CONVENZIONE: ADOTTA UN ANGOLO DI CITTA’
CONVENZIONE: ADOTTA UN ANGOLO DI CITTA’
tra il | e la controparte | |
Comune di Lumezzane rappresentato Dirigente/Responsabile: | dal | residente in Cod.Fisc In qualità di dell’ente: avente sede in (da qui innanzi denominato “Adottante”) |
si conviene e si stipula quanto segue:
Assessorato Ambiente – Caccia – Patrimonio Montano
Art. 1
Il Comune Lumezzane concede in adozione all’Adottante, l’area:
…………………………………………………………….
sita in Via:
……………………………………………………….
di circa mq.
…………………………………………………… Art. 2
L’Adottante si impegna, a titolo gratuito, ad eseguire la cura, la manutenzione ordinaria e la pulizia dell’area in oggetto, per la durata della presente convenzione, senza alterarne in alcun modo fisionomia e dimensioni. Art. 3
L’area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, sia nel tempo di durata di esecuzione degli interventi, sia nel periodo residuo di durata della presente convenzione.
Per le aiuole verdi ed i giardini, l’allestimento dello spazio, tipo di essenze, componenti del verde e disposizione così come ogni variazione, innovazione, eliminazione, sostituzione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale, la quale si avvarrà dei propri uffici competenti per l’istruttoria delle domande.
Tutto quanto autorizzato ed introdotto sull’area si intende acquisito, a titolo definitivo, al patrimonio comunale dal momento della messa a dimora.
Art. 4
Comune di Lumezzan e
L’Amministrazione Comunale concede la posa di nr.
…… cartello/i (il primo a spese del comune), da collocarsi in loco, recante/i la seguente dicitura:
“La manutenzione di quest’area/questo spazio/quest’angolo è curata da:
………………………………………………………”
(nominativo o ente)
da realizzarsi nelle seguenti dimensioni:
………………………………………………………………….., e nelle forme e colori come da bozza approvata dalla Giunta Comunale, senza corresponsione alcuna di imposta di pubblicità.
Art. 5
L’Adottante assume la responsabilità in merito a eventuali infortuni o violazioni di normative in particolare sulla sicurezza del lavoro, per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e manutenzione e comunque derivanti dal presente accordo, sollevando sin d’ora il Comune di Lumezzane e i suoi rappresentanti.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. Lumezzane, lì
L’Adottante
Art. 6
Per interventi di sistemazione e manutenzione di cui all’art. 7 del “Regolamento per l’adozione di aree pubbliche”, spetterà al Comune di Lumezzane l’obbligo di informare preventivamente l’adottante, e di provvedere al ripristino dell’area nello stato quo – ante i lavori.
Art. 7
L’area rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici.
Art. 8
L’Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere dall’accordo in qualsiasi momento qualora l’area non venga mantenuta nelle migliori condizioni manutentive e nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione, senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo.
Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l’accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le eventuali opere necessarie al ripristino addebitandone il costo all’Adottante.
Art. 9
L’Adottante non sarà considerato responsabile qualora l’area in affidamento venga danneggiata a causa di eventi eccezionali o atti vandalici.
Art. 10
Entrambe le parti possono, motivandone le ragioni, interrompere la convenzione, con effetto dal 3° mese successivo alla data di sottoscrizione del presente atto. Art. 11
La presente convenzione ha durata di …….( ), a partire dalla data di sottoscrizione, fatto salvo sia quanto ivi previsto dagli artt. 8 e 10 sia quanto disposto dal “Regolamento per l’adozione di aree pubbliche”.
Art. 12
Per quanto nella presente convenzione non disciplinato si rinvia al “Regolamento per l’adozione di aree pubbliche”.
Per il Comune di Lumezzane