni ad hoc, ecc.
⮚ Coinvolgimento di specialisti, variamente coinvolti nelle attività di ciascuna delle parti, a riunioni, seminari e panel di ricerca concernente la conservazione e il restauro dei beni culturali;
⮚ Cooperazione per l’organizzazione di attività specifiche, su espressa richiesta di Stati membri dell'ICCROM.
Resta inteso che i dettagli di attività congiunte, le condizioni per l'utilizzo dei risultati ottenuti e le modalità per le visite specifiche, scambi e ogni altro mezzo di cooperazione, saranno negoziati caso per caso, e sarà regolato da specifici accordi che definiscono, in
particolare, eventuali obblighi finanziari, e che richiameranno e rispetteranno la presente convenzione.
Articolo 4
Obblighi delle parti
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Università e l’ICCRON si impegnano a consentire, alle persona impegnate nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall’art.2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionali.
Articolo 5
Responsabili della convenzione
Ciascuna parte si riserva di indicare il proprio referente e responsabile della presente convenzione.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall’esecuzione della presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L.
n.196 del 30 giugno 2003, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Articolo 7
Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali
L’Università e ICCRON garantiscono paritariamente l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale, gli studenti e i terzi di cui dovessero servirsi per la realizzazione del presente accordo.
Articolo 8
Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche
Le parti convengono che il regime e l’uso di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.
Articolo 9
Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.
Articolo 10
Durata della convenzione e procedura di rinnovo
La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di cinque anni.
Al termine della convenzione l’Università e l’ICCROM redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all’istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Roma,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Magnifico Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxx
ICCROM
Il Direttore Generale,
Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx