SCHEMA DI CONTRATTO PER LA
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI APPARATI DI SWITCHING E ROUTING PER LA RETE GARR
tra
Il Consortium GARR, di seguito indicato come GARR, con sede in Roma, Via dei Tizii, n.6, codice fiscale 97284570583 e partita IVA 07577141000, rappresentato dal suo Presidente pro tempore e Legale Rappresentante Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato ad Ancona il 15/10/1947
e
l’Impresa , di seguito per brevità indicata come Impresa, con sede
in ...................................., Via ..................................., codice fiscale
.................................... e partita IVA ................................, rappresentata da
....................................................... in qualità di ..................................................
PREMESSO CHE
a) il Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR ha approvato, con delibera n. 243 del 24/06/2008, le modalità e l’impegno economico per la fornitura di fibre, circuiti, apparati e servizi per la rete GARR da tenersi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) con delibera n. ............. del ............. è stato autorizzato l’espletamento di una gara pubblica con procedura ristretta, ai sensi dell’ articolo 55, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di apparati di switching e routing per la rete GARR (rif. Gara n. 0903), inclusi i servizi di installazione e configurazione hardware e software degli apparati, il servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site per 5 anni, il Servizio Specialistico di Supporto nella configurazione e gestione degli apparati in rete e per la formazione del personale GARR per 1 anno;
c) ai sensi del citato articolo 55 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il GARR ha indetto una procedura pubblica (avviso di gara pubblicato sulla GUCE con ID 2010/S 97-146649, in data 20 Maggio 2010) CIG: 0482829B15 da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/2006, per la fornitura di cui al precedente punto b);
d) con lettera del ….. sono stati invitati a presentare un’offerta tecnica ed economica n….. soggetti risultati idonei nella precedente fase di prequalificazione;
e) l’offerta dell’Impresa è risultata la prima nella graduatoria predisposta dalla Commissione di Gara;
f) ai sensi del D.lgs. 163/2006, sono state effettuate le verifiche del caso nei confronti del soggetto aggiudicatario;
g) l’aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata all’Impresa con lettera
prot. n. del pervenuta alla stessa in data ; è pertanto necessario
procedere alla stipulazione del relativo contratto di fornitura.
Per tutto quanto precede, si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento della fornitura.
ART.1 PREMESSE E ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse sopra riportate nonché i seguenti allegati:
A. Offerta tecnica ed economica presentata dall’Impresa in sede di gara;
B. Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 0903, inviato ai fornitori ammessi a partecipare alla procedura di gara di cui al punto c) delle premesse;
C. Lista degli apparati di switching e routing oggetto del presente contratto.
ART.2 OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di apparati di switching e routing per la rete GARR.
Nella fornitura sono inclusi i servizi di installazione hardware e software degli apparati, oltre che il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione e il Servizio di Supporto Specialistico, di cui al successivo ART.5.
Per una descrizione dettagliata degli apparati e dei servizi oggetto della fornitura si rimanda al “Capitolato Tecnico di Gara”.
L’importo complessivo del contratto, per l’intera durata dello stesso, ammonta a €
.......... ( ) - IVA esclusa - determinato in base all’Offerta Economica formulata
dall’Impresa in sede di gara.
ART.3 ESTENSIONE DELLA FORNITURA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Nell’arco dell’esecuzione del contratto il GARR si riserva la facoltà, qualora si verificasse la necessità, di chiedere l’aumento o la diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l’Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto.
L’estensione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e ai prezzi di aggiudicazione, potrà avvenire per tutti gli ordinativi emessi dal GARR entro e non oltre 12 (dodici) mesi solari dalla data di collaudo con esito positivo di tutti gli apparati richiesti alla sottoscrizione del presente atto. Nel caso in cui il GARR avesse necessità di estendere ulteriormente la fornitura oltre tale termine, i prezzi di acquisto dovranno essere concordati tra le parti, prevedendo ove possibile una riduzione degli stessi.
ART.4 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Le modalità di consegna, installazione, configurazione hardware e software degli apparati sono descritti nel “Capitolato Tecnico di Gara”, ivi inclusi i servizi e gli apparati accessori necessari al corretto funzionamento degli stessi, per l’intera durata del contratto.
L’Impresa sarà tenuta ad assicurare i tempi di consegna dichiarati nella Offerta Tecnica (Allegato A) e che comunque non dovranno superare il valore massimo pari a 105 (centocinque) giorni solari dalla data d’ordine del GARR, secondo il Piano di Rilascio riportato nell’Offerta Tecnica (Allegato A).
ART.5 GARANZIA, MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ON-SITE E SERVIZI DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO
L’Impresa dovrà garantire che, al momento della consegna, tutte le apparecchiature installate siano nuove di costruzione ed esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l’efficienza e le rendano comunque inidonee all’uso a cui sono destinate.
L’Impresa dovrà fornire il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site degli apparati per 5 (cinque) anni solari consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo di tutti gli apparati.
L’Impresa, congiuntamente con il Costruttore degli apparati, dovrà inoltre garantire l’erogazione del Servizio di Supporto Specialistico il quale include il supporto nella installazione, configurazione e gestione degli apparati in rete, nonché la formazione del personale GARR. Il Servizio di Supporto Specialistico avrà la durata di 12 (dodici) mesi solari consecutivi a partire dalla sottoscrizione del presente contratto.
L’Impresa si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio descritti nell’Offerta Tecnica (Allegato A) ed in conformità con quanto richiesto da GARR nel “Capitolato Tecnico di Gara”.
Si sottolinea che nel Servizio di Supporto Specialistico è incluso il “Progetto di Implementazione e di Migrazione a GARR-X” che dovrà essere presentato dall’Impresa nelle modalità e i tempi indicati nel Capitolato Tecnico di Gara e che sarà sottoposto all’approvazione del GARR. Nel caso in cui il “Progetto di Implementazione e di Migrazione a GARR-X” non sia approvato da GARR, con le modalità e i tempi previsti nel Capitolato Tecnico di Gara, il GARR si riserva la facoltà di poter risolvere il contratto.
ART.6 CONTROLLI E COLLAUDI
Il rilascio e il collaudo degli apparati avrà luogo secondo il Piano di Rilascio delineato dal Fornitore nell’Offerta Tecnica.
Nella prima fase del Piano di Rilascio è prevista la consegna, l’installazione e la configurazione del Sistema di Gestione e degli apparati da utilizzare nella Procedura di Pre Collaudo (field-trial) descritta nel Capitolato Tecnico di Gara.
La seconda fase del Piano di Rilascio prevede la consegna, l’installazione e il collaudo di tutti i singoli apparati oggetto della fornitura e dell’infrastruttura di rete complessiva.
Il Piano di Rilascio dovrà concludersi entro 105 (centocinque) giorni solari dalla data dell’ordine del GARR. Trascorso tale termine saranno applicate le penali di cui al punto 0 del successivo ART.7.
Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle procedure di Pre Collaudo e di Collaudo degli apparati si rimanda al documento “Capitolato Tecnico di Gara”.
Il regolare collaudo delle apparecchiature non esonera comunque l’Impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.
La dichiarazione di conformità, tutto quanto necessario alla effettuazione del collaudo e la produzione della documentazione relativa saranno a carico dell’Impresa.
ART.7 PENALITÀ
L’Impresa avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari afferenti la fornitura.
Ove si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.
Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.
1) Ritardo nelle forniture
Per l’inosservanza dei termini di realizzazione della fornitura oggetto dell’inadempienza, di cui agli ART.4 e ART.6 del presente contratto, sarà applicata una penale fissa pari allo 0,25% del corrispettivo della intera fornitura (di cui all’ART.2) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall’Impresa. Nel caso di un ritardo superiore ai 40 (quaranta) giorni solari il GARR si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.
2) Carenze qualitative
Per accertate gravi carenze qualitative degli apparati forniti, difformi da quanto dichiarato nella Offerta Tecnica dell’Impresa (Allegato A) o addirittura al di sotto dei valori di soglia indicati nel “Capitolato Tecnico di Gara” o inutilizzabilità di elementi
delle stesse (durante il pre collaudo e/o il collaudo, oppure in una fase successiva) sarà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura, di cui all’ART.2 del presente contratto.
In ogni caso l’Impresa sarà tenuta alla immediata sostituzione delle parti accertate non conformi a quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’Impresa non vi provveda il GARR si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c..
3) Ritardi nell’intervento di assistenza tecnica e manutenzione
L’Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino dichiarati nell'Offerta Tecnica (Allegato A).
In caso di mancato rispetto del tempo di ripristino sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall’Impresa in risposta a quanto richiesto da GARR nel Capitolato Tecnico di Gara, come livello minimo di prestazione nelle tre categorie di servizio denominate SD8, SD12 e NBD.
RITARDO NELLA RISOLUZIONE DEL GUASTO | PENALE | |
SD8 | In caso di superamento del tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 30% del canone mensile del corrispondente apparato. |
Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 100% del canone mensile del corrispondente apparato. | |
SD12 | In caso di superamento del tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 30% del canone mensile del corrispondente apparato. |
Oltre le 12 ore solari eccedenti il tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 100% del canone mensile del corrispondente apparato. | |
NBD | In caso di superamento del tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 30% del canone mensile del corrispondente apparato. |
Oltre le 12 ore lavorative eccedenti il tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore. | 100% del canone mensile del corrispondente apparato. |
Si precisa che l’importo complessivo delle penali applicabili per singolo apparato, non potranno superare il 20% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione sul singolo apparato.
Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di ripristino dichiarati dal fornitore per un numero di guasti mensili superiore a 4 o per un numero di guasti annuali superiori a 20, per qualsiasi tipo di guasto e sul totale degli apparati in produzione, oltre alle penali già
previste al punto 3) del presente articolo e indicate in tabella per il singolo apparato, si ricadrà nelle condizioni di applicazione riportate al punto 2) “Carenze qualitative”.
ART.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:
a) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del GARR, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto;
b) morte del Titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell’Impresa;
d) intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’ART.4, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
e) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento dell’appalto;
f) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
g) sospensione del contratto di fornitura con gravi danni provocati al GARR;
h) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
i) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali;
j) reiterati inadempimenti;
k) rifiuto di esibire e/o non conformità ai disposti di legge della documentazione relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Il GARR si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei casi specificati dall’ART.5 e dall’ART.7.
Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, il GARR sarà tenuto a corrispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute. La risoluzione porterà inoltre al risarcimento dei danni da parte dell’Impresa, nonché di ogni ulteriore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b).
ART.9 GARANZIE DI ESECUZIONE
A garanzia della corretta esecuzione del contratto di fornitura l’Impresa dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dalla legge) del valore del contratto affidato, in uno dei seguenti modi:
1) assegno circolare intestato al GARR;
2) attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx
Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, Xx. 91 Xxx Xxxxxxxxx x. 0000 - 00000 XXXX cod. ABI 01030 ; cod. CAB 03269;
IBAN : IT 96 R 01030 03269 000001425575
3) fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
4) fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni;
5) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nei documenti di cui ai punti 3), 4), 5) devono essere inserite, a pena di esclusione:
• l’espressa ed incondizionata rinuncia dell’istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
• l’esplicita indicazione della loro validità pari alla durata del contratto di fornitura.
Al fine di facilitare la restituzione della garanzia prestata nei modi di cui ai punti 1) e
2) le Imprese devono indicare le coordinate bancarie del loro conto corrente.
ART.10 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA PER GARR E RESPONSABILE DEI CONTRATTI
DELL’IMPRESA CONTRAENTE
Considerata la natura del contratto di fornitura il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l’osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto per il GARR.
In particolare, il Direttore per l’esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:
• verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura;
• autorizzare l’emissione della fattura da parte dell’Impresa e conseguente benestare al pagamento della stessa;
• controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel “Capitolato Tecnico di Gara”;
• controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.
Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all’Impresa contraente, avocare a sé i compiti del Direttore dell’esecuzione o nominare altro Direttore per l’esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.
Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l’Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni alla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l’organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.
ART.11 REVISIONE PREZZI
Non è ammessa alcuna forma di revisione prezzi, salvo quanto previsto dal precedente ART.3.
ART.12 CONDIZIONI DI PAGAMENTO E CORRISPETTIVI
I pagamenti saranno effettuati in più fasi, ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e del Certificato (ovvero autocertificazione) di
regolarità fiscale, previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro 90
(novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
Le fatture, in originale dovranno essere intestate e indirizzate a: Consortium GARR
Xxx xxx Xxxxx x.0 - 00000 XXXX P.I. 07577141000
C.F. 97284570583
La prima fattura, pari al 20% dell’ammontare complessivo della fornitura di cui all’ART.2 del presente contratto, sarà emessa dal fornitore a seguito della installazione e configurazione e al termine delle procedure di Pre Collaudo con esito positivo degli apparati, inclusi nella prima fase del Piano di Rilascio di cui all’Allegato A.
La seconda fattura, pari al 30% dell’ammontare complessivo della fornitura di cui all’ART.2 del presente contratto, sarà emessa dal fornitore a seguito della installazione e configurazione e al termine delle procedure di collaudo con esito positivo degli apparati, inclusi nella seconda fase del Piano di Rilascio di cui all’ Allegato A.
Il restante 50% dell’ammontare complessivo della fornitura verrà corrisposto dal GARR in 5 (cinque) rate annuali posticipate a partire dal termine delle procedure di collaudo con esito positivo di tutti gli apparati. Contestualmente all’emissione delle rispettive fatture l’Impresa dovrà presentare una relazione (denominata Relazione Servizi di Supporto) contenente la reportistica dettagliata dei servizi di manutenzione e assistenza erogati, con le modalità descritte nel “Capitolato Tecnico di GARA”.
Non si procederà alla liquidazione delle fatture anche nel caso di accertata irregolarità dell’Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e qualora l’Impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati nel servizio presso GARR, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria.
Nel caso di applicazioni di penali di cui al precedente ART.7, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell’evento lesivo.
ART.13 OSSERVAZIONE DI LEGGI E DECRETI - RESPONSABILITA’ -
ASSICURAZIONE
L’Impresa è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili in vigore o che saranno emesse durante l’esecuzione del contratto di fornitura.
L’Impresa ha l’esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro del personale che opera sotto sue dipendenze e addetti all’esecuzione della fornitura e installazione dei componenti.
L’Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo dei propri dipendenti che cagioni danni anche indiretti al GARR, al personale del GARR, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni direttamente o indirettamente prodotti e conseguenti.
A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare a propria cura, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura, un’apposita polizza di responsabilità civile che prevede espressamente l’assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall’esecuzione del contratto stesso, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Una copia della suddetta polizza, conforme all’originale, dovrà essere consegnata al Direttore dell’esecuzione del contratto per il GARR.
ART.14 ONERI PER LA SICUREZZA
Il GARR ha valutato che l’importo degli oneri della sicurezza relativo al presente contratto è pari a zero e pertanto non ha predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
ART.15 RISPETTO DELLA TRASPARENZA
Il contratto sarà risolto, oltre a quanto previsto precedentemente, anche nel caso in cui da parte dal GARR sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato dall’Impresa contraente nella dichiarazione rilasciata in fase di selezione, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti del GARR.
Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, il GARR sarà tenuto a corrispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle
prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute e salva la facoltà di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.
ART.16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità.
ART.17 SUBAPPALTO
L’operatore economico, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve indicare nella istanza di partecipazione alla gara le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.
ART.18 CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA
L’Impresa si impegna a comunicare al GARR, al verificarsi del fatto, se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.
ART.19 DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Impresa dichiara il proprio domicilio in
.
L’impresa dichiara che il proprio domicilio fiscale è in e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita IVA .
Il GARR - la cui denominazione anagrafica tributaria è Consortium GARR - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma alla Via dei Tizii n.6, c.a.p. 00185.
Per ogni controversia relativa all’oggetto del presente appalto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART.20 ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO
La competenza arbitrale è esclusa.
ART.21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi all’Impresa contraente verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale, ed eventuali adempimenti di legge, secondo le previsioni indicazioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i..
Roma, lì………. Il Presidente del Consortium GARR
……………………………………
L’Impresa
......................................................
Il sottoscritto ................ .............., legale rappresentante dell'Impresa , dichiara di
aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli ART.3, ART.4, ART.5, ART.7, ART.8, ART.11, ART.12 e ART.15 del presente contratto.
.........., lì