General Terms and Conditions (GTC) of Cenntro Ev Center Italy Srl
General Terms and Conditions (GTC) of Cenntro Ev Center Italy Srl
A Ambito di applicazione, legge
applicabile, foro competente, lingua del contratto
1. A meno che le parti, che sono entrambe imprenditori ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile Italiano, non abbiano concordato diversamente per iscritto, tutte le forniture, i servizi e le offerte fatte o fornite dai fornitori di Cenntro Ev Center Italy Srl, e dai fornitori di qualsiasi società affiliata di Cenntro Ev Center Italy Srl ai sensi dell'art. 15 e segg. della legge sulle società per azioni (AktG) con sede legale in Italia (di seguito denominata "Cenntro") sono disciplinate dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate "CG"). Esse si applicano anche a tutte le future consegne, servizi o offerte fatte o fornite a Cenntro, anche se non espressamente concordate in ogni caso. Se non diversamente concordato, le presenti CGC sono parte integrante di tutti i contratti che Cenntro stipula con i propri fornitori in merito alle forniture e ai servizi da essi erogati.
2. I termini e le condizioni del fornitore e di terzi non si applicano anche se Xxxxxxx non rifiuta esplicitamente la loro applicazione nel singolo caso. Anche se la Cenntro fa riferimento a un documento scritto che contiene o fa riferimento ai termini e alle condizioni del fornitore o di terzi, ciò non costituisce il suo consenso all'applicazione di tali termini e condizioni.
3. The law of the Republic of Germany applies exclusively to the GTC and all legal relationships and contracts concluded between Cenntro and the supplier, excluding its conflicts of laws provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
4. Per le CGV e per tutti i rapporti giuridici e i contratti stipulati tra Cenntro e il fornitore si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana, con esclusione delle disposizioni sui conflitti di legge e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
B Ordini e contratti, subappalti
1. Tutte le offerte fatte da Cenntro non sono vincolanti, a meno che non siano state espressamente definite vincolanti o contengano uno specifico periodo di lock-in. Se le offerte di Xxxxxxx non prevedono esplicitamente un periodo di lock-in, Cenntro è vincolata all'offerta per una settimana a partire dalla data dell'offerta. La ricezione della dichiarazione di accettazione del fornitore da parte della Cenntro è determinante per l'accettazione tempestiva. La Cenntro non rinuncia alla ricezione di una dichiarazione di accettazione ai sensi del § 151 del Codice Civile italiano.
2. La Cenntro ha il diritto di modificare in qualsiasi momento l'ora e il luogo previsti per la consegna e il tipo di imballaggio da utilizzare, dandone notifica per iscritto o in forma di testo, ma almeno 5 giorni di calendario prima della data di consegna concordata. Lo stesso vale per le modifiche alle specifiche del prodotto, a condizione che queste possano essere attuate nell'ambito del normale processo produttivo del fornitore senza che ciò comporti significativi costi aggiuntivi; in tal caso, il termine di notifica di cui al paragrafo precedente sarà di almeno 10 giorni di calendario.
La Cenntro rimborserà i costi aggiuntivi solo se ragionevoli e dimostrabili. Se tali modifiche comportano ritardi nelle consegne che non possono essere evitati con sforzi ragionevoli nell'ambito delle normali attività produttive e commerciali del fornitore, la data di consegna originariamente concordata sarà posticipata di conseguenza. Il fornitore comunicherà alla Cenntro, per iscritto o in forma di testo, i costi aggiuntivi o i ritardi nella consegna che, secondo la sua prudente stima, sono prevedibili, in tempo utile prima della data di consegna, ma in ogni caso entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui la Cenntro ha ricevuto la notifica per iscritto o in forma di testo ai sensi della precedente frase 1 della presente Sezione B n. 2 delle presenti CGC.
3. Il fornitore è autorizzato a delegare i propri obblighi di consegna nei confronti di Xxxxxxx a un subappaltatore solo con il consenso esplicito di Cenntro. Cenntro può rifiutare tale consenso solo per un motivo impellente, ad esempio se il subappaltatore
Cenntro Automotive Xxxxxx XxxX Xxxxxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxx, Xxxxxxx
Phone: x00 (0)0000 000 000
Registered offices: Kirchheim/Teck Register court: Stuttgart HRB 774012
VAT ID No. DE324836119
Executive Directors:
Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
Bank details: Commerzbank Esslingen
IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC COBADEFFXX
We work exclusively on the basis of our General Terms and Conditions. These General Terms and Conditions can be found in an electronic form on our website xxxxxx-xxxxxx.xx. We expect our contractors and suppliers to observe the currently valid version of the statutory regulations in the Act Regulating a General Minimum Wage (MiLoG). If the aforementioned obligations are violated, the contractor/supplier (subcontractor) exempts us from all and any third-party financial claims as well as all costs. This exemption also applies for fines.
C Xxxxxx, termini di pagamento, informazioni sulle fatture, impostazione degli off e conservazione
1. Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante.
2. In assenza di un accordo scritto che preveda
diversamente, il prezzo comprende la consegna e il trasporto all'indirizzo di spedizione indicato nel contratto, oltre all'imballaggio e
all'assicurazione della merce.
3. Se il contratto prevede che il prezzo non
comprenda l'imballaggio e/o l'assicurazione e i
costi dell'imballaggio e/o dell'assicurazione (presi in prestito) non sono stati espressamente definiti, questi devono essere calcolati in base al prezzo di costo verificabile. Su richiesta della Cenntro, il fornitore deve ritirare l'imballaggio a proprie
spese.
4. Se non diversamente concordato, Cenntro pagherà il prezzo di acquisto con uno sconto del 3% entro 14 giorni di calendario (o al netto entro 30 giorni di calendario) dalla consegna della merce e dal ricevimento di una fattura corretta che, in particolare, sia conforme ai requisiti della legge fiscale applicabile.
5. Il numero d'ordine, il numero di articolo, il volume della merce consegnata, l'indirizzo di spedizione e le relative coordinate bancarie devono essere indicati in tutte le conferme di contratto, nei documenti di consegna e nelle fatture del fornitore. Nel caso in cui una o più di queste informazioni manchino o siano indicate in modo incompleto e ciò comporti un ritardo nell'elaborazione da parte di Cenntro nell'ambito delle nostre normali operazioni commerciali, i termini di pagamento indicati nella sezione C n. 4 delle presenti CGC saranno prorogati per il periodo di ritardo. Le informazioni fornite dal fornitore ai sensi del punto C. 5 frase 1 delle presenti CGC sono considerate corrette e vincolanti, se e nella misura in cui il fornitore non comunichi nulla di diverso per iscritto o in forma di testo alla Cenntro.
6. In caso di ritardo nei pagamenti, la Cenntro dovrà pagare gli interessi di mora al tasso di nove punti percentuali sopra il tasso di base, ai sensi del Codice Civile italiano.
7. Il fornitore può compensare il credito della Cenntro solo se la contropretesa del fornitore è incontestata o è stata accertata con effetto legale. Il fornitore può far valere un diritto di ritenzione solo se questo si basa su crediti derivanti dallo stesso rapporto contrattuale e se anche questi crediti sono incontestati o sono stati accertati con effetto legale.
D Qualità, tempi di consegna e consegna, trasferimento del rischio, cessione
1. Il fornitore è tenuto a rispettare lo stato dell'arte, tutte le norme di sicurezza e le altre disposizioni di legge o ufficiali pertinenti, nonché i dati tecnici concordati per quanto riguarda le sue forniture. Per i materiali (sostanze, preparati) e gli oggetti (ad es. merci, parti, dispositivi tecnici, vuoti) che, a causa della loro natura, delle loro proprietà o del loro stato, possono costituire un rischio per la vita, il corpo o la salute delle persone, per l'ambiente e per altri oggetti e che pertanto, in base alle disposizioni di legge, richiedono un trattamento speciale per quanto riguarda l'imballaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, la manipolazione e lo smaltimento, il fornitore fornirà alla Cenntro, unitamente all'offerta, una scheda di sicurezza completamente compilata in conformità all'ordinanza applicabile sulle sostanze pericolose. In caso di modifiche ai materiali o agli articoli o al quadro normativo, il fornitore fornirà a Cenntro le schede aggiornate senza che gli venga richiesto.
2. Il termine di consegna indicato nell'ordine (termine di consegna o calendario) è vincolante. Non sono ammesse consegne anticipate, se non diversamente concordato.
3. Il fornitore deve informare immediatamente il Cenntro per iscritto o in forma di testo se si verificano o si manifestano circostanze che non consentono di rispettare il piano di consegna.
4. Se il giorno in cui la consegna deve essere effettuata può essere determinato in base al contratto, il fornitore entrerà in mora alle ore
24.00 di quel giorno; il Cenntro non dovrà emettere alcun avviso.
5. In caso di inadempienza nella consegna, la Cenntro avrà tutti i diritti di legge senza
limitazioni (incluso il diritto di recesso e la richiesta di risarcimento danni in luogo dell'adempimento) dopo la scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza per
l'adempimento che la Cenntro ha stabilito per iscritto o in forma di testo.
6. In caso di ritardi nella consegna, dopo aver
inviato al fornitore un avvertimento o una riserva per iscritto o in forma di testo nel singolo caso, la Cenntro può richiedere una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo del contratto per ogni settimana iniziata di ritardo nella consegna, ma limitata a un totale del 5% del prezzo del
contratto. Le penalità contrattuali pagate verranno accreditate ai danni di mora che il
fornitore dovrà pagare. La Cenntro si riserva espressamente il diritto di applicare la penale contrattuale in qualsiasi momento fino al pagamento finale.
7. Il fornitore non è autorizzato a effettuare consegne parziali, a meno che non sia stato espressamente concordato altrimenti.
8. Se è stata concordata la spedizione a Cenntro, il rischio si trasferisce a Cenntro quando la
xxxxx viene consegnata a Cenntro nel luogo di destinazione concordato durante gli orari di apertura.
9. Il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i propri crediti derivanti dal rapporto contrattuale senza il previo consenso scritto di Xxxxxxx.
E Mantenimento del titolo
1. Cenntro conserva la proprietà o il copyright di tutti gli ordini e i contratti, nonché di tutti i disegni, diagrammi, calcoli, specifiche e altri documenti forniti al fornitore. Senza l'esplicito consenso di Xxxxxxx, il fornitore non ha il diritto di renderli accessibili a terzi, né di divulgarli, né di utilizzarli o duplicarli, né di permettere che vengano utilizzati o duplicati da terzi. Il fornitore è tenuto a restituire integralmente tali documenti e le relative copie a Cenntro su richiesta di quest'ultima.
Cenntro se non sono più necessari al fornitore per le sue attività ordinarie o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto. In questi casi, le copie di tali documenti realizzate dal fornitore devono essere distrutte, ad eccezione dei documenti che devono essere conservati in base agli obblighi di legge e dei dati salvati nell'ambito delle consuete procedure di back-up.
2. Gli strumenti, le attrezzature e i modelli che Cenntro ha fornito al fornitore o che sono stati realizzati ai fini del contratto e che ci vengono addebitati separatamente dal fornitore rimarranno di proprietà di Cenntro o diventeranno proprietà di Xxxxxxx. Essi devono essere contrassegnati dal fornitore come proprietà di Xxxxxxx, conservati con cura, protetti da danni e perdite di qualsiasi tipo e utilizzati solo ai fini del contratto. Il fornitore dovrà informare tempestivamente Cenntro di eventuali danni e perdite non secondari a questi articoli. Su richiesta, il fornitore deve consegnarci questi articoli in condizioni adeguate se non sono più necessari al fornitore per l'esecuzione dei contratti stipulati con Xxxxxxx.
3. Le clausole di riserva di proprietà a favore del fornitore si applicano solo se si riferiscono agli obblighi di pagamento di Cenntro per i rispettivi prodotti di cui il fornitore ha conservato la proprietà. Sono escluse clausole di riserva di proprietà più ampie o più lunghe.
F Garanzie
1. In caso di difetti (legali o materiali), la Cenntro gode dei diritti di garanzia previsti dalla legge senza limitazioni. Tuttavia, il periodo di garanzia è di 36 mesi, a meno che non sia stato
espressamente concordato diversamente.
2. Eventuali deviazioni in termini di qualità o quantità (difetti materiali) si considerano notificate tempestivamente se Cenntro le comunica al fornitore entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della merce da parte di Cenntro. Eventuali difetti latenti si considerano notificati tempestivamente se la notifica viene fatta al fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto.
3. La Cenntro non rinuncia ai propri diritti di garanzia accettando la merce o approvando progetti o campioni della merce del fornitore.
4. Il termine di prescrizione per le richieste di garanzia cessa quando il fornitore riceve la notifica scritta del difetto fino a quando il fornitore non respinge tali richieste o dichiara che il difetto è stato eliminato o rifiuta in altro modo di continuare le trattative sulle richieste. Se viene consegnata merce sostitutiva o il difetto viene eliminato, il periodo di garanzia ricomincia a decorrere per le parti sostituite o riparate.
5. La Cenntro ha il diritto di trattenere un importo pari ad almeno il 5% del compenso pattuito come garanzia per i diritti di garanzia fino alla scadenza del periodo di garanzia, a condizione che il fornitore non abbia fornito altre garanzie con lo stesso valore ai sensi degli articoli del Codice Civile italiano.
6. In caso di occultamento o falsificazione fraudolenta dei difetti, o se sono state garantite determinate caratteristiche o fornite garanzie, sono fatti salvi ulteriori diritti della Cenntro dovuti a difetti.
G Responsabilità civile, responsabilità di prodotto, assicurazione
1. La responsabilità del fornitore nel merito e in termini di importo è disciplinata dalle disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito nella Sezione F (relativa alle garanzie) e nella presente Sezione G (relativa alla responsabilità del prodotto).
2. Il fornitore è pienamente responsabile di tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi per danni a persone o cose, indipendentemente dal tipo o dalla base giuridica, che sono attribuibili a un prodotto difettoso da lui fornito. Il fornitore è inoltre tenuto a esonerare completamente Cenntro da qualsiasi responsabilità che ne possa derivare. Se Cenntro è costretta a ritirare la merce da terzi a causa di un difetto di un prodotto fornito dal fornitore, quest'ultimo si farà carico di tutti i costi associati al ritiro.
3. Il fornitore è tenuto a stipulare e mantenere a proprie spese un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno 10 milioni di euro e che copra almeno il rischio convenzionale di responsabilità del prodotto. Se ha un interesse legittimo, Cenntro può anche richiedere una copertura maggiore (ad esempio, un'estensione della responsabilità del prodotto, la copertura dei costi di ritiro del prodotto, la responsabilità per perdite finanziarie). Su richiesta di Xxxxxxx, il fornitore fornirà a Cenntro una conferma dell'assicurazione risalente a non più di 3 mesi prima.
H Diritti di proprietà industriale
1. Il fornitore garantisce che non vengono violati i diritti di proprietà industriale di terzi nei paesi dell'Unione Europea o in altri paesi in cui produce o distribuisce i prodotti (o li fa produrre o distribuire) in relazione alle sue forniture.
2. Il fornitore è tenuto a tenere indenne la Cenntro da tutte le pretese avanzate da terzi nei confronti della Cenntro a causa della violazione dei diritti di proprietà industriale di cui al punto H. n. 1 delle presenti CGC e a rimborsare alla Cenntro tutte le spese necessarie in relazione a tali pretese. Questo diritto sussiste indipendentemente da qualsiasi colpa del fornitore, a meno che quest'ultimo non dimostri di non essere responsabile della violazione del diritto di proprietà e che non ne sarebbe stato a conoscenza al momento della consegna anche se avesse esercitato la dovuta diligenza.
I Spare parts
1. Se non diversamente concordato, il fornitore deve tenere in magazzino i pezzi di ricambio per i prodotti consegnati a Cenntro per almeno 10 anni dalla consegna.
2. Se il fornitore intende interrompere la produzione di pezzi di ricambio per i prodotti consegnati a Cenntro, venderli o cederli a terzi o trasferirli in un altro luogo, il fornitore informerà Cenntro senza ritardi ingiustificati al momento della decisione, a condizione che ciò sia consentito dalla legge. Se la produzione deve essere interrotta, tale decisione deve essere presa almeno
K Riservatezza
6 mesi prima dell'interruzione della produzione.
J Durata del contratto, risoluzione
1. A meno che le parti non abbiano concordato un determinato termine contrattuale nel contratto, il contratto si considera concluso a tempo indeterminato.
2. La Cenntro può risolvere il contratto in via straordinaria con effetto immediato per un motivo imperativo. In questo contesto, i motivi impellenti includono:
📬 Il fornitore non effettua le consegne alla scadenza, o si rende altrimenti inadempiente, o cessa di effettuare le consegne, o se viene aperta una procedura di insolvenza nei confronti del fornitore, o se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura analoga ai sensi della legge, o se viene aperta un'altra procedura analoga, o se la procedura non viene aperta a causa della mancanza di beni;
📬 Il fornitore non adempie a un obbligo impostogli dal contratto o dalla legge, nonostante la scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza per l'adempimento o l'emissione di un avviso;
📬 Il fornitore non adempie a un obbligo impostogli dal contratto o dalla legge, nonostante la scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza per l'adempimento o l'emissione di un avviso;
3. L'esercizio del diritto di recesso non pregiudica alcun altro diritto o rivendicazione di Cenntro.
4. Le comunicazioni di risoluzione devono essere effettuate per iscritto. Fa fede la ricezione della comunicazione di recesso da parte della controparte.
1. Il fornitore deve mantenere riservati i termini dell'ordine e tutte le informazioni e i documenti forniti a tale scopo (ad eccezione di quelli di pubblico dominio) per un periodo di 5 anni dalla conclusione del contratto e utilizzarli solo ai fini dell'esecuzione dell'ordine. Il fornitore restituirà queste informazioni e questi documenti a Cenntro prontamente su richiesta di quest'ultima dopo che le richieste sono state trattate o dopo che l'ordine è stato eseguito. Essi rimangono di proprietà della Cenntro. Né le informazioni né i documenti possono essere forniti o altrimenti divulgati a terzi e possono essere utilizzati per effettuare consegne a terzi solo con il consenso scritto di Xxxxxxx.
2. Senza il previo consenso esplicito di Cenntro, il fornitore non può fare riferimento al rapporto d'affari con Cenntro in nessun materiale pubblicitario, brochure, online o in altri media e non può fornire articoli di consegna che sono stati realizzati per Cenntro.
3. Il fornitore deve garantire che i suoi subfornitori si impegnino a rispettare obblighi di riservatezza identici a quelli stabiliti nella presente Sezione K delle CGC.
L Nullità parziale, lacune
Se una disposizione delle presenti CGC o una disposizione di un altro accordo è o diventa non valida o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni o accordi. Al posto della disposizione non valida o inapplicabile si applicherà una disposizione legalmente consentita che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida o inapplicabile. Per colmare eventuali lacune presenti nelle presenti CGC, si ritiene che sia stata concordata una disposizione valida che le parti contraenti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto e allo scopo delle presenti CGC, se fossero state a conoscenza di tale lacuna.
M Luogo di adempimento, luogo di giurisdizione
Il luogo di adempimento per entrambe le parti e il foro esclusivo di giurisdizione esclusiva per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra il fornitore (a condizione che il fornitore
fornitore sia un commerciante, un'entità di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico o non abbia un foro competente generale all'interno della Repubblica italiana) e il Cenntro è il luogo in cui si
trova la sede legale della società del gruppo Cenntro che ha acquistato il gruppo Cenntro che ha acquistato/ordinato i beni oggetto della controversia. Ciò non pregiudica disposizioni di legge che stabiliscono un foro esclusivo.
Please note:
Il fornitore riconosce che Cenntro raccoglie, utilizza,
e che i dati relativi al rapporto contrattuale vengono elaborati e contrattuale in conformità con il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati (EU-GDPR) ai fini del trattamento dei dati nell'ambito
della negoziazione, esecuzione, regolamento e risoluzione del rapporto contrattuale. Cenntro si riserva il diritto di trasmettere i dati a terzi (ad es.
assicuratori) se ciò è necessario per l'esecuzione del contratto. Versione: Aprile 2022