REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS
Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Accordo Quadro per la fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta (kit) da destinare ai Laboratori e Dipartimenti ARPAS
CIG: 8524458D44
NOVEMBRE 2020
INDICE
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 3
4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 4
6. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 9
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 10
8. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
9. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 12
13. CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 13
14. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
15. RINEGOZIAZIONE E RECESSO ART. 1, COMMA 13, L. 135/2012 15
17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 15
18. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE 15
19. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 16
Allegato A: Elenco reagenti chimici per test in cuvetta (kit)
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta (kit) necessari per le attività analitiche e di campo relative alla determinazione dei parametri di cui all’allegato A, eseguite presso i Laboratori e i Dipartimenti ARPAS di seguito riportati, da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione come descritte nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
In particolare l’appalto comprende la fornitura, il trasporto e la consegna di reagenti chimici per test in cuvetta (kit) presso le strutture operative ARPAS dislocate presso le sedi di seguito indicate:
- Sede di Cagliari Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxxx
Strutture operative:
o Laboratorio Cagliari;
- Sede di Portoscuso Xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
Strutture operative:
o Laboratorio Portoscuso;
o DTS – Servizio CMVA
- Sede di Sassari Xxx Xxxxxxxxxx, 00/00 00000 Xxxxxxx
Strutture operative:
o Laboratorio Sassari;
o DTS – Servizio CMVA
- Sede di Nuoro Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxxx
Struttura operativa:
o Dipartimento Nuoro;
La descrizione della fornitura, la tipologia di confezione, nonché i quantitativi sono riportati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto.
2. IMPORTO STIMATO
L’importo a base di gara è di € 190.000,00 + IVA per la durata di anni 3 (tre).
Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.
I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.
3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. L’accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l’importo massimo dell’accordo.
Si specifica che come disciplinato dall’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto dovrà garantire, presso ogni sede, quanto di seguito elencato:
1. tipologia, quantità e caratteristiche tecniche conformi a quelle indicate nell’Allegato A che è parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto;
2. trasporto e consegna dei prodotti in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori della Ditta aggiudicataria e il personale ARPAS a rischio di infortunio o incidente;
3. che ogni operazione di scarico e consegna dei materiali sia eseguita a cura della Ditta aggiudicataria o da un corriere da essa eventualmente incaricato e nel rispetto delle indicazioni ricevute circa l’ubicazione dei locali presso i quali la merce dovrà essere consegnata. Per lo scarico del materiale la Ditta aggiudicataria non potrà avvalersi del personale ARPAS;
4. la corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto.
La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire per i beni oggetto della gara:
a) la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio;
b) la produzione da parte di ditta certificata ISO 9001:2015 e la rispondenza a tutti gli standard europei di qualità;
c) il confezionamento in conformità alla normativa in vigore in modo da garantirne la corretta conservazione, se necessario, anche a temperature refrigerate;
d) l’indicazione, in modo chiaramente leggibile, nel rispetto del Regolamento 830/2015, di:
- lotto di produzione;
- data di produzione;
- tutte le diciture richieste dalla vigente normativa sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto);
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione e l’utilizzo dei prodotti;
- per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull’imballaggio esterno;
- data di scadenza del prodotto.
e) Ia conformità alla norma ISO 17034 dei materiali di riferimento ove previsti. I produttori dovranno presentare la dichiarazione di conformità dei prodotti offerti.
Le quantità dei materiali da fornire sono specificate nell’Allegato A e si riferiscono ad un fabbisogno triennale presunto; esse hanno valore puramente indicativo potendo variare in relazione alle reali necessità delle strutture operative ARPAS destinatarie della fornitura.
Il consumo dei materiali posti in gara potrebbe essere subordinato a fattori variabili correlati a modificate esigenze organizzative. Pertanto la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità
richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita anche per quantitativi minori, in relazione alle effettive esigenze delle singole strutture operative.
Viene fatta salva in capo all’ARPAS la facoltà di modificare anche parzialmente i contenuti e/o l’entità della fornitura oggetto del presente Capitolato ovvero di recedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dal medesimo contratto ove ciò si rendesse necessario a seguito di riorganizzazione e/o di contenimento della spesa disposte a livello aziendale e/o regionale e/o nazionale.
Materiali non identificati perché di consumo saltuario, fabbisogno limitato o per esigenze analitiche sopraggiunte potranno essere richiesti dall’ARPAS a seguito di eventuali evoluzioni organizzative o normative. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di una gamma di reagenti chimici per test in cuvetta (kit) non richiamati nell’Allegato A al presente Capitolato che potrebbero essere richiesti successivamente alla stipula del contratto in luogo dei materiali già aggiudicati. Gli importi di listino dei suddetti materiali dei quali l’ARPAS ritenesse necessario approvvigionarsi, dovranno essere assoggettati, salvo migliore quotazione, ad un ribasso pari almeno a quello relativo all’aggiudicazione dei materiali in gara. Tali importi dovuti alla Ditta aggiudicataria, per la fornitura dei materiali sopraindicati, dovranno essere comunque preventivamente concordati con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che si riserva la facoltà di affidarne la fornitura ad altra Ditta qualora non rilevasse la congruità dei prezzi offerti con quelli correnti di mercato ovvero qualora la Ditta aggiudicataria medesima non fosse in grado di garantirne la fornitura.
4.1 Caratteristiche tecniche dei prodotti
I prodotti oggetto della presente fornitura, dettagliati nell’allegato A, sono individuati da una denominazione, riferimento normativo del metodo analitico e formato di riferimento della confezione.
I reagenti chimici per test in cuvetta devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) compatibilità con la strumentazione in dotazione presso le strutture operative ARPAS elencate nell’allegato A;
b) semplicità d’utilizzo con soluzioni pronte all’uso e procedure operative in italiano, complete e comprensibili in ciascuna confezione;
c) tempi di digestione abbreviati;
d) sistema che garantisca la sicurezza sul lavoro per gli utenti con utilizzo di piccole quantità di reagenti e informazioni di pericolo chiare;
e) etichettatura per consentire la lettura totalmente in automatico;
f) differenziazione chiara e immediata tra test e intervalli di misura;
g) identificazione del parametro in analisi, richiamo della curva di calibrazione, calcolo immediato del risultato nella corretta unità di misura;
h) affidabilità dei risultati grazie alla possibilità di verifica con soluzioni di riferimento, ring test o analoghi.
La strumentazione necessaria per l’esecuzione della metodica indicata nel kit, in tutte le fasi previste per specifica matrice da analizzare (preparazione campione, lettura ecc), dovrà essere indicata con chiarezza e, nel caso detta strumentazione non fosse già in dotazione ai Laboratori e Dipartimenti
ARPAS, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire senza nessun onere aggiuntivo, tutte le apparecchiature necessarie per l’utilizzo dei kit forniti comprensivo di un servizio di assistenza tecnico- manutentiva per le apparecchiature stesse. La ditta aggiudicataria garantisce, per l’intera durata della fornitura, un servizio di assistenza tecnico manutentiva “on site” comprensivo della fornitura di tutti i pezzi e materiali di ricambio per le apparecchiature di competenza senza costi a carico dell’Amministrazione.
Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della strumentazione, la ditta aggiudicataria provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti.
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire un’adeguata consulenza, anche telefonica, in relazione alle problematiche analitiche e/o tecniche concernenti la fornitura.
In considerazione delle possibili diverse tipologie di confezione, nell’allegato A vengono riportati il numero di test complessivi presunti per singolo parametro.
In fase di offerta dovrà pertanto essere indicato l’importo unitario relativo a ciascun singolo test
/prodotto.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, al RUP e/o al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), il nominativo, la qualifica e il recapito del proprio Rappresentante Responsabile per qualsiasi comunicazione concernente la gestione delle forniture e al quale l’ARPAS possa fare riferimento per ogni richiesta, contestazione o chiarimento di natura tecnica e/o amministrativa che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento della fornitura in oggetto.
4.2 Schede tecniche
La Ditta aggiudicataria dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza della composizione ai requisiti richiesti, le relative Schede di sicurezza aggiornate (SDS) secondo il regolamento 830/2015 ed eventuale bibliografia.
Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo e la descrizione delle caratteristiche. I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla documentazione esplicativa sulla modalità d’uso, provenienza di fabbricazione, la data di scadenza e le modalità di conservazione.
Tutte le informazioni dovranno essere prodotte dalla Ditta aggiudicataria in lingua italiana. Qualora non fossero reperibili in lingua italiana, sarà consentito produrre le stesse in lingua inglese.
4.3 Scadenza dei prodotti
I prodotti richiesti, in riferimento alla data di consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 6 (sei) mesi.
4.4 Controlli quali-quantitativi
Il controllo quantitativo degli articoli e l’accertamento della rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente atto viene effettuato all’atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella
accertata dall’ARPAS e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento dell’effettivo utilizzo dei prodotti.
L’ARPAS si riserva, oltre al controllo della conformità della fornitura, di effettuare anche il controllo della qualità dei prodotti impiegati riservandosi la facoltà di rifiutare quelli non ritenuti idonei.
Il Responsabile della struttura operativa ARPAS, o un suo incaricato, provvederà al controllo della merce consegnata e alla verifica delle perfette condizioni di consegna e della rispondenza della stessa, per tipologia e quantità, a quanto richiesto negli ordini di acquisto. Qualora la merce non fosse conforme a quanto richiesto o presentasse dei difetti alla consegna, il Responsabile della struttura operativa avrà facoltà di respingere quanto recapitato, motivando e con nota scritta, alla Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà ritirare, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, senza alcun aggravio di spesa per l’ARPAS, la fornitura non conforme concordando con il Responsabile della struttura operativa, o suo delegato, le modalità di ritiro, in ogni caso, da effettuare nei giorni e orari previsti per le consegne al successivo articolo.
La mancata sostituzione della merce non conforme sarà considerata “mancata consegna” e comporterà l’applicazione delle penali così come previsto dal Disciplinare di gara, fatto salvo ogni diritto di rivalsa per maggiori danni da parte dell’ARPAS.
4.5 Tempi e modalità di consegna
Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese del fornitore, presso ciascuna sede ARPAS di cui al precedente punto 1 del presente Capitolato speciale d’appalto, nell’orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 17.00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell’orario da concordare con le singole sedi. Ciascun ordine verrà trasmesso tramite PEC.
Nei prezzi unitari relativi alla fornitura dei prodotti richiesti sono da intendersi, con la sola esclusione dell’I.V.A., sempre compresi i costi del trasporto, della consegna, dell’imballaggio, del facchinaggio e
della consegna al piano ed eventuali altri oneri accessori relativi alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per le forniture.
Tutte le consegne dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione dell’ordine da parte del Responsabile della struttura operativa ARPAS.
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.
I documenti di trasporto dovranno riportare i codici ARPAS di ciascun prodotto come specificato nel relativo ordine e indicare chiaramente (ove previsto) l’intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto.
Gli imballaggi dovranno essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l’avvio al riciclo.
4.6 Condizioni di trasporto
Tutti i prodotti di ogni singola fornitura dovranno essere accompagnati da:
• schede di sicurezza aggiornate (ove previste dalla legislazione), rispondenti alla normativa vigente ed in lingua italiana;
• documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente in materia.
Per trasporto si intendono tutte le operazioni che intercorrono tra l’uscita dal magazzino del fornitore e l’accettazione da parte dell’ARPAS.
5. PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alla fornitura e al trasporto previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato da ciascuna sede destinataria della fornitura, previa acquisizione del DURC e verifica da parte del DEC della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte.
Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
- (Codice Fiscale 92137340920 – Partita IVA 03125760920) – Xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e inviata, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio riportato nella tabella seguente:
Unità Organizzative ARPAS | Codice_Ufficio | Codice_Univoco_Ufficio |
Laboratorio Cagliari | ARPAS_DCA_00 | CVCEWM |
Laboratorio Portoscuso | ARPAS_DSU_00 | 8KXYHS |
Laboratorio Sassari | ARPAS_DSS_00 | LQY82Z |
DTS Servizio CMVA | ARPAS_DTS_00 | GMTSZX |
Dipartimento Nuoro | XXXXX_XXX_00 | XXXX0X |
I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni dal ricevimento della regolare fattura.
L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17-ter DPR n. 633/72. Le fatture dovranno riportare:
- il numero di CIG;
- la causale;
- la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la consegna;
- la tipologia e la quantità dei materiali forniti;
- il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo per ciascun prodotto;
- il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto.
In ogni caso, l’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al netto della ritenuta dello 0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura).
L’importo complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l’esecuzione del contratto, sarà fatturato e quindi assoggettato ad IVA, esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a seguito dell’emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria.
Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).
La ditta aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- fornire alle sedi destinatarie i cataloghi comprensivi dei relativi prezzi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
- rendere disponibile, su richiesta, materiale informativo sulla composizione dei prodotti, loro modalità d’uso e indicazioni bibliografiche;
- fornire, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei lotti di produzione;
- nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo sono state e saranno predisposte dall’Agenzia;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto;
- fornire, per tutta la durata del contratto, gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non espressamente concordato.
La Ditta aggiudicataria prende atto e accetta che le forniture oggetto del contratto debbano essere consegnate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di ARPAS riportate all’articolo 1 del presente Capitolato.
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’ARPAS si impegna, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
L’ARPAS, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della ditta aggiudicataria o da esso delegato.
L’ARPAS si impegna, inoltre, a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento e ai locali ed aree ove alloggiare i prodotti oggetto di fornitura al personale operante della ditta aggiudicataria e a coloro che da quest’ultimo saranno delegati ad intervenire sulla base del presente Capitolato speciale d’appalto.
8. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
È facoltà della Stazione Appaltante disporre l’esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e, nei casi previsti dall'articolo 32 comma 8 del codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza.
A seguito dell’efficacia del contratto si darà avvio all’esecuzione dello stesso fornendo alla ditta aggiudicataria tutte le istruzioni e direttive necessarie all’adempimento delle prestazioni.
La ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data di richiesta di esecuzione anticipata.
Le sospensioni e le proroghe sono regolate dal presente Capitolato e in conformità all'art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria attraverso il RUP e/o il DEC.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete:
- Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
- il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria nonché l’esecuzione delle attività di verifica di conformità;
- lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione.
10. GARANZIA DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria, è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D. Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la ditta aggiudicataria.
L’ARPAS potrà chiedere alla ditta aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta aggiudicataria.
L’Agenzia ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art. 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare della ditta aggiudicataria, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione.
11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16-bis della L. n. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Ditta aggiudicataria nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice.
In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria e/o subditta aggiudicataria si applica l’art. 31, comma 6, del Codice.
12. PENALI
Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l’ARPAS applicherà all’ Appaltatore, ai sensi dell’art.113-bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016, una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’ammontare della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in danno della ditta aggiudicataria con la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati alla ditta aggiudicataria per iscritto.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Il superamento dei termini contrattuali per fatto della ditta aggiudicataria costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, all’esecutore può essere assegnato un termine per l’esecuzione della fornitura, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
13. CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO
La ditta aggiudicataria, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e tecniche vigenti pertinenti l’esecuzione dell’appalto, nonché in materia dì contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro, le norme fiscali ed ogni qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il contratto e la sua esecuzione. Qualora al momento dell’inizio delle attività permangano ancora le norme per l’emergenza Covid-19, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla predisposizione di tutte le procedure indicate dalle direttive, norme e linee guida vigenti al fine di poter lavorare in sicurezza.
Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e di tutta la normativa vigente nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardante l'igiene e la sicurezza sul lavoro senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso d’inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso Appaltatore si terrà completamente tacitato con il prezzo contrattuale.
14. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo quanto disposto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In analogia a quanto previsto dall'articolo 107 del Codice in materia di lavori, in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti e le circostanze di cui al comma 1 dello stesso, che impediscono in via temporanea l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP e/o DEC può disporne la sospensione, compilando,
se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni disposte sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sui documenti di contabilità. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché' quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione. Le interruzioni/sospensioni della fornitura per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice non rientranti nei casi di sospensione illegittima, in ordine al risarcimento dovuto all'esecutore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2 del DM MIT n. 49/2018, in quanto compatibili.
La stazione appaltante può altresì risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 108 del Codice degli Appalti. L’amministrazione committente ha il diritto, infine, di recedere in qualunque momento dal contratto, nelle modalità e nei termini di cui all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto in danno dell’esecutore inadempiente, sorge nell’Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato all’esecutore inadempiente. All’esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16). Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all’adempimento degli obblighi derivanti
dall’eventuale contratto di avvalimento. La risoluzione del contratto è comunicata dall’ARPAS alla ditta aggiudicataria con PEC. In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice. In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Fermo quanto disposto dall’art. 107 del Codice, la ditta aggiudicataria non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
15. RINEGOZIAZIONE E RECESSO ART. 1, COMMA 13, L. 135/2012
Qualora durante l’esecuzione del contratto dovesse essere attivata una Convenzione stipulata da CONSIP, inerente la fornitura oggetto del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuto ad uniformarsi ai parametri prezzo qualità di CONSIP. In caso contrario l’ARPAS ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta aggiudicataria con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
16. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso solo se la ditta aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere del suddetto istituto in sede di gara. E’ autorizzato alle condizioni indicate all’art. 105 del Codice e previa autorizzazione della Stazione Appaltante concessa ad esito delle verifiche di cui all’art. 105 del Codice, a cui si rinvia.
17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.
18. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE
Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta aggiudicataria, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
19. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
20. SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 7/03/2005 n° 82, da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679) così come recepito nel D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 ed esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna.
22. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’Operatore economico Aggiudicatario e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.