Contract
Un esame comparato tra le possibili alternative per organizzare le vendite: distribuzione, agenzia, procacciamento d’affari.
Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Xxxxx Incoronata, Corso Garibaldi 116
Definizione
“CONTRATTO QUADRO, non espressamente contemplato dalla legge (ATIPICO), con il quale un soggetto (il Concessionario), agendo in veste di acquirente- rivenditore, assume STABILMENTE l'incarico di ACQUISTARE i prodotti di un fabbricante (il Concedente) e di curarne la COMMERCIALIZZAZIONE in una determinata ZONA in cambio di una POSIZIONE PRIVILEGIATA nella rivendita”
Contenuti Contratto Quadro
Modalità ordini acquisto prodotti
Xxxxxx e scontistica praticati dal Concedente
Prezzi di rivendita, sconti verso la clientela e condizioni generali rivendita prodotti
Termini di consegna, forme di spedizione e assicurazione della merce
Minimo di ordini periodici (cd. “minimo garantito”)
Prestazione dei servizi di garanzia e di assistenza tecnica, utilizzo diritti di privativa del Concedente
Commercializzazione prodotti e vincoli imposti dal Concedente
Esclusiva (unilaterale o bilaterale)
Durata (tempo determinato o indeterminato)
Patto di non concorrenza
CONCESSIONE DI VENDITA VS. CONTRATTO DI AGENZIA
ELEMENTI COMUNI |
No subordinazione |
Spese a carico Agente/Concessionario |
Esecuzione incarico in conformità a istruzioni ricevute |
Attività diretta a favorire la commercializzazione dei prodotti |
PRINCIPALI DIFFERENZE |
Passaggio di proprietà dei beni e rischi conseguenti |
Esclusiva (di default solo nell’Agenzia) |
Indennità cessazione rapporto (1751 c.c.) |
Patto di non concorrenza (art. 1751-bis x.x. xx. xxx. 0000 x.x.) |
Xxxxx xxxxxxx ad probationem (artt. 1742, co. 2 e 2725 c.c.) |
Definizione Somministrazione
Art. 1559 c.c.: “La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”
Entrambe le fattispecie sono caratterizzate dall’ESECUZIONE
CONTINUATIVA O PERIODICA DI ATTI DI SCAMBIO
L’art. 1568, co. 0, x.x., xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx di esclusiva a favore del somministrato, stabilisce che, “qualora costui assuma l'obbligo di promuovere nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva” risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
ESCLUSIVA a favore della parte acquirente dei beni forniti e OBBLIGO PROMOZIONALE a carico della stessa
Entrambi elementi caratterizzanti la Concessione di Vendita
DIFFERENZE | |
SOMMINISTRAZIONE | CONCESSIONE VENDITA |
Funzione traslativa demandata ad un Negozio Unico, che manifesta l'intesa delle parti in ordine al trasferimento e all'acquisto di una quantità di beni già determinata/determinabile. | Funzione traslativa non è rimessa alla conclusione del Contratto Quadro, ma alla stipulazione di futuri contratti di scambio. |
Impegno del Somministrante alla somministrazione fornitura dei beni. | Mancanza (di regola) di un vincolo del Concedente alla stipula dei singoli contratti di scambio. |
“…il contratto comunque denominato, fra DUE SOGGETTI GIURIDICI, ECONOMICAMENTE E GIURIDICAMENTE INDIPENDENTi, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo SCOPO DI COMMERCIALIZZARE DETERMINATI BENi o servizi” (art. 1 Legge 129/2004)
ACCORDO DI BASE ANALOGO ALLE DUE FATTISPECIE
Serie di atti di scambio tra le parti e
disciplina delle modalità di rivendita dei
prodotti forniti
Concessione di Vendita modello negoziale più ELASTICO rispetto al Franchising
E’ suscettibile di oscillare tra una struttura più POVERA e una più RICCA di clausole
Non applicabili le specifiche pattuizioni proprie del Franchising (e.g. forma scritta ad substantiam, durata minima del rapporto, specifiche del know-how fornito, etc.)
Art. 1569 (Cessazione del rapporto): “Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”
Art. 1564 c.c. (Risoluzione del contratto): “In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti”
Art. 1565 c.c. (Sospensione della somministrazione): “Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”
Art. 1568 (Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione): “Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato”
Rientrano nella sfera del rito speciale del lavoro i “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri RAPPORTI DI COLLABORAZIONE che si concretino in una prestazione di opera CONTINUATIVA E COORDINATA, PREVALENTEMENTE PERSONALE, anche se non a carattere subordinato” (Art. 409, n. 3, c.p.c.)
Applicabile alla Concessione di Vendita nei casi di prestazione del
Concessionario resa in forma prevalentemente personale
Concessione di Vendita soggetta alla CONVENZIONE DI ROMA DEL 19 LUGLIO 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Art. 3 Convenzione: “il contratto è regolato dalla LEGGE SCELTA DALLE PARTI. La scelta deve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze”
Art. 4 Convenzione: in mancanza di scelta delle parti, “il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il COLLEGAMENTO PIÙ STRETTO” (i.e. paese in cui la parte deve fornire la prestazione caratteristica)
CONSEGUENZE IN CASO DI FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
Art. 72 Legge Fallimentare
L’esecuzione dei CONTRATTI PENDENTI alla data del fallimento “…rimane SOSPESA fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di SCIOGLIERSI DAL MEDESIMO, salvo che, nei CONTRATTI AD EFFETTI REALI, sia già avvenuto il trasferimento del diritto…”
“…In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere NEL PASSIVO IL CREDITO conseguente al mancato adempimento, SENZA CHE GLI SIA DOVUTO RISARCIMENTO DEL DANNO”.
VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ
(art. 1523 ss c.c. e art. 73 L.F.)
Da inserire nei singoli contratti di scambio ai fini della corretta individuazione dei beni
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI VENDITA
TEMPO DETERMINATO |
No recesso |
Risoluzione contratto per inadempimento[*] |
Scadenza termine (salvo rinnovo) |
TEMPO INDETERMINATO |
Recesso ad nutum in ogni momento (con congruo preavviso) |
Risoluzione contratto per inadempimento[*] |
NO INDENNITÀ cessazione rapporto a favore del concessionario (art. 1751 c.c. inapplicabile)
[*] Sezioni Unite Cassazione 4 gennaio 2009 n. 553 in materia di
RINUNCIABILITÀ DELLE EFFETTO RISOLUTORIO
Grazie!