COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA e PATRIMONIO
COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA e PATRIMONIO
Concessione – contratto per l’uso dell'Immobile di proprietà comunale sito in Bologna, xxx Xxxxxxxx x. 0/X – Gestione Acer -.
Tra il Comune di Bologna – C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a xxxxx, il xx.xx.xxxx, C.F.: xxx xxx xxxxx xxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Settore, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 44 dello Statuto comunale, in virtù dell'Atto Sindacale P.G.N. 360655/2016, dell'atto di delega P.G.n. 10914/2018 e per dare attuazione alla Determinazione dirigenziale P.G. n /2018, esecutiva ai sensi di legge,
e
il Sig. Xxxx Xxxxxxx, X.X. …......, nata a …... il ../../.... e residente a …...., Via
…....... n , domiciliata agli effetti della presente concessione-contratto presso
la residenza;
Premesso che:
- il Comune di Bologna è proprietario di un Immobile sito in Bologna, xxx Xxxxxxxx x.0/X – Gestione Acer.
- l'Immobile appartiene al demanio del Comune di Bologna, è sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 essendo stato costruito da oltre 70 anni e non può, pertanto, formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
- a seguito di determinazione dirigenziale P.G.n. 260465/2017 è stata avviata una procedura per la concessione in uso di diversi Immobili mediante asta pubblica, andata deserta per l'Immobile sopracitato;
- con determinazione dirigenziale P.G.n. 371055/2017 è stato pertanto disposto di assegnare l'Immobile mediante procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso;
- l'Immobile in oggetto è stato assegnato al Sig. Xxxx Xxxxxxx a seguito di richiesta P.G.N. 455852/2017;
- ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, l’Immobile è soggetto all’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della concessione- contratto.
Articolo 2 (Oggetto della concessione)
1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale “Concedente”, concede al sig. Xxxx Xxxxxxx , in seguito per brevità indicata quale “Concessionario”, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il locale sito in Bologna, xxx Xxxxxxxx x. 0/X, censito al catasto fabbricati di Bologna al foglio 201, particella 247, sub. 16, categoria catastale C/1 “negozi o botteghe” con superficie ragguagliata di mq. 33,70, di classe energetica F, Indice di Prestazione Energetica EP gl,nren 454,91 kWh/m²anno, in seguito per brevità indicato quale “Immobile” ad uso negozio, meglio evidenziato nella planimetria allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Le parti dichiarano che il Concessionario ha ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato in ordine all'attestazione della
prestazione energetica degli edifici (Attestato di prestazione energetica N. 08222-019782-2017 rilasciato il 14/03/2017 allegato n. 2 al presente atto).
Articolo 3 (Durata della concessione)
1. La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, fermo restando il carattere precario della concessione stessa, revocabile dal Concedente per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento con preavviso scritto di mesi 6 (sei).
2. Alla scadenza, si valuterà la possibilità di procedere ad eventuale ulteriore nuova concessione che potrà essere disposta solo con atto espresso.
3. Il Concessionario potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi 6 (sei).
Articolo 4 (Manutenzione dell’immobile)
1. L’Immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il Concessionario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. Il Concessionario dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l’Immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso stabilito. Ogni eventuale difformità tra lo stato di fatto e il titolo edilizio che non ha variato la consistenza del bene sarà oggetto di regolarizzazione previo acquisizione del parere di compatibilità delle Soprintendenza che avverrà a cura del concedente. La legittimazione potrà essere definita in contraddittorio con il concessionario anche in relazione alle sue eventuali esigenze di trasformazione dei locali. In caso contrario la regolarizzazione dello stato di fatto avverrà a cura del concedente.
2. La manutenzione ordinaria dell’Immobile è a carico del Concessionario, a
sua cura e spese. Il Concessionario si obbliga a mantenere l’Immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Concedente da ogni onere relativo ai necessari interventi. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico, fermo restando l’ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti.
3. Eventuali interventi da parte del Concessionario di manutenzione straordinaria dell’Immobile devono essere preventivamente autorizzati dal Concedente, fermo restando quanto indicato al successivo punto 6.
4. In difetto di espresso accordo con il Concedente, il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all’Immobile o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le addizioni eseguiti sullo stesso.
5. Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di adeguamento dell’Immobile volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi del lavoro, tempo per tempo vigenti, previa espressa autorizzazione del Concedente ove necessaria in relazione alla tipologia degli interventi. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da interventi volti al mantenimento della specifica idoneità dell’Immobile all’attività esercitata.
6. Il Concessionario dichiara di essere pienamente edotto che i progetti di opere di qualunque genere, che intende eseguire all’interno dell’Immobile, soggiacciono alla normativa di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto all’ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti ed all’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,
in quanto l’immobile è tutelato con Decreto Ministeriale ai sensi della ex-Legge 01/06/1939 n. 1089.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo al Concessionario, determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della decadenza della concessione.
Articolo 5 (Interventi di valorizzazione dell'Immobile e/o manutentivi straordinari a scomputo dai canoni di concessione)
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, qualora il Concessionario intenda eseguire all'interno dell'Immobile opere che rappresentino interventi migliorativi/innovativi e/o manutentivi straordinari tesi alla valorizzazione del cespite, i lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente. L'autorizzazione sarà subordinata al finanziamento della spesa da parte del Concedente. La spesa sostenuta direttamente dal Concessionario per l'esecuzione degli interventi sarà scomputata dai canoni di concessione dovuti solo in seguito all'esecuzione dei lavori e la loro certificazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori, oltre ad ogni necessaria verifica sulla regolarità degli stessi effettuata dai Settori comunali competenti e per il solo importo congruito dal Settore Edilizia e Patrimonio. In difetto di espresso accordo con il Concedente, il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso, anche mediante scomputo dei canoni di concessione. Si procederà allo scomputo della spesa congruita dai canoni di concessione dovuti a decorrere dalla prima rata utile conseguente all'atto contabile di approvazione che verrà predisposto solo a seguito della
presentazione delle certificazioni e della documentazione di cui sopra comprovante la realizzazione e il saldo dei lavori autorizzati. Quote non scomputate entro la durata contrattuale non daranno diritto ad alcun riconoscimento e indennizzo ulteriore da parte del Comune di Bologna.
2. Tutte le opere eseguite resteranno di proprietà del Concedente.
3. Per l'affidamento dei lavori e servizi di ingegneria e architettura il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ssmmii Codice dei contratti pubblici (xxx.xx principale art. 36)
4. L'autorizzazione del Concedente sarà rilasciata previo deposito di specifica istanza corredata di progetto, relazione tecnica e computazione metrico- estimativa redatta secondo l'elenco prezzi comunale; la citata autorizzazione consentirà al Concessionario di dare corso all'ottenimento dei titoli edilizi necessari e/o delle Autorizzazioni previste dagli strumenti edilizi e urbanistici vigenti secondo il percorso istruttorio indicato dall'ufficio preposto.
Articolo 6 (Canone di concessione e spese accessorie)
1. Il canone annuale di concessione è stabilito in € 2.160,00 (duemilacentosessanta/00), da pagarsi in rate trimestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle fatture. Il canone dovuto sarà maggiorato dell’ I.V.A. aliquota ordinaria, (attualmente al 22%), poiché il Comune Concedente, esercita l’opzione per assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 8 del DPR 633/1972. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto il canone di concessione sarà aggiornato automaticamente di anno in anno, senza necessità di specifica comunicazione scritta, nella misura pari al 100% della variazione dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e verificatasi nell'anno precedente con
riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.
2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze ed ai servizi comuni relativamente in base al consumo effettuato ed alla quota parte. Ove non direttamente intestate al Concessionario, le spese accessorie di cui sopra dovranno essere corrisposte dal Concessionario all'ente gestore a seguito di emissione di regolari documenti fiscali. Il locale è dotato di impianto elettrico e impianto idrico.
3. Il pagamento del canone di concessione e delle spese per oneri accessori non può essere sospeso, né essere ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale del bene dell’immobile oggetto della concessione.
4. Il mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario per ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo senza necessità di ulteriore diffida; costituisce inoltre facoltà del concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.
Articolo 7 ( Sub-concessione, destinazione d’uso e divieti)
1. È fatto divieto al Concessionario di sub concedere l’Immobile anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente. E' fatto inoltre divieto di destinare l'immobile ad uso diverso da quello di negozio.
2. Al Concessionario non è consentito avviare nell'Immobile le seguenti attività:
sexy shop, money transfer, phone center, sala giochi e qualsiasi attività inerente l'utilizzo di slot machine e di altri giochi d'azzardo elettronici, agenzia di raccolta scommesse.
3. Il Concessionario in regola con il pagamento dei canoni potrà cedere il contratto purché venga contestualmente ceduta l'azienda o il ramo d'azienda intestatario del contratto e previa richiesta scritta al Concedente, oltre che previa sottoscrizione di atto di subentro e purché il nuovo Concessionario abbia i requisiti posseduti dal firmatario del presente atto ed approvati con determinazione dirigenziale PGN 371055/2017. L'Amministrazione concedente potrà opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. E' comunque considerato grave motivo l'assenza in capo al nuovo Concessionario dei requisiti richiesti.
3. Il Concessionario ha l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione dell'immobile all'uso stabilito, tenendo indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. La violazione di quanto disposto al presente articolo da parte del Concessionario determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.
5. Il Concessionario si impegna a non tenere per nessun motivo deposito di materiale infiammabile od esplosivo, a non effettuare in loco lavaggi e riparazioni di veicoli a motore e a non arrecare molestia con prove di motore, segnalazioni acustiche e quant’altro possa disturbare il vicinato.
Articolo 8 (Responsabilità e assicurazioni)
1. Il Concessionario assume la qualità di custode dell’Immobile, ai sensi dell’art.
2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo.
2. Il Concessionario assume ogni responsabilità in relazione all’Immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del Concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, e successivi eventuali contratti, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
❖ conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
❖ committenza di lavori e servizi;
❖ danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti;
❖ danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del concessionario (con massimale ridotto a 300.000 euro);
❖ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale ridotto a 300.000 euro).
4. Assicurazione contro incendio dei locali. I locali, strutture, mobili e altri beni affidati dal Comune di Bologna sono assicurati a cura del Concedente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e l’Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore ( di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.
Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Concedente per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.
5. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette
coperture assicurative.
6. Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.
Articolo 9 (Riconsegna dell'immobile)
1. Il Concessionario assume l’obbligo di riconsegnare, alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'Immobile in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia, libero e vuoto da persone e cose.
Articolo 10 (Garanzia)
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, il Concessionario costituisce cauzione definitiva tramite presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa n. ………… del …………rilasciata da………a prima richiesta per un importo pari ad € 540,00 (cinquecentoquaranta/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, con durata corrispondente a quella del contratto.. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria);
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., comma 2.
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, il Concessionario versa un deposito cauzionale infruttifero pari ad €. 540,00 (cinquecentoquaranta/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato con bolletta n……. del …...
2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto canoni e/o spese.
Articolo 11 (Autorizzazioni)
Le autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento dell'attività cui il Concessionario intende destinare l'immobile devono essere conseguite a sua cura e spese, rischio e responsabilità, non assumendo il concedente alcun obbligo in merito.
Articolo 12 (Decadenza della concessione )
1. Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli del presente contratto il Concedente ha la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi:
a) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dal Concessionario emersa successivamente alla stipulazione del contratto;
b) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;
c) cessione del contratto a terzi, subconcessione anche temporanea e/o
parziale dell'Immobile senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale;
d) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, tra i quali mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori;
e) uso dell'Immobile non conforme alla destinazione contrattuale;
f) mancata esecuzione dei necessari lavori di manutenzione;
g) mancata apertura dell'attività entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo concessione di proroghe su richiesta motivata o chiusura dell’attività per periodi prolungati, superiori a 1 mese, senza giustificati motivi;
Articolo 13 (Spese)
1. Le spese inerenti e conseguenti alla presente Concessione, ivi comprese le spese di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.
Articolo 14 (Controversie)
1. Eventuali controversie derivanti dall’attuazione della presente Concessione soggette alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna.
Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché alla comunicazione a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di concessione.
Articolo 16 (Domicilio legale)
1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso:
- il Concedente in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10;
- il Concessionario …........, …........ n. … . Bologna, lì
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
COMUNE di BOLOGNA Sig. Uber Tugnoli
Il Dirigente
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
A mente dell’art. 1341, comma 2, c.c., il Concessionario specificamente approva le premesse della presente concessione nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata della concessione), 4 (Manutenzione dell’Immobile), Articolo 5 (Interventi di valorizzazione dell'Immobile e/o manutentivi straordinari a scomputo dai canoni di concessione) 6 (Canone di concessione e spese accessorie), 7 (Sub-concessione, destinazione d’uso e divieti), 8 (Responsabilità e assicurazioni), 10 (Garanzia), 12 (Decadenza della concessione), 13 (Spese).
IL CONCESSIONARIO
Sig. Uber Tugnoli