Contract
PROT. n. EA/13069 del 14/11/2019 Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Direzione di Direzione Sport U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva | ||
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili | ||
LAVORI DI PARZIALE RINTERRO DELL’AREA DENOMINATA “CAMPO TESTACCIO” | ||
PROGETTO ESECUTIVO | ||
Data: 14/11/2019 impresa: sede: telefono: e-mail: | SCHEMA DI CONTRATTO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Importo complessivo dell’appalto euro 195.000,00 | |
COMMITTENTE: | Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Direzione Sport U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva Dirigente: arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
RUP: | F.P.I. Xxxxxxx Xxxxxxx | |
PROGETTISTI: | Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Direzione di Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPALTO: lavori di parziale rinterro dell’area denominata “Campo Testaccio” e contestuale rinterro del materiale archeologico mobile presente nel sito.
CIG: 8088002E61 | |
IMPORTO DELL’APPALTO (al netto di IVA): | € 148.649,48 |
di cui: | |
X. Xxxxxx soggetti al ribasso d’asta | € 147.199,18 |
B. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.450,30 |
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DELL’APPALTO
X. Xxxxxx al netto del ribasso d’asta del % €
B. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €
Impresa:
Domicilio:
Telefono:
ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto i lavori di parziale rinterro dell’area denominata “Campo Testaccio” ed il rinterro del materiale archeologico mobile presente sul sito secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.
Roma Capitale, come sopra rappresentato, affida al CONTRAENTE, che accetta, l’appalto indicato in
premessa.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti del suddetto Capitolato Speciale d’appalto, e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate, che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte integrante del presente contratto, dagli elaborati tecnici depositati in atti presso l’ufficio, dagli atti della gara, nonché dal Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP., del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, anche ai sensi di quanto previsto dall’art.1341 del Codice Civile, e le cui disposizioni si intendono espressamente trascritte nel presente contratto.
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Roma, nel corso dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART.2
FORMA DELL’APPALTO
AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESE - VARIAZIONI AL PROGETTO
L’appalto è dato a corpo.
L'importo complessivo dei lavori – da valutarsi a corpo - ammonta ad € 148.649,48 (diconsi: centoquarantottomilaseicentoquarantanove/48 Euro) oltre IVA nella misura del 22% così suddiviso:
• Importo opere € 147.199,18 soggetti a ribasso d’asta;
• Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.450,30;
DESCRIZIONE DELLA CATEGORIE DI LAVORO | ||||
N.progr. | CATEGORIE DEI LAVORI DA ESEGUIRE A MISURA | IMPORTO delle singole lavorazioni | TOTALE | incidenza |
1 | Movimentazione e rinterro del materiale archeologico mobile presente nel sito | € 947,18 | 1,00% | |
2 | Rinterro con mezzi meccanici fino a quota +10.00m slm e sagomatura delle rampe con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi per dare l’opera finita a regola d’arte. Il rinterro dovrà essere effettuato con materiale proveniente da cava sottoposto ad analisi per la verifica dei contenuti di CSC che attestino l’idoneità dell’impiego per la destinazione urbanistica di “Verde Pubblico” secondo quanto stabilito con il D. Lgs 152/2016 e D.P.R. 120/2017. Compreso la fornitura di materiale da cava, il trasporto sul luogo e la compattazione-lavorazione. | € 138.336,00 | 94,97% | |
3 | Fornitura e posa in opera di tavolato in legno a perdere di protezione dei tubi in PVC insistenti sul sito | € 7.916,00 | 4,03% | |
IMPORTO TOTALE CATEGORIE OS1 | € 147.199,18 | 100,00 % |
L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo per l’esecuzione dei lavori a corpo pari a € 147.199,18
b) al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara;
c) importo dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza pari a € 1.450,30 e non soggetto a ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è fissato, al netto del predetto ribasso, in € (diconsi euro
/__), oltre a € (diconsi euro
/__), per costi della sicurezza per un totale di €
(diconsi euro / ).
Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto esecutivo posto a base d'appalto.
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE
La finalità del presente Appalto è il rinterro delle concentrazioni archeologiche presenti sul sito e la messa in sicurezza dell’area, mediante parziale rinterro, al fine di mitigare il salto di quota in corrispondenza del bordo buca. L’attuale quota di fondo buca risulta essere pari a +9.40m slm. Il riempimento porterà il fondo buca a quota +10.00m slm e raccorderà il bordo della stessa mediante rampe.
Descrizione degli interventi:
Il seguente progetto prevede in particolare:
• Movimentazione, con mezzo meccanico tipo bobcat, delle concentrazioni archeologiche, dall’area delle scale lato via Zabaglia fino al fondo buca della trincea più profonda così come evidenziato nell’elaborato grafico.
• Spargimento di argilla espansa sul materiale archeologico per uno spessore medio di 5 cm.
• Rinterro con mezzi meccanici fino a quota +10.00m slm e sagomatura delle rampe con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi per dare l’opera finita a regola d’arte. Il rinterro dovrà essere effettuato con materiale proveniente da cava sottoposto ad analisi per la verifica dei contenuti di CSC che attestino l’idoneità dell’impiego per la destinazione urbanistica di “Verde Pubblico” secondo quanto stabilito con il
D. Lgs 152/2016 e D.P.R. 120/2017. Compreso la fornitura di materiale da cava, il trasporto sul luogo e la compattazione-lavorazione.
• Protezione, a metà dell’altezza del rinterro, delle tubazioni acque nere in PVC Ø350mm insistenti sul lotto con un tavolato a perdere in legno a 3 strati, spessore 2,7 cm e dim. 100x50cm previo livellamento del piano di posa per il corretto assetto delle assi.
• Segnalazione delle direttrici dei tubi acque nere in PVC mediante picchetti.
ART. 4 CATEGORIE DI OPERE
I lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto di cui all’art. 7 del presente capitolato speciale e appartengono, ai sensi dell’art.61 del DPR n.207/2010, alla categoria prevalente OS 1 importo: € 147.199,18
Sono implicitamente comprese tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.
ART. 5
OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Non sono state previste nell’appalto l’esecuzione di opere con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti.
ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997, D. Lgs. 152/2016 e DPR 120/2017 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.L. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, del D. Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART.7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Integrano la disciplina dell’appalto, anche se non allegati:
⬝ il Decreto Legislativo n.50 del 18/4/2016 e s.m.i.;
⬝ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, per la parte non abrogata dal D.lgs.50/2016;
⬝ DM145/2000 (per le parti in vigore);
⬝ il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii;
⬝ il Decreto Legislativo 152/2016
⬝ il D.P.R. 120/2017
⬝ la Tariffa prezzi anno 2012 - approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 412 del 6 agosto 2012 e adottata da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013
⬝ il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;
⬝ il piano della sicurezza e coordinamento dei lavori;
⬝ il cronoprogramma dei lavori;
⬝ l’elenco degli elaborati e gli elaborati tutti costituenti il progetto esecutivo;
ART. 8 ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori, l’Appaltatore elegge il domicilio in
Roma……………………………………………………………………………………………………………………...
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 30, punto 2.
ART.9 GARANZIE
a) Garanzia definitiva
Al momento della sottoscrizione del contratto o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria, l’avvenuta costituzione di una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’ art 93 commi 2 e 3, nella misura del 10 % dell’importo contrattuale.
Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia va aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Nel caso di ribasso superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20% così come stabilito dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016.
La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione
provvisoria.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo le modalità dell’art. 103, comma 5, D.lgs. n 50 del 18 aprile 2016.
La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità indicate nel sopra citato art. 103 del d.lgs. 50/2016.
Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.
L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’impresa obbligata, né il beneficio della decadenza di cui all’art. 1957 del C.C., né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o
totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l’Amministrazione o soggetto appaltante.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
b) Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.
L’appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia dovuta avvalere, in
tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
c) Requisiti dei concorrenti riuniti
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 103 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, e con responsabilità pro quota nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale.
ART.10 ASSICURAZIONI
E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, a norma dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, delle seguenti polizze:
- Polizza di assicurazione per danni di esecuzione (CAR) - specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori per un ammontare non inferiore all’importo netto contrattuale;
- Polizza di responsabilità civile verso terzi (CTR) - contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale minimo di € 500.000,00 che deve comprendere i danni a persone, a cose ed animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.
Le Polizze di cui al precedente comma dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all’appaltante prima dell’inizio dei lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione della polizza suddetta.
L’appaltatore sarà responsabile verso l’Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni dei XX.XX. o impianti esistenti nella zona di cantiere o nel sottosuolo a qualunque profondità ubicati, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Roma Capitale, nonché il personale dell’Amministrazione Comunale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere.
L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l’Amministrazione Comunale e contro il personale dell’Amministrazione Comunale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione Comunale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate.
Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.
ART.11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1) Condizioni generali
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
In particolare, ai sensi dei commi 7, 14, dell’art. 105 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11 e successive modificazioni.
e) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
f) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
g) che ai sensi del comma 7 art 105 D.lgs. n. 50/2016 l’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
D.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l’Ispettorato del Lavoro o l’Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l’appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con riferimento all’ex art. 145 del D.P.R. n. 207/010, una multa corrispondente al 5% del corrispettivo di appalto. L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza all’autorità competente, riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio, in danno, tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente schema di contratto, costituisce parte integrante e sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultimo da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Ai sensi del comma 9 art 105 D.lgs. 50/2016 l’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del d.lgs. 50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il Documento Unico Regolarità Contributiva dovrà essere richiesto dalla Stazione appaltante
Ai sensi dell’art. 105 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
2) Condizioni aggiuntive
a) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’ autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici;
b) L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei
versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13;
c) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;
d) L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio comunale sugli appalti, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’attestazione della qualificazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore;
e) è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
f) ai sensi del c. 14 art 105 D.lgs. 50/2016 l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L' appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
ART.12 ANTIMAFIA
Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera i 300 milioni, potranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’impresa dichiarare di non essere sottoposto ad alcuna procedimento di cui alla legislazione “antimafia” o produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 10 L 575/65, la prescritta “comunicazione”.
Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto.
Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere.
Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10, comma 7, del
D.P.R. 252/98.
Nel caso di associazioni, raggruppamenti d’imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. 252/98.
ART.13
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE
ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore e' responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 9 e comma 17 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
L'Appaltatore e' inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008.
Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.
Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
ART. 14
CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI
a) Esecuzione dei lavori
Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all’appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 30 punto 1.3 lett. a).
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett.
a) dell’art. 11 “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 30
punto 1.3 lett. a).
La durata dell'appalto è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna Xxxxxx.
Il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data di consegna dell’Appalto, fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Contestualmente alla consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione Lavori un proprio programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione e riportato al successivo art. 15.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.
Decorsi 7 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art. 30 punto 1.3) lett. e).
L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta con le modalità di cui al successivo art. 16.
ART. 15 PROGRAMMA DEI LAVORI
Il cronoprogramma dei lavori è stato redatto e fa parte integrante del progetto allegato al presente schema di contratto.
ART. 16
CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
a) Conto finale
L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti.
La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, e rispetto alle verifiche effettuate direttamente dalla Direzione Lavori, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. f).
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo.
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con
D.P.R. n° 207/010.
Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33.
Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all’art. 201 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. n° 207/2010, entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Il conto finale viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione di cui all’art. 200 del richiamato Regolamento D.P.R. 207/010.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
b) Certificato di regolare esecuzione
Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall’art. 102, comma 2 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, salvo inadempienze dell’appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo.
Costituisce specifico obbligo dell’appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, ai sensi art.102 comma5 del D.lgs.50/2016.
c) Manutenzione
Fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere. (art.32
c.4 lett.n DPR 207/2010)
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata con le procedure previste dall’art. 230 del Regolamento approvato con D.P.R. n°207/010.
L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall’art. 229, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/010.
Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. g) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
Entro 15 giorni dalla data di conclusione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
ART. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE A MISURA - VARIANTI
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio in cantiere tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:
a) Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.
Gli oneri per la sicurezza del presente capitolato sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
b) Lavori a misura
Le opere a misura, saranno contabilizzate secondo l’effettivo stato d’avanzamento dei lavori, sulla base della quota percentuale dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione esposta nella tabella del precedente articolo 2, applicata all’importo contrattuale pari al prezzo offerto, aumentato dell’importo dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto così come previste dall’art. 149 comma 2, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 saranno valutate con l’elenco prezzi di progetto, i prezzi e le modalità di cui Tariffa dei Prezzi anno 2012, applicando sui suddetti prezzi, un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati, in contraddittorio e approvati dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.32 comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 32, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
Le quantità previste per l'esecuzione dei lavori per le quali l'appaltatore ha formulato l'offerta, possono variare nei limiti di legge, senza che l'appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi.
ART. 18 OPERE IN ECONOMIA
L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l’obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di somma urgenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni, autorizzate dal Responsabile del Procedimento, saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati del 25 % per spese generali ed utili dell’Impresa.
La suddetta maggiorazione sarà soggetta al ribasso contrattuale.
ART. 19 PREZZO CHIUSO
Non applicabile.
ART. 20
PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A SALDO
I lavori saranno pagati all'Appaltatore in unica soluzione al netto del ribasso d’asta ed al lordo delle ritenute di legge. Nell’importo sono compresi i costi della sicurezza afferenti i lavori liquidati, così come previsto in progetto e derivante dal rapporto tra l’importo dei costi della sicurezza, valutato dall’Amministrazione in sede progettuale, e l’importo complessivo dei lavori offerto dall’impresa aggiudicataria.
Il termine di pagamento in unica soluzione e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro.
In sede di SAL l’appaltatore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.
Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ART.21
DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
La stazione appaltante provvederà ad istituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell’articolo 101
comma 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.
Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Capitolato.
Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi artt. 22, 23, 24, e 25.
ART.22 CONDOTTA DEI LAVORI
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
Il direttore dei lavori impartisce all’esecutore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio che devono essere vistati dal RUP, comunicati all’esecutore (il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza) e annotati nel giornale dei lavori.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.
L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 30 punto 2.
L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.
L'Appaltatore è obbligato altresì a eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.
Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art. 23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.
ART. 23
PIANO PER LA SICUREZZA
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.
L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.
È altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il Committente è i Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Dirigente responsabile della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva;
- che le funzioni di Responsabile dei Lavori e del Procedimento, saranno attribuite dal Committente unitamente ai compiti che il D. Lgs n. 81/2008 consentono di attribuire al medesimo;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal X.X.xx n. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza;
- che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è F.P.I. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal Committente entro la data di inizio dei lavori;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento e/o del piano generale di sicurezza, in quanto facenti parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta di partecipazione alla gara, tenuto conto che i relativi costi, non soggetti a ribasso d’asta, assommano all’importo delle opere cosi come evidenziato nel quadro economico dell’art. 2 del presente Capitolato oltre che nel bando di gara.
L’Impresa prima della consegna dei lavori, dovrà fornire eventuali “proposte integrative” del piano di sicurezza e di coordinamento inserendo:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali:
casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli
illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e,
ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
ART. 24 DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
- dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un’adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, fermo restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo d’idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
Il direttore del cantiere dovrà curare:
a) che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. 23, sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell’esecuzione delle lavorazioni;
In caso d’accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del Coordinatore per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all’art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
d) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.
ART. 25
CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o comunque di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
Il personale impiegato nel cantiere e' tenuto a provare la propria identità tramite l’esposizione di tesserino di riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 00 xxx xxx Xxxxxxx Legge n°223/2006, convertito in Legge n°248/2006. La mancata osservanza di tale prescrizione, viene punita con l’irrogazione della penale di cui al punto 1.5 b) del successivo art.3;
In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l’appaltatore è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.
Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).
Se, a seguito di controllo, risultasse che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, saranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei lavori, nell’informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell’Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 30 punto 1.5, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
Gli elenchi di cui sopra dovranno essere firmati dall’Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne
assumono pertanto ogni responsabilità.
ART. 26 ONERI VARI
a) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
8) Le spese per la recinzione e l’eventuale guardiania del cantiere, nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. e dal piano operativo dell’Impresa.
Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
9) L’eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto.
10) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.
12) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
13) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
14) L'eventuale esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre ché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi.
Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
15) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnico-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa.
16) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
17) Gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunale.
18) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art 7 del presente Capitolato Speciale.
19) L'obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato.
20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata, l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto, quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc.
Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
Per i manufatti edilizi e per gli impianti realizzati nel corso dell'appalto, dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità
L’impresa assume tutti gli oneri per l’accatastamento delle nuove realizzazioni e/o le necessarie variazioni
catastali da apportate a seguito della realizzazione dei lavori.
Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
21) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato Ante – Operam;
22) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori di cui al precedente art.
17.
23) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall’appalto, sempre che esistano obiettive esigenze a insindacabile giudizio della D.L.,
Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
- Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90
da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge.
- Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti presso la competente ASL e, in particolare, presso
l’ISPESL per gli ascensori o altri impianti.
- La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
- La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il
responsabile del procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere.
- La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti.
- Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura.
B) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:
- Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi di indagine per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. di cui alla precedente lettera A) punto 16 del presente articolo non previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Impresa nel numero e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi offerti dall’Impresa ed in mancanza di questi, con le modalità riportate all’art. 17 del presente Capitolato Speciale;
- L’eventuale bonifica da ordigni esplosivi è subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all’Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi previsti all’art. 34 del presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa.
A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L. Per quanto riguarda in particolare i ripristini stradali per canalizzazioni eseguite da Aziende utenti dei XX.XX., saranno valutati con i prezzi contrattuali aumentati del 15%. Ove occorra effettuare una guardiania (anche notturna e festiva) sui cavi lasciati aperti dalle Aziende, l'importo dei lavori di ripristino dei cavi, come sopra valutato, e limitatamente al solo tratto di cavo aperto, sarà ulteriormente aumentato del 40%.
- L’onere relativo alla costruzione dei passi carrabili e degli imbocchi in fogna richiesti dai privati ed autorizzati dai competenti Uffici Comunali durante il corso dei lavori fino alla data del collaudo. La valutazione dei lavori suddetti, contabilizzati in conto terzi con apposita contabilità, verrà effettuata, come per i ripristini cavi di cui al precedente punto 1) del presente punto B), con i prezzi di contratto aumentati del 15%.
C) Obblighi dell'Impresa in caso di emergenza.
L’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza, l’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti in carenza dei prezzi di contratto saranno quelli di cui alla Tariffa prezzi anno 2007 approvata dal Comune di Roma con deliberazione della G.C. n. 250 del 13 giugno 2007. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30 punto 1.6.
ART. 27 OCCUPAZIONE DI SUOLO
L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell’appalto.
ART. 28
RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e saranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.
ART. 29
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI
L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.
L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni pp. ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà' di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore ad EURO 12.900,00, dipendenti o comunque connesse con l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l’Appaltatore è obbligato a aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.
L’appaltatore si obbliga ad intervenire all’udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra il comune di Roma e il cittadino istante.
Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all’udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena inefficacia del diniego esplicitato.
L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest'ultima addebitate.
S'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti del Comune.
Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.
ART. 30 PENALITA'
1) Violazioni a prescrizioni particolari dello schema di contratto
1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall’art. 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:
a) Violazione della normativa di cui all'art. 11 punto 1 - 2° paragrafo:
penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai
inferiore ad € 500,00 per ciascuna infrazione;
b) Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 11 punto 1 - 4° paragrafo – lett. g ) :
per ogni giorno di ritardo è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
c) Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 11 punto 2 – lett. a):
penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle
perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
d) Xxxxxxx rispetto al termine di cui all’art. 11 punto 2 – lett. b) e c) e art. 13, paragrafo 15°:
penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle
perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
1.2) Violazione della normativa antimafia
a) Violazione di cui all’art.12 - 3° paragrafo: Penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto.
1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
a) Ritardo rispetto ai termini di denunzia di inizio lavori e valutazione della percentuale di personale da
impiegare nell’appalto da parte dell’appaltatore, di cui all’art. 14 lett. a) 3° e 4° paragrafo:
Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;
b) Ritardo rispetto ai termini come al punto precedente, riguardanti le imprese appaltatrici, di cui all’art.14
lett. a) – 5° paragrafo:
Applicazione di una penale giornaliera pari all’ 1 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto.
c) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all’art. 14 – lett. a) – 7° paragrafo:
Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
d) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all’art. 14 lett. a) paragrafo 8 e paragrafo 10:
Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
e) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo di cui
all’art.14, punto a) paragrafo 12 e 13:
Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
f) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all’art. 00 xxxx. x) xxxxxxxxx 00 x xxx. 00 xxxx. x)
xxxxxxxxx 0:
Applicazione di una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
g) Xxxxxxx rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all’art. 16, lett. c)
paragrafo 7:
Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 23:
Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative controllo del personale di cantiere di cui all’art. 25,
paragrafo 7:
Per l’infrazione e' prevista una penale pari al 0.3 per mille dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione.
La penale non potrà comunque essere inferiore ad EURO 516,00.
Per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.
1.6) Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall’art. 26:
Per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall’art. 26 si darà luogo all’applicazione della penale di
cui al successivo punto 2 del presente articolo.
per inadempienze rispetto a quanto prescritto alla lettera A) punto 20, dell’art. 26 sarà applicata una penale non inferiore ad EURO 258,00 al giorno, dal momento della contestazione al momento dell’installazione del cartello oltre la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 del nuovo codice della Strada;
2) Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità.
Le penalità saranno applicate in base alle norme nella misura stabilita dall’art. 145 del Regolamento approvato con DPR 207/2010 in misura giornaliera compresa tra un minimo di EURO. 244,00 ad un massimo di EURO 813,00.
In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’appaltatore non avrà diritto ad alcune pretesa di qualsiasi
titolo.
ART. 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
L’appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei
seguenti casi:
- nel caso risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del subappalto e delle
ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’appaltante, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
- Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
ART. 32
COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D’AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO
Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 l’Amministrazione provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’appaltatore.
Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’art. 135 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Ai sensi dell’art 106 comma 13 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996, ove ricorra cessione di credito, l’amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.
ART. 33.
CONTROVERSIE E RISERVE
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 191 del
D.p.r. 207/2010.
a) Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera
possa variare tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale ex art. 205 del D.lgs. 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 205 D.lgs. 50/2016 acquisita la relazione riservata del Direttore del Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
Ai sensi del comma 6 dell’ art 205 D.lgs. 50/2016 l’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo xxxxxxx, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'accordo bonario, definito con le modalità previste dall'art. 205 del D.lgs. 50/2016, ha natura transattiva. L ’arbitrato è disciplinato dall’ art 209 del D.lgs. 50/2016
b) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno , comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.
Adesione alla procedura conciliativa – L’impresa si impegna, senza riserva alcuna, a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione C.C. n° 126 del 24/06/1996, che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l’apposita istanza. L’impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva. La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del presente contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Art. 34 AVVALIMENTO
Le Imprese concorrenti alle gare hanno la facoltà di far ricorso all’Istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 35
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1 L’appaltatore si assume gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; a pena di nullità del presente schema di contratto .
2 L’ appaltatore al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’ art 3 della legge n. 163/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto deve comunicare, ai sensi del comma 7 stesso art 3, all’ Amministrazione Comunale , l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto indicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla loro accensione oppure nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica , nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 dell’art 3 l. 136/2010, provvede dono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
4. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Ai sensi del comma 5 dell’art 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e ove obbligatorio ai sensi dell’art 11 della L. n. 3 del 16 gennaio 2003, il codice di progetto (CUP)
6. Per effetto del comma 3 dell’art 3 L. 136/2010 l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art 3 l. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione Appaltante
ART 36
OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE /SUBFORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CAUSE DI RISOLUZIONE IN CASO DI INOTEMPERANZA AD ALCUNI OBBLIGHI
1 Il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3
della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce ai sensi dell’art 3 comma 9 bis della L. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
3. Per effetto del comma 3 dell’art 3 L. 136/2010, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art 3 l. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione Appaltante;
4. La Stazione appaltante, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta, si assumono obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art 3 c. 9 L. 136/2010).
PER ACCETTAZIONE ESPRESSA DI QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE E GENERALE, SECONDO GLI ART.1341 E 1342 DEL C.C.
mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Col procedere delle murature l'Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Scavi subacquei e prosciugamenti
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l'Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Impresa, se richiesta, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Presenza di gas negli scavi
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza; questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata una efficace e continua aerazione.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Terre ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con xxxxxxxx, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa.
È obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l'Appaltatore.
I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
ART. 5 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
È vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Tali obblighi non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai due metri.
Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o pericoli ai lavoratori addetti.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d'opera, l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.
TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
ART. 6
OPERE PROVVISIONALI
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato.
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nel d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs. n.106 del 03/08/2009.
ART. 7 NOLEGGI
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
ART. 8 TRASPORTI
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
TITOLO IV - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ART. 9 MATERIE PRIME
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti previsti nel progetto.
ART. 10 OMISSIS
TITOLO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI
ART. 11 OMISSIS
ART. 12 OMISSIS
ART. 13 OMISSIS
ART. 14 OMISSIS
ART. 15 DEMOLIZIONI
Puntelli ed opere di presidio
Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli improvvisi ed assicurare l'integrità fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere simili. Gli organi strutturali provvisori vengono di solito realizzati in legname o in tubi di ferro e più raramente in muratura o c.a. Essi constano di una estremità che deve essere vincolata alla struttura da presidiare, denominata testa, e di un'altra, detta piede, ancorata ad una base d'appoggio interna o esterna alla struttura. I vincoli della testa dipendono dall'azione localizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compatta ed affidabile o la presenza di parti pregiate costringono a trovare artifizi o soluzioni alternative.
La base su cui poggia il piede può essere costituita da elementi dello stesso materiale dei puntelli o, se collocata sul terreno, da plinti fondali, o pali di fondazione. Le strutture di presidio, se devono svolgere un'azione di sostegno (strutture orizzontali), sono costituite da ritti verticali posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in gruppo e da traversi che contrastano l'eventuale slittamento dei ritti. Se invece devono presidiare la struttura contro movimenti di rotazione o traslazione (strutture verticali), sono costituiti da assi inclinati. In questo caso si può operare una distinzione fra:
– puntellatura di contenimento: si tratta di puntelli (di solito lignei) incassati nella muratura, xxxxx in opera con xxxxx e poggianti a terra su una platea di tavolati normali fra loro;
– puntellatura di contenimento e sostegno: si tratta di coppie di travi lignee e collegate fra loro ad intervalli per eliminare tensioni da carico di punta.
I sistemi di puntellamento delle volte e degli archi variano secondo il tipo di struttura e di dissesto; il sistema generalmente utilizzato è quello delle centine. Gli elementi costituenti la puntellazione e/o opere provvisionali devono essere in ragione dei carichi gravanti e degli schemi statici dell’opera.
TITOLO VI - PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI
ART. 16 OMISSIS
ART. 17 OMISSIS
ART. 18
TRATTAMENTO DI PROTEZIONE DEI MATERIALI
Protezione delle rocce sedimentarie
– Arenaria e tufo - La protezione va effettuata con alchil-alcossi-silani o poli-metil-silossani applicati a spruzzo o a pennello.
– Travertino, pietra d'Angera, pietra di Verona e pietra tenera dei Colli Berici - Prevede l'applicazione di alchil- aril-polisilossani e miscele di resine acriliche e siliconiche.
Protezione delle rocce metamorfiche (marmi, serpentini, miscoscisti, calciscisto)
Può essere effettuata con miscele di resine acriliche e siliconiche e di alchil-aril polisilossani. Protezione di cotto e laterizi
Si possono usare come protettivi alchil-aril-polisilossani (resine siliconiche) o miscele di resine acriliche e siliconiche. I pavimenti in cotto potranno essere protetti con olio di lino crudo in ragia vegetale al 5%.
Protezione del calcestruzzo
È possibile applicare una resina che presenti le seguenti caratteristiche: deformabilità elevata, resistenza ai raggi UV, strato di piccolo spessore, trasparenza e elasticità nel tempo.
Protezione degli stucchi
Si suggerisce l'utilizzo di resine acril-siliconiche.
ART. 19 OMISSIS
TITOLO VII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
ART. 20 OMISSIS
ART. 21 OMISSIS
ART. 22 OMISSIS
ART. 23 OPERE DA FABBRO
Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera con mano di antiruggine.
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione. L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
ART. 24 OMISSIS
ART. 25
OPERE DA XXXXXXXXXX
La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed equidistanti uno dall'altro.
La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per l'affrancatura dei tubi pluviali devono essere a distanza non superiore a 1,5 m; le cicogne per sostegno di canali di gronda, a distanza non superiore ad 1 m.
Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a 5 cm per i pluviali, a 15 cm per canali e scossaline.
Per i materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da garantire una perfetta tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere effettuati in modo da assicurare l'assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi per canali di gronda devono comprendere gli angolari normali e speciali, i raccordi, le testate esterne ed interne, con o senza scarico a seconda delle esigenze dell'opera da compiere.
I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione.
Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di xxxx xxxxx, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla stessa Direzione ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione.
L'Impresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.
ART. 26 OMISSIS
ART. 27 OMISSIS
ART. 28 OMISSIS
ART. 29 OMISSIS
ART. 30 OMISSIS
ART. 31 OMISSIS
ART. 32 OPERE VARIE
In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior
modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.
ART. 33 ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.
È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.
In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà
all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.
Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.
L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).
Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.
In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08 e successivo D.lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. "Per accettazione espressa di quanto previsto dal Capitolato Speciale e Generale, a norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente Capitolato Speciale”.
TITOLO VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ART 34
OMISSIS
ART. 35 OMISSIS
firmato: l’appaltatore
INDICE- SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO -
ART. | 1 | OGGETTO DELL'APPALTO | 3 | ||
ART. | 2 | FORMA DELL’APPALTO – AMMONTARE COMPRESE – VARIAZIONI AL PROGETTO | DELL’APPALTO | – OPERE | 3 |
ART. | 3 | DESCRIZIONE DELLE OPERE | 4 | ||
ART. | 4 | CATEGORIE DI OPERE | 4 | ||
ART. | 5 | OPERE E FORNITURE ESCLUSE – ALL'APPALTATORE | EVENTUALE | RIMBORSO | 4 |
ART. | 6 | DISPOSIZIONI GENERALI | 4 | ||
ART. ART. | 7 8 | DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ELEZIONE DEL DOMICILIO | 5 5 | ||
ART. | 9 | GARANZIE | 5 | ||
ART. 10 | ASSICURAZIONI | 6 | |||
ART. 11 | DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 7 | |||
ART. 12 | ANTIMAFIA | 9 | |||
ART. 13 | OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA | 9 | |||
ART. 14 | CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI | 10 | |||
ART. 15 | PROGRAMMA DEI LAVORI | 11 | |||
ART. 16 | CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE | 11 | |||
ART. 17 | VALUTAZIONI DEI LAVORI E FORNITURA A MISURA - VARIANTI | 13 | |||
ART. 18 | OPERE IN ECONOMIA | 13 | |||
ART. 19 | PREZZO CHIUSO | 14 | |||
ART. 20 | PAGAMENTO IN ACCONTO E RITENUTE | 14 | |||
ART. 21 | DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE | 14 | |||
ART. 22 | CONDOTTA DEI LAVORI | 14 | |||
ART. 23 | PIANO PER LA SICUREZZA | 15 | |||
ART. 24 | DIRETTORE DI CANTIERE | 17 | |||
ART. 25 | CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE | 17 | |||
ART. 26 | ONERI VARI | 18 | |||
ART. 27 | OCCUPAZIONE DI SUOLO | 20 | |||
ART. 28 | RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI | 21 | |||
ART. 29 | RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI | 21 | |||
ART. 30 | PENALITA' | 22 | |||
ART. 31 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI | 23 | |||
ART. 32 | COMPOSIZIONE SOCIETARIA – FUSIONI, TRASFERIMENTI D’AZIENDA– CESSIONE DI CREDITO | 23 | |||
ART. 33 | CONTROVERSIE | 24 | |||
ART. 34 | AVVALIMENTO | 25 | |||
ART. 35 | OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 25 | |||
ART. 36 | OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBFORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CAUSE DI RISOLUZIONE IN CASO DI INOTEMPERANZA AD ALCUNI OBBLGHI. | 25 |
INDICE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 1 | OMISSIS | 26 |
ART. 2 | OMISSIS | 26 |
ART. 3 | OMISSIS | 26 |
ART. 4 | SCAVI E RINTERRI | 26 |
ART. 5 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | 29 |
ART. 6 | OPERE PROVVISIONALI | 30 |
ART. 7 | NOLEGGI | 30 |
ART. 8 | TRASPORTI | 31 |
ART. 9 | MATERIE PRIME | 31 |
ART. 10 | OMISSIS | 31 |
ART.11 | OMISSIS | 31 |
ART. 12 | OMISSIS | 31 |
ART. 13 | OMISSIS | 31 |
ART. 14 | OMISSIS | 31 |
ART. 15 | DEMOLIZIONI | 31 |
ART. 16 | OMISSIS | 32 |
ART. 17 | OMISSIS | 32 |
ART. 18 | OMISSIS | 32 |
ART. 19 | OMISSIS | 32 |
ART. 20 | OMISSIS | 32 |
ART. 21 | OMISSIS | 32 |
ART. 22 | OMISSIS | 32 |
ART. 23 | OPERE DA FABRO | 32 |
ART. 24 | OMISSIS | 32 |
ART. 25 | OPERE DA LATTONIERE | 32 |
ART. 26 | OMISSIS | 33 |
ART. 27 | OMISSIS | 33 |
ART. 28 | OMISSIS | 33 |
ART. 29 | OMISSIS | 33 |
ART. 30 | OMISSIS | 33 |
ART. 31 | OMISSIS | 33 |
ART. 32 | OPERE VARIE | 33 |
ART. 33 | ANDAMENTO DEI LAVORI | 33 |
ART. 34 | OMISSIS | 34 |
ART.35 | OMISSIS | 34 |