ACCORDO DI FORNITURA ANNO 2019
ACCORDO DI FORNITURA ANNO 2019
II presente contratto viene stipulato fra:
l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, xxx Xxxxxxx x. 00 , X.X. x
X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore dell’U.O. Programmazione, Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, così come da provvedimento di delega n.228 del 13/12/2018
e
la Società privata EL.SI.DA. s.r.l. Socio Unico, (presso la struttura accreditata Poliambulatorio Privato Medica di San Xxxxxxxx in Persiceto) con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (Xx), C.F./PI .01514181203, nella persona dell'Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, che agisce in qualità di legale rappresentante
e sarà valevole per l’anno 2019, riguardando la fornitura di prestazioni specialistiche diagnostiche
di risonanza magnetica, OCT retinica ed altre prestazioni afferenti le discipline di radiologia, cardiologia e oculistica a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nelle sede di EL.SI.DA. (Poliambulatorio Medica) di San Xxxxxxxx in Persiceto (BO).
PREMESSA
La struttura Medica opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010.
La definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche di diagnostica, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR.:
• n. 1035/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006“,
• DGR n. 167/2019 “Accordo quadro Regione-ANISAP – 2018-2021”,
• n. 1056/2015 “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie”,
• DGR n. 603/2019 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019- 2021”.
Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 977 del 18 giugno 2019 “LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2019”;
5. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”.
Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:
• sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
• rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
• garanzia dei livelli essenziali di assistenza (DPCM 29 Novembre 2011);
• salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
• appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
• recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto dell’accordo.
Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente accordo per l'anno 2019 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato.
ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda
USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.
La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse.
ART. 2 - VALORIZZAZIONE DELL’ACCORDO
Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 173.223,00 al netto dei ticket incassati dalla Società EL.SI.DA.
Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx-Romagna.
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L’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 1056/2015. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.
L’Azienda Usl di Ferrara, nell’ambito del proprio potere programmatorio, riferito all’attività specialistica ambulatoriale commissionata alla Struttura, chiede che sia data applicazione a quanto definito nell’ambito della DGR 704/2013 “Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM”. Al riguardo questa Azienda chiede, per l’anno in corso, di programmare quindi i volumi di RM osteoarticolari, OCT retinica e RM cerebrale secondo lo schema allegato.
ART. 3 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.
Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.
L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
ART. 4 – VERIFICA DELLA QUALITA’ E MODALITÀ DI CONTROLLO
L’Azienda Usl si riserva di effettuare controlli periodici atti a verificare la qualità, la congruenza e l’appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni regionali in materia.
Al fine di consentire la verifica della congruenza tra le prestazioni rese e il flusso informativo prodotto, la società El.si.da. si impegna a rendere disponibile presso le proprie sedi la documentazione sanitaria (referto ed eventuale programma terapeutico) e amministrativa riferita a ciascun caso trattato.
Il personale autorizzato dell’U.O. Committenza, Mobilità Sanitaria e Controllo Produzione potrà verificare il rispetto di quanto concordato attraverso valutazioni di appropriatezza delle prestazioni su un campione di casi trattati.
ART. 5 – ASSICURAZIONE
La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.
L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 6 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa il soggetto contraente Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. In particolare la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l’attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento ed informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in Convenzione, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’Azienda USL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso all’Azienda AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.
In ogni caso non è consentito al Responsabile, salvo diverso accordo e/o autorizzazione, il trasferimento dei dati personali trattati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo e tale impedimento deve essere imposto anche ai Responsabili designati dal soggetto contraente.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai trattamenti di dati oggetto della presente designazione.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata della Convenzione e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell’Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.
ART. 7 - NORMATIVA ANTIMAFIA, ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del DLgs n.159 del 6/9/2011, modificato dal DLgs n.218 del 15/11/2012, è richiesto che al
momento della sottoscrizione del contratto, e per la durata dello stesso, l'Azienda USL sia in possesso di valida documentazione antimafia.
Agli atti dell'Azienda risulta presente valida certificazione attestante la non sussistenza a carico della Società e dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011, di cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall’art. 67 e dagli artt. 84 C.4 e 91 C.6 del medesimo Decreto.
La Società EL.SI.DA. è tenuta a fornire all’Azienda USL di Ferrara la documentazione strumentale al rinnovo della certificazione sopracitata, nonché a comunicare tempestivamente all'Azienda USL di Ferrara ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. n. 5 75/65).
Dovrà inoltre attenersi agli obblighi di cui alla L.165/2001 e dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti della AUSL che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo alla Società al fine dI non i incorrere in responsabilità.
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture Private Accreditate.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il soggetto contraente, consapevole delle conseguenze sanzionatorie previste in caso di violazione degli obblighi ivi previsti, si impegna infine alla diffusione al proprio personale del Codice di Comportamento dell’Azienda Usl di Ferrara, scaricabile al link: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali/codice-disciplinare-codice-condotta/copy_of_allegato2codiceconindice.pdf e di eventuali successivi aggiornamenti.
ART. 8 - CONTROVERSIE
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
ART. 9 - DURATA
Il presente accordo ha validità ed efficacia per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019.
ART. 10 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Romagna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Ferrara, lì
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx)
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L’Amministratore Unico della
Società privata EL.SI.DA. s.r.l.
Il Direttore dell’U.O. Programmazione, Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione
Dell’Azienda USL di Ferrara
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxx)
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POLIAMBULATORIO MEDICA - EL.SI.DA. - DETTAGLIO PRESTAZIONI COMMISSIONATE - ANNO 20 9
DISCIPLINA PRESTAZIONI QTA'
034 - OCULISTICA | 95.12 - ANGIOGRF CON FLUORESC O ANGIOSCP OCULARE | 200 |
95.02 - ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO | 100 |
008 - CARDIOLOGIA | 89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 50 |
89.52 - ELETTROCARDIOGRAMMA | 50 | |
89.50 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 40 | |
88.72.3 - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 75 |
069 - RADIOLOGIA | ECODOPPLER | 150 |
RM ADDOME | 45 | |
RM ALTRE | 40 | |
RM CEREBRALI | 275 | |
RM COLONNA DA DGR 704 | 200 | |
RM MUSCOLO SCHELETRICA DA DGR 704 | 300 |