Parte generale
REGOLAMENTO
Parte generale
Circolo Nautico Carbonifera Società Cooperativa
Art. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento ha per oggetto le norme generali relative all’esercizio e all’uso del punto ormeggio sito in Località Carbonifera, nel Comune di Piombino, area acquisita in concessione dal Demanio e degli altri enti competenti.
Art. 2 – GESTIONE DELLE ATTIVITA’ IN CONCESSIONE
La Cooperativa “Circolo Nautico Carbonifera”, in qualità di Concessionaria, provvede direttamente alla gestione del punto di ormeggio secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell’atto di concessione del demanio idrico e delle pertinenze fluviali, nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento.
Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali concessi, o che prestano la loro opera nelle aree in concessione alla Cooperativa.
Il Regolamento, in particolare, si applica a tutti i Soci e agli Utenti della Cooperativa che hanno diritto all’utilizzo di un posto barca avendo sottoscritto un pacchetto azioni, nonché agli assegnatari delle piazzole a terra ed agli utilizzatori temporanei dei posti barca in acqua.
Tutti gli utilizzatori delle aree in concessione, a qualunque titolo lo siano, sono inoltre tenuti al rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, oltre alle condizioni contenute nell’atto di concessione demaniale.
Gli utilizzatori sono inoltre tenuti all’osservanza della normativa vigente in materia doganale, in materia di pulizia e di tutela ambientale, in materia di sicurezza, nonché di qualunque altra norma applicabile.
Art. 4 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Cooperativa, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità dell’ormeggio.
Art. 5 – CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE
La Cooperativa assicura, a norma degli artt. 1341 e 1567 Codice Civile, l’espletamento dei seguenti servizi in esclusiva:
a) la pulizia ordinaria del canale di ormeggio; non sono assicurati i servizi di pulizia straordinaria dovuti ad eventi imprevisti e non programmabili, dovuti da cause naturali non dipendenti dalla volontà della Direzione;
b) servizi antinquinamento;
c) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d’intesa con la Autorità Xxxxxxxxx, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
d) verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale e assegnazione degli ormeggi ai Soci della Cooperativa mediante un contratto d’uso nel quadro dello scambio mutualistico proprio della Società;
e) servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
f) vigilanza sulle parti d’uso comune;
g) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
h) illuminazione dell’approdo e mantenimento del segnalamento marittimo;
i) controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle condizioni contenute nella concessione demaniale.
Tutti gli Utenti dell’approdo sono tenuti al pagamento della globalità dei servizi forniti in base alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 – DIREZIONE
La Direzione del punto di ormeggio è affidata alla Cooperativa “Circolo Nautico Carbonifera”, che la eserciterà direttamente a mezzo dei suoi legali rappresentanti o dal personale o dai collaboratori all’uopo incaricati.
Il Personale incaricato svolgerà la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.
Il Personale incaricato potrà indossare una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.
Art. 7 – COMPITI DELLA DIREZIONE E VIGILANZA
La Cooperativa, esercente l’attività di Direzione, adotterà i provvedimenti di sua competenza necessari a garantire l’osservanza dello Statuto e del presente Regolamento. Provvederà inoltre alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui all’art.5 del presente Regolamento.
A tal fine la Cooperativa pianifica e coordina l’impiego delle risorse tecniche e del Personale addetto, compresi i soggetti che svolgono qualsiasi tipo di attività professionale all’interno dell’area in concessione.
Ferme restando le competenze degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, la Cooperativa effettuerà attività di vigilanza in merito all’applicazione e all’osservanza della normativa vigente all’interno delle aree in concessione, e in caso di necessità potrà disporre provvedimenti di allontanamento o di segnalazione alle Autorità competenti nei confronti di quei soggetti che si siano resi responsabili di ogni tipo di infrazione.
Art. 8 – PERSONALE DELLA COOPERATIVA
I Servizi resi ai Soci e agli Utenti verranno espletati dalla Cooperativa mediante interventi effettuati da personale interno proprio o mediante affidamento in appalto a Ditte esterne; i medesimi servizi potranno essere espletati altresì da un “Comitato di Gestione”, nominato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con i compiti di sorvegliare, sovrintendere e dirigere la gestione ordinaria del punto di ormeggio e l’applicazione del Regolamento.
Il Comitato di gestione provvederà alla erogazione ai Soci ed agli Utenti di tutti i servizi portuali previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
All’atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina i limiti massimi di spesa di competenza del Comitato di Gestione ed i termini entro i quali esso deve renderne conto al Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – PUBBLICITA’ ED OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
La Cooperativa provvede a dare pubblicità alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente Regolamento mediante affissione dello stesso, o di estratti di esso, nei locali della Direzione, mediante diffusione ai Soci ed agli Utenti e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Gli Utenti del punto di ormeggio sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.
Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di ulteriori comunicazioni, informazioni o raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del punto di ormeggio.
Art. 10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA
La Cooperativa, nel quadro dello scambio mutualistico proprio della Società, assegna ai Soci i punti di ormeggio mediante la sottoscrizione di un contratto d’uso.
Il Socio proprietario dell’unità da diporto, all’atto della firma del contratto di concessione in uso del posto barca, dovrà fornire in copia fotostatica la seguente documentazione:
– copia della patente nautica e/o di altro documento di identità;
– copia del contrassegno di assicurazione obbligatoria;
– copia del documento che attesti la proprietà dell’unità da diporto e/o del motore; se intestata a terzo soggetto, copia del documento che attribuisca l’uso dell’imbarcazione da parte del Socio assegnatario;
– eventuali altri documenti o autocertificazioni richiesti dal Consiglio di Amministrazione, idonei a identificare l’unità da diporto e il suo proprietario o utilizzatore.
La documentazione sopra richiesta fornirà le generalità che dovranno essere annotate, a cura della Direzione, su apposito registro.
Successivamente all’assegnazione, la Direzione consegna al Socio i contrassegni di identificazione, da esporre in luogo ben visibile sulla imbarcazione e sull’autovettura autorizzata ad accedere nelle aree concessionate.
I contrassegni dovranno essere custoditi con attenzione e restituiti al temine del contratto di concessione; lo smarrimento o la mancata riconsegna del contrassegno darà luogo all’addebito degli oneri relativi.
Il Socio non potrà ormeggiare, nel posto barca assegnato, un natante diverso da quello le cui generalità sono state comunicate alla Direzione.
Nel caso di vendita dell’imbarcazione, di sostituzione della stessa, o di temporaneo utilizzo ad ogni titolo di una imbarcazione diversa da quella preventivamente registrata, l’Utente deve tempestivamente fornire alla Direzione le caratteristiche e la documentazione della nuova unità utilizzata.
La nuova unità, per essere ammessa, dovrà avere caratteristiche dimensionali e di ingombro tali da essere compatibili, ai sensi del Regolamento Sociale, con le dimensioni del posto barca assegnato; non sono ammesse tolleranze.
In caso di risoluzione del contratto di concessione in uso, l’Utente ha a disposizione un periodo di tempo di cinque giorni per liberare il posto barca dall’imbarcazione e da ogni altro accessorio ad essa attinente; in caso di mancanza entro il termine prescritto provvederà la Direzione con addebito all’Utente di tutte le spese sostenute, comprese quelle di alaggio, movimentazione e sosta presso le aree della Cooperativa.
La Cooperativa potrà recedere unilateralmente dal contratto di concessione in uso a seguito di comprovate inadempienze da parte dell’Assegnatario e nel rispetto delle norme di legge.
Art. 11 – SCAMBIO DI POSTO BARCA
Ai Soci assegnatari è lasciata la libertà di scambiarsi tra di loro i posti barca aventi medesime dimensioni sulla base di accordi e preferenze personali.
I Soci che intendano scambiarsi tra di loro il posto barca dovranno comunicarlo preventivamente alla Direzione, che provvederà a rilasciare l’autorizzazione in forma scritta e ad annotare la variazione sugli specifici registri nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
La Direzione potrà respingere la richiesta di scambio di posto barca nel caso di comprovate ragioni di ordine organizzativo o per motivi di sicurezza.
Tutte le eventuali spese relative allo scambio resteranno interamente a carico dei Soci; se verrà richiesto l’intervento della Cooperativa per ogni tipo di modifica o di operazione, le spese saranno addebitate ai Soci promotori dello scambio in parti uguali.
E’ ammesso anche che i Soci possano scambiarsi il posto barca aventi diverse dimensioni, anche in questo caso previa autorizzazione della Direzione con le regole descritte in precedenza.
In tal caso i Soci dovranno provvedere alla variazione dei rispettivi pacchetti azionari, assumendosi ogni spesa a riguardo; alla Cooperativa verrà inoltre riconosciuto un rimborso spese per pratiche amministrative a riguardo il cui importo verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
La Direzione della Cooperativa, per ottimizzare la navigabilità all’interno del punto di ormeggio, o per specifiche e inappellabili esigenze organizzative, potrà modificare l’ordine e la distribuzione dei posti barca e le relative assegnazioni.
In tal caso è però tenuta a valutare le osservazioni dei Soci interessati al trasferimento, ed eventualmente tenerne conto in caso di comprovata utilità.
Art. 12 – SOCI IN ATTESA
I Soci che sono ammessi, ai sensi di Statuto, nella categoria dei Soci in attesa, sono iscritti in apposita sezione del libro soci in ordine cronologico in relazione al ricevimento delle domande di ammissione.
Il Socio che verrà ammesso nella categoria dei Soci in attesa dovrà sottoscrivere almeno una azione e dovrà versare entro i termini, e nella misura prescritta dal Consiglio di Amministrazione, una quota destinata al rimborso delle spese amministrative. La quota deve essere versata per ogni anno solare di permanenza nella categoria dei Soci in attesa.
Tutto quanto versato a copertura dei costi amministrativi non verrà restituito né computato in conto tassa di ammissione o in conto capitale in caso di passaggio alla categoria di Socio ordinario.
I Soci in attesa potranno aspirare a diventare soci ordinari secondo le modalità previste dallo Statuto; per fare ciò dovranno manifestare il loro interesse alla futura assegnazione del posto barca mediante comunicazione da presentare alla Direzione della Cooperativa entro il 31 Dicembre di ogni anno.
In caso di mancata presentazione della suddetta richiesta il Socio in attesa perderà la priorità maturata nella lista di attesa, e verrà retrocesso nella graduatoria a favore degli altri Soci in attesa che invece avranno presentato la prescritta manifestazione di interesse.
Se un Socio in lista di attesa perderà la qualifica di Xxxxx, decadrà automaticamente dalla lista stessa.
Art. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
L’Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo dei natanti, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni adottate dalla Direzione.
Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili; dovrà altresì utilizzare con la massima perizia e curare scrupolosamente la manutenzione l’attrezzatura di ormeggio, che dovrà essere idonea in relazione alle dimensioni ed alla tipologia dell’imbarcazione.
In caso di involontario danneggiamento del patrimonio sociale l’Utente è tenuto a denunciare spontaneamente l’accaduto, e a rifondere la Cooperativa per ogni danno causato; la valutazione del danno è rimessa alla Direzione.
Il Socio o l’Utente che, per qualsiasi motivo, arrechi danno a persone e/o a cose di altri Soci o Utenti, sarà tenuto a rispondere direttamente nei confronti del danneggiato, senza alcun coinvolgimento di responsabilità da parte dal parte del Circolo Nautico Carbonifera.
Tutte le unità che entreranno nel punto di ormeggio dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi , terzi, ai sensi della Legge 24/12/1969 n. 990.
La polizza di assicurazione dovrà essere intestata all’utilizzatore del posto barca.
La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione; nel caso di assenza di copertura assicurativa la Direzione potrà negare l’accesso nell’ambito del punto di ormeggio.
Art. 14 – LIMITI DI RESPONSABILITA’
La Cooperativa “Circolo Nautico Carbonifera”, mediante la propria organizzazione, garantirà le attività descritte al precedente art. 5), e assicura il proprio impegno alla massima efficienza nell’erogazione dei servizi e ad intervenire tempestivamente nella gestione delle emergenze.
La Cooperativa, in ogni caso, esclude qualsiasi responsabilità per la temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle unità da diporto a causa di invasione di alghe, improvvisi insabbiamenti o altre cause eccezionali dipendenti da eventi meteorologici e accidentali.
L’inagibilità del punto di ormeggio dipendente da cause di natura eccezionale non potrà autorizzare il Socio a richiedere sconti o riduzioni delle tariffe deliberate o di ogni altro pagamento richiesto.
La Cooperativa non sarà responsabile per i danni che gli Utenti o i terzi soggetti possano causare ad altri Utenti della Cooperativa o a terzi, chiunque essi siano.
La Cooperativa non sarà responsabile per danni causati da incendi sulle imbarcazioni degli Utenti, né per eventuali danni che gli stessi incendi possano causare a beni o persone presenti nella Cooperativa.
La Cooperativa non si assumerà alcun obbligo di custodia dei natanti e di ogni altro bene mobile, di proprietà del Socio, che si trovi all’interno delle aree in concessione.
La Cooperativa non risponderà altresì di eventuali furti e danneggiamenti a persone, animali e/o cose che dovessero verificarsi nell’ambito dell’ormeggio e delle aree e strutture adiacenti, a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli presenti all’interno dell’area concessionata.
Analogamente la Cooperativa non risponderà in caso di eventuali furti di imbarcazioni, motori o altre parti di esse, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone, cose o animali che si trovino nell’ambito dell’area dell’ormeggio, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.
Art. 15 – INFRAZIONI AL REGOLAMENTO
Ferme restando le competenze degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento, delle norme di legge e di ogni disposizione vincolante, verranno assicurate e controllate dalla Direzione e dal Personale autorizzato.
Il Personale autorizzato potrà impartire opportune disposizione ad ogni Utente o soggetto presente nell’ambito dell’area concessionata, alle quali gli stessi soggetti si dovranno attenere; le infrazioni al presente regolamento rilevate e contestate dal Personale della Cooperativa saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all’Autorità competente.
Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all’infrazione rilevata, la Direzione potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti ed applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento.
Art. 16 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all’esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.
Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile.