Termini e Condizioni Generali "Remarketing"
Termini e Condizioni Generali "Remarketing"
A. Generale
1. I presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto sono predisposti congiuntamente da AUTO1 Italia Commercio S.r.l., con sede in Piazzale Cadorna 2 – 20123 Milano, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 09487630965 e AUTO1 Car Export S.r.l., con sede in Viale del Commercio 56, Verona, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Verona 04927470239 (di seguito insieme "AUTO1") e si applicano esclusivamente all'acquisto di veicoli usati nell’ambito del servizio "Remarketing" di AUTO1. AUTO1 e le società associate ad AUTO1 fanno parte di AUTO1 Group Operations SE, Bergmannstr. 72, 10961 Berlino (AG Berlin Charlottenburg, HRB 229440 B, tutti insieme denominati "Gruppo AUTO1").
2. Nell'ambito del servizio Remarketing, AUTO1 acquista veicoli dal Venditore (di seguito denominato "Venditore") non appena siano stati venduti con successo a terzi tramite la Piattaforma Online di trading AUTO1.com su www.AUTO1.com (di seguito "Piattaforma Online") ai sensi dell’art. 1478 del Codice Civile (“Vendita di cose altrui”). Tuttavia, non sarà concluso alcun contratto se il veicolo non viene venduto attraverso la Piattaforma Online alle condizioni dichiarate dal Venditore.
3. Le parti contraenti sono imprenditori ai sensi del § 14 Abs. 1 BGB (codice civile tedesco) ed agiscono in qualità di professionisti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
4. AUTO1 e il Venditore concordano che un contratto per l'acquisto di un veicolo deve essere concluso tra un'impresa del Gruppo AUTO1 e il Venditore esclusivamente sulla base di questi Termini e Condizioni, indipendentemente da altri termini e condizioni predisposti dal Venditore. Eventuali altri termini e condizioni sono privi di efficacia, in particolare qualora contraddicano o differiscano dai presenti Termini e Condizioni, anche nel caso in cui regolino singoli aspetti non contemplati dai presenti Termini e Condizioni. Per l'accettazione di altre condizioni è necessario il consenso scritto di AUTO1.
5. I Termini e Condizioni Generali “Remarketing” nella lingua del Paese in cui il Venditore ha la sua residenza abituale sono applicabili esclusivamente al rapporto contrattuale tra le parti contraenti. In ogni caso, l'indirizzo di fatturazione del Venditore viene considerato come il luogo di residenza abituale.
6. Si rappresenta che la società acquirente AUTO1 Car Export S.r.l. acquista veicoli ai sensi dell’art. 7.2 della legge 130/1999, finanziando l’acquisto mediante l’emissione di titoli in conformità alla suddetta legge. Per l’effetto, ogni veicolo acquistato costituisce un patrimonio separato a tutti gli effetti rispetto a quello di AUTO1 Car Export S.r.l. conformemente all’art. 7.2, comma 1, della legge 130/1999. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi da AUTO1 Car Export
S.r.l. e degli altri soggetti indicati ai sensi della suddetta previsione di legge.
7. Si rappresenta altresì che, nello svolgimento delle attività previste dalle presenti Condizioni Generali, AUTO1 Car Export S.r.l. si avvarrà del supporto fornitole dalla società Noi Compriamo Auto.it S.r.l. in qualità di gestore (“portfolio manager”) nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi del sopra citato art. 7.2 della legge 130/1999.
B. Segnalazione, marketing e conclusione del contratto di acquisto
1. Prima di segnalare un veicolo ad AUTO1 (vedi anche sub paragrafo 2.), il Venditore abilitato può stimare il valore approssimativo del veicolo utilizzando l’ “AUTO1 Price Indicator” tramite la Piattaforma Online. A tal fine, il Venditore deve fornire ad AUTO1 informazioni sull'equipaggiamento e sulle condizioni del veicolo, nonché fotografie del veicolo. Il prezzo stimato, determinato da AUTO1, non costituisce un'offerta vincolante per la conclusione di un contratto di acquisto. Il Venditore concede al Gruppo AUTO1 il diritto non esclusivo, temporalmente e geograficamente illimitato di utilizzare gratuitamente le informazioni e le fotografie fornite utilizzando l’ "AUTO1 Price Indicator" ai fini della commercializzazione del veicolo (in particolare sulla Piattaforma Online). Il Venditore rinuncia al diritto di essere citato come autore, inoltre, si applica quanto previsto dalla Sezione M paragrafo 3.
2. Il Venditore comunica ad AUTO1 i veicoli da commercializzare, segnalando per ciascun veicolo un prezzo di vendita minimo lordo vincolante (di seguito denominato "prezzo di riserva"). Tale comunicazione costituisce un'offerta di vendita vincolante per ogni singolo veicolo segnalato ad AUTO1. AUTO1 accetterà simili offerte a condizione che il veicolo venga venduto a terzi all’esito di asta online. La società del gruppo AUTO1 che avrà emesso la relativa fattura avrà diritto di ricevere una commissione per l'utilizzo della Piattaforma Online al momento della vendita del veicolo; tale commissione verrà corrisposta dal terzo acquirente secondo l’importo concordato. Se entro la fine del periodo di offerta specificato sulla Piattaforma Online non perverrà alcuna offerta per un importo pari o superiore al prezzo di riserva indicato dal Venditore, non verrà concluso alcun contratto di compravendita del relativo veicolo, come previsto dal successivo paragrafo 5.
3. Per poter usufruire dei servizi Remarketing, i veicoli devono essere previamente valutati. La valutazione può essere effettuata a scelta del Venditore in base alle Sezioni C, D, E ed F dei presenti Termini e Condizioni, ossia: tramite l'App messa a disposizione da AUTO1 mediante rapporti di ispezione; da parte di collaboratori del Gruppo AUTO1 o attraverso l’interfaccia API. Le dichiarazioni del Venditore sulle condizioni e/o sulle caratteristiche del veicolo rese dopo l’inoltro della valutazione sono ininfluenti, salvo che AUTO1 non dichiari espressamente il proprio consenso per iscritto (anche soltanto a mezzo posta elettronica).
4. Dopo esser stato valutato e segnalato per il Remarketing, il veicolo viene offerto in vendita a terzi tramite una "asta di 24 ore". Se il prezzo di riserva non è raggiunto, il veicolo viene offerto altre due volte tramite "asta di 24 ore". Con espressa approvazione da parte di AUTO1, il veicolo può essere offerto ulteriori volte in “aste di 24 ore”.
5. Se il prezzo di riserva non viene raggiunto, AUTO1 può fare un'offerta al di sotto del prezzo di riserva fissato dal Venditore per il veicolo dopo ogni "asta di 24 ore". In tal caso, il Venditore può decidere entro 21 ore dalla fine dell’ “asta di
24 ore" se accettare o meno l’offerta inferiore al prezzo di riserva. Se il Venditore decide di non accettare questa offerta, può presentare una nuova offerta di vendita, la cosiddetta controproposta, oppure accettare una controfferta che gli viene sottoposta. Il contratto di acquisto è concluso in conformità alla Sezione B. paragrafo 2. dei presenti Termini e Condizioni se la controfferta viene accettata dalla rispettiva controparte e viene raggiunto un accordo sul prezzo di acquisto.
C. Valutazione del veicolo da parte del Venditore
1. AUTO1 fornisce gratuitamente al Venditore l'App per la valutazione dei veicoli usati. Dopo il completamento della valutazione da parte del Venditore, il veicolo viene commercializzato da AUTO1.
2. In sede di valutazione, il Venditore deve descrivere correttamente ed integralmente il veicolo da commercializzare. Il Venditore deve dichiarare in modo veritiero tutte le caratteristiche, le funzionalità e i difetti considerati essenziali per determinare all’acquisto AUTO1. La procedura di valutazione del veicolo specificata nell'App Remarketing deve essere eseguita passo-passo dal Venditore, registrando altresì i dati, le foto e i dettagli necessari. In particolare, il Venditore deve fornire informazioni dettagliate e complete su incidenti e altri danni precedenti, nonché sui difetti tecnici del veicolo.
D. Valutazione del veicolo tramite un rapporto di ispezione
1. Per procedere alla valutazione di veicoli tramite rapporti di ispezione, il Venditore deve fornire a AUTO1 una perizia elaborata da terzi, includendo le fotografie di ciascun veicolo.
2. Il rapporto di ispezione può essere pubblicato sulla Piattaforma Online dalle società del Gruppo AUTO1 a corredo dell'annuncio di vendita. Il Venditore conferma di essere titolato ad utilizzare e pubblicare il rapporto di ispezione e, in particolare, che nessun diritto di terzi ne impedisce la pubblicazione. Se il rapporto di ispezione contiene dati personali, il venditore deve garantire di aver ottenuto questi dati lecitamente, di avere il diritto di trasmettere i dati ad AUTO1 e che i dati possono essere pubblicati sulla piattaforma online dalle società del Gruppo AUTO1.
3. Prima dell'inizio della prima “asta di 24 ore” il Venditore si impegna a fornire ad AUTO1, immediatamente e in modo veritiero, tutti i dettagli necessari che non sono documentati nel rapporto di ispezione. Tale operazione può avvenire tramite e-mail o tramite l'App. I rispettivi dettagli saranno specificati caso per caso da AUTO1 o da un'impresa del Gruppo AUTO1.
4. Il Venditore garantisce che il rapporto di ispezione è stato redatto con la necessaria diligenza professionale e che il veicolo è conforme alla descrizione delle sue condizioni, come da rapporto di ispezione. Indipendentemente da ciò, non saranno accettati rapporti di ispezione redatti oltre un mese prima della trasmissione della valutazione ad AUTO1.
5. AUTO1 garantisce che i rapporti di ispezione ricevuti verranno elaborati entro 72 ore e che i relativi veicoli saranno commercializzati, a condizione che tutte le informazioni necessarie vengano fornite dal Venditore.
E. Valutazione del veicolo da parte di AUTO1
1. Prima della commercializzazione tramite la Piattaforma Online, il Venditore può chiedere che uno o più veicoli vengano valutati da un collaboratore del Gruppo AUTO1. Generalmente, l’addetto controlla e valuta i veicoli presso la sede del Venditore.
2. AUTO1 comunica al Venditore un possibile appuntamento per la valutazione dell'auto. Il Venditore è tenuto a rendere possibile la valutazione del veicolo nel giorno fissato per l’appuntamento. Il AUTO1 si riserva il diritto di annullare l’appuntamento per giustificato motivo fino a 24 ore prima dell’orario fissato.
3. Il Venditore si impegna a mettere a disposizione del collaboratore del Gruppo AUTO1 tutti i documenti di cui dispone, in particolare: carta di circolazione, certificati, fatture e rapporti di ispezione. Il Venditore si impegna altresì a fornire informazioni in risposta alle domande poste dal collaboratore del Gruppo AUTO1 e a divulgare tutte le informazioni di cui è a conoscenza in relazione ai veicoli valutati.
4. Inoltre, il Venditore ha la possibilità di consegnare i veicoli o di farli ritirare prima della commercializzazione degli stessi. In tal caso, la valutazione viene effettuata presso un centro logistico del Gruppo AUTO1. Qualora non si perfezioni un contratto di compravendita tra il Venditore e il Gruppo AUTO1, il Venditore è tenuto a ritirare il veicolo a proprie cure e spese.
F. Valutazione del veicolo tramite interfaccia API
1. Il Venditore può altresì trasmettere le valutazioni dei veicoli ad AUTO1 tramite un'interfaccia API integrata in software di terze parti.
2. Il Venditore deve descrivere correttamente e completamente il veicolo da commercializzare nella valutazione. Deve dichiarare in modo veritiero tutte le proprietà e caratteristiche, nonché i difetti considerati essenziali per determinare all’acquisto AUTO1; il Venditore deve inoltre registrare i dati, le foto e le informazioni necessarie. In particolare, incidenti, precedenti danni e difetti tecnici del veicolo devono essere segnalati in modo dettagliato e completo dal Venditore.
3. AUTO1 commercializzerà il veicolo se la valutazione dello stesso trasmessa tramite l'interfaccia API contiene tutte le informazioni necessarie sul relativo veicolo.
G. Consegna
1. Il Venditore si impegna a consegnare i documenti del veicolo ceduto, compresi quelli di immatricolazione, nonché le chiavi e gli accessori, ad AUTO1 o a un fornitore di servizi incaricato da AUTO1.
2. Tale onere deve essere adempiuto immediatamente o, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione delle predette indicazioni. Non è consentita la spedizione diretta dei suddetti articoli (documenti, chiavi, accessori) al AUTO1
o a qualsiasi azienda del Gruppo AUTO1. In nessun caso i documenti possono essere lasciati all’interno del veicolo.
3. Il Venditore deve consegnare il veicolo presso un centro logistico specificato da AUTO1 entro tre giorni dalla conclusione della compravendita. Qualora, su esplicita richiesta del Venditore e previa autorizzazione di AUTO1, il veicolo venga consegnato presso una sede del Gruppo AUTO1, verranno addebitate spese di gestione in conformità alla Sezione I.
4. In alternativa, il Venditore può far ritirare il veicolo da AUTO1; in tal caso le spese di trasporto sono a carico del Venditore. Inoltre, il Trasporto è soggetto a tariffe come stabilito nella successiva Sezione I. In casi eccezionali, l'acquirente del Gruppo AUTO1 può ritirare il veicolo direttamente presso il Venditore, previa consultazione del medesimo.
5. Se il Venditore desidera che AUTO1 ritiri il veicolo, deve richiedere il ritiro ad AUTO1 immediatamente dopo la conclusione del contratto di acquisto e comunque entro le successive 24 ore. AUTO1 utilizza un fornitore di servizi di trasporto esterno per ritirare il veicolo.
6. In caso di ritiro da parte di un fornitore di servizi di trasporto incaricato da AUTO1, il primo deve ritirare il veicolo nel luogo designato dal Venditore dopo la conclusione del contratto di acquisto. Il Venditore deve fornire a AUTO1 le informazioni necessarie prima del ritiro, in particolare l'ubicazione del veicolo, gli orari di lavoro e la prima data di ritiro possibile.
7. A seconda della logistica interna ed entro un congruo termine, AUTO1 provvede al ritiro del veicolo presso il luogo comunicato dal Venditore.
8. Se AUTO1 non provvede al ritiro entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, il Venditore ha il diritto di addebitare una controstallia, ma non superiore a 5,00 EURO lordi al giorno e a veicolo, a meno che AUTO1 non dimostri che sono stati effettivamente sostenuti costi inferiori o nulli per la protratta custodia del veicolo. Il Venditore non ha il diritto di rifiutare la consegna del veicolo se AUTO1 non ha ancora pagato la controstallia richiestagli.
9. Il Venditore consente al trasportatore incaricato da AUTO1 l'accesso ai locali o alla sede aziendale necessario per il ritiro del veicolo venduto.
H. Consegna prima della conclusione del contratto
1. Dopo aver consultato AUTO1, il Venditore può consegnare il veicolo ad AUTO1 o farlo ritirare prima della conclusione della compravendita. In questo caso, i paragrafi precedenti si applicano conformemente.
2. Qualora non si perfezioni alcun contratto di compravendita a causa del mancato raggiungimento del prezzo di riserva ai sensi della Sezione B (4) e nessuna offerta ai sensi della Sezione B (5) sia stata accettata, il veicolo deve essere ritirato a cura e spese del Venditore entro tre giorni lavorativi dalla notifica da parte di AUTO1. In caso di ritardo da parte del Venditore, le società del Gruppo AUTO1 possono richiedere una controstallia di 5,00 EURO al giorno, salvo che il Venditore dimostri che AUTO1 abbia effettivamente sostenuto costi
inferiori o nulli. AUTO1 si riserva il diritto di richiedere l’eventuale maggior danno.
3. In alternativa, il Venditore può ottenere la restituzione del veicolo incaricando AUTO1 del relativo trasporto. In questo caso, oltre alle spese di trasporto, verranno addebitate le tariffe di cui alla Sezione I. Il Venditore deve rendersi disponibile ad accettare la riconsegna del veicolo entro il termine di cui al precedente paragrafo (2). In caso contrario, il Venditore deve corrispondere ad AUTO1 le spese di lavorazione di cui al paragrafo (2).
I. Spese
I corrispettivi per i servizi forniti dalle imprese del Gruppo AUTO1 si basano sul listino prezzi.
J. Pagamento
1. Il pagamento del prezzo di acquisto viene effettuato sul conto corrente bancario specificato in fattura entro tre giorni lavorativi dalla consegna del veicolo al AUTO1. Le spese sostenute per il pagamento possono essere detratte dal pagamento o richieste in pagamento tramite fattura a scelta di AUTO1. Nel secondo caso, il Venditore deve pagare l'importo indicato nella fattura di AUTO1 entro tre giorni.
2. Le imprese del Gruppo AUTO1 hanno il diritto di compensare eventuali ulteriori pretese da esse rispettivamente vantate nei confronti del Venditore, in particolare richieste di risarcimento danni o richieste di garanzia per vizi dei beni venduti. Allo stesso modo, le imprese del Gruppo AUTO1 hanno diritto di ritenzione in caso di inadempimento da parte del Venditore oppure di disaccordo su modalità e/o costi di un servizio operato da AUTO1.
3. Tutti i prezzi sono in Euro (EURO).
4. Con il pagamento del prezzo di acquisto, il veicolo non viene automaticamente accettato da AUTO1 come esente da vizi. Il diritto di presentare reclamo ai sensi della successiva Sezione K rimane impregiudicato.
5. Il Venditore non ha diritto di rifiutare la consegna del veicolo a motivo di altre pretese nei confronti delle imprese del Gruppo AUTO1 o di pretese unilaterali riguardanti veicoli diversi da quello in oggetto.
6. In caso di mancato pagamento da parte di AUTO1 ovvero, nel caso in cui l’acquisto venga effettuato da AUTO1 Car Export S.r.l., da parte di AUTO1 European Cars B.V. quale soggetto delegato al pagamento, il Venditore può risolvere il contratto di compravendita per inadempimento secondo quanto previsto dal Codice Civile. Il Venditore non ha diritto ad ulteriori richieste di risarcimento danni in relazione al mancato pagamento da parte di AUTO1. La predetta esclusione non si applica alle richieste di risarcimento danni basate su eventuali inadempimenti dovuti a colpa grave o dolo da parte delle imprese del Gruppo AUTO1 o di suoi collaboratori, nonché in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica e alla salute. In ogni caso, il Venditore decade da simili pretese trascorso un anno dall’apertura del reclamo.
K. Garanzia del Venditore, controllo qualità e obbligo di denuncia dei vizi
1. Il Venditore garantisce a AUTO1 e alle altre imprese del Gruppo AUTO1 che le informazioni contenute nella valutazione del veicolo sono corrette ed eseguite con la massima diligenza professionale possibile. AUTO1 e altre società del Gruppo AUTO1 possono far valere i diritti di questa garanzia tramite una semplice denuncia scritta al Venditore, indicante il motivo del reclamo e la volontà di attivare la garanzia.
2. Per i veicoli di prezzo elevato, AUTO1 si riserva il diritto di effettuare un controllo di qualità più ampio rispetto alle informazioni fornite dal Venditore.
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 del Codice Civile, il Gruppo AUTO1 può presentare reclamo al Venditore per vizi evidenti del veicolo entro 30 giorni dalla consegna del veicolo, ma non oltre tre giorni lavorativi successivi alla consegna del veicolo al terzo acquirente, cliente di AUTO1. I vizi occulti devono essere denunciati al Venditore entro 30 giorni dal momento della scoperta.
L. Protezione dati
1. Fare riferimento alla dichiarazione sulla protezione dei dati di AUTO1.
M. Utilizzo della Piattaforma Online – Diritti d’uso
1. AUTO1 si adopera per garantire in ogni momento la disponibilità dei servizi senza interruzioni e difetti. Tuttavia, a causa della natura di Internet, è impossibile garantirlo in assoluto. È possibile che l'accesso dei Venditori al Remarketing possa essere interrotto o limitato di volta in volta al fine di consentire riparazioni, lavori di manutenzione o l'introduzione di nuovi servizi. AUTO1 si adopera per limitare la frequenza e la durata di ciascuna di queste interruzioni o limitazioni temporanee.
2. AUTO1 non fornisce alcuna garanzia (Gewährleistung) per difetti tecnici, in particolare in relazione alla visualizzazione senza errori dei contenuti inseriti dal Venditore. Nel caso in cui il Remarketing non sia accessibile, il Venditore può contattare il servizio clienti.
3. Il Venditore concede gratuitamente a qualsiasi impresa del Gruppo AUTO1 il diritto - illimitato in termini di tempo, contenuto e area geografica - di utilizzare, sia online che offline (soprattutto per scopi pubblicitari): (i) contenuti che il Venditore ha trasmesso a qualsiasi impresa del Gruppo AUTO1; (ii) dati del veicolo; (iii) fotografie; messi a disposizione dal Venditore nell'ambito della valutazione di un veicolo. Nei limiti consentiti da norme inderogabili di legge, il Venditore rinuncia al diritto di essere nominato come autore.
N. Miscellanea, Normativa applicabile e Foro competente
1. Dal momento di inizio della valutazione del veicolo e fino all'acquisto o al mancato acquisto, il Venditore si impegna ad astenersi dall'offrire il veicolo a terzi tramite altri canali di vendita.
2. Dal momento della valutazione, il Venditore si assume il rischio di perimento del bene: da tale momento in poi il Venditore è responsabile nei confronti di AUTO1 per la distruzione del veicolo o il deterioramento delle condizioni dello stesso, a condizione che venga concluso un contratto di acquisto tra il Venditore e AUTO1.
3. Tutti i contratti ed i rapporti giuridici ed economici soggetti ai presenti Termini e Condizioni Generali “Remarketing” sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG).
4. Se una qualsiasi disposizione dei presenti Termini e Condizioni dovesse essere o diventare nulla o inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni e la disposizione nulla o inefficace si intende, nei limiti consentiti da norme inderogabili di legge, sostituita da una disposizione che persegua le medesime finalità commerciali volute dalle parti.
5. Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto commerciale fra le parti e avente ad oggetto i presenti Termini e Condizioni Generali “Remarketing” è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria Italiana ed in particolare il Foro di Milano, con ciò avendo le parti voluto escludere la competenza di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente.
Le società del Gruppo AUTO1 possono intraprendere azioni giudiziarie nei confronti delle proprie controparti contrattuali anche presso il luogo di giurisdizione generale di queste ultime.
(Versione gennaio 2023)