ACCORDO FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA PORTOGHESE
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA PORTOGHESE
PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI TURISMO
La Repubblica di San Marino e la Repubblica Portoghese, di seguito denominate “Parti”,
riconoscendo l’importanza del turismo per lo sviluppo economico, nonché per il rafforzamento dei rapporti fra le Parti;
impegnate a cooperare per garantire uno sviluppo sostenibile nel campo del turismo, preservando le risorse naturali, ambientali e culturali delle Parti;
desiderando intensificare la cooperazione nel campo del turismo e stabilire un ambito giuridico adeguato a tal fine;
convengono quanto segue:
Articolo 1° Oggetto
Il presente Accordo stabilisce la base giuridica per lo sviluppo della cooperazione fra le Parti nel campo del turismo, basata sul principio dell’uguaglianza e di reciproci benefici.
Articolo 2°
Ambito della cooperazione
La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti aree:
a) Cooperazione istituzionale;
b) Cooperazione nell’ambito imprenditoriale;
c) Scambio di informazioni e esperienze;
d) Formazione professionale;
e) Cooperazione nell’ambito di organizzazioni internazionali.
Articolo 3° Cooperazione Istituzionale
Le Parti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi organismi nazionali del turismo e incoraggeranno la collaborazione fra gli enti nazionali che operano nel campo del turismo.
Articolo 4°
Cooperazione nell’ambito imprenditoriale
Le Parti promuoveranno lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento nell’area del turismo, mirando all’identificazione di progetti di mutuo interesse.
Articolo 5°
Scambio di informazioni e esperienze
Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze rilevanti nel campo del turismo, ivi compresi:
a) Legislazione che regola l’attività turistica delle due parti;
b) Legislazione relativa alla protezione e alla preservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale di riconosciuto interesse turistico;
c) Scambio di pubblicazioni e di materiale turistico promozionale;
d) Scambio di informazioni ed esperienze relativamente ai luoghi iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Articolo 6° Formazione professionale
Le Parti incoraggeranno la cooperazione relativa alla formazione professionale nel campo del turismo, in particolare attraverso la creazione di programmi di formazione, la cooperazione fra istituzioni equivalenti e lo scambio di informazioni sugli studi, nonché sui risultati della loro attuazione.
Articolo 7°
Cooperazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali
Le Parti compiranno ogni sforzo per sviluppare la loro cooperazione nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite e di altre
organizzazioni internazionali del settore del turismo attraverso lo scambio di informazioni sui risultati conseguiti in tale area.
Articolo 8° Persone di contatto
1. Le Parti indicheranno delle Persone di contatto allo scopo di promuovere consultazioni sulla materia oggetto del presente Accordo, garantirne l’attuazione e risolvere le controversie derivanti dalla stessa attuazione.
2. Le Persone di contatto comunicheranno per xxx xxxxxxxxxxx.
0. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo e della definizione nel dettaglio di modalità di cooperazione, le Persone di contatto potranno proporre programmi di cooperazione.
Articolo 9° Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, verrà risolta tramite negoziati fra le Parti.
Articolo 10° Emendamenti
1. Il presente Accordo può essere oggetto di emendamenti su richiesta di ciascuna delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore nei termini previsti dall’Articolo 12° del presente Accordo.
Articolo 11° Durata e Denuncia
1. Il presente Accordo rimane in vigore per periodi di cinque anni successivi e rinnovabili automaticamente.
2. Ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo almeno sei mesi prima della sua data di scadenza.
3. La denuncia sarà notificata per iscritto e per le vie diplomatiche, e produrrà i suoi effetti a partire dalla data di scadenza.
4. In caso di denuncia, qualsiasi programma o progetto, iniziato mentre il presente Accordo era in vigore, resterà esecutivo fino alla sua conclusione, salvo che le Parti non concordino diversamente.
Articolo 12° Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell’ultima notifica, scritta e per le vie diplomatiche, in cui si dichiara che le procedure giuridiche interne previste dalle legislazioni nazionali delle Parti si sono concluse.
Articolo 13° Registrazione
Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, la Parte nel cui territorio detto Accordo sarà sottoscritto, lo trasmetterà per la registrazione al Segretariato delle Nazioni Unite, ai sensi dell’Articolo 102° della Carta delle Nazioni Unite, e notificherà all’altra Parte l’avvenuta conclusione di tale procedura indicando il numero di registrazione assegnato.
Fatto a Lisbona, il giorno 8 gennaio 2013, in lingua italiana, portoghese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.
Per la Repubblica di San Marino Per la Repubblica Portoghese Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Cooperation Agreement in the field of Tourism
between the Republic of San Marino and the Portuguese Republic
The Republic of San Marino and the Portuguese Republic, hereinafter referred to as “The Parties”,
Aware of the importance of tourism for the economic development, and for the reinforcement of the relations between the Parties;
Compromised with the goal of establishing a sustainable tourism development regarding the preservation of the natural environmental and cultural resources of the Parties;
Being desirous of strengthening the cooperation in the field of tourism and to establish a legal framework for this propose;
Agree as follows:
Article 1 Object
The present Agreement establishes the legal framework for the development of cooperation between the Parties in the field of tourism, based on the principles of equality and mutual benefits.
Article 2
Scope of the Cooperation
The cooperation between the Parties will be developed, at the following levels:
a) Institutional cooperation;
b) Entrepreneurial cooperation;
c) Information and experience exchange;
d) Professional training;
e) Cooperation in the field of International Organizations.
Article 3 Institutional Cooperation
The Parties shall promote the cooperation between their National Tourism Organizations and will encourage the collaboration between national entities acting in the field of tourism.
Article 4 Entrepreneurial cooperation
The Parties shall promote the exchange of information on investment opportunities in the field of tourism in order to identify projects of mutual interest.
Article 5
Information and experience exchange
The Parties shall strive to stimulate the exchange of relevant information and experience in the field of tourism, including:
a) Legislation regulating the touristic activity of the Parties;
b) Legislation related to the protection and preservation of natural resources and cultural heritage of recognized touristic interest;
c) Exchange of tourism publications and promotional material;
d) Exchange of information and experiences related to places belonging to the list of UNESCO world heritage.
Article 6 Professional Training
The Parties shall encourage the cooperation of professional training in the field of tourism, namely through the establishment of manpower training programs, cooperation between equivalent institutions and the exchange of information about studies and the results of its implementation.
Article 7
Cooperation in the field of International Organizations
The Parties shall promote all efforts to develop their cooperation within the framework of the United Nations World Tourism Organization and other international tourism-related organizations through the exchange of information about the results obtained in this area.
Article 8 Focal Points
1. The Parties shall designate Focal Points in order to promote consultations about the subject of the present Agreement and to ensure its application and settle disputes arising from it.
2. The Focal Points shall convene through electronic communication.
3. In order to implement the present Agreement and to establish detailed forms of co-operation the Focal Points can propose cooperation programs.
Article 9 Settlement of disputes
Any dispute concerning the interpretation or application of the present Agreement, shall be settled through negotiation between the Parties.
Article 10 Amendments
1. The present Agreement may be amended upon request of each of the Parties.
.2. The amendments shall enter into force in accordance with the terms established in Article 12 of the present Agreement.
Article 11 Duration and termination
1. The present Agreement shall remain in force for successive and automatically renewable periods of five years.
2. Either Party may denounce the present Agreement at least six months prior to its expiry date.
3. The denunciation should be notified, in writing through diplomatic channels, producing its effects at the end of its expiry date.
4. In the case of denunciation, any program or project initiated while the present Agreement was in force, shall remain in execution until its conclusion, unless the Parties agree otherwise.
Article 12 Entry into force
The present Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications, in writing and through diplomatic channels, declaring
the completion of the internal law procedures required by the Parties national legislation.
Article 13 Registration
Upon the entry into force of the present Agreement, the Party in whose territory it is signed shall transmit it to the Secretariat of the United Nations for registration, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, and shall notify the other Party of the completion of this procedure as well as of its registration number.
Signed in Lisbon, on 8 january 2013, in the Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.