CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’UTILIZZO DELL’INFRA- STRUTTURA FERROVIARIA (CGC-GI)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’UTILIZZO DELL’INFRA- STRUTTURA FERROVIARIA (CGC-GI)
Del 1° gennaio 2018 (sostituisce la versione del 1° gen- naio 2014)
1. Campo d’applicazione e prescri- zioni vigenti
Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC-GI) disciplinano nei limiti delle dispo- sizioni legali l’utilizzo dell’infrastruttura ferro- viaria per il traffico nazionale e internaziona- le da parte delle imprese di trasporto ferro- viario (di seguito ITF) e sono parte integran- te della Convenzione sull’accesso alla rete. Per la fattispecie internazionale alla Con- venzione sull’accesso alla rete sono appli- cabili le disposizioni dell’Appendice E della COTIF.1 Gli «European General Terms and Conditions of use of railway infrastructure (E-GTC-I)» attualmente vigenti costituiscono parte integrante di queste CGC-GI. Le di- sposizioni di seguito descritte in deroga agli E-GTC-I hanno priorità rispetto a questi ul- timi.
2. Divergenze rispetto agli E-GTC-I
2.1 Scopo e ambito di validità degli E-GTC-I europei
sostituisce il punto 1.1 cpv. 4 E-GTC-I
In caso di contraddizioni fra i diversi elemen- ti dei rapporti contrattuali tra le parti vale il seguente ordine di priorità:
a. Convenzione sull’accesso alla rete
b. CGC-GI
c. Catalogo delle prestazioni (CP)
d. Network Statement (NWS)
2.2 Prestazioni a cura del gestore dell’infrastruttura per le imprese di tra- sporto ferroviario
sostituisce il punto 1.3 cpv. 1 E-GTC-I
Al posto dei servizi definiti nell’Allegato II della direttiva 2012/34/UE si applicano le prestazioni di cui agli articoli da 21 a 23 dell’OARF.
2.3 Consultazione delle imprese di trasporto ferroviario
Riguarda il punto 1.4 E-GTC-I
Il punto 1.4 non trova applicazione.
2.4 Rispetto delle istruzioni e delle prescri- zioni d’esercizio
sostituisce il punto 2.1 cpv. 1 E-GTC-I
L’ITF deve procurarsi e aggiornare a sue spese presso il gestore dell’infrastruttura (di seguito GI) le prescrizioni e le raccomanda- zioni necessarie per l’esecuzione delle sue prestazioni di trasporto. In merito alla com- posizione il GI consiglia l’ITF. Eventuali mo- difiche delle prescrizioni d’esercizio del GI vengono comunicate e messe a disposizio- ne dell’ITF. La responsabilità per l’aggiornamento e la completezza delle pre- scrizioni applicate dall’ITF ricade tuttavia sull’ITF.
2.5 Modalità di fatturazione
sostituisce il punto 3.2 cpv. 4 E-GTC-I
L’ITF effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Le contestazioni delle fatture devono pervenire al mittente della fattura entro 30 giorni dalla data di fat- turazione.
2.6 Mora
sostituisce il punto 3.3 cpv. da 2 a 5 E-GTC-I
Le conseguenze del ritardato pagamento e il tasso d’interesse si basano sul Codice Sviz- zero delle Obbligazioni (cfr. art. 102 ss. CO Mora del debitore).
2.7 Controversie
sostituisce il punto 9.1 E-GTC-I
La composizione delle vertenze si basa sulla cifra 2.4 e il foro competente sulla cifra 10 della convenzione sull’accesso alla rete.
3. Aggiunte agli E-GTC-I
3.1 Valuta
integra il punto 3.2 cpv. 3 E-GTC-I
Previo accordo, il GI può fatturare in Euro (EUR). L’ITF si impegna a mantenere la va- luta scelta per tutto un anno civile. La data della fatturazione è determinante per il corso del cambio.
1 Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell’infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI – Ap- pendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia) [COTIF; RS, 0.742.403.1]
3.2 Cause concomitanti
integra il punto 6.5 E-GTC-I
Integrazione ai sensi dell’art. 10 §1 CUI:
Se non si riesce a individuare quale causa o in che misura la causa corrispondente ha contribuito all’insorgenza del danno, ogni parte contraente si fa carico personalmente del danno subito.
3.3 Responsabilità per gli ausiliari
integra il punto 6.7 E-GTC-I
L’ITF non può esentarsi dalla responsabilità in caso di danni dovuti a un difetto del mate- riale rotabile o alle merci trasportate.
3.4 Atti vandalici
Aggiunta
La responsabilità del GI per danni dovuti ad atti vandalici cagionati da terzi a veicoli dell’ITF circolanti o ricoverati su binari del GI è esclusa nei limiti di quanto consentito dalla legge.
3.5 Responsabilità del GI in caso di danni ambientali
Aggiunta
In qualità di proprietario dell’infrastruttura il GI è obbligato ad eliminare i danni ambien- tali cagionati dall’ITF, anche senza colpa, mentre l’ITF si fa carico dei costi delle pre- stazioni del GI e dei costi fatturati in confor- mità con le prescrizioni vigenti per gli inter- venti degli organi della difesa idrocarburi, dei pompieri o degli organi della difesa chimica.
3.6 Diritto di controllo
Aggiunta
Il GI può controllare in qualsiasi momento se l’ITF e il suo personale soddisfino tutti i re- quisiti stabiliti dalla legge e dal contratto per l’utilizzo dell’infrastruttura. I controlli di sicu- rezza si svolgono sotto forma di audit, con o senza preavviso. Ciascuna delle parti si fa carico dei costi dovuti all’audit.
L’ITF è tenuta a consentire al personale del GI di viaggiare gratuitamente a bordo delle motrici a fini di controllo e verifica degli im- pianti di tratta. Il GI copre i costi per l’istruzione eventualmente necessaria per la corsa a bordo del veicolo motore.
I difetti accertati vengono comunicati di volta in volta per iscritto all’ITF interessata. Se si tratta di difetti gravi viene informato anche l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
3.7 Istruzioni
Aggiunta
Il GI è autorizzato a imporre all’ITF un termi- ne adeguato al caso concreto per l’eliminazione di una circostanza che violi la legge o il contratto. Qualora l’ITF non si at- tenga all’istruzione o non provveda per tem- po, il GI può eseguire personalmente o far eseguire da terzi il provvedimento necessa- rio e addebitare i relativi costi all’ITF. L’ITF inadempiente controlla o collauda perso- nalmente le prestazioni fornite.
L’ITF accetta che per l’analisi e l’eliminazione delle perturbazioni il GI utilizzi personale specializzato (verificatori) di una qualsiasi delle ITF incaricate dal GI.
3.8 Sbarramenti di tratta
Aggiunta
Le condizioni e le possibilità per l’annullamento di tracce in relazione a sbar- ramenti di tratta per lavori di manutenzione o per l’ampliamento dell’infrastruttura si basa- no sull’art. 11b OARF o sulla corrispondente direttiva UFT.
Glossario
CGC-GI | Condizioni generali di contratto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria |
UFT | Ufficio federale dei trasporti, autorità competente |
CUI | «Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell’infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario», Appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia [COTIF; RS, 0.742.403.1] |
E-GTC-I | European General Terms and Conditions of use of railway infrastructure |
ITF | Impresa di trasporto ferroviario |
GI | Gestore dell’infrastruttura |
Catalogo delle prestazioni (CP) | Raccolta / Definizione delle prestazioni offerte e dei prezzi. |
Network Statement (NWS) | Edizione svizzera delle condizioni di utilizzo della rete ferroviaria. |
Convenzione sull’accesso alla rete | Edizione svizzera del contratto di utilizzo. |
OARF | Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria del 25 novembre 1998 [RS 742.122], riferimento normativo |
Direttiva 2012/34/UE | Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico - non applicabile in Svizzera perché non ratificata. |