Oggetto: contratto di appalto di servizi di Telecomunicazioni - n. 5000020XXX –
DEV/AD/APP
Aosta,
Spett.le
Wind Tre S.p.A.
in Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 0
-00000- Xxx (XX) PEC:
Oggetto: contratto di appalto di servizi di Telecomunicazioni - n. 5000020XXX –
CIG 8231256754
(Rif. Gara n. 1000029582)
Con riferimento alla Vostra offerta di servizi di telecomunicazione (“Offerta”) del [•] Vi affidiamo l’appalto di servizi di cui all’oggetto, ai termini ed alle condizioni riportate nel seguente Contratto.
*** CONTRATTO TRA
XXXXX S.p.A. società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento della C.V.A. S.p.A. a s.u., con sede legale in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 01013210073, capitale sociale € 38.632.000,00 interamente versato in persona del Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante xxx. XXXXXXX Xxxxxxx (di seguito “DEVAL” o “Committente”),
E
Wind Tre S.p.A., con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxx (XX) Xxxxxx, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano e Codice Fiscale n° 02517580920/2001, partita
I.V.A. n° 13378520152, capitale sociale di € 474.303.795,00 interamente versato, rappresentata ai fini del presente atto da [•], nella loro qualità di Legali Rappresentanti domiciliati per la carica presso la sede sociale e muniti dei necessari poteri (di seguito anche “Wind Tre” o “Appaltatore”),
di seguito congiuntamente ma indistintamente “Parti” e singolarmente “Parte”,
PREMESSO CHE
- DEVAL è la società del Gruppo CVA che distribuisce Energia Elettrica in virtù di concessione ministeriale in 69 comuni della Valle d'Aosta;
- Wind Tre è titolare di licenza individuale per l’installazione di una rete allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale, di licenza individuale per l’installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, e di autorizzazione per l’offerta di servizi di
telecomunicazione e trasmissione dati tra cui internet e quale operatore di telecomunicazioni ha sviluppato tecnologie e know how nel campo dei servizi di interconnettività, ed ha interesse a promuovere e commercializzare i propri prodotti e servizi di comunicazione elettronica a soggetti terzi;
- la Committente necessita di una rete dati IP Multi Protocol Label Switching (c.d. rete IP “MPLS”) per uso privato e non pubblico per collegamenti di telecomunicazione sicuri e performanti per le diverse sedi/filiali di cui è proprietaria, nonché di tutti i servizi ancillari per garantire la funzionalità del sistema di telecomunicazione; per tal motivo intende concludere un contratto di diritto pubblico (“Contratto”) per l’affidamento dei servizi di telecomunicazione di cui all’oggetto, come meglio descritto nell’art. 2 “Oggetto e luogo dei Servizi” del Contratto;
- la Committente intende procedere con l’affidamento dei servizi di Telecomunicazione (“Servizi”), come meglio individuati nell’art. 2 “Oggetto e luogo dei Servizi” e negli allegati (“Allegati”, così come definiti all’art. 1 “Valore delle premesse e degli allegati” che segue) al presente Contratto;
- Wind Tre, dichiarando di possedere le capacità tecniche e organizzative per l’esecuzione dei Servizi a regola d’arte, è interessata all’affidamento di cui trattasi e, per l’effetto, Wind Tre ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare l’appalto dei Servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- Wind Tre dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’Offerta;
- Wind Tre, con la seconda sottoscrizione sulla lettera di accettazione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1.
Valore delle premesse e degli Allegati
1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, i documenti forniti dall’Appaltatore in occasione della sottoscrizione del Contratto medesimo e gli Allegati costituiscono, in modo unitario e inscindibile, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. I seguenti documenti costituiscono gli Allegati del presente Contratto:
- Offerta;
- Allegato a
- Allegato b e relative appendici;
- Assicurazioni;
- Fideiussione.
3. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti, la gerarchia delle fonti sarà la seguente: (i) Contratto, (ii) Allegati, in caso di ulteriore divergenza prevarranno le disposizioni da cui scaturiscono le obbligazioni maggiormente vincolanti per l’Appaltatore o di maggior favore per la Committente.
Articolo 2.
Oggetto e luogo dei Servizi
1. La Committente con il presente Contratto affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione e la fornitura dei Servizi di seguito elencati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, alle condizioni economiche e ai termini previsti nel Contratto e nei suoi Allegati.
a) Un servizio di telecomunicazione consistente nell’implementazione e messa in esercizio di una rete dati IP MPLS che consenta alla Committente di fruire di un servizio di trasmissione dei dati per uso privato per soddisfare le proprie esigenze e avente le caratteristiche commerciali e tecniche di cui agli allegati “Offerta” e “Allegato b2 e relative appendici”; la rete dati IP MPLS dovrà essere conforme ai protocolli tecnici e tecnologici richiesti dagli standard in uso nel mercato delle telecomunicazioni, e permettere la fruizione anche di servizi ancillari al trasporto dati (es. allarmi, video, ecc.) nonché, la fonia over IP (“VOIP”);
b) Wind Tre garantirà per tutta la durata del presente Contratto la gestione e manutenzione della rete dati IP MPLS nei termini e secondo le modalità di cui all’Allegato 1 “Offerta”;
c) Servizi di trasporto e vettoriamento del segnale di telecomunicazione;
d) Servizi di telefonia fissa;
e) Servizi di telefonia in mobilità e relativi accessori hardware e software.
2. La descrizione sopra riportata e il contenuto dei documenti di cui agli Allegati al Contratto, che le Parti riconoscono sufficienti a determinare l’oggetto dell’Appalto, hanno valore esaustivo anche se non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell’Appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d’arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte e idoneo allo scopo cui è destinato, del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
3. I Servizi dovranno essere resi presso la sede e gli impianti individuati nell’apposito elenco presente nell’Allegato b.
4. Il presente Contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti stipulati tra le Parti aventi ad oggetto i Servizi.
Articolo 3.
Efficacia e perfezionamento del Contratto
1. Il presente Contratto ha effetto dalla data di ricezione da parte della Committente dell’accettazione di Wind Tre del testo del Contratto proposto e sottoscritto dalla Committente (“Data di Efficacia del Contratto”) all’indirizzo mail via PEC di cui all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni”.
In ogni caso, il Contratto si intenderà perfezionato unicamente alla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti nel Contratto ed elencati al comma 3 secondo capoverso dell’art. 28 “Risoluzione” (“Data di Perfezionamento del Contratto”).
Articolo 4.
Obblighi e adempimenti a carico di Wind Tre
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’Appalto e tutte le attività connesse all’oggetto del presente Contratto a regola d’arte secondo le indicazioni qui contenute, secondo la professionalità qualificata, esperta ed adeguata ad operatori del settore, secondo i dettami più aggiornati della scienza e della tecnica, con propria organizzazione di tutti i
mezzi necessari e a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, nel pieno rispetto dei termini e delle previsioni di cui al Contratto e ai suoi Allegati e in piena conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative vigenti in materia ancorché sopravvenute alla data di sottoscrizione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico di Wind Tre, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo contrattuale di cui oltre.
2. Sono a carico di Wind Tre, intendendosi remunerati con il Corrispettivo del Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale svolgimento dei Servizi, anche se non espressamente indicati, per la compiuta realizzazione di quanto è oggetto del Contratto, completo in ogni parte, funzionante e idoneo allo scopo a cui è destinato.
Sono inoltre da considerarsi a carico di Wind Tre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti gli eventuali adempimenti relativi:
a) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei Servizi, nonché ai connessi oneri assicurativi;
b) all’ottenimento di eventuali autorizzazioni, permessi, pareri o qualsiasi altro atto amministrativo, da parte delle Amministrazioni Pubbliche o enti competenti, necessari allo svolgimento di quanto previsto dal Contratto, qualora tali adempimenti non siano già stati previsti a carico della Committente dagli Allegati.
3. Wind Tre si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale previste dal Contratto che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, attraverso il Rappresentante dell’Impresa.
4. Tutti gli elementi e i documenti eventualmente forniti dalla Committente durante l’espletamento del presente Contratto, dovranno essere verificati da Wind Tre prima della loro assunzione in quanto, una volta recepiti e non contestati, non daranno luogo a riduzione né a limitazione di responsabilità di Wind Tre esecutrice e fornitrice dei Servizi.
5. In particolare, tutta la documentazione redatta da Wind Tre nell’esecuzione dei Servizi dovrà essere sottoscritta da Wind Tre stessa, anche ai sensi di legge, ai fini dell’assunzione da parte di quest’ultima delle responsabilità relative. Tale documentazione (per esempio specifica tecnica e/o progetto esecutivo relativi alla rete dati IP MPLS), in ogni caso, dovrà essere consegnata e potrà essere utilizzata a suo insindacabile giudizio dalla Committente che ne diverrà proprietaria, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. Wind Tre, in ogni caso, dovrà fornire alla Committente la documentazione che risulterà necessaria nel corso dell’esecuzione del Contratto per una esatta interpretazione degli elaborati prodotti da Wind Tre medesima, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. Wind Tre si impegna a chiedere in tempo utile i dati mancanti di cui abbia necessità e che non sono stati forniti dalla Committente.
6. Wind Tre deve provvedere alla conduzione dei lavori esclusivamente con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l’esecuzione dei Servizi in relazione agli oneri ed obblighi a lei derivanti dal Contratto. In particolare, Wind Tre deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d’opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l’esecuzione dei Servizi. Comunque l’Impresa non avrà diritto a compensi di sorta se nel corso dell’esecuzione dell’Appalto dovesse modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d’opera. Wind Tre è tenuta ad impiegare personale di gradimento della Committente ed è tenuta a procedere all’allontanamento
e/o alla sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per la Committente – di quei dipendenti per i quali la Committente avanzasse apposita motivata richiesta.
7. Wind Tre è tenuta a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla Committente e da altri appaltatori o fornitori che operano nel luogo interessato dall’Appalto, per il buon andamento dell’insieme di tutti i lavori. Lo svolgimento dei Servizi appaltati potrà essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di altre attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio e avviamento.
8. L’Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Committente, i suoi dipendenti, e qualsiasi altro soggetto che agisca per suo conto nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”:
(i) da tutte le pretese di terzi, anche in riferimento a somme di denaro di qualsivoglia natura, verificatisi per fatto proprio o dei propri ausiliari, ivi compresi eventuali subappaltatori, o derivanti dalle prestazioni contrattuali o da qualsivoglia violazione od inosservanza di Wind Tre delle previsioni contenute nel Contratto o in previsioni normative e/o amministrative;
(ii) da tutte le responsabilità civili, penali e amministrative di qualsivoglia natura conseguenti e/o derivanti dal grave inadempimento di Wind Tre di prestazioni contrattuali o dall’eventuale inosservanza di provvedimenti amministrativi, della legislazione e normativa applicabile, compresa quella tecnica specifica, dalle norme sulla salute e sicurezza da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, dei suoi incaricati e dei suoi subappaltatori;
(iii) da tutte le pretese dei dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore relative alla corresponsione dei trattamenti retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi e risarcitori cui l’Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.
Articolo 5.
Obblighi e adempimenti a carico della Committente
1. DEVAL si obbliga, dichiara e garantisce per tutta la durata del Contratto:
a) di adempiere alle obbligazioni e disposizioni previste in Contratto e a rispettare tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore;
b) di cooperare nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, avendo cura di comunicare prontamente a Wind Tre le sedi e l’indirizzo ove dovranno essere installati gli apparati di trasmissione del segnale di telecomunicazione;
c)di comunicare nel più breve tempo possibile a Wind Tre ogni informazione riguardante i Servizi, di cui sia venuta o possa venire a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per l’esercizio dei Servizi e l’adempimento degli obblighi di Wind Tre ai sensi del Contratto;
d) predisporre i locali e l’infrastruttura di sicurezza per l’allocazione degli apparati di trasmissione, nel rispetto della normativa vigente e ad utilizzare i Servizi per uso privato e per scopi professionali e non commerciali di rivendita e ad usare la diligenza necessaria per utilizzare i Servizi secondo l’uso per cui essi sono stati destinati.
2. DEVAL garantisce, inoltre, che l'uso che la stessa farà dei Servizi non costituirà violazione di leggi o regolamenti. La Committente mantiene ogni responsabilità su quanto sopra e manleva fin d'ora Wind Tre da qualsivoglia danno, spesa o costo che alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato.
3. La Committente provvederà a mallevare e tenere indenne Wind Tre per ogni e qualsiasi danno/pretesa/contestazione diretto che Wind Tre stessa dovesse subire da parte di terzi per effetto dell’inadempimento da parte della Committente medesimo degli obblighi assunti con il presente Contratto e che siano allo stesso esclusivamente imputabili e non dipendano da caso fortuito o forza maggiore, nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
4. Le garanzie e le manleve di cui ai precedenti commi, si intendono efficaci sino alla scadenza del Contratto.
Articolo 6.
Durata dei Servizi, termini di realizzazione dell’Appalto
1. Il presente Xxxxxxxxx avrà efficacia a decorrere dal 01 marzo 2020 (“Data di inizio dei Servizi”) ed avrà scadenza il 28 febbraio 2025. Resta inteso che, alla scadenza, qualunque sia il comportamento delle Parti, il Contratto non potrà intendersi tacitamente rinnovato, salva la volontà espressa delle Parti di concordare un rinnovo o una estensione della sua efficacia.
Articolo 7.
Attività in prossimità di impianti in esercizio
1. Qualora le attività oggetto dell’Appalto dovessero essere eseguite su o in prossimità di impianti in esercizio, l’Appaltatore è tenuto a dare previa comunicazione alla Committente e a rispettare le eventuali indicazioni ricevute da quest’ultima.
2. L’Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l’esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti di qualsiasi genere.
3. Nel caso si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti della Committente, l’Appaltatore dovrà chiedere ed ottenere per iscritto, preventivamente, l’autorizzazione ad iniziare le attività da parte della Committente ed attenersi a tutte le disposizioni da questo impartite.
Articolo 8.
Sospensione e/o interruzione dei Servizi
1. La Committente ha la facoltà di sospendere e/o interrompere i Servizi oggetto del presente Contratto tramite comunicazione scritta per un massimo del 5% (cinquepercento) del Corrispettivo del Contratto di cui all’art. 10 “Corrispettivo”.
2. Qualora la sospensione sia disposta per avverse ed eccezionali condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze straordinarie o imprevedibili che ne impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri. L’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, neppure a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, superi i 90 giorni solari l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto stesso, senza diritto a compensi, indennità o risarcimenti di danni dovuti alla sospensione. La Committente può opporsi alla risoluzione del Contratto e in tal caso l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri debitamente documentati derivanti dal prolungamento della sospensione e direttamente cagionati dalla sospensione stessa e che non siano stati determinati e/o aggravati da un
comportamento non professionalmente diligente dell’Appaltatore, per il periodo eccedente i 90 giorni solari.
3. La Committente potrà richiedere, dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l’interruzione o la sospensione di uno o più dei Servizi oggetto del presente Contratto e indicati nell’allegato b e relative appendici, che la stessa riterrà a suo insindacabile giudizio di non essere più interessata a ricevere, per un massimo del 5% (cinquepercento) del Corrispettivo del Contratto di cui all’art. 10 “Corrispettivo”.
4. L’Appaltatore interromperà/sospenderà l’erogazione di tali Servizi dal primo giorno del bimestre di fatturazione successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa richiesta con le modalità di cui sopra. In tal caso, la Committente pagherà il canone previsto per i Servizi interrotti/sospesi sia per il bimestre di fatturazione nel quale la richiesta di interruzione/sospensione è pervenuta all’Appaltatore, sia per quello successivo.
In caso di sospensione su richiesta della Committente, le Parti concorderanno di volta in volta i termini per l’eventuale riattivazione dei Servizi sospesi, alle medesime condizioni previste nel presente Contratto.
5. La durata delle sospensioni di cui al presente articolo non determina un prolungamento del termine di esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto.
6. Le Parti convengono che ogni qualvolta si verifichino circostanze che possano dar luogo a spostamenti dei termini di ultimazione della implementazione dei Servizi per cause imputabili a Wind Tre, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata. Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Committente ne stabilisce l’entità, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie riserve.
7. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’Appaltatore non potrà in alcun caso sospendere l’esecuzione dei Servizi, neppure in caso di contestazioni, vertenze o promozione di azioni giudiziali o stragiudiziali di qualsivoglia natura.
Articolo 9.
Diritti di verifica della Committente
1. Con riferimento all’art. 1662 cod. civ., si dà atto che la Committente ha diritto di controllare e verificare, anche senza preavviso, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Committente nel corso di svolgimento dei Servizi, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dell’Appalto. Il personale della Committente, all’uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento nei luoghi in cui si svolgono i Servizi al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente comma, con diritto di partecipare e/o indire riunioni o incontri e con diritto di visionare tutti i documenti a ciò connessi.
2. I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della Committente, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla corretta esecuzione dei Servizi, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, e alle leggi, regolamenti e provvedimenti in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di svolgimento dei Servizi nel loro complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l’Appaltatore in via esclusiva.
Articolo 10. Corrispettivo.
1. Il corrispettivo contrattuale del presente Contratto, di cui all’Allegato 3 “Elenco Prezzi/Corrispettivo”, ammonta a presunti € [•] (euro / ) (“Corrispettivo”). L’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato il suddetto Corrispettivo prima della sottoscrizione del Contratto stesso e di considerarlo remunerativo e satisfattivo sotto ogni aspetto.
2. Negli importi contrattuali sopra indicati sono compresi i costi della sicurezza che ammontano a € [•] (euro / ).
3. In ogni caso, tutti gli obblighi ed oneri dovuti dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti, nonché dalle disposizioni delle competenti autorità ed enti, sono compresi nel Corrispettivo. Sono comunque a carico di ciascuna Parte per quanto di propria competenza tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
4. Avendo già tenuto conto l’Appaltatore, nel formulare la propria Offerta, di qualsiasi alea e di ogni elemento che possa influire sulla remuneratività del medesimo, l’Appaltatore non potrà avvalersi del disposto dell’art. 1467 cod. civ. e, ove applicabili, degli artt. 1660 e 1661 cod. civ. al fine di ottenere adeguamenti del compenso, indennità od indennizzi, con totale assunzione dell’alea ad essa relativa anche ai sensi dell’art. 1469 cod. civ..
5. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di assumere su di sé – rinunciando sin d’ora, in deroga a quanto disposto dall’art. 1664, comma 1 e comma 2, cod. civ., a pretese per revisioni prezzi o compensi ulteriori – il rischio dell’eventuale maggiore difficoltà od onerosità dell’esecuzione dei Servizi determinata da cause impreviste, siano esse derivanti da cause idriche, geologiche o di qualsivoglia altra natura, anche di carattere straordinario ed imprevedibile, anche derivanti da sopravvenute disposizioni normative o amministrative.
6. Le Parti prendono atto che gli importi sopra indicati saranno maggiorati dell’IVA, nella misura dovuta a norma di legge.
7. Le Parti dichiarano che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto.
Articolo 11.
Fatturazione e pagamento
1. L’Appaltatore, entro il decimo giorno del mese successivo allo scadere di ciascun bimestre, emetterà una fattura per i Servizi resi alla Committente nel bimestre precedente. In ogni caso, le eventuali rate di pagamento del Corrispettivo corrisposte prima dell’accettazione dei Servizi da parte della Committente hanno la natura di acconti.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed il suo pagamento sarà comunque sottoposto:
- alla sussistenza delle condizioni contrattualmente previste;
- il fornitore sia in regola con i contributi dovuti agli enti competenti (DURC);
- Deval abbia ottenuto il DURC degli Enti competenti entro i termini del pagamento;
In difetto, ovvero nell’ipotesi in cui i documenti di cui sopra abbiano un contenuto negativo, la Committente ha la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture dell’Appaltatore e di ogni altro pagamento a qualsiasi titolo ad esso dovuto.
3. Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 95, di pari data) che ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/1972, la Committente, ove previsto, applicherà la scissione dei pagamenti dell’IVA (“split payment”) sulle fatture ricevute versando direttamente all'Erario l'IVA esposta nelle fatture stesse. L’Appaltatore, ove applicabile, dovrà pertanto emettere fattura con IVA riportando l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72". Resta inteso che, anche in assenza di tale dicitura, la Committente applicherà alle fatture il regime di split payment.
4. Le fatture sono pagate al 100% dell’importo, fatta salva l’applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.
5. Tenuto conto della natura delle prestazioni appaltate e della previsione dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/02 le fatture saranno pagate con valuta fissa beneficiario al terz’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura. Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data inserita nella ricevuta di consegna della fattura elettronica.
6. In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente, non giustificato da precedenti contestazioni all’Appaltatore o da inadempimenti di quest’ultimo, degli importi indicati nel presente articolo saranno riconosciuti a favore dell’Appaltatore interessi pari al tasso indicato dall’art. 5 della D.Lgs. n. 231/2002. Tali interessi, qualora dovuti, decorreranno dal 15° Giorno Solare successivo al ricevimento da parte della Committente del sollecito di pagamento inviato per iscritto da parte dell’Appaltatore successivamente alla scadenza della fattura non pagata.
7. Le fatture dovranno essere intestate a:
Deval S.p.A a s.u. - Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX), partita IVA 01013210073.
Le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. Per la ricezione delle fatture la Committente ha attivato un canale accreditato al quale è associato il seguente codice destinatario: W72LII0. Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tale codice nell’apposito campo “CodiceDestinatario” del formato XML. Il mancato inserimento del codice destinatario all’interno della fattura elettronica impedirà la corretta ricezione della stessa che non sarà presa in carico da parte della Società.
8. L’Appaltatore è tenuto ad indicare in fattura le coordinate bancarie o postali ai fini dell’accredito dei pagamenti. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero a tali dati. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso in cui la Committente vanti dei crediti di qualsiasi natura nei confronti dell’Appaltatore, la Committente potrà compensare gli stessi decurtando il relativo importo da quanto ancora dovuto all’Appaltatore o provvedere alla escussione della Fideiussione, così come definita al successivo art. 20 “Fideiussioni”.
10. Nel caso le fatture siano relative a materiali per i quali è contrattualmente previsto il collaudo a cura dell’Appaltatore esse dovranno recare in calce la dicitura “Collaudo di accettazione a cura dell’Appaltatore – Esito favorevole”.
Articolo 12.
Tracciabilità dei pagamenti
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..
Il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010.
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 L. n. 136/2010 la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente, dall’Appaltatore, dai subappaltatori e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Articolo 13.
Garanzie
1. La durata della garanzia su tutte le apparecchiature oggetto dei Servizi, sulla loro fabbricazione, sarà di 24 mesi dall’accettazione degli stessi da parte dell’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto di cui all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni”.
2. Durante il periodo di garanzia sopra indicato (“Periodo di Garanzia”), Wind Tre è tenuta ad intervenire a fronte di qualunque anomalia funzionale e strutturale delle apparecchiature.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e gli eventuali altri soggetti che forniscono una parte degli elementi che compongono i Servizi.
Articolo 14.
Rappresentante di Wind Tre
1. Wind Tre designa un proprio rappresentante, coordinatore responsabile di tutte le attività (“Rappresentante di Wind Tre”), ed un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
2. Il Rappresentante di Wind Tre e il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica, onorabilità e piena conoscenza di tutte le clausole del Contratto e dei suoi Allegati.
3. Qualora la Committente comunichi a Wind Tre il venir meno del gradimento del Rappresentante di Wind Tre o del sostituto, Wind Tre dovrà provvedere immediatamente, senza oneri per la Committente, alla loro sostituzione nel rispetto delle norme vigenti.
4. Il Rappresentante di Wind Tre o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei Servizi, in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto della loro assenza.
5. Sempre prima della Data di inizio dei Servizi, Wind Tre dovrà comunicare alla Committente i nominativi e le qualifiche dei tecnici incaricati dello svolgimento delle singole attività.
6. Wind Tre dovrà comunicare per iscritto alla Committente eventuali successive variazioni dei predetti nominativi dei tecnici, così come del Rappresentante di Wind Tre e del suo sostituto.
Articolo 15.
Referenti della Committente
1. Il referente della Committente incaricato della gestione tecnica del presente Contratto, al quale Wind Tre dovrà far riferimento anche per l’invio di tutti i documenti tecnici e operativi richiamati nel Contratto e nei suoi Allegati, è l’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto di cui all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni”. Il referente della Committente cui inviare i documenti richiesti in occasione della sottoscrizione del Contratto e quant’altro previsto dal presente Contratto è l’Unità Emittente, così come individuata all’art. 37 “Domicilio e comunicazioni”.
Articolo 16.
Comunicazioni di lavoro
1. Tutte le comunicazioni effettuate dalla Committente e rivolte a Wind Tre (a titolo esemplificativo e non esaustivo istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni) hanno luogo esclusivamente per iscritto.
2. Nel caso in cui Wind Tre non presenti per iscritto le sue osservazioni entro 10 giorni solari consecutivi dalla ricezione, le comunicazioni predette si considerano integralmente accettate e Wind Tre decade dal diritto di avanzare osservazioni. Sulle osservazioni eventualmente presentate da Wind Tre, la Committente deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni lavorativi dalla data della loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni di Wind Tre si intendono rifiutate.
3. Wind Tre è tenuta a richiedere in tempo utile le istruzioni o l’invio di documenti e disegni che possano fargli difetto in modo che in nessun caso possa essere opposta alla Committente la mancanza di tempestive informazioni.
4. Tutte le comunicazioni e le corrispondenze tra Appaltatore e Committente avverranno esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 17.
Constatazioni in contraddittorio
1. Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso del Contratto, l’altra è tenuta ad aderire e a presentarsi per il contradditorio e la redazione del relativo verbale di constatazione. La mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’Appaltatore entro 5 giorni solari dall’invito comunicato dalla Committente equivale a sottoscrizione senza osservazioni.
2. L’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.
3. Wind Tre è tenuta a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell’esecuzione dei Servizi che non sia di sua competenza ma che possa comunque condizionare lo svolgimento dei Servizi in conformità alle previsioni contrattuali.
Articolo 18.
Variazioni ai Servizi e nuovi Servizi
1. Nessuna variante, in aggiunta o in diminuzione, potrà essere apportata dall’Appaltatore senza il consenso scritto della Committente.
2. La violazione del divieto di apportare modifiche o varianti comporta l’obbligo da parte dell’Appaltatore di ripristinare la situazione nello stato precedente all’esecuzione dei Servizi a sue spese, salvo che la Committente non decida di confermarli. In ogni caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i servizi eseguiti senza consenso.
3. La Committente, qualora nel corso della durata del Contratto sopravvenga la necessità di attivare Servizi ulteriori rispetto a quelli contemplati nell’allegato b e relative appendici, si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la presentazione di un’offerta per la prestazione degli stessi. L’Appaltatore dovrà presentare un’apposita offerta, previo studio di fattibilità, entro i termini e secondo le modalità indicate dalla Committente.
L’offerta dovrà contenere: la descrizione delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità del/dei servizio/i offerto/i, delle tempistiche di esecuzione, della durata (che non potrà superare in ogni caso la durata del presente Contratto), dell’offerta economica, dei livelli di servizio e penali applicabili, ove previste.
4. A seguito della ricezione dell’offerta da parte dell’Appaltatore, la Committente, entro i successivi 30 giorni solari, potrà decidere di accettare l’offerta ovvero di rivolgersi ad altri operatori del mercato ritenendo la stessa non competitiva.
Decorso il suddetto termine senza che la Committente abbia fornito riscontro, l’offerta dovrà intendersi rifiutata.
5. Non saranno, in ogni caso, riconosciuti costi aggiuntivi in caso di varianti o modifiche:
(i) resesi necessarie a quanto eseguito dall’Appaltatore per ottenere la conformità dei Servizi al Contratto e agli Allegati, oppure per correggere errori od omissioni o attività non eseguite a regola d’arte;
(ii) apportate dall’Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
Articolo 19.
Copertura Assicurativa
1. In relazione ai Servizi da prestare per la realizzazione dell’Appalto, l’Appaltatore, entro e non oltre 45 giorni solari dalla Data di efficacia del Contratto e comunque entro la Data di inizio dei Servizi oggetto del Contratto, se precedente, dovrà stipulare, o dimostrare di avere già stipulato, a sua cura e spese, con primarie compagnie assicuratrici, una congrua polizza assicurativa, per importo adeguato ai Servizi da eseguire, a copertura:
- dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei Servizi;
- di qualsiasi danno subito dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Servizi (“Polizze”), sempre che per tale danneggiamento si configuri una responsabilità a carico dell’Appaltatore.
2. In caso di Xxxxxxx stipulate dall’Appaltatore antecedentemente al Contratto, le stesse dovranno essere operanti anche per le finalità del Contratto nonché coprire l’intero oggetto contrattuale e le obbligazioni sopra indicate, sotto l’esclusiva responsabilità del medesimo Appaltatore, anche con riguardo ad ogni adempimento a ciò preposto, compresi eventuali oneri di informazione o comunicazione alla compagnia assicurativa.
3. Eventuali scoperti o franchigie saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
4. Le Polizze dovranno essere valide e mantenute operanti fino a 2 mesi successivi alla scadenza del termine del 28/02/2025.
5. L’Appaltatore si impegna a fornire alla Unità Emittente della Committente copia dei documenti contrattuali relativi alle Polizze; inoltre, l’Appaltatore si impegna a fornire alla medesima le quietanze dei premi, entro 5 giorni solari successivi alla stipula delle Polizze o entro 5 giorni solari successivi alla Data di Efficacia del Contratto, in caso di Polizze esistenti o precedentemente al Contratto o entro 5 giorni solari successivi al pagamento dei premi delle Polizze. In subordine a quanto precedentemente previsto nel presente comma 5, l’Appaltatore si impegna a fornire all’Unità Emittente il certificato di vigenza delle Polizze rilasciato dalla compagnia assicuratrice, con descrizione della copertura assicurativa in essere, del dettaglio dei massimali, delle esclusioni, degli scoperti e delle franchigie.
6. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio alla compagnia assicurativa ogni integrazione, modificazione o informazione relativa all’Appalto e al Contratto, affinché la compagnia ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere le Polizze sempre in vigore, valide e adeguate ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo.
7. Le Polizze non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni previste nel Contratto, nei suoi Allegati e delle leggi. Pertanto l’Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali nelle stesse previsti.
8. La Committente qualora ritenga, a sua completa discrezione, le Polizze stipulate dall’Appaltatore inadeguate o insufficienti, potrà richiedere all’Appaltatore che le Polizze vengano ulteriormente adeguate alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 20.
Fideiussioni
1. Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
2. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
4. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni
previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresa, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
5. L’inosservanza a quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
6. Si applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 21.
Subappalto
1. L’Appaltatore potrà avvalersi di terzi per l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’Appalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e senza pretendere ulteriori compensi, e a condizione che i predetti terzi siano stati preventivamente approvati per iscritto da parte della Committente.
2. Il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo dell’Appalto.
3. In ogni caso l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato nella propria Offerta con riguardo al ricorso al subappalto.
Descrizione delle prestazioni subappaltabili |
Richiesta subappalto
1. L'Appaltatore dovrà avanzare la richiesta ad avvalersi del subappalto almeno 30 giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, inviando all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx apposita richiesta scritta contenente:
a) documenti relativi all’Appaltatore:
a.1) l’indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e il relativo importo;
a.2) dichiarazione sottoscritta attestante l’esistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto;
a.3) dichiarazione dell’Appaltatore di aver verificato il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di idoneità tecnico professionale (rif. art. 90 comma 9 lettera a ed all. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
b) documenti relativi al Subappaltatore proposto:
b.1) l’allegata “Dichiarazione del subappaltatore” relativa al possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b.2)copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità;
b.3)copia del contratto di subappalto riportante, a pena di nullità:
• l’indicazione dei costi per la sicurezza sul lavoro;
• specifiche clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle L. n. 136/2010;
• il potere di ispezione e di verifica da parte della Committente dell’esecuzione dell’Appalto e della sua conformità al Contratto, ai progetti e alle istruzioni impartite;
• la facoltà dell’Appaltatore di cedere in favore della Committente il diritto del medesimo Appaltatore al risarcimento dei danni causati dal subappaltatore;
• il diritto della Committente, in caso di cessazione del presente Contratto, di sostituirsi all’Appaltatore stesso nei suddetti contratti di subappalto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore formalità;
• la lista nominativa del personale che intenderete utilizzare nel corso dei lavori corredata, per ogni singolo lavoratore di: qualifica, numero di matricola, estremi delle posizioni assicurative e codice fiscale. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente, prima dell'impiego in cantiere, eventuali variazioni dei nominativi indicati nella lista di cui sopra
• l’elenco dei veicoli e/o mezzi d’opera e principali attrezzature che intendete utilizzare con il relativo numero di targa o di telaio;
• dichiarazione di aver redatto il “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08;
• in caso di subappalto di attività che richiedono l’impiego di personale qualificato, dichiarazione del datore di lavoro e copia degli attestati di frequenza dei corsi specialistici.
Autorizzazione subappalto
1. L'Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che la Committente avrà rilasciato la preventiva autorizzazione nei termini di seguito indicati.
2. La Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni solari dalla relativa richiesta: tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
3. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del Contratto o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente sono ridotti a metà.
4. L’Appaltatore anche nell’ipotesi di subappalto a terzi rimarrà l’esclusivo responsabile delle attività oggetto del presente Contratto e risponderà direttamente e integralmente del rispetto di tutte le obbligazioni previste in Contratto ivi inclusi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. È vietato in ogni caso il subappalto a cascata.
5. Qualora la Committente, anche nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un subcontraente, di una delle condizioni previste contrattualmente, diffiderà l'Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un determinato termine dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il subappalto stesso, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dalla Committente subiti.
6. L'autorizzazione al subappalto dovrà essere esibita alla rappresentanza locale della Committente nel luogo di esecuzione dell’Appalto onde sia consentito al subappaltatore l'accesso al Cantiere stesso.
Esecuzione subappalto
1. L’Appaltatore nel corso delle attività di subappalto dovrà consegnare all’Unità preposta alla gestione tecnica i seguenti documenti:
a) comunicazione giornaliera, prima dell’inizio delle attività, della lista delle maestranze utilizzate per ogni cantiere;
b) aggiornamento periodico della documentazione contributiva ed assicurativa secondo la normativa vigente.
Pagamenti subappaltatore
1. L'Appaltatore autorizzato ad affidare attività in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo di quanto da quest'ultimo eseguito, provvedendo a trasmettere alla Funzione Amministrazione della Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, in assenza di idonee e congrue motivazioni, la Committente sospenderà, in tutto o in parte, il pagamento degli importi dovuti all’Appaltatore, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Committente sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
3. Si fa luogo al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi previste nell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
Sub-contratti non costituenti subappalto
1. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto non costituenti subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
Articolo 22.
Adempimenti ed obblighi di comunicazione dell’Appaltatore
1. Al fine di consentire alla Committente - sia in sede di stipulazione del Contratto sia durante l’esecuzione dello stesso - di essere a conoscenza dei soggetti che saranno preposti dall’Appaltatore allo svolgimento dei Servizi dell’oggetto del Contratto, l’Appaltatore consegnerà all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto di cui all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni” l’elenco dei lavoratori che saranno impiegati dall’Appaltatore. L’elenco dovrà necessariamente contenere, con riguardo a ciascun lavoratore dell’Appaltatore e con riferimento al momento di redazione dell’elenco:
- i dati identificativi
- la tipologia di contratto di lavoro stipulato.
Ultimate le attività oggetto del Contratto e quale condizione per l’accettazione dei Servizi da parte della Committente, l’Appaltatore dovrà consegnare l’elenco dei lavoratori effettivamente impiegati per l’esecuzione dei Servizi durante tutta la durata dello stesso. In ogni caso, potranno accedere presso i locali della Committente o presso il luogo di esecuzione dell’Appalto e, comunque, potranno essere impiegati nell’esecuzione del lavoro solo i lavoratori dell’Appaltatore i cui nominativi risultano nell’elenco di cui all’Allegato citato nel presente comma.
2. Al fine di dimostrare il regolare adempimento degli obblighi contributivi, l’Appaltatore consegna alla Committente prima della Data di efficacia del Contratto o al più tardi prima dell’avvio dell’esecuzione dell’Appalto il DURC in corso di validità. L’Appaltatore, inoltre, prima dell’inizio delle attività dell’Appalto, consegna all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto di cui all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni” i seguenti documenti:
a) dichiarazione/autocertificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
b) nominativo e mansioni dell'incaricato all'assolvimento dei compiti di cui all'Articolo 97 del D.Lgs. 81/08;
c) estremi delle denunce presentate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili nell'ultimo anno;
d) Documento di Valutazione dei Rischi;
e) dichiarazione relativa all'Articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (lavoro irregolare).
In particolare, con riferimento agli eventuali cantieri temporanei mobili la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari (Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008), nonché nelle fattispecie di Appalto nelle quali non vi sia un cantiere temporaneo mobile, la documentazione di cui alle lettere d) ed e) può essere sostituita dalla trasmissione dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII e/o dell’art. 26 del D.Lgs. m. 81/2008.
Qualora l’Appaltatore sia un lavoratore autonomo, la documentazione da produrre sarà la seguente:
a) dichiarazione di conformità ex X.Xxx. n. 81/2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
b) l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione;
c) qualora richiesto dal X.Xxx. n. 81/2008, gli attestati della propria formazione;
d) qualora richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008, gli attestati inerenti la propria idoneità sanitaria.
In particolare, con riferimento ai cantieri temporanei mobili la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari (allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008), nonché nelle fattispecie di Appalto nelle quali non vi sia un cantiere temporaneo mobile, la documentazione di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) può essere sostituita dalla trasmissione dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII e/o dell’art. 26 del D.Lgs. m. 81/2008.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore provvede a dotare ciascun proprio lavoratore di una personale tessera di riconoscimento rispondente ai requisiti formali stabiliti dal vigente ordinamento. Ciascun lavoratore è a sua volta tenuto ad esporre in modo visibile la tessera di riconoscimento per l’intera durata della prestazione di lavoro svolta presso le pertinenze della Committente.
4. È altresì cura dell’Appaltatore accertarsi che anche i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, eventualmente impiegati nell’esecuzione dell’Appalto abbiano provveduto a dotarsi di una tessera di riconoscimento rispondente ai requisiti formali stabiliti dal vigente ordinamento.
5. L’Appaltatore dichiara e garantisce di corrispondere a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione del presente Contratto la retribuzione contrattualmente pattuita che, in ogni caso, non può essere inferiore ai livelli minimi retributivi stabiliti dal vigente contratto collettivo di lavoro.
6. In qualsiasi momento durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto, la Committente potrà verificare e richiedere all’Appaltatrice l’esatto e puntuale adempimento di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, nonché l’esatto adempimento degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi posti a suo carico dalle vigenti leggi.
Articolo 23.
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale (dipendenti e collaboratori) derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si impegna, nei confronti del personale dipendente, a garantire condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 cod. civ., vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
2. Con riguardo al rispetto di tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi previsti da norme di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’Appalto a carico dell’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a manlevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione ai propri dipendenti e collaboratori impiegati, xxx comprese eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate.
3. L’Appaltatore si obbliga sotto la propria esclusiva responsabilità a svolgere le prestazioni contrattuali avvalendosi esclusivamente di propri diretti lavoratori dipendenti e dei propri subappaltatori e con l’obbligo di ottenere analogo impegno da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere dell’Appaltatore, anche con riguardo alle altre previsioni di cui al presente articolo.
4. L’Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da tutte le passività, perdite, costi e/o danni derivanti dalle richieste di terzi avanzate nei confronti della Committente, quale conseguenza della violazione degli obblighi di cui al presente articolo. A tal fine, ai sensi dell’art. 1242 c.c. la Committente potrà portare in compensazione quanto eventualmente tenuta a versare ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, con quanto dovrebbe corrispondere all’Appaltatore a titolo di compenso, fino a totale o parziale estinzione dei debiti.
5. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con gli ausiliari, sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali ausiliari e/o eventuali subappaltatori (e loro dipendenti) o eventuali infortuni sul lavoro – per i danni che non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - o danni in qualunque modo subiti dagli ausiliari e/o dagli eventuali subappaltatori (e loro dipendenti), nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dagli ausiliari e/o dagli eventuali subappaltatori (e loro dipendenti) a cose o persone, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave. In particolare, si impegna a manlevare la Committente nel caso in cui questi sia chiamato a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi assicurativi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere ovvero a titolo di
risarcimento danni per comportamenti ascrivibili a dolo o colpa dell’Appaltatore, degli ausiliari e/o dei eventuali subappaltatori, o comunque ascrivibili a gravi inadempimenti posti in essere da detti soggetti.
Articolo 24.
Sicurezza e ambiente
1. L’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza che il servizio affidatogli può essere svolto in prossimità di impianti elettrici ed ha quindi l'obbligo della piena osservanza ed applicazione di tutte le norme di Legge e regolamentazioni vigenti e future in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e quello di porre in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare qualsiasi pericolo oltre a particolari disposizioni che gli potranno essere impartite in loco dal personale del Committente; ogni onere relativo è totalmente a carico dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore è tenuto ad osservare le prescrizioni per l'esecuzione di interventi in installazioni elettriche in esercizio o in prossimità delle stesse nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Committente.
3. La Committente, allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle Imprese appaltatrici, fa obbligo all’Appaltatore di rendere disponibile/i su richiesta, per tutta la durata del contratto, il proprio “documento di valutazione dei rischi” aggiornato ovvero quello di ogni impresa designata dallo stesso alla esecuzione dei lavori o stralcio di esso relativo all’organizzazione della struttura della sicurezza e alla valutazione dei rischi effettuate e dei provvedimenti adottati in ragione delle attività oggetto dell’appalto.
4. L’Unità Richiedente e l’Appaltatore valuteranno i rischi specifici secondo il modulo allegato e provvederanno contestualmente alla compilazione del relativo modulo.
5. L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzare la propria attività tenendo conto dei rischi specifici evidenziati dalla Committente ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. n.81/08 ed è responsabile di tutte le operazioni.
Articolo 25.
Adempimenti ambientali
1. I materiali ferrosi che derivano dalla sostituzione e/o manutenzione di quanto oggetto del contratto devono essere gestiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
2. L’Appaltatore è considerato, a tutti gli effetti di legge, quale “produttore” dei rifiuti. Dovrà quindi procedere alla loro caratterizzazione, nonché all’avvio al recupero e/o allo smaltimento mediante Formulario di Identificazione ed a soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. La Committente autorizza l’Appaltatore a depositare, per il tempo strettamente necessario ad organizzare le operazioni di carico, i rifiuti in esame presso il sito dove vengono eseguiti i lavori, che verrà indicato dalla Committente, nel rispetto delle prescrizioni tecniche atte ad evitare fenomeni di contaminazione.
Articolo 26.
Penali
1. Fatti salvi i casi di: i) forza maggiore; ii) interruzioni ordinarie programmate o straordinarie; iii) inadempimenti del Fornitore imputabili a fatto omissivo e/o commissivo della Committente ovvero di terzi fornitori di quest’ultimo, il Fornitore per le situazioni di
inadempimento e/o ritardo a esso imputabile e oggettivamente documentate, dovrà versare alla Committente, a titolo di penale risarcitoria, le somme previste, con riferimento a ciascun Servizio, nell’Allegato B. Tali somme costituiranno il rimedio esclusivo della Committente rispetto all’inadempimento e/o ritardo sofferto, salvo il caso di colpa grave o dolo dell’Appaltatore.
2. Le Parti convengono che le penali indicate nell’allegato B non troveranno applicazione alternativa, bensì cumulativa tra loro.
3. Le Parti convengono, inoltre, che:
(i) in nessun caso l’ammontare complessivo delle suddette penali potrà essere superiore al 10% del Corrispettivo annuo;
(ii) qualora si verifichino 3 gravi disservizi nel corso dello stesso anno solare, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
4. La Committente avrà il diritto di dedurre l’importo dovuto dall’Appaltatore a seguito dell’applicazione delle eventuali penali da quanto a Lui addebitato a titolo di Corrispettivo, o da ogni altra somma la Committente fosse tenuta a versare a qualunque titolo all’Appaltatore, ovvero di escutere la/e Fideiussione/i, a sua totale discrezione e senza necessità di previo avviso all’Appaltatore.
5. In caso di impossibilità di procedere con le deduzioni di cui al punto che precede, ovvero di escutere la/e Fideiussione/i, le penali saranno pagate direttamente dall’Appaltatore alla Committente entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Appaltatore della relativa fattura ad hoc emessa dal Cliente e indirizzata all’Appaltatore.
Articolo 27.
Limitazione di Responsabilità
1. Le Parti concordano espressamente che, ad esclusione dei casi di colpa grave o dolo dell’Appaltatore e salvo i limiti inderogabili di legge:
• nessuna delle due Parti in nessun caso sarà responsabile verso l’altra per qualsiasi danno indiretto o consequenziale quali, a titolo meramente esplicativo e non esclusivo, perdite di profitto, perdite di mancata produzione, costi di capitale o costi determinati da variazioni dei periodi di fermo impianto o dal mancato funzionamento dell’impianto, fatto salvo il diritto dell’Appaltatore di ricevere il Corrispettivo e qualunque risarcimento e/o indennizzo che sia previsto dal Contratto, incluso qualunque importo che debba essere versato dalla Committente;
• fatto salvo quanto sopra e fermo restando la responsabilità delle Parti per i danni diretti a titolo contrattuale, anche titolo di maggior danno e per qualunque altra esistente forma di risarcimento od indennizzo prevista dalla legge, non potrà complessivamente eccedere un importo pari al 10% (diecipercento) del valore del Corrispettivo contrattuale, fatti salvi i casi di lesioni o morte di persone, per i quali, in ogni caso, ciascuna Parte potrà gestire la vertenza in completa autonomia e decidere di addivenire ad una composizione stragiudiziale dell’eventuale causa. Nel caso in cui, a giudizio della Committente, l’Appaltatore ponga in essere azioni pregiudizievoli per la Committente stessa, quest’ultima potrà intervenire nella vertenza.
Articolo 28.
Risoluzione
1. Il presente Xxxxxxxxx si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ. in tutte le ipotesi previste in Contratto e qualora:
(i) l’Appaltatore ceda a terzi il Contratto o i crediti a qualunque titolo derivanti dal Contratto, in assenza dell'autorizzazione della Committente o violi le ulteriori previsioni di cui all’art. 31 “Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito”;
(ii) l’Appaltatore ritardi a pagare per oltre 60 giorni solari dalla scadenza dei relativi rapporti contrattuali il proprio personale e/o propri subappaltatori;
(iii) la/e Fideiussione/i siano annullate, dichiarate nulle, risolte o, comunque, divengano per qualunque motivo inefficaci e l’Appaltatore non provveda a sostituirle con nuove garanzie bancarie o assicurative dello stesso contenuto rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi di gradimento della Committente;
(iv) l’Appaltatore venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire i Servizi oggetto del Contratto;
(v) l’Appaltatore violi quanto previsto negli artt. 4 “Obblighi e adempimenti a carico di Wind Tre”, 20 “Fideiussioni”, 21 “Subappalto”, 26 “Penali”, 32 “Trasparenza dei prezzi” del Contratto;
(vi) l’Appaltatore violi anche una sola delle previsioni di cui agli artt. 22 “Adempimenti ed obblighi di comunicazione dell’Appaltatore”, 23 “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 24 “Sicurezza e Ambiente” del Contratto.
3. L’Offerta presentata dall’Appaltatore include le dichiarazioni (“Dichiarazioni Generali”) rilasciate dallo stesso sotto la sua piena e diretta responsabilità. Come previsto con il rilascio di dette Dichiarazioni Generali, nel caso in cui, successivamente alla conclusione del presente Contratto, venga rilevata l’inesattezza e/o la mendacità ovvero muti la circostanza oggetto anche di una sola di tali dichiarazioni, la Committente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto per inadempimento del contraente, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno della Committente nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”. Si conviene inoltre che la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nell’ipotesi in cui entro 90 giorni solari dalla Data di efficacia dello stesso, o in ogni caso entro diverso termine pattuito tra le Parti, l’Appaltatore non abbia consegnato alla Committente i documenti di seguito indicati, ovvero nel caso in cui, ove consegnati, gli stessi abbiano un contenuto non soddisfacente per la Committente:
• copia del presente contratto, timbrata e firmata in ogni pagina per accettazione;
• l’allegato Mod.Art.26 timbrato e firmato per accettazione;
• la fideiussione per un importo di € che dovrà riportare
integralmente il testo indicato nell’allegato “Schema Fideiussione”. L’importo della fideiussione sarà riducibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previa presentazione delle opportune certificazioni;
• l’allegata “Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato”;
• copia delle polizze assicurative RCO e RCT e relativa attestazione dell’ultimo pagamento del premio;
• dichiarazione di aver redatto il “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08
4. In ogni caso i documenti di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e, qualsivoglia loro modifica o variazione dovrà essere dall’Appaltatore comunicata senza indugio alla Committente, la quale avrà, in difetto di comunicazione o in ragione del contenuto di tali variazioni, la facoltà di procedere con la risoluzione del Contratto, salvo il diritto al maggior danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
5. Nel caso di risoluzione del Contratto, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento della parte dei Servizi effettivamente e correttamente eseguita, salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire per il completamento dei Servizi nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità”,
Articolo 29.
Xxxxxxxx, Proprietà industriale ed Informazioni Riservate
1. Le Parti si impegnano a mantenere sempre differenziati i propri segni distintivi astenendosi dall’utilizzazione congiunta dei medesimi come ditta unica, insegna o marchio e, in ogni caso, evitando qualsiasi impiego che possa ingenerare confusione nel pubblico, fatta salva esplicita autorizzazione dell’avente diritto.
2. Nulla di quanto indicato nel presente Xxxxxxxxx intende né deve essere inteso trasferire da una Parte all’altra alcun diritto di proprietà intellettuale, inclusi a titolo esemplificativo, diritti d’autore, diritti di esclusiva, brevetti, modelli industriali od ornamentali, marchi di fabbricazione, marchi di servizio, know-how, informazioni riservate od altro diritto di proprietà industriale appartenente e concesso in licenza ad una delle Parti.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo che segue, le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione dei Servizi, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’altra parte e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
5. L’obbligo di cui al comma 6 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. Le Parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.
Articolo 30.
Obbligo di riservatezza e informazioni commercialmente sensibili
Definizioni
1. Ai fini del presente articolo si riportano le seguenti definizioni:
- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- Gestore Indipendente: organo che gestisce un’attività regolata dotato dei poteri idonei ad amministrare con autonomia un’attività regolata garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia di separazione funzionale.
- TIUF: il Testo Integrato Unbundling Funzionale approvato dalla ARERA con delibera n. 296/2015/R/COM contenente le norme relative ai contratti di servizio stipulati dal Gestore Indipendente con soggetti terzi e con parti correlate.
- Informazioni commercialmente sensibili: i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Il Gestore Indipendente ha individuato, ai sensi dell’art. 18.2 del TIUF, le informazioni commercialmente sensibili; le stesse sono individuate nelle informazioni di cui ai seguenti provvedimenti:
o dati identificativi del punto di prelievo, come definiti nell’Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08;
o informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08;
o dati relativi alla morosità del cliente finale nell’ambito del Sistema Indennitario di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09 e s.m.i.;
o informazioni di cui alle sezioni Intestazione, Misure e Dati del punto di prelievo relative a tutti i flussi informativi definiti nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012 65/2012/R/eel, ad eccezione, ove presenti, dei dati relativi a:
data installazione misuratore energia attiva; data installazione misuratore energia reattiva; data installazione misuratore potenza.
o informazioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012 132/2012/R/com.
Obbligo di riservatezza
1. L’Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del Contratto. L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore della Committente.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a:
a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse della Committente per le finalità inerenti l’esecuzione del Contratto;
b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto;
d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del Contratto;
e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
f) consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell’Appaltatore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente.
2. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l’Appaltatore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 3 anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultima.
3. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente senza che l’Appaltatore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta all’Appaltatore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento dell’Appaltatore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per le sanzioni irrogate dalla ARERA o da altre autorità di vigilanza.
Rispetto delle finalità della separazione funzionale
1. L’Appaltatore è consapevole che la Committente è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo integrato di Unbundling approvato dalla ARERA con la delibera n. 296/2015/R/COM e successive eventuali modifiche e integrazioni. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dell’attività di distribuzione di energia elettrica dalla Committente. In particolare, la Committente è obbligata a:
a) garantire la neutralità e l’imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate alla Committente;
b) impedire discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera dell’energia elettrica.
2. L’Appaltatore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione del Contratto, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l’osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dalla Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte della ARERA e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione.
3. Nel caso in cui la condotta dell’Appaltatore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dalla ARERA, la Committente assegnerà all’Appaltatore – mediante comunicazione scritta - un termine di
almeno 30 giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta all’Appaltatore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente.
4. In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per eventuali sanzioni irrogate dalla ARERA o da altre autorità di vigilanza.
5. Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni
1. L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che la Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all’amministrazione dell’attività di distribuzione di energia elettrica. Il Gestore indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che - direttamente o indirettamente - svolge mansioni o prestazioni relative all’attività separata.
2. Inoltre, la Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l’esecuzione della fornitura o delle prestazioni affidate al personale dell’Appaltatore, sia presso l’azienda dell’Appaltatore medesimo, al fine di controllare l’osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l’azienda dell’Appaltatore (i) la Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell’accesso con un preavviso di almeno 5 giorni e (ii) l’accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
3. L’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento del Contratto;
b) a esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla esecuzione del Contratto; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, l’Appaltatore dovrà soddisfare le richieste della Committente, al più tardi, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
c) a consentire alla Committente di formulare domande al personale dell’Appaltatore addetto allo svolgimento del Contratto.
4. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
Qualora l’Appaltatore:
i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste,
ii) non predisponga la relazione sull’andamento e sui livelli di qualità della fornitura o dei servizi senza indicare validi motivi,
iii) non permetta alla Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure
iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale,
la Committente assegnerà all’Appaltatore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli alla Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta all’Appaltatore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’Appaltatore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
DOVERE DI RISERVATEZZA
5. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, mantenendo tale impegno per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto, ad eccezione dei soli dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.
Articolo 31.
Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente:
(i) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto o in parte il Contratto;
(ii) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto esclusivamente a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e previa autorizzazione scritta della Committente. Le cessioni dei crediti devono essere notificate alla Committente.
3. E’ fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 32.
Trasparenza dei prezzi
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento al presente Contratto e ai rapporti precontrattuali ad essi relativi non ha posto in essere o non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza o atteggiamenti contrari a leggi o contrari a norme etiche (ivi comprese le norme di cui al Codice Etico della Committente);
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
Articolo 33.
Foro competente esclusivo
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Xxxxxxxxx sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 34. Legge applicabile
1. Il presente Contratto e il rapporto da esso generato è disciplinato e regolato dal codice civile e dalla legge italiana.
Articolo 35.
Trattamento dei dati personali
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dalla Committente, in qualità di Titolare del trattamento, e disponibile sul sito internet della stessa, nella sezione “privacy”. Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l’espletamento del contratto, nonché per l’adempimento di obblighi normativi e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano all’appaltatore in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Articolo 36.
Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001 e s.m.i, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di essere al corrente che la Committente rispetta i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e sue s.m.i.. L’Appaltatore si impegna ad osservare quanto contenuto nel Codice Etico e di Comportamento nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) adottati da DEVAL (consultabili sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxx- siamo.html), astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata del contratto ex art. 1456 del codice civile, fatti salvi in ogni caso i diritti della Committente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto ed a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. In caso di violazione del citato Codice Etico e di Comportamento e/o del MOG 231 da parte dell’Appaltatore, e fatti salvi i predetti diritti, la Committente si riserva l’ulteriore eventuale diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto sino all’accertamento della contestata violazione, nonché la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto.
Articolo 37.
Domicilio e Comunicazioni
1. Salvo quanto previsto nel presente Contratto, in espressa deroga a quanto indicato nel Certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Parti, ogni comunicazione tra Wind Tre e la Committente dovrà avvenire per iscritto e avrà validità solo se inviata ai seguenti indirizzi:
o Committente:
• “Unità Emittente” o “Unità preposta alla gestione amministrativa del Contratto”: DEVAL S.p.A. a s.u. - Funzione Acquisti Appalti - Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX);
PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx / e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx;
• “Unità Richiedente” o “Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto”: DEVAL S.p.A. a s.u. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX);
referente: tel. 0165/647401 - sig. Xxxxx Xxxxx;
• Appaltatore: alla c.a. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Commercial Sales Business, Xxxxx Xxxxxxx 000X 00000 XXXXXX (XX), xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx - PEC: xxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
In caso di variazione di tale domicilio, l’Appaltatore ha l’onere di informare la Committente per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute all’indirizzo indicato.
XXXXX S.p.A. a s.u.
[•]
SOMMARIO
Articolo 1. Valore delle premesse e degli Allegati 2
Articolo 2. Oggetto e luogo dei Servizi 3
Articolo 3. Efficacia e perfezionamento del Contratto 3
Articolo 4. Obblighi e adempimenti a carico di Wind Tre 3
Articolo 5. Obblighi e adempimenti a carico della Committente 5
Articolo 6. Durata dei Servizi, termini di realizzazione dell’Appalto 6
Articolo 7. Attività in prossimità di impianti in esercizio 6
Articolo 8. Sospensione e/o interruzione dei Servizi 6
Articolo 9. Diritti di verifica della Committente 7
Articolo 11. Fatturazione e pagamento 8
Articolo 12. Tracciabilità dei pagamenti 10
Articolo 14. Rappresentante di Wind Tre 10
Articolo 15. Referenti della Committente 11
Articolo 16. Comunicazioni di lavoro 11
Articolo 17. Constatazioni in contraddittorio 11
Articolo 18. Variazioni ai Servizi e nuovi Servizi 12
Articolo 19. Copertura Assicurativa 12
Articolo 22. Adempimenti ed obblighi di comunicazione dell’Appaltatore 16
Articolo 23. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 18
Articolo 24. Sicurezza e ambiente 19
Articolo 25. Adempimenti ambientali 19
Articolo 27. Limitazione di Responsabilità 20
Articolo 29. Xxxxxxxx, Proprietà industriale ed Informazioni Riservate 22
Articolo 30. Obbligo di riservatezza e informazioni commercialmente sensibili 22
Articolo 31. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito 26
Articolo 32. Trasparenza dei prezzi 26
Articolo 33. Foro competente esclusivo 27
Articolo 34. Legge applicabile 27
Articolo 35. Trattamento dei dati personali 27
Articolo 36. Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001 e s.m.i, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231 28