COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
Capitolato Speciale
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Contraente: SpA AUTOVIE VENETE (di seguito anche Azienda o Ammini- strazione o Ente), ed ogni sua Società Controllata
Società Controllata: Qualsiasi entita’ controllata dalla Contraente, ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile
Società Partecipata: Qualsiasi entita’ di cui la Contraente detenga, direttamente o indirettamente, quote o azioni, con esclusione delle Società Controllate.
Assicuratore o Societa’: La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto
Broker: Il Broker vigente S.P.A. con sede in XXXXXX, Xxxxx Xxxxx, 00;
Assicurato: I soggetti indicati nella “Scheda di riepilogo della assicurazione”. Sono assicurati anche i soggetti che hanno esercitato le suddet- te funzioni posteriormente alla data di retroattivita’ indicata in polizza.
Amministratore: Qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di Amministratore o membro del Consiglio di Gestione della Contraente. Si inten- dono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti rico- prenti presso società di diritto estero funzioni equipollenti;
Sindaco: Qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di Sindaco o membro del Consiglio di Sorveglianza o membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Contraente. Si intendono al- tresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti ricoprenti presso società di diritto estero funzioni equipollenti;
Dirigente: Qualsiasi persona fisica a cui siano delegate da un Amministra- tore o dalla Contraente funzioni manageriali o di supervisione, ivi compreso l’Amministratore di fatto.
Danni Patrimoniali: Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli Assicurati siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, in seguito di una Richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti degli Assicurati medesimi;
Sinistro: Le somme rimborsabili agli Assicurati o alla Contraente a fronte di una Richiesta di risarcimento per Danni Patrimoniali
Richiesta di risarcimento: 1) Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o ammini- strativo intentato nei confronti dell’Assicurato al fine di ottenere il risarcimento di Danni Patrimoniali;
2) Qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a cono- scenza e che presumono possa dar seguito ad azioni definite al punto 1);
Costi di Difesa: Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la co- stituzione di fidejussioni, le spese legali, tecniche o giudiziarie, sostenute dall’ Assicurato per la difesa, la resistenza o valuta- zione di una Richiesta di risarcimento, nonché per presenziare ad indagini o esami connessi alla Richiesta di risarcimento stessa.
Inquinamento: La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza che sia dannosa per l’ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo e amianto.
Periodo di Assicurazione: o Periodo Assicurativo: Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scaden- za annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1- Oggetto dell’assicurazione
Previo il pagamento del Premio indicato in polizza, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta firmata che unitamente ai documenti di dettaglio forma parte integrante della presente Polizza, l’Assicuratore ai termini, limiti e condizioni della presente Polizza si ob- bliga a:
Copertura A
Tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni commes- sa durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabi- le) e che traggano origine da Richieste di risarcimento avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Perio- do di osservazione, quest’ultimo se applicabile).
Copertura B
Tenere indenne la Contraente, per Danni Patrimoniali cagionati a terzi dagli Assicurati de- rivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assemble- ari nell’esercizio delle proprie funzioni commessa durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabile) e che traggano origine da Richieste di risarcimento avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati all’Assicuratore duran- te il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di osservazione, quest’ultimo se appli- cabile), esclusivamente nel caso e fino alla misura dell’indennizzo che la Contraente abbia legalmente corrisposto agli Assicurati
Art. 2- Costi di difesa
A) L’Assicuratore si impegna ad anticipare all’Assicurato i Costi di difesa relativi alla defini- zione di ogni Richiesta di risarcimento riferito all’oggetto della presente Assicurazione.
B) In caso di imputazioni penali incluse quelle per fatto doloso, sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. In caso di condanna penale dell’Assicurato passata in giudicato l’Assicurato si impegna a rimborsare all’Assicuratore i Xxxxx di difesa dallo stesso sostenuti.
C) L’Assicuratore s’impegna con la presente polizza a coprire le eventuali spese legali de- rivanti dall’obbligo per legge degli Assicurati di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili svolti nei confronti della Contraente.
L’estensione B) di cui sopra deve intendersi prestata fino a concorrenza del sottolimite in- dicato in polizza e s’intende come massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza.
L’estensione C) di cui sopra deve intendersi prestata fino a concorrenza del sottolimite in- dicato in polizza e s’intende come massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza.
Art. 3- Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli As- sicurati nel corso del Periodo di Assicurazione, o durante il Periodo di osservazione se ap- plicabile, purché riferite ad atti commessi posteriormente alla data di retroattivita’ indicata in polizza.
Art. 4- Periodo di osservazione
Se l'Assicuratore dovesse rifiutare di rinnovare la presente polizza, la Contraente avrà il di- ritto, per un periodo di 12, 24 o 36 mesi seguente la data di tale mancato rinnovo, di pre- sentare Richieste di risarcimento relative a fatti commessi prima dell’inizio del Periodo di Osservazione e coperte dalla presente polizza.
Il massimo risarcimento per uno o più sinistri denunciati durante il periodo di polizza o du- rante il periodo di osservazione non potrà superare il limite di risarcimento indicato in po- lizza.
Questa clausola e diritti in essa contenuti non saranno validi in presenza di altra assicura- zione stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati che copra lo stesso rischio.
La Contraente dovrà, entro 10 giorni la data di mancato rinnovo della presente polizza, ri- chiedere agli Assicuratori l’applicazione del periodo di osservazione a termini e condizioni come sopra definiti, indicando l’opzione temporale richiesta e con pagamento del premio addizionale pari all’ammontare indicato in polizza.
Art. 5- Estensione ai costi di difesa per inquinamento
A parziale deroga dell’ art. 12, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Xxxxx di difesa relativi a Richieste di risarcimento avanzati da terzi conseguenti ad Inqui- namento.
La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sot- tolimite pari all’ammontare indicato in polizza, che s’intende per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza.
Art. 6- Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali
In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di ogni Assicurato, la polizza opererà a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per le Richieste di risarci- mento presentate nei loro confronti ed derivanti da azioni commesse dagli Assicurati nell’esercizio delle funzioni e comunque notificate all’Assicuratore entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza.
Art. 7- Estensione ale spese di pubblicita’
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese di pubblicita’ sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso in cui una Richiesta di risarcimento risarcibile sia resa pubblica con qualunque mezzo.
La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sot- tolimite pari all’ammontare indicato nella scheda di polizza che s’intende per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza indicato nella scheda di polizza.
Art. 8- Estensione ai sinistri in materia di lavoro (EPL individuali)
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, per le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un’autorita’ o ente competente in materia lavorativa, ba- sate o che siano conseguenza di: licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, diffamazione, mobbing, maltrattamenti, grave mancanza di conside- razione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione.
La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sot- tolimite pari all’ammontare indicato nella scheda di polizza, che s’intende per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza.
Art. 9- Estensione alle societa’ partecipate
Qualora previsto nella scheda di polizza, la qualifica di Assicurato è estesa a qualsiasi persona fisica che, alla data di effetto della presente polizza, su espressa designazione della Contraente, ricopra la carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Parte- cipata, limitatamente a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il Pe- riodo di Assicurazione e relative alle funzioni svolte dopo la data di conferimento dell’incarico da parte della Contraente
La presente estensione opera alle seguenti condizioni:
▪ ciascun risarcimento verra’ applicato in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o al- tre forme di indennizzo predisposte a vantaggio degli Assicurati dalle Società Parteci- pate o per loro conto;
▪ in caso di cessazione di un Assicurato dalla carica di Amministratore o Sindaco di qual- siasi Società Partecipata, la presente estensione operera’ solo in relazione all’attivita’ svolta prima della data di cessazione;
▪ esclusivamente per la quota di Danni Patrimoniali direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, rimanendo escluso l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà;
▪ rimangono escluse le Societa` Partecipate che presentano le seguenti caratteristiche: i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario; operanti nei settori aero- spaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico nonché le istituzioni finanziarie, le Societa` costituite o aventi sede negli Stati Uniti d’America ed in Canada o societa` che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo.
Art. 10- Estensione della garanzia postuma ai soggetti dimissionari
Si conviene che per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s’intenderà operante anche per le Richieste di risarcimento successive alla ces- sazione dell’incarico purchè tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli As- sicurati nell’esercizio delle loro funzioni durante la durata dell’incarico e comunque notifica- te all’Assicuratore entro 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.
La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsa- bilita’ civile degli Amministratori stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati
Art. 11- Estensione automatica della garanzia alle nuove societa’ controllate
La definizione di Società Controllata è automaticamente estesa alle nuove Società Con- trollate costituite o acquisite dalla Contraente durante il Periodo di Assicurazione, a condi- zione che il totale attivo delle nuove Società controllate non superi la percentuale indicata nella scheda di polizza al punto M) di Totale Attivo consolidato della Contraente.
La presente estensione è limitata alle Richieste di risarcimento per atti posti in essere suc- cessivamente alla data di costituzione o acquisizione delle nuove Società Controllata.
Ai fini dell’applicazione dell’ estensione automatica , si concorda che rimangono escluse le nuove Società Controllate:
i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
1. operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, infor- matico nonché le istituzioni finanziarie;
2. che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
3. costituite o aventi sede negli Stati Uniti d’America ed in Canada
L’Assicuratore, una volta ottenute dalla Contraente le informazioni necessarie, si impegna a valutare l’inclusione in copertura delle nuove Società Controllate che non sono automati- camente incluse in base ai parametri sopra indicati ed eventualmente a formulare condi- zioni economiche e normative per l’estensione alle stesse della garanzia.
Art. 12- Esclusioni
La presente Assicurazione non comprende:
a) le Richieste di risarcimento derivanti da azioni dolose o fraudolente commesse dall’Assicurato e accertate con provvedimento definitivo in sede giudiziale. Ai fini dell’applicabilita’ di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sara’ attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
b) le Richieste di risarcimento derivanti dall’effettivo ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l’Assicurato non abbia legalmente diritto. Ai fini dell’applicabilita’ di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sara’ attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
c) le Richieste di risarcimento relative all’attività mediche e paramediche
d) i danni fisici, morte, infortuni, malattie o i danni arrecati a qualsiasi bene mobile o im- mobile;
e) le Richieste di risarcimento derivanti dall’esercizio di specifiche attivita’ professionali, servizi o consulenze resi a terzi;
f) le Richieste di risarcimento presentate da un Assicurato nei confronti degli altri Assicu- rati, fatta eccezione per:
o le Richieste di risarcimento avanzate sotto forma di azione sociale di responsabilita’;
o le Richieste di risarcimento in materia di lavoro;
o le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per Richieste di Xxxxxxxxxxxx co- perte ai sensi della presente polizza
g) le Richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validi- tà della presente xxxxxxx;
h) le Richieste di risarcimento derivanti dalla mancata stipulazione di polizze di assicura- zione o dalla stipulazione di polizze di assicurazione insufficienti;
i) le multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati;
j) le Richieste di risarcimento derivanti da Inquinamento, fatta eccezione per le Richieste di risarcimento relative a Danni Patrimoniali subiti dalla Contraente e presentate da qualsiasi azionista della Contraente stessa (fermo quanto stabilito all’art. 12 m);
k) le Richieste di risarcimento relative all’attivita’ di Amministratore svolta dagli assicurati in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali aziendali;
l) le Richieste di risarcimento relative ad offerte al pubblico o a privati di titoli azionari emessi dalla Societa`, con o senza pubblicazione di prospetto informativo;
m) le Richieste di risarcimento da, o per conto di, Soci o Azionisti della Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore alla percentuale indicata nella scheda di polizza del capitale sociale; questa esclusione non si applica quando tali Soci o Azioni- sti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all’origine delle Richieste di risarcimento.
n) le Richieste di risarcimento basate su, derivanti da o conseguenti a:
o accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbli- gazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati con- clusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
o transazioni in titoli delle quali gli Assicurati abbiano beneficiato in quanto in posses- so di informazioni non disponibili per altri operatori (Insider Trading);
o deprezzamento di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli Assicurati;
o conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell’investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
o) qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo.
CONDIZIONI GENERALI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13- Dichiarazioni
Gli Assicurati e la Contraente dichiarano di non essere a conoscenza di alcuna Richiesta di risarcimento alla data di inizio di validità della polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine a Richieste di risarcimento coperte dalla pre- sente polizza.
Art. 14- Limite di indennizzo
Il massimale specificato nella scheda di polizza costituisce la massima somma per risarci- bile per tutti i sinistri derivanti da Richieste di risarcimento nei confronti di tutti gli assicurati per ogni Periodo di assicurazione.
In caso di più Richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento dell’Assicurato, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste e più Richieste di risarcimento originate da uno stesso rappresentano un unico Sinistro.
Art. 15- Surrogazione
A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, l’Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contra- ente e gli Assicurati vantano nei confronti di terzi. A tal fine la Contraente e gli Assicurati si impegnano a fornire la documentazione richiesta e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.
Art. 16- Altre assicurazioni
La presente Assicurazione opera in eccedenza rispetto ai massimali di garanzia indicati in qualsiasi altra Assicurazione che copra il medesimo rischio.
Art. 17- Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di risarcimento
La Contraente o gli Assicurati devono darne avviso scritto di ciascuna Richiesta di risarci- mento all’Assicuratore, per il tramite del broker, entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui ne vengono a conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al ri- sarcimento ai sensi del Codice Civile.
Gli Assicurati dovranno fornire all’Assicuratore tutte le informazioni inerenti alla Richiesta di risarcimento e copia della relativa documentazione.
La Contraente e gli Assicurati non dovranno in alcun caso ammettere le proprie responsa- bilita’, concludere transazioni in merito alla Richiesta di risarcimento, o sostenere Xxxxx di difesa senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
Art. 18- Variazione del rischio
La Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'Assicu- razione ai sensi del Codice Civile.
In caso di diminuzione dei rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente.
Nel caso in cui, durante il periodo di polizza, la Società dovese effettuare emissione o mancate emissioni dei Titoli della Società con o senza publicazione di un prospetto infor- mativo, dovrà comunicarlo per iscritto all'Assicuratore allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'Assicuratore si impegna ad analizzare le informazioni presen- tate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla Società.
Qualora, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acqui- sire il controllo (cosi come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del co- dice civile) della Contraente ovvero la stessa si fonda con un'altra società, la presenta po- lizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le Ri- chieste di Risarcimento antecedenti la data di fusione o acquisizione. Su richiesta della Contraente, la presente copertura assicurativa potrà essere adeguata conseguentemente ed a discrezione dell’Assicuratore, a termini e condizioni da stabilire in base alle informa- zioni che dovranno essere trasmesse dalla Contraente.
Art. 19- Giurisdizione
La presente polizza è valida per Richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati nei territori indicati in polizza alla voce “Limite territoriale”
Art. 20 – Sinistri dolosi – Clausola risolutiva espressa
Nel caso in cui la Contraente avanzi una Richiesta di Risarcimento essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all’ammontare del Danno Patrimoniale, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca do- cumenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei Terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto. perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivo- glia indennizzo.
Art. 21: Xxxxxx, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 giugno 2009 fino alle ore 24,00 del 30 giungo 2012 con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antece- denti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle mede- sime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (ses- santa) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 22: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente in- viate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - av- verranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 23: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 24: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione e/o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 24: Partecipazione delle societa’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percen- tuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 25: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa’) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le fi- nalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 26: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
SCHEDA DI RIEPILOGO DELL’ASSICURAZIONE
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Soggetti assicurati Presidente Amministratore Delegato Direttore Generale
Componenti il Consiglio di Amministrazione Sindaci
Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari
Dipendente responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e smi) Dipendente responsabile della sicurezza (D.Lgs. 626/1994 e smi)
Data di retroattività 31 luglio 1994
Massimale Euro 10.000.000,00 per sinistro e aggregato annuo
I costi e le spese sono limitati al 25% del massimale sopra indicato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile e sono pa- gabili in aggiunta al massimale sopra indicato
Franchigia Euro 0,00
Limiti territoriali Mondo intero
Periodo di Osservazione A) 12 mesi (premio addizionale 25% premio imp.le annuo)
B) 24 mesi (premio addizionale 50% premio imp.le annuo)
C) 36 mesi (premio addizionale 75% premio imp.le annuo)
Sottolimite per Xxxxx di difesa per imputazioni penali
Sottolimite per Indagini e Esami Sottolimite per Costi di difesa da inquinamento
Sottolimite per Estensione spese di pubblicita`
Sottolimite per Estensione ai sini- stri in materia di lavoro Estensione automatica alle nuove controllate
Euro xx.000,00 per sinistro ed in aggregato
Euro xx.000,00 per sinistro ed in aggregato Euro 50.000,00 per sinistro ed in aggregato
Euro 100.000,00 per sinistro
Euro xx.000,00 per sinistro ed in aggregato 20% del Totale Attivo consolidato
della Contraente
Esclusione Socio di maggioranza xx %
Totale premio imponibile euro …
Imposte euro …
Totale premio lordo annuo euro …