FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE IBM PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’INPDAP
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto
FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE IBM PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’INPDAP
Schema di Contratto
Indice
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 3
Art. 2. Norme di riferimento 3
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 4. Qualità dei Servizi 5
Art. 5. Durata e decorrenza 5
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 5
Art. 7. Verifiche 5
Art 8. Importo contrattuale 6
Art. 9. Modalità di consuntivazione 6
Art. 10. Fatturazione e pagamento 6
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 7
Art. 12. Deposito cauzionale 7
Art. 13. Subappalto 7
Art. 14. Sicurezza dei dati 7
Art. 15. Riservatezza 7
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti 8
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale. 8
Art. 18. Dichiarazioni di garanzia 9
Art. 19. Penali 9
Art. 20. Inadempienze e responsabilità 10
Art. 21- Forza maggiore 11
Art. 22. Varie 11
Art. 23. Foro Competente 12
Contratto
per la fornitura dei prodotti software IBM per il Sistema Informativo dell’INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Amministrazione Pubblica, con sede in Roma, Via
X. Xxxxx in Gerusalemme 55, codice fiscale 97095380586, rappresentato da XXXXXXXXX, nella qualità di XXXXX dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
- INPDAP ha effettuato una Gara Comunitaria a Procedura Aperta, per la fornitura di prodotti software IBM per il Sistema Informativo dell’INPDAP, della quale la Ditta xxxx in data xxxx è risultata aggiudicataria, come da determinazione n° xxxx del yyyyy;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o il Capitolato tecnico di Gara
o l’Offerta economica della Ditta
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e la DITTA relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e
servizi.
e) il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di INPDAP approvato con delibera n. 132 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto il 16 marzo 2005 e successive modifiche.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura dei prodotti software e l’erogazione di tutti i servizi correlati secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico allegato, ed in particolare:
1. Fornitura prodotti software
1.a. n. 10 licenze di IBM WebSphere Portal Server Extend Edition (versione 5 o successive)
1.b. n. 10 licenze di IBM Lotus Workplace Web Content Management (versione 5 o successive)
2. Servizi correlati
2.a. consegna, installazione e assistenza al collaudo
2.b. manutenzione del software
3.2. Le attività inerenti alla fornitura sono suddivise in due distinte fasi, come specificato nel capitolato tecnico al § 3. La Ditta si impegna ad operare con le seguenti modalità:
a) una prima fase per consegna, installazione e assistenza al collaudo (durante i primi due mesi a partire dalla data di avvio delle attività);
b) una seconda fase di erogazione del servizio di manutenzione (dalla data di positivo collaudo fino alla fine del periodo di validità del presente contratto).
3.3. La Ditta si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi del CED INPDAP di Roma. Il personale della Ditta sarà autorizzato all’accesso ai locali INPDAP ed in particolare al Centro Elettronico.
3.4. La Ditta è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle Parti”.
3.5. I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000 rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 6 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Il mantenimento della validità della certificazione è richiesto anche per tutto l’arco della durata della manutenzione, pena la rescissione del contratto.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 26 (ventisei) mesi a partire dalla data di inizio attività comunicata con lettera dall’Istituto alla Ditta.
La fornitura dei prodotti software di cui al precedente comma 3.1 punto 1 ed i relativi servizi di consegna, installazione e assistenza al collaudo di cui al precedente comma 3.1 punto 2.a, dovranno essere completate entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di inizio attività.
I servizi di manutenzione di cui al precedente comma 3.1 punto 2.b, dovranno essere erogati per 24 mesi, a partire dalla data di positivo collaudo di cui al successivo comma 7.2.
5.2. Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile di Progetto” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi.
6.2. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.3. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1. Al termine delle attività di consegna e installazione dei prodotti software di cui al precedente comma 3.1 punto 2.a è prevista la redazione di un apposito verbale di consegna, sottoscritto dalla Ditta e dall’INPDAP.
7.2. I prodotti software installati saranno sottoposti a Collaudo da parte di INPDAP, secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico § 3.
In caso di non superamento del collaudo, la Ditta avrà a disposizione un tempo massimo di 15 giorni lavorativi per apportare le dovute modifiche e per una nuova sessione di collaudo.
Al termine delle operazioni di collaudo positivo sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP autori del collaudo ed i rappresentanti della Ditta presenti alle operazioni.
La data del verbale verrà considerata quale “Data di Positivo Collaudo” dei prodotti software.
7.3. I Responsabili delle Parti di cui al precedente comma 6.1 effettueranno, a partire dalla “Data di positivo Collaudo” e con cadenza trimestrale, una verifica della erogazione del servizio di manutenzione e dei Livelli di servizio sulla base delle rendicontazioni previste nel § 8 del Capitolato tecnico.
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’importo massimo del presente contratto, omnicomprensivo della fornitura dei prodotti software e dei servizi correlati di cui al precedente comma 3.1, è stabilito in € xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00).
8.2. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione
L’emissione del Verbale di Collaudo positivo, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente comma 7.2 autorizzerà l’emissione di fatture da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo comma 10.1.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità:
▪ alla fine della fase di collaudo positivo un importo pari all’90% (novanta per cento), previa approvazione di INPDAP del verbale di cui al precedente comma 7.2;
▪ il restante 10% (dieci per cento) al termine del periodo contrattuale.
10.2. Le fatture dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: xxxxxxxx
10.3. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – Struttura di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza - Via Ballarin, 42 – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo di € xxxxxx,00, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza della Ditta, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività su semplice richiesta scritta della INPDAP. Dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’Impresa di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo.
Art. 13. Subappalto
Non è ammesso subappalto.
Art. 14. Sicurezza dei dati
La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
Art. 15. Riservatezza
15.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze
parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
15.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
15.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori.Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti
16.1. la Ditta si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l’Istituto, gli aggiornamenti del software ( successive release o nuove versioni) oggetto della presente fornitura.
16.2. la Ditta si impegna, ora per allora, a garantire la disponibilità degli aggiornamenti al software oggetto della presente fornitura, almeno per i successivi 3 (tre) anni dalla scadenza contrattuale.
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
17.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
17.2. INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
17.3. Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone e alle cose, sia dell’Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell’esecuzione delle prestazioni stabilite
17.4. La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 18. Dichiarazioni di garanzia
18.1. La Ditta dichiara quanto segue:
− l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
− l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto;
− l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
− l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio.
− l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
− l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
18.2. Il servizio di manutenzione del software dovrà svolgersi in regime di garanzia per l’intero periodo contrattuale e comunque per 24 mesi a partire dalla data di positivo collaudo.
18.3. La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 19. Penali
19.1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Disponibilità per il collaudo dei prodotti software”, INPDAP applicherà alla Ditta, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
19.2. Qualora nell’ambito dei servizi di manutenzione software di cui al precedente, comma 3.1 punto 2.b, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di intervento (supporto remoto)”, INPDAP, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
19.3. – Qualora nell’ambito dei servizi di manutenzione software di cui al precedente, comma 3.1 punto 2.b, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di intervento (diagnosi)”, INPDAP, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la
prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
19.4. – Qualora nell’ambito dei servizi di manutenzione software di cui al precedente, comma 3.1 punto 2.b, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di ripristino”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
19.5. – Qualora la piena funzionalità non fosse ripristinata entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della segnalazione di malfunzionamento, INPDAP avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente comma. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l’intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione alla Ditta da parte di INPDAP dell’ intenzione di avvalersi dell’intervento di terzi.
19.6. - Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 20, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19.7. - L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi anche della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
Art. 20. Inadempienze e responsabilità
20.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
20.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
20.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
22.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità dell’Impresa per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub appaltatori, sarà limitata come segue:
▪ La Ditta, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente,
▪ per perdite pecuniarie la Ditta sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto.
▪ La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dell’Impresa quanto dell’INPDAP o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
Fatto salvo quanto sopra previsto, l’Impresa e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali
20.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
20.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 21- Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti, , nonché in caso di sopravvenuta normativa incompatibile con la prosecuzione del contratto, nel qual caso le parti potranno risolvere il contratto di diritto.
Art. 22. Varie
22.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
22.2.Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
22.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
22.4. Cessione del contratto
Il presente contratto non è cedibile a terzi.
Art. 23. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Per INPDAP Per Ditta