Contract
il Grupp il Grupp il Grupp
Fisac-Cgil Gruppo CReva Fisac-Cgil Gruppo Creval Fisac-Cgil Gruppo Creval Fisac-Cg o Creval Fisac-Cg o Creval Fisac-Cg o Crevall Fisac-Cgil Gruppo Creval Fisac-Cgil Gruppo Creval Fisac-Cgil Gruppo Creval
Il Contratto integrativo del Credito Valtellinese
Gruppo Creval
Milano, 22 marzo 2017
Contratti della ristrutturazione europea
In un articolo apparso sul “Corriere della Sera” viene osservato che le «riforme strutturali» attuate in tutti i Paesi europei hanno un «denominatore comune, sono provvedimenti a favore delle imprese». Riforma della contrattazione nel segno della flessibilità, riduzione dei costi di licenziamento, possibilità di ridurre gli stipendi: essere «schierato con gli imprenditori» è proprio la collocazione che accomuna tutti i governi del Vecchio Continente nella ristrutturazione europea.
A questa coerenza della grande borghesia europea non si contrappone però, sull’opposto fronte del mon- do del lavoro, analoga coesione, a partire dal terreno sindacale. Ogni settore nazionale ha affrontato da solo la contingenza, senza che mai sia stato posto in concreto l’obiettivo di una battaglia sindacale su nodi che nei fatti sono gli stessi ovunque nel Vecchio Continente.
I contratti sono inoltre spinti da Abi, Ania e Confindustria verso una crescente aziendalizzazione, con l’evidente obiettivo di tenere sempre più divisi i lavoratori: secondo le controparti anche la contrattazione sa- lariale dovrebbe sempre più spostarsi a livello aziendale, con la tesi che con un’inflazione vicina a zero gli uni- ci soldi disponibili sarebbero solo quelli legati all’aumento di produttività in azienda.
Il CCNL Credito conferma il prevalere degli appetiti e delle priorità dei banchieri e dei tagliatori di cedole sulle legittime aspettative dei lavoratori. Gli aumenti salariali sono stati pressoché azzerati: il primo aumento, di soli € 25, è arrivato dopo un congelamento salariale durato più di due anni. Inoltre è stata demandata alle Rsa aziendali l’onere di “adattare” alle rispettive specificità alcuni istituti finora contrattati a livello solo nazio- nale, come gli inquadramenti, subordinando il tutto a delle linee guide da concordare in un tavolo nazionale che l'ABI ha evitato di convocare, o addirittura le forme contrattuali per l’assunzione dei giovani, regolamen- tando, oltre alle diverse forme di contratto precario, anche le partite IVA come avvenuto di recente in Intesa.
Gli accordi di secondo livello nel settore bancario
I cosiddetti CIA (Contratti integrativi aziendali) cambiano quindi nome e diventano Accordi di secondo livello. BNP-BNL, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Unicredit: sono solo alcune delle banche dove sono stati sottoscritti importanti accordi aziendali.
In questi accordi viene contrattato il cosiddetto welfare aziendale, per alcuni nuova frontiera della negoziazio- ne in uno scenario di pesante crisi del welfare di Stato, intrecciandolo anche con il salario aziendale. Un sala- rio scambiato con beni e servizi, anche con piani di azionariato diffusi e di investimento, mentre la parte cash subisce però importi in discesa rispetto agli anni passati. In ogni caso le aziende non pagano i contributi pre- videnziali previsti per il normale salario, in una fase in cui il montante contributivo INPS accumulato sarà sempre più importante per una pensione dignitosa, a partire dai giovani lavoratori. I banchieri si tengono stretti a sé i loro profitti con l’obiettivo di perseguire in questo modo il loro supposto “interesse generale” …
La Cgil in queste battaglie a difesa dei lavoratori è un solido baluardo sul piano sindacale perché sa perseguire attraverso l’azione unitaria le condizioni per non subire l’offensiva padronale.
Per difendersi è però necessario alzare lo sguardo e dotarsi di un’autonoma strategia che rap- presenti realmente gli interessi dei lavoratori, liberandosi da ideologie che presentano per il mondo del lavoro solo incertezze e penalizzazioni.
Interesse generale e coalizione sindacale
Le “ideologie moderniste” fanno apparire come un irrazionale attaccamento al passato la difesa di “diritti” conquistati in anni di lotte, in nome di un “interesse generale” dove invece si afferma solo l’interesse capitali- stico.
Crisi del mercato e ingresso di nuove normative europee hanno spinto il Gruppo Creval a scaricare gli effetti delle conseguenti riorganizzazioni sui lavoratori, con crescenti carichi di lavoro e responsabilità, e riduzioni di personale.
Gli accordi di Gruppo sottoscritti unitariamente, in difesa delle conquiste raggiunte, non possono nascon- dere le crescenti difficoltà che emergono ormai quotidianamente in tutte le unità produttive.
il Gruppo Creval persegue da tempo una strategia di gruppo, per un’integrazione dei processi di produzio- ne e delle condizioni di lavoro, ed avere una maggiore competitività nel panorama bancario nazionale ed eu- ropeo
Ecco perché, nell’approfondire i principali istituti del Contratto integrativo del Credito Valtellinese, dobbia- mo essere consci della necessità di “accelerare il passo” verso una logica sindacale di Gruppo, per difendere tutti insieme le nostre condizioni di lavoro evitando frammentazioni e divisioni tra i lavoratori.
Premio aziendale
Il premio aziendale viene calcolato avendo a base di riferimento il Risultato lordo di gestione del Conto eco- nomico consolidato, quello cioè del Gruppo, correlando poi l’incidenza percentuale del risultato globale sui singoli bilanci aziendali e le loro quote di incremento annue.
A partire dal premio aziendale di competenza 2009 – erogazione 2010, e per i successivi anni, è stato introdot- to un ulteriore indicatore interpretativo, l’utile di gestione, le cui variazioni considerate, in un range tra il -10% e il
+15%, hanno cercato di consolidare il premio aziendale avendo a base di riferimento quanto erogato nel 2009, con un minimo riconosciuto che, per l’erogato 2012, è arrivato a € 2.150 per la Terza Area, Terzo Livello.
La crisi del settore bancario e le difficoltà del Gruppo Creval hanno poi portato all’Accordo di Gruppo del 3/8/2012, con riconoscimento a stralcio del Premio aziendale per l’esercizio di competenza 2012, erogazione 2013, nella misura del 60% rispetto all’erogato 2012 a livello di Capogruppo. Il successivo accordo siglato nel 2014 ha poi stabilito l’erogazione del premio in due rate di pari importo, la prima a luglio e la seconda a novem- bre, con la possibilità di percepire l’importo sul proprio Fondo Pensione o come borsa di studio per i propri figli in età scolare o prescolare, e avere così l’importo completamente detassato. Dopo un 2015 di digiuno imposto dall’Azienda, l’impianto del 2014 è stato confermato per il 2016, con tre tranche erogate nei mesi di febbraio, aprile e luglio.
Viene qui riprodotto, nella sottostante tabella, l’andamento del premio aziendale nel periodo 2009-2016:
Area Livello | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
QD4 | 4.179 | 3.374 | 4.294 | 3.705 | 2.198 | 2.499 | 3.429 |
QD3 | 3.540 | 2.858 | 3.638 | 3.138 | 1.862 | 2.117 | 2.910 |
QD2 | 3.160 | 2.551 | 3.247 | 2.802 | 1.670 | 1.889 | 2.597 |
QD1 | 2.973 | 2.400 | 3.055 | 2.636 | 1.576 | 1.777 | 2.156 |
3° 4° | 2.607 | 2.105 | 2.679 | 2.311 | 1.396 | 1.559 | 2.156 |
3° 3° | 2.425 | 1.958 | 2.492 | 2.150 | 1.310 | 1.450 | 2.000 |
3° 2° | 2.289 | 1.848 | 2.352 | 2.029 | 1.236 | 1.368 | 1.890 |
3° 1° | 2.170 | 1.752 | 2.229 | 1.923 | 1.198 | 1.297 | 1.793 |
2° 3° | 2.038 | 1.646 | 2.094 | 1.807 | 1.108 | 1.219 | 1.686 |
2° 2° | 1.960 | 1.583 | 2.014 | 1.737 | 1.072 | 1.172 | 1.620 |
2° 1° | 1.907 | 1.540 | 1.959 | 1.690 | 1.044 | 1.140 | 1.577 |
1ª 1° | 1.775 | 1.433 | 1.824 |
Normativa fiscale e contributiva su salario collegato a contratti di produttività
Negli ultimi anni è stata prevista per questa tipologia di salario un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 10%. Nel 2015 non è stata riconosciuta del tutto, dimostrandosi così tanto aleatoria quanto dipendente da esigenze del bilancio statale che nessun sindacato è chiamato a discute- re e tanto meno contrattare. Le aziende invece, oltre ad incassare i tagli dell'IRAP e la decontribuzione per i nuovi assunti, pretendono di incassare sconti sia sul contratto nazionale, sia su quelli di secondo livello, facendoli pagare ai lavoratori, a partire dai contributi previdenziali previsti per il normale salario
La Legge di Stabilità a partire dal 2016 ha stanziato le relative risorse, con la ripresentazione dell’imposta sec- ca al 10%. Il bonus avrà un massimale che con il 2017 può arrivare fino a 4.000 euro, se vengono contrattati anche istituti di partecipazione tra azienda e lavoratori, e sarà utilizzabile per tutti i reddi- ti fino a 80.000 euro. Questa forma di salario beneficerebbe anche di uno sgravio dei contributi previdenziali do-
xxxx dal lavoratore e dal datore di lavoro, con uno stanziamento iniziale che si è però via via ridotto progressiva- mente, arrivando al 2016 dove la decontribuzione non è stata prevista per azzeramento dei fondi
Viene invece prevista, e quindi favorita contro l’erogazione di salario, una completa detassazione e decontri- buzione in caso di percezione del premio sotto forma di Welfare, tramite la scelta alternativa di uno dei seguenti istituti di welfare aziendale quale “contributo”:
a) straordinario alla forma di previdenza complementare cui il collega è iscritto;
b) aggiuntivo per le borse di studio così come disciplinate dalle normative aziendali delle singole Banche e Società del Gruppo, laddove sussistano i requisiti per la corresponsione previsti dalla contrattazione di secondo livello;
c) per frequenza ad asili nido e scuole dell’infanzia per i figli dei Dipendenti.
Il catalogo è comunque in continuo aumento, arrivando fino ai servizi di trasporto ferroviario.
Sotto i fari della crisi, diventa evidente come i sacrifici invocati da media e televisioni siano in una sola direzione, contro il mondo del lavoro, e non certo per colpire sprechi parassitari o almeno “tagliare” le unghie a una piccola borghesia che non è stata minimamente intaccata dalle recenti “liberalizzazioni” e manovre fiscali.
La detassazione fiscale a favore della contrattazione aziendale è stata usata a piene mani come grimaldello contro il salario contrattato nazionalmente.
La FISAC-CGIL, non rinunciando anche a queste quote di salario, non può ignorare che ciò che era riconosciuto dalla mano destra è stato poi sottratto con la sinistra. La funzione della decontribuzione è infatti quella di uno specchietto per le allodole, dove in realtà sono attaccati i contratti nazionali, spingendo i lavoratori gli uni contro gli altri, abbassando i costi aziendali a discapito nostro.
Per i colleghi in organico alla data del 31/12/96, in conformità al “Protocollo di intesa sulla Armonizzazione degli istituti retributivi” nel Gruppo dell’11/12/1996, è prevista nel mese di dicembre l’erogazione di un Premio di rendimento, non soggetto a incrementi tabellari, corrispondente a poco meno di una mensilità.
Sicurezza del lavoro Prevista una Commissione di Sicurezza, composta da rappresentanti sindacali e aziendali, avente compiti informativi e consultivi a livello di indirizzo generale in materia di sicurezza fisica.
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro sono previsti i seguenti provvedimenti a tutela del La- voratore oggetto di violenza e/o minaccia in occasione di rapina:
a) visita medica a carico dell’Azienda presso organismi qualificati, per i lavoratori che hanno subito violenza e, comunque, per gli altri che ne facciano specifica richiesta;
b) accoglimento di eventuale richiesta di trasferimento ad altro servizio, ufficio o filiale, tenuto conto delle necessità operative dell’Azienda.
Le decisioni assunte in materia di sicurezza saranno portate a conoscenza dei colleghi dell’unità produttiva in- teressata all’intervento con le modalità previste per la normativa interna.
Infortunio o malattia conseguente ad atti dolosi In caso di infortunio o malattia conse- guente a tentativo di rapina o comunque di altro evento criminoso, il Lavoratore che superi il previsto periodo di comporto ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a guarigione, e comunque per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, salvo verifica con le Rappresentanze Sindacali Aziendali di eventuali casi particolari.
L’Azienda concederà eventuali permessi retribuiti ai Dipendenti direttamente coinvolti da detti eventi criminosi sul posto di lavoro e comunque fino ad un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, in ogni caso da usufruirsi nei giorni immediatamente successivi a quello dell’evento
.Formazione professionale L’Azienda si impegna a proporre una calendarizzazione individuale dei corsi di formazione, da svolgersi prevalentemente durante il normale orario di lavoro, con opportuna informazione al Dipendente.
Decorrenza | 1ª op- zione | 2ª op- | I colleghi a tempo parziale che non maturano il diritto all’intervallo beneficiano dei seguenti ticket: - € 5,00 di cui € 0,50 su Fondo pensione di Gruppo. Il buono pasto gode di una completa deducibilità fiscale fino ad € 5,29, così come la quota versata sul Fondo Pensione, interamente de- ducibile. Il buono pasto può comunque essere portato ad € 7,00, con tassazione sulla quota eccedente € 5,29, con la rimanenza sempre “girata” sulla previdenza complementare. |
zione | |||
Buono pasto | € 7,00 | € 5,25 | |
Contribuzione a Fondo Pensione | € 2,75 | € 4,50 | |
Totale | € 9,75 | € 9,75 |
Per il personale ex Carifano la decorrenza degli importi in tabella è a partire dal 1/7/2018.
Scuola | Condizioni e tempi di corresponsione | Importo |
ELEMENTARE | Entro il mese di novembre dell’anno in cui si supera l’anno scolastico | 170 |
ISTRUZIONE SECONDARIA 1°GRADO | 380 | |
ISTRUZIONE SECONDARIA 2°GRADO | 640 | |
CORSI DI LAUREA | Entro il mese di marzo successivo all’anno accademico di riferimento se si acquisiscono almeno 40 crediti for- mativi alla fine della sessione di esami dell’anno acca- demico di riferimento | 1.100* |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE | 1.100* |
I suddetti importi saranno corrisposti a titolo di “concorso spese di studio” anche ai figli dei dipendenti che, pur non avendo conseguito i titoli scolastici richiesti, sono comunque iscritti e frequentino l’anno scolastico di riferimento, comunque fino e non oltre l’età di 26 anni.
Diploma per la scuola media superiore | 258 |
Laurea triennale Laurea magistrale | 387 129 |
Premio di fedeltà (ex art. 4 CIA)
Ai Lavoratori che abbiano maturato 25 anni di servizio effettivo presso l’Azienda (o presso altre socie- tà del Gruppo) verrà erogata una somma pari a una mensilità lorda, con un massimo di 1.500 Euro, che sarà corrisposta unitamente alle competenze di dicembre dell’anno di maturazione. Xx Xxxxxxxxxx verrà inoltre assegnato a titolo di liberalità un orologio d’oro.
Missioni (ex art. 7 CIA)
Con l’Accordo di Gruppo del 3/8/2012 è stata ripristinata la franchigia prevista dal C.C.N.L. per le missioni infe- riori alle 5 giornate effettuate nel corso di un mese di calendario. Vale quindi il CCNL vigente, compreso quanto previsto per le trasferte a “corto raggio”.
Il Cia dispone che al Personale inviato in missione non viene comunque riconosciuto il trattamento di diaria e compete solo il rimborso delle spese effettive sostenute (piè di lista) di cui all’art. 70, lettere a), b) e c), del
C.C.N.L. 31 marzo 2015, comunque non oltre gli importi della diaria, nelle seguenti ipotesi:
1. missioni effettuate all’interno della “zona” della Filiale Capozona di competenza. Tali zone però, enunciate nell’Allegato 2, sono aggiornate alla situazione del Credito Valtellinese ante Piano strategico 2011-14;
2. nel caso in cui il Dipendente si trovi a svolgere attività di formazione (frequenza a corsi, convegni e semi- nari) in comune diverso da quello in cui svolge la propria attività lavorativa.
Sportelli turistici e fiere (ex art. 9 CIA)
Conformemente alle previsioni del vigente C.C.N.L. è prevista la facoltà di offrire servizi di sportello nella gior- nata di sabato presso le unità operative situate nell’intera provincia di Sondrio e il territorio gravitante sulle aree del lago di Como e di Varese. L’elencazione delle unità operative è rimasta alla situazione prece- dente le recenti fusioni per incorporazione.
Ai colleghi, appartenenti ai quadri direttivi di 1° e 2° livello ed alle tre aree professionali, con contratto di lavo- ro a tempo pieno e con orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì e che effet- tuano attività lavorativa nella giornata di sabato presso gli sportelli turistici verrà riconosciuto un compenso di Eu- ro 60,00 e in aggiunta a detta indennità, un permesso aggiuntivo a recupero pari alle ore effettivamente lavorate maggiorate di un’ora con garanzia dell’immediato recupero o, in luogo del permesso ag- giuntivo di cui sopra, a scelta del collaboratore, il pagamento di lavoro straordinario pari alle ore ef- fettivamente lavorate.
L’Azienda si impegna a tenere in considerazione le esigenze delle lavoratrici madri e ad utilizzare Personale in via prevalente volontario, rispettando gli orari massimi di adibizione allo sportello previsti dal vigente C.C.N.L., e ricorrendo eventualmente all’utilizzo di Risorse part time sia tra il Personale full time che ne ha fatto richiesta, sia per il tramite di assunzioni dall’esterno.
L’Azienda si impegna, altresì, a predisporre le opportune turnazioni di Personale evitando, salvo la volontarietà e la disponibilità dei singoli Lavoratori, di utilizzare lo stesso Dipendente nella giornata di sabato più di 20 volte l’anno, a eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui l’orario settimanale è distribuito su sei giorni per sei ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
Part time (ex art.11 CIA)
Il rapporto di lavoro a part time è disciplinato dall’art. 35 del C.C.N.L. 31 marzo 2015, nonché dalla disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia.
Le Parti, preso atto che il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento per favorire, fra l’altro, la flessibilità del lavoro, convengono che riguardo alle prestazioni supplementari di cui all’art. 35, punto 15, lettera e), del citato C.C.N.L., al Dipendente part-time appartenente alle tre Aree Professionali, che opterà per tale soluzione, dette prestazioni potranno essere riconosciute secondo il meccanismo della banca delle ore disci- plinato dall’art. 106 del vigente C.C.N.L.: in tal caso, le prime 25 ore danno diritto al recupero in banca delle ore, mentre per le restanti 25, il Lavoratore interessato potrà optare se continuare a riversarle nella banca delle ore, oppure richiedere il relativo compenso corrispondente alla paga oraria.
L’Azienda renderà note le proprie esigenze di part-time nell’ambito dell’incontro annuale previsto dall’art. 12 del ci- tato C.C.N.L., specificando, per quanto possibile e indicativamente, l’orario di lavoro, la relativa articolazione gior- naliera e settimanale, nonché la sede di utilizzo. In caso di rilevanti e diverse esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno, l’Azienda si assume l’impegno di fornirne puntuali informative.
Al Dipendente che, su incarico dell’Azienda, debba utilizzare la propria auto per lo svolgimento del suo lavoro, viene riconosciuto un rimborso chilome- trico nelle misure di seguito indicate: | Auto di cilindrata fino a 1.300 cc: |
Auto di cilindrata superiore a 1.300 cc: | |
Motoveicoli: |
Rimborso spese auto (ex art.12 CIA)
Euro 0,38 | |||
Euro 0,45 | |||
Euro 0,30 |
Polizze vita ed invalidità permanente
Ecco gli importi dei massimali suddivisi per classi anagrafiche:
Euro 190.000 fino a 30 anni; | Euro 160.000 da 31 a 40 anni; |
Euro 140.000 da 41 a 45 anni; | Euro 110.000 da 46 a 50 anni |
Euro 90.000 oltre i 50 anni. |
Affidamenti a rientro con piano di xxxxxxxx (ex art.15 CIA con Accordo 28/10/2015)
Beneficiari colleghi con contratto a tempo indeterminato o atipici di durata non inferiore a 24 mesi continuativi:
Inquadramento | Anzianità e valore | Tasso |
Personale 2º e 3º Area e Quadri di 1° e 2° livello | • da 1 sino a 5 anni: € 4.000 • da 5 sino a 10 anni: € 8.000 • oltre 10 anni: € 11.000 | Euribor a sei mesi rilevato il 4° giorno lavorativo antecedente il giorno d’inizio di ogni semestre – 2 punti percentuali (minimo 2,75%; massimo 6%) |
Quadri Direttivi di 3° e 4° livello | • fino a 9 anni: € 19.000 • dal 10° anno: € 26.000 | Euribor a sei mesi rilevato il 4° giorno lavorativo antecedente il giorno d’inizio di ogni semestre – 2 punti percentuali (minimo 2,75%; massimo 6%) |
Affidamenti per elasticità di cassa (ex art.14 CIA con Accordo 28/10/2015)
Beneficiari colleghi con contratto a tempo indeterminato o atipici di durata non inferiore a 24 mesi continuativi:
Inquadramento | Anzianità e valore | Tasso |
Personale 2º e 3º Area Quadri di 1° e 2° livello | • Fino a 1 anno: € 3.100 • da 1 sino a 5 anni: € 7.000 • da 5 sino a 10 anni: € 10.000 • oltre 10 anni: € 13.000 | Euribor a 6 mesi rilevato il 4° giorno lavorativo ante- cedente il giorno d’inizio di ogni semestre – 1,5 punti percentuali (minimo 1,5%; massimo 6%) |
Quadri Direttivi di 3° e 4° livello | • Fino a 9 anni: € 11.000 • dal 10° anno: € 16.000 | Euribor a 6 mesi rilevato il 4° g lav antecedente inizio di ogni semestre -1,5% (minimo 1,5%; max 6%) |
Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo
Condizioni di erogazione per mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto o la sistemazione di immobile a uso abitativo | |
Aventi diritto | La nuova convenzione può essere richiesta per mutuo ipotecario e relativo prefinanziamento di immobile ad uso abitativo (anche seconda casa), con la maturazione di un’anzianità effettiva di almeno 2 anni (concor- re anche il periodo con contratto a tempo determinato o di lavoro subordinato “atipico” comunque de- nominato purché continuativo presso Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese). Possono altresì richiedere il mutuo agevolato ed il relativo prefinanziamento i dipendenti che provengono da altre aziende ai quali viene riconosciuta un’anzianità convenzionale pari a quanto previsto dall’art. 54 del c.c.n.l. 19 dicembre 1994. Chi ha già in essere un mutuo potrà rinegoziarlo alle condizioni previste dal presente accordo per l'importo e la durata residui, usufruendo inoltre, se ricorrono i casi previsti, del ricalcolo per prima casa. |
Tipologie mutuo Durata | Mutuo a tasso variabile - durata max 30 anni Mutuo a tasso variabile con rata fissa – 20 anni all’erogazione, con possibilità di estensione fino a 30 anni in base all’andamento dei tassi di riferimento o alle variazioni di rata disposte dal mutuatario Mutuo a tasso fisso – durata max 25 anni |
Importo finanziabile | Importo massimo richiedibile pari alla maggiore somma tra 150.000 euro e 6 annualità, prendendo a ba- se di calcolo la proiezione della retribuzione annua determinata al mese in cui viene presentata la richiesta. |
Tassi di interesse | Per i due mutui a tasso variabile a scelta collega con spread pari a -1 punto min 0,625% max 6%: • Eu3m/360 media mese dicembre per il trimestre 1° aprile – 30 giugno, mese giugno per trimestre 1° luglio – 30 settembre, mese settembre per trimestre 1° ottobre – 30 dicembre (pubbl. su Il Sole 24 Ore). • Tasso BCE (tasso per le operazioni di “rifinanziamento principale”) aggiornato con la decorrenza prevista dalla Bce con effetto sulle rate in corso. Per mutuo a tasso fisso tasso di interesse IRS flat, pubblicato su Il Sole 24 Ore l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente (il sabato precedente, se l’ultimo giorno del mese è lunedì) • Per durate fino a dieci anni, IRS lettera 10 anni • Per durate oltre 10 anni e fino a 15 anni, IRS lettera 15 anni • Per durate oltre 15 anni e fino a 20 anni, IRS lettera 20 anni • Per durate oltre 20 anni e fino a 25 anni, IRS lettera 25 anni Con un recente accordo i colleghi che abbiano stipulato un mutui a tasso fisso, con esclusione del secondo mutuo, dal 03/01/2011 al 11/01//2017, possono richiedere di beneficiare della riduzione del tasso fisso al 2,25%, per l'importo e la durata residui. |
Modalità di rimborso | Per i mutui a tasso variabile e a tasso fisso, il rimborso avverrà mediante rate mensili o trimestrali posticipate allineate a fine mese o a fine trimestre comprensive di quota capitale e di quota interesse al tasso stabilito: La prima rata sarà costituita solo da interessi. Per il mutuo a tasso variabile e rata fissa, il rimborso avverrà mediante rate mensili posticipate allineate a fine mese comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso stabilito. |
Ripetibilità Mutuo Possibilità ricalcolo per prima casa | Il collega potrà usufruire del mutuo e del relativo prefinanziamento una sola volta nella vita lavorativa presso Società del Gruppo Creval con la seguente eccezione: il dipendente che venda l’immobile oggetto del finanziamento per costruire, acquistare o ristrutturare altro immobile ad uso abitativo, potrà inoltrare nuo- va richiesta per mantenere ovvero ottenere un nuovo mutuo agevolato per un importo pari al residuo debito e con la stessa residua durata Il collega che ristrutturi o venda l’immobile oggetto del finanziamento al fine di costruire, acquistare o ristrut- turare altro immobile ad uso abitativo, potrà ottenere un nuovo mutuo unicamente a condizione che abbia ad oggetto la prima casa d’abitazione, per un importo pari alla differenza rinveniente tra l’importo che verrebbe a determinarsi aggiornando la posizione retributiva del richiedente calcolata al mese in cui viene presentata la richiesta e l’importo effettivamente concesso. |
Garanzia | Ipoteca 1° grado sull’immobile dato in garanzia o anche di grado successivo purché il mutuo richiesto non superi l’80% del valore dell’immobile al netto degli eventuali residui di mutui precedenti. |
Spese istruttoria | A carico dell’Azienda le spese istruttorie, a carico del collega le spese notarili e le imposte |
Procedura inoltro e valutazione conformità | Le richieste di mutuo ipotecario e dell’eventuale prefinanziamento dovranno essere inoltrate al competente Organo deliberante. La valutazione della conformità della richiesta sarà sottoposta ad apposita Commissione Casa, composta da un rappresentante della Direzione Generale, uno della Direzione S.I.O.P. e un rappresen- tante per ciascuna sigla sindacale firmataria del presente accordo, salvo espressa negazione del consenso da parte del collega interessato. |
Non mancano rispetto a questa normativa interpretazioni aziendali che non condividiamo, in particolare:
• la rinegoziazione dei mutui in essere, limitati solo al primo mutuo a tasso variabile, fa- vorendo tra l’altro in tal modo chi ha sottoscritto mutui presso altra banca e sfavorendo invece chi ha sottoscritto mutui a tasso fisso negli anni passati presso la propria banca;
• la mancata definizione di un lasso temporale tra vendita e acquisto per il ricalcolo prima casa abitazione; l’azienda a riguardo richiede la contemporaneità, evento che nella pra- tica è impossibile.
Tutti aspetti che abbiamo più volte segnalato e che intendiamo riprendere con l’Azienda.
Modalità di gestione del mutuo e altre condizioni | |
Prefinanziamento mutuo ipotecario | Nell’attesa del perfezionamento del mutuo ipotecario, la Banca mette a disposizione dei richiedenti un pre- finanziamento pari all’importo del mutuo richiesto. Se approvato per un importo inferiore a quello del pre- finanziamento ottenuto l’eccedenza di utilizzo viene stornata in valuta sul conto corrente ordinario del di- pendente. Per ottenere il prefinanziamento si dovrà presentare una documentazione atta ad individuare l’immobile oggetto del finanziamento ed il suo valore. Il prefinanziamento avrà la durata massima di due anni. Se ciò non fosse possibile, si dovrà relazionare sui motivi del ritardo e sui nuovi tempi previsti la Commissione Casa che deciderà in merito all’eventuale proroga del prefinanziamento. |
Cooperative edilizie in attesa di concessione edilizia | I dipendenti soci potranno ottenere il prefinanziamento con la presentazione dei seguenti documenti: a) copia del progetto presentato in Comune per la richiesta della concessione edilizia con individuazione dell’appartamento che verrà assegnato al socio; b) atto di proprietà del terreno o dell’immobile da ristrutturare. Se entro due anni dalla deliberazione del prefinanziamento la concessione edilizia non fosse stata rilascia- ta, il dipendente dovrà relazionare la Commissione sui motivi del ritardo e sui nuovi tempi previsti. La Commissione deciderà quindi in merito all’eventuale proroga dei benefici. |
Alienazione mu- tuo prima della scadenza del termine | Qualora l’immobile oggetto della garanzia venga alienato prima del termine di scadenza del mutuo, quest’ultimo dovrà essere estinto avvisando contestualmente la Banca |
Esclusioni | Non potranno beneficiare del finanziamento i colleghi che abitino in appartamenti di proprietà della Banca, salvo che ciò sia dovuto a trasferimenti richiesti dalla Banca per motivi di servizio e salvo che la richiesta sia presentata per costruire un’abitazione alternativa ove trasferire la propria residenza entro i due anni succes- sivi alla concessione del mutuo. Eventuali richieste di proroghe saranno esaminate dalla Commissione Casa. |
Intestazione del mutuo | L’immobile offerto in garanzia può anche non essere intestato al dipendente fatto salvo per il principio fon- damentale che il mutuatario deve essere il dipendente stesso o il dipendente ed il coniuge. Il proprietario dell’immobile, se diverso dal dipendente, dovrà intervenire alla stipula del contratto di mutuo come terzo da- tore d’ipoteca. |
Utilizzo immobile | L’immobile oggetto della garanzia dovrà avere uso prevalentemente abitativo, anche se seconda casa. |
Premorienza, dimissioni o licenziamento del collega | Nel caso di morte del dipendente, il mutuo agevolato continuerà a favore degli eredi. Se il rapporto di lavoro si risolve per dimissioni o licenziamento, il mutuatario dovrà estinguere il mutuo agevolato. Tuttavia, su richiesta del dipendente interessato, la Banca potrà consentire la prosecuzione del mutuo; in tal caso il tasso di interesse applicato sarà pari al parametro di riferimento maggiorato di uno spread pari a due punti. Il mutuo agevolato continuerà a favore dei dipendenti che risolvano il rapporto di lavoro per pensione.. |
Unico atto di mutuo con condizioni diversificate | La richiesta di erogazione di un mutuo con le caratteristiche di cui al presente articolo e di altro analogo mutuo a tasso diverso verrà concessa mediante stipula di un unico atto di mutuo, ove verranno specificate – per l’importo finanziabile per ciascun Dipendente alle condizioni previste e l’ulteriore importo mutuato - le diverse condizioni di erogazione del mutuo stesso e relativi vincoli ipotecari. |
Assicurazione | Viene estesa al mutuo per il personale dipendente l’attuale assicurazione cumulativa contro gli infortuni denominata “assicurazione clienti”. |
Secondo Xxxxx
Ad integrazione del precedente mutuo tale forma di finanziamento prevista è concessa alle sole seguenti ipotesi:
Condizioni di erogazione “secondo mutuo” | |
Aventi diritto | Colleghi a tempo indeterminato con un’anzianità aziendale effettiva di almeno due anni. |
Condizioni, casi e importo finanziabile | A condizione che il collega chieda contestualmente o abbia già in ammortamento o abbia già fruito del primo mu- tuo, il secondo mutuo viene erogato nei seguenti casi: acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli con obbligo cointestazione del mutuo; costruzione in proprio o in cooperativa della prima casa di abitazione per sé; interventi di manutenzione straordinaria; interventi di restauro conservativo; interventi di ristrutturazione e am- pliamento edilizio. Unico vincolo all’importo finanziabile è la capacità di rimborso. |
Tassi di inte- resse e spese | Spread applicabile: Eu3m+0,75 punti. Spese di istruttoria e di incasso a carico dell’azienda |
Ripetibilità | La presente convenzione è concessa solo una volta nella vita lavorativa presso Società del Gruppo Creval.. |
Premorienza, dimissioni o licenzia- mento del collega | Se il rapporto di lavoro si risolve per dimissioni o licenziamento, il mutuatario dovrà estinguere il Secondo mu- tuo. Tuttavia su richiesta del collega interessato, la Banca potrà consentire la prosecuzione del mutuo con tasso pari al parametro di riferimento maggiorato di spread pari a due punti. Il secondo mutuo continuerà senza solu- zione di continuità in caso di pensionamento. |
Circolo ricreativo aziendale
L’Azienda si impegna a corrispondere a favore dell’associazione “Crevalcir” un contributo annuo pari a Euro 77,46 per ciascun socio dipendente o pensionato del Credito Valtellinese.
Trasferimenti
L’Azienda si impegna a non effettuare trasferimenti in comune diverso per i colleghi con più di 22 anni presso la stessa Azienda. Nel caso in cui si verifichino necessità di trasferimento, l’Azienda terrà conto delle condizioni personali e di fami- glia degli interessati, considerando previamente i lavoratori senza carichi di famiglia.
Ciascun collega, in aggiunta al periodo di ferie, avrà diritto nel corso dell’anno ai seguenti permessi retribuiti:
▪ il periodo necessario per l’effettuazione in day hospital di visite specialistiche e di analisi mediche e di laboratorio, da co- municare preventivamente al proprio responsabile diretto. Qualora la visita e/o l’esame specialistico avvenga fuori dal comune di residenza e/o di lavoro, al Dipendente verrà riconosciuto forfetariamente un permesso retribuito di 4 ore;
▪ un giorno per la nascita dei figli.
In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secon- do grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della Lavoratrice o del Lavoratore mede- simi al Dipendente spettano i permessi retribuiti previsti dall’art. 1 del Decreto 21 luglio 2000 n. 278 e successive modificazio- ni e integrazioni.
Pari opportunità
L’Azienda, nello spirito del proprio sistema di pianificazione e sviluppo delle Risorse Umane e conformemente alle vi- genti disposizioni di legge, garantisce pari opportunità alle Lavoratrici, in particolare per quanto riguarda l’accesso al lavoro, gli inquadramenti, la crescita professionale e manageriale.
Erogazioni liberali
L’Azienda, nell’intento di ampliare la compagine sociale a soggetti particolarmente interessati al buon andamento dell’Azienda stessa, dichiara che, in occasione della nascita di figli a carico di Dipendenti secondo i criteri vigenti per la cor- responsione delle borse di studio, verranno intestate a ciascun figlio n. 60 azioni del Credito Valtellinese a titolo di liberali- tà. Tali azioni non sono cedibili sino al compimento del 18° anno di età del figlio.
FISAC-CGIL Credito Valtellinese Gruppo bancario CreVal
Ad esclusivo uso interno