Contract
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNO O PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E BIOSIMILARI
- BEVACIZUMAB - IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
SIMOG n. 7887037
Allegato 8
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato 8 SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
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REPERTORIO
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNO O PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E BIOSIMILARI
- BEVACIZUMAB - IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SIMOG N. 7887037
TRA
La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) domiciliata per la carica presso Via X. Xxxxxxxxx n. 4, in persona del Dirigente dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore”, Avv. Xxxxx Xxx Xxxxxxx
E
PFIZER S.r.l., sede legale in LATINA, via ISONZO 71, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di LATINA al n. 02774840595, P. IVA 02774840595, domiciliata ai fini del presente contratto in ROMA, via VALBONDIONE 113, in persona di XXXXXXXX XXXXXXX, legale rappresentante della Società, giusti poteri allo stesso conferiti da dal Consiglio di Amministrazione, come risultanti da Visura Camerale (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che con determinazione del Dirigente dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” n. 20AB.2020/D.00190 del 14/09/2020 è stata indetta una GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNO O PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E BIOSIMILARI - BEVACIZUMAB - IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SIMOG N. 7887037
b) il bando di indizione della gara d’appalto è stato pubblicato sulla g.u.u.e. n. 2020/S 187-449161 del 22/09/2020, sulla g.u.r.i. V serie speciale n. 112 del 25/09/2020, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali. La documentazione di gara è
stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul sito istituzionale della Regione Basilicata xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/
c) a conclusione della procedura di gara d’appalto, la cui aggiudicazione è stata dichiarata con Determina Dirigenziale dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” n. 2AB.2020/D.00322 del 24/12/2020, è stato pubblicato l’Avviso di gara esperita sulla g.u.u.e. n. 2020/S 187-449161 del 22/09/2020 , sulla g.u.r.i. V serie speciale
n. n. 112 del 25/09/2020, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali
d) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione, nei modi e nelle forme disciplinati da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
e) che i singoli contratti di fornitura saranno stipulati fra l’Azienda Ospedaliera Regionale “SAN CARLO” di Potenza, l’A.S.P. di Potenza, l’A.S.M. di Matera e l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso la sottoscrizione dei singoli Ordinativi di fornitura;
f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario, collocandosi al primo posto della graduatoria finale di merito e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della presente procedura ed eseguire gli Ordinativi di fornitura secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico di gara;
g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal Bando di gara, dal Disciplinare e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura da eseguire;
h) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
i) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell’Accordo Quadro;
j) che la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara
dall’operatore economico aggiudicatario si è conclusa con esito favorevole;
k) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la SUA-RB nei confronti del Fornitore, obbligazioni che nasceranno solo con i singoli ed eventuali Ordinativi di fornitura e vincoleranno, per quanto di competenza, il Fornitore e gli Enti contraenti.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, il Disciplinare e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro al quale sono allegati quale parte integrante.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito del presente contratto si intende per:
a) SUA-RB: Dipartimento regionale deputato all’indizione ed espletamento della procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro;
b) Accordo Quadro: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di fornitura: è il contratto sottoscritto tra ciascuna Azienda Sanitaria e Fornitore. In ciascun Ordinativo di fornitura la singola Azienda sanitaria manifesta di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) Ente/Ente Contraente: l’Azienda Ospedaliera Regionale “SAN CARLO” di Potenza, l’A.S.P. di Potenza, l’A.S.M. di Matera e l’IRCCS CROB DI Rionero in Vulture destinatarie della fornitura richiesta;
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione delle forniture oggetto dei successivi Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
o dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico, e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario/Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale degli impegni assunti dal Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
o dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
o dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;
Articolo 4 - Oggetto
1. L’ Accordo quadro definisce, in senso generale, la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura di materiale biologici e biosimilari occorrente agli Enti Contraenti, che verrà prestata dal Fornitore in relazione ai singoli Ordinativi di fornitura sottoscritti fra l’Ente Contraente ed il Fornitore.
2. Con l’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della SUA-RB a fornire il materiale che sarà richiesto con i successivi Ordinativi di fornitura
nei limiti dell’importo massimo spendibile di aggiudicazione pari ad euro 912.450,00 (novecentododicimilaquattrocentocinquanta/00);
3. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la SUA-RB nei confronti del Fornitore. Inoltre, gli Enti Contraenti non sono obbligati a formalizzare alcun Ordinativo di fornitura, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
Articolo 5 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’art. 4, comma 2, il presente Accordo Quadro avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
2. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale ciascun Ente Contraente può sottoscrivere con il fornitore gli Ordinativi di fornitura.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Accordo Quadro.
Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto dei successivi Ordinativi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantirà l’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, a:
- uniformarsi a tutte le disposizioni di concernenti il presente Accordo Quadro;
- eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dagli Enti Contraenti;
Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi così come previsti nel Capitolato Tecnico;
Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art.
3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 10 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro;
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del
Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 11 - Penali
1. L’ Ente Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto e nella documentazione di gara, non imputabili all’Ente Contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico;
Articolo 12 - Garanzia definitiva
1. Il Fornitore dovrà, preliminarmente alla sottoscrizione di ciascun Ordinativo di fornitura, produrre una garanzia definitiva, una per ciascun Ordinativo di fornitura, nelle modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Ordinativo di fornitura sottoscritto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall’esecuzione dei singoli Orinativi di fornitura ricevuti.
Articolo 13 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 14 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto alcuna parte del servizio/intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni:
Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte degli Enti Contraenti, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
Articolo 16 - Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUA-RB e relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo quadro è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
Articolo 17 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo quadro viene stipulato, in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata.
Articolo 19 – Verifiche sull’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura
1. Il controllo sull’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura sarà effettuato dai Responsabili degli Uffici/Servizi, così come individuati dagli Enti Contraenti, con le modalità e i tempi che saranno dagli stessi definiti;
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque in capo agli Enti Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle forniture non
correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.
Articolo 20 - Clausola finale
1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
PER LA SUA-RB | PER IL FORNITORE |
Il Dirigente | _ |
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | Il Legale Rappresentante |
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