FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA GESTITA DALLA AZIENDA SPECIALE SUZZARA SERVIZI (MN)
FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA GESTITA DALLA AZIENDA SPECIALE SUZZARA SERVIZI (MN)
Lotto 1: CIG: 74959952C3 Lotto 2: CIG: 7496006BD4
DURATA DELLA FORNITURA: 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto rinnovabile per un ulteriore periodo di 36 mesi
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA
1. Oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto è la fornitura collettiva di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge 149/05 e s.m.i.), veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento della Farmacia gestita dall’ Azienda Speciale Suzzara Servizi (nel seguito semplicemente «Azienda Speciale »).
2. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.
3. L’Azienda Speciale si riserva di trattare direttamente, nei limiti previsti dalla legge per gli acquisti tramite affidamento diretto, con le aziende produttrici o concessionari autorizzati i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto (nel seguito anche semplicemente «Fornitore aggiudicatario»). Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dal Direttore di Farmacia sia presso le imprese produttrici oppure attraverso loro depositari e, comunque, anche per prodotti dei lotti oggetto dell’appalto fino ad un massimo del 30% dell’importo dell’appalto.
4. Le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra l’Azienda Speciale e i Fornitori che si aggiudicheranno i due lotti in gara (nel seguito anche «Fornitore aggiudicatario» o «Fornitori aggiudicatari»).
5. Ai fini di cui all’articolo 8, commi 4 e seguenti, i CIG sono indicati all’articolo 4, comma 2.
6. La farmacia presso la quale dovranno essere consegnate le forniture è la seguente:
FARMACIA COMUNALE XXX XXXXXX - Xxxxx Xxxxxx 0/X – 46029 Suzzara (MN)
Art. 2. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
1. L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in euro 3.030.000,00 (duemilioniseicentomila/00) a valere su tre anni, a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto, comprensivo di eventuale proroga per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016. Tale importo è da suddividere in 2 lotti, analoghi per composizione, la cui differenza è relativa al solo importo della fornitura, come di seguito indicato:
a) Lotto 1: euro 800.000,00 (ottocentomila/00);
b) Lotto 2: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
2. L’importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e depurato del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
3. I valori di cui al comma 1 sono puramente indicativi. Pertanto, l’importo di aggiudicazione non impegna l’Azienda Speciale in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all’andamento del mercato o ad altre condizioni, compreso il ricorso alla facoltà di cui all’articolo 1, comma 3, e di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto al Fornitore aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.
4. L'importo del contratto può essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il Fornitore aggiudicatario possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.
Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula del contratto. In ogni caso la cessazione del contratto opera alla data di scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte dell’Azienda Speciale .
2. Il periodo di validità del contratto può essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, pati e condizioni.
3. Alla scadenza, l’appalto potrà essere affidato per ulteriori tre anni alle medesime condizioni di cui al presente capitolato e per il prezzo offerto in sede di gara, a discrezione esclusiva dell’Azienda Speciale, che provvederà in tal senso con apposita comunicazione e secondo le modalità di cui all’art. 4.2 della Lettera d’Invito. In ogni caso, il Fornitore aggiudicatario non avrà nulla da pretendere per la mancata comunicazione di proroghe da parte dell’Azienda Speciale.
Art. 4. ARTICOLAZIONE DELL’APPALTO
1. L’appalto ha come oggetto la fornitura di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge 149/05 e s.m.i.) veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti.
2. L’offerta della fornitura deve essere effettuata alle condizioni di sconto minimo indicato per le singole tipologie A, B e C, il tutto quantificabile nella misura sotto riportata:
LOTTO 1: Fornitura per euro 800.000,00 CIG 74959952C3
Tipologia della fornitura | Offerta di ribasso: | Composizione percentuale (ponderazione) |
A -Specialità medicinali (Classe A e C e specialità veterinarie) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 30,35% | Ribasso = A | 60% |
B -Specialità medicinali a denominazione generica (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva. Il ribasso non può essere INFERIORE al 34,70% | Ribasso = B | 10% |
C -Parafarmaci, cosmetici ecc. (prodotti non compresi nelle categorie precedenti) Ribasso da praticare sul prezzo al netto di Iva indicato nella banca dati FARMADATI ITALIA. Il ribasso non può essere INFERIORE al 25% | Ribasso = C | 30% |
LOTTO 2: Fornitura per euro 500.000,00 CIG 7496006BD4
Tipologia della fornitura | Offerta di ribasso: | Composizione percentuale (ponderazione) |
A -Specialità medicinali (Classe A e C e specialità veterinarie) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 30,35% | Ribasso = A | 60% |
B -Specialità medicinali a denominazione generica (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva. Il ribasso non può essere INFERIORE al 34,70% | Ribasso = B | 10% |
C -Parafarmaci, cosmetici ecc. (prodotti non compresi nelle categorie precedenti) Ribasso da praticare sul prezzo al netto di Iva indicato nella banca dati FARMADATI ITALIA. Il ribasso non può essere INFERIORE al 25% | Ribasso = C | 30% |
I due lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l’importo della fornitura.
Il lotto 1 e il lotto 2 costituiranno rispettivamente il 3^ e il 4^ magazzino della farmacia comunale gestita dall’Azienda Speciale Suzzara Servizi.
3. Per prezzo al pubblico delle tipologie A e B si intende il prezzo al pubblico come risultante dalla banca dati FARMADATI ITALIA al netto dell’Iva ed al netto dello sconto obbligatorio dello 0,60%.
4. Nella categoria C sono ricompresi tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano comunque una indicazione di prezzo all’interno di una banca dati (es. Federfarma o Farmadati) includendo dietetici, alimenti speciali, integratori alimentari, rimedi omeopatici, cosmetici, ecc. (con la sola esclusione di Sop e OTC).
5. Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege.
6. Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.
7. L’aggiudicazione, distintamente per ciascun Lotto, avviene sulla base del ribasso medio ponderato (ponderazione dei ribassi su ciascuna delle tipologie A, B e C, in relazione alla loro incidenza percentuale sulla fornitura complessiva indicata nelle tabelle di cui al comma 2).
8. Gli OTC ed i SOP sono espressamente esclusi dalla fornitura e quindi dalla ponderazione. Il fornitore aggiudicatario ha comunque l’obbligo di rendere disponibile a video della farmacia il listino relativo ai prezzi unitari di cessione delle suddette specialità e di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita non sono più gestiti dalle banche dati. Tale listino dovrà riportare anche l’indicazione del codice ministeriale, descrizione e percentuale Iva. I costi di cessione di tali prodotti dovranno rimanere invariati per tutta la durata del listino, che dovrà essere almeno trimestrale. Per gli OTC e i SOP, l’Azienda Speciale non si impegna ad alcun volume di
acquisto e resta libera di approvvigionarsi dei suddetti prodotti ove ritiene più opportuno. Gli eventuali acquisti fatti presso gli aggiudicatari della gara concorreranno a formare il target di fatturato imponibile (per la sola tipologia Parafarmaco) ai fini della determinazione delle condizioni di sconto.
Art. 5. MODALITÀ DI FORNITURA
1. Ai fornitori aggiudicatari dei lotti sono richieste le seguenti obbligazioni contrattuali:
a) effettuare presso l’Azienda Speciale (nella sede sopra indicata), almeno quattro consegne giornaliere ai seguenti orari:
- lunedì – sabato:
1) prima delle ore 8.00;
2) entro le ore 12.00, in caso di urgenza;
3) prima delle ore 15.00;
4) entro le ore 19.15, in caso di urgenza.
- domenica e festivi (nei giorni in cui la farmacia sarà di turno): prima delle ore 8.00, con le seguenti modalità:
I. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
II. le consegne dovranno essere effettuate agli orari sopra indicati all’interno dello spazio collocato tra le due porte adiacenti l’ingresso principale della farmacia, salvo diverso accordo con il Direttore della farmacia;
III. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della farmacia o di un suo incaricato. Il documento di trasporto sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate al Fornitore aggiudicatario. Prima della consegna nella mani del Direttore della farmacia, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore aggiudicatario;
b) ricevere gli ordini via posta elettronica o altra comunicazione informatica (mediante procedure compatibili con il sistema informatico dell’Azienda Speciale), oppure via telefax 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
c) comunicare in tempo reale le voci mancanti, con gli stessi mezzi di cui alla lettera b), o con chiamata telefonica all’Azienda Speciale;
d) garantire all’Azienda Speciale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
I. variazioni di prezzo;
II. nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
III. schede tecniche dei nuovi prodotti;
IV. fotocopie d’interesse della Gazzetta Ufficiale;
V. aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
VI. circolari Ministeriali e Regionali;
VII. riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi e regolamentari;
VIII. comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
e) trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo in materia sanitaria;
f) svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
g) fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a dieci mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, una durata inferiore ai dieci mesi. In tal caso, comunque, la scadenza non dovrà essere inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
h) effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
i) attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
j) garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
k) concedere all’Azienda Speciale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell’invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
l) esibire su semplice richiesta del Direttore della Farmacia, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d’acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;
m) consegnare con cadenza mensile, anche in formato elettronico, un tabulato dal quale sia possibile rilevare, per ogni prodotto fornito, il numero pezzi acquistati, il trend d'acquisto rispetto al mese precedente, il prezzo di acquisto, il prezzo al pubblico, l’utile medio riferito al mese;
n) effettuare il servizio di transfer order;
o) informare l’Azienda Speciale sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell’industria farmaceutica (probabili futuri mancanti).
2. Il Fornitore aggiudicatario deve altresì assicurare la consegna dei prodotti in DPC e per Dietetica, Protesica, Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso della A.S.L. di Mantova, nonché dei prodotti per la Fibrosi cistica, in conformità ai protocolli, convenzioni o accordi pubblici analoghi come definiti da provvedimenti amministrativi della Regione Lombardia e dalla A.T.S. assunti ai sensi della legge n. 405 del 2001.
3. Atteso che l’Azienda Speciale svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato d’oneri dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.
4. In caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria il Fornitore aggiudicatario deve comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia A e B o considerati urgenti, a giudizio insindacabile del Direttore della Farmacia.
A comprova della disponibilità del magazzino, dovrà essere presentata idonea documentazione atta a provare il titolo d’uso del magazzino stesso, per l’intera durata del contratto. Si precisa che, nel caso la ditta, in occasione della presentazione dell’offerta, non disponga ancora del magazzino, ma presenti impegno a disporne in tempo utile per l’avvio della fornitura, l’idonea documentazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria.
6. Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre fornire i seguenti servizi:
a) la bolletta elettronica;
b) il collegamento diretto con il sistema informatico del grossista per la consultazione della disponibilità del prodotto e la conseguente prenotazione dello stesso ed emissione della relativa bolla;
c) la consegna dei farmaci appartenenti al “doppio canale PHT” anche nei giorni festivi;
d) la prenotazione e la consegna dei prodotti “contingentati”;
e) la ricerca di prodotti di non facile reperibilità.
7. Il Fornitore aggiudicatario dovrà altresì offrire, eventualmente anche tramite l’adesione ad un network, la possibilità di:
a) realizzare attività istituzionali di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su tematiche di interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o materiale informativo;
b) effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, cartelli vetrine, ecc;
c) promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti ;
d) fruire di corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l’accredito ECM;
e) utilizzare idonei mezzi d’informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, videocomunicazione, inserzioni su media locali, ecc.);
f) effettuare servizio di telemedicina (Holter pressorio 24 H – HCG – Monitor aritmie cardiache), analisi intolleranze alimentare, analisi della pelle e altri servizi similari attraverso idonei strumenti e/o convenzioni con società specializzate.
Art. 6. RESI
1. Il Fornitore aggiudicatario è obbligato:
a) ad accettare le restituzioni, entro 120 (centoventi) giorni dalla fornitura, di tutti i prodotti erroneamente ordinati, con emissione delle relative note di accredito per l’intero importo dei prodotti resi, purchè con scadenza residua di almeno 4 (quattro) mesi;
b) a garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione, nel foglietto illustrativo o nelle indicazioni terapeutiche.
Gli articoli erroneamente consegnati in sovrannumero rispetto all’ordine saranno restituiti al momento della successiva consegna. Dette operazioni devono essere regolate mensilmente, con emissione delle relative note di accredito.
Nel caso l’errata consegna riguardi un farmaco, considerato, a giudizio insindacabile del Direttore, urgente, esso deve essere sostituito entro l’ora successiva.
2. L’obbligo per il Fornitore aggiudicatario di ritirare i prodotti acquistati dall’Azienda Speciale e non venduti, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisto, è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione del Fornitore aggiudicatario.
3. Il Fornitore aggiudicatario del lotto 1 dovrà, inoltre, assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici eparafarmaceutici scaduti, revocati o avariati, non soggetti a reso ASSINDE.
Art. 7. EVENTI ECCEZIONALI
1. Ferme restando le obbligazioni minime di cui all’articolo 5, comma 1, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità dell’Azienda Speciale, il Fornitore aggiudicatario è obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità.
Art. 8 -PAGAMENTI
1. Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all’epoca di ogni singolo ordine. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell’esecuzione da parte del Direttore della farmacia.
2. Il pagamento delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, salvo tempistiche più brevi previste per legge a fronte di particolati tipologie di forniture (ad esempio ai sensi dell’art. 62 comma 1 della L. 27/2012).
Il pagamento di ogni fattura sarà subordinato alla preventiva verifica di regolarità del DURC, ai sensi dell’art. 31 del d.l.69/2013 convertito in legge 98/2013.
3. Ogni pagamento di importo superiore a 10.000,00 (diecimila) euro è subordinato all’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
4. Ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore aggiudicatario deve dichiarare, entro 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla Fornitura di cui al presente Capitolato d’oneri, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conto.
5. Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall’ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui al comma 4. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell’eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile all’Azienda Speciale per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente Codice IBAN e il CIG di cui all’articolo 1, comma 5.
Art. 9. MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
1. I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a: Azienda Speciale Suzzara Servizi – Xxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) – Partita IVA e Codice fiscale 02197860204. Tutti i documenti (d.d.t., fatture, note di credito, merce e corrispondenza) devono invece essere recapitate presso la Farmacia Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxx 0/X – 46029 Suzzara (MN).
2. Le forniture saranno consegnate, in base all’ordine effettuato, all’Azienda Speciale, presso la sede che verrà indicata. Le fatture e le note di credito, dovranno avere cadenza quindicinale o mensile.
3. Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il CIG della fornitura, il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (possibilmente tenendo distinte le fatture per il farmaco da quelle per il parafarmaco), il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata all’Azienda Speciale sul prezzo al pubblico senza XXX.Xx fattura dovrà essere esposto chiaramente il costo al netto dello sconto applicato. Le fatture dovranno essere recapitate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
4. Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovranno essere riportati, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota IVA applicata.
5. La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.
6. Sempre separatamente dovranno essere fatturati i prodotti agroalimentari soggetti alla normativa di cui all’art. 62 della Legge 27/2012.
Art. 10. INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Fornitore aggiudicatario, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato d’oneri, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Xxxxx e Regolamenti concernenti le forniture stesse.
2. In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, l’Azienda Speciale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta.
3. In particolare, saranno applicate le seguenti penali:
a. nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un’ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, il Direttore di Farmacia potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di euro 100,00 (cento/00);
b. nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di euro 300,00 (trecento/00);
c. nel caso di xxxxxxx nelle consegne considerate urgenti ai sensi dell’articolo 5, comma 4, il Direttore di Farmacia potrà comminare una penale corrispondente al 25% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di euro 100,00 (cento/00), a prescindere dell’entità del ritardo stesso.
4. Le penalità di cui al comma 3 sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Direttore di Farmacia. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall’Azienda Speciale, le penalità si intendono accettate.
5. Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, i seguenti inadempimenti:
a) consegna di medicinali scaduti o revocati o ritirati dal commercio;
b) la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d’oneri;
c) reiterati ritardi nella consegna.
6. Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dall’Azienda Speciale, notificate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali all’Azienda Speciale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del presente Capitolato d’oneri, l’Azienda Speciale può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.
7. Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti “mancanti” sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, l’Azienda Speciale avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti, maggiorato del20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione. L’Azienda Speciale si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti “mancanti” comporti danni economici o difficoltà organizzative per l’Azienda Speciale stessa. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura. In caso di inadempimento del Fornitore aggiudicatario, l’Azienda Speciale, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 11, si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui al comma 8.
8. Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l’Azienda Speciale avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione
contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all’articolo 12, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.
9. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato delle forniture e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato d’oneri e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
a. apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore aggiudicatario;
b. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore aggiudicatario;
x. xxxxx e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
x. xxxxx e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
e. gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.
2. La risoluzione potrà essere richiesta dalla Azienda Speciale per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, il Fornitore aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Azienda Speciale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte della Azienda Speciale mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui all’articolo 12.
3. In applicazione di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione in legge, DL 06/07/2012 n. 95 - art. 1 comma 13 che testualmente recita: ‘Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Art 12. GARANZIE DI ESECUZIONE
1. A garanzia degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione delle forniture qui in trattazione, il Fornitore aggiudicatario deve presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell’appalto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa a titolo di garanzia definitiva di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Speciale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda Speciale, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato d’oneri e deve essere reintegrata ogni qualvolta l’Azienda Speciale provveda alla sua escussione.
4. La cauzione sarà custodita dall’Azienda Speciale.
5. La garanzia fideiussoria verrà restituita decorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale.
Art. 13. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO
1. Qualora il Fornitore aggiudicatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, la Azienda Speciale si rivale, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale di cui all’articolo 12.
Art 14. DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. Tenuto conto dell’oggetto della fornitura e dei requisiti richiesti nel bando, non è ammesso il subappalto ad esclusione del servizio di trasporto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 15. ACQUISTI DIRETTI, ACQUISTI SOSTITUTIVI.
1. L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di acquistare direttamente dalle diverse ditte produttrici o concessionari autorizzati, senza ricorrere al Fornitore aggiudicatario, nel caso di campagne promozionali per determinati prodotti.
2. L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di acquistare direttamente dalle diverse ditte produttrici o concessionari autorizzati qualora abbia necessità di approvvigionamento in caso di ritardi nelle forniture da parte del Fornitore aggiudicatario, nello stesso caso trova applicazione l’articolo 10, comma 8, in quanto compatibile.
3. Sui prodotti di cui alla tipologia C dell’articolo 4, comma 2, l’Azienda Speciale può effettuare periodicamente dei market testing, anche avvalendosi di banche dati informatiche (con
particolare riferimento alla banca dati (compendio farmaceutico e compendio parafarmaceutico) di FARMADATA ITALIA, o di altre indagini di mercato. Qualora risulti che i prodotti della predetta tipologia del Fornitore aggiudicatario si discostino dai risultati del market testing, l’Azienda Speciale può rinegoziare i prezzi relativi a tali prodotti e, in caso di mancato accordo, rivolgersi a produttori concessionari autorizzati o fornitori diversi.
Art. 16. CESSIONE DEI CREDITI
1. Per l’eventuale cessione dei crediti vantati, il Fornitore aggiudicatario dovrà conformarsi a quanto disposto dall’articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 17. COMUNICAZIONI FRA L’ AZIENDA SPECIALE ED IL FORNITORE.
1. Tutte le comunicazioni che dovessero intercorrere fra la Azienda Speciale ed il Fornitore aggiudicataria, inerenti il servizio di fornitura, ma diverse dal normale ordine di fornitura, dovranno avvenire per posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono risolte mediante esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte ai sensi del comma 1, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Mantova con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Art. 19. RICHIAMI NORMATIVI
1. Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato d’oneri si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il decreto legislativo n. 50/2016.
2. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.
Art. 20. RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008
1. Non risultano in evidenza interferenze che chiedono l’adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già, parte della sicurezza del Fornitore aggiudicatario e della Azienda Speciale, ognuno per quanto di propria competenza.
2. Non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l’eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di valutazione e revisione.
Art. 21. SPESE CONTRATTUALI
1. A seguito dell’aggiudicazione, il Fornitore aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il contratto di fornitura, nella forma della “scrittura privata” entro trenta giorni dalla formale richiesta della Azienda Speciale, effettuata tramite PEC. Tutte le spese per imposta di bollo e registrazione del contratto, nella forma della scrittura privata, ed ogni altro onere connesso, saranno a carico del Fornitore aggiudicatario, così come le spese di registrazione ai sensi
dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, in quanto le forniture sono effettuate in regime di IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.