ACCORDO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
L’AGENZIA AGRIS DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA,
Servizio Arboricoltura con sede in Agliadò, 00000 - Xxxxxxx, C.F. e P.IVA 02270290907 rappresentato dal Direttore Generale Dott. M.V. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
E
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, Unità Organizzativa di Supporto di Sassari, (di seguito denominata CNR - ISPA) con sede in Bari, Via Xxxxxxxx 122/O, C.F.80054330586/P.I. n° 02118311006 in persona del Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
PREMESSO
- che Xxxxx svolge compiti di ricerca scientifica nel campo dell'agricoltura secondo quanto definito dalla legge istitutiva dell' 8 agosto 2006 n. 13 e dalle norme dello statuto dell'agenzia;
- che Agris-Servizio Arboricoltura e CNR - ISPA svolgono entrambi attività di studio e di ricerca relativa alla filiera frutticola;
- che Agris e CNR – ISPA hanno già proficuamente collaborato su specifiche tematiche scientifiche e su specifici argomenti di studio;
- che Agris-Servizio Arboricoltura e CNR - ISPA intendono instaurare una collaborazione organica al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo della frutticoltura;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’accordo operativo
La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo operativo.
Le parti si impegnano a realizzare una collaborazione scientifica volta a promuovere la ricerca nella filiera frutticola, a partire dalle indagini sulle tecniche agronomiche di gestione degli impianti frutticoli fino agli studi sul post-raccolta.
Ciascuna parte si impegna ad eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento.
Articolo 2 – Responsabili dell’accordo operativo
I responsabili scientifici delle attività di ricerca del presente accordo operativo sono il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxx e il xxxx. Xxxxxx Xxxxx per il CNR – ISPA, e la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx ed il xxxx. Xxxxxxx Xx Xxx per conto di Agris-Servizio Arboricoltura, ciascuno per le specifiche competenze dei settori scientifici di appartenenza.
L’eventuale sostituzione di uno dei responsabili della collaborazione dovrà essere comunicata ed approvata dall’altra parte.
Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse
Per l’attività di ricerca oggetto del presente accordo operativo Agris- Servizio Arboricoltura e CNR - ISPA metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature, il personale e tutti i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività connesse all’oggetto di ricerca.
Articolo. 4 – Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti ad un’altra, dovranno essere considerate da quest’ultima di carattere confidenziale.
Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni prodotte.
Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica
La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati della collaborazione scientifica sarà effettuata a cura dei rappresentanti delle parti di cui al precedente art. 2, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.
Xxxxx restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del Progetto conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.
Agris-Servizio Arboricoltura si riserva di utilizzare i dati ottenuti per la gestione e valorizzazione delle proprie collezioni, per attività di comunicazione o istituzionali.
Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati
L’eventuale pubblicazione dei risultati della collaborazione scientifica sarà preventivamente concordata dai Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 del presente accordo operativo, che in ogni caso si atterranno alla disciplina del presente articolo. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in
piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente.
Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle parti
Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell’altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
Articolo 8 - Copertura assicurativa
In ogni caso le parti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli
obblighi previsti in materia.
Agris-Servizio Arboricoltura garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
Articolo 9 - Durata dell’accordo operativo
Il presente accordo operativo entra in vigore alla data della sua stipula e avrà la durata di 36 mesi.
Articolo 10 - Recesso e risoluzione dell’accordo operativo
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo operativo ovvero di risolverlo consensualmente, solo per causa di forza maggiore; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte dell’accordo operativo già eseguito.
Articolo 11 – Controversie
Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione del presente accordo operativo, è competente a decidere il Foro di Sassari.
Articolo 12 - Trattamento dei dati personali
Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante ”Codice in materia di protezione dei dati personali”..
Articolo 13 - Registrazione e spese
Il presente accordo operativo sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Letto, approvato, sottoscritto.
Sassari, Bari
Agris Sardegna
Il Direttore Generale (Dr. M.V. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari
Il Direttore (Dott.Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)