CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA
CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA
CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna
Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, è stata firmata dall’Italia il 17 luglio 1980 e ratificata con legge del 14 marzo 1985, n. 132, depositata presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985. Gli Stati parti sono 180 (ultimo aggiornamento: 18 marzo 2005).
La traduzione, non ufficiale, qui riprodotta, a cura della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità*, è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1985.
* La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità nel luglio 2003 è stata trasformata in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
PREAMBOLO
Gli Stati parti della presente Convenzione,
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,
Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell’uomo hanno il dovere di garantire l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna nell’esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,
Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l’egida delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,
Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dalla Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,
Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l’esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,
Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell’eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell’uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l’umanità tutta nella misura delle loro possibilità,
Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all’educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,
Convinti che l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull’equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l’uguaglianza tra l’uomo e la donna,
Sottolineando che la eliminazione dell’apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,
Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l’attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l’affermazione dei principi della giustizia, dell’uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto dei popoli – soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera – all’autodeterminazione e all’indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale, favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,
Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l’uomo, in tutti i campi,
Tenuta presente l’importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l’importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell’educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all’origine di discriminazioni e che l’educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,
Consapevoli che il ruolo tradizionale dell’uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,
Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,
Convengono quanto segue:
Prima Parte
Articolo 1.
Ai fini della presente Convenzione, l’e- spressione “discriminazione nei confronti della donna” concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politi- co, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l’uomo e la donna.
Articolo 2.
Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:
a. iscrivere nella loro costituzione na- zionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l’applicazione effettiva del suddetto principio;
b. adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
c. instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di ga- rantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbli- che, l’effettiva protezione delle don- ne da ogni atto discriminatorio;
x. xxxxxxxsi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformar- si a tale obbligo;
e. prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
f. prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni leg- ge, disposizione, regolamento, con- suetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
g. abrogare tutte le disposizioni pena- li che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.
Articolo 3.
Gli Stati parti prendono in ogni cam- po, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni mi- sura adeguata, incluse le disposizioni le- gislative, al fine di assicurare il pieno svi- luppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali.
Articolo 4.
1. L’adozione, da parte degli Stati, di mi-
sure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discri- minatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve as- solutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette misu- re devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano rag- giunti.
2. L’adozione da parte degli Stati di misu- re speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è conside- rata un atto discriminatorio.
Articolo 5.
Gli Stati prendono ogni misura ade- guata:
a. al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociocul- turale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetu- dinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’infe- riorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle don- ne;
b. al fine di far sì che l’educazione fa- miliare contribuisca alla comprensio- ne che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l’inte- resse dei figli è in ogni caso la consi- derazione principale.
Articolo 6.
Gli Stati prendono ogni misura ade- guata, comprese le disposizioni legisla- tive, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostitu- zione delle donne.
Seconda Parte
Articolo 7.
Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politi- ca e pubblica del paese ed, in particola- re, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:
a. di votare in tutte le elezioni ed in tut- ti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblica- mente eletti;
b. di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le fun- zioni pubbliche ad ogni livello di go- verno;
c. di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politi- ca del paese.
Articolo 8.
Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizio- ne di parità con gli uomini e senza discri- minazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.
Articolo 9.
1. Gli Stati parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell’uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.
Terza Parte
Articolo 10.
Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazio- ne nei confronti delle donne al fine di as- sicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l’uomo e la donna:
a. le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione deititolinegliistitutidiinsegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L’uguaglianza deve essere garantita sia nell’insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
b. l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale do- cente avente le qualifiche dello stes- so grado, a locali scolastici e ad at- trezzature della medesima qualità;
c. l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggian- do l’educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizza- re tale obiettivo e, in particolare, rive- dendo i testi ed i programmi scolasti- ci ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
d. le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
e. le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
f. la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi e l’organizza- zione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
g. le medesime possibilità di partecipa- re attivamente agli sport e all’educa- zione fisica;
h. l’accesso alle specifiche informazio- ni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere fa- miliare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.
Articolo 11.
1. Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di elimina- re la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego e di assi- curare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
a. il diritto al lavoro, che è diritto inalie- nabile di ogni essere umano;
b. il diritto ad usufruire delle medesi- me opportunità di impiego, inclu- sa l’adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell’impiego;
c. il diritto alla libera scelta della profes- sione e dell’impiego, il diritto alla pro- mozione, alla stabilità dell’impiego ed a tutte le prestazioni e condizio- ni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all’aggiornamento professionale e alla formazione per- manente;
d. il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all’ugua- glianza di trattamento per un lavo- ro di eguale valore, nonché il diritto all’uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della quali- tà del lavoro;
e. il diritto alla sicurezza sociale alle prestazioni di pensionamento, di di- soccupazione, di malattia, di invalidi- tà e di vecchiaia e per ogni altra per- dita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
f. il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione ripro- duttiva.
2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro
matrimonio o della loro maternità e ga- rantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano a prendere misu- re appropriate tendenti a:
a. proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravi- danza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
b. istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrisponden- ti, con la garanzia di mantenimento dell’impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
c. incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affin- ché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le respon- sabilità professionali e la partecipa- zione alla vita pubblica, in particolare favorendo l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido;
d. assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei set- tori considerati dal presente articolo, sa- ranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abro- gazione o rinnovo, a seconda delle ne- cessità.
Articolo 12.
1. Gli Stati parti prenderanno tutte le mi- sure adeguate per eliminare la discrimi- nazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di as- sicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi
sanitari, compresi quelli che si riferisco- no alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel pa- ragrafo 1 del presente articolo, gli Sta- ti parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazio- ne adeguata sia durante la gravidanza che durante l’allattamento.
Articolo 13.
Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle don- ne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:
a. il diritto agli assegni familiari;
b. il diritto ad ottenere prestiti banca- ri, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
c. il diritto di partecipare alle attività ri- creative, agli sport ed a tutte le for- me di vita culturale.
Articolo 14.
1. Gli Stati parti tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica della loro famiglia, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell’economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazio- ne nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di pari- tà tra uomo e donna la loro partecipazio- ne allo sviluppo rurale ed ai suoi benefi- ci, in particolare garantendo loro il diritto:
a. di partecipare pienamente all’elabo- razione ed all’esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
b. di poter accedere a servizi appro- priati nel campo della sanità, com- prese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
c. di beneficiare direttamente dei pro- grammi di sicurezza sociale;
d. di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, com- presi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volga- rizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
e. di organizzare gruppi di mutuo soc- corso e cooperative, al fine di con- sentire l’uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavo- ro salariato che per il lavoro autono- mo;
f. di partecipare ad ogni attività comu- nitaria;
g. d’aver accesso al credito ed ai presti- ti agricoli, ai servizi di commercializ- zazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazio- ne rurale;
h. di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l’alloggio, condizioni igie-
nico-sanitarie, la fornitura dell’acqua e dell’elettricità, i trasporti e le comu- nicazioni.
Quarta Parte
Articolo 15.
1. Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con l’uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell’uomo e le medesi- me possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti egua- li per quanto concerne la conclusione di contratti e l’amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudi- ziario.
3. Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un ef- fetto giuridico diretto a limitare la capa- cità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parti riconoscono all’uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamen- te e di scegliere la propria residenza o domicilio.
Articolo 16.
1. Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazio- ne nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei
rapporti familiari e, in particolare, assicu- rano, in condizioni di parità con gli uomini:
a. lo stesso diritto di contrarre matrimo- nio;
b. lo stesso diritto di scegliere libera- mente il proprio congiunto e di con- trarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
c. gli stessi diritti e le stesse responsa- bilità nell’ambito del matrimonio e del suo scioglimento;
d. gli stessi diritti e le stesse responsa- bilità come genitori, indipendente- mente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
e. gli stessi diritti di decidere libera- mente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’e- ducazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
f. i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affida- mento ed adozione di minori, o simili istituti allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l’interesse dei fanciulli sarà la consi- derazione preminente;
g. gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
h. gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizio- ne, gestione, amministrazione, godi- mento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fan- xxxxxx non avranno effetto giuridico e tutte
le misure necessarie, comprese le dispo- sizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un’età minima per il matrimo- nio, rendendo obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.
Quinta Parte
Articolo 17.
1. Al fine di esaminare i progressi rea- lizzati nell’applicazione della presente Convenzione, è istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazio- ne nei confronti della donna (qui di se- guito detto “il Comitato”) composto, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l’adesione del trentacinquesimo Stato Parte, di 23 esperti di alta autorità mo- rale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e che siederanno a tito- lo personale, tenendo conto del princi- pio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore del- la presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna ele- zione, il Segretario generale delle Na-
zioni Unite indirizza una lettera agli Stati parti per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segreta- rio generale stabilisce un elenco in or- dine alfabetico di tutti i candidati, con l’indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati Parti.
4. I membri del Comitato sono elencati nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Par- ti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assolu- ta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a sorte i nome di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
6. L’elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in confor- mità alle disposizioni contenute nei pa- ragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione ter- minerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Pre- sidente del Comitato.
7. Per coprire le vacanze fortuite lo Stato Parte il cui esperto ha cessato di eser-
citare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazio- ne da parte del Comitato.
8. I membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea Ge- nerale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall’Assem- blea considerata l’importanza delle fun- zioni del Comitato.
9. Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessa- ri per l’espletamento efficace delle fun- zioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.
Articolo 18.
1. Gli Stati parti si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
a. durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
b. quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizio- ni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 19.
1. Il Comitato adotta il proprio regola- mento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.
Articolo 20.
1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rap- porti presentati in conformità all’art. 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
Articolo 21.
1. Il Comitato rende conto ogni anno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare sugge- rimenti e raccomandazioni generali ba- sate sull’esame dei rapporti e delle infor- mazioni ricevute dagli Stati Parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accom- pagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati Parti.
2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.
Articolo 22.
Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione
dell’esame dell’applicazione di ogni disposizione della presente Conven- zione che rientri nell’ambito delle loro competenze. Il Comitato può invita- re gli Istituti specializzati a presenta- re dei rapporti sull’applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell’ambito delle loro attività.
Sesta Parte
Articolo 23.
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposi- zioni più favorevoli per realizzare l’ugua- glianza tra l’uomo e la donna che posso- no essere contenute:
a. nella legislazione di uno Stato Parte, oppure
b. in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.
Articolo 24.
Gli Stati parti si impegnano ad adot- tare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Con- venzione.
Articolo 25.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato come depositario del- la presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saran-
no depositati presso il Segretario gene- rale delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati. L’adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario genera- le delle Nazioni Unite.
Articolo 26.
1. Ogni Stato Parte può chiedere, in qual- siasi momento, la revisione della pre- sente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.
Articolo 27.
1. La presente Convenzione entrerà in vi- gore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo stru- mento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratifiche- ranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesi- mo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d’adesione dello Stato medesimo.
Articolo 28.
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno
state fatte al momento della ratifica o dell’adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.
Articolo 29.
1. Ogni controversia tra due o più Stati parti concernente l’interpretazione o l’ap- plicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che se- guono la data della domanda di arbitra- to le parti non giungono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta con- forme allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato Parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzio- ne che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato Parte che avrà for- mulato tali riserve.
3. Ogni Stato Parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizio- ni del paragrafo 2 del presente articolo,
potrà, in qualsiasi momento togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indiriz- zata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 30.
La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, france- se e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti deliberata- mente autorizzati hanno firmato la pre- sente Convenzione.
PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA
DONNA
Protocollo opzionale alla convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna
Alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna si affianca un Protocollo opzionale approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999 e aperto alla firma il 10 dicembre 1999. Il protocollo è stato firmato dall’Italia il 10 dicembre 1999 e ratificato il 22 settembre 2000. Gli Stati parti sono 74 (ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2005). La traduzione, non ufficiale, del Protocollo è a cura del Centro di Informazione delle Nazioni Unite per l’Italia, X. Xxxxxx, Santa Sede e Malta*.
Il Protocollo allinea la Convenzione ad altri strumenti internazionali sui diritti umani prevedendo la possibilità di ricorso al Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna nel caso in cui i diritti siano violati. Con l’entrata in vigore del Protocollo si è attivata una procedura che permette ai singoli o ai gruppi di presentare al Comitato comunicazioni scritte su violazioni di uno qualsiasi dei diritti previsti dalla Convenzione, compresi quelli posti a tutela di interessi collettivi.
* Nel dicembre 2003 l’ONU ha disposto la chiusura dell’UNIC.
PREAMBOLO
Gli Stati parti a questo Protocollo
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la propria fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e sull’uguaglianza dei diritti fra uomini e donne,
Visto altresì che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali per dignità e diritti e che, pertanto, ognuno di essi ha la facoltà di beneficiare di tutti i diritti e le libertà in essa citati, senza distinzioni di nessun genere, nemmeno quelle fondate sul sesso,
Ricordando che i Patti Internazionale sui diritti dell’uomo e altri documenti giuridici internazionali sui diritti umani proibiscono la discriminazione basata sul sesso,
Ricordando inoltre la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (da ora in avanti, denominata la Convenzione), con la quale gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza ritardi una politica tesa a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne,
Riaffermando la propria determinazione a garantire il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di prendere delle misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1.
Uno Stato Parte a questo Protocollo (da ora in avanti, denominato Stato Par- te) riconosce la competenza del Comita- to sull’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (da ora in avan- ti, denominato il Comitato) a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate in conformità con quan- to previsto dal successivo articolo 2.
Articolo 2.
Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere stati vittime del- la violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione da parte di quello Stato Parte. Laddove una comu- nicazione venga presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso, l’autore della comunica- zione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza.
Articolo 3.
Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non saran- no mai anonime. Xxxxxxx comunicazio- ne verrà accettata dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato Parte alla Convenzione che non sia parte del pre- sente Protocollo.
Articolo 4.
1. Il Comitato non prenderà in esame al- cuna comunicazione a meno che esso non abbia accertato che tutti i possibi-
li rimedi nazionali disponibili siano stati esauriti o che l’applicazione di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace.
2. Il Comitato dichiarerà inammissibile una comunicazione nel caso in cui:
a. la medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata esaminata o sia in corso di esame in base a un’altra procedura di indagi- ne o di regolamento;
b. sia incompatibile con le clausole del- la Convenzione;
c. sia manifestamente infondata o non sufficientemente fondata;
d. rappresenti un caso di abuso del dirit- to di presentare una comunicazione;
e. i fatti cui si riferisce la comunicazio- ne si siano verificati prima dell’entra- ta in vigore di questo Protocollo per gli Stati Parti interessati, a meno che i fatti in questione non siano continua- ti anche dopo tale data.
Articolo 5.
1. In un qualunque momento successi- vo al ricevimento di una comunicazione e prima che sia stata raggiunta una de- terminazione a favore o contraria, il Co- mitato potrà trasmettere allo Stato Parte interessato una richiesta da esaminare con urgenza affinché lo Stato Parte assu- ma quei provvedimenti temporanei che possano rendersi necessari per evitare alla vittima o alle vittime della violazione incriminata dei danni eventualmente ir- reparabili.
2. Laddove, in base a quanto previsto dal paragrafo 1, il Comitato eserciti la propria
libertà d’azione, questo non implicherà alcuna deliberazione in merito all’ammis- sibilità o al valore della comunicazione stessa.
Articolo 6.
1. A meno che il Comitato non consideri inammissibile una comunicazione senza interpellare lo Stato Parte interessato, e provvedendo a che l’individuo o gli indi- vidui acconsentano a rivelare la propria identità allo Stato Parte, il Comitato por- terà confidenzialmente all’attenzione del- lo Stato stesso qualunque comunicazio- ne che gli sia stata presentata in base a quanto previsto dal presente Protocollo.
2. Entro sei mesi, lo Stato Parte che ab- bia ricevuto una comunicazione dovrà presentare al Comitato delle spiegazio- ni scritte o un rapporto che chiarisca la questione e i rimedi, se ne esistono, che potranno essere messi in atto dallo Stato stesso.
Articolo 7.
1. Il Comitato prenderà in esame le co- municazioni ricevute in base a quanto previsto dal presente Protocollo alla luce di tutte le informazioni che saranno sta- te messe a sua disposizione a titolo in- dividuale o in rappresentanza di gruppi di individui e dallo Stato Parte interessa- to, procurando che queste informazio- ni vengano trasmesse alle varie parti in causa.
2. Il Comitato dovrà svolgere degli in- contri ravvicinati per verificare le comu- nicazioni presentate in base a quanto previsto dal presente Protocollo.
3. Dopo aver esaminato la comunica- zione, il Comitato trasmetterà alle par- ti in causa la propria constatazione nel merito, unitamente a eventuali racco- mandazioni.
4. Lo Stato Parte darà la dovuta consi- derazione alla constatazione espressa dal Comitato, come pure alle sue racco- mandazioni, qualora queste siano sta- te espresse, e presenterà al Comitato, entro sei mesi, una risposta scritta che descriva anche le azioni eventualmente assunte alla luce della constatazione e delle raccomandazioni avanzate dal Co- mitato.
5. Il Comitato potrà invitare lo Stato Par- te a fornire ulteriori delucidazioni su qualunque misura lo Stato Parte abbia assunto per dare seguito alla constata- zione o alle raccomandazioni del Comi- tato stesso, nel caso in cui ne siano state espresse, compreso quanto venga giudi- cato appropriato da parte del Comitato, nel successivo rapporto presentato dal- lo Stato Parte in base a quanto previsto dall’articolo 18 della Convenzione.
Articolo 8.
1. Nel caso in cui il Comitato riceva in- formazioni affidabili che indichino come uno Stato Parte abbia compiuto delle violazioni gravi o sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato in- viterà quello Stato a collaborare alla veri- fica dell’informazione e, a questo scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito all’informazione in questione.
2. Nell’esaminare qualunque osserva- zione che possa essere stata presentata
dallo Stato Parte interessato, come pure qualunque altra informazione affidabile disponibile, il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché con- ducano un’inchiesta e riferiscano urgen- temente in merito al Comitato stesso. Laddove ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta potrà prevedere anche una vi- sita sul territorio dello Stato stesso.
3. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parte interessato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato dovrà, en- tro sei mesi dal ricevimento dei risultati dell’inchiesta, dei commenti e delle rac- comandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato le proprie osser- vazioni in proposito.
5. Una simile inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenziale e la coo- perazione dello Stato Parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell’indagine.
Articolo 9.
1. In base a quanto previsto dall’articolo 18 della Convenzione, il Comitato potrà invitare lo Stato Parte interessato a in- cludere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali misure assunte per rispondere a un’inchiesta condotta in base a quanto previsto dall’articolo 8 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi cui si fa riferimento nell’articolo 8.4, il Comi- tato potrà, se necessario, invitare lo Sta- to Parte interessato a informarlo in meri-
to alle misure deliberate in conseguenza dell’inchiesta condotta dal Comitato stesso.
Articolo 10.
1. Ciascuno degli Stati Parti potrà, al momento della firma o della ratifica di questo Protocollo o alla sua adesione, dichiarare di non riconoscere la compe- tenza del Comitato per quanto previsto negli articoli 8 e 9.
2. Qualunque Stato Parte che abbia fat- to una dichiarazione conforme a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente arti- colo potrà, in qualunque momento, rece- dere dalla sua posizione, semplicemen- te dandone comunicazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 11.
Uno Stato Parte dovrà assumere tut- te le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a mal- trattamenti o intimidazioni a seguito di comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.
Articolo 12.
In base a quanto previsto dall’articolo 21 della Convenzione, il Comitato inclu- derà nel suo rapporto annuale un rias- sunto delle attività svolte in base al pre- sente Protocollo.
Articolo 13.
Ciascuno Stato Parte si impegna a dif- fondere e pubblicizzare la Convenzione e questo Protocollo e a facilitare l’accesso all’informazione relativa ai pareri e alle
raccomandazioni avanzate dal Comita- to, in particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo Stato stesso.
Articolo 14.
Il Comitato adotterà il proprio rego- lamento di procedura da seguire nell’e- sercizio delle funzioni ad esso conferite secondo il presente Protocollo.
Articolo 15.
1. Il presente Protocollo è aperto alla fir- ma di qualunque Stato che abbia sotto- scritto, ratificato o accettato la Conven- zione.
2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzio- ne. Gli strumenti di ratifica saranno depo- sitati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.
4. L’adesione sarà realizzata mediante il deposito dello strumento di ratifica pres- so il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 16.
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo strumento di ratifica o adesione.
2. Il presente protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello
strumento di ratifica o adesione per qua- lunque Stato che ratifichi o aderisca al Protocollo stesso dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 17.
Al presente Protocollo non sarà con- sentita alcuna riserva.
Articolo 18.
1. Qualunque Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretario gene- rale delle Nazioni Unite. A tale proposito, il Segretario generale informerà gli Stati Parti su ogni emendamento che sia stato proposto con la richiesta che essi gli no- tifichino se siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati Parti che esamini e metta ai voti la propo- sta. Nel caso in cui almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la con- ferenza sotto gli auspici delle Nazioni Uni- te. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parti che sia- no presenti alla conferenza ed esprimano il proprio voto dovrà essere sottoposto all’Assemblea Generale delle Nazioni Uni- te per la necessaria approvazione.
2. Gli emendamenti entreranno in vigo- re solo dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la loro accettazione da parte di una maggioranza di due terzi degli Stati Parti al presente Protocollo, in conformi- tà con i rispettivi processi costituzionali.
3. Nel momento in cui gli emendamenti entreranno in vigore essi diverranno le-
galmente vincolanti per quegli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti continueranno a fare riferimen- to alle clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti che essi ab- biano accettato in precedenza.
Articolo 19.
1. Qualunque Stato Parte potrà, in qua- lunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vi- gore sei mesi dopo la data di ricevimen- to della notifica da parte del Segretario generale.
2. Le denunce non avranno alcun effetto sull’applicazione delle clausole del pre- sente protocollo per qualunque comuni- cazione che sia stata presentata in base a quanto disposto dall’articolo 2 o per qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in base a quanto previsto dall’articolo 8 prima della data effettiva della denuncia.
Articolo 20.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati in merito a:
a. firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
b. data di entrata in vigore del presen- te Protocollo e di qualunque altro emendamento secondo quanto di- sposto dall’art. 18;
c. qualunque denuncia ai sensi dell’art. 19.
Articolo 21.
1. Il presente Protocollo, le cui versioni araba, cinese, inglese, francese, russa
e spagnola sono tutte ugualmente con- formi, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell’articolo 25 della Conven- zione.
Foto: Suffragettes, London – 1900. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Collection,
Library of Congress, Prints and Photographs Division.
LCCN: 2014680110
Xxxxxx X. Xxxxxxx Human Rights Italia
Xxx Xxxxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxxx (Xxxxx)