Leasing: La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo dopo il
Leasing: La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo dopo il
D.L. 27 giugno 2015 n. 83
“[…] l’aggiunta del quarto comma all’articolo 169-bis tende a disciplinare anche nel concordato il contratto di leasing al fine di dare uniforme applicazione alla disciplina del leasing non solo nel fallimento, ma anche nel concordato, rendendo generali i principi di cui all’articolo 72-quater della legge fallimentare”
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Con il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, di cui in questi giorni le Camere discutono la conversione in legge, l’Esecutivo ha inteso inserire nel nostro ordinamento misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile.
In particolare, il titolo I è dedicato ad una serie di interventi che, a diversi livelli, mirano ad una innovazione delle procedure concorsuali, dichiaratamente ispirate a favorire il superamento della crisi economica.
Tra le tante modifiche, una delle più significative, ma che meno risonanza ha avuto a livello mediatico, è sicuramente quella prevista dall’art. 8 in relazione all’art. 169 bis L.F., diretta ad innovare la disciplina dei contratti “pendenti” nel corso della procedura di concordato preventivo e con una attenzione particolare al contratto di leasing. 1
I. La precedente disciplina dei rapporti in corso di esecuzione nel concordato preventivo
Prima del decreto di cui si discute, nell’ipotesi di contratti in corso di esecuzione in pendenza di concordato preventivo, in modo unanime si riteneva l’inapplicabilità degli artt. 72 e ss L.F.: in questo modo di tendeva a far prevalere la funzione conservativa del concordato, mirante alla prosecuzione dell’attività e, di conseguenza al superamento della crisi.
L’art. 169 bis L.F., rubricato proprio “contratti in corso di esecuzione” riconosceva la possibilità per il debitore, in seguito all’ammissione alla procedura di concordato, di chiedere l’autorizzazione al Giudice Delegato di sciogliere o di sospendere, per un termine non superiore ai sessanta giorni, i contratti in essere, previo riconoscimento di un indennizzo in favore dell’altro contraente a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione anticipata del contratto.
1 Nella nuova versione dell’art. 169 bis L.F. l’espressione “contratti in corso di esecuzione”, è stata sostituita da “contratti pendenti”: tale dicitura, nell’intenzione del Legislatore, dovrebbe risultare più precisa, comprendendo solamente i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, con conseguente esclusione di tutti quei negozi in cui una prestazione sia già stata compiutamente adempiuta da una delle parti.
La decisione quindi dipendeva esclusivamente dal debitore, mentre l’altro contraente non veniva neppure preso in considerazione.
Per quanto riguardava il leasing, essendo esclusa l’applicazione analogica dell’art. 72 quater L.F., riservato all’ipotesi specifica di fallimento, il contratto manteneva la sua efficacia tra le parti e proseguiva nonostante l’accesso da parte dell’utilizzatore alla procedura di concordato preventivo.
Ai canoni maturati dopo l’ammissione alla procedura concorsuale minore, l’opinione maggioritaria riconosceva la natura di credito prededucibile ai sensi dell’art. 111 L.F., in quanto da ritenersi sorti in occasione e in funzione del concordato.
II. L’attuale trattamento dei rapporti pendenti ed in particolare del leasing
Il nuovo art. 169 bis L.F. ha confermato il diritto potestativo del debitore di sciogliersi da qualsiasi contratto in essere, ma con la novità costituita dalla breve istruttoria del Giudice Delegato: quest’ultimo, prima di emettere il decreto motivato di autorizzazione, deve sentire l’altro contraente al quale, in ogni caso, è riconosciuto il diritto di indennizzo.
Non è richiesta l’instaurazione di complesso contradditorio tra le parti, ma il Giudice può condurre questa fase nei modi che ritiene più opportuni secondo il suo libero e prudente apprezzamento, convocando l’altra parte, anche informalmente, per assumere le informazioni necessarie a procedere.
In ogni caso, lo scioglimento o la sospensione devono ritenersi efficaci dalla data di comunicazione del decreto all’altro contraente.
Inoltre, se la prededuzione dei crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda ex art.
161 L.F. veniva riconosciuta applicando analogicamente l’art. 111 L.F., adesso il comma II dell’art. 169 bis L.F. stabilisce espressamente “la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali” post ammissione alla procedura.
L’Esecutivo, nel presentare la modifica alle Camere, ha così motivato tale scelta: “tale disposizione (ndr l’art. 169 bis L.F.) consente al debitore che intende ristrutturare la complessiva situazione debitoria di “chiudere” o potremmo dire “liquidare” i rapporti contrattuali non più utili o non più proporzionali alle esigenze della liquidazione concordataria o della continuazione dell’attività nel concordato in continuità” (cfr. Disegno di Legge n. 3201, presentato il 27 giugno 2015).
In particolare, il nuovo comma V, dell’art. 000 xxx X.X., xxxxxxxxxx xxx X.X. 00/0000, xxxxx xxxxxxxxx dell’art. 72 quater L.F., prevede che “in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del
periodo precedente e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato”.
La ratio sottesa a tale introduzione, stando a quanto dichiarato dell’Esecutivo nel disegno di legge presentato alla Camere, è quello di rendere generali i principi di cui all’art. 72 quater L.F., estendendoli anche al concordato, superando così dubbi interpretativi su una delle operazioni di credito di maggior rilevanza e diffusione.
III. La posizione del creditore
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la posizione del creditore che vede il suo debitore ammesso ad una procedura concorsuale: può sempre invocare la risoluzione del contratto, nel caso di leasing e non solo con contestuale restituzione dei beni, o a seguito dell’inadempimento di quest’ultimo, o in presenza di clausola risolutiva con espressa previsione della possibilità di sciogliere di diritto il vincolo negoziale in caso di accesso di una delle parti ad una procedura concorsuale.
In quest’ultima ipotesi, però, la risoluzione viene sempre considerata antecedente alla procedura ed escludendo quindi la prededuzione, il credito rimane esposto alla falcidie concordataria.
Salvo intervento diretto del debitore, nell’ottica della funzione conservativa propria del concordato, quindi, i rapporti pendenti continuano ad essere eseguiti secondo le norme civilistiche e senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte degli Organi della Procedura (salvo, ovviamente, il caso di negozi giuridici rientranti nella c.d. straordinaria amministrazione).
E ciò, ovviamente, vale anche per i contratti di leasing.
IV. Entrata in vigore del D.L. 83/2015
Il comma VIII dell’art. 23 D.L. 83/2015 stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ciò significa che dal 27 giugno scorso a tutti i contratti in essere in pendenza di concordato è applicabile la suddetta disciplina.
Mentre si scrive, è in corso la discussione alla Camere per la conversione del D.L. 83/2015 e solo al termine dei lavori sapremo se e in che modo le modifiche introdotte saranno mantenute dal nostro Legislatore.