CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA
ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX SCHEMA
l'ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con sede in Roma, Piazzale Xxxxxxx Xxxxx n.4 – C.F. 80112430584 – P.
I.V.A. 06510971002, in persona del Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Ente ed in esecuzione della Determina n. …… del …
………….. 2019;
da una parte;
E
La Società ……………………... con sede legale in Via ………….. n. ……….
…………… (……….) – C.F./P.IVA n. …………………rappresentata dal Dott.
…………………., nato a ………. (…..) il ……………..……………., C.F.
…………………….in qualità di ;
dall'altra;
PREMESSO
- che l’ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX, è proprietario di una unità immobiliare sita in Roma - Via delle Terme di Diocleziano n. 35-36 - identificata al NCEU del Comune di Roma al foglio 481, particella 24, Sub. 9, Categoria C/1 (Commerciale), Classe 6, consistenza 393,00 mq., e rendita catastale di € 26.893,20;
- le superfici immobiliari sono rientrate nella disponibilità dell’Istituto in data 28.05.2019 per intervenuta cessazione anticipata di precedente rapporto locativo;
- con Determina n. 487 del 24 ottobre 2019 l’Istituto ha indetto un pubblico incanto per la concessione in locazione di tale unità immobiliare, con aggiudicazione all’offerta più alta tra quelle pervenute sulla base del prezzo a base d’asta di € 170.280,00 (euro centosettantamiladuecentottanta/00) annui ovvero 14.190,00 (euro quattordicimilacentonovanta/00) mensili, oltre adeguamenti ISTAT annuali nella misura di legge;
- gli atti di gara hanno stabilito una durata contrattuale locativa di anni 6 rinnovabili di ulteriori sei anni ai sensi dell’art. 27 della Legge 392/78 ed una decorrenza giuridica ed economica a partire dal 01 gennaio 2020;
- con Determina n. … del …………. 2019, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, è stata dichiarata aggiudicataria della procedura la Società ………………………
avendo proposto, per la locazione delle superfici immobiliari, un’offerta economica di €
………………… (euro ……………………./….) annui ovvero € (euro
………………………./….) mensili, oltre adeguamenti ISTAT annuali;
- le superfici immobiliari sono sottoposte a tutela diretta, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con D.M. del 30.05.1950 (vincolo architettonico) e con D.M. del 06.09.2000 (vincolo archeologico);
- per tale motivo l’Istituto ha inoltrato formale richiesta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di autorizzazione alla locazione ai sensi dell’art. 57bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con nota del 25.09.2019 prot. n. 6323/2019 ha riscontrato la richiesta dell’Istituto esprimendo parere favorevole alla locazione a condizione che l’immobile non venga destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il carattere storico artistico del bene tutelato o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione;
- a seguito della sottoscrizione del presente atto è necessario provvedere, nei termini di legge, alla trasmissione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di apposita denuncia di trasferimento di detenzione ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1) – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2) – Oggetto della locazione
L’ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX, che nel prosieguo del presente atto sarà indicato "Locatore", nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Società
…………………….., che nel prosieguo del presente atto sarà indicata "Conduttore", l’unità immobiliare sita in Xxxx - Xxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx x. 00-00 - identificata al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 481, particella 24 Sub. 9, Categoria C/1 (Commerciale), Classe 6, consistenza 393,00 mq., e rendita catastale di € 26.893,20 come da allegata visura e planimetria catastale che formano parte integrante del presente atto. Il Locatore si obbliga a garantire per tutta la durata del contratto il libero uso, da parte del Conduttore, delle superfici immobiliari oggetto del presente contratto.
Art. 3) – Durata della locazione
La locazione ha la durata di sei anni, con decorrenza dal giorno ……………., con immissione in possesso del Conduttore nell’unità immobiliare formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, si intenderà tacitamente rinnovata di sessennio in sessennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 con le modalità e i termini ivi previsti.
Alla scadenza del contratto le superfici immobiliari dovranno essere restituite nello stato in cui sono state ricevute, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare le unità immobiliari decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso Xxxxxxxxxx, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicomprensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 4) – Canone della locazione
Il canone di locazione, oltre IVA se è dovuta, viene stabilito in € (euro
……………………../00) annui, pari ad € ………….. (euro /00) mensili.
Art. 5) – Aggiornamento ISTAT
Ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, cosi come sostituito dall'art. 1, c. 9 sexies, della legge 5 aprile 1985, n. 118, il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. Le variazioni in aumento del canone di locazione saranno calcolate nella misura massima prevista dalle leggi vigenti, attualmente pari al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati edito dall'ISTAT.
Art. 6) – Modalità e termini di pagamento del canone
Il pagamento del canone deve essere effettuato in mensilità anticipate entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito diretto sul c.c. bancario 000000007890 – Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale Roma Agenzia 26 – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x –XXX 00000 CAB 03226 CIN B IBAN XX00X0000000000000000000000, salvo
diversa disposizione da comunicare per scritto. Le rate del canone di locazione sono computate e stabilite a mese e non a giorni. Esse maturano all'inizio di ciascun mese di locazione e, conseguentemente, l'occupazione delle superfici immobiliari, anche per un solo giorno successivo alla data di scadenza, obbliga il Conduttore a corrispondere la rata del canone per l’intero mese. Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e/o di eventuali oneri accessori oltre i termini stabiliti. Il ritardo nel pagamento di canoni ed eventuali oneri accessori produrrà di diritto, a carico del Conduttore, il pagamento degli interessi legali. Gli interessi legali decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento. In espressa deroga all’art. 1460 c.c., il pagamento del canone, e di eventuali oneri accessori, non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia la ragione, salvo il successivo e separato diritto a far valere le proprie eventuali ragioni in sede competente. La clausola è essenziale e comunque la sua violazione produrrà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. quando il Locatore dichiari all’altra parte che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Art. 7) – Ritardato o mancato pagamento
Fatto salvo, in caso di morosità, quanto stabilito con il precedente art. 6, il solo fatto del mancato o ritardato pagamento oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, di due mensilità di canone locativo, qualunque ne sia la causa, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. con danni e spese a carico della parte inadempiente, oltre al diritto del Locatore ad escutere la fideiussione di cui al successivo art. 17.
Art. 8) – Destinazione d’uso
L’unità immobiliare viene locata con destinazione d’uso catastale categoria C/1.
Le superfici immobiliari sono concesse in locazione al Conduttore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.
I costi, oneri e responsabilità per eventuali necessità di effettuare adeguamenti e regolarizzazioni alle norme edilizie vigenti, nonché le pratiche per il rilascio di licenze di attività, sono poste a totale cura e spese e responsabilità del Conduttore.
Il Conduttore utilizzerà i locali esclusivamente per attività ………………..… , con assoluto divieto di diversa destinazione d’uso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ed il risarcimento degli eventuali danni. Il Conduttore dichiara che l’unità immobiliare verrà utilizzata per lo svolgimento di attività che comportano/non comportano contatti diretti con il pubblico. A tal proposito le Parti espressamente rinviano alle disposizioni contenute negli artt. 34, 35, 38, 39 e 40 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. Il Conduttore dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all’Attestazione della Prestazione Energetica, riferita all’unità immobiliare. È interesse esclusivo del Conduttore richiedere ed ottenere dalle competenti autorità la licenza di esercizio di attività per
l’intera durata locativa: il mancato ottenimento della licenza di esercizio non esonera quindi il Conduttore dal dover pienamente adempiere a tutte le clausole contrattuali, constatata la piena idoneità dell’unità immobiliare all'uso previsto nel Contratto. Il Conduttore esonera pertanto il Locatore da qualsiasi responsabilità in merito, assumendo a proprio carico ogni onere circa il possesso ed il mantenimento durante il periodo
locativo delle necessarie autorizzazioni. Il Conduttore dovrà osservare i regolamenti e le prescrizioni di polizia e di igiene, sia generali che speciali, che comunque riflettano l’attività svolta nei locali. Il Conduttore si impegna ad attuare, a sua cura e spese, tutti gli adempimenti richiesti dalle Pubbliche Autorità (Comune, ASL, VV.FF. ecc.) in relazione all’attività svolta. Il Conduttore si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, tenendone espressamente indenne il Locatore, per eventuali danni diretti o indiretti connessi con il tipo di attività svolta.
Art. 9) – Cessione del Contratto - Sublocazione
E’ fatto espresso divieto di cessione anche parziale del contratto e delle porzioni immobiliari locate, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n.
392 in materia di sublocazione. Eventuali violazioni a tale pattuizione contrattuale produrranno la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. con danni e spese a carico della parte inadempiente.
Art. 10) – Manutenzione ordinaria, straordinaria e vincoli d’uso
In espressa deroga alle norme del Codice Civile e della Legge 27 luglio 1978, n. 392 sono poste a carico del Conduttore tutte le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che eventualmente si rendano necessarie nell’unità immobiliare nel corso del periodo locativo. Fatto salvo quanto ulteriormente stabilito in merito nel successivo art. 11, si precisa che, come disposto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’esecuzione di qualsiasi lavoro all’interno delle superfici oggetto della locazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e che le superfici immobiliari non devono essere destinate ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il carattere storico e artistico del bene tutelato o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.
Art. 11) – Interventi di ristrutturazione
Il Conduttore accetta le superfici immobiliari senza eccezioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, impegnandosi a provvedere a propria cura, spese e responsabilità a tutti i lavori di ristrutturazione, adattamento e miglioria, nonché a provvedere, sempre a propria cura e spese, agli adeguamenti degli impianti secondo le prescrizioni di legge che dovessero essere emanate, anche in materia di sicurezza sul lavoro, durante il periodo locativo. Il Conduttore si impegna ad acquisire a propria cura e spese, qualora necessari per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le autorizzazioni da parte degli organi statali, regionali e comunali competenti. Di tali autorizzazioni dovrà essere inviata tempestivamente copia al Locatore. Il Conduttore non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per gli interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione conservativa, adeguamenti distributivi e/o adeguamenti tecnici e/o tecnologici eseguiti nel corso del rapporto contrattuale ovvero eventualmente disposti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Tutti gli interventi di cui sopra saranno realizzati interamente a cura e spese del Conduttore, previa valutazione progettuale delle opere previste, che sarà effettuata dagli Uffici Amministrativi competenti dell’Ente.
E’ obbligo del Conduttore trasmettere al Locatore, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle opere realizzate rispetto alle normative di riferimento, nonché la rendicontazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi effettuati. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che i lavori di ristrutturazione, adattamento e miglioria non possono modificare le strutture architettoniche esterne né porre in essere situazioni di pericolo statico dell'edificio. In caso di migliorie e/o di trasformazioni eseguite senza le predette autorizzazioni, il Locatore potrà, a sua scelta, ritenerle gratuite oppure chiedere al
Conduttore la remissione in pristino ed il risarcimento degli eventuali danni. Fatta eccezione per i lavori di ristrutturazione di cui sopra, il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica alle superfici immobiliari locate senza il preventivo consenso del Locatore. Il Conduttore, qualora intenda apportare modifiche allo stato della porzione immobiliare, comunque non strutturali, dovrà presentare al Locatore almeno 60 giorni prima di iniziare qualsivoglia lavoro, apposita istanza corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, compresi quindi i progetti esecutivi. Il Locatore dovrà rilasciare al Conduttore l’autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori. La eventuale mancata concessione di tale autorizzazione da parte del Locatore non farà sorgere in capo al Conduttore alcun diritto risarcitorio.
Art. 12) – Oneri accessori
Sono posti a carico del Conduttore gli oneri accessori riguardanti i servizi di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, telefonici ecc., per i quali dovranno essere richieste ed attivate utenze autonome a cura e spese del Conduttore. Sono inoltre a carico del Conduttore gli oneri, tutti nessuno escluso, concernenti le Tasse attualmente ed o in futuro gravanti sul detentore dell’unità immobiliare.
Art. 13) – Pubblicità
Il Locatore autorizza sin d’ora il Conduttore a farsi pubblicità, mediante apposizione all’esterno delle superfici immobiliari per fini di promozione di cartelli, scritte, insegne luminose nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ecc.. Il Conduttore si obbliga a provvedere al disbrigo delle formalità burocratiche necessarie all’esecuzione degli interventi sopra menzionati ed a trasmettere al Locatore la documentazione autorizzativa acquisita dagli Uffici comunali preposti nonché dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ottenimento. La presente clausola è essenziale e comunque la sua violazione produrrà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento ovvero in caso di adempimento tardivo rispetto ai termini sopra indicati. Il Locatore si impegna a fornire la propria collaborazione al fine dell’ottenimento di autorizzazioni e/o permessi necessari per le dette installazioni, qualora fosse richiesto il suo intervento in qualità di proprietario.
Art. 14) – Migliorie - addizioni
Il Conduttore deve conservare le superfici immobiliari, nel corso della locazione, in ottime condizioni di manutenzione e conservazione e riconsegnarle, salvo l’usura ordinaria, al Locatore alla fine della locazione in buono stato locativo, libere da persone e cose; pertanto, al cessare della locazione, nulla potrà pretendere il Conduttore per eventuali migliorie e per trasformazioni consentite dal Locatore, il quale avrà diritto di ritenerle gratuitamente, al termine della locazione. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del Conduttore. Il Conduttore inoltre si impegna a far eseguire tutti i controlli che il Locatore ritenga opportuno effettuare, per mezzo di propri incaricati, nel corso del periodo locativo presso le superfici locate.
Art. 15) – Prelazione
Ai sensi dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e secondo le modalità ivi previste, in caso di alienazione, il Locatore riconosce al Conduttore il diritto di prelazione, obbligandosi a preferirlo ad altri nel trasferimento a titolo oneroso della proprietà della porzione immobiliare locata.
Art. 16) – Responsabilità - Assicurazioni
Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per tutte le molestie e i danni che eventualmente gli fossero arrecati nel godimento dell'unità immobiliare, da fatto doloso o colposo di terzi; tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nei locali affittati. Il Conduttore s’impegna alla custodia della porzione immobiliare in uso. Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità:
- per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti, per l’esercizio della propria attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale;
- per danni derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare da quelli causati da difetto di allacciamento degli impianti o dall’uso degli stessi;
- per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell’accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all’interno delle stesse.
Il Conduttore si obbliga a rilasciare al Locatore, entro il …………… 2020, copia di polizza assicurativa “All Risks” di massimale pari ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) rilasciata da primaria compagnia, a garanzia di danni da incendio ed eventi speciali arrecati nelle superfici immobiliari locate, impegnandosi a trasmettere annualmente copia delle quietanze dei premi assicurativi dovuti. Infine il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione d’altri inquilini confinanti o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Conduttore stesso.
Art. 17) – Garanzia
Il Conduttore, entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza del presente contratto, si obbliga a costituire in favore del Locatore una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di € ………… (euro ………………/00) per la durata dell’intero rapporto contrattuale, pari alla metà del canone locativo annuo stabilito al precedente art. 4. La fideiussione deve essere a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Il Conduttore si obbliga altresì a reintegrare detta fideiussione ogniqualvolta, in caso di inadempimento il Locatore, il quale ne ha facoltà, ne facesse uso anche parziale.
Tale fideiussione verrà restituita al Conduttore a seguito di regolare riconsegna dell’unità immobiliare attestata da verbale sottoscritto tra le Parti, e dell’osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata presentazione di tale fideiussione entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, ovvero il ritardo nella consegna della stessa a seguito di formale sollecito, ovvero la sua mancata reintegrazione a seguito parziale o totale escussione costituirà causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’ex art. 1456 c.c.
Art. 18) – Allestimento locali
Il Conduttore si obbliga ad allestire i locali affittati secondo la destinazione convenuta e, agli effetti del privilegio di legge che quanto introduce e introdurrà nella cosa locata è di sua esclusiva e piena proprietà, con obbligo di comunicare preventivamente al Locatore l’esistenza, sui beni mobili in questione, di eventuali diritti reali di terzi, di costoro precisando le generalità ed il titolo del diritto stesso.
Art. 19) – Osservanza di leggi e norme di rinvio
Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio delle attività ed usi per le quali è stata locata la porzione immobiliare. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme speciali vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo.
Art. 20) – Clausole contrattuali
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sicché, per patto espresso, la violazione soltanto di una delle dette condizioni, dà diritto al Locatore di chiedere l'immediata risoluzione del contratto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Art. 21) – Registrazione contratto
Il presente contratto è soggetto a registrazione e sconta l’imposta proporzionale di registro nella misura pro-tempore vigente. Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge. Le registrazioni verranno effettuate a cura del Locatore e le relative spese poste a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. Restano a carico del Conduttore le spese di bollo.
Art. 22) – Elezione domicilio
A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede in
……………… – Via ………………………… - mentre il Locatore elegge domicilio presso la propria sede istituzionale sita in Roma – Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 0.
Art. 23) – Controversie
Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa ad esso – comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – per la quale fosse obbligatorio il previo esperimento di un tentativo di mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010 s.m.i. o di altra disposizione vigente ed applicabile, sarà preliminarmente sottoposta a mediazione davanti ad un Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed iscritto nel relativo registro, che dovrà avere sede a Roma. Le Parti convengono che la controversia sarà deferita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora la lite non venga conciliata all’esito della mediazione, ovvero il tentativo di mediazione non debba essere obbligatoriamente esperito.
Art. 24) – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che Le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, in qualità di incaricati del trattamento, ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all’altra, ai recapiti indicati nel presente contratto, per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del suddetto Decreto quali, ad esempio, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l’elenco di eventuali Responsabili del Trattamento.
Il presente contratto viene redatto in tre originali ciascuno dei quali costituito da n° 14 fogli più gli allegati.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì
Per la Società ……………………………..
( Dott )
Per l’Istituto Romano San Xxxxxxx IL SEGRETARIO GENERALE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione: Art. 3) Durata della locazione; Art. 4) Canone di locazione; Art. 5) Aggiornamento ISTAT; Art. 6) Modalità e termini di di pagamento del canone; Art. 7) Ritardato o mancato pagamento; Art. 8) Destinazione d’uso; Art. 9) Cessione del contratto - Sublocazione; Art. 10) Manutenzione ordinaria, straordinaria e vincoli d’uso; Art. 11) Interventi di ristrutturazione; Art.12) Oneri accessori; Art. 13) Pubblicità; Art. 14) Migliorie -. Addizioni; Art. 15) Prelazione; Art.
16) Responsabilità - Assicurazioni; Art. 17) Garanzia; Art. 18) Allestimento locali; Art.
19) Osservanza di leggi e norme di rinvio; Art. 20) Clausole contrattuali; Art. 21) Registrazione contratto; Art. 22) Elezione domicilio; Art. 23) Controversie.
IL CONDUTTORE IL LOCATORE
Soc. ………………………. ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX