Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
AGENZIA DI VIAGGI
L’agenzia di viaggi indicata dall’Azienda nel Modulo di Richiesta della Carta; utilizza materialmente la Carta intestata al Titolare, unicamente sulla base delle indicazioni dell’Azienda e/o del Titolare.
AUTENTICAZIONE FORTE DEL TITOLARE (o SCA – STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION)
Basata su almeno due elementi tra loro indipendenti:
⚫ conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce);
⚫ possesso (qualcosa che solo l’utente possiede);
⚫ inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente, come per esempio il finger print o il riconoscimento facciale).
I fattori di autenticazione forte sono indipendenti tra di loro e questo garantisce maggior sicurezza, in quanto la violazione di uno di questi elementi non compromette l’affidabilità degli altri.
AZIENDA
La società, associazione, impresa individuale, ovvero altro ente o persona giuridica che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolge attività economica e che richiede una Carta a nome del Titolare dell’Azienda medesima o di suoi Dipendenti, ai sensi dell’art. 3.
BANCA
La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta (detta anche Banca Collocatrice).
CARTA/E
La Carta di Credito virtuale “Nexi Travel Account” disciplinata dal presente Regolamento Nexi Travel Account, emessa da Nexi Payments SpA per assolvere esigenze di spesa per viaggi aziendali e regolamentata dal Contratto. Tale Carta è identificata dal Real Card Number (RCN), ovvero un numero – riportato sul supporto plastico inviato al Titolare ai sensi dell’art. 3 – composto da 16 cifre, che identifica ciascuna Carta e che viene utilizzato dall’Agenzia di Viaggi, secondo le indicazioni dell’Azienda, per generare Virtual Card Number(s) attraverso la propria piattaforma informatica.
CARTA A SALDO
Carta per la quale le spese devono essere rimborsate in un’unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse, secondo quanto specificato all’art. 13.
CARTA SUPPLEMENTARE
Carta Aggiuntiva che può essere richiesta come da art. 28.
CIRCUITO/I INTERNAZIONALE/I
Il/i Circuito/i Internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta.
CONTRATTO
L’accordo tra l’Azienda, il Titolare e l’Emittente per l’emissione e l’utilizzo della Carta, che si compone dei documenti indicati all’art. 2.
DIPENDENTE/I
Il/i soggetto/i, persona fisica, identificato dall’Azienda quale Titolare, a cui viene rilasciata la Carta ai sensi dell’art. 3, su richiesta dell’Azienda e per scopi professionali e/o per usi aziendali, ossia - indistintamente - il Titolare dell’Azienda e/o i soggetti individuati dall’Azienda ed a questa legati da un rapporto di lavoro continuativo.
DISPONIBILITÀ
La disponibilità di spesa residua nel mese (cfr. art. 5).
DOCUMENTO DI SINTESI
Il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso “Documento di sintesi Carte di Credito Nexi”.
EMITTENTE
Nexi Payments SpA (Nexi), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo IMEL di cui all’art.114-quater del D.Lgs. 385/1993 con n. 32875.7 e soggetta a direzione e coordinamento di Nexi SpA.
ESERCENTE/I
Il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue il/i Circuito/i Internazionale/i. ESTRATTO CONTO
Il rendiconto periodico inviato dall’Emittente all’Azienda di cui all’art. 15.
GIORNATA OPERATIVA
Il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione stessa.
LIMITE DI UTILIZZO
Il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta, come determinato ai sensi dell’art. 5.
LIMITE DI UTILIZZO RESIDUO
La disponibilità di spesa mensile residua, come determinata ai sensi dell’art. 5.
MARCHIO
Nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il Circuito di appartenenza della Carta utilizzata per l’Operazione di pagamento.
ONERI DI CIRCUITO
I costi che la Società deve sostenere nei confronti dei Circuiti Internazionali.
OPERAZIONE DI PAGAMENTO
L’attività posta in essere dall’Agenzia di Viaggi tramite l’utilizzo del Virtual Card Number appositamente generato per assolvere esigenze di spesa per forniture aziendali.
ORDINE DI PAGAMENTO
Qualsiasi istruzione dell’Azienda, veicolata tramite l’Agenzia di Viaggi, con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
PARTI
Congiuntamente, l’Emittente, l’Azienda e il Dipendente.
PORTALE EMITTENTE
L’area riservata del Sito Internet dell’Emittente, dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità di cui all’art. 12, e denominata “Area Personale” o “Portale Aziende”, a seconda del tipo di servizio, del tipo di prodotto utilizzato e del soggetto che accede al Portale Emittente.
PRESTATORE/I DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni.
SET INFORMATIVO ALLA NAVIGAZIONE DEL PORTALE
Insieme di materiale informativo (per esempio: video tutorial, guide, documentazione) per rendere edotto il Titolare circa le modalità attraverso le quali può gestire la Carta.
SERVIZIO CLIENTI
Il servizio di assistenza dell’Emittente (i cui riferimenti sono riportati sul Foglio Informativo), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare e/o all’Azienda e tramite il quale si può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le tematiche riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.
SITO INTERNET
Il Sito di Nexi Payments SpA , attraverso il quale il Titolare può visualizzare, mediante accesso alla propria Area Personale, tutte le informazioni riguardanti la Carta (inclusa la rendicontazione periodica), usufruire dei servizi accessori e effettuare Operazioni dispositive.
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (o S.E.E.)
Comprende Norvegia, Islanda e Liechtenstein e tutti i paesi membri dell’Unione europea.
SUPPORTO DUREVOLE
Qualsiasi strumento che permetta all’Azienda di memorizzare informazioni a lei personalmente dirette (o al Titolare), in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf).
TESTO UNICO BANCARIO
Il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLARE/I
Il Dipendente.
TITOLARE DELLA CARTA SUPPLEMENTARE
Il soggetto a cui è rilasciata la Carta Supplementare ai sensi dell'art. 28.
VIRTUAL CARD NUMBER(S) (VCN)
Numero di Carta virtuale generato dall’Agenzia di Viaggi attraverso la propria piattaforma informatica e collegato alla Carta , valido ed utilizzabile per la transazione per il quale viene generato, secondo le indicazioni dell’Azienda.
Nexi Payments SpA ⚫ Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx ⚫ T. +39 02 3488.1 ⚫ F. +39 02 3488.4180 ⚫ Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 ⚫ Membro del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 ⚫ REA Milano n. 1725898 ⚫ Capitale Sociale € 137.096.873,40 i.v. ⚫ Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 ⚫ Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA ⚫ xxx.xxxx.xx
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione da parte dell’Emittente della Carta, identificata tramite il RCN, il cui utilizzo è esclusivamente finalizzato ad assolvere esigenze di spesa per viaggi aziendali. Il Contratto si compone del presente Regolamento Nexi Travel Account che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
⚫ il Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del Contratto;
⚫ il documento denominato “Modulo di Richiesta” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati dell’Azienda, del Titolare e dell’Agenzia di Viaggi che non assume, in nessun caso, il ruolo di esecutore e/o di Titolare, ma ha la veste di mero tramite operativo;
⚫ il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali Carte di Credito Nexi”;
⚫ il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti”, disponibile anche sul Sito Internet.
Le disposizioni di cui al presente Contratto si applicano alle Operazioni di pagamento secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 11/2010, come modificato ed integrato, e nelle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili ai servizi di pagamento. Tuttavia, salvo ove diversamente previsto nel prosieguo, le parti concordano che gli articoli 13, 14, e 17, comma 3, del D.Lgs. 11/2010, come modificato ed integrato, non trovano applicazione al presente Contratto.
Art. 3 - Emissione della Carta conclusione del Contratto
La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di Carte di Credito, a sua discrezione può inoltrarla a Nexi con i dati contenuti nel Modulo di Richiesta, compilato, firmato dall’Azienda e dal Dipendente e convalidato dalla Banca. La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale dell’Azienda. Il Contratto è perfezionato dopo che la richiesta è stata accettata da Xxxx e nel momento della ricezione da parte del Titolare, presso l’Azienda, del plico contenente il supporto plastico.
L’Emittente invia al Titolare, presso l’Azienda, un supporto plastico, sul quale è riportato (i) il Real Card Number; (ii) la data di scadenza. Il supporto plastico inviato al Titolare è privo di chip e, pertanto, il Real Card Number è esclusivamente funzionale alla generazione dei Virtual Card Number(s).
Art. 4 - Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata.
Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l’ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica, e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. L’Emittente, d’intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.
In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l’Emittente provvede all’addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale e di una quota per il rinnovo, nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento di Sintesi. L’addebito della quota di rinnovo avviene contestualmente alla produzione della plastica da parte dell’Emittente, ossia due mesi prima rispetto alla data di scadenza della Carta.
Al momento del rinnovo l'Emittente si riserva la facoltà di modificare il Circuito Internazionale di emissione della Carta comunicandolo al Titolare. In tal caso, resta ferma la facoltà del Titolare stesso di richiedere la riemissione della Carta sul precedente Circuito, senza alcun costo aggiuntivo.
Art. 5 - Limiti di utilizzo
L’ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall’Emittente, ed è riportato nel Contratto.
L’Azienda, d'intesa con il Titolare, può chiedere per iscritto alla Banca la variazione del Limite di Utilizzo; la Banca, a sua discrezione, inoltra la richiesta a Xxxx, che la può valutare e accettare a proprio insindacabile giudizio.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 e 25, su richiesta della Banca, l’Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo all’Azienda ed al Titolare ai sensi dell’art. 34 e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 29.
Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
a) il Limite di Xxxxxxxx; e
b) gli Ordini di pagamento già eseguiti e/o contabilizzati.
Nel Limite di Xxxxxxxx residuo non sono ricomprese le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri dettagliati nel Documento di Sintesi, che tuttavia il Titolare si obbliga a corrispondere all’Emittente unitamente a tutte le Operazioni di pagamento effettuate con la Carta come previsto dal successivo art. 19.
Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l’Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare (per il tramite dell’Agenzia di Viaggi) presso gli Esercenti che saranno indicati nel Documento di Sintesi. In ogni caso, per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi, il Titolare e/o l’Azienda possono contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.
Art. 6 - Uso della Carta
La Carta deve essere utilizzata dal Titolare esclusivamente tramite l’Agenzia di Viaggi identificata nel Modulo di Xxxxxxxxx e consente di assolvere esclusivamente esigenze di spesa per viaggi aziendali presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti. L’Agenzia di Viaggi, accedendo alla piattaforma informatica del Circuito Mastercard, richiede la generazione di un VCN, inserendo tutte le informazioni di volta in volta richieste, e conferma la richiesta, tramite autenticazione forte, ove richiesta nel rispetto della normativa vigente. Una volta generato il VCN, questo sarà utilizzabile nei limiti di volta in volta definiti dal Titolare e/o dall’Azienda.
Tutte le Operazioni effettuate tramite VCN generati attraverso il RCN associato alla Carta, saranno oggetto della rendicontazione relativa alla medesima Carta. Per le istruzioni di utilizzo della Carta si rimanda al Set informativo alla navigazione del Portale, consultabile sul Sito Internet.
Per l’uso della Carta potrà essere richiesta, ove previsto, l’Autenticazione Forte del Cliente.
Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al documento “Sicurezza dei pagamenti” allegato al Contratto e disponibile su Sito Internet dell’Emittente nella sezione Trasparenza.
Art. 7 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, l’Azienda ed il Titolare prestano il consenso all’Operazione di pagamento mediante inserimento o comunicazione, da parte dell’Agenzia di Viaggi, del VCN, del CVV2 e della data di scadenza della Carta all’Esercente medesimo, ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente medesimo, incluso il meccanismo di Autentificazione Forte del Cliente, ove il sistema lo richieda.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, l’Azienda, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi, conferma di voler concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo è esatto e può essere irrevocabilmente addebitato all’Azienda secondo quanto previsto agli art. 13, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 8) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente,per conto dell’Azienda. L’Emittente addebita, di volta in volta, gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione all’Azienda, salvo espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 17.
Art. 8 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
L’Azienda, tramite il Titolare e/o l’Agenzia di Viaggi, può revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento, trasmesso dall’Agenzia di Viaggi, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente, in qualsiasi caso la revoca è considerata manifestazione della volontà dell’Azienda e/o del Titolare.
La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente e/o dal Circuito Internazionale.
Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo. In tutti questi casi, l’Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 9 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’Agenzia di Viaggi che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare e/o all’Azienda con la massima sollecitudine tramite il Sito Internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, SMS o via e-mail salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di Ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l’Emittente può addebitare all’Azienda le spese ragionevoli per la comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 10 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare e/o l’Azienda riconoscono espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui il VCN non sia accettato dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra il Titolare, l’Azienda, l’Agenzia di Viaggi e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente violazione da parte dell’Agenzia di Viaggi degli accordi presi con l’Azienda, per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo. Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare e/o l’Azienda potranno contattare il Servizio Clienti.
Art. 11 - Operazioni in valuta estera
Tutte le Operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con applicazione della commissione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo della Carta, anche per Operazioni di pagamento da effettuarsi in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Le Parti concordano che, per ogni Operazione di pagamento con valuta diversa dall’euro ma appartenente a paesi aderenti allo S.E.E., Nexi non fornisca la comunicazione sulle commissioni di conversione rappresentate come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in Euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE).
Nexi rende altresì disponibile sul proprio Sito Internet, nella sezione “TRASPARENZA”, una piattaforma elettronica attraverso cui calcolare le maggiorazioni applicate in sede di conversione valutaria.
Art. 12 - Servizi on-line sul Sito Internet
Il Titolare/Azienda possono accedere, tramite autenticazione forte, richiesta nel rispetto della normativa vigente, alle sezioni presenti nell’area profilata del Portale Aziende accessibile tramite il Sito Internet dell’Emittente xxx.xxxx.xx. Tali sezioni sono dedicate a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.
Per usufruire dei servizi on-line, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi al Portale Aziende inserendo le informazioni richieste.
Il Titolare e/o l’Azienda autorizzano sin da ora l’Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale Emittente, che saranno utilizzabili dagli stessi con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall’Emittente.
Art. 13 - Pagamenti e modalità di pagamento
L’Azienda si obbliga a corrispondere, in un’unica soluzione e senza interessi all’Emittente l’importo indicato nell’Estratto Conto, senza necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell’Estratto Conto, con la modalità dai medesimi prescelta sul Modulo di Richiesta relativo a:
a) tutte le Operazioni di pagamento effettuate con VCN;
b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento di Sintesi.
L’Azienda autorizza espressamente l’Emittente ad addebitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente Bancario indicato sul Modulo di Richiesta, che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l’attività aziendale riconducibili all’Azienda. Tutte le Operazioni effettuate tramite VCN generati attraverso il RCN associato alla Carta, saranno oggetto della rendicontazione relativa alla medesima Carta. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e nell’Estratto Conto. In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 e 26, l’Azienda prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta e/o all’Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, nonché in altre banche dati pubbliche o archivi tenuti dalle Autorità competenti qualora contemplate. L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. L’Azienda sarà informata preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul proprio conto.
Art. 14 - Risoluzione
L’Emittente può dichiarare, nel rispetto dell’art. 13, risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
(ii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 5 (Limiti di utilizzo), 13 (Pagamenti), 15 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento), 23 (Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo della Carta, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 24 (Uso illecito del RCN e del VCN), 34 (Comunicazioni all’Azienda e variazione dei dati);
(iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e/o dell’Azienda resi al momento della richiesta di emissione della Carta;
(iv) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(v) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(vi) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
L’Emittente invia all’Azienda la comunicazione di risoluzione del Contratto a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui al successivo art. 34.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Azienda deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare il RCN e la generazione di VCN ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.
Dalla data della dichiarazione della risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Art. 15 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di rendicontazione.
L’Emittente produce e mette gratuitamente a disposizione dell'Azienda, in apposita Area dedicata del Portale Aziende, su Supporto Durevole, come di seguito meglio specificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria dell’Azienda e in particolar modo, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di quest’ultima, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l’importo dovuto e la relativa valuta di addebito, oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento.
L’Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:
a) sono state registrate Operazioni di pagamento;
b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista.
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l’Emittente provvede a mettere a disposizione dell'Azienda, su Supporto Durevole, almeno una volta all’anno, un documento (il “Documento di Sintesi Annuale”) che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse. La ritardata inclusione nell’Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazioni di pagamento, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti – ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli Estratti Conto – non legittimano l’Azienda a rifiutare o ritardare il pagamento. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica via e-mail della pubblicazione dell’Estratto Conto sull’Area Personale senza che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specifico per iscritto all’indirizzo di cui al successivo art. 36, l’Estratto Conto si intenderà senz’altro approvato dall’Azienda, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda e del Titolare di contestare eventuali Operazioni di pagamento non autorizzate, non correttamente eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 17. I documenti di cui al presente articolo, sono resi disponibili dall’Emittente gratuitamente sul Portale Azienda, su Supporto Durevole, sino ai dodici mesi successivi.
Resta salva la facoltà dell'Azienda di farne richiesta in formato cartaceo, ai costi indicati nel Documento di Sintesi.
Art. 16 - Utilizzo non corretto degli estremi della Carta - Responsabilità dell’Emittente
Gli Ordini di pagamento si considerano correttamente eseguiti se è stato correttamente utilizzato il VCN generato dall’Agenzia di Viaggi.
L’Emittente non è tenuto in alcun modo a verificare che gli Ordini di Pagamento disposti dall’Agenzia di Viaggi corrispondano effettivamente ad istruzioni impartite dall’Azienda e/o dal Titolare all’Agenzia di Viaggi, restando l’Emittente estraneo ai rapporti tra Azienda ed Agenzia di Viaggi.
Se il VCN fornito dall’Agenzia di Viaggi non è esatto, l’Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
L’Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se l’Agenzia di Viaggi, all’atto della disposizione dell’Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento. L’Emittente che agisce per conto dell’Azienda compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare all’Azienda le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando all’Emittente ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, l’Emittente, su richiesta scritta del Titolare, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione dell’Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’Emittente è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta e dei VCN, anche qualora questi ultimi abbiano fornito all’Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 17, 18, 19 e 20, qualora l’Azienda e/o il Titolare neghi che un’Operazione di pagamento già eseguita sia stata disposta dall’Agenzia di Xxxxxx o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell’Emittente provare che l’Operazione di
pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti, tale evidenza deve essere resa esclusivamente nei confronti dell’Azienda e/o il Titolare.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 17, l’Emittente avrà diritto di richiedere all’Azienda e/o al Titolare l’esibizione dei documenti relativi all’Operazione di pagamento di cui l’Azienda e/o al Titolare richiede la rettifica.
Art. 17 - Comunicazione di Operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite
L’Azienda e/o il Titolare che vengano a conoscenza di Operazioni di pagamento non autorizzate dall’Agenzia di Xxxxxx, non eseguite o non correttamente eseguite, possono ottenerne la rettifica solo se comunicano senza indugio tale circostanza all’Emittente chiamando il Servizio Clienti o il numero dedicato al Blocco Carta. Tale richiesta di rettifica dovrà essere confermata mediante comunicazione scritta all’Emittente, il quale ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a supporto.
La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l’Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento di tempo in tempo vigenti.
In ogni caso l’Emittente non è responsabile di verificare che le Operazioni disposte dall’Agenzia di Viaggi siano state preventivamente autorizzate dall’Azienda e/o del Titolare, in quanto l’Agenzia di Xxxxxx è soggetto terzo rispetto al rapporto che intercorre tra l’Emittente, l’Azienda e il Titolare.
Art. 18 - Responsabilità dell’Emittente per Operazioni di pagamento non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 17, nel caso in cui un’Operazione di pagamento non risulti essere stata autorizzata dall’Agenzia di Viaggi, l’Emittente dispone in favore dell’Azienda il rimborso del relativo importo entro e non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui la comunicazione di Operazione non autorizzata perviene all’Emittente. Tale rimborso sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
Il rimborso non preclude la possibilità per l’Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata dall’Agenzia di Viaggi; in tal caso, l’Emittente ha il diritto di ottenere dal Titolare e/o dall’Azienda la restituzione dell’importo rimborsato.
Xxxxx restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l’Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia.
Le Parti espressamente escludono il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 19 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Le Parti, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 11/2010, convengono di non applicare gli artt. 13 e 14 del medesimo D. Lgs. n. 11/2010 ai rapporti regolati dal Contratto.
Di conseguenza, nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Titolare e/o l’Azienda in caso di errore nell’importo addebitato per l’Operazione di pagamento, dovranno rivolgersi direttamente al Beneficiario per chiederne il rimborso, ed avranno diritto di rivolgersi a Xxxx solo qualora dimostrino la colpa grave o il dolo di Nexi stessa nell’esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Art. 20 - Responsabilità dell’Emittente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento
Nel caso in cui l’Operazione di pagamento sia disposta dall’Agenzia di Viaggi,fatto salvo quanto previsto agli artt. 16, 17, 20 e 21, l’Emittente è responsabile nei confronti del Titolare e dell’Azienda della corretta esecuzione dell’Ordine ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare a questi ultimi ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dell’Operazione di pagamento che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento.
In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dell’Operazione di pagamento è responsabile, nei confronti del beneficiario, della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Nel caso in cui l’Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento, esso dispone senza indugio in favore dell’Azienda il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l’Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta dell’Azienda e/o del Titolare, per rintracciare l’Operazione di pagamento, ed informa l’Azienda ed il Titolare del risultato.
Art. 21 - Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità dell’Emittente, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l’Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 22 - Obblighi dell’Emittente in relazione alla Carta
L’Emittente deve:
a) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art.23, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 25, per chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova Carta, se l’Emittente non vi abbia già provveduto;
b) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione dell’Azienda di cui al successivo art. 23;
c) fornire al Titolare e/o all’Azienda la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’articolo 23, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione della Carta, ove previsto, secondo quanto definito nel Documento di Sintesi;
d) rispettare la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, riservandosi la facoltà di contattare il Cliente nel corso del rapporto, richiedendo informazioni al fine di adempiere agli obblighi normativi in materia di controllo constante ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs 231/2007 e s.m.i.;
e) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare e/o all’Azienda debba essere sostituita.
Art. 23 - Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo del RCN e del VCN, in particolare in caso di furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare e l’Azienda sono obbligati alla custodia e al buon uso del RCN e del VCN e rispondono direttamente dell’operato dell’Agenzia di Viaggi in riferimento alla Carta, adottando misure di massima cautela attenendosi alle indicazioni fornite dall’Emittente e a quanto riportato nel Contratto.
L’Azienda (anche tramite il Titolare) ha l’obbligo di comunicare, non appena ne viene a conoscenza anche tramite l’Agenzia di Viaggi, direttamente all’Emittente qualunque anomalia o problema relativamente al RCN o al VCN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare in caso di, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi (anche ad opera dell’Agenzia di Viaggio):
- mediante telefonata al Servizio Clienti, presso il quale, oltre al contatto con l’operatore, è sempre attivo un sistema di chiamata con dispositivo automatico interattivo che consente di effettuare tale comunicazione;
- dandone conferma - su richiesta dell’Emittente - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 35;
- presentando tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
L’Azienda è tenuta inoltre a conservare copia della denuncia, a disposizione dell’Emittente, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l’Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia all’Azienda che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta. Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione l’Azienda può richiedere all’Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
L’Azienda (anche tramite il Titolare) è tenuta inoltre ad informare immediatamente l’Emittente, con le stesse modalità descritte ai paragrafi precedenti, dell’eventuale cessazione dei rapporti tra l’Azienda e l’Agenzia di Viaggi, o il venire meno per qualsiasi motivo del rapporto di collaborazione con l’Agenzia di Viaggi per l’utilizzo della Carta, specificando la data di decorrenza di tale evento.
A seguito della ricezione della comunicazione telefonica di cui sopra, l’Emittente provvede a vietare l’utilizzo della Carta, bloccandola e fornisce al Titolare e/o all’Azienda una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo.
A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo l’Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato e ad inviarlo al Titolare e/o all’Azienda all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, l’Azienda, tramite il Titolare o altro suo rappresentante, sarà invitata a recarsi direttamente presso la Banca per l’emissione di una Carta sostitutiva e/o per l’indicazione di una nuova Agenzia di Viaggi.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’Azienda (anche tramite il Titolare) che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo del RCN e/o VCN smarriti sottratti o utilizzati indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione telefonica di cui sopra.
In caso furto o sottrazione indebita del RCN e/o VCN, l’Azienda è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa fino al momento in cui non provvede alla comunicazione telefonica al Servizio Clienti di cui sopra.
Resta comunque ferma la piena responsabilità dell’Azienda nel caso in cui quest’ultima (anche tramite il Titolare o l’Agenzia di Xxxxxx) abbia agito fraudolentemente,con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta di cui al Contratto, sia direttamente che tramite il Titolare o l’Agenzia di Viaggi; in tal caso l’Azienda sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento non autorizzate.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’Azienda non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo del RCN e/o VCN smarriti, sottratti o utilizzati indebitamente, quando l’Emittente non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente art. 21 lett. c). Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’Azienda non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non esige un’Autenticazione Forte del Cliente, ove richiesta ai sensi della normativa. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato all’Emittente se non accettano l’autenticazione forte del Cliente, ove richiesta. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’Azienda non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di un RCN e/o VCN smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se lo smarrimento, furto o l’appropriazione indebita non potevano essere notati dal Titolare (anche tramite l’Agenzia di Viaggi) prima di un pagamento.
Art. 24 - Uso illecito del RCN e del VCN
L’utilizzo di un RCN o VCN rubati, indebitamente sottratti, falsificati, contraffatti o comunque non più utilizzabili ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti degli stessi. L’Emittente si riserva di perseguire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti, nonché di effettuare qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta ed all’Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre Banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti.
L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. L’Azienda sarà informata preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul proprio conto.
Art. 25 - Blocco del RCN o del VCN
L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo del RCN o del VCN, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
⚫ la sicurezza del VCN o RCN;
⚫ il sospetto di un loro utilizzo fraudolento o non autorizzato;
⚫ un significativo aumento del rischio che l’Azienda non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
⚫ il verificarsi delle ipotesi che comportano la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 14.
L’Emittente informa immediatamente il Titolare e/o l’Azienda del blocco del RCN o VCN, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo.
Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 14, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare e/o dall’Azienda alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare e/o l’Azienda potranno chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 35.
Art. 26 - Recesso delle Parti
Recesso dell’Azienda
L’Azienda ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, eventualmente anche tramite la Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 35. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Recesso dell’Emittente
L’Emittente può recedere dal Contratto con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico dell’Azienda o del Titolare, dandone comunicazione all’Azienda stessa o al Titolare, a mezzo raccomandata A.R. per via telematica (e-mail o PEC), o tramite altri strumenti di comunicazione scritta utili per lo scopo di volta in volta disponibili. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui l’Azienda viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente.
Diritti ed obblighi dell’Azienda in tutti i casi di recesso
L’Azienda, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Azienda medesima o dell’Emittente:
– entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della/e Carta/e, alla sua/loro pronta invalidazione. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la/e Carta/e ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
– se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuta al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;
– ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta/e, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta/e. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dall’Azienda solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 27 - Servizi accessori
L’Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell’Emittente o contattando il Servizio Clienti.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dall’Azienda (e, se richiesto, anche dal Titolare) separatamente dal Contratto.
Art. 28 - Carte Supplementari
L’Azienda può richiedere l’emissione di una o più Carte Supplementari a favore di ulteriori dipendenti (“Carta Ulteriore Dipendente”).
Le Carte Supplementari resteranno utilizzabili dai relativi intestatari (“Titolari di Carte Supplementari”) negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto.
Il Titolare della Carta Principale e il Titolare della Carta Supplementare sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni che derivano dall’uso della Carta Supplementare, perché la stessa è riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri ad essa relativi, sono addebitati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale.
Art. 28.1 Condizioni specifiche delle Carte supplementari
Le Carte Supplementari sono emesse con la stessa scadenza della Carta del Titolare e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato al Titolare della Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale.
In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l’emissione di un duplicato, o in caso di invalidazione della Carta Principale come da Contratto, la Carta Supplementare è automaticamente riqualificata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale come previsto per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene (cfr. Documento di Sintesi).
Se sono presenti più Carte Supplementari, è riqualificata come Carta Principale quella con quota annuale di importo maggiore.
Art. 29 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata all'Azienda dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Azienda (e dal Titolare) a meno che questa non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l’Azienda (ed il Titolare) ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
L'Emittente può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso:
- favorevoli all’Azienda;
- sfavorevoli all’Azienda, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in questo caso informa tempestivamente l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate da Nexi con le modalità di cui all’art. 34 o mediante invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Art. 30 - Rimborso anticipato
L’Azienda ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento all’Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei suoi confronti dall’Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l’importo dovuto. In tal caso, l’Azienda ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto. Ricevuta la richiesta di rimborso anticipata, l’Emittente comunica all’Azienda l’importo dovuto da pagare. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l’Emittente. Non è previsto alcun indennizzo a favore dell’Emittente e/o del Soggetto Collocatore per il rimborso anticipato.
Art. 31 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
L’Azienda e il Titolare hanno il diritto di ottenere, su loro richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 32 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso dell’Azienda, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di recesso.
Art. 33 - Cessione del Contratto/credito
L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all’Azienda, ai sensi del successivo art. 34, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell’Azienda e del Titolare.
Art. 34 - Comunicazioni all’Azienda e variazione dei dati
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell’Emittente e dell’Azienda, sono effettuate in lingua italiana.
L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento all’Azienda e/o al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/ recapiti indicati dall’Azienda nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo. Tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, l’Azienda può sempre richiedere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, l’Emittente fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole.
L’Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dall’Azienda o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l’Emittente e l’Azienda possono essere registrate. L’Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nel Portale Emittente, dandone apposito avviso di pubblicazione all’Azienda e/ o al Titolare via e-mail. In ragione di accordi tra Xxxx e la Banca Collocatrice, alcune comunicazioni all'Azianda potranno essere effettuate dalla Banca, in nome e per conto di Xxxx, nel rispetto delle modalità convenute.
Resta ferma la possibilità dell’Azienda di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all’Emittente con le modalità precedentemente indicate.
L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all’Emittente eventuali variazioni dell’indirizzo della sede, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato (anche riferito al Titolare) comunicato all’Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., fax, o mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. In alternativa, la comunicazione può avvenire anche per il tramite della Banca.
Se l’Azienda omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
L’Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto all’Azienda e le stesse hanno effetto anche nei confronti del Titolare ed eventuali coobbligati o garanti.
Con riferimento all’eventuale cessazione dei rapporti tra l’Azienda e l’Agenzia di Viaggi si richiamano gli obblighi di comunicazione dell’Azienda di cui all’art. 23.
Art. 35 - Comunicazioni all’Emittente
L’invio di comunicazioni per iscritto all’Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare e/o dall’Azienda al seguente indirizzo:
- Nexi Payments SpA, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare e/o l’Azienda dovranno utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 36 - Reclami ricorsi e conciliazioni
L’Azienda e/o Il Titolare possono presentare reclami all’Emittente con comunicazione scritta tramite i seguenti canali:
– Sito C.F. e P. IVA n. 04107060966, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”;
– via fax al n. 02-34.88.91.54;
– via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx;
– con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
– a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments SpA - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito xxx.xxxx.xx.
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Azienda e/o il Titolare.
L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.
Qualora l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre all’Azienda e/o al Titolare una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate lavorative. Le circostanze che hanno eterminato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate lavorative.
Se l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se l’Azienda e/o il Titolare non sono comunque soddisfatti della risposta, ci si potrà rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi previsti nella Guida pratica
all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione.
Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Azienda e/o il Titolare possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata.
In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell’Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Azienda e/o il Titolare possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010) e successive modificazioni.
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, irezione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanzasull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del DLgs. 11/2010 e successive modifiche).
Art. 37 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 38 - Controlli
L’Emittente è soggetto ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.