Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale
Concluso il 23 novembre 2015
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20162 Entrato in vigore tramite scambio di note il 4 gennaio 2019
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale del Brasile, desiderosi di facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione dell’Accordo
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano assistenza tramite lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione e l’applicazione della legislazione interna delle Parti contraenti relativa alle imposte considerate nel presente Accordo.
2. Tali informazioni sono quelle verosimilmente rilevanti ai fini della determinazio- ne, dell’accertamento e della riscossione delle imposte, del recupero e dell’esecu- zione di crediti fiscali o ai fini di inchieste o perseguimenti in materia fiscale.
3. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e trattate in modo confidenziale conformemente all’articolo 7.
4. I diritti e le protezioni di cui beneficiano le persone in virtù di disposizioni legi- slative o regolamentazioni o prassi amministrative della Parte richiesta rimangono applicabili nella misura in cui non ostacolano o ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.
Art. 2 Competenza
La Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non sono detenute dalle proprie autorità o che non sono in possesso o sotto il controllo di persone sotto la sua giurisdizione.
1 Dal testo originale tedesco (AS …).
2 RU …
2016-0187 1
Art. 3 Imposte considerate
1. Le imposte considerate dal presente Accordo sono:
a) per quanto concerne la Svizzera:
i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di capitale e altri redditi),
ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza,
iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni;
b) per quanto concerne il Brasile:
i) l’imposta sul reddito e l’imposta sull’utile (IRPF, IRPJ),
ii) l’imposta sui prodotti industriali (IPI),
iii) l’imposta sulle transazioni finanziarie (IOF),
iv) l’imposta fondiaria sulle tenute rurali (ITR),
v) la tassa sull’integrazione sociale (PIS),
vi) la tassa sul finanziamento sociale (COFINS),
vii) la tassa sociale sull’utile netto (CSLL), e
viii) altre imposte gestite dalla Segreteria per le finanze federali.
2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica che verranno istituite dopo la firma dell’Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura analoga che verranno istituite dopo la firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali, se le autorità competenti delle Parti contraenti lo convengono. L’autorità competente di ogni Parte contraente notifica per scritto all’autorità dell’altra Parte contraente qualsiasi modifica sostanziale della sua legislazione che potrebbe pregiudicare gli obblighi a cui questa Parte è soggetta in virtù del presente Accordo.
Art. 4 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia stabilito diversamente:
a) l’espressione «Parte contraente» designa la Svizzera o il Brasile a seconda del contesto; il termine «Svizzera» designa, impiegato nel senso geografico, il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto interna- zionale e il suo diritto interno; il termine «Brasile» designa, impiegato nel senso geografico, il territorio della Repubblica federale del Brasile in accor- do con il diritto internazionale e il suo diritto interno;
b) l’espressione «autorità competente» designa:
i) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,
ii) per quanto concerne il Brasile: il ministro delle finanze, il segretario per le finanze federali o il suo rappresentante autorizzato;
c) il termine «persona» designa le persone fisiche, le società e qualsiasi altra associazione di persone;
d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente con- siderato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
e) l’espressione «società quotata» designa qualsiasi società la cui categoria principale di azioni è quotata in una borsa riconosciuta; le azioni quotate del- la società devono poter essere facilmente acquistate o vendute da chiunque. Le azioni possono essere acquistate o vendute «da chiunque» se l’acquisto o la vendita delle azioni non sono implicitamente o esplicitamente limitati a un gruppo ristretto di investitori;
f) l’espressione «categoria principale di azioni» designa la o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del capitale o dei diritti di voto del- la società;
g) l’espressione «borsa riconosciuta» designa qualsiasi borsa determinata di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
h) l’espressione «fondo o dispositivo d’investimento collettivo» designa qual- siasi strumento d’investimento raggruppato, a prescindere dalla sua forma giuridica. L’espressione «fondo o dispositivo pubblico d’investimento col- lettivo» designa qualsiasi fondo o dispositivo d’investimento collettivo le cui parti, azioni o altre partecipazioni possono essere facilmente acquistate, ven- dute o riacquistate da chiunque. Le parti, azioni o altre partecipazioni al fon- do o dispositivo possono essere facilmente acquistate, vendute o riacquistate
«da chiunque» se l’acquisto, la vendita o il riacquisto non sono implicita- mente o esplicitamente limitati a un gruppo ristretto di investitori;
i) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta a cui si applica il presente Accordo;
j) l’espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
k) l’espressione «Parte richiesta» designa la Parte contraente a cui le informa- zioni sono richieste;
l) l’espressione «misure per la raccolta di informazioni» designa le disposizio- ni legali e normative nonché le procedure amministrative o giudiziarie che permettono a una Parte contraente di ottenere e di fornire le informazioni ri- chieste; e
m) il termine «informazione» designa, a prescindere dalla sua forma, qualsiasi fatto, dichiarazione, registrazione o documento;
n) l’espressione «reato» designa un comportamento penalmente perseguibile in virtù del diritto penale della Parte richiedente; e
o) il termine «cittadino» designa:
i) per quanto concerne la Svizzera, qualsiasi persona fisica che ha la citta- dinanza svizzera e qualsiasi persona giuridica, società di persone o as-
sociazione costituita conformemente alla legislazione vigente in Sviz- zera,
ii) per quanto concerne il Brasile, qualsiasi persona fisica che ha la cittadi- nanza brasiliana e qualsiasi soggetto giuridico o qualsiasi altro ente co- stituito conformemente alla legislazione vigente in Brasile.
2. Per l’applicazione del presente Accordo da parte di una Parte contraente, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione, i termini e le espressioni non diversamente definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla legislazione di detta Parte al momento dell’applicazione, tenuto conto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale di questa Parte prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detta Parte.
Art. 5 Scambio di informazioni su domanda
1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni su domanda scritta per gli scopi di cui all’articolo 1. Queste informazioni devono essere scambia- te, a prescindere dal fatto che l’atto oggetto dell’inchiesta, se fosse stato compiuto sul territorio della Parte richiesta, costituisca o meno un reato secondo il diritto di tale Parte. L’autorità competente della Parte richiedente formula una domanda di informazioni in virtù del presente articolo soltanto se non è in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi sul proprio territorio; sono fatti salvi i casi in cui l’ottenimento di tali informazioni comporta difficoltà sproporzionate.
2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti a dar seguito alla domanda di assistenza amministrativa, questa Parte adotta tutte le misure adeguate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta non ha bisogno di queste informazioni a fini fiscali propri.
3. Su domanda specifica dell’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni di cui al presente articolo, nella misura in cui il suo diritto interno lo autorizzi, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie certificate conformi ai documenti originali.
4. Ogni Parte contraente garantisce che la sua autorità competente, ai fini dell’arti- colo 1 e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente Accordo, dispone del diritto di ottenere e fornire su domanda:
a) le informazioni detenute da una banca, un altro istituto finanziario, una per- sona operante come agente o fiduciario, compresi mandatari e trustee;
b) le informazioni concernenti la proprietà giuridica ed economica di società, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazio- ni in materia di proprietà concernenti tali persone se fanno parte di una cate- na di proprietà conformemente allo standard riconosciuto a livello interna- zionale; nel caso di un trust, le informazioni sui suoi componenti, i trustee, i protettori («protector») e i beneficiari; nel caso di una fondazione, le infor- mazioni sui fondatori, i membri del consiglio di fondazione e i beneficiari. Inoltre il presente Accordo non obbliga le Parti contraenti a ottenere o forni- re informazioni in materia di proprietà concernenti società quotate o fondi o
dispositivi pubblici di investimento collettivo, salvo se queste informazioni possono essere ottenute senza difficoltà sproporzionate.
5. Quando presenta una domanda di assistenza amministrativa in virtù dell’Ac- cordo, l’autorità competente della Parte richiedente, al fine di dimostrare la verosi- mile rilevanza delle informazioni richieste, fornisce per scritto le seguenti informa- zioni all’autorità competente della Parte richiesta:
a) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
b) il periodo oggetto della domanda;
c) la descrizione delle informazioni richieste che includa la forma in cui la Par- te richiedente desidera riceverle dalla Parte richiesta;
d) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
e) i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte richiesta o in possesso o sotto il controllo di una persona sotto la sua giurisdizione;
f) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
g) una dichiarazione attestante che la domanda è conforme alle disposizioni le- gali come pure alla prassi amministrativa della Parte richiedente, che la Parte richiedente, qualora fossero sotto la sua giurisdizione, potrebbe ottenere tali informazioni in virtù del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa, nonché attestante che la domanda è conforme al presente Accordo;
h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, fatti salvi quelli che comportano difficoltà sproporzionate.
6. L’autorità competente della Parte richiesta trasmette il più rapidamente possibile alla Parte richiedente le informazioni richieste. Per garantire una risposta rapida, l’autorità competente della Parte richiesta:
a) conferma per scritto la ricezione della domanda di assistenza amministrativa all’autorità competente della Parte richiedente e, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, avvisa questa autorità in merito a eventuali lacune della domanda;
b) se l’autorità competente della Parte richiesta non ha potuto ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di assi- stenza amministrativa, anche nel caso in cui essa incontra ostacoli per forni- re le informazioni o rifiuta di fornire le informazioni, informa immediata- mente la Parte richiedente indicando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli incontrati o i motivi del ri- fiuto.
Art. 6 Possibilità di rifiutare una domanda
1. La Parte richiesta non è tenuta a ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in virtù del proprio diritto in materia di esecuzione o applicazione della propria legislazione fiscale. L’autorità competente della Parte richiesta può rifiutare l’assistenza se la domanda non è presentata conformemente al presente Accordo.
2. Il presente Accordo non obbliga una Parte contraente a fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 5 non saranno trattate come un segreto o un metodo com- merciale per il semplice fatto che non adempiono i criteri previsti in questo paragra- fo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non obbligano una Parte contraente a ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni confidenziali tra un cliente e un avvocato, un difensore o un altro rappresentante legale, qualora tali informazioni siano prodotte:
a) al fine di chiedere o fornire consulenza legale; o
b) per essere utilizzate in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
4. La Parte richiedente può rifiutare una domanda di assistenza amministrativa se la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.
5. Una domanda di assistenza amministrativa non può essere rifiutata per il fatto che il credito fiscale oggetto della domanda è contestato.
6. La Parte richiesta può rifiutare una domanda di assistenza amministrativa se le informazioni richieste dalla Parte richiedente al fine di applicare o eseguire disposi- zioni della legislazione fiscale della Parte richiedente (o qualsiasi requisito ad esse relativo) risultano, a pari circostanze, discriminatorie nei confronti di un cittadino della Parte richiesta rispetto a un cittadino della Parte richiedente.
Art. 7 Confidenzialità
Qualsiasi informazione ricevuta da una Parte contraente in virtù del presente Accor- do è confidenziale e può essere divulgata soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) della Parte contraente che si occupano dell’ac- certamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce il presente Accor- do, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Le informazioni possono essere divulgate a qualsiasi altra persona, soggetto giuridico o autorità soltanto con l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente della Parte richiesta. Le informazioni trasmesse alla Parte richiedente in virtù del presente Accordo non possono essere divulgate a un’altra giurisdizione.
Art. 8 Spese
La ripartizione delle spese per l’assistenza amministrativa è stabilita di comune accordo tra le Parti contraenti.
Art. 9 Disposizioni di applicazione
Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per adempiere ed eseguire il presente Accordo.
Art. 10 Procedura amichevole
1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti riguardo all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere il caso in via di amichevole composizione.
2. Oltre a quanto contemplato al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le procedure da rispettare in applica- zione degli articoli 5 e 8.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo in applicazione del presente articolo.
4. Le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Le Parti contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che, conformemente al loro diritto interno, sono adempiuti i presupposti necessari all’en- trata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui perviene l’ultima di queste notificazioni.
3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di assistenza amministrativa depositate alla data d’entrata in vigore dell’Accordo o a una data successiva per le informazioni riguardo a qualsiasi periodo fiscale a partire dal 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore del presente Accordo o dopo tale data oppure, in mancanza di periodo fiscale, per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore del presente Accordo o dopo tale data.
Art. 12 Denuncia
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificando la denuncia per via diplomatica all’autorità competente dell’altra Parte contraente.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell’altra Parte contraente. Tutte le domande di assistenza amministrativa pervenute
fino alla data effettiva della denuncia sono trattate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
3. In caso di denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 7 per qualsiasi informazione ottenuta in applicazione del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Brasilia, il 23 novembre 2015, in due esemplari in lingua tedesca, portoghese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergen- te fra il testo tedesco e portoghese, fa stato il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per il
Governo della Repubblica federale del Brasile: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx