Lotto 2 prodotti biologici - CIG 7771949F31 -
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E BIOLOGICI
- Lotto 2 prodotti biologici - CIG 7771949F31 -
L’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx x.0, 00000 - Xxxxxxx, C.F. 80013890324, P.IVA 00211830328, - di seguito denominata “Università” - rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx di Priero, nata a Trieste il 5 luglio 1963, nella qualità di Direttore Generale dell’Università, ivi domiciliata per la carica, competente alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2018 del 27/04/2018 ----
E
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FILIALE DELLA LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
(C.F./P.IVA 12792100153), con sede legale in Xxxxxxxxx 0 • 2665 NN • Bleiswijk • The Netherlands (Olanda) – sede secondaria Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00, Xxxxxx 00000 – sede amministrativa e operativa in Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxx - XXXXX, rappresentata dal sig. Xxxx Xxxxxxx, nato a VILLA MINOZZO (Reggio Xxxxxx) il 27 febbraio 1958 in qualità di legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente atto ----
PREMESSO
- che a seguito dell’espletamento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma telematica di negoziazione Unityfvg, gara n. G00121, la centrale di committenza ausiliaria, individuata nell’Università degli Studi di Udine, ha provveduto all’aggiudicazione dell’accordo quadro agli operatori economici con atto dirigenziale dell’Università degli Studi di Udine n. 425/2018 del 17/10/2018;
- che con Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Trieste n. 33/2019 del 18/01/2019 si autorizzava la stipula dei contratti di accordo quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- che alla data odierna tutte le verifiche effettuate sull’aggiudicatario da parte dell’Università degli Studi di Udine non hanno fatto emergere motivi di esclusione;
- che è trascorso il periodo di trentacinque giorni previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per poter procedere con la stipula del contratto;
- che LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FILIALE DELLA LIFE TECHNOLOGIES EUROPE
BV, relativamente al lotto 2 - prodotti biologici, ha presentato regolare cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 0947000000034987, emessa in data 25/01/2019 da Banca Nazionale del Lavoro Spa Apac Trade Finance e Garanzie – xxx Xxxxxx 00 - Xxxxxx, fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per un importo di € 8.005,01;
- che il presente contratto disciplina i rapporti unicamente con l’Università degli Studi di Trieste;
- che la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 159/2011 da parte dell’Università degli Studi di Udine è in corso di istruttoria;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per l’Università degli Studi di Trieste è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore patrimonio e provveditorato;
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO
L’Università affida l’Accordo Quadro a LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FILIALE DELLA LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV, che accetta, per la fornitura all’Università di prodotti biologici (lotto 2) - CIG 7771949F31 nei termini e alle condizioni specificate negli atti di gara e nell’offerta economica. Gli appalti specifici verranno affidati secondo quanto stabilito al punto 4 del Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro.
Xxxxx quindi parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti gli atti di gara come se fossero allegati, tra i quali in particolare:
- il Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro e relativi allegati;
- l’Offerta Economica.
ART. 3 – VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL PRESENTE CONTRATTO
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016) l’Università risolverà il contratto. In tal caso verrà interamente incamerata la cauzione definitiva e verrà corrisposto solo il corrispettivo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
ART. 4 - DURATA
L’affidamento avrà durata di 2 anni dalla data di stipula e sarà prorogabile e/o rinnovabile anche più volte per un massimo di ulteriori 2 anni. L’accordo potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del suo valore, fatte salve le opzioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale.
ART. 5 – CONTRATTI COLLEGATI
Collegato al presente contratto è l’Accordo Quadro sottoscritto con gli altri 2 operatori economici identificati nei primi 3 classificati del lotto di fornitura (lotto 2 – prodotti biologici).
ART. 6 – REFERENTI E COMUNICAZIONI
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FILIALE DELLA LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
nomina quali propri Referenti ai quali fare riferimento per tutte le esigenze riguardanti l’esecuzione del contratto come segue: in qualità di referente commerciale Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx (Indirizzo email: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; numero di cellulare: 349/00.00.000), in qualità di referente operativo il Sig. Xxxxxxxxx Xxxx (Sr. Customer Service Representative), facente parte del nostro Ufficio ordini (Indirizzo Email: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx - Telefono diretto: 000.00.00.000).
I Referenti LIFE TECHNOLOGIES ITALIA sono riconosciuti idonei e non potranno essere revocati o sostituiti da tale carica senza previa comunicazione all'Università.
L’Università nomina quale proprio Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
ART. 7 – IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE CONTRATTO
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso ed a tassa fissa per il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
L'imposta di bollo sarà assolta con modalità virtuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 (aut. 410481/1993).
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Firma apposta in forma digitale dal Direttore Generale: Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx di Priero
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
Firma apposta in forma digitale dal Legale Rappresentante: Xxxx Xxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente sottoposto ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
CAPITOLATO SPECIALE
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI
Prodotti Chimici e Biologici
Lotto 1 – Prodotti chimici - CIG 7559255E8D - PER L’UNIVERSITÀ DI UDINE, L’UNIVERSITÀ DI TRIESTE E LA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)
Lotto 2 – Prodotti biologici - CIG 75593046FF - PER L’UNIVERSITÀ DI UDINE L’UNIVERSITÀ DI TRIESTE E LA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)
Art. 0 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Capitolato Speciale, si intende:
- Affidatario: l’operatore economico aggiudicatario e sottoscrittore dell’accordo quadro
- Stazione Appaltante: l’Università degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di Trieste o la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura di prodotti chimici e biologici da utilizzare ai fini delle attività dell’Università degli Studi di Udine, dell’Università degli Studi di Trieste e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste con le caratteristiche e secondo le modalità di seguito precisate.
Per ciascun lotto verrà sottoscritto uno specifico distinto accordo quadro da ciascuna stazione appaltante. Le varianti al presente documento per la specifica stazione appaltante, sono evidenziate nel testo o negli allegati.
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento del presente accordo quadro sono regolati da:
- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per forniture, in particolare dal D. Lgs. 50/2016;
- la documentazione di gara compreso il presente documento e relativi allegati;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto dell’accordo quadro.
ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO E OPZIONI
L’accordo quadro avrà durata di 2 anni con decorrenza dalla data della sua attivazione e sarà prorogabile e/o rinnovabile anche più volte per un massimo di ulteriori 2 anni. L’accordo potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del suo valore, fatte salve le opzioni di cui sotto.
Si fa presente che l’affidatario dell’accordo quadro non potrà vantare alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l’intero ammontare dell’accordo quadro o qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine oppure nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo di fornitura.
L’affidatario dell’accordo quadro è tenuto a eseguire tutte le forniture che la Stazione Appaltante ordinerà prima della
data di scadenza dell’accordo quadro, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’accordo.
La Stazione Appaltante potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali dell’accordo
quadro:
1. proporre modifiche e integrazioni alle forniture entro i limiti massimi del valore dell’affidamento e nei casi ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
2. proporre un prolungamento dell’accordo quadro entro i limiti massimi del valore dell’affidamento e entro il termine
xxxxxxx complessivo di 4 anni;
3. risolvere l’accordo con l’operatore economico che non partecipi a 5 rilanci competitivi nell’arco di un anno;
4. scorrere la graduatoria originariamente definita nel caso in cui l’operatore economico rinunci al rinnovo o alla
proroga oppure nel caso di risoluzione o recesso dall’accordo;
5. prorogare unilateralmente la durata dell’accordo quadro nelle more dell’espletamento di una nuova procedura selettiva (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario all’individuazione dei nuovi fornitori (periodo stimato in circa 12 mesi). In tali casi l’affidatario dell’accordo quadro è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie o migliorative già pattuite.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI
L’accordo quadro sarà sottoscritto da ogni stazione appaltante con i primi 5 operatori economici selezionati per ogni lotto.
A discrezione della Stazione Appaltante, gli appalti specifici saranno affidati nel seguente modo:
1) Per i beni compresi nell’ Allegato 2 - Specifiche e quantità prodotti – Lotto x o nel listino scontato riservato, il punto ordinante della Stazione Appaltante potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, di una delle seguenti opzioni:
1.1. L’appalto specifico (ordine di fornitura) verrà affidato direttamente all’operatore economico firmatario dell’accordo quadro e primo classificato per il lotto x. Se l’operatore economico primo classificato non fosse in grado di fornire tutti prodotti necessari al punto ordinante, il punto ordinante potrà affidare direttamente al secondo classificato e così via.
Il punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare l’appalto specifico (ordine di fornitura) per
l’intera fornitura o per sottoinsiemi di essa.
1.2. L’appalto specifico (ordine di fornitura) verrà affidato all’operatore economico firmatario dell’accordo quadro che avrà formulato il prezzo più basso per l’insieme di beni che compongono la specifica fornitura (confronto dei prezzi di tutti i sottoscrittori dell’accordo quadro). Il punto ordinante potrà, a suo insindacabile giudizio, limitare il confronto ad un numero minore di operatori economici rispetto ai firmatari dell’accordo quadro, nel rispetto della graduatoria di gara (primo e secondo; primo, secondo e terzo, primo, secondo, terzo e quarto).
Il punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà valutare la migliore offerta per l’intera fornitura o per sottoinsiemi di essa.
1.3. L’appalto specifico (ordine di fornitura) verrà affidato a seguito di rilancio competitivo sull’offerta economica fatta in sede di selezione riferita ad un sottoinsieme di prodotti e per quantità definite. Tutti gli altri elementi predefiniti della fornitura rimarranno invariati. Per poter essere accettato, il rilancio dovrà prevedere condizioni economiche pari o migliori rispetto a quelle contenute nell’accordo quadro. Le condizioni migliorative varranno solo per la specifica fornitura oggetto di rilancio. Il rilancio verrà effettuato con richiesta via email/pec o attraverso il portale di negoziazione dai punti ordinanti. Il rilancio dovrà essere inoltrato come reply all’email/pec di richiesta o come risposta attraverso il portale di negoziazione entro 3 giorni lavorativi o diversa maggiore scadenza stabilita dal punto ordinante. Nel caso in cui il rilancio competitivo non dovesse sortire miglioramenti delle offerte, il punto ordinante potrà abbandonare l’opzione 1.3 e usare l’opzione 1.1. o 1.2.
1.4. L’appalto specifico (ordine di fornitura) verrà affidato ad un determinato operatore economico tra i 5 firmatari dell’accordo nel caso in cui ricorra l’infungibilità, debitamente motivata, dei prodotti richiesti e l’operatore economico risulti essere l’unico distributore tra i firmatari.
2) La Stazione Appaltante si riserva di richiedere un rilancio competitivo speciale una volta l’anno per l’aggiornamento dei prezzi e dell’elenco dei beni oggetto di accordo quadro. In questo caso l’elenco dei beni e i relativi prezzi saranno la base per l’aggiudicazione dei successivi appalti specifici.
A seguito del presente rilancio competitivo, la graduatoria iniziale potrà subire modifiche in funzione dei risultati del prezzo totale offerto.
Nel caso di rilancio competitivo tramite email/pec o portale di negoziazione, a tutela della segretezza dei rilanci, questi potranno essere inviati in allegato al reply della email di richiesta in formato MSword, MSEexcel o PDF protetti da una password che ne impedisca la lettura. Tale password dovrà essere comunicata con secondo reply entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione dei rilanci. In assenza di comunicazione della password entro tale termine il rilancio si considererà come non avvenuto. In questo caso l’esito delle valutazioni del rilancio competitivo sarà comunicato a coloro che hanno presentato rilancio su specifica richiesta anche informale.
Si ricorda che l’offerta tecnica e economica, presentata in sede di selezione degli operatori economici per la sottoscrizione dell’accordo quadro, non è modificabile se non in sede di rilancio competitivo.
ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE
5.1 – Specifiche tecniche
In allegato al presente documento (Allegato 2 - Specifiche e quantità prodotti – Lotto x) sono indicate le quantità biennali stimate e le relative specifiche dei principali prodotti acquistati.
5.2 – Xxxxxx e confezionamento (taglio)
I formati delle confezioni devono essere quelli richiesti e indicati nell’Allegato 2. Ove consentito potranno essere proposti formati di taglio inferiore ma con la stessa tipologia di confezionamento (vetro, plastica, ecc.).
I formati delle confezioni proposti devono rimanere tali per tutta la durata del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.
I prezzi dei prodotti dovranno essere comprensivi delle accise previste dalle normative vigenti. Nel caso di ordinativo effettuato in regime di non imponibilità accisa, al prezzo verrà scorporata l’accisa al momento dell’ordine.
I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant’altro necessario a garantire la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto o nell’anno successivo al rilancio competitivo di cui all’art. 4, punto 2. I prezzi potranno essere aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto o dal rilancio competitivo di cui all’art. 4, punto 2, in base all’indice ISTAT specifico di settore o, in assenza, in base all’indice ISTAT FOI.
5.3 – Quantità
I quantitativi dei singoli prodotti indicati nell’Allegato 2 sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici, e non costituiscono per l’affidatario un minimo contrattuale garantito. Le quantità pertanto possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle indicate.
5.4 – Conformità a norme
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle vigenti disposizioni legislative per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio, in particolare quanto previsto dal Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 ove applicabile, e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento della consegna.
Inoltre, ogni prodotto deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.
5.5 – Scadenze usabilità prodotti
Gli articoli oggetto delle forniture devono essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso la Stazione Appaltante.
5.6 – Tipologia di confezionamento ed di etichettatura
Il prodotto dovrà essere confezionato nei contenitori indicati specificatamente nell’Allegato 2 o, negli altri casi, in contenitori di vetro o di altro materiale idoneo a:
• garantire l’integrità, la sterilità, ove richiesto, e la corretta conservazione del prodotto durante le fasi di
trasporto e fino alla consegna e la successiva fase di conservazione nei depositi/laboratori
• non rilasciare sostanza né in forma liquida né sotto forma di vapori/aerosol.
I prodotti dovranno essere etichettati con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (cfr. Regolamento CE 1272/2008 | cd “CLP”), ed accompagnati dalla Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) come di seguito specificato. L’etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto. Le indicazioni devono essere in lingua italiana e possibilmente anche in inglese.
5.7 - Documentazione a supporto
In occasione o anteriormente alla prima fornitura del materiale, l’affidatario dovrà fornire, a corredo di ogni prodotto oggetto dell’appalto, la Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) redatta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (cfr. Regolamento CE 1272/2008 | cd “CLP”). La scheda SDS dovrà essere obbligatoriamente fornita in formato cartaceo e in lingua italiana e dovrà essere disponibile anche in formato elettronico, anche sul sito web dell’affidatario, obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese. In occasione di cambiamenti o revisioni successive delle conoscenze e delle informazioni riferite alla sostanza, l’affidatario dovrà garantire altresì l’aggiornamento di tale scheda SDS comunicando alla stazione appaltante la disponibilità della scheda aggiornata e/o inviandone copia
cartacea/elettronica. Ove esplicitamente richiesto dal punto ordinante, i prodotti dovranno essere corredati di certificati di analisi standard.
5.8 – Innovazione tecnologica
Qualora l’affidatario, durante l’esecuzione del contratto, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alla Stazione Appaltante la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELL’ACCORDO, REFERENTI, ORDINI DI FONITURA, LUOGHI DI CONSEGNA, MODALITÀ DI CONSEGNA/EROGAZIONE, CONTROLLI SULLA FORNITURA
6.1 - Attivazione accordo quadro
L’attivazione dell’accordo quadro avverrà di norma il giorno successivo alla sua sottoscrizione. L’affidatario potrà
chiedere di posticipare l’avvio di massimo 15 giorni.
6.2 - Referenti accordo quadro
Per ogni Stazione Appaltante il referente dell’accordo quadro è indicato nell’Allegato 1 - Elenco dei Punti Ordinanti e di Consegna (POC) – Lotto x. L’affidatario provvederà a comunicare il proprio referente entro il giorno di attivazione dell’accordo quadro. La Stazione Appaltante potrà rifiutare le forniture in assenza dell’indicazione del referente.
6.3 - Gestione ordini e piattaforma e-commerce
I punti ordinanti di ogni Stazione Appaltante emettono singoli ordinativi di fornitura nell’arco di durata dell’accordo quadro.
Gli ordinativi devono poter essere trasmessi tramite specifica e unica piattaforma web predisposta dall’operatore economico firmatario che preveda i prezzi al netto dello sconto riservati alla Stazione Appaltante.
Per ciascun punto ordinante di ogni Stazione Appaltante, la piattaforma e-commerce dedicata dovrà prevedere un numero illimitato di utenze, distinte in 2 tipologie:
- utenza “Utente”, in grado di creare il pre-ordine con i prodotti di interesse e i prezzi riservati;
- utenza “Amministrazione”, in grado di convalidare e inviare l’ordine all’Appaltatore e di visualizzare tutte le
transazioni effettuate.
La piattaforma e-commerce dovrà consentire:
- la creazione dei pre-ordini
- il salvataggio dei pre-ordini
- la convalida dell’ordine da parte dell’utenza “Amministrazione” ed il successivo invio al Fornitore
- la notifica di avvenuto invio dell’ordine
- la funzione di copia ordine per entrambe le utenze
- una funzione che consenta di visualizzare lo stato di avanzamento dell’ordine
Gli Operatori Economici firmatari dell’Accordo si impegnano a mettere a disposizione delle Stazioni Appaltanti materiale informativo di supporto per l’utilizzo della piattaforma e ad erogare almeno 4 ore di formazione on site.
In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà all’affidatario, solo previa autorizzazione del punto ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative.
6.4 - Luoghi di consegna
La fornitura dovrà essere svolta per tutte le sedi della Stazione Appaltante comprese quelle periferiche. L’elenco dei comuni in cui si trovano le sedi universitarie è indicato nell’Allegato 1 - Elenco dei Punti Ordinanti e di Consegna (POC)
– Lotto x. In caso di necessità potranno essere richieste forniture in altre xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx o del territorio Nazionale.
6.5 - Oneri di consegna e oneri accessori
Tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla fornitura compresi imballaggio merce, trasporto, facchinaggio al piano, sicurezza, anche aggiuntivi rispetto alle formule standard, sono a carico dell’affidatario dell’accordo quadro salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento o nei relativi allegati. Potranno essere applicati oneri di consegna, non superiori a 10 Euro, per ordini di importo inferiore a 200 Euro + IVA, indicati automaticamente in fase di predisposizione dell’ordine sulla piattaforma e-commerce.
6.6 - Modalità di consegna
L’Affidatario dovrà sempre preventivamente contattare il referente indicato negli ordini di fornitura per concordare gli orari e le modalità per la consegna dei prodotti. Nel caso di consegne con corriere, il nominativo del corriere dovrà
essere preventivamente comunicato al referente per la consegna della Stazione Appaltante indicato nell’ordine di fornitura.
La Stazione Appaltante potrà rifiutare eventuali consegne effettuate senza preventivo accordo con il referente della Stazione Appaltante.
La consegna dei prodotti dovrà avvenire:
• entro 5 giorni lavorativi dall’ordine per il lotto 1 e entro 10 giorni lavorativi per il lotto 2. Potranno essere concordati con La Stazione Appaltante termini di consegna diversi o consegne ripartite riferite ad un singolo ordine.
• negli orari concordati, previo accredito presso la portineria della sede universitaria indicata nell’ordine di fornitura o accredito diretto presso punto di consegna ove non presente portineria, comunque sempre in presenza del referente. Tale operazione potrà richiedere un tempo di attesa dell’incaricato di 10 minuti.
• da parte di personale incaricato dall’affidatario che sia identificabile da tesserino di riconoscimento, esposto e visibile, che riporti nominativo ed indicazione della azienda/ditta.
Le consegne dovranno sempre prevedere il rilascio di un documento di trasporto o consegna che dovrà riportare eventuali contenuti previsti dalla normativa ADR. Il documento di trasporto/consegna dovrà inoltre indicare: il referente per la consegna, il numero di riferimento e data dell’ordine; luogo di consegna; elenco dettagliato del materiale consegnato. Nel caso di mancato rilascio del documento di trasporto o consegna con le specifiche informazioni di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento stabiliti.
L’affidatario per le operazioni di movimentazione dei materiali, sia all’esterno che all’interno delle sedi della Stazione Appaltante, dovrà dotarsi di tutte le attrezzature, in particolare transpallet e carrelli, necessarie ed adeguate per svolgere tale attività in sicurezza. La Stazione appaltante non metterà a disposizione alcuna attrezzatura per lo scarico e il trasporto dei materiali.
Al fine di agevolare le consegne, fatti salvi casi d’urgenza, la Stazione Appaltante si dichiara disponibile a negoziare con
l’affidatario giorni fissi di consegna con una frequenza non superiore a 2 volte a settimana.
Si rende noto che i locali potrebbero non essere idonei all’ingresso dei pallet interi. Qualora non sia possibile accedere al punto di consegna previsto con il pallet,l’affidatario dovrà procedere al suo “sbancalamento” all’esterno della sede, nell’area indicata dal Referente per la consegna e poi procedere al successivo trasporto e consegna dei prodotti, fino al punto previsto, nel rispetto di quanto indicato in Allegato 3.x in materia di gestione sicurezza e di quanto concordato “in sito” con il Referente per la consegna.
6.7 - Imballaggio
L’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia
di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Regolamento CE 1272/2008 | cd “CLP”).
In particolare, nei casi in cui sia richiesto, i contenitori e gli imballi devono essere omologati ai sensi del vigente Accordo ADR sul trasporto su strada di merci pericolose. L’imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione e trasporto prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati senza fuoriuscite accidentali, emissioni nocive o trasudazioni.
Sull’imballaggio esterno, oltre alle informazioni obbligatorie previste per legge, dovrà essere apposta un’etichetta
contenente le seguenti informazioni:
• nominativo del referente per la consegna indicato nell’ordine di fornitura;
• contrassegno dell’affidatario;
• nome dei prodotti contenuti, loro caratteristiche di pericolosità e quantitativo espresso nell’unità di misura
propria del prodotto.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione del collo devono essere apposte sull’imballaggio in lingua italiana (possibilmente anche in inglese) e chiaramente leggibili. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole esposte o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l’affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati al successivo art. 6.9.
6.8 - Documentazione a corredo della consegna
Le consegne dovranno sempre prevedere il rilascio di un documento di consegna in cui dovrà essere riportato il numero d’ordine della Stazione Appaltante e il nominativo del referente per la consegna. I documenti di consegna dovranno essere conformi alle righe di dettaglio dell’ordine di fornitura emesso dalla Stazione Appaltante. Nel caso di mancato
rilascio del documento di consegna o di assenza del numero d’ordine della Stazione Appaltante o di non conformità del documento alle righe di dettaglio dell’ordine della Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante potrà rifiutare la fornitura.
6.9 - Controlli sulla fornitura
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai referenti per la consegna designati dalla Stazione Appaltante. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell’ordine potrà essere accertata dalla Stazione Appaltante in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall’affidatario (riserva di verifica). La firma apposta per accettazione della merce non esonera l’ affidatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell’affidatario contestualmente alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della Stazione Appaltante.
La mancata sostituzione della merce da parte dell’affidatario sarà considerata “mancata consegna”. È a carico dell’affidatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
La merce non ritirata entro 5 gg giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo PEC potrà essere inviata dalla Stazione Appaltante all’affidatario con oneri a carico di quest’ultimo.
Nel caso in cui l’affidatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, la Stazione Appaltante procede direttamente all’acquisto da altro affidatario, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo all’affidatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria Stazione Appaltante.
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
7.1 - Frequenza di fatturazione
La fatturazione dovrà essere successiva alla consegna e all’accettazione della merce e con riferimento alle prestazioni effettivamente fornite.
Per l’Università di Udine la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed essere riepilogativa delle forniture del periodo.
Per l’Università di Trieste e per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati la fattura dovrà essere emessa per ogni singolo ordine.
7.2 - Modalità di fatturazione
Dovrà essere prodotta una fattura per ciascun punto ordinante (PO) indicato nell’Allegato1.
Le fatture dovranno:
• essere intestate alla stazione appaltante con l’aggiunta dell’acronimo del punto ordinate reperibile
nell’Allegato 1;
• riportare l’IBAN che dovrà essere coerente con quello comunicato ai sensi della L. 136/2010;
• essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007) con l’IPA del punto ordinante indicato nell’Allegato 1;
• riportare il CIG dell’affidamento e l’eventuale CUP indicato dal punto ordinate nell’ordine di fornitura;
• riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015);
• riportare i numeri degli ordini di fornitura nel tracciato .xlm della fatturazione elettronica (<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>);
• riportare il numero e la data dei documenti di consegna/erogazione (DDT, bolla, rapporto, etc.) nel tracciato
.xlm della fatturazione elettronica (<Dati Documento di Trasporto>), ciò consentirà di abbreviare i tempi di pagamento;
• essere conformi alle righe di dettaglio degli ordini di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, La Stazione Appaltante non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. La mancanza del CIG e dell’eventuale CUP comporterà la non accettazione della fattura per impossibilità di adempiere alle comunicazioni e rilevazioni imposte dalle norme vigenti.
7.3 - Tempi e modalità di pagamento
Se la fornitura è stata eseguita correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei controlli sull’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante di Udine ai sensi della L. 136/2010.
L’accettazione della fattura elettronica per decorrenza dei termini, in assenza di esplicita accettazione delle forniture e servizi da parte del referente per la consegna attraverso il collaudo dei beni consegnati, non determina l’insorgere del diritto al pagamento della stessa e potrà dar luogo alla richiesta di nota d’accredito totale o parziale in presenza di non conformità accertate dalla Stazione Appaltante.
ART. 8 - REPORTISTICA
Alla fine di ogni anno di attività, l’affidatario dell’accordo quadro dovrà inviare al referente dell’accordo di cui all’art. 6 un report in formato .xls con la sintesi delle forniture effettuate e dei relativi importi richiesti distinte per Punto Ordinante (PO).
Ulteriori report periodici con maggiori o minori dettagli potranno essere richiesti dal referente della Stazione Appaltante.
ART. 9 - SICUREZZA
L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato.
Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo.
La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi.
Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività.
Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.
ART. 10 - GARANZIE E ASSICURAZIONE
All’affidatario dell’accordo quadro verrà richiesta garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento o la risoluzione del contratto.
L’affidatario dell’accordo quadro dovrà essere dotato, per tutta la durata dell’affidamento, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e per persona.
L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante. Qualora l’affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c.
ART. 11 – PENALI
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, la Stazione Appaltante applicherà una penale per ogni infrazione relativa all’esecuzione dell’affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d’offerta.
Il Responsabile Unico del Procedimento invierà all’affidatario, formale contestazione scritta assegnandogli un tempo, non inferiore a 3 (tre) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.
Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:
• mancata fornitura: Euro 100,00 per ogni mancata fornitura imputabile all’affidatario;
• ritardo nella fornitura: Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo imputabile all’affidatario;
• fornitura non conforme: Euro 30,00 per ogni non conformità;
• fornitura senza preventivo accordo con referente indicato dalLa Stazione Appaltante: Euro 20,00 per ogni consegna in aggiunta a rifiuto della consegna;
• fornitura con personale dell’appaltatore non riconoscibile (tesserino/divisa): Euro 20,00 per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna;
• consegna con corriere non comunicato a referente per la consegna indicato nell’ordine: Euro 20,00
per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna;
• mancato rispetto delle norme di sicurezza concordate: Euro 100,00 per ogni infrazione;
• errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di consegna: Euro 30,00 per ogni fatturazione errata o non conciliabile automaticamente per causa imputabile all’affidatario;
• ritardato inoltro dei report previsti dall’art. 8: Euro 1,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di più inadempimenti presenti nella stessa fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di applicare la penale più
alta o l’intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto.
L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento per le prestazioni rese dall’affidatario o dalla cauzione, che nel caso, andrà prontamente reintegrata.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.
In caso di constatata applicazione di 5 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 12 - RECESSO UNILATERALE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’affidatario, della relativa comunicazione. In tale ipotesi la Stazione Appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L’affidatario non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
La Stazione Appaltante potrà inoltre avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1 comma 13 del
Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 “Spending Review” convertito dalla Legge N. 135 del 7 Agosto 2012.
ART. 13 - RISOLUZIONE
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:
- fallimento dell’affidatario;
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta;
- inadempimento dell’affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dalla Stazione Appaltante per porre fine all’inadempimento, fermo restando l’applicazione delle penali previste;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.
La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Stazione Appaltante all’Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare ad altri la fornitura, in danno della Ditta inadempiente.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare l’intero importo della
cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
ART. 14 – MANLEVE
L’affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della Stazione Appaltante, qualora:
1. venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o d’autore su beni o servizi acquistati dall’affidatario;
2. terzi dovessero avanzare pretese in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle
obbligazioni a carico dell’affidatario previste dal presente accordo quadro.
ART. 15 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche, si informa che la Stazione Appaltante tratterà i dati relativi al presente accordo ai soli scopi amministrativi e fiscali.
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al presente accordo e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell’Appaltatore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente accordo.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione della fornitura è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Udine per l’Università degli Studi di Udine, del Foro di Trieste per Università degli Studi di Trieste e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.
Allegati:
Allegato 1 - Elenco dei Punti Ordinanti e di Consegna (POC) – Lotti 1 e 2 Allegato 2.1 - Specifiche e quantità prodotti – Lotto 1
Allegato 2.2 - Specifiche e quantità prodotti – Lotto 2
Allegato 3.1 – Università di Udine - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotti 1 e 2
Allegato 3.2 – Università di Trieste - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotti 1 e 2
Allegato 3.3 - SISSA - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotti 1 e 2
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI
Prodotti Chimici e Biologici
UNITYFVG
Allegato 3.2 - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni
UniTS
Documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività ai fini della gestione della sicurezza nella fornitura di prodotti chimici e biologici c/o l’Università degli Studi di Trieste.
L’Università degli Studi di Trieste, in qualità di Committente per il contratto di fornitura dei prodotti chimici e biologici, ai sensi dell’Articolo 26 D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 -- Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, provvede mediante questo documento, ad informare la ditta sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure di emergenza adottate.
L’Università di Trieste ha provveduto alla valutazione dei rischi da possibili interferenze che si potrebbero determinare durante la esecuzione delle attività lavorative oggetto del contratto.
Generalità dell’ente
Ragione sociale: Università degli Studi di Trieste
Sede legale: xxxxxxxx Xxxxxx xx0, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx)
Recapito e-mail, telefonico e fax: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx, x00.000.000.0000 Codice fiscale e partita IVA: 80013890324 e 00211830328
Codice ATECO: 85.42.00 (istruzione universitaria)
Figure referenti per il contratto
• Datore di lavoro del committente: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, rettore, 040.558.3001 xxxxxxx@xxxxx.xx
• Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, 040558.8793 xxxxxx@xxxxx.xx
• Direttore dell’esecuzione del contratto per i prodotti biologici: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 040558.8626 xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
• Direttore dell’esecuzione del contratto per i prodotti chimici: Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 040558.3903 xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Funzioni aziendali per la prevenzione
• RSPP, con recapiti: Xxxxxxx Xxxxxxxx, tel. (x00) 000.000.0000, fax. (x00) 000.000.0000, xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx
• ASPP, con recapiti: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx
• Medico competente, con recapiti: Xxxxxxx Xxxxx, tel. (x00) 000.0000000, fax (x00) 000.000000, xxxxx@xxxxx.xx
• RLS: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxx/
• Addetti antincendio: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/
• Addetti primo soccorso: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/
• Addetti evacuazione disabili: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/
• Addetti antifumo: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/
• Preposti: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/
• Dirigenti: vedere xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/
Tipologia di appalto
Fornitura di prodotti chimici e biologici presso le sedi dell’Università di Trieste
Zone interessate dalle attività oggetto dell’appalto
DIPARTIMENTI | INDIRIZZO DI CONSEGNA |
Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute | Vari Reparti Ospedale di Cattinara - Xxxxxx xx Xxxxx 000 - 00000 XXXXXXX |
Vari Reparti Ospedale Maggiore - Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX | |
Vari Reparti IRCCS BURLO XXXXXXXX - Xxx xxxx'Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX | |
Vari laboratori XXXX XXXXXXX XXXX - XXXXXXXXXX 00 - 00000 TRIESTE | |
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX | |
Dipartimento di scienze della vita | Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX - Edificio C11 |
Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX - Edificio Q | |
Xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxxxx X | |
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxxxx XX | |
Xxx Xxxxxxx, 0/0 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxxxx X | |
Xxx Xxxxxxx, 0/0 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxxxx X0 | |
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxxxx Xx | |
Xxx Xxxxxxx 00/0 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxxxx X | |
Via Weiss 2 - 34127 TRIESTE - Palazzina Q | |
Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche | Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX – edificio C11 |
Xxxxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX - edificio A | |
Xxx Xxxxxxx 0/0 - 00000 XXXXXXX – edificio A | |
magazzino ospedaliero Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (XX) |
Dipartimento di ingegneria e architettura | Xxx Xxxxxxx 0/X - 00000 XXXXXXX Xxxxxxxx X |
Dipartimento di matematica e geoscienze | Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxxxxx X - 00000 XXXXXXX |
Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxxxxx X - 00000 XXXXXXX | |
Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxxxxx X - 00000 XXXXXXX | |
Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche | Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX Xxxxxxxx X |
Rischi specifici presenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare il fornitore e misure di prevenzione e gestione delle emergenze adottate
Rischio per investimento da veicoli e incidente automobilistico con altri mezzi circolanti all’interno delle aree di consegna
La ditta opererà prevalentemente all’esterno dei locali universitari.
All’interno delle aree universitarie sono presenti vie per la circolazione veicolare, generalmente in commistione d’uso con quella pedonale. L’ingresso dei pedoni avviene generalmente lungo i marciapiedi laterali, quando presenti. Tutti i veicoli devono circolare a passo d’uomo e dare precedenza ai pedoni all’interno del comprensorio universitario. L’elevata presenza di pedoni e motocicli, spesso indisciplinati, e il parcheggio selvaggio che ostruisce i passaggi rende il rischio di collisione medio. In queste aree, attesa l’elevata presenza di pedoni e motocicli, deve essere mantenuta una velocità ridotta e devono essere rigorosamente rispettate le prescrizioni di riferimento contenute nel codice della strada, anche per quanto riguarda i parcheggi.
Entrata ai varchi di accesso al comprensorio universitario
All’entrata, presso tutti i varchi, sono ben visibili i cartelli che evidenziano il pericolo dovuto alla sbarra automatica. Le sbarre hanno una elevata velocità di discesa, ma sono dotate di sistema di sicurezza a rilevamento di pressione. La lunghezza delle sbarre non preclude il libero passaggio di cicli e motocicli degli utenti, che anzi spesso non rispettano l’ordine di ingresso con gli altri autoveicoli, creando un rischio medio di collisione. È necessario prestare sempre un elevato livello di cautela prima di effettuare la ripartenza con gli autoveicoli, evitando le manovre brusche e gli improvvisi cambi di direzione.
Durante gli orari serali le sbarre possono rimanere momentaneamente alzate. Si segnala la cattiva abitudine di molti veicoli di uscire in contromano, soprattutto attraverso il varco
7. Grazie all’elevata visibilità il rischio di collisione è al più medio, e perciò si raccomanda di muoversi sempre a passo d’uomo.
Sempre per il varco 7 si segnala un rischio medio di scivolamento durante le giornate di pioggia neve o ghiaccio sulle ampie strisce orizzontali antistanti. Questo rischio può essere ridotto muovendosi sempre a passo d’uomo, soprattutto con i motocicli, e rispettando rigorosamente le distanze di sicurezza, oppure dotandosi di appositi DPI. Nel caso in cui il personale del fornitore dovesse svolgere la consegna dei prodotti negli ambienti di lavoro interni alle sedi, si fa presente che l’Università svolge numerose attività di didattica e ricerca dove sono presenti i seguenti rischi potenziali.
Viene riportata una pianta del comprensorio principale di piazzale Europa
Rischio di cadute per scivolamento su superfici esterne bagnate/ghiacciate in caso di cattive condizioni meteo
In caso di superfici bagnate o ghiacciate dovute a maltempo la ditta opererà con estrema cautela. In caso di neve o ghiaccio le strade interne e i marciapiedi vengono liberate e rese percorribili da ditta esterna. Nel caso risultasse difficoltoso raggiungere il punto di fornitura, la ditta dovrà contattare il referente per la consegna e concordare la modalità alternativa di consegna o in ultimo caso posticiparla.
Rischi generici da ambiente di lavoro
Sono i rischi connaturati allo svolgimento a qualunque attività ed è identico a quello presente anche nella popolazione generale, presenti nei locali e nelle vie di transito in cui verrà trasportato e depositato il materiale (rischio elettrico, barriere architettoniche, illuminazione, microclima, ecc.).
Rischi specifici
Sono i rischi correlati alle tipiche attività di ricerca e didattica svolte in locali ad accesso autorizzato (agenti fisici, chimici, biologici, ecc.).
In un ambiente dinamico come quello universitario la situazione può mutare velocemente. Informazioni aggiornate possono essere reperite tramite l’SPP del committente, i suoi servizi tecnici, la sua direzione generale e i preposti deputati alla sicurezza delle strutture interessate nei lavori.
Rischi da interferenza per la presenza di altri (sub)appaltatori
Le interferenze possono avvenire per uso contemporaneo delle vie di accesso (es. uso di autoveicoli ingombranti, zone di carico-scarico, trasporto di merci pericolose, ecc.).
Regole generali
Ciascun appaltatore dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:
• prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
• vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione;
• informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
• segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
• evitare accatastamenti, specie in altezza;
• rispettare la segnaletica di sicurezza.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’appaltatore, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del committente.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il committente potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.
Si stabilisce inoltre che il committente e l'appaltatore potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
L’appaltatore è tenuto a segnalare al committente, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del committente.
Resta inteso che i lavoratori di ciascun appaltatore dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all’interno degli ambienti del committente.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'appaltatore o subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell’accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.
Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell’ambiente di lavoro.
Viene data priorità all’attuazione delle misure di organizzazione ed ottimizzazione di giornate lavorative, orari, attività e numero di persone in modo da evitare o limitare al minimo possibile la contemporanea presenza nello stesso ambiente di lavoratori ed attività ad opera di diverse società appaltatrici. Tale misura risulta, di norma, quella maggiormente efficace per la minimizzazione dei rischi dovuti ad interferenze all’interno di uno stesso ambiente di lavoro.
Ove possibile sarà data la possibilità, a ciascun appaltatore, di operare in assenza di attività da parte sia di altri appaltatore che del committente; in subordine sarà evitata la presenza di attività da parte di altri appaltatori e sarà mantenuta la sola presenza delle attività proprie del committente.
Dovranno essere utilizzate da parte degli appaltatori solo le attrezzature riportate nelle specifiche previste, in sede di valutazione dei rischi, ed autorizzate all’ingresso da parte del committente. In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ad esse applicabili e dovranno essere gestite dall’appaltatore nel rispetto, specie in riferimento all’uso, alla disattivazione e messa in sicurezza, alla protezione e custodia.
Misure di prevenzione
Per tutta la durata delle attività e comunque nelle aree destinate alle varie operazioni saranno adottate le seguenti misure preventive:
- divieto di fumare e utilizzare fiamme libere
- divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura
- divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro
- delimitazione e interdizione ai non addetti ai lavori in caso di necessità (es. rottura improvvisa materiali con o senza sversamento di sostanze)
- obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza
- obbligo di impegnare le aree di carico/scarico con l’automezzo per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività
- obbligo di richiedere l'intervento del personale universitario o del Servizio di Vigilanza in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici.
Norme di comportamento in caso di emergenza
Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione, seguire le indicazioni del personale universitario ed evacuare la zona seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.
Attenersi sempre alle disposizioni impartite.
In caso di emergenza informare immediatamente il Servizio di vigilanza di Ateneo al numero 040.558.2222 riferendo la situazione.
Le eventuali azioni e/o contromisure da adottare andranno preventivamente concordate con il Servizio di Vigilanza. L'allertamento diretto degli enti di soccorso (VVF - 115, EMERGENZA SANITARIA - 118) è consentito in caso di manifesta criticità della situazione riscontrata, avvisando contestualmente il Servizio di Vigilanza per far accedere i soccorsi nel luogo dell’emergenza.
Oneri
I costi quantificati dal Committente per eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono pari a € zero.
Con la sottoscrizione del presente atto, il FORNITORE dichiara:
• di essere stato informato sui rischi degli ambienti di lavoro e delle aree in cui svolgerà le sue attività, sulle misure di prevenzione adottate e sul comportamento da tenere in caso di emergenza;
• di impegnarsi a informare i propri dipendenti sui rischi derivati dall’attività;
• di impegnarsi a informare l’eventuale trasportatore terzo in merito alle misure di sicurezza ed emergenza concordate e formalizzate nel presente documento di coordinamento.
Il Fornitore