POLIZZA GAP4YOU
POLIZZA GAP4YOU
(versione BASE)
(Polizza Collettiva n. 120191 – Mod. FG6 )
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo composto da:
• DIP DANNI
• DIP AGGIUNTIVO DANNI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
• MODULO DI ADESIONE (facsimile)
Ed inoltre:
• Nota informativa Privacy
AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. Capitale sociale €487,725,073 interamente versato. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/0000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.
Assicurazione GAP sull’Autoveicolo
Documento informativo del prodotto assicurativo
Compagnia: AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia)
Autorizzata in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzate ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, Appendice Elenco I, nr. I.00148
Prodotto: GAP4YOU (VERSIONE BASE)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti | |
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? GAP4you (VERSIONE BASE) è una Polizza Collettiva (n. 120191) stipulata dalla banca FCA BANK S.p.A. (Contraente) per conto dei propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento/Locazione Finanziaria per l’acquisto o presa in locazione di un Autoveicolo, che in qualità di Aderenti/Assicurati possono aderire alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza è complementare ed integrativa alle tradizionali coperture RC Auto e/o A.R.D., proteggendo nel tempo il valore dell’Autoveicolo, tutelando l’Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in caso il Danno Irreparabile o Furto Totale dello stesso. | |
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? |
Eventi assicurati: ✓ Perdita pecuniaria in caso di Furto Totale dell’Autoveicolo senza ritrovamento entro 30 giorni dalla data dell’Autoveicolo ✓ Perdita pecuniaria in caso di Danno Irreparabile dell’Autoveicolo. Per “Xxxxx Xxxxxxxxxxxx si intende” il danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l'Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); Indennizzo in caso di Sinistro: ✓ Pari ad una percentuale della differenza (“Differenza Indennizzabile”) tra: • il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e • il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale ✓ Percentuale di Differenza Indennizzabile: • 100% in caso di Sinistro nei primi 4 anni • 40% in caso di Sinistro nel 5° anno • 30% in caso di Sinistro nel 6° anno | Non sono assicurabili gli Autoveicoli: 🗶 non acquistati con contratto di Finanziamento o non presi in locazione con contratto di Locazione Finanziaria erogati dalla Contraente presso un dealer auto convenzionato con la Contraente, e 🗶 di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate 🗶 non immatricolati ad uso privato o non immatricolati come servizio taxi 🗶 usati, se con data di prima immatricolazione antecedente di più di 48 mesi la data di adesione dell'Aderente/Assicurato alla Polizza Collettiva 🗶 che abbiano un Prezzo di Acquisto, come indicato nella fattura di acquisto (IVA inclusa, se prevista): (i) superiore ad €50.000,00 (se autoveicolo del gruppo FCA). Solo per i modelli Alfa 4c - 4c Spider, Alfa Giulia, Alfa Stelvio e Jeep Gran Cherokee il massimo Prezzo di Acquisto è pari a: 1) Alfa 4c - 4c Spider: € 75.000,00; 2) Alfa Giulia: € 81.500,00; 3) Alfa Stelvio: € 80.000,00; 4) Jeep Gran Cherokee: € 97.000,00; (ii) superiore ad €110.000,00 (se autoveicolo del gruppo JAGUAR LAND ROVER); (iii) superiore ad €160.000,00 (se autoveicolo del gruppo MASERATI). |
Ci sono limiti di copertura? | |
Principali esclusioni ! Sinistro cagionato con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo ! Sinistro occorso ad Autoveicolo non coperto da polizza RCA ! guida dell’Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo ! guida del veicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto sostanze stupefacenti o psicotrope |
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale con riferimento ai sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione europea e nei paesi inclusi nel certificato internazionale di circolazione (Carta Verde).
Che obblighi ho?
• All’inizio del contratto: per aderire alla polizza collettiva, sei tenuto a sottoscrivere il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva. In sede di adesione alla Polizza Collettiva, sei tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (artt. 1892 e 1893 c.c.)
• In corso di contratto: sei tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi mutamento che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.)
• In caso di presentazione di una richiesta di Xxxxxxxx: sei tenuto a denunciare eventuali Sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.
Quando e come devo pagare?
• Il premio è unico ed anticipato per l’intera durata del contratto.
• Il Premio ti viene sempre finanziato dal Contraente (FCA Bank S.p.A.) con il contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria per l’acquisto o presa in locazione dell’Autoveicolo. Il Contraente corrisponde alla Impresa il Premio in forma unica ed anticipata per tuo conto e tu, a tua volta, rimborserai al Contraente l’importo del premio a rate, unitamente alle rate del Finanziamento / canoni della Locazione Finanziaria, e con la stessa periodicità
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• La copertura assicurativa decorre: (i) se abbinata a Finanziamenti: dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (ovvero, se successiva, della data in cui il Finanziamento è erogato); (ii) se abbinata a Locazioni Finanziarie: dalle ore 24:00 della data di consegna dell’Autoveicolo all’Assicurato.
• La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del Finanziamento/Locazione Finanziaria, con un massimo di 72 mesi dalla data di decorrenza (indipendentemente dall’eventuale maggiore durata del Finanziamento/Locazione Finanziaria).
Come posso disdire la polizza?
• Puoi recedere dal contratto di assicurazione:
- in ogni caso: entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
- qualora la durata della copertura assicurativa sia superiore ai 5 anni: annualmente, con un preavviso di 60 giorni
Assicurazione GAP sull’autoveicolo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivoper i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA France IARD Prodotto: GAP4you (Versione Base)
Versione 01/01/2019
Il DIP Aggiunntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa, sia in caso di Sinistro per Furto Totale che in caso di Sinistro per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, è rapporto al seguente massimale : €25.000,00. In ogni caso, l’Indennizzo non può mai essere superiore alla differenza tra il Prezzo d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale. I due Indennizzi non sono mai cumulabii tra di loro |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
In aggiunta alle esclusioni di copertura indicate nel DIP Danni, la copertura assicurativa non opera in caso di: • Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni; • manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti; • Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal |
fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità, trasporto pubblico (ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
• Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.
Con riferimento agli Autoveicoli usati, ai fini del calcolo della Differenza Indennizabile il Prezzo di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all’importo riportato su Quattroruote aumentato del 50%.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Xxxxxxxx, devi darne tempestivo avviso scritto all’Impresa mediante comunicazione scritta inviata ad AXA PARTNERS (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa) al seguente indirizzo: AXA PARTNERS (Ufficio Sinistri) - Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx, utilizzando l’apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxx.xxx/it oppure contattando il Servizio Clienti dell’Impresa al numero verde 000.00.00.00, allegando la seguente documentazione: a) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); b) copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro; c) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; d) copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo; e) copia della eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l’Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione; Ed inoltre: a) in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità; b) in caso Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sull’Autoveicolo. |
Prescrizione: I diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Impresa, tali per cui la Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti: • sono causa di annullamento del contratto quando l’Aderente abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Impresa avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Impresa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Impresa non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.; • non sono causa di annullamento del contratto quando l’Aderente abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Impresa potrà recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Impresa, o prima che la Impresa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di Sinistro completa di ogni documento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio: • se eserciti il diritto di recesso dal contratto entro i primi 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di |
Adesione, con diritto alla restituzione del premio totale (al netto delle imposte). Il premio ti sarà rimborsato mediante riduzione delle rate/canoni del Finanziamento/Locazione Finanziaria, dalle quali sarà dedotta la quota di premio mensile relativa all’assicurazione • se eserciti il diritto di recesso annuale dal contratto dopo i primi 5 anni di durata, con diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. Il premio ti sarà rimborsato mediante riduzione delle restanti rate/canoni del Finanziamento/Locazione Finanziaria, dalle quali sarà dedotta la quota di premio mensile relativa all’assicurazione. • in caso di anticipata estinzione del Finanziamento per l’acquisto dell’Autoveicolo, con diritto al rimborso delle mensilità di premio pagate e non godute (al netto delle imposte, e con addebito di €25,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto di assicurazione ed il rimborso del premio non goduto, e salvo che tu decide la continuazione della copertura). Il Premio ti sarà rimborsato mediante storno dello stesso dal conteggio relativo all’estinzione anticipata del Finanziamento. • in caso di riscatto anticipato o di subentro di terzi nella Locazione Finanziaria, con diritto al rimborso delle mensilità di premio pagate e non godute (al netto delle imposte, e con addebito di €25,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto di assicurazione ed il rimborso del premio non goduto, e salvo che tu decide la continuazione della copertura). Il Premio ti sarà rimborsato mediante storno dello stesso dal conteggio relativo all’estinzione anticipata della Locazione Finanziaria. • in caso di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione della pubblica circolazione dell’Autoveicolo, furto dell’Autoveicolo (salvo il caso di liquidazione di un Sinistro), con diritto al rimborso delle mensilità di premio pagate e non godute (al netto delle imposte). Il Premio ti sarà rimborsato mediante storno dello stesso dal conteggio relativo all’estinzione anticipata del Finanziamento / Locazione Finanziaria |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non è prevista la possibilità di rinnovare l’assicurazione alla xxxxxxxx. Xx l’assicurazione ha una durata superiore ai 5 anni, nei primi 5 anni di durata non hai diritto di recedere annualmente dal contratto (c.d. vincolo di poliennalità), in quanto benefici di uno sconto di premio rispetto ad una coperura di durata annuale |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura in corso di contratto |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Puoi recedere dal contratto, senza oneri, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Per esercitare il diritto di recesso devi inviare una comunicazione scritta (anche mediante lettera raccomanda a.r.) al Contraente al seguente indirizzo: FCA BANK - Customer Care Insurance - Corso Agnelli 200 – 00000 Xxxxxx. Solo in caso di Finanziamento / Locazione Finanziaria cessati, la comunicazione scritta di recesso dovrà essere invece inviata direttamente all’Impresa al seguente indirizzo: AXA Partners – Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Il contratto si scioglie in caso di: • alienazione dell’Autoveicolo • distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione dell’Autoveicolo • furto dell’Autoveicolo |
A chi è rivolto questo prodotto? |
GAP4YOU – Versione base è un prodotto assicurativo dedicato ai clienti di FCA BANK S.P.A. che stipulano con quest’ultima un contratto di finanziamento per l’acquisto o presa in locazione finanziaria di un Autoveicolo acquistato presso uno dei concessionari convenzionati con FCA BANK S.P.A. |
Quali costi devo sostenere? |
I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico: • costi di intermediazione (provvigioni riconosciute all’intermediario): 44% del Premio imponibile • costi amministrativi dell’Impresa: 5% del Premio imponibile |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E’ possibile presentare i reclami all’Impresa scrivendo alla società AXA PARTNERS (incaricata di gestire i reclami in nome e per conto delle Imprese) ai seguenti recapiti: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxx) - Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx • Posta elettronica (e-mail): xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx • Fax: 02.23331247 I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva dell’Impresa, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale ai sensi delle condizioni di assicurazione: In caso di discordanza sull’indennizzabilità o meno del Sinistro e/o sull’ammontare del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà; • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO O DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA, IN CASO DI FINANZIAMENTO, PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
AXA FRANCE IARD
(Rappresentanza Generale per l’Italia)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA
GAP4YOU
BASE
Contratto di assicurazione danni (perdite pecuniarie) Furto e Danno Irreparabile Autoveicoli
Adesione riservata ai clienti di FCA BANK S.P.A. sottoscrittori di un contratto di finanziamento o locazione finanziaria per l’acquisto o presa in locazione di un Autoveicolo
Data ultimo aggiornamento: 31/12/2018
CONTATTI UTILI
PER INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA E SUI SINISTRI
NUMERO VERDE - 000.00.00.00
(Orari - Da lunedi a giovedì H. 09:00 – 13:00 / 14.00 – 17.00 --- Venerdì H. 09:00 – 13:00)
PER DENUNCIARE UN SINISTRO
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
PER INOLTRARE UN RECLAMO
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
Aderente/Assicurato | Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, che stipula il Finanziamento/Locazione Finanziaria con la Contraente per l’acquisto o presa in locazione di un Autoveicolo, e che aderisce alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione |
Assicurazione Principale | l’assicurazione obbligatoria R.C. auto e/o l’assicurazione Auto Rischi Diversi e/o altra assicurazione esistente sull’Autoveicolo |
Autoveicolo | l’autoveicolo oggetto di assicurazione, identificato nel Modulo di Adesione, acquistato o preso in locazione dall’Aderente/Assicurato presso uno dei concessionari convenzionati con la Contraente mediante stipula con quest’ultima di un contratto di Finanziamento o di un contratto di Locazione Finanziaria. |
Contraente | l’Impresa FCA BANK S.p.A, con sede legale in Xxxxx X. Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, che in qualità di contraente stipula la Polizza Collettiva per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento o di un contratto di Locazione Finanziaria per l’acquisto o presa in locazione finanziaria di un Autoveicolo presso uno dei concessionari convenzionati con la Contraente stessa |
Danno Irreparabile | il danneggiamento dell’Autoveicolo determinato da incidente con altro veicolo connesso con la circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada), incendio, eventi naturali, eventi socio-politici (quali quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse) , atti di vandalismo, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). |
Finanziamento | il contratto di finanziamento, stipulato tra l’Aderente/Assicurato e la Contraente, finalizzato all’acquisto dell’Autoveicolo, identificato nel Modulo di Adesione. |
Firma Elettronica | un insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all’autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica. |
Firma Elettronica Qualificata | particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato “qualificato” (che garantisce l’identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l’utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo |
Firma Elettronica Avanzata | un particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto |
Firma Grafometrica | un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata ottenuta grazie al rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna, movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate. |
Furto Totale | furto dell’Autoveicolo senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia del furto presso la pubblica autorità competente. Per “furto” si intende il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui (nel presente contratto: l’Autoveicolo), sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
Indennizzo | somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro |
Locazione Finanziaria | il contratto di locazione finanziaria stipulato tra l’Aderente/Assicurato e la Contraente per la presa in locazione dell’Autoveicolo, identificato nel Modulo di Adesione |
Modulo di Adesione | il documento sottoscritto dall’Aderente/Assicurato al fine di aderire alla Polizza Collettiva |
OTP (One Time Password) | passsword numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all’apposizione della Firma Elettronica Qualificata |
la polizza collettiva GAP4YOU (BASE) n. 120191, ossia il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato dalla Contraente con l’Impresa nell’interesse dei propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento o di una Locazione Finanziaria per l’acquisto o presa in locazione di un Autoveicolo, i quali possono aderire alla Polizza Collettiva su base individuale e facoltativa | |
Premio | la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all’Impresa quale corrispettivo per la copertura prestata in favore di ciascun Aderente/Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva |
Prezzo di Acquisto | il prezzo di acquisto dell’Autoveicolo - in caso di Finanziamento: IVA inclusa; in caso di Locazione Finanziaria: IVA esclusa, salva la Locazione Finanziaria a Privati consumatori avente IVA inclusa - come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente, riportato altresì nel Modulo di Adesione |
Rapina | il reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessa della cosa mobile altrui (nel presente contratto: l’Autoveicolo), sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
Sinistro | l’evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria a seguito di Danno Irreparabile o Furto Totale dell’Autoveicolo, per il quale è prestata l’assicurazione. |
Impresa | la Rappresentanza Generale per l’Italia dell’impresa di assicurazione AXA FRANCE IARD. |
Valore Commerciale | Il valore dell’Autoveicolo alla data del Sinistro come riportato da “Quattroruote Professional – Insurance Pro” edito da Editoriale Domus S.p.A |
PREMESSA
CHI PUÒ ADERIRE ALLA POLIZZA COLLETTIVA E COME SI ADERISCE?
Art. 1 – Modalità di Adesione alla Polizza Collettiva
1. L’adesione alla Polizza Collettiva è riservata esclusivamente ai clienti della Contraente sottoscrittori con quest’ultima di un Finanziamento o di una Locazione Finanziaria per l’acquisto o presa in locazione di un Autoveicolo. I clienti della Contraente possono aderire alla Polizza Collettiva – così assumendo anche la qualifica di Aderente e di Assicurato - su base individuale e facoltativa, sottoscrivendo il Modulo di Adesione
2. La sottoscrizione del Modulo di Adesione può avvenire con firma autografa oppure con Firma Elettronica Qualificata o Firma Grafometrica messe a disposizione del Contraente.
3. Prima di aderire alla Polizza Collettiva, l’Aderente/Assicurato ha diritto di ricevere dal Contraente copia dell’informativa precontrattuale prevista dalla vigente normativa sulla distribuzione assicurativa.
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
COSA È ASSICURATO?
QUANTO VIENE INDENNIZZATO ED ENTRO QUALI MASSIMALI?
Art. 2 – Rischi assicurati
1. L’Impresa, entro i limiti previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione e dietro pagamento del Premio, indennizza la perdita pecuniaria subita dall’Aderente/Assicurato causata da:
x. Xxxxx Totale dell’Autoveicolo – Il rischio assicurato è il Furto Totale dell’Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente. La garanzia opera anche in caso di Xxxxxx;
b. Danno Irreparabile dell’Autoveicolo – Il rischio assicurato è il danneggiamento dell’Autoveicolo determinato da
i. incidente con altro veicolo connesso con la circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada
ii. incendio
iii. eventi naturali
iv. eventi socio-politici quali quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse
v. atti di vandalismo
tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Art. 3 – Indennizzo in caso di Sinistro e massimali
1. In caso di Xxxxxxxx, l’Impresa riconosce un Indennizzo commisurato alla differenza (la “Differenza Indennizzabile”) fra:
a. il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e
b. il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.
2. La percentuale di Differenza Indennizzabile è diversa a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa, come indicato nella tabella che segue:
Data del Sinistro | % di Differenza Indennizzabile |
entro i primi 4 anni (primi 48 mesi) | 100% |
nel xxxxx xxx 0x xxxx (xxx 00x xx 00x xxxx) | 40% |
nel corso del 6° anno (61° al 72° mese) | 30% |
3. L’Indennizzo è in ogni caso soggetto ai seguenti massimali:
a. l’Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
b. l’Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurazione Principale abbia eventualmente liquidato per lo stesso Xxxxxxxx
4. Con riferimento agli Autoveicoli usati, ai fini del calcolo della Differenza Indennizzabile, il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, non può in nessun caso essere superiore all’importo riportato su Quattroruote aumentato del 50%.
5. L’Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell’Assicurato; nel calcolo dell’Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l’Assicurato.
BOX DI CONSULTAZIONE | Ma quindi cosa copre e quanto indennizza la GAP? |
La polizza GAP non è una tradizionale polizza CVT (Corpi Veicoli Terrestri). E’ una polizza che ha la finalità di tenere indenne l’assicurato dalla perdita di valore dell’auto qualora questa sia rubata o subisca un danno totale, proteggendone il valore nel tempo. L’assicurazione principale (RC Auto obbligatoria, furto/incendio, kasko), infatti, in caso di sinistro non indennizza il prezzo originario di acquisto dell’autoveicolo (salvo il caso di clausola Valore a Nuovo), ma bensì il suo valore commerciale alla data del Sinistro. Esempio di calcolo dell’Indennizzo GAP in caso di furto dopo 3 anni dall’acquisto: • Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo: €15.000,00 • Valore Commerciale dell’Autoveicolo alla data del Sinistro: €10.000,00 • Indennizzo pagato dall’assicurazione furto tradizionale CVT: €9.000,00 • Indennizzo pagato dalla polizza GAP €5.000,00 (differenza tra €15.000,00 ed Euro €10.000,00) Esempio di calcolo dell’Indennizzo GAP in caso di furto dopo 5 anni dall’acquisto: • Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo: €15.000,00 • Valore Commerciale dell’Autoveicolo alla data del Sinistro: €8.000,00 • Indennizzo pagato dall’assicurazione furto tradizionale CVT: €7.000,00 Indennizzo pagato dalla polizza GAP €2.800,00 (cioè il 40% della differenza tra €15.000,00 ed Euro €8.000,00) |
BOX DI CONSULTAZIONE | Spiegazione dei massimali |
Il massimale indica l’importo massimo che la compagnia di assicurazione è tenuta a liquidare in caso di sinistro. Quindi il massimale di €25.000,00 sta a significare che, qualora la “Differenza Indennizzabile” sia ad esempio €27.000,00, la compagnia liquida un indennizzo GAP pari comunque €25.000,00. In ogni caso, la compagnia non liquiderà mai un indennizzo GAP maggiore della differenza tra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurazione Principale abbia eventualmente liquidato per lo stesso Xxxxxxxx, poiché altrimenti il Sinistro sarebbe una fonte di guadagno per l’Aderente/Assicurato (c.d. principio indennitario). |
Art. 4 – Autoveicoli assicurabili
1. Sono assicurabili gli Autoveicoli:
a. oggetto del Finanziamento o della Locazione Finanziaria, acquistati o presa in locazione presso un dealer auto convenzionato con la Contraente, e
b. di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, e
c. immatricolati ad uso privato o come servizio taxi.
2. Sono assicurabili sia gli Autoveicoli nuovi che gli Autoveicoli usati ma, in tale ultimo caso, solo se con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 48 mesi dalla data di adesione dell’Aderente/Assicurato alla Polizza Collettiva.
3. Sono assicurabili gli Autoveicoli che abbiano un Prezzo di Acquisto, come indicato nella fattura di acquisto (IVA inclusa, se prevista):
a. non superiore ad €50.000,00 (se autoveicolo del gruppo FCA). Solo per i modelli Alfa 4c – 4c Spider, Alfa Giulia, Alfa Stelvio e Jeep Gran Cherokee il massimo Prezzo di Acquisto è pari a: 1) Alfa 4c – 4c Spider: € 75.000,00; 2) Alfa Giulia: € 81.500,00; 3) Alfa Stelvio: € 80.000,00; 4) Jeep Gran Cherokee: € 97.000,00;
b. non superiore ad €110.000,00 (se autoveicolo del gruppo JAGUAR LAND ROVER) ;
c. non superiore ad €160.000,00 (se autoveicolo del gruppo MASERATI).
COSA NON È ASSICURATO?
Art. 5 – Xxxxxx non assicurati
1. L’assicurazione opera solo e soltanto per i rischi identificati nell’Art. 1. Non sono pertanto assicurati i rischi
ivi non indicati.
Art. 6 – Autoveicoli non assicurabili
1. Non sono assicurabili gli Autoveicoli che siano sprovvisti di anche uno soltanto dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 4
A CHI VIENE PAGATO L’INDENNIZZO?
Art. 7 – Soggetto titolare del diritto al pagamento dell’Indennizzo
1. Il titolare del diritto al pagamento dell’Indennizzo è sempre il proprietario dell’Autoveicolo e quindi
a. in caso di assicurazione abbinata ad un Finanziamento: l’Aderente/Assicurato;
b. in caso di assicurazione abbinata ad una Locazione Finanziaria: la Contraente.
QUALI SONO LE ESCLUSIONI E LE ALTRE LIMITAZIONI DELLA COPERTURA?
Art. 8 – Esclusioni
1. La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dall’Assicuratore) in caso di:
a. guida dell’Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
x. xxxxx dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;
c. Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato, del conducente e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
d. Sinistri causati da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
e. Sinistri causati da manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
f. Sinistro occorsi mentre l’Autoveicolo viene utilizzato per: corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità
g. Sinistri occorsi mentre l’Autoveicolo viene utilizzato per trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, animali o cose, che hanno causato il Sinistro;
h. Sinistri occorsi mentre l’Autoveicolo circola fuori strada o su strada non aperta al pubblico i. sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.
2. Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto se, alla data del Sinistro, l’Autoveicolo non era coperto da polizza RCA.
Art. 9 – Non cumulabilità degli Indennizzi
1. L’Indennizzo per il caso di Furto Totale e per il caso di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx non sono mai cumulabili tra di loro. Conseguentemente, il contratto di intende risolto automaticamente, con cessazione della copertura, in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale o Danno Irreparabile.
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 10 – Estensione territoriale
1. L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).
SEZIONE II – NORME CONTRATTUALI GENERALI
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 12 – Obblighi dell’Aderente/Assicurato
1. L’adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Aderente/Assicurato è facoltativa.
2. L’Aderente/Assicurato, se decide di aderire alla Polizza Collettiva, ha i seguenti obblighi:
a. all’inizio del contratto:
i. sottoscrivere il Modulo di Adesione
ii. fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Aderente/Assicurato, relative a circostanze tali che l’Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono essere causa di annullamento del contratto o legittimare l’Impresa a recedere dal contratto. In caso di Xxxxxxxx, il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.)
b. nel corso della durata del contratto: l’Aderente/Assicurato è tenuto a comunicare all’Impresa qualsiasi mutamento che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.)
c. in caso di presentazione di una richiesta di Xxxxxxxxxx a seguito di un Sinistro: si rinvia alla Sezione III (Art. 24 e seguenti)
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA?
Art. 13 – Perfezionamento della singola adesione e decorrenza della copertura
1. La singola adesione alla Polizza Collettiva si intende perfezionata, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a. l’Aderente/Assicurato ha sottoscritto il Modulo di Adesione;
b. il Finanziamento è stato erogato (dalla Contraente al concessionario convenzionato, per conto dell’Aderente/Assicurato) oppure l’Autoveicolo oggetto di Locazione Finanziaria è stato consegnato all’Aderente/Assicurato;
c. il Premio è pagato all’Impresa.
2. La copertura assicurativa della singola adesione alla Polizza Collettiva, perfezionatasi come sopra, decorre:
a. in caso di Autoveicolo acquistato con Finanziamento: dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, se successiva, dalle ore 24:00 del giorno in cui la
Contraente eroga l’importo finanziato al concessionario che ha venduto l’Autoveicolo all’Aderete/Assicuato;
b. in caso di Autoveicolo preso in locazione: dalle ore 24:00 del giorno di consegna del mezzo all’Aderente/Assicurato.
Art. 14 - Durata e termine della copertura
1. La copertura assicurativa della singola adesione alla Polizza Collettiva ha una durata pari alla durata del Finanziamento o della Locazione Finanziaria, e termina quindi alle ore 24:00 del giorno di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento o dell’ultimo canone di rimborso della Locazione Finanziaria
2. La copertura assicurativa della singola adesione alla Polizza Collettiva non può mai avere una durata superiore ai 72 mesi, indipendentemente dall’eventuale maggiore durata del Finanziamento o della Locazione Finanziaria).
COME POSSO RECEDERE DALLA COPERTURA?
Art. 15 – Clausola di ripensamento e diritto di recesso per l’Aderente/Assicurato
1. L’Aderente/Assicurato può recedere dal contratto, senza oneri, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (clausola di ripensamento), sempre che in tale periodo non si siano verificati Sinistri. In tal caso, l’Impresa provvederà a rimborsare alla Contraente l’importo di Premio versato relativo alla singola adesione cancellata (al netto delle imposte di legge) e la Contraente, a sua volta, procederà – in favore dell’Aderente/Assicurato - alla corrispondente riduzione della rata del Finanziamento o del canone della Locazione Finanziaria.
2. L’Aderente/Assicurato non può recedere annualmente dal contratto in quanto la tariffazione della Polizza Collettiva è stata determinata applicando, alle annualità successive alla prima, degli sconti di premio. Qualora la durata della copertura assicurativa sia superiore ai 5 anni, in conformità all’art. 1899 c.c. l’Aderente/Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, ha tuttavia facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni. In tal caso, purché il termine di preavviso sia stato rispettato, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. In tal caso, l’Impresa rimborserà alla Contraente l’importo di Premio pagato e non goduto relativo alla singola adesione cancellata (al netto delle imposte di legge), in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura. La Contraente, a sua volta, procederà
– in favore dell’Aderente/Assicurato - alla corrispondente riduzione delle rate del Finanziamento o dei canoni della Locazione Finanziaria ancora dovute/i.
3. L’Aderente/Assicurato è tenuto ad esercitare i diritti di recesso previsti dalla presente clausola inviando una comunicazione scritta (anche mediante lettera raccomanda a.r.) indirizzata alla Contraente al seguente indirizzo: FCA BANK - Customer Care Insurance – Xxxxx Xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxx. Il Contraente, a sua volta, comunicherà all’Impresa l’avvenuto recesso. Solo in caso di Finanziamento / Locazione Finanziaria cessati, la comunicazione scritta di recesso dovrà essere invece inviata direttamente all’Impresa al seguente indirizzo: AXA PARTNERS – Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx.
PREMIO: QUANDO E COME DEVO PAGARLO? QUANTO COSTA LA POLIZZA?
Art. 16 – Premio: periodicità, importo e modalità di pagamento
1. Per ciascuna adesione alla Polizza Collettiva, è dovuto all’Impresa un Premio unico ed anticipato per l’intera durata poliennale della copertura prestata a favore dell’Aderente/Assicurato.
2. L’ammontare del Premio dipende dal Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo (IVA inclusa ove prevista), nonché dalla durata del Finanziamento / Locazione Finanziaria, come indicato nella tabella seguente:
Durata Finanziamento / Locazione Finanziaria | Tasso di Premio lordo |
da 6 a 12 mesi | 0,52% del Prezzo di Acquisto |
da 13 a 18 mesi | 1,41% del Prezzo di Acquisto |
da 19 a 24 mesi | 1,87% del Prezzo di Acquisto |
da 25 a 30 mesi | 2,85% del Prezzo di Acquisto |
da 31 a 36 mesi | 3,42% del Prezzo di Acquisto |
da 37 a 42 mesi | 3,76% del Prezzo di Acquisto |
da 43 a 48 mesi | 4,29% del Prezzo di Acquisto |
da 49 a 54 mesi | 4,48% del Prezzo di Acquisto |
da 55 a 60 mesi | 4,98% del Prezzo di Acquisto |
da 61 a 66 mesi | 5,19% del Prezzo di Acquisto |
da 67 a 72 mesi | 5,65% del Prezzo di Acquisto |
3. Il Premio è a carico finale dell’Aderente/Assicurato, ed il relativo ammontare espresso in Euro è indicato nel Modulo di Adesione.
4. Il Premio:
a. viene incluso dalla Contraente nel capitale finanziato con il Finanziamento o con la Locazione Finanziaria, come da espressa autorizzazione al finanziamento del Premio rilasciata dall’Aderente/Assicurato nel Modulo di Adesione;
b. deve essere versato dalla Contraente all’Impresa in un’unica soluzione, per conto dell’Aderente/Assicurato;
c. deve essere restituito dall’Aderente/Assicurato alla stessa Contraente con la stessa modalità e la stessa periodicità prevista per il rimborso delle rate del Finanziamento o dei canoni della Locazione Finanziaria.
5. In caso di Finanziamento o Locazione Finanziaria di durata superiore a 72 mesi, l’importo del Premio verrà addebitato all’Aderente/Assicurato su tutte le rate del Finanziamento/ Locazione Finanziaria, ma la copertura assicurativa cesserà in ogni caso al compimento del 72° mese, in conformità al precedente articolo 3.
COSA SUCCEDE IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE DEL FINANZIAMENTO/LOCAZIONE?
Art. 17 – Estinzione anticipata totale del Finanziamento o riscatto/subentro nella Locazione Finanziaria – Diritti dell’Aderente/Assicurato
1. In caso di anticipata estinzione totale o di trasferimento del Finanziamento l’Aderente/Assicurato potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:
a. recedere dal contratto: in questo caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento del Finanziamento e l’Impresa rimborserà all’Aderente/Assicurato, per il tramite della Contraente, l’importo di Premio pagato e non goduto relativo alla singola adesione cancellata (al netto delle imposte di legge). Il Premio sarà rimborsato all’Aderente/Assicurato dalla Contraente mediante storno dello stesso dal conteggio relativo all’estinzione anticipata del Finanziamento. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa. A titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto ed il
rimborso del Premio, l’Impresa si tratterà l’importo di €25,00. Qualora l’importo dovuto risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto all’Aderente/Assicurato.
b. non recedere dal presente contratto di assicurazione: in questo caso la copertura assicurativa rimarrà in vigore sino alla naturale scadenza, alle stesse condizioni.
2. L’Aderente/Assicurato dovrà esercitare l’opzione di cui sopra rendendo alla Contraente apposita dichiarazione scritta in sede di estinzione o trasferimento del Finanziamento.
3. In caso di riscatto anticipato o di subentro di terzi nella Locazione Finanziaria la copertura assicurativa cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di riscatto o di subentro nella Locazione Finanziaria e l’Impresa rimborserà alla Contraente l’importo di Premio pagato e non goduto relativo alla singola adesione cancellata (al netto delle imposte di legge). Il Premio sarà rimborsato all’Aderente/Assicurato dalla Contraente mediante storno dello stesso dal conteggio relativo all’estinzione anticipata della Locazione Finanziaria. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa. A titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto ed il rimborso del Premio, l’Impresa si tratterà l’importo di €25,00. Qualora l’importo dovuto risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto all’Aderente/Assicurato.
ALTRE CLAUSOLE
Art. 18 – Risoluzione del contratto per cessazione del rischio e per altre ipotesi
1. Il contratto si scioglie nei seguenti casi:
a. alienazione o esportazione definitiva dell'Autoveicolo
b. distruzione, demolizione e cessazione della pubblica circolazione dell'Autoveicolo
c. furto dell'Autoveicolo
2. Nei casi di cui al precedente comma, salvo il caso in cui sia stato liquidato un Sinistro, l’Impresa rimborserà all’Aderente/Assicurato, per il tramite della Contraente, l’importo di Premio pagato e non goduto relativo alla singola adesione cancellata (al netto delle imposte di legge). Poiché nei casi di cui al precedente comma, anche il Finanziamento / Locazione Finanziaria si intendono sempre risolti in base alle condizioni contrattuali di tali contratti, il Premio sarà rimborsato all’Aderente/Assicurato dalla Contraente mediante storno dello stesso dal conteggio relativo all’estinzione anticipata del Finanziamento / Locazione Finanziaria. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.
Art. 19 – Prescrizione
1. I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).
Art. 20 – Xxxxxxxx xxxxxxxx
1. In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 21 – Modalità delle comunicazioni tra Impresa e Aderente/Assicurato
L’Impresa adempierà agli obblighi di comunicazione in corso di contratto previsti dalla normativa vigente a mezzo posta cartacea, inviando le comunicazioni all’indirizzo indicato sul Modulo di Adesione.
Art. 22 – Arbitrato irrituale
1. In caso di discordanza sull’indennizzabilità o meno del Sinistro e/o sull’ammontare del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
Art. 23 – Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana
2. Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme applicabili della legge italiana.
SEZIONE III – NORME IN CASO DI SINISTRO
COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Art. 24 – Modalità di denuncia dei Sinistri
1. In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato (o suoi aventi causa) deve darne tempestivo avviso scritto all’Impresa mediante comunicazione scritta inviata via posta cartacea o elettronica o fax ai seguenti recapiti:
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Ufficio Sinistri) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
2. AXA PARTNERS è l’Impresa del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto della compagnia di assicurazione.
3. Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Aderente/Assicurato può utilizzare l’apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet di AXA PARTNERS (xxx.xxxxxxxx.xxx/it) oppure contattando il Servizio Clienti al NUMERO VERDE 000.00.00.00.
QUALE DOCUMENTAZIONE VA ALLEGATA ALLA DENUNCIA DI XXXXXXXX?
Art. 25 – Documentazione da allegare alla denuncia dei Sinistri
1. Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l’Assicurato/Assicurato (o suoi aventi causa) è tenuto a inviare all’Impresa la seguente documentazione, allegandola alla denuncia di Xxxxxxxx (IN COPIA):
a. estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
b. patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
c. libretto di circolazione dell’Autoveicolo
d. fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo;
e. eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l’Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione;
f. solo in caso di Xxxxx Totale, copia della denuncia di furto dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
g. solo in caso Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sull’Autoveicolo.
2. L’Impresa potrà altresì richiedere all’Aderente/Assicurato eventuali ulteriori informazioni e documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento della pratica di Sinistro.
QUANDO VIENE PAGATO L’INDENNIZZO?
Art. 26 – Termine per la liquidazione dell’Indennizzo
1. L’Impresa liquida l’Indennizzo dovuto (al soggetto legittimato a riceverlo ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 8) entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx completa di ogni documento richiesto.
FACSMILE
MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva GAP4you (VERSIONE BASE) n.120191
Dati del contratto di Finanziamento / Locazione Finanziaria e dell’autoveicolo assicurato
Proposta di contratto finanziamento / locazione n. del Prezzo di Acquisto dell’autoveicolo €
In caso di Finanziamento: IVA inclusa - In caso di Locazione Finanziaria: IVA esclusa, salva la Locazione Finanziaria a Privati consumatori avente IVA inclusa - dell’Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente
Marca, modello, allestimento dell’autoveicolo
Dati del cliente (Assicurato)
Cognome e nome / Ragione sociale Codice Fiscale / P. IVA
Indirizzo di residenza / sede legale C.A.P. e Comune
Importo del Premio assicurativo lordo unico anticipato
(calcolato in percentuale del Prezzo di Acquisto dell’autoveicolo, ai sensi dell’art. 6 delle condizioni di assicurazione)
€ (incluse imposte, pari al 13,5%)
Importi trattenuti ai fini dell’eventuale rimborso del premio in caso di anticipata estinzione/trasferimento del Finanziamento o di riscatto/subentro nella Locazione Finanziaria: € 25,00 (a titolo di spese amministrative per emissione del contratto e rimborso del premio)
Importo del Premio lordo unico anticipato ed evidenza dei costi gravanti sul premio imponibile
INFORMATIVA SUI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO IMPONIBILE |
Provvigioni di intermediazione (44% del premio imponibile): € |
Spese amministrative (5% del premio imponibile) |
Periodicità e mezzi di pagamento del premio
Periodicità di pagamento del Premio | Unico ed anticipato per l’intera durata poliennale della copertura |
Mezzi di pagamento del Premio | Premio finanziato dalla Contraente all’Assicurato. |
Garanzie ed Indennizzi
Garanzie (ramo perdite pecuniarie) | Indennizzi |
Furto Totale dell’autoveicolo furto dell’autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente | Differenza tra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato in favore dell’Assicurato dall’Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro % di “Differenza Indennizzabile”: • 100% per i Sinistri accaduti nei primi 4 anni • 40% per i Sinistri accaduti nel corso del 5° anno • 30% per i Sinistri accaduti nel corso del 6° anno |
Danno Irreparabile dell’autoveicolo danneggiamento dell’Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). |
FACSMILE
Decorrenza e durata della copertura
Decorrenza | In caso di Finanziamento: ore 24:00 della firma del presente Modulo di Adesione (o, se successiva, dalla data di erogazione dell’importo oggetto del Finanziamento). In caso di Locazione Finanziaria: ore 24.00 della data di consegna dell’Autoveicolo |
Durata | Pari alla durata del Finanziamento / Locazione Finanziaria – Massimo 72 mesi |
Informativa sullo sconto di poliennalità e diritto di recesso
La Polizza Collettiva prevede, per ciascun Assicurato, una durata poliennale della copertura, pari alla durata del Finanziamento/Locazione Finanziaria. La tariffazione a premi unici anticipati della Polizza Collettiva è stata determinata applicando i seguenti sconti di premio per durate poliennali rispetto a coperture di durata annuale (12 mesi): Sconto per durata 18 mesi 9,45% - Sconto per durata 24 mesi 12,60% - Sconto per durata 30 mesi 15,45% - Sconto per durata 36 mesi 18,10% - Sconto per durata 42 mesi 20,40% - Sconto per durata 48 mesi 22,50% - Sconto per durata 54 mesi 24,70% - Sconto per durata 60 mesi e oltre 26,80%. A fronte di tali riduzioni di premio, l’Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso annuale dal contratto per i primi cinque anni di durata. E’ previsto il diritto di recesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Dichiarazione di adesione alla Polizza Collettiva e di accettazione delle condizioni contrattuali
Io sottoscritto, in qualità di titolare del contratto di Finanziamento / Locazione Finanziaria sopra identificato:
• PRENDO ATTO che FCA BANK ha stipulato, in qualità di contraente ed intermediario assicurativo, la Polizza Collettiva GAP4you (VERSIONE BASE) n. 120191 con la compagnia AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) (la “Polizza Collettiva”) per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria a copertura della perdita pecuniaria derivante dal rischio di Danno Irreparabile o Furto Totale dell’Autoveicolo oggetto del Finanziamento / Locazione Finanziaria;
• PRENDO ATTO che, ove la richiesta di Finanziamento/Locazione Finanziaria sopra identificata non venga accolta da FCA BANK, la copertura assicurativa prevista dalla Polizza Collettiva non avrà efficacia;
• PRENDO ATTO che FCA BANK, in qualità di contraente della Polizza Collettiva, pagherà per mio conto il Premio lordo, come sopra identificato, in forma unica ed anticipata, in favore dell’Assicuratore, MI OBBLIGO a rimborsare tale Premio a FCA BANK e, a tal fine, contestualmente AUTORIZZO FCA BANK a finanziarmi l’importo del Premio, e a quindi pagarlo in rate/canoni mensili di numero pari alle rate/canoni complessive/i previste/i dal contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria stesso ed alle stesse condizioni
• DICHIARO DI VOLERE ADERIRE ALLA POLIZZA COLLETTIVA GAP4YOU (VERSIONE BASE) N. 120191, ACCETTANDO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL SET INFORMATIVO
DATA | FIRMA ASSICURATO |
Dichiarazione di ricezione della documentazione precontrattuale
AVVERTENZA – Si informa l’Assicurato del diritto di ricevere il set informativo precontrattuale della Polizza Collettiva nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa
DICHIARO di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, del set informativo precontrattuale della Polizza Collettiva GAP4you (VERSIONE BASE) n. 120191 composto da: a) Documento informativo per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni); b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni), di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018; c) Condizioni di Assicurazione (comprensivi del Glossario); d) Modulo di adesione in facsimile.
DICHIARO altresì di avere ricevuto Allegati 3 e 4 dell’intermediario, di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 (“comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti” e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”).
DATA | FIRMA ASSICURATO |
Consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto assicurato, dopo aver letto l’informativa privacy di AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) redatta ai sensi della normativa applicabie sul trattamento dei dati personali, preso atto dell’identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti in qualità di interessato al trattamento, nonché di ogni altra informazione contenuta nell’informativa predetta, PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali.
DATA | FIRMA ASSICURATO |
Il presente Modulo di Adesione viene sottoscritto dall’Assicurato mediante Firma Elettronica Avanzata o Firma Grafometrica messa a disposizione dal Contraente FCA BANK.
AXA FRANCE IARD
Rappresentanza Generale per l’Italia
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè:
AXA FRANCE IARD, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, e con Rappresentanza Generale per l’Italia sita in Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnie Titolari del Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti:
• per posta: - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali le compagnie Titolari del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In
caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnie Titolari del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolari e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnie Titolari del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza delle compagnie Titolari del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
I dati personali dell’Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. Eventuali dati sensibili non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo senza che il cliente sia stato precedentemente informato di tale trasferimento o senza che sia raccolto il consenso del cliente qualora necessario ai sensi di legge.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari:
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Le compagnie Titolari del Trattamento raccolgono i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione.
MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva GAP4you (VERSIONE BASE) n.120191
Dati del contratto di Finanziamento / Locazione Finanziaria e dell’autoveicolo assicurato
Proposta di contratto finanziamento / locazione n. del Prezzo di Acquisto dell’autoveicolo €
In caso di Finanziamento: IVA inclusa - In caso di Locazione Finanziaria: IVA esclusa, salva la Locazione Finanziaria a Privati consumatori
avente IVA inclusa - dell’Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente
Marca, modello, allestimento dell’autoveicolo
Dati del cliente (Assicurato)
Cognome e nome / Ragione sociale
Codice Fiscale / P. IVA
Indirizzo di residenza / sede legale C.A.P. e Comune
Importo del Premio assicurativo lordo unico anticipato
(calcolato in percentuale del Prezzo di Acquisto dell’autoveicolo, ai sensi dell’art. 6 delle condizioni di assicurazione)
€ (incluse imposte, pari al 13,5%)
Importi trattenuti ai fini dell’eventuale rimborso del premio in caso di anticipata estinzione/trasferimento del Finanziamento o di riscatto/subentro nella Locazione Finanziaria: € 25,00 (a titolo di spese amministrative per emissione del contratto e rimborso del premio)
Importo del Premio lordo unico anticipato ed evidenza dei costi gravanti sul premio imponibile
INFORMATIVA SUI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO IMPONIBILE |
Provvigioni di intermediazione (44% del premio imponibile): € |
Spese amministrative (5% del premio imponibile) |
Periodicità e mezzi di pagamento del premio
Periodicità di pagamento del Premio | Unico ed anticipato per l’intera durata poliennale della copertura |
Mezzi di pagamento del Premio | Premio finanziato dalla Contraente all’Assicurato. |
Garanzie ed Indennizzi
Garanzie (ramo perdite pecuniarie) | Indennizzi |
Furto Totale dell’autoveicolo furto dell’autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente | Differenza tra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato in favore dell’Assicurato dall’Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro % di “Differenza Indennizzabile”: • 100% per i Sinistri accaduti nei primi 4 anni • 40% per i Sinistri accaduti nel corso del 5° anno • 30% per i Sinistri accaduti nel corso del 6° anno |
Danno Irreparabile dell’autoveicolo danneggiamento dell’Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). |
Decorrenza e durata della copertura
Decorrenza | In caso di Finanziamento: ore 24:00 della firma del presente Modulo di Adesione (o, se successiva, dalla data di erogazione dell’importo oggetto del Finanziamento). In caso di Locazione Finanziaria: ore 24.00 della data di consegna dell’Autoveicolo |
Durata | Pari alla durata del Finanziamento / Locazione Finanziaria – Massimo 72 mesi |
Informativa sullo sconto di poliennalità e diritto di recesso
La Polizza Collettiva prevede, per ciascun Assicurato, una durata poliennale della copertura, pari alla durata del Finanziamento/Locazione Finanziaria. La tariffazione a premi unici anticipati della Polizza Collettiva è stata determinata applicando i seguenti sconti di premio per durate poliennali rispetto a coperture di durata annuale (12 mesi): Sconto per durata 18 mesi 9,45% - Sconto per durata 24 mesi 12,60% - Sconto per durata 30 mesi 15,45% - Sconto per durata 36 mesi 18,10% - Sconto per durata 42 mesi 20,40% - Sconto per durata 48 mesi 22,50% - Sconto per durata 54 mesi 24,70% - Sconto per durata 60 mesi e oltre 26,80%. A fronte di tali riduzioni di premio, l’Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso annuale dal contratto per i primi cinque anni di durata. E’ previsto il diritto di recesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Dichiarazione di adesione alla Polizza Collettiva e di accettazione delle condizioni contrattuali
Io sottoscritto, in qualità di titolare del contratto di Finanziamento / Locazione Finanziaria sopra identificato:
• PRENDO ATTO che FCA BANK ha stipulato, in qualità di contraente ed intermediario assicurativo, la Polizza Collettiva GAP4you (VERSIONE BASE) n. 120191 con la compagnia AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) (la “Polizza Collettiva”) per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria a copertura della perdita pecuniaria derivante dal rischio di Danno Irreparabile o Furto Totale dell’Autoveicolo oggetto del Finanziamento / Locazione Finanziaria;
• PRENDO ATTO che, ove la richiesta di Finanziamento/Locazione Finanziaria sopra identificata non venga accolta da FCA BANK, la copertura assicurativa prevista dalla Polizza Collettiva non avrà efficacia;
• PRENDO ATTO che FCA BANK, in qualità di contraente della Polizza Collettiva, pagherà per mio conto il Premio lordo, come sopra identificato, in forma unica ed anticipata, in favore dell’Assicuratore, MI OBBLIGO a rimborsare tale Premio a FCA BANK e, a tal fine, contestualmente AUTORIZZO FCA BANK a finanziarmi l’importo del Premio, e a quindi pagarlo in rate/canoni mensili di numero pari alle rate/canoni complessive/i previste/i dal contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria stesso ed alle stesse condizioni
• DICHIARO DI VOLERE ADERIRE ALLA POLIZZA COLLETTIVA GAP4YOU (VERSIONE BASE) N. 120191, ACCETTANDO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL SET INFORMATIVO
DATA | FIRMA ASSICURATO |
Dichiarazione di ricezione della documentazione precontrattuale
AVVERTENZA – Si informa l’Assicurato del diritto di ricevere il set informativo precontrattuale della Polizza Collettiva nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa
DICHIARO di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, del set informativo precontrattuale della Polizza Collettiva GAP4you (VERSIONE BASE) n. 120191 composto da: a) Documento informativo per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni); b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni), di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018; c) Condizioni di Assicurazione (comprensivi del Glossario); d) Modulo di adesione in facsimile.
DICHIARO altresì di avere ricevuto Allegati 3 e 4 dell’intermediario, di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 (“comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti” e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”).
DATA | FIRMA ASSICURATO |
Consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto assicurato, dopo aver letto l’informativa privacy di AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) redatta ai sensi della normativa applicabie sul trattamento dei dati personali, preso atto dell’identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti in qualità di interessato al trattamento, nonché di ogni altra informazione contenuta nell’informativa predetta, PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali.
DATA | FIRMA ASSICURATO |
Il presente Modulo di Adesione viene sottoscritto dall’Assicurato mediante Firma Elettronica Avanzata o Firma Grafometrica messa a disposizione dal Contraente FCA BANK.
AXA FRANCE IARD
Rappresentanza Generale per l’Italia