FOGLIO CONDIZIONI
FOGLIO CONDIZIONI
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, MANIFESTI, REGISTRI, MODULI, OPUSCOLI ETC. E SERVIZIO DI COPISTERIA PER LA DURATA DI 36 MESI.
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL XX.XX
FOGLIO CONDIZIONI
(AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO D’ONERI E DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI CUI AL BANDO MEPA “Servizi di stampa e
grafica”)
Art. 1- Oggetto - tipologia - durata - importo massimo del contratto
1.1 Oggetto e tipologia
Il contratto ha per oggetto il servizio di stampa, manifesti, registri, moduli, opuscoli etc. e servizio di copisteria degli articoli descritti all’allegato 1.
Il contratto relativo alla presente fornitura è un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico.
Con il termine di Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. 50/2016) s’intende l’accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi unitari.
Il contratto di Accordo Quadro verrà concluso con l’invio all’operatore economico del documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma XX.XX.
Tale Accordo Quadro impegna l’Amministrazione Comunale ad affidare all’operatore economico individuato le forniture necessarie per la durata di 36 mesi e comunque fino all’importo massimo
stimato per l’Accordo Quadro medesimo.
Pertanto l’affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:
A. il contratto di accordo quadro termini prima di 36 mesi a seguito del raggiungimento dell’importo massimo contrattuale;
B. l’importo massimo contrattuale non venga raggiunto nel periodo di 36 mesi.
Durante il periodo contrattuale l’Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, formalizzati mediante scambio di lettere commerciali.
1.2 Durata e importo massimo del contratto
Il presente accordo quadro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sulla piattaforma MePa e terminerà dopo 36 mesi oppure al raggiungimento dell’importo massimo di € 39.900,00 + IVA.
I prezzi unitari offerti dall’operatore economico a seguito di trattativa diretta effettuata sul Xx.Xx resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l’intera durata del contratto, salvo l’adeguamento dello stesso in base all’indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) relativo ai 12 mesi precedenti la richiesta da parte dell’affidatario, a decorrere dal secondo anno contrattuale. La richiesta di revisione dei prezzi unitari da parte dell’operatore economico non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Inoltre l’importo contrattuale potrà essere eventualmente aumentato fino a concorrenza di un quinto, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.
Il contratto potrà subire variazioni nei casi e nei modi previsti all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 2 –Tipologia dei prodotti - Ordinativi e modalità di consegna- verifica fornitura
2.1 Tipologia dei prodotti
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di stampa, manifesti, registri, moduli, opuscoli etc. degli articoli meglio descritti all’allegato 1.
2.2 Ordinativi e modalità di consegna
Nell’ambito di ciascun affidamento specifico si provvederà ad inviare ordini di fornitura sulla base dei fabbisogni dei diversi servizi comunali.
I singoli ordini di fornitura , riportanti il dettaglio dei materiali da consegnare e le relative quantità, verranno effettuati mediante ordini sottoscritti digitalmente dal Dirigente competente, sulla base dei fabbisogni di ciascun Settore, saranno trasmessi via PEC agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dall’ operatore economico e debbono intendersi vincolanti ed efficaci da parte dell’operatore economico medesimo, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.
Ciascun ordine indicherà il quantitativo, le specifiche tecniche di fornitura, il prezzo offerto dall’ operatore economico nell’Elenco Prezzi unitari nonché l’indirizzo di consegna o modalità di ritiro dei beni forniti.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale necessiti di articoli non ricompresi nell’ Elenco Prezzi unitari, potrà richiedere all’operatore economico un preventivo di spesa e, se ritenuto congruo, potrà procedere con il relativo ordine.
2.3 Modalità di Consegna
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese dell’operatore economico entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi eccezionali per i quali potrà concordarsi un diverso termine.
Il termine di consegna, come sopra definito è essenziale, per cui la mancata consegna, anche parziale, della fornitura entro il termine suindicato, potrà comportare l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 e decorreranno dal giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione dell’ordine inviato via pec.
Servizio | Indirizzo | Telefono |
Polizia Municipale | Via Fara Asti | tel 0141/399914 - 913 |
Anagrafe | Via De Amicis Asti | tel. 0141/399611 |
Archivio Protocollo | x.xx X. Xxxxxxx, 0 Xxxx | tel 0141/399256 |
Istruzione e servizi educativi | Xxxxxx Xxxxxx x. 0 Xxxx | tel.0141/399438 |
Commercio su Aree Pubbliche Polizia Amministrativa e M.O.I. | Via Natta Asti | tel 0141/399869 |
Ufficio Gestione Tributi | Largo Scapaccino Asti | tel.0141/399968 |
La consegna dovrà essere effettuata presso il luogo e secondo quanto specificato nell’ordine. I punti di consegna sono di seguito indicati:
Pertanto l’operatore economico si impegna a consegnare la merce nei luoghi indicati nell’ordinativo stesso.
2.4 Verifica della fornitura
Nel caso in cui dal controllo del materiale consegnato vengano rilevate difformità qualitative (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitative, l’operatore economico è obbligato a ritirare, senza alcun addebito immediatamente, la merce non conforme.
Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’operatore economico è tenuto a provvedere, nel termine che sarà stabilito dall’Amministrazione, alla sostituzione dei beni difformi con beni esenti da vizi, difformità o difetti.
Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l’affidatario deve comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopraccitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 4 –Valore del contratto di Accordo Quadro e Prezzi unitari
Il valore del contratto di Accordo Quadro è pari a € 39.900,00 + IVA.
L’importo dei singoli affidamenti specifici sarà determinato utilizzando prezzi unitari offerti nella Trattativa diretta dall’affidatario.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con tali prezzi unitari, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.
L’affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.
L’affidatario deve consentire all’Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 6 - Modalità di pagamento
Il pagamento delle prestazioni eseguite dovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.
L’affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell’emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all’esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall’art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell’affidamento
in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell’impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Art. 7 - Codice di comportamento
L’affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti” (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013,
n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall’art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all’affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Art. 8 DUVRI
interferenze.
disponibilità giuridica, ma presso la sede dell’affidatario e pertanto non può dare origine ad
poiché trattasi di servizio che non viene svolto il luoghi di cui il Comune di Asti ha la
Il presente appalto non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza
Art. 9 - Garanzia definitiva
L’affidatario, a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, deve costituire garanzia definitiva, secondo quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10 – Responsabilità dell’affidatario
L’affidatario, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale e di terzi.
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto
Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016
Art. 12 - Penali
Ove l’affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, imputabili a negligenza o colpa dell’affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l’Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell’affidatario, si procederà all’applicazione di una penale pari a
€20,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida.
Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dal successivo articolo Risoluzione della contratto.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.
L’importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.
Art. 13 Risoluzione del Contratto
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. ed dall’articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:
a) accertamento del difetto al momento dell’offerta del possesso dei requisiti prescritti (art. 80
D. Lgs. 50/2018) in accordo con le Linee Guida 4;
b) frode dell’affidatario;
c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
d) danni gravi provocati dall’affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
e) applicazione di oltre n. 3 penali;
f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
g) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale incamera la garanzia definitiva prestata dall’affidatario, salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.
In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 14 Recesso
L’Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.
Art. 16 – Spese contrattuali
Il contratto di accordo quadro verrà concluso sul sistema Mepa.
Il documento di stipula generato dal sistema Xx.Xx è assoggettato ad imposta di bollo - attualmente
€. 16,00 - che dovrà essere corrisposta dall’affidatario, mediante versamento, da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Asti - UNICREDIT BANCA SPA X.xx Alfieri 267 (Agenzia X.xx Alfieri B), 14100 Asti - in contanti o bonifico bancario - sul conto corrente avente Codice IBAN
XX00X 00000 00000 000000000000, “Imposta di bollo per contratto CIG. ”.
I contratti relativi agli affidamenti specifici saranno formalizzati mediante scambio di lettere commerciali tramite PEC senza ulteriori spese contrattuali.