CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE
Tra:
Il COMUNE DI VALLIO TERME, con sede in Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx Xxxxx (XX), P.IVA 0058153098, in persona del suo Sindaco pro tempore Sig. , nato a
, il codice fiscale , domiciliato per la carica presso la medesima sede, (di seguito “Locatrice”)
e
BANCA con Xxxx Xxxxxx xx , Xxx
, x. , X.X. , X.XXX
, xxxxxxxx al Registro delle imprese di , Rea n.
, qui rappresentata da , nato a , il / / , codice fiscale , domiciliato per la carica presso la medesima sede, (di seguito “Conduttrice” e, congiuntamente alla Locatrice, “Parti” o, disgiuntamente e singolarmente “Parte”)
Premesso che
- la Locatrice è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx Xxxx x. 000, composta al piano terra da un locale avente una superficie di mq 13,12 (di seguito “Immobile”), come meglio descritto nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera “A”, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vallio Terme (BS) come qui di seguito riportato:
- Sez. NCT, Foglio 9, Particella 48/parte, Sub. 25, Cat. B4, Cl. U, Rendita € 497,09.
- la Locatrice ha intenzione di concedere in locazione l’Immobile alla Conduttrice, la quale, verificata l’idoneità dell’Immobile all’utilizzo che la stessa vuole farne, intende prenderlo in locazione.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito
“Contratto”) e ne costituiscono presupposti e condizioni essenziali.
2) La Locatrice concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, l’Immobile, dichiarando che lo stesso è attualmente libero e che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte della Conduttrice.
Le Parti si danno reciprocamente atto che gli spazi concessi in locazione comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
3) La locazione avrà durata di anni 6 (sei), con inizio dal / /2019 e termine al / /2025 e si intenderà tacitamente rinnovata per uguali periodi salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi all’altra con lettera raccomandata A/R o PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale la Locatrice potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 L.392/78 con le modalità ed i termini ivi previsti.
Resta inteso che ai sensi del comma 7 dell’art. 27 della Legge n. 392/78, la Conduttrice avrà la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, a proprio insindacabile giudizio, purché ne dia comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R con preavviso di almeno sei mesi.
4) Il canone annuo di locazione è stabilito a corpo e non a misura in Euro 2.400,00=(duemilaquattrocento/00), esente da IVA, da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro 600,00=(seicento/00) esenti IVA cadauna, da corrispondersi tramite bonifico alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla Locatrice.
5) Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 392/1978, le Parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT nell’anno precedente, a far data dal / / .
6) Le Parti convengono che la Conduttrice non debba consegnare alla Locatrice alcun deposito cauzionale.
7) L’Immobile si concede in locazione per il solo uso commerciale (utilizzo come ATM/Sportello Bancomat), con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. La Conduttrice provvederà autonomamente a richiedere alle
autorità competenti eventuali autorizzazioni legate alla particolare attività dalla stessa svolta.
8) La Locatrice assicura la regolarità edilizia, urbanistica, impiantistica e igienico/sanitaria degli spazi locati e concede, sin da ora, il proprio assenso ed autorizzazione affinché vengano effettuate ed apportate nei locali, a spese della Conduttrice, tutte quelle modifiche, migliorie, addizioni, innovazioni ed opere, anche di natura straordinaria, che si renderanno necessarie per l’adeguamento dell’Immobile alle necessità della Conduttrice.
9) La Locatrice autorizza in particolare la Conduttrice ad esporre, a proprie cura e spese e previo rilascio delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, insegne e targhe di qualsiasi genere e tipo (anche luminose), nonché autorizza alla posa/realizzazione di quant’altro necessario e funzionale alla propria attività (telecamere, apparecchiature per la climatizzazione, aperture per bancomat, cassa continua, antenne, etc.), tenendo in debito conto il decoro architettonico dell’edificio.
A tal fine la Locatrice si impegna a fornire la più ampia collaborazione ed a firmare ogni necessaria documentazione, nonché a richiedere ed ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni.
10) Qualora per qualsiasi motivo non venissero rilasciate dagli enti competenti le concessioni e/o autorizzazioni amministrative necessarie all’uso che la Conduttrice vuol fare dell’Immobile, incluse quelle indicate agli artt. 7, 8 9 del presente contratto, la Conduttrice avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, obbligandosi alla restituzione dei locali e al pagamento del canone fino ad allora maturato.
11) Al termine della locazione, l’Immobile verrà restituito alla Locatrice nello stato di fatto in cui si troverà, senza obbligo di ripristino per la Conduttrice, salvo danni e/o rotture alla stessa imputabili.
La Conduttrice, a propria cura e spese, potrà procedere alla rimozione e all’asporto dei propri mobili, arredi ed attrezzature, ad esclusione delle opere inamovibili e/o specifiche degli immobili che, per natura intrinseca, abbiano arrecato beneficio agli ambienti.
12) La Conduttrice dichiara di aver assicurato con primaria Compagnia di Assicurazioni tutti gli immobili condotti in locazione nei quali svolge la propria attività di impresa con polizza
cumulativa per Responsabilità Civile Terzi e contro i rischi d’incendio e rischi vari per massimali che sono stati ritenuti idonei.
13) Le Parti prendono reciprocamente atto che alla presente locazione sono applicabili le disposizioni previste dai seguenti articoli della L. 392/78: art. 34 (indennità per la perdita dell’avviamento); art. 38 (Diritto di prelazione, anche nell’ipotesi di cessione di una più vasta porzione dell’immobile di cui gli spazi locati sono parte); art. 40 (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione).
14) La Conduttrice dovrà consentire alla Locatrice di ispezionare i locali in qualunque momento, previo accordo; qualora il Contratto non sia rinnovato, la Conduttrice dovrà permettere la visita dell’Immobile nell’ultimo trimestre di locazione, previo accordo, ai nuovi aspiranti conduttori.
15) Sono a carico della Conduttrice ogni imposta, tariffa o tassa legata allo svolgimento dell’attività, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la Conduttrice provvederà autonomamente a stipulare i contratti con gli enti preposti alle forniture di energia elettrica, acqua e gas, nonché all’erogazione di servizi.
16) Sono a carico della Conduttrice l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze; la registrazione del Contratto sarà effettuata a cura della Conduttrice, con spese a carico della stessa.
17) Per qualunque contestazione che potesse sorgere per l’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Brescia.
18) Ciascuna parte, reciprocamente, autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
19) Anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è espressione delle libere trattative intercorse tra le Parti medesime, dichiarando altresì di aver esaminato e soffermato la propria attenzione su ciascuna clausola del Contratto.
Vallio Terme, lì / /2019.
LA LOCATRICE LA CONDUTTRICE
COMUNE DI VALLIO TERME
Allegati:
A) Planimetria