CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici attinenti al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
INDICE
Sommario
PREMESSE 2
ART. 1 – DEFINIZIONI 2
ART. 2 – OGGETTO DI INCARICO 3
ART. 3 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 5
ART. 4 – MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO 6
ART. 5 – ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 6
ART. 6 – SUBAPPALTO 6
ART. 7 – RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VE RSO I TERZI 6
ART. 8 – DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO 6
ART. 9 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 6
ART. 10 – MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE 7
ART. 11 – CONTESTAZIONI 7
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO E DIVIETO CESSIONE 7
ART. 13 – CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 8
ART. 14 – PAGAMENTI 8
ART. 15 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 8
ART. 16 – ESECUTIVITA’ DEL CAPITOLATO D’ONERI 8
ART. 17 – PENALI 8
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA 9
ART. 20 – CONTROVERSIE 10
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI 10
PREMESSE
Il presente capitolato d’oneri disciplina l’incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per l’affidamento del coordinamento della sicurezza in fase ed esecuzione, , in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, dal Disciplinare d’Incarico che si intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato. Il Tecnico incaricato dovrà altresì attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. 56/17.
ART. 1 – DEFINIZIONI
1. Ai fini dell’interpretazione del presente capitolato d’oneri si assumono le seguenti definizioni:
a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016 e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
b) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;
c) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;
d) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
e) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;
2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d’oneri si assumono le seguenti definizioni:
a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilità alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo;
d) per «direttore dei lavori» si intende l’ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell’accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;
e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del decreto 81; per «coordinamento in fase di progettazione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase della progettazione; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase dell’esecuzione dei lavori;
f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell’esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per
«coordinatore per l a progettazione» e per «coordinatore per l’esecuzione » si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione;
h) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 102 del codice degli appalti, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
i) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d’opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;
l) per «responsabile del procedimento» si intende i l responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del codice degli appalti;
m) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o l’istruttore che ha la responsabilità dell’ufficio tecnico dell’amministrazione committente, ovvero dell’unità operativa o dell’area tecnica alla quale, nell’ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la
gestione e l’esecuzione del lavoro pubblico;
n) per «Autorità» e «osservatorio» si intendono rispettivamente l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Osservatorio sui Lavori Pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;
o) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;
p) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all’osservatorio e diffuse dall’Autorità;
r) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall’Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l’osservatorio, sia nell’ambito di normali rilevazioni statistiche che nell’ambito dell’attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell’ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.
s) per «amministrazione» si intende l’amministrazione committente.
t) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti;
u) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, da utilizzare per l’offerta a prezzi unitari.
3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l’incarico in forma individuale che l’associazione professionale, la società di ingegneria, l’associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.
ART. 2 – OGGETTO DI INCARICO
Costituisce oggetto dell’incarico il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), nell’ambito dell’espletamento di un “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento dei lavori di: “Pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acqua, fognatura e gas, realizzazione nuovi e modifica di allacciamenti esistenti di reti acqua e gas e relativi ripristini bituminosi dei tagli stradali nei territori gestiti da Sorgeaqua srl”.
L'incarico, di natura tecnica ed avente natura di prestazione d'opera intellettuale, prevede l’assunzione di tutti gli obblighi discendenti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e lo svolgimento delle seguenti attività:
1. verifica e/o aggiornamento del PSC (redatto in fase progettuale per l’affidamento dei lavori), da eseguirsi prima della consegna all’aggiudicatario;
2. esame e convalida del POS presentato dall’aggiudicatario dei lavori e dai successivi subappaltatori;
3. predisposizione tempestiva di ogni modifica al PSC che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali varianti contestualmente alle stesse;
4. verifica della concreta attuazione del PSC in ogni sua fase dell’attività di cantiere (il mancato adempimento da parte dell’Impresa esecutrice, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla D.L. e al RUP).
L’incaricato dovrà anche:
5. garantire la costante reperibilità nell’orario dell’Impresa esecutrice, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., durante tutta la durata dei lavori;
6. garantire la propria personale presenza in cantiere almeno una volta alla settimana e ogni volta che vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il D.L. (che potrà, in ogni caso, richiedere una maggiore frequenza per periodi di lavorazioni particolari);
7. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione
8. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
9. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro;
10. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate;
11. inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con obbligo di segnalare le inadempienze dell’Impresa esecutrice e le proposte e/o sospensioni dei lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92, comma 1 , lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
12. compilare uno specifico registro, vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere, nel quale dovranno essere indicati, aggiornati e sottoscritti (da lui e/o dal suo collaboratore) i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartire nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di risposta dell’impresa esecutrice;
13. collaborare con il RUP/RL nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici;
14. certificare alla Committenza, in occasione dell’emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere all’Impresa esecutrice per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione.
Si richiede inoltre l’obbligo di reperibilità del CSE ed in tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori, e/o la Committenza o l'Impresa esecutrice potranno richiedere la presenza del CSE in via d’urgenza e il CSE sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere, entro un massimo di 4 ore.
Si precisa che le prestazioni sopra indicate sono da considerarsi il minimo garantito per tutti i concorrenti, a prescindere dai contenuti dell'offerta tecnica presentata. In sede di gara, ciascun concorrente potrà, ove lo ritenga, aumentare il carattere performante e l'efficienza della propria presenza sul cantiere come CSE.
In tal caso, faranno fede contrattualmente le proposte contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
In via eccezionale e a fronte di motivata impossibilità od assenza del CSE, lo stesso può essere sostituito mediante un collaboratore facente obbligatoriamente parte di un "Gruppo di lavoro" (definito al successivo paragrafo 4.1) ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008).
Si evidenzia inoltre che l’Ufficio della Direzione Lavori sarà composto da un gruppo di professionisti del quale potranno fare parte competenze interne ed esterne della stazione appaltante; anche il CSE sarà parte integrante di tale gruppo e dovrà quindi partecipare alle riunioni periodiche della Direzione Lavori.
È possibile che l'Impresa appaltatrice disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del CSE.
ART. 3 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Il coordinatore sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in particolare il D.Lgs. 81/2008.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l’altro, dovrà:
a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell’avvenuto ricevimento, unitamente all’invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto;
c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c-bis del decreto, ne verifica l’idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
d) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all’impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l’esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s’intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
e) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
f) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
g) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
h) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
i) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
j) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza.
k) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico
Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l’incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell'amministrazione committente.
ART. 4 – MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è legata alla durata dell’Accordo Quadro e fissata in 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice degli appalti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 (dodici) mesi.
ART. 5 – ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Committente ed il RUP personalmente o tramite tecnici all’uopo designati, provvederanno a controllare sull’operato del CSE .
I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal RUP e le disposizioni o prescrizioni da questi emanate, non liberano l’Affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio ed alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.
ART. 6 – SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice l’affidatario è direttamente responsabile delle attività oggetto dell’incarico e non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VE RSO I TERZI
L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi ad esso affidati, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni, da esso esaminate ed accettate, sono idonee al raggiungimento di tali scopi.
ART. 8 – DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO
L’Affidatario è responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.
ART. 9 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i documenti prodotti dall’ affidatario per lo svolgimento del contratto saranno di proprietà della società, la quale potrà disporne pienamente e liberamente.
ART. 10 – MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti all’art. 4 (modalità e durata dell’incarico) del presente capitolato d’oneri solo nell’eventualità di:
a. sospensione disposta dal Committente nel caso in cui non si riservasse la facoltà del rinnovo del contratto principale dei lavori ;
b. cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Affidatario, xxx comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.
ART. 11 – CONTESTAZIONI
Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di contestare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l’esecuzione dell’incarico. Tale richiesta deve essere avanzata mediante comunicazione scritta debitamente documentata, quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora contestabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. L’Affidatario deve segnalare, in modo particolareggiato e tempestivo, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività non di sua competenza, ma che possono interferire con la propria opera e/o condizionarla.
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO E DIVIETO CESSIONE
E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente capitolato.
3. Il contratto potrà altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
b) in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione con xxxxx;
c) nel caso previsto dall’art 17 del presente Capitolato d’Xxxxx (penali per ritardi);
d) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
5. E’ fatto divieto della cessione del credito salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del Codice.
ART. 13 – CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
Il compenso previsto per le attività oggetto dell’incarico è stato considerato al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA da prevedersi nei termini di legge. L’ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto in sede di gara include il rimborso delle spese e dei compensi accessori.
ART. 14 – PAGAMENTI
I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, salvo quanto eventualmente convenuto nel documento contrattuale. Sorgeaqua srl liquiderà il compenso fatturato entro 30 (sessanta) giorni dfmdf previa verifica della regolarità contributiva.
Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.
ART. 15 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della direttiva ANAC non è dovuta da parte dei concorrenti la presentazione della cauzione provvisoria ma di quella definitiva, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 103 del Codice, in capo all’aggiudicatario e la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale,per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’ art. 24, comma 4, del Codice.
ART. 16 – ESECUTIVITA’ DEL CAPITOLATO D’ONERI
Il presente Capitolato d’oneri è parte integrante e sostanziale del documento contrattuale con il quale sarà regolato il rapporto tra il Professionista incaricato e il Sorgeaqua. Esso è impegnativo a tutti gli effetti per il Professionista sin dal momento della presentazione dell’offerta, per tutti i servizi oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
ART. 17 – PENALI
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l’operatore economico aggiudicatario dell’applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:
a) con riferimento all’obbligo di reperibilità del CSE saranno applicati € 100,00 (euro cento/00) di penale per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto alle 4 ore previste dal presente Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di gara;
b) con riferimento alla mancata elaborazione e consegna di elaborati e documentazione (relazione tecnica periodica, verbali di sopralluogo, ecc.) richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno applicati € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;
c) con riferimento ai tempi di presenza sul cantiere del CSE e del “Gruppo di lavoro” indicati nell’offerta tecnica, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di mancata presenza del CSE.
d) con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente Capitolato e/o garantiti in sede di offerta tecnica saranno applicati € 500,00 (euro cinquecento/00) di penale per ogni assenza
Fatta salva l’ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presenza sul cantiere del CSE e del “Gruppo di lavoro” conformemente a quanto
offerto in gara dall’aggiudicatario così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall’aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi).
La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’aggiudicatario con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con il medesimo aggiudicatario.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento all’aggiudicatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del l° comma del presente articolo.
Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l’affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.
L'Aggiudicatario è tenuto, a trasmettere a Sorgeaqua srl, le informazioni di cui ai co. 2, 7 e 9 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs. 50/2016,inoltre dovrà comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA
Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Capiltolato d’oneri, nei Documenti di gara e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, SORGEAQUA ha diritto di risolvere il contratto d’incarico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- qualora, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., per reati di usura, di riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi di SORGEAQUA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati all’incarico , nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dell’incarico, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
- manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell’esecuzione del servizio (dimostrabile per ritardi nell’esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l’esecuzione dell’Accordo, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc…);
- mancato inizio delle attività entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente;
- abbandono dei Lavori per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del d.lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli Ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato;
- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 15;
- mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’Appaltatore, il subcontraente o il terzo subcontraente;
- violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 (obblighi dell’Appaltatore), 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 12 (Risoluzione del contratto e divieto di cessione) ed al successivo art. 19 Trasparenza);
- nei casi di cui al precedente art. 17 (Penali).
ART. 20 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, potrà essere preliminarmente esaminata in via amministrativa.
Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, potrà essere devoluta all’autorità giurisdizionale competente che sarà il Foro Di Modena.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo le norme vigenti.
In ogni caso tutte le spese relative ad un’eventuale registrazione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della ditta, senza diritto di rivalsa.