Contratto di Assicurazione Temporanea
Società del Gruppo RAS
Contratto di Assicurazione Temporanea
in caso di morte a capitale e premio annuo costanti per Assicurati fumatori
E NON FUMATORI
PIANETA FAMIGLIA
Temporanea Caso Morte
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
• Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
PIANETA FAMIGLIA - Temporanea Caso Morte
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere, in modo corretto e completo, le caratteristiche del Contratto PIANETA FAMIGLIA - Temporanea Caso Morte, forma assicurativa temporanea in caso di morte a capitale e a premio annuo costanti, che fa parte della più generale categoria delle Assicurazioni sulla vita.
La presente Nota Informativa si articola in quattro sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
L’Impresa di Assicurazione è:
CREDITRAS VITA S.p.A., Società del Gruppo RAS con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000.
Recapito telefonico: 02.72161 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
CREDITRAS VITA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’ISVAP n. 259 del 16/5/1996 (G.U. n. 121 del 25/5/1996).
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione è: KPMG S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
2. CONFLITTO DI INTERESSI
RAS S.p.A. ed UniCredit Banca S.p.A. intrattengono rapporti di affari, che tra l’altro si sono concretizzati nella costituzione di CREDITRAS VITA, di cui detengono l’intero capitale sociale, per l’offerta di prodotti assicurativi sulla vita; il presente Contratto è distribuito presso gli sportelli bancari del Gruppo Unicredito Italiano.
CREDITRAS VITA, pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
B. INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA E SULLE GARANZIE OFFERTE
Premessa
Il Contratto prevede l’applicazione di due diverse tariffe studiate appositamente per soggetti non- fumatori e fumatori. La Società applica la tariffa T4NCP qualora l’Assicurato risulti non-fumatore: si
definisce non-fumatore il soggetto che non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o ha smesso di fumare da almeno un anno.
Diversamente, qualora l’Assicurato risulti fumatore, viene applicata la tariffa T4FCP.
3. Prestazione assicurativa e Garanzie offerte
3.1 Prestazione assicurata
CREDITRAS VITA - denominata nel seguito “Società” - si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente una determinata prestazione, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Detta prestazione viene liquidata in unica soluzione ed è pari al capitale assicurato indicato in polizza, quale documento cartaceo che attesta l’esistenza del Contratto.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, nessuna prestazione deve essere corrisposta dalla Società.
La prestazione offerta dalla Società è garantita a condizione che il Contraente abbia provveduto al versamento dei premi pattuiti, che costituiscono il corrispettivo della prestazione stessa.
Si precisa che per tale tipologia di Contratto i premi sono destinati esclusivamente alla copertura del rischio e che dunque vengono utilizzati dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dallo stesso.
3.2 DURATA
Per durata del Contratto si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza durante il quale è operante la prestazione assicurata.
La scelta della durata da parte del Contraente viene effettuata in relazione agli obiettivi che egli intende perseguire, compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
La durata di PIANETA FAMIGLIA - Temporanea Caso Morte può essere fissata da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni.
3.3 Accertamenti sanitari
L’assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurando, da effettuarsi:
• analizzando il questionario - riportato in Proposta - compilato dall’Assicurando e con il quale egli informa la Società sul proprio stato di salute
• richiedendo all’Assicurando - ovvero l’Assicurando può espressamente richiedere - di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari.
È estremamente importante che il Contraente, e l'Assicurando se persona diversa, prestino la massima attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertente contenute nel modulo di Proposta, relative al questionario sanitario e che rilascino dichiarazioni complete e veritiere.
3.4 CARENZA
L’immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempre che la Società non ritenga indispensabile che egli si sottoponga agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di carenza di sei mesi durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - in caso di decesso dell’Assicurato - a restituire il premio o le rate di premio versate. Solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta di infortunio o di malattie infettive acute (espressamente indicate nelle successive Condizioni Particolari) la Società corrisponde integralmente la prestazione assicurata.
Qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, viene applicato un periodo di carenza di:
• cinque anni, nel caso in cui l’Assicurato non si sia sottoposto a visita medica;
• sette anni, nel caso in cui l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti dalla Società e necessari ad accertare l’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.
Durante tale periodo di carenza la Società non garantisce la prestazione assicurata e non procede ad alcuna restituzione dei premi versati.
3.5 Esclusioni
In ogni caso la Società non garantisce la prestazione assicurata, qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari designati;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avvenuto nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza o, trascorso detto periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto.
In questi casi la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
3.6 Dichiarazioni dell’Assicurato
Ulteriore presupposto per la corretta assunzione del rischio è l’accertamento delle abitudini di vita dell’Assicurato (professione, attività sportive praticate, abitudini di vita, ecc.).
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato alla Società siano complete e veritiere.
3.7 Assicurato non fumatore
Ai fini della applicazione della tariffa T4NCP per non-fumatori è necessario che lo stato di non- fumatore dell’Assicurato venga attestato mediante apposita dichiarazione sottoscritta in Proposta dall’Assicurato stesso e dal Contraente, qualora sia persona diversa.
In caso di dichiarazione inesatta circa lo stato di non-fumatore dell’Assicurato, la Società procederà, ai sensi dell’articolo 1893 del Codice Civile, ad una riduzione del capitale assicurato in proporzione della differenza fra il premio pattuito ed il premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non-fumatore dell’Assicurato.
Parimenti, la Società procederà alla rideterminazione del premio pattuito qualora, nel corso della durata contrattuale, l’Assicurato, dichiaratosi non-fumatore, modifichi il proprio stato di non-fumatore, iniziando o riprendendo a fumare.
4. Premio annuo costante
4.1 Determinazione del premio
A fronte della prestazione prevista dal Contratto l'importo del premio annuo da versare alla Società - e che rimane costante per tutta la durata contrattuale - dipende da una serie di elementi, quali: il capitale assicurato, la durata del Contratto, l’età ed il sesso dell’Assicurato, nonché il suo stato di salute, le abitudini di vita, il comportamento tabagico, la professione e le eventuali attività sportive praticate.
Il premio può, a scelta del Contraente, essere versato secondo una periodicità annuale o mensile.
Il premio annuo anticipato di importo costante è dovuto per tutta la durata del Contratto e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
L’importo del premio non può risultare inferiore a Euro 100 nel caso di scelta di periodicità di versamento annuale ovvero a Euro 25 se la periodicità prescelta è mensile. In quest’ultimo caso è dovuto il pagamento di un interesse di frazionamento pari al 4%.
4.2 Modalità di versamento del premio annuo costante
La prima annualità o mensilità di premio deve essere corrisposta dal Contraente alla Società in via anticipata al momento dell’accettazione del rischio da parte della Società.
I premi successivi al primo, solo nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, verranno corrisposti ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.
Il versamento, sia del primo che dei successivi premi, viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente appoggiato presso la Banca indicata in Proposta.
In caso di estinzione del rapporto con la suddetta Banca, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Diversamente il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alla prestazione assicurata.
4.3 Tabelle illustrative dei premi
Nelle seguenti tabelle sono riportate alcune esemplificazioni degli importi di premio richiesti per la copertura caso morte, in base a determinate combinazioni di età dell’Assicurato, durata e capitale assicurato prescelto.
Gli importi dei premi sono comprensivi di tutti i caricamenti a qualsiasi titolo previsti dal Contratto.
Si specifica che - poiché il Contratto prevede due tariffe differenziate sia in funzione del sesso dell’Assicurato che dello specifico fattore di rischio collegato allo stato di fumatore o non fumatore dello stesso - le tabelle sottostanti sono state elaborate tenendo conto dei predetti fattori discriminanti. Al contrario, non si considerano le valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione e allo stato di salute dell’Assicurato, che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che l’Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sullo stato di salute e sulle attività professionali e sportive svolte dallo stesso (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).
Importi di premio
Capitale assicurato: € 50.000 Sesso: femminile
Fattore di rischio: Non fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | ---- | ---- |
35 | ---- | 101,00 |
40 | ---- | 107,00 |
45 | 117,00 | 143,50 |
50 | 176,00 | 222,00 |
Fattore di rischio: Fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 113,00 | 124,00 |
35 | 137,50 | 138,00 |
40 | 138,50 | 149,00 |
45 | 161,50 | 197,00 |
50 | 240,50 | 306,00 |
Capitale assicurato: € 100.000 Sesso: femminile
Fattore di rischio: Non fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 166,00 | 174,00 |
35 | 177,00 | 182,00 |
40 | 178,00 | 194,00 |
45 | 214,00 | 267,00 |
50 | 332,00 | 424,00 |
Fattore di rischio: Fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 206,00 | 228,00 |
35 | 255,00 | 256,00 |
40 | 257,00 | 278,00 |
45 | 303,00 | 374,00 |
50 | 461,00 | 592,00 |
Capitale assicurato: € 200.000 Sesso: femminile
Fattore di rischio: Non fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 312,00 | 328,00 |
35 | 334,00 | 344,00 |
40 | 336,00 | 368,00 |
45 | 408,00 | 514,00 |
50 | 644,00 | 828,00 |
Fattore di rischio: Fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 392,00 | 436,00 |
35 | 490,00 | 492,00 |
40 | 494,00 | 536,00 |
45 | 586,00 | 728,00 |
50 | 902,00 | 1.164,00 |
Capitale assicurato: € 50.000 Sesso: maschile
Fattore di rischio: Non fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | ---- | 101,00 |
35 | ---- | 111,00 |
40 | 125,00 | 156,00 |
45 | 194,00 | 244,50 |
50 | 307,00 | 406,50 |
Fattore di rischio: Fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 138,50 | 141,00 |
35 | 142,50 | 161,50 |
40 | 185,00 | 233,50 |
45 | 294,00 | 370,50 |
50 | 466,50 | 609,50 |
Capitale assicurato: € 100.000 Sesso: maschile
Fattore di rischio: Non fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 177,00 | 182,00 |
35 | 179,00 | 202,00 |
40 | 230,00 | 292,00 |
45 | 368,00 | 469,00 |
50 | 594,00 | 793,00 |
Fattore di rischio: Fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 257,00 | 262,00 |
35 | 265,00 | 303,00 |
40 | 350,00 | 447,00 |
45 | 568,00 | 721,00 |
50 | 913,00 | 1.199,00 |
Capitale assicurato: € 200.000 Sesso: maschile
Fattore di rischio: Non fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 334,00 | 344,00 |
35 | 338,00 | 384,00 |
40 | 440,00 | 564,00 |
45 | 716,00 | 918,00 |
50 | 1.168,00 | 1.566,00 |
Fattore di rischio: Fumatore | ||
Xxx | Xxxxxx (anni) | |
5 | 10 | |
30 | 494,00 | 504,00 |
35 | 510,00 | 586,00 |
40 | 680,00 | 874,00 |
45 | 1.116,00 | 1.422,00 |
50 | 1.806,00 | 2.378,00 |
C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE
6. REGIME FISCALE
Imposta sui premi
I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.
In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” risulta inferiore ai premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso dell’Assicurato non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale e sono inoltre esenti dall’imposta sulle successioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
6. Modalità di perfezionamento del Contratto
6.1 Conclusione del Contratto
A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta - unitamente all’Assicurato, se persona diversa - e versato il primo premio annuale ovvero la prima rata mensile del premio, il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente riceve dalla Società il documento di polizza.
6.2 Decorrenza del Contratto
A condizione che sia stato effettuato il versamento della prima annualità o mensilità di premio pattuito, la garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
La data di decorrenza è scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta.
6.3 Sfera di applicazione
Il presente Contratto può essere stipulato se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni. Ad ogni modo l’età massima dell’Assicurato prevista alla scadenza del pagamento premi non deve essere superiore a 75 anni.
6.4 Mancato versamento del premio
Se l’annualità di premio o anche solo una mensilità di premio non viene corrisposta entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza di pagamento, si determina la sospensione della prestazione prevista; in tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società, a meno che il Contraente non decida di riattivarlo.
6.5 Riattivazione
Il Contratto può tuttavia essere riattivato nel termine di sei mesi dalla scadenza di pagamento della prima annualità o mensilità di premio non versata, mediante il versamento degli importi arretrati, aumentati degli interessi previsti dall’Art.9 “RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento dalla prima annualità o mensilità di premio non versata, la riattivazione è subordinata alla verifica, da parte della Società, dello stato di salute dell’Assicurato.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla scadenza di pagamento della prima annualità o mensilità di premio non versata, il Contratto non può più essere riattivato.
7. Risoluzione del Contratto
Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso;
• alla scadenza contrattuale;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
Il Contratto si intende comunque risolto - con perdita dei premi già versati - nel caso in cui, trascorsi
ventiquattro mesi dalla scadenza di pagamento della prima rata di premio non versata, non vi sia stata riattivazione dello stesso.
8. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
9. Diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
10. Revoca della Proposta
Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell’articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - mediante:
• modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta
ovvero
• lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il premio eventualmente anticipato dal Contraente alla Società, viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
11. DIRITTO DI RECESSO
Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante:
• modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta
ovvero
• lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di:
• consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario
ovvero
• spedizione della lettera raccomandata risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi versato.
12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione
12.1 Pagamenti della Società
La Società provvede alla liquidazione della prestazione - verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento, presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede, della documentazione necessaria, quale prevista all’Art.12 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.
Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante:
• modulo di richiesta di liquidazione da consegnare allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto
ovvero
• lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx 00, - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), contenente gli elementi identificativi del Contratto.
12.2. Prescrizione
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell’evento su cui i diritti stessi si fondano.
13. Legge applicabile al Contratto
Al presente Contratto stipulato dalla Società si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il presente Contratto stipulato dalla Società ed ogni altro documento ad esso collegato sono redatti in lingua italiana.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
tel. 00.00000 - fax. 00.00000000
indirizzo e.mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Tel. 06.42133.1
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
16. Informativa in corso di Contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.
17. Comunicazioni del Contraente alla Società
Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera indirizzata a CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), anche agli sportelli della Banca presso cui è appoggiato il Contratto.
La Società si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste del Contraente in merito al Contratto entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento delle stesse.
* * * *
CREDITRAS VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PIANETA FAMIGLIA - Temporanea Caso Morte
Disciplina del Contratto
Il presente Contratto è disciplinato:
• dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Condizioni Speciali per Assicurati non-fumatori (relative alla sola tariffa T4NCP), dalle Condizioni Particolari (se richiamate in polizza), dalla polizza e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
• dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.
Art.1 - Prestazione del Contratto
In base al presente Contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo liquidabile in un’unica soluzione, pari al capitale assicurato indicato in polizza.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima.
La durata del Contratto scelta dal Contraente può essere fissata da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni.
Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni; in ogni caso l’età massima dell’Assicurato prevista alla scadenza del pagamento dei premi non deve essere superiore a 75 anni.
Art.2 - Premio
La prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONE DEL CONTRATTO” viene garantita previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di premi di importo costante da corrispondersi in via anticipata: la prima annualità o mensilità di premio, secondo la periodicità di premio prescelta, viene corrisposta al momento dell’accettazione del rischio da parte della Società - mentre le successive annualità o mensilità di premio verranno corrisposte - per tutta la durata del Contratto e solo nel caso in cui l’Assicurato sia in vita - ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.
In caso di scelta di periodicità mensile è previsto un interesse di frazionamento del 4%.
L’importo del premio non può risultare inferiore a Euro 100 annui o ad Euro 25 mensili, in base alla periodicità di versamento prescelta.
Il versamento degli importi sopra indicati viene effettuato con procedura di addebito sul conto corrente del Contraente appoggiato presso la Banca indicata in Proposta.
In caso di estinzione del rapporto con la suddetta Banca, il versamento dei premi viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Diversamente il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alla prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONE DEL CONTRATTO”.
Art.3 - Conclusione del Contratto
A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta - unitamente all’Assicurato se persona diversa dal Contraente - e provveduto al versamento della prima annualità o mensilità di premio, il Contratto si intende concluso al momento in cui lo stesso Contraente riceve dalla Società la polizza.
Art.4 - Clausola di ripensamento
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta, ovvero mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario, ovvero del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
Art.5 - Entrata in vigore del Contratto
A condizione che sia stato effettuato il versamento della prima annualità o mensilità di premio, la prestazione assicurata di cui all’Art.1 “PRESTAZIONE DEL CONTRATTO” è operante dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
Art.6 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente - e dell’Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza o dalla data di riattivazione del Contratto, quest’ultimo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione di cui all’Art.1“PRESTAZIONE DEL CONTRATTO”.
Art.7 - Esclusioni
La prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONE DEL CONTRATTO” è garantita qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia assicurativa può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza del Contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto.
In questi casi, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
Art.8 - Mancato versamento del premio
Il mancato versamento dell’annualità ovvero di una sola mensilità di premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONE DEL CONTRATTO”.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il Contratto è risolto.
In tal caso nulla è dovuto da parte della Società.
Art.9 - Ripresa del versamento del premio: riattivazione
Entro sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il Contratto, riprendendo il versamento del premio, previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo previa accettazione espressa della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
La riattivazione del Contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata di cui all’Art.1 “PRESTAZIONE DEL CONTRATTO”, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell’importo dovuto.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contratto non può più essere riattivato.
Art.10 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione assicurata.
Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Art.11 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La eventuali revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art.12 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, i documenti di seguito indicati:
• certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico attestante la causa del decesso;
• qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all’Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due
testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l’atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a Euro 10.000 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
• fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari, nonché dei loro codici fiscali;
• qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o
incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa.
La Società si riserva di chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Per i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società.
Art.13 - Tasse ed imposte
Le eventuali tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art.14 - Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.
CONDIZIONI SPECIALI PER ASSICURATI NON-FUMATORI
(valide per la sola tariffa T4NCP)
Art.1 - Definizione di non-fumatore
Ai fini dell’applicazione delle Condizioni Speciali per non-fumatori, si intende per non-fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno.
Art.2 - Dichiarazione dello stato di non-fumatore dell’Assicurato
Lo stato di non-fumatore dell’Assicurato deve essere dichiarato prima della conclusione del Contratto ed è attestato mediante apposita dichiarazione, riportata sulla Proposta, sottoscritta sia dal Contraente che dall’Assicurato, se persona diversa.
Art.3 - Determinazione del premio
Avendo il Contraente dichiarato - unitamente all’Assicurato, se persona diversa - che quest’ultimo è non-fumatore, ai sensi dei precedenti Artt.1 “DEFINIZIONE DI NON-FUMATORE” e 2 “DICHIARAZIONE DELLO STATO DI NON-FUMATORE DELL’ASSICURATO”, la Società determina il premio dovuto dal Contraente, applicando la tariffa speciale per non-fumatori.
Art.4 - Inesatta dichiarazione dello stato di non-fumatore dell’Assicurato
In caso di dichiarazione inesatta circa lo stato di non-fumatore dell’Assicurato, la Società, a parziale deroga dell’Art.6 “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO” delle Condizioni di Assicurazione, applicherà l’articolo 1893 del Codice Civile, procedendo, al verificarsi del decesso dell’Assicurato, ad una riduzione del capitale assicurato in proporzione della differenza fra il premio pattuito ed il premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non- fumatore dell’Assicurato.
Art.5 - Modifica dello stato di non-fumatore dell’Assicurato
Qualora nel corso della durata contrattuale l’Assicurato dichiaratosi non-fumatore, ai sensi dei precedenti Artt.1 “DEFINIZIONE DI NON-FUMATORE” e 2 “DICHIARAZIONE DELLO STATO DI NON-FUMATORE
DELL’ASSICURATO”, modifichi il proprio stato di non-fumatore, iniziando o riprendendo a fumare (sigarette, sigari, pipa o altro), il Contraente è tenuto, unitamente all’Assicurato, se persona diversa, ad informarne immediatamente la Società mediante comunicazione scritta.
La Società si riserva di rideterminare il premio pattuito.
Il nuovo premio determinato dalla Società è dovuto a partire dalla ricorrenza annuale del Contratto successiva al ricevimento della comunicazione di modifica dello stato di non-fumatore dell’Assicurato. In caso di mancata comunicazione della modifica dello stato di non-fumatore dell’Assicurato, la Società, a parziale deroga dell’Art.6 “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO” delle Condizioni di Assicurazione, applicherà, al verificarsi del decesso dell’Assicurato, una riduzione del capitale assicurato nella misura stabilita dal precedente Art.4 “INESATTA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI NON-FUMATORE DELL’ASSICURATO”.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Condizioni per le assicurazioni senza visita medica
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento del premio, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
Qualora il Contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l’applicazione della suddetta limitazione, avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di decorrenza, dei contratti sostituiti.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione dovuta sarà pari al capitale assicurato indicato in polizza, qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza (fermo quanto disposto dall’Art.7 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione).
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
Condizioni per le assicurazioni con visita medica
Premesso che l’Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che se il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
PROFILO DELLE PROFESSIONI E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE DALL’ASSICURATO
Elenco delle attività professionali che prevedono un sovrappremio
• acrobata/trapezista
• addetto/operaio di centrali ed impianti nucleari
• addetto/operaio scavi di miniere, tunnel e gallerie (senza uso di esplosivi)
• attore cascatore
• sommozzatore civile
• pilota di aeromobili commerciali e relativo personale di bordo
forze armate:
• pilota di aerei a reazione e relativo personale di bordo
• pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo
forze dell'ordine:
• agente e sottufficiale dei carabinieri non appartenenti ad unità speciali
• agente e sottufficiale di guardia di finanza non appartenenti ad unità speciali
• agente e sottufficiale di polizia non appartenenti ad unità speciali
Attività
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività professionali sopra indicate, il Contratto si intende stipulato con l’applicazione di un sovrappremio, il cui importo è espressamente indicato in Proposta.
Elenco delle attività professionali che non consentono la stipulazione del Contratto
• addetto/operaio estrazione, produzione e rimozione di amianto
• addetto/operaio a contatto con materiale esplosivo
• addetto/operaio a contatto con sostanze venefiche
• giornalista, reporter e fotoreporter operante anche all'estero
forze armate:
• personale a contatto di esplosivi, con incarichi pericolosi o destinati a missioni in aree di conflitto
• corpi speciali (sommozzatori, artificieri, paracadutisti, ecc.)
• personale imbarcato su sottomarini
forze dell'ordine:
• agente e sottufficiale dei carabinieri appartenenti ad unità speciali
• agente e sottufficiale di guardia di finanza appartenenti ad unità speciali
• agente e sottufficiale di polizia appartenenti ad unità speciali
insegnante di attività sportive e sportivi professionisti nelle seguenti attività:
• alpinismo
• automobilismo
• motociclismo
• motonautica
• paracadutismo
• snowmobile
• speleologia
• sport estremi (adventure racing, bungee jumping, canyoning, rafting)
• vela: gare e a scopo ricreativo (membri di equipaggio inferiori a tre)
• volo su aeromobili, mongolfiere, alianti, deltaplano e parapendio: gare e a scopo di turismo o diporto
Attività
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività professionali sopra indicate, il Contratto non può essere stipulato.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate nelle tabelle sopra indicate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Elenco delle attività sportive che prevedono l’esclusione della copertura assicurativa
• alpinismo
• attività di sub
• automobilismo
• motociclismo
• motonautica
• paracadutismo
• snowmobile
• speleologia
• sport estremi (adventure racing, bungee jumping, canyoning, rafting)
• vela: gare e a scopo ricreativo (membri di equipaggio inferiori a tre)
• volo su aeromobili, mongolfiere, alianti, deltaplano e parapendio: gare e a scopo di turismo o diporto
Attività
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività sportive sopra indicate, il Contratto si intende stipulato con l’esclusione della copertura assicurativa nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva stessa.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
GLOSSARIO
Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del Contratto.
Assicurato – Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di Assicurazione.
Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Carenza - Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti - Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Cessione, pegno e vincolo – Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Condizioni di Assicurazione - Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Conflitto di interesse - Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente - Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto.
Contratto – Accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Decorrenza – Data in cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Durata contrattuale – Periodo durante il quale il Contratto è efficace e la prestazione è operante.
Fascicolo Informativo – L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Nota Informativa;
• Condizioni di Assicurazione;
• Glossario;
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
• Proposta.
ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione – Pagamento all’avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Nota Informativa – Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Polizza – Documento che attesta l’esistenza del Contratto di assicurazione.
Polizza sulla vita – Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
Premio – Importo che il Contraente si impegna a corrispondere secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Proposta - Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso - Diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.
Revoca - Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.
Società - Compagnia (CREDITRAS VITA S.p.A.) autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
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In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:
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SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PIANETA FAMIGLIA - TCM - CODICE TARIFFE T4NCP E T4CP - N°PROPOSTA | ||
CONTRAENTE | ||
Cognome e Nome | Sesso | Cod. fiscale |
Luogo e data di nascita | Xxxxxxxxx | |
Documento di identità | Numero | |
Ente, luogo e data rilascio | ||
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante Ragione sociale Partita XXX Xxxxxxxxx | ||
ASSICURATO | ||
Cognome e Nome | Sesso | |
Cod. fiscale | ||
Luogo e data di nascita | Xxxxxxxxx | |
Documento di identità | Numero | |
Ente, luogo e data rilascio | ||
BENEFICIARI CASO MORTE: | ||
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO: PER □ NON FUMATORI | ||
□ FUMATORI | ||
Decorrenza | ||
Durata Anni | ||
Frazionamento | ||
Premio annuale/mensile versato (comprensivo del caricamento) Euro | ||
Corrispondente premio su base annuale (comprensivo del caricamento) Euro | ||
Capitale assicurato Euro | ||
Il premio versato è comprensivo dei seguenti sovrappremi (espressi per Euro 1.000,00 di capitale assicurato) | ||
Sovrappremi professionali: Sovrappremi sanitari: Sovrappremi sportivi: | ||
Visita medica: | ||
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO Il correntista autorizza la Banca ad addebitare il premio secondo il frazionamento del premio prescelto sul conto corrente intestato a Il Correntista I premi versati sono accreditati su apposito conto corrente intestato a CreditRas Vita S.p.A.. | ||
DICHIARAZIONI Il Contraente dichiara che è stato consegnato a sue mani il presente Fascicolo Informativo (mod.UCB007 ed.03.06) redatto secondo le prescrizioni ISVAP, contenente, oltre al presente modulo di Proposta, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Condizioni Speciali per Assicurati non fumatori e delle Condizioni Particolari, il Glossario e l’Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza. Il Contraente dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel Fascicolo Informativo. Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini e con le modalità di cui alla Clausola di ripensamento, come disciplinata dall'Art.4 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile. Luogo e data Il Contraente L'Assicurato (se diverso dal Contraente) Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, sia l'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione statuente la limitazione della garanzia che le Condizioni particolari per le assicurazioni con o senza visita medica. Luogo e data Il Contraente |
FACSIMILE
QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO E SULLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SPORTIVE SVOLTE DALLO STESSO l'Assicurato dichiara: • di godere di buona salute, di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti, di non aver sofferto di malattie gravi o significative, di non aver consultato medici per interventi morbosi significativi, di non essere stato ricoverato in ambiente ospedaliero per malattie o interventi chirurgici significativi (vedi il Nota Bene riportato di seguito). Nel caso in cui la situazione sopra riportata risultasse diversa, precisare eventuali situazioni patologiche insorte anteriormente e/o tuttora in corso: • di non svolgere nessuna delle professioni indicate nel Fascicolo Informativo. Nel caso in cui l'Assicurato svolga una o più delle professioni indicate nella tabella riportata nel Fascicoli Informativo, specificare quali cod. • di non praticare nessuna delle attività sportive indicate nel Fascicolo Informativo. Nel caso in cui l'Assicurato pratichi una o più delle attività sportive indicate nella suddetta tabella, la copertura assicurativa non sarà operante durante la pratica delle stesse • che le risposte fornite sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza, riconoscendo, inoltre, che le stesse sono elementi necessari alla valutazione del rischio da parte della Società Luogo e data L'Assicurato NEL CASO DI ASSICURATO NON-FUMATORE Ai fini dell'applicazione delle Condizioni Speciali per Assicurati non-fumatori, il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - dichiarano che l'Assicurato non è un fumatore, nel senso che non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o ha smesso di fumare da almeno un anno. Il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - dichiarano di aver preso visione ed accettare le Condizioni Speciali per Assicurati non fumatori e si impegnano a comunicare alla Società ogni eventuale modifica che dovesse intervenire nello stato di non fumatore dell'Assicurato stesso. La presente dichiarazione fa parte integrante del Contratto di assicurazione. Luogo e data Il Contraente L'Assicurato (se diverso dal Contraente) Accettazione del rischio da parte della Società Il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - prendono atto che la copertura assicurativa opererà solo a seguito di espressa accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio. Luogo e data Il Contraente L'Assicurato (se diverso dal Contraente) Nota Bene: PROFILO SANITARIO Per malattie gravi o significative si intendono: neoplasie maligne di qualsiasi tipo, leucemie, linfomi, mielomi, cardiopatie ischemicodilatative, scompensi cardiaci, infarti del miocardio, valvulopatie cardiache di grado elevato, ipertensioni arteriose masligne, talassemia maggiore, vascolopatie cerebrali e sistematiche gravi, ictus cerebrale, morbo di Alzeheimer, morbo di Parkinson in fase avanzata, malattie del motoneurone, miastenia grave, cirrosi epatiche da epatopatie croniche attive B e C correlate, gravi insufficienze respiratorie da enfisema e broncopneumopatia, insufficienze renali croniche gravi in dialisi, diabete insulino-dipendente (insorto prima dei 30 anni di età), psicopatie, sclerosi a placche, connetiviti sistemiche e vascoliti gravi su base immunologica, immunodeficienza da HIV. Per interventi chirurgici significativi si intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative,oppure eseguiti a scopo di trapianto. Luogo, data Il Contraente L'Assicurato |
DICHIARAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA Luogo e data Il Contraente |
Consenso al trattamento dei dati personali Gli interessati (Contraente e Assicurato), preso atto dell'informativa di cui all'all'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – contenuta nel presente Fascicolo Informativo - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati. Luogo, data Il Contraente L'Assicurato (se diverso dal Contraente) |
Generalità dell'acquisitore che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi della Legge n.197 del 5 luglio 1991 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio) Nome e Cognome (stampatello) Firma |
FACSIMILE
data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2006 codice modello: UCB007
edizione: 03/2006