CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI – VEICOLI / NATANTI
GRUPPO ASSICURATRICE MILANESE
FASCICOLO INFORMATIVO
ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/2015
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI – VEICOLI / NATANTI
NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
b) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
c) INFORMATIVA PRIVACY
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione. Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 - Registro Imprese Tribunale di Modena C.F. e P. IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap. Soc. € 8.840.000,00 i. v. – Riserva Sovrapprezzo azioni € 6.760.000,00 i. v. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P. IVA 02983670361 – Cap. Soc. € 121.814.366,00 i. v. – Ris. Sovr. Az. € 3.185.634,13 i. v.
2° Ufficio atti privati demanio
Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx (Xx) – tel. 000.0000000 – fax 000.0000000 – PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione. Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 - Registro Imprese Tribunale di Modena C.F. e P. IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap. Soc. € 25.000.000,48 i. v. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A. – C.F. e P. IVA 02983670361 – Cap. Soc. € 125.000.000 i. v.
NOTA INFORMATIVA
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione di responsabilità civile professionale
RISCHI DIVERSI – VEICOLI / NATANTI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Assicuratrice Milanese S.p.A., Società di assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009, soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A.
b. Sede legale e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) XXXXXX
c. Recapito telefonico: 000 0000000 – Fax: 000 0000000 – Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzi di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
d. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle imprese di Assicurazione
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014
• Patrimonio netto Euro 28.426.072,00
• Capitale sociale* Euro 25.000.000,48
• Totale delle riserve patrimoniali Euro 8.380.092,00
• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,88
tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
*Post aumento di capitale sociale di Euro 4.954.000,48 deliberato dall’Assemblea straordinaria del 30/04/2015. La conseguente modifica dello statuto è stata autorizzata da Ivass con Provvedimento del 05/06/2015 e iscritto al Registro delle Imprese in data 08/06/2015
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata annuale senza possibilità di tacito rinnovo.
AVVERTENZA
Rinnovo del contratto – il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto così come dettagliatamente previsto dagli articoli 1/2 – Durata del contratto e 1/3 – Rinnovo del contratto, delle Condizioni Generali di Assicurazione, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
A) FURTO TOTALE, PARZIALE E RAPINA
La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo / natante assicurato derivanti da furto o rapina – consumati o tentati – compresi i danni subiti dal veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso.
Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 2/13 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza ed all’Articolo 3/1 – Garanzie Incendio, Furto e Rapina, delle Condizioni di polizza.
B) INCENDIO, SCOPPIO E RICORSO TERZI
La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo / natante assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio del veicolo.
Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 2/15 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza ed agli Articoli 3/1 – Garanzie Incendio, Furto e Rapina e 3/2 – Ricorso terzi da incendio.
C) ATTI VANDALICI
La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
• in conseguenza di vandalismo
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/18 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
D) EVENTI SOCIOPOLITICI – EVENTI NATURALI
La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
• in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio
• causati da grandine, tempeste, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, caduta neve, eruzioni vulcaniche, terremoti od anche a causa di fenomeni naturali definibili eccezionali in rapporto la luogo e tempo dell’evento.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/20 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
E) CRISTALLI
La garanzia qui descritta consiste in una assicurazione a tutela dell’Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/22 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
F) KASKO
La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di
• Collisione, urto, urto con altro veicolo identificato, uscita di strada, ribaltamento verificatosi durante la circolazione
L’Assicurato può scegliere la forma di assicurazione in base alle proprie esigenze specifiche.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/24 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
G) INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La garanzia qui descritta riguarda esclusivamente gli infortuni connessi alla circolazione del veicolo assicurato, ed è operante nei confronti del conducente, chiunque esso sia.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/26 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
H) TUTELA GIUDIZIARIA
La garanzia qui descritta consiste in una assicurazione a tutela dell’Assicurato per la quale la Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/39 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
I) RITIRO PATENTE
La garanzia qui descritta consiste in una assicurazione a tutela dell’Assicurato per il rimborso delle spese sostenute per frequentare un corso di recupero presso un’autoscuola abilitata per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d’esame della patente di guida.
L’Assicurato può scegliere la forma di assicurazione in base alle proprie esigenze specifiche.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/46 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
J) ASSISTENZA
La garanzia qui descritta consiste in una serie di prestazioni di assistenza al veicolo ed alla persona.
Si rimanda per maggior dettaglio a quanto previsto alla Garanzia 11 – Assistenza – Assimil Card ed a tutti gli articoli ivi contenuti.
E’ inoltre possibile scegliere, in base ad esigenze specifiche, alcune estensioni di garanzia a “pacchetto”, tra quelle previste nelle “garanzie accessorie”, operanti solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio.
Si rimanda per maggior dettaglio alla sezione Garanzia 12 – Garanzie accessorie”, delle Condizioni di Polizza.
AVVERTENZA
Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.
Per le esclusioni generali consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Polizza:
• Art. 1/1 – Pagamento del premio
• Art. 2/2 – Altre assicurazioni
• Art. 2/3 – Estensione territoriale
• Art. 2/4 – Decorrenza dell’assicurazione
• Art. 2/6 – Rischi esclusi
Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste in ciascuna delle garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali, per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite la Società si obbliga a rispondere, nei confronti dell’Assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio 1) • Danno | Euro | 1.000 |
• Franchigia | Euro | 250 |
• Risarcimento | Euro | 750 |
Esempio 2) | ||
• Danno | Euro | 200 |
• Franchigia | Euro | 250 |
• Risarcimento | nessu | n risarci |
Franchigia
mento è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia.
Scoperto
Esempio 1)
• Danno Euro 10.000
• Scoperto 10% con il minimo di Euro 250
• Risarcimento
Euro 10.000 - 10% = Euro 9.000
Esempio 2)
• Danno Euro 1.000
• Scoperto 10% con il minimo di Euro 250
• Risarcimento
Euro 1.000 - 250 = Euro 750 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
Massimale – Somma assicurata
Esempio
• Somma assicurata Euro 50.000
• Danno Euro 20.000
• Risarcimento Euro 20.000
Assicurazione parziale
La somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.
Esempio
• Somma assicurata Euro 50.000
• Valore della cosa assicurata Euro 75.000
• Danno Euro 45.000
• Risarcimento Euro 30.000
Si rimanda, per gli aspetti di dettaglio, agli Articoli 2/8 – Determinazione del danno, 2/9 – Scoperto e franchigia e 2/10 – Assicurazione parziale, delle Condizioni di Polizza.
4. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, fatta salva la facoltà della Società di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 2/1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni di Polizza, nonché agli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi dell’articolo 2/5 – Variazioni del rischio, delle Condizioni di Polizza, nonché degli Articolo 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se la Società fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, la Società a seguito della comunicazione dell’Assicurato può recedere dal contratto.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso alla Società o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, la Società può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Società avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
In caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Società a seguito della comunicazione dell’Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima.
Alcuni ESEMPI di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio
• Acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato
• Installazione di un antifurto satellitare
• Disattivazione dell’antifurto satellitare
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale. La Società si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio
• semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%
• quadrimestrali con applicazione di una maggiorazione del 4%
• trimestrali con applicazione di una maggiorazione del 5%
• pagamenti in un'unica soluzione e coperture temporanee
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell’Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento:
• Assegni bancari e circolari
• Bonifici bancari
• Bollettini postali
• Strumenti elettronici di pagamento
AVVERTENZA
La Società o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, la cui misura e modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.
7. Rivalse AVVERTENZA
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatti salvi eventuali ipotesi previsti dalla legge
8. Diritto di recesso AVVERTENZA
Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza.
Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con Assicuratrice Milanese, per consentire di stipulare un nuoco contratto con altra Compagnia, Assicuratrice Milanese manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto stesso.
Il presente contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro sia in favore del Contraente sia in favore della Società.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza
Decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine indicato in polizza.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’Articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella Italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio versato per il presente contratto è gravato da un’imposta sulle assicurazioni, quantificata secondo la normativa in vigore al momento della redazione del presente contratto, ed indicata in polizza/preventivo nello specifico campo.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA
In caso di sinistro il Contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previste e regolate da:
Articolo 2/7 – Denuncia dei sinistri (Norme comuni) Articolo 2/30 – Obbligo di denuncia del sinistro (Infortuni) Articolo 2/44 – Denuncia del sinistro (Tutela giudiziaria) Istruzioni per la richiesta di assistenza (Assistenza al veicolo)
Articolo3/5 – Modalità della denuncia di sinistro – obblighi relativi (Natanti)
AVVERTENZA
La gestione dei sinistri relativi alla sezione “tutela giudiziaria” è assunta dalla Società senza pertanto alcun affidamento di tale gestione a impresa terza.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 2/45 – Gestione del sinistro, delle Condizioni di Polizza.
La gestione dei sinistri relativi alla sezione “assistenza al veicolo” è affidata a EUROPE ASSISTANCE S.p.A.
– Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa di Europe Assistance S.p.A.
Si rimanda, per aspetti di dettaglio, alla sezione “assistenza al veicolo” – Istruzioni per la richiesta di assistenza, delle Condizioni di Polizza.
13. Reclami
Il reclamo è, ai sensi dell’art. 2 lettera t-bis) del Regolamento ISVAP n.° 24 del 19 maggio 2008, “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato”.
La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.
I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), utilizzando una delle seguenti modalità:
• A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Via fax al numero x00 000 0000000
• Con il servizio postale
Ai reclami pervenuti viene dato riscontro da parte dell’anzidetta funzione aziendale entro e non oltre il termine di 45 giorni.
Se l’impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
• Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
• L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato
• Breve descrizione del motivo di doglianza
• Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
• Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
• I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l’Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
• I reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria
Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione “Reclami”, è messo a disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all’Istituto di Vigilanza
14. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferma l’esistenza di sistemi alternativi di risoluzione della controversia.
In particolare, il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della negoziazione assistita, rendendone l’esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall’art. 3 del decreto citato.
A norma dell’art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
L’art. 3 prevede quindi che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.° 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
L’art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive invece che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia – ex plurimis – di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.° 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
Anche in tale caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il presente contratto non prevede la possibilità di Arbitrato.
SI RINVIA AL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX PER LA CONSULTAZIONE DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL FASCICOLO INFORMATIVO NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE
GLOSSARIO
Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione dei rischi diversi – veicoli / natanti
Apparecchi audiofonovisivi – Apparecchi radio, lettori CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi
Assicurato – la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall’assicurazione
Codice (Codice delle Assicurazioni Private) – il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni
Contraente – la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Degrado d’uso – deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà
Denuncia – avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore
Franchigia – importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro
Furto – la sottrazione del veicolo assicurato commessa mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura del veicolo stesso
Incendio – combustione con sviluppo di fiamma
Infortunio - il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una un’inabilità temporanea.
Intermediario – la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
Premio – il costo della copertura assicurativa
Rapina – sottrazione del veicolo mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene
Risarcimento – Indennizzo – la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro
Scoperto – parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in una percentuale dell’importo liquidato per il danno stesso
Sinistro – evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Società – la Società Assicuratrice Milanese S.p.A.
Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione dei rischi di assistenza al veicolo
Guasto – danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’Utilizzo dello stesso in condizioni normali
Incidente – sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norma o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali
Prestazione – l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa in caso di sinistro
Sinistro – Xxxxxx, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell’Assicurato
Struttura organizzativa – e’ la struttura di Europe Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento. 8 – 00000 Xxxxxx – costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assicuratrice Milanese provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assicuratrice Milanese stessa, le prestazioni previste in polizza
Veicolo – autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 chilogrammi e di altezza non superiore a metri 2,80 regolarmente assicurato con polizza della Società.
Assicuratrice Milanese è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa
Il rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1/1 – Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto (articolo 1188 del Codice Civile), la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa specifica pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. Nel caso di danno totale assicurato dalle garanzie incendio, furto x xxxxx, il premio è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.
Art. 1/2 ‐ Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.
Art. 1/3 ‐ Rinnovo del contratto
La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza.
Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Art. 1/4 ‐ Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1/5 ‐ Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 1/6 ‐ Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI – VEICOLI
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
(Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie)
Art. 2/1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2/2 – Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare comunicazione ad Assicuratrice Milanese della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la polizza. L’Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni (articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 2/3 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto. Per i sinistri verificatisi all’estero, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente.
Art. 2/4 – Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di premio. Per le rate successive è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio se avvenuto entro sei mesi dal giorno in cui il primo premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite (articolo 1901 del Codice Civile).
Art. 2/5 – Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni dei dati di rischio dichiarati in polizza, il Contraente deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, l’Impresa ha diritto di chiedere le relative modifiche delle condizioni in corso. Se l’Assicurato non accetta le nuove condizioni, l’Impresa ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (articolo 1891 del Codice Civile).
Art. 2/6 – Esclusioni L’assicurazione non copre i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest’ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto e delle garanzia accessorie), del Contraente, dell’Assicurato e delle persone con loro coabitanti;
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest’ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto, kasko e delle garanzie accessorie), dei Dipendenti del Contraente/Assicurato o delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
d) in occasione di trasporto merci infiammabili o esplodenti
e) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni
f) verificatisi in conseguenza di esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive
g) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
i) verificatisi quando il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione
j) verificatisi quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti o che si trovi in stato di ebbrezza per bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.
Art. 2/7 – Denuncia dei sinistri
L’Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all’Impresa o all’Agenzia presso cui è appoggiato il contratto, entro tre giorni dal fatto, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle indispensabili alla messa in circolazione del veicolo, prima che i danni siano stati rilevati dal perito dell’Impresa.
Se si tratta di furto o incendio, la denuncia deve essere corredata da una copia della denuncia fatta all’Autorità competente, nonché, in caso di furto totale, dalla serie originale di chiavi in dotazione al veicolo. La mancata restituzione anche di una sola chiave può comportare la presunzione di furto con uso di chiavi vere, evento non coperto dalla garanzia FURTO, di cui all’Articolo
2/14 Esclusioni.
In caso di incendio o furto totale l’Assicurato è tenuto, prima di ottenere la liquidazione del danno, a produrre la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico.
E’ facoltà dell’Impresa di richiedere idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo nonché fattura d’acquisto indicante la descrizione e il valore degli eventuali accessori non di serie.
In caso di ritrovamento del veicolo indicato in polizza, l’Assicurato si impegna a fornire all’Impresa la procura a vendere il veicolo, prima della liquidazione del danno da parte dell’Impresa stessa.
E’ fatto obbligo all’Impresa di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo quanto disposto al successivo periodo.
Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta.
Art. 2/8 – Determinazione del danno – Degrado d’uso
In caso di danno totale subito dal veicolo entro i primi 6 mesi dalla data della sua prima immatricolazione, l’Impresa risarcisce il danno per intero, sotto deduzione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza, in base al prezzo di acquisto indicato in fattura.
Trascorso tale periodo l’ammontare del danno è determinato dal valore del veicolo, indicato dalla pubblicazione “QUATTRORUOTE”, dedotto il valore dell’eventuale relitto.
In caso di danno parziale, che si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado dell’autovettura e delle sue parti (ad eccezione dei pneumatici, batteria, parti del motore, freni, frizione, ammortizzatori e comunque degli organi meccanici in genere) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale. Quanto sopra è applicabile solamente alle autovetture. Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri veicoli ai quali si applica il normale degrado percentuale, risultante dalla differenza tra il valore a nuovo ed il valore del veicolo al giorno del sinistro.
L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo.
Art. 2/9 Scoperto e franchigia
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, nei limiti del valore assicurato, la somma liquidabile a termini di polizza previa deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.
Art. 2/10 – Assicurazione parziale
Qualora il valore del veicolo dichiarato in polizza sia inferiore all’effettivo valore al giorno del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione dei valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).
Art. 2/11 – Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all’articolo 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche.
In caso di altre assicurazioni, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo, entro l’ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Nel caso la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Art. 2/12 – Controversie sulla liquidazione del danno
In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell’agenzia che gestisce la polizza.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le parti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il rischio della Responsabilità Civile (art. 2/16).
CONDIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE
Garanzia 2 – Furto totale, Parziale e Rapina
Art. 2/13 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, nel limite del valore assicurato, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non anch’essi in dotazione di serie e purché stabilmente fissati sul veicolo, derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni subiti dal veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L’Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10.
Art. 2/14 – Esclusioni
Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, l’assicurazione non comprende i danni:
• Ad apparecchiature ed impianti audiofonovisivi non di serie
• Alle cose trasportate
Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione di furto del veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso presso l’abitazione dell’assicurato e che lo stesso ne abbia fatto denuncia alle competenti Autorità.
Garanzia 3 – Incendio, Scoppio e Ricorso terzi
Art. 2/15 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, nel limite del valore assicurato, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non anch’essi in dotazione di serie e purché stabilmente fissati sul veicolo, derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio del veicolo o di parti di esso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.
L’Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10.
Art. 2/16 – Ricorso terzi da incendio
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell’art. 2/15.
La garanzia è operante:
⮚ in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato che non debbano essere coperti dall’assicurazione obbligatoria;
⮚ nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall’art. 129 del Decreto legislativo n.° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private),
⮚ entro il limite di Euro 100.000
Art. 2/17 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
• causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio
• ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
• alle cose trasportate
• derivanti da incendio doloso
• alle cose trasportate anche di terzi
Garanzia 4 – Atti vandalici
Art. 2/18 – Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2/6, l’Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie, in conseguenza di atti vandalici.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne denuncia all’Autorità, inoltrandone copia, vistata dall’Autorità stessa, all’Impresa. L’Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8 e 2/10, nel limite del 20% del valore assicurato, per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.
Art. 2/19 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
• provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli
• ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
Garanzia 5 – Eventi sociopolitici – Eventi naturali
Art. 2/20 – Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2/6, l’Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, nel limite del valore assicurato, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie:
1. in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne denuncia all’Autorità, inoltrandone copia, vistata dall’Autorità stessa, all’Impresa.
2. durante la circolazione dello stesso causati da grandine, tempeste, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, caduta neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, od anche a causa di fenomeni naturali definibili eccezionali in rapporto al luogo e tempo dell’evento.
In relazione all’evento “grandine”, la garanzia opera fino alla concorrenza del 50% del valore del mezzo al momento dell’evento stesso, indipendentemente dal numero degli eventi che diano origine alla garanzia.
L’Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10.
Art. 2/21 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
• i danni alle apparecchiature ed attrezzature particolari non espressamente dichiarate in polizza.
• ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
Garanzia 6 – Cristalli
Art. 2/22 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato, comprese le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.
La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dai cristalli rotti, non potrà essere superiore a:
• Euro 750 per gli autocarri ed autobus
• Euro 500 per tutti gli altri veicoli
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di:
• Euro 150 per gli autocarri ed autobus
• Euro 100 per tutti gli altri veicoli
Tuttavia la franchigia di Euro 100 sopra prevista per gli “altri veicoli” non viene applicata in caso di ricorso ai riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.422216 – xxx.xxxxxxxx.xx) convenzionati con l’Impresa, sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante.
Art. 2/23 – Esclusioni L’assicurazione non comprende:
• Le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza
• Le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento
• Le rotture conseguenti ad atti vandalici
• I danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli
• I danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni
Garanzia 7 – kasko
La garanzia è operante nella forma indicata in polizza
Art. 2/24 – Oggetto dell’assicurazione
Kasko totale
L’Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie, in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione.
L’Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10.
Kasko parziale (collisione)
L’Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie, in conseguenza di urto accidentale con altro veicolo identificato.
L’identificazione del veicolo spetta all’Assicurato ed è obbligatoria per la validità della garanzia.
L’Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10.
Art. 2/25 – Esclusioni
La garanzia non è operante se il sinistro si verifica quando il veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso.
Sono inoltre esclusi i danni:
• causati da oggetti, materiali od animali trasportati
• da operazioni di carico e scarico
• alle cose trasportate
• subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione “fuori strada”
• cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate
• provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere
• conseguenti a furto e rapina – consumati o tentati e derivanti da atti vandalici
• conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti all’Oggetto dell’assicurazione di cui all’Art. 2/24
• ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
Garanzia 8 – Infortuni del conducente
Art. 2/26 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione riguarda esclusivamente gli infortuni connessi alla circolazione dell’autovettura assicurata indicata in polizza. La garanzia è operante nei confronti del conducente, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal proprietario dell’autovettura.
Art. 2/27 ‐ Estensione dell’assicurazione
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
• in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell’Assicurato
• in occasione di tumulti popolari e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale ( quali ad esempio attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• in stato di malore od incoscienza
Art 2/28 – delimitazione dell’assicurazione L’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• se l’utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
• per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti;
• per gli infortuni sofferti in relazione ad azioni delittuose compiute o tentate dall’Assicurato;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
• da infarti miocardici
• per le persone di età superiore a 80 anni
• se il sinistro deriva direttamente o indirettamente da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
Art. 2/29 – Estensione territoriale
L’assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata, con il presente contratto, l’assicurazione obbligataria.
Art. 2/30 – Obbligo di denuncia del sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
Art. 2/31 – Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 2/32 – Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida agli eredi o, se designati, ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Art. 2/33 – Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta:
Arti e organi | % | Arti e organi | % |
un arto superiore | 70 | un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60 |
una mano o un avambraccio | 60 | un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 |
un pollice | 18 | un occhio | 25 |
un indice | 14 | ambedue gli occhi | 100 |
un medio o un anulare | 8 | un rene | 20 |
un mignolo | 12 | la milza | 10 |
una falange del pollice | 9 | sordità completa di un orecchio | 10 |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 |
un piede | 40 | perdita totale della voce | 30 |
ambedue i piedi | 100 | stenosi nasale bilaterale | 15 |
un alluce | 5 | esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali | 10 |
un altro dito del piede | 3 | vertebre dorsali | 7 |
una falange dell’alluce | 2,5 | 12° dorsale o cinque lombari | 12 |
una falange di altro dito del piede | 1 | esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente | 5 |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata dall’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Art. 2/34 – Franchigia assoluta per il caso di Invalidità permanente
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% (tre percento). Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Art. 2/35 – Cumulo di indennità – diritto
all’indennizzo
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde agli eredi o, se designati, ai beneficiari, la differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 2/36 – Rimborso spese per ricovero
L’Impresa, in caso di ricovero in Istituto di Cura, determinato da infortunio indennizzabile, rimborsa entro la somma indicata in polizza ed a presentazione delle fatture originali, le spese sostenute in proprio dall’Assicurato per:
• xxxxxxx xx xxxxxx, chirurghi, assistenti ed anestesisti;
• per diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici;
• terapie fisiche e medicinali entro il limite del 20% della somma assicurata;
• per rette di degenza (accompagnatore escluso) nel limite del 25% della somma assicurata;
• per trasporto in ambulanza dal luogo dell’infortunio all’Istituto di Cura.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 100 per sinistro.
Art. 2/37 – Controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni
In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo, di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo medico, questi viene nominato dal Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell’agenzia che gestisce la polizza. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolanti per le parti.
Art. 2/38 – Rinuncia della Società al diritto di rivalsa . indennizzo non dovuto
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’eventuale civilmente responsabile, tuttavia nessun indennizzo sarà dovuto nei limiti in cui la lesione o le conseguenze dell’infortunio abbiano trovato integrale ristoro risarcitorio da terzi.
Garanzia 9 – Tutela giudiziaria
Art. 2/39 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite di € 5.000, ed alle condizioni di seguito previste, l’onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Detta garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza.
Le spese di cui sopra devono intendersi:
a) le spese per un intervento di un legale;
b) le spese peritali;
c) le spese di giustizia nel processo penale;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall’Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.
La garanzia si riferisce ai seguenti casi:
• controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso del veicolo;
• controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
• difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
• istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell’uso dello stesso;
• istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell’uso del veicolo.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato ‐
Contraente.
Art. 2/40 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le controversie sorte nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in conseguenza di fatti ivi verificatisi e si estende alle controversie concernenti la responsabilità extra contrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei territori dell’Unione Europea e della Svizzera.
Art. 2/41 – Esclusioni L’assicurazione non è operante:
• per qualsiasi controversia nei confronti della Compagnia
• se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile della circolazione;
• nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
• se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza necessaria a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);
• In relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative gare. Inoltre sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenza ed atti in genere, ecc);
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore indicato in polizza;
• le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
Art. 2/42 – Coesistenza di una assicurazione di R.C.
Qualora coesista una assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
Art. 2/43 – Decorrenza della garanzia
La garanzia è operativa a condizione che i fatti che originano il sinistro (controversia per la quale è prestata l’assicurazione) si siano verificati:
• dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extra‐contrattuale o per i procedimenti penali;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza per gli altri casi e che il sinistro sia stato denunciato all’Impresa entro i termini previsti dall’art. 2952, comma due, del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il sinistro si intende avvenuto nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento: qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Sono considerate a tutti gli effetti quale sinistro unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto richieste identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.
Art. 2/44 – Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia del sinistro l’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto cha ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Art. 2/45 – Gestione del sinistro
L’Assicurato, dopo la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all’Impresa.
L’Impresa preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative nei limiti delle attività effettivamente prestate e quantificate secondo i minimi previsti dalle tabelle forensi vigenti, approvate dal CNF, da intendersi come parametri contrattuali
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria (relativi al sinistro) regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell’art. 1/4 (competenza territoriale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Garanzia 10 – Ritiro patente
Art. 2/46 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura il rimborso delle spese sostenute per frequentare un corso di recupero presso un’autoscuola abilitata per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d’esame della patente di guida.
La garanzia deve intendersi prestata a favore dell’Assicurato nel caso il Contraente sia una persona fisica, a favore del conducente quando il Contraente sia una persona giuridica.
In base alla scelta indicata in polizza, la garanzia prevede le seguenti prestazioni:
Garanzia di Base: rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per frequentare, presso un’autoscuola abilitata, un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge del nuovo Codice della Strada.
Qualora l’Assicurato subisca, alla propria patente, la decurtazione di punti, quale conseguenza di una violazione delle norme previste dal nuovo Codice della Strada, l’Impresa garantisce entro il limite massimo di Euro 300 per ogni annualità assicurativa il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un’autoscuola abilitata un corso valido per recuperare i punti ridotti a seguito delle infrazioni o sanzioni comminate. L’Impresa provvederà al rimborso della spesa sostenuta dall’Assicurato, entro il limite di cui sopra, dietro presentazione da parte dell’Assicurato della relativa attestazione comprovante la frequenza al corso di recupero ed al pagamento dello stesso. La garanzia ha validità dalla data di stipulazione del contratto e non è operante per le conseguenze di infrazioni commesse prima di tale data come pure i punti eventualmente già decurtati all’Assicurato prima della stipula della presente polizza.
Garanzia Plus: oltre a quanto previsto dalla Garanzia di Base, il rimborso delle spese sostenute per frequentare, presso un’autoscuola abilitata, il corso completo per sostenere nuovamente l’esame di abilitazione per riottenere la patente di guida.
Qualora l’Assicurato subisca il ritiro della propria patente di guida a seguito della decurtazione dei punti, come indicato in Garanzia di Base o a seguito di sinistro, l’Impresa garantisce entro il limite massimo di Euro 600 per ogni annualità assicurativa il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un’autoscuola abilitata un corso completo per sostenere l’esame di teoria e guida che abiliti nuovamente alla guida di veicoli, mediante nuovo rilascio della patente di guida del medesimo grado di quella ritirata. L’Impresa provvederà al rimborso della spesa sostenuta dall’Assicurato, entro il limite di cui sopra, dietro presentazione della relativa attestazione comprovante la frequenza al corso teorico‐pratico di guida, al pagamento dello stesso e di aver sostenuto l’esame.
La garanzia ha validità dalla data di stipulazione del contratto e non è operante per il ritiro della patente avvenuto prima di tale data od avvenuto a seguito di punti decurtati all’Assicurato prima della stipula della presente polizza. In deroga al presente articolo si conviene che, ai fini della prestazione assicurativa, non si tiene conto dei primi 5 punti già inflitti all’Assicurato prima della stipula del contratto; la presente deroga vale esclusivamente ai fini del conteggio del ritiro della patente di guida.
Ai fini della validità dell’assicurazione l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa entro cinque giorni l’avvenuto ricevimento, da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri, dell’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Garanzia Super: quanto previsto dalla Garanzia di Base e dalla Garanzia Plus.
Art. 2/47 – Esclusioni
La garanzia non è operante:
a) se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guida un veicolo con patente diversa da quella prescritta (salvo che si tratti di patente speciale) oppure non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
b) se l’assicurato partecipa a corse, gare e competizioni sportive ed alle relative prove in qualsiasi modo effettuate;
c) se la decurtazione dei punti o il ritiro della patente dell’Assicurato avviene in conseguenza di attività illecite di rilevanza penale come pure in caso di imputazione di fuga e/o di omissioni di soccorso, a meno che l’Assicurato sia prosciolto od assolto da tali reati.
Garanzia 11 – Assistenza – Assimil Card
Condizioni che regolano la garanzia ASSISTENZA AL VEICOLO
Art. 1. Soccorso stradale
1.a Traino
Qualora, in conseguenza di sinistro, o nel caso in cui il veicolo rimanesse comunque immobilizzato per una delle seguenti cause: furto, smarrimento e/o rottura chiavi, mancanza di carburante, foratura di uno o più pneumatici, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina indicata dall’Assicurato, purché si trovi entro un raggio di 100 km. (andata e ritorno) dal luogo in cui si è verificato il sinistro, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
1.b Officina Mobile in Italia
Qualora, in conseguenza di sinistro, o nel caso in cui il veicolo rimanesse comunque immobilizzato per una delle seguenti cause: furto, smarrimento e/o rottura chiavi, mancanza di carburante, foratura di uno o più pneumatici, o se fosse necessario montare le catene da neve, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità non superiore ai 30 minuti di lavoro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto del fermo, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 1a.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
Art. 2. Recupero del veicolo fuori dalla sede stradale
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Art. 3. Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del
10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
∙ libretto di circolazione (originale);
∙ foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
∙ targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA)
∙ codice fiscale (fotocopia);
∙ documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
∙ documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
Art. 4. Auto in sostituzione in Italia
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:
‐ tre giorni consecutivi in caso di guasto
‐ sette giorni consecutivi in tutti gli altri casi.
L’Impresa terrà a proprio carico le relative spese.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
∙ immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
∙ operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
∙ immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
Art. 5. Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero
Art. 6. Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell’Impresa.
Art. 7. Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Art. 8. Abbandono legale
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 7. Rimpatrio del veicolo, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione 7. Rimpatrio del veicolo, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo l’Impresa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Art. 9. Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
∙ un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
∙ un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
Art. 10. Spese d'albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 300,00 Euro per sinistro e per anno.
Art. 11. Autista a disposizione
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.
L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.
Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Art.12 Consulenza medica telefonica
Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Art. 13. Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
∙ aereo sanitario;
∙ aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
∙ treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
∙ autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Art. 14. Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l’Impresa a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo per sinistro di 2.500 Euro se accaduto in Italia e di 5.000 Euro se accaduto all’estero, ancorché siano coinvolti più Assicurati.
Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Art. 15. Rientro con un familiare
Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto 13., i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di 250 Euro se accaduto in Italia e di 500 Euro se accaduto all’estero.
L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest' ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato
Art. 16. Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.
Qualora l’Assicurato necessiti di assistenza personale, la Struttura Organizzativa provvederà inoltre a ricercare e prenotare un albergo per il familiare, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo per sinistro di 100,00 Euro per giorno con un limite di 200 Euro se accaduto in Italia e di 150,00 Euro per giorno con un limite di 500 Euro se accaduto all’estero.
Art. 17. Accompagnamento minori
Qualora l'Assicurato, accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro per sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero
Art. 18. Anticipo spese di prima necessità
Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 1.000 Euro per sinistro.
Art. 19. Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500 Euro per sinistro.
Art. 20. Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 5.000 Euro per sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
Art. 21. Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni:
.
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
f) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
g) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
h) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
000.00.00.00
oppure al numero di Milano:
00.00.00.00.00
oppure se non può telefonare, può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla MILA
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato ‐ e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ‐ ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
aranzia 12 – Garanzie accessorie
Valide solo se richiamate in polizza
Garanzie “A”
Rimborso imposta di proprietà
In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di Euro 300, la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell’imposta pagata.
Danni indiretti
L’assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall’impossibilità di utilizzare l’autovettura a causa di incendio totale oppure in caso di furto o rapina totale anche se seguito da ritrovamento. Prevede il pagamento di 10 Euro per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa.
Spese di rimozione e parcheggio
In caso di furto del veicolo con questa copertura vengono rimborsate, con il limite massimo di Euro 500 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell’avvenuta comunicazione all’assicurato del ritrovamento dello stesso
Spese di lavaggio e disinfestazione
In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, vengono rimborsate le spese sostenute dall’assicurato per il lavaggio e la disinfestazione del veicolo fino ad un massimo di Euro 100.
Xxxxxxx Xxxxxxxx
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o la antieconomicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 200 per annualità assicurativa. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di materiale prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.
In caso di sinistro l’assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
Garanzie “B”
Ripristino “AIR‐BAG”
L’Impresa rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per il ripristino degli air‐bag, in dotazione al veicolo, apertisi in seguito a collisione con altro veicolo, con il limite di Euro 750 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese per la sottrazione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o del sistema di sbloccaggio del sistema di antifurto del veicolo, vengono rimborsate le spese sostenute dall’assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere e/o dello sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.
La garanzia è prestata con il limite di Euro 250 per annualità assicurativa, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.
Soccorso vittime della strada
L’Impresa indennizza, con il limite di Euro 400 per sinistro, i danni materiali e diretti cagionati all’abitacolo del veicolo, verificatisi in occasione del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.
Collisione con veicoli non assicurati
L’Impresa, in caso di collisione del veicolo con altro veicolo identificato e non coperto da garanzia assicurativa per la Responsabilità Civile Autoveicoli, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile, con il limite di Euro 2.500 per sinistro.
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
Garanzie “A + B”
Quanto previsto dalle garanzie “A” e “B”.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI – NATANTI
Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate in polizza e se risulta corrisposto il relativo premio. Art. 3/1 – Garanzie Incendio, Furto e Rapina
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati al natante assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul natante stesso, in conseguenza di :
- incendio
- furto (totate, parziale o tentato)
- rapina
- furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del natante stesso;
- navigazione abusiva conseguente a furto o rapina.
In caso di sinistro l’Impresa rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione dello scoperto contrattuale, salva diversa indicazione risultante in polizza.
Resta convenuto che lo scoperto ed il relativo minimo, è a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarlo presso altra Impresa.
Art. 3/2 – Ricorso terzi da incendio
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del natante che sia indennizzabile ai sensi dell’art. 3/1.
La garanzia è operante:
• in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato che non debbano essere coperti dall’assicurazione obbligatoria;
• nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall’art. 129 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private);
• entro il limite di € 50.000
Art. 3/3 – Estensione territoriale
Le garanzie sono operanti per i danni che avvengono negli stessi luoghi nei quali è operante l’assicurazione di Responsabilità Civile del natante.
Art. 3/4 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni :
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo o comunque dolosi, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo ,controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge o da lui incaricate della sorveglianza del natante, o con lui conviventi o dei sui dipendenti;
• causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
• di furto e rapina per apparecchi “audiofonovisivi” quali radio, radiotelefoni, lettori di cassette o compact disc, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissati sul natante assicurato. Sono invece comprese le apparecchiature integrate nella strumentazione del natante e costituenti dotazione di serie in quanto incluse, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del natante assicurato.
Art. 3/5 – Modalità della denuncia di sinistro ‐ obblighi relativi
L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all’Impresa entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dall’Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia all’Impresa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana.
Art. 3/6 – Valutazione dei danni – Nomina dei periti
In caso di sinistro che causi la perdita totale del natante, l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al valore commerciale del natante e delle sue parti accessorie al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità dell’indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del natante al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell’Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del natante, corrispondendone all’Assicurato il controvalore.
Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetustà al costo dei materiali di nuova fornitura, per i quali dovrà essere documentato l’acquisto, avuto riguardo al valore commerciale del natante al momento del sinistro.
L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo.
In ogni caso, se il valore del natante dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Qualora la garanzia sia estesa all’estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia con valuta italiana.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
In caso di disaccordo verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato. Le decisioni dei periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l’Autorità Giudiziaria.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.
Art. 3/7 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni; in caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento avverrà, purché l’Assicurato, a richiesta dell’Impresa, abbia prodotto la scheda di “perdita di possesso” e “l’estratto cronologico” rilasciato dagli organi competenti; Impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha la facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere il certificato di “chiusura istruttoria”.
Art. 3/8 – Adeguamento del valore assicurato e del premio
Relativamente alle garanzie prestate sulla base del valore del natante, l’Impresa si impegna in occasione dell’eventuale rinnovo, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.
DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
( ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 2003)
In applicazione della normativa sulla “privacy”, la informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
I) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Le i e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7) .
Il consenso che Le chiediamo riguarda pertanto oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati.
II) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari (8): il consenso, riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuali da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati ella presente informativa.
III) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
IV) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi alla nostra Società, Uffici Amministrativi Centrali, Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) telefono: 059/0000000, FAX: 059/0000000 (12)
Note
1) Come previsto dall’art 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati) altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.) soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto punto); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo punto).
4) Ad esempio ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4 comma 1 lett. D) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito) autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato) centri di demolizione di autoveicoli;
• Società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto) clinica convenzionata (scelta dall’interessato) società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio) società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, il recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
• Società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 – Roma) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
• Organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali:
▪ CONSAP Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici (via Paisiello, 33 – Roma) la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile RC auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della Caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - (Via del Quirinale, 21
– Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
▪ Nonché altri soggetti, quali UIC – Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’articolo 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 00 – Roma), ai sensi del decreto legislativo
23 febbraio 2000 n. 38; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (via Caraci, 36 – Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad., gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della legge 7 giugno 0000, x 000; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma) ai sensi dell’art. 7 del DPR 29 Settembre 1973 n. 605; Consorzi agricoli di difesa della grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G. di F.; VV.FF.; VV.UU.) altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori; coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4 comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, della c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo punto).
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre, vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all’Ufficio indicato in informativa.