PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE A CHIAMATA DI N. 1 SISTEMA PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE A CHIAMATA DI N. 1 SISTEMA PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO XXX XXXXXXX XXXX DELLA ASL ROMA 1
ALLEGATO 3 CAPITOLATO TECNICO
INDICE
ART. 1 OGGETTO 4
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA 4
ART. 3 AGGIUDICAZIONE 5
ART. 4 SERVIZI RICHIESTI 5
ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 5
ART. 6 INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 7
ART. 7 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 8
ART. 8 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA 8
ART. 9 VARIAZIONE DELLA FORNITURA 9
ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA 10
ART. 11 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 10
ART. 12 XXXXXXXX XXXXXXX 00
ART. 13 PAGAMENTI 11
ART. 14 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 12
ART. 15 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 13
ART. 16 SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA FORNITURA 13
ART. 17 COLLAUDO 14
ART. 18 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO 14
ART. 19 DECISIONI DI COLLAUDO 14
ART. 20 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO 15
ART. 21 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI 15
ART. 22 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA 15
ART. 23 PENALI 16
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 25 CONTROVERSIE - FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE 17
ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA E PROVVISORIA 17
ART. 27 ALTRE NORME APPLICABILI 18
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 18
ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO 19
ART. 30 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 19
ART. 31 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 19
ART. 1 OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., della fornitura in full service a chiamata di n. 1 sistema per litotrissia extracorporea avente caratteristiche indicate nell’Allegato 3.A, che è parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara, e nel successivo Art. 2, occorrente alle esigenze della ASL Roma 1, nel seguito del presente Capitolato indicata semplicemente come Committente, comprensiva del servizio di manutenzione e di assistenza tecnica “full risk” dell’apparecchiatura stessa per la durata del contratto a decorrenza dalla data di certificazione del collaudo tecnico – amministrativo, che verrà effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica entro e non oltre 60 gg dalla data di ultimazione totale delle forniture e dei relativi montaggi.
I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all’uso cui sono destinati, nonché dotati di una quantità di materiali di consumo adeguata a consentirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale.
L’apparecchiatura deve essere necessariamente conforme alle caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato 3.A al Disciplinare di Gara.
Tutti i beni devono essere installati a spese dell’Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo o comunque indicati dal Committente; l’indicazione può avvenire anche in corso di fornitura, senza che l’aggiudicatario possa per questo pretendere ulteriori compensi e/o indennizzi.
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
L’importo massimo a base di gara della fornitura in full service a chiamata (compresi i relativi lavori di installazione, gli oneri di allacciamento e accessori, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione, nulla escluso), ammonta complessivamente a € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00 Euro) IVA esclusa, pari ad
€ 65.880,00 IVA inclusa, così come specificato nell’Allegato 3.C al Disciplinare di Gara e come indicato in seguito nel presente articolo.
Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi durante i quali l’Aggiudicatario dovrà fornire il servizio con frequenza pari almeno a n. 1 volta al mese e durata stabilita dal personale utilizzatore. La definizione delle date relative alle sedute avverrà direttamente con il personale utilizzatore per mezzo di un calendario che dovrà essere condiviso anche con la U.O.C. Ingegneria Clinica.
In particolare, si specifica che la fornitura delle apparecchiature deve essere in tal modo articolata:
Acquisizione del servizio in full service a chiamata del sistema di litotrissia comprensivo di:
Noleggio delle apparecchiature oggetto della fornitura, incluso tutto il materiale consumabile necessario al corretto utilizzo durante le sedute;
Assistenza tecnica full risk comprensiva della manutenzione programmata oltre che correttiva;
Formazione continua del personale tecnico e dei sanitari;
Presenza di un key-operator durante le sedute (almeno n. 1 seduta al mese della durata stabilita dal personale utilizzatore).
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si precisa che le attività oggetto dell’appalto non danno origini a rischi interferenti e non sussiste pertanto l’obbligo di redazione del DUVRI. Dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (zero/00).
Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà del Committente richiedere all'Aggiudicatario, che ha l'obbligo di accettare alle condizioni economiche e funzionali tutte del contratto, un aumento o una diminuzione contrattuale sino alla concorrenza del 20%.
ART. 3 AGGIUDICAZIONE
La fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quindi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale sarà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati il punteggio complessivo di punti 100, dei quali 35 risultano relativi agli elementi quantitativi e 65 ai qualitativi, come specificato nel Disciplinare di Gara.
ART. 4 SERVIZI RICHIESTI
Per quanto non in contrasto con le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto, l’esecuzione della fornitura oggetto del presente atto è soggetta, nell’ordine, anche all’osservanza delle statuizioni di seguito indicate:
a) Prescrizioni e specifiche tecniche allegate al Disciplinare di Gara (allegato 3.A), tali specifiche tecniche o sono possedute puntualmente, oppure è possibile presentare un prodotto di caratteristiche funzionali equivalenti comprensivo di una relazione tecnica che, evidenziando le differenze, confermi l’equivalenza funzionale.
b) Dovranno essere rispettate le norme, leggi e regolamenti vigenti, o che dovessero essere emanati nel corso dell’esecuzione del contratto.
c) Xxxxx le disposizioni che il Committente avrà ricevuto o potrebbe ricevere durante l’esecuzione del contratto dalle autorità sanitarie centrali e/o periferiche, nonché tutte le disposizioni che il Committente avrà ricevuto dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e dal Ministero della Sanità per la buona esecuzione della fornitura.
ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE
La quantità, le tipologie e la descrizione dei beni oggetto del presente appalto, nonché le caratteristiche che essi devono rispettare, risultano dall’Art. 2 e dall’Allegato 3.A.
Le forniture devono intendersi di tipo “full risk”, quindi l’Aggiudicatario deve provvedere alla relativa installazione presso i luoghi di utilizzo indicati dal Committente in modo da assicurarne il perfetto funzionamento oltre che la perfetta rispondenza a tutte le normative in vigore al momento della gara ed eventualmente entrate in vigore nel corso del montaggio. Pertanto l’offerta economica deve intendersi comprensiva di forniture, lavori e di tutti gli oneri necessari, nessuno escluso a garantire la perfetta funzionalità. Successivamente, per tutta la durata del contratto, l’Aggiudicatario dovrà fornire l’insieme dei servizi elencati negli Artt. 2 e 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Prestazioni ed obblighi complementari alle forniture
Nell’importo offerto, di cui alla busta n. 3, si intendono esplicitamente compresi tutti gli obblighi e le condizioni della fornitura, comprese le seguenti prestazioni:
La realizzazione delle eventuali opere edili, impiantistiche, verifiche di sicurezza e quant’altro occorrente al corretto e sicuro utilizzo dei beni ed allo svolgimento dell’attività diagnostica in maniera funzionale;
La rimozione, bonifica e quant’altro necessario per l‘eventuale esecuzione delle opere murarie ed impiantistiche, elettriche, idrauliche e di condizionamento dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte e secondo le normative tecniche vigenti;
L’imballo, il trasporto, il facchinaggio, l’installazione franco reparti e le prove di funzionalità nei singoli ambienti;
Formazione all’utilizzo delle apparecchiature - da effettuarsi sia prima dell’avvio delle apparecchiature medesime che durante il primo anno di utilizzo – e formazione alla manutenzione di primo livello; tale prestazione comprende anche la formazione di almeno un operatore, indicato dal committente, al livello di formatore cioè tale da poter formare eventuali ulteriori operatori che dovessero fare uso dell’apparecchiatura. Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione;
Manutenzione ordinaria e straordinaria nei tempi di intervento specificati in offerta per qualunque tipologia di apparecchiatura e causa di guasto, anche eventualmente con la fornitura di un apparecchio sostitutivo (per le apparecchiature mobili);
Fornitura in duplice copia dei manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana, sia su supporto cartaceo che informatico in caso di aggiudicazione
Fornitura in duplice copia dei manuali tecnici comprensivi degli schemi elettrici e/o meccanici, sia su supporto cartaceo che informatico in caso di aggiudicazione;
Fornitura, per ciascuna apparecchiatura, dei risultati delle verifiche di sicurezza in base alla normativa CEI 62/5 (esame a vista e prove strumentali) effettuate c/o produttore o alla consegna in caso di aggiudicazione;
Garanzia di 24 mesi (o di quanto dichiarato in offerta migliorativa) su tutti i componenti delle apparecchiature. La garanzia inizierà a decorrere dalla data del certificato di collaudo;
Tutti gli oneri relativi al completo rispetto al D.L. 81/08 e s.m.i.;
Tutti gli oneri relativi alle misure ai controlli e alle verifiche dei collaudi sia con attrezzature adeguate, sia con personale qualificato.
ART. 6 INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
Incluso nell'appalto è anche il servizio di manutenzione in full risk delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo relativo alla durata del contratto di service, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo.
L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature.
La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:
6.1. Manutenzione correttiva
L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.
Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.
In caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata.
6.2. Manutenzione programmata
Per tutta la durata del periodo di contratto, deve essere garantita anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere specificata nella scheda tecnica fornita per ogni apparecchiatura nell'offerta.
Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente.
Il tempo totale di fermo dell’apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i dieci giorni solari per ciascun anno. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà applicata una penale pari al 2% del valore dell'apparecchiatura;
Per il servizio di assistenza durante il contratto dovranno essere specificate le condizioni previste dalla garanzia e presentato uno schema di contratto di manutenzione quadriennale “full risk” che specifichi oltre le usuali condizioni contrattuali:
1. tempi di intervento;
2. descrizione della logistica della rete di assistenza;
3. lista delle eventuali parti escluse con valorizzazione;
4. lista comprensiva delle valorizzazioni delle eventuali materiali di consumo di produzione esclusiva necessari al funzionamento dell’apparecchiatura;
5. up time/ annuo su 365 giorni.
E’ facoltà del Committente stipulare o meno il contratto di manutenzione quadriennale proposto.
ART. 7 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Per la provvista dei materiali in genere e per la loro scelta ed accettazione saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme in vigore.
Le attrezzature e/o componenti saranno consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.
ART. 8 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA
- gli apparecchi offerti dovranno possedere marcatura CE secondo le Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE dispositivi medici ed essere costruiti secondo norme CENELEC e CEN generali (CEI EN 60601-1 ovvero CEI 62-5), collaterali, particolari e funzionali applicabili.
- la conformità alle norme tecniche richieste esplicitamente nel seguito ha l’esclusiva finalità di permettere di effettuare le attività di collaudo (prova di accettazione, verifiche di funzionalità e sicurezza, ecc.) in conformità alle procedure e modalità interne all’Azienda;
- ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, la Ditta partecipante deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate;
In particolare:
o tutte le apparecchiature elettromedicali dovrebbero essere conformi alla norma CEI 62.5 (1998) – EN 60601.1 e successive varianti, oppure alla nuova edizione della norma EN 60601.1: le Ditte offerenti dovranno indicare a quale versione della EN 60601.1 è stato fatto
riferimento. Le singole apparecchiature dovrebbero inoltre essere conformi alle relative norme di prodotto applicabili;
o tutti i sistemi di apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alla norma CEI EN 00000-0-0 o alla norma EN 60601.1 (ed. 2007);
o il materiale di consumo dovrà rispondere ai requisiti della F.U. in vigore e a tutte le norme di legge vigenti in materia;
- il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro di fabbricanti, fornitori e installatori, così prescritti da art. 23 D.Lgs 81/2008.
La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, sarà tenuta inoltre all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.
ART. 9 VARIAZIONE DELLA FORNITURA
Costituisce insindacabile facoltà per il Committente introdurre durante l’esecuzione del contratto quelle varianti (nell’ambito di quanto disposto dagli Artt. 2, 3 e 4 del presente Capitolato che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia della prestazione oggetto del contratto, senza che l’Aggiudicatario possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, che non siano stabiliti dalla vigente normativa, dal presente Capitolato e dal Disciplinare di Gara.
Da parte sua l’Aggiudicatario non potrà apportare variazioni o aggiunte, sospensioni, proroghe senza la preventiva approvazione degli organi di controllo proposti dal Committente.
ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA
Il Committente procederà alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura con raccomandata A.R..
Il Committente provvederà alla stipula del contratto entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato per fatto dell’Aggiudicatario, il Committente tratterrà l’importo previsto dall’ultimo comma del successivo Art. 23 versato dall’aggiudicatario a titolo di cauzione provvisoria. Nel caso in cui il medesimo termine non venga rispettato per fatto del Committente, l’aggiudicatario potrà diffidare per iscritto l’amministrazione alla stipula del contratto, fissando un termine per tale adempimento non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa.
Decorso tale termine, l’aggiudicatario potrà liberarsi dagli obblighi derivanti dall’aggiudicazione mediante comunicazione scritta.
Ove la stipula del contratto avvenga oltre il termine fissato dall’aggiudicatario, questi avrà diritto solo ed esclusivamente ad un aggiornamento dei corrispettivi determinato dalla differenza tra gli indici ISTAT relativi l’uno al momento della effettiva stipula del contratto, l’altro al giorno in cui scadeva il termine fissato dall’aggiudicatario nell’atto di diffida di cui al precedente comma.
Il Committente si riserva di disporre l’inizio della fornitura entro sei mesi dalla stipula del contratto, e di avvalersi della facoltà di disporre la consegna frazionata della fornitura medesima, senza che per questo l’aggiudicatario possa avanzare, a qualsiasi titolo, pretese ulteriori.
ART. 11 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
L’aggiudicatario dovrà effettuare la consegna della fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’ordine o nel più breve termine specificato in offerta e comunque secondo il programma concordato con il Committente.
Ultimati i lavori ed i montaggi delle attrezzature, la ditta dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento l’avvenuto completamento; da tale data l’amministrazione appaltante procederà a tutte le prove che riterrà necessarie per la redazione del certificato di collaudo, entro comunque i termini indicati dal DPR 554/99.
Successivamente alla data di consegna dei beni dall’Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazione di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature che dovranno concludersi entro 30 (trenta) giorni.
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.
Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.
Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all’Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 23.
Con la consegna dei beni l’Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti, ivi compresa quella rispondente alle prescrizioni dell’art.6 CEI 62-5, artt.2.3. e 2.4 CEI 62-25 e quant’altro previsto dalla legge 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.
ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Pertanto la ditta Aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza della clausola sociale di cui all’art 7, comma 1, lettera e) e comma 4 della L. R. Lazio n. 16 del
2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavori non regolare” nonché quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n 50/2016.
ART. 13 PAGAMENTI
Le forniture sono finanziate con fondi derivanti dai finanziamenti della Regione Lazio assegnati alla ASL Roma 1.
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le penalità in cui l'Aggiudicatario fosse eventualmente incorso, sarà disposto solo dopo il certificato di collaudo tecnico ed amministrativo redatto secondo quanto disposto dal DPR 554/99 e previa presentazione di fatture in regola con le vigenti disposizioni fiscali, accompagnate dalla documentazione prevista al precedente Art. 11 documenti di consegna di cui al medesimo articolo, e verbali di collaudo di cui all’Art. 17.
In tale certificazione dovrà essere comunicato all'ufficio competente, da parte della D.L., che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può darsi corso al pagamento dei relativi importi, ovvero della circostanza che l'Aggiudicatario è incorso in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione della penale contrattuale.
Il fornitore non dovrà inserire le fatture relative all’acquisto del bene in oggetto all’interno dell’Accordo Pagamenti.
I termini di pagamento sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. I pagamenti all'Aggiudicatario non saranno comunque corrisposti prima del corrispondente accredito al Committente, da parte dell'Amministrazione Regionale, delle somme relative al finanziamento pertinente. In caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora a favore della Ditta Fornitrice saranno corrisposti nella misura pari al saggio d’interesse legale vigente protempore ex art. 1284 del C.C..
La presentazione delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, dovrà avvenire esclusivamente a seguito della formalizzazione dell’esito positivo del collaudo.
ART.14 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
E’ a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta o tassa, esistente al momento dell’offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente alla fornitura oggetto della gara, esclusa l’I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione committente.
Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere, spesa o rischio relativi al trasporto, imballo, al facchinaggio, installazione delle apparecchiature, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche e del servizio di manutenzione full risk.
Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l’Azienda Ospedaliera intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.
ART.15 TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
L’Aggiudicatario assume l’obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. L’Aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.
L’Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.
ART.16 SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA FORNITURA
Previa autorizzazione scritta da parte del Committente, è consentito alla Ditta affidare in subappalto l’esecuzione di parte della fornitura oggetto del contratto, purché l’impresa abbia indicato nell’offerta le parti che intende eventualmente subappaltare a terzi.
L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra Committente e Xxxxx aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
E’ vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cessione fa sorgere nel Committente il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
Ai sensi dell’art. 1260 2° comma del Codice Civile non é consentita la cessione del credito derivante dal contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.
ART. 17 COLLAUDO
Il collaudo avverrà contestualmente alla consegna del bene presso il luogo indicato dal personale medico utilizzatore e preliminarmente ad ogni seduta di litotrissia. Le operazioni di collaudo saranno eseguite da personale tecnico esperto dell’Aggiudicataria e in presenza del personale tecnico di fiducia indicato dal Committente.
Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell’Aggiudicatario che dovrà fornire gratuitamente tutta l’assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l’espletamento delle relative operazioni e di ogni prova funzionale al collaudo stesso.
Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi Artt. 18, 19, 20.
Ad esito positivo delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale e verrà disposto il pagamento nei modi e nei termini di cui al precedente Art. 13.
ART. 18 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO
Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.
L’Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l’incompletezza della fornitura.
I costi dei prodotti che si deteriorano per l’esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell’Aggiudicatario, al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le relative operazioni.
ART. 19 DECISIONI DI COLLAUDO
I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili.
E’ obbligo dell’Aggiudicatario assistere al collaudo. L’assenza di rappresentanti dell’Aggiudicatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’Impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l’Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.
ART. 20 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO
Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nell’Allegato 3.A o nell’offerta.
In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche.
ART. 21 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI
Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell’Allegato 3.A o nell’offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
ART. 22 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA
I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione, ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall’Aggiudicatario nella sua documentazione.
L’Aggiudicatario è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.
ART. 23 PENALI
L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando:
1. Si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
2. Non sono rispettati i termini fissati dall’Amministrazione o i tempi indicati nell’offerta di gara consegna delle forniture;
3. Non sono rispettati i termini fissati dall’Amministrazione per Verifica di corretta installazione e perfetta funzionalità;
4. Non ottemperi, od ottemperi con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione dell’installazione;
5. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non adempia, o adempia con ritardo, all’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi di cui al precedente art. 22;
L’ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - è il seguente:
1. Nel caso previsto dal n. 1 del precedente comma: penale fino al 10% calcolato sull’ammontare netto del singolo lotto ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento. Resta salvo, comunque, nei casi più gravi il diritto del Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24;
2. nel caso previsto dal n. 2 del precedente comma: in caso di ritardo della consegna delle forniture penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull’ammontare netto posto a base di gara per il bene;
3. nel caso previsto dal n. 3 del precedente comma: in caso di ritardo della corretta installazione e perfetta funzionalità penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull’ammontare netto posto a base di gara per il singolo bene;
4. nel caso previsto dal n. 4 del precedente comma: in caso di non ottemperanza o ritardo agli obblighi di manutenzione penale fissate pari all’ 1 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull’ammontare netto posto a base di gara per il singolo bene;
5. nel caso previsto dal n. 5 del precedente comma: penale pari allo 0.8 per mille calcolato sull’importo netto della fornitura non ritirata.
L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Aggiudicatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
s.m.i. in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
b) ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei seguenti ulteriori casi:
1) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
2) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
12) subappalto anche di fatto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
13) cessione totale o parziale del contratto;
14) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
S.A. prenderà in consegna i servizi e verificherà la regolarità dei servizi. I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente comma, sono soltanto quelli già accettati dal DEC, prima della comunicazione del preavviso di cui al presente comma. La stazione appaltante potrà trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenesse ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponderà all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle prestazioni eseguite, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati e dovrà mettere i
xxxxxxxxx e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio ed a sue spese.
ART. 25 CONTROVERSIE - FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto sarà deferita alla competente autorità giudiziaria, comunque non prima dell’approvazione del collaudo.
Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro, anche concorrente alternativo.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA E PROVVISORIA
Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, al netto della I.V.A., da costituire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi.
La cauzione dovrà essere “a prima richiesta”, prevedere la rinuncia al benefico della preventiva escussione, al diritto di cui all’art. 1957 Codice Civile e, in genere, ad ogni eccezione, prevedere il pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Azienda Appaltante. La durata della cauzione dovrà essere pari ad almeno 18 mesi decorrenti dalla stipula del contratto e, comunque, fino al collaudo, ovvero alla scadenza dei termini di capitolato previsti per tali adempimenti, salvo che il ritardo non sia imputabile all’impresa.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui depositi costituenti i depositi cauzionali.
Le Imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione provvisoria per un importo pari al 2% calcolato sul valore (importo al netto dell’IVA) posto a base di gara, secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto che regola i termini e le modalità di versamento dei depositi sopra indicati.
ART. 27 ALTRE NORME APPLICABILI
Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, sono in ogni caso applicabili le norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le norme tecniche (comprese UNI), pertinenti all’oggetto dell’appalto.
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui all’art.13 dello stesso decreto.
Il trattamento dei dati di cui l’impresa aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione dell’erogazione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento è la ASL ROMA1 nei confronti della quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato decreto (vedi informativa allegata: Allegato 2).
ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
ART. 30 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
ART. 31 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore (individuale o mandate/mandatario in associazione) si applicano le previsioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile Unico del procedimento è Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
I referenti del procedimento medesimo, che potranno essere contattati per eventuali informazioni e chiarimenti al tel. 00.0000.0000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx
x.xx Il Responsabile Unico del Procedimento (Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx)