Contract
1. OGGETTO E DEFINIZIONI.
Le presenti condizioni generali di noleggio si propongono di regolare i rapporti tra S.A.S. Group S.r.l. (noleggiatore) e chi si rivolge ad essi per il noleggio di una macchina/attrezzatura e accessori da cantiere con operatore (noleggiante).
Oggetto del noleggio è ogni macchina/attrezzatura, anche munita di accessori, che venga fornita unitamente al tecnico addetto al suo funzionamento ed alla sua utilizzazione (operatore)
2. DURATA DEL NOLEGGIO.
L’esecuzione del contratto ha inizio dal momento in cui il mezzo noleggiato lascia il deposito di Novi Ligure (AL) del noleggiatore e termina al ritorno dello stesso in detto deposito, con un addebito minimo di uscita di 4/8 ore a seconda dell’automezzo.
Eventuali tempi di allestimento e disarmo sono considerati come noleggio.
3. PREZZO CONVENUTO PER IL NOLEGGIO.
Il costo per trasporti di zavorre e/o accessori è sempre escluso dalla tariffa oraria concordata per l’automezzo. Verranno inoltre considerate come noleggio le eventuali ore di fermo dell’automezzo per temporanee sospensioni dei lavori dovute a mancanza di materiale, scioperi, condizioni meteo avverse, guasti agli automezzi e comunque per tutte le cause indipendenti dalla volontà del noleggiatore.
Qualora si verifichino impedimenti temporanei all’utilizzo del mezzo noleggiato, dipendenti da causa non imputabile ai contraenti, il noleggiante è tenuto alla corresponsione del 60% del nolo pattuito per tutta la durata dell’impedimento, salvo patto contrario.
Se l’impedimento temporaneo è dovuto a fatto del noleggiatore o dei suoi dipendenti o preposti, il noleggiante non è tenuto a corrispondere il nolo per tutta la durata dell’impedimento. In questo caso, però, il noleggiatore non risponde di eventuali danni per fermo cantiere o per mancata produzione ed il risarcimento del danno a favore del noleggiante non può superare il 10 % del valore del contratto di noleggio.
4. DIRETTIVE E RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE.
L’operatore è un tecnico dipendente dal noleggiatore, dal quale riceve, tutte le direttive proprie del rapporto di lavoro e da esso discendenti e col quale pattuisce e regolamenta diritti ed obblighi inerenti al rapporto di lavoro. Le indicazioni tecniche ed operative circa i lavori da compiere sono impartite all’operatore dal noleggiante, il quale conserva il rischio e la responsabilità delle opere realizzate utilizzando le prestazioni dell’operatore, anche con riferimento a danni a terzi.
Il noleggiatore risponde direttamente, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’operatore, soltanto dei danni da quest’ultimo cagionati a cose o terzi a causa della propria condotta difforme da quella prescritta nel caso concreto dal noleggiante, salvo che provi il caso fortuito.
Degli infortuni occorsi all’operatore nel corso dell’esecuzione del contratto, ivi compresi eventuali infortuni in itinere, risponde il noleggiante, il quale si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il noleggiatore, salvo il caso che l’infortunio sia conseguenza diretta ed immediata della condotta dell’operatore difforme da quella prescritta nel caso concreto dal noleggiante.
In caso di richieste di utilizzo non compatibili con la normale destinazione della macchina, l’operatore deve rifiutarsi di eseguire il lavoro e deve darne immediata comunicazione al noleggiatore, il quale ha facoltà di recedere immediatamente dal contratto, senza incorrere in alcuna penalità e con diritto all’intero canone pattuito nel contratto.
5. OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE.
Il mezzo noleggiato viene fornito dal noleggiatore con relativi accessori di normale dotazione (cavi, imbracature, cordami, ecc.), nonché munito dei documenti prescritti dalla legge per la sua circolazione e per il suo impiego.
L’installazione ed il montaggio del mezzo noleggiato avviene ad opera del noleggiatore per il tramite dell’operatore (personale qualificato). L’installazione ed il montaggio non può avvenire ad opera di tecnici del noleggiante o, comunque, ad opera di tecnici non autorizzati dal noleggiatore.
Il noleggiatore non è tenuto ad eseguire le operazioni di imbracatura, salvo specifico accordo scritto intervenuto con il noleggiante.
Il noleggiatore non è obbligato ad eseguire un servizio di noleggio, che esponga il mezzo noleggiato ed il personale ad esso addetto ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.
Sono a carico del noleggiatore le spese fisse, relative all’utilizzo del mezzo noleggiato (manutenzione ordinaria e straordinaria, retribuzioni del personale addetto al funzionamento del mezzo noleggiato, contributi previdenziali ed assicurativi a favore di detto personale, copertura assicurativa del mezzo noleggiato, tassa di circolazione del medesimo, ecc.).
6. RESPONSABILITA’ DEL NOLEGGIATORE.
Il noleggiatore garantisce al noleggiante il perfetto funzionamento e l’esenzione da vizi del mezzo dall’inizio e
per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Il noleggiatore è civilmente responsabile verso il noleggiante e verso i terzi dei danni derivanti a cose o persone unicamente dalla manovra e dal funzionamento del mezzo noleggiato, solamente nel caso in cui ha, tramite i propri ausiliari (personale addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo noleggiato), la gestione tecnica ed il controllo dell’attività svolta con il mezzo stesso.
Il noleggiatore è tenuto a svolgere la propria attività con personale adeguatamente formato; a tal proposito lo stesso personale è tenuto a rispettare le istruzioni aziendali predisposte da S.A.S. Group S.p.A. relative alla presa in carico e all’uso di autogrù (IDL-24), relative alla presa in carico e all’uso di piattaforme aeree (IDL-25) e relative alle modalità di carico/scarico macchine operatrici (IDL-26).
7. LIMITI ALLA RESPONSABILITA’ DEL NOLEGGIATORE. Il noleggiatore non risponde :
a) dei vizi occulti del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori, ovvero dei vizi non accertabili con la normale diligenza;
b) dei difetti di costruzione del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori, per i quali viene richiamata
l’applicazione del D.P.R. n. 224/1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi;
c) dei danni derivanti da materiali forniti dal noleggiante, come cavi, cordami, imbracature, ecc.;
d) dei danni derivanti dall’inidoneità del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori al compimento del servizio richiesto dal noleggiante, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazione, date dal noleggiante stesso (ad esempio: inesatta indicazione dei carichi da movimentare e dei punti di ancoraggio; inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui il mezzo noleggiato deve circolare ed operare, ecc.).
e) dei danni derivanti dall’inosservanza, da parte del noleggiante, delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
f) dei danni a cose e/o persone conseguenti ad incompetenza, negligenza, imperizia del noleggiante nonché ad ordini, istruzioni o direttive, impartite dal noleggiante all’operatore di SAS Group S.p.A. durante l’attività svolta con il mezzo noleggiato (come, ad esempio, nel caso in cui l’operatore addetto alla movimentazione del mezzo ha la visibilità impedita per la tipologia di intervento da eseguire e si trova costretto a movimentare il mezzo unicamente sulla base di istruzioni ricevute via radiotrasmittente). La contestazione da parte del noleggiatore, di eventuali danni, ascrivibili al noleggiante, deve essere effettuata per iscritto entro tre giorni dalla data dell’incidente.
g) dei danni a pavimentazioni, solette, condutture sotterranee non segnalate e/o non documentate nella relazione geologica a carico del noleggiante, prima dell’inizio dei lavori (art 26 del D.lgs 81/08), nonché eventuali cedimenti del terreno dovuti ad esempio a cunicoli, fosse biologiche, o quant’altro, di cui si ignora la presenza.
Inoltre:
h) il noleggiante, qualora per il verificarsi di un sinistro in connessione con l’esecuzione del servizio di noleggio abbia subito danni, deve far constare gli stessi con riserva scritta e motivata, indicata sulla bolla di lavoro del noleggiatore, e conferma entro tre giorni dalla data del sinistro. In mancanza dei predetti adempimenti formali, nessun reclamo è ammesso nei confronti del noleggiatore;
i) il noleggiante, salvo quanto previsto all’art. 3, non potrà avanzare richieste risarcitorie di alcun genere o muovere addebiti al noleggiatore per danni di fermo totale e/o parziale del cantiere, eventuali penali esistenti a carico del cliente per il caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione lavori, consegna opere, costi sostenuti per la manodopera rimasta inutilizzata.
8. OBBLIGHI DEL NOLEGGIANTE.
Sono a carico del noleggiante:
- siti ed accessi adeguati,
- la messa a disposizione di un ricovero sicuro nel caso si rendesse necessaria la permanenza degli automezzi del noleggiatore in cantiere per più giorni. Il noleggiante sarà pertanto responsabile di eventuali danni e/o furti accaduti in tale frangente anche se riscontrati in tempi successivi;
- area di lavoro idonea a sopportare il peso degli automezzi del noleggiatore in marcia e in assetto di lavoro, permessi di transito e di occupazione suolo pubblico, eventualmente necessari;
- le spese per la sistemazione degli accessi e dei luoghi, su cui il mezzo noleggiato è destinato a circolare ed operare;
- direzione lavori e coordinamento di tutte le operazioni / attività di cantiere: le indicazioni tecniche circa l’esatto posizionamento dei macchinari da sollevare, la loro resistenza strutturale, la fornitura degli attacchi per una corretta imbracatura e quant’altro necessario per il buon esito del lavoro;
- i costi per eventuali indagini e relazioni geologiche richieste.
- le spese variabili, connesse all’impiego del mezzo noleggiato per le finalità volute dal noleggiante stesso
(carburante, lubrificante, parcheggi, permessi di transito, scorte, pedaggi autostradali, viabilità in genere);
- i danni conseguenti ad eventuali incidenti, successivi alla consegna e precedenti alla restituzione, riguardanti sia la carrozzeria sia le parti meccaniche, salvo il caso che il danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento dell’operatore, difforme dalle istruzioni tecniche impartite dal noleggiante.
Inoltre:
- è fatto divieto al noleggiante di applicare alla macchina altri accessori diversi da quelli descritti nel contratto senza il consenso scritto del noleggiatore;
- la macchina deve essere utilizzata esclusivamente nel luogo/cantiere indicato nel contratto o nei limiti della zona ivi delimitata;
9. ASSICURAZIONE.
Se il mezzo noleggiato è macchina a motore e circolante su strada soggetta ad assicurazione obbligatoria, il noleggiatore si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro le responsabilità derivanti dalla circolazione presso primaria compagnia assicurativa nazionale.
Nell’ipotesi di concorso nell’espletamento dell’attività di altri autotrasportatori o delle ferrovie o di altri enti, la responsabilità del noleggiatore per i danni coinciderà con quella assunta nei suoi confronti dai predetti
Il noleggiante si impegna a garantirsi, con idonea copertura assicurativa presso primaria compagnia nazionale, per i danni da responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo per iscritto, anche a mezzo fax, il noleggiatore di qualsiasi incidente inerente la macchina, restando responsabile direttamente e personalmente in caso di ritardo od omissione nella comunicazione.
Il noleggiante dovrà adoperarsi affinché tutte le imprese operanti in cantiere siano munite di idonea copertura assicurativa presso primaria compagnia nazionale per i danni da responsabilità civile verso terzi. Se dette imprese rifiutano di assicurarsi o non si assicurano, il noleggiante acconsente sin d’ora a che il risarcimento a cui sarà tenuto il noleggiatore non potrà essere superiore a quanto indennizzerà la compagnia di assicurazione con cui il noleggiatore ha stipulato la polizza a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi.
Il noleggiante assume su di sé il rischio della perdita totale o parziale della macchina, ovvero del suo danneggiamento, che si verifichi presso di sé durante il periodo di noleggio, rinunciando verso il noleggiatore ad ogni azione ed eccezione.
Il noleggiante è tenuto a dichiarare con esattezza al noleggiatore il valore della merce e a conferire al noleggiatore il mandato di stipulare una polizza suppletiva di assicurazione per merce al gancio impegnandosi a rimborsare il premio corrisposto. In mancanza di tale dichiarazione e di tale mandato per eventuali sinistri o danni alle “merci al gancio” il noleggiante avrà diritto al rimborso dei soli danni che saranno corrisposti dalla compagnia di assicurazione del noleggiatore, nei limiti dei massimali di polizza al momento dell’infortunio, senza alcun ulteriore diritto.
La semplice dichiarazione del valore non costituisce per il noleggiatore ordine di assicurare. In base ad espresso ordine scritto del noleggiante, l’assicurazione di cui sopra è stipulata per suo conto dal noleggiatore. L’ordine deve indicare le merci da assicurare, il loro valore effettivo ed i rischi da coprire. In questo caso la garanzia può essere concessa con apposita polizza assicurativa.
Con riferimento agli infortuni sul lavoro, sarà onere del noleggiante munirsi di apposita copertura assicurativa presso primaria compagnia nazionale, che copra anche i danni occorsi all’operatore secondo le previsioni del precedente comma 4.
La mancanza della copertura assicurativa autorizza il noleggiatore a sospendere l’esecuzione del contratto, senza incorrere in penalità e con diritto al canone pattuito in contratto, fino a quando il noleggiante non provveda a stipulare apposita polizza.
Contestualmente, invia comunicazione anche via fax al noleggiante con la quale invita quest’ultimo a munirsi di
polizza infortuni entro cinque giorni dal ricevimento.
Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che il noleggiante provveda alla copertura assicurativa, il noleggiatore è autorizzato a recedere dal contratto, senza penalità e con diritto al canone pattuito nel contratto.
10. RISOLUZIONE.
Se si verificano impedimenti definitivi all’utilizzo del mezzo noleggiato per cause non imputabili ai contraenti, il
contratto si risolve ai sensi e con gli effetti dell’art. 1463, c.civ.
In caso di ritardato pagamento anche di una sola delle fatture derivanti dai canoni di noleggio, il noleggiatore avrà diritto ipso jure al ritiro immediato del macchinario dando comunicazione scritta,
anche a mezzo fax e/o e-mail, mentre il noleggiante dovrà mettere immediatamente a disposizione il ipso jure la sua risoluzione.
11. RECESSO UNILATERALE.
Il noleggiante può, ai sensi dell’art. 1373, c.civ., recedere dal contratto prima che sia stata iniziata l’esecuzione, dandone notizia al noleggiatore con congruo anticipo rispetto alla data concordata per l’inizio dell’esecuzione stessa. In tal caso il noleggiante deve indennizzare il noleggiatore delle spese sostenute, nonché del mancato guadagno.
In caso di richieste di utilizzo non compatibili con la normale destinazione del mezzo noleggiato, il noleggiatore ha facoltà di recedere immediatamente dal contratto, senza incorrere in alcuna penalità e con diritto all’intero canone pattuito nel contratto.
12. DIVIETO DI XXXXXXXXXXX E CESSIONE DEL CONTRATTO.
Sono vietati il subnoleggio e la cessione del noleggio, salvo espresso patto contrario.
13. ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO.
La firma del rapporto di regolare servizio effettuato dal noleggiante o da un suo incaricato, attesta l’avvenuta
erogazione del servizio richiesto senza danni: apposta tale firma non si accettano reclami.
La persona che firma il rapporto di regolare servizio effettuato rappresenta in cantiere il noleggiante anche davanti a terzi e dichiara di essere autorizzata dal noleggiante a sottoscriverlo; pertanto nessuna contestazione in merito alla legittimità della firma potrà essere successivamente sollevata dal noleggiante.
14. FORO.
Per qualsiasi contestazione inerente l’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via
esclusiva il Foro di Alessandria.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che il medesimo è eseguito esclusivamente per le finalità connesse alla corretta gestione del rapporto commerciale. Maggiori dettagli nell’informativa presente nel sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Si informa che la manifestazione del consenso all’effettuazione del trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento come risultante da detta informativa è superflua ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679.
Reclamo del Cliente per Anomalie sul Servizio | MO-07 Rev.00 24/05/2011 |
RAGIONE SOCIALE CLIENTE :
RIFERIMENTO :
RUOLO :
NUMERO D’ORDINE :
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO :
TIPO MEZZO :
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA |
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Data della segnalazione | Firma del Cliente |
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Il presente documento deve essere inviato via fax al numero x00 0000 000000
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Vi ringraziamo per la collaborazione a noi fornita. La vostra segnalazione sarà immediatamente considerata dai nostri responsabili. Sarà nostra cura contattarvi al più presto per una risposta alla vostra segnalazione.
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